35.2007.24
Frattura all'alluce. Lesione corporale parificabile ad infortunio. Un allenamento di basket è un'attività che presenta potenziale di pericolo accresciuto; accertato fattore esterno e nesso causale nat
21 giugno 2007Italiano35 min
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Numero d'incarto:
35.2007.24
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, TCA
Titolo:
Frattura all'alluce. Lesione corporale parificabile ad infortunio. Un allenamento di basket è un'attività che presenta potenziale di pericolo accresciuto; accertato fattore esterno e nesso causale naturale ed adeguato.
ATTO MEDICO
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
SPORT
art. 6 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.24
DC/sc
Lugano
21 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
novembre 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 2 maggio
2006 il __________ di __________ ha annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1) un
evento che ha visto protagonista il proprio dipendente RI 1 il 4 aprile 2006:
"
Dopo l'allenamento si è accorto che l'alluce del
piede destro era gonfio e faceva male muoverlo." (Doc. 1)
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso l'assicuratore, con decisione
formale del 29 agosto 2006 (cfr. Doc. 10) confermata nella decisione su
opposizione del 29 novembre 2006 (cfr. Doc. A1), ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute patito dall'assicurato
(frattura dell'osso sesamoidale dell'alluce destro, cfr. doc. 3, doc. 9 e doc.
I).
In
particolare l'assicuratore contro gli infortuni ha sottolineato quanto segue:
"
(...)
Nel caso specifico, l'assicurato ha notificato
una frattura al piede dx. mentre camminava. Nella sua opposizione egli accenna
alla possibilità che l'infortunio sia avvenuto durante un allenamento o una
partita di basket ma non è in grado di fornire un eventuale elemento che permetta
di risalire a un evento infortunistico. Pertanto, l'unica conclusione possibile
è l'assenza del fattore esterno. Ne consegue che il caso non costituisce un
infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA e la decisione su questo punto era
giustificata.
(...)
In una sentenza dell'11.05.2004 il TFA esaminava
il caso di un'assicurata che, mentre camminava rapidamente, risentiva un
dolore al piede (frattura da affaticamento). Il TFA non ha riconosciuto
l'esistenza di un fattore esterno, ritenendo che un movimento della vita
quotidiana e una sollecitazione fisiologica del corpo senza potenziale lesivo
non fossero sufficienti per ammettere tale fattore.
La fattispecie attuale è simile a quella riferita
nella sentenza precitata, un fattore esterno non entra in considerazione e,
pertanto, l'evento non costituisce una lesione parificabile a un
infortunio." (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA.
Il suo
patrocinatore chiede che venga riconosciuta la natura infortunistica dei
problemi di salute riscontrati dall'assicurato e in particolare rileva:
"
(...)
1. Il
signor RI 1, di formazione informatico, è un giovane di 24 anni che occupa
parte del suo tempo libero mediante l'attività sportiva. Egli è giocatore di basket
e milita nella squadra della __________. In qualità di giocatore titolare, il
signor RI 1 affronta ogni settimana 3 allenamenti presso il __________ di __________.
(...)
2. Durante
una partita o un allenamento di basket capita sovente di subire dei colpi o
delle contratture che fastidiosamente appaiono al termine della partita e che
tendono a svanire nei giorni seguenti.
Così anche il 4
aprile 2006, durante un allenamento, il signor RI 1 atterrava male dopo un
salto, sentendo subito male al piede e interrompendo l'attività subito dopo. Al
termine dell'allenamento, il signor RI 1 si accorgeva che il proprio alluce
destro era gonfio e il movimento procurava dolore (vedi annuncio d'infortunio
del 3 maggio 2006 del Dr. __________), ma al momento non aveva dato troppo peso
al fatto.
Come già successo
decine di volte, il ricorrente si aspettava che questo fastidio passasse
nell'arco di qualche giorno, ciò che non è avvenuto.
Il signor RI 1 si
recava quindi dal medico Dr. __________, il quale in data 2 maggio 2006, dopo
aver effettuato una tac, attestava come, "l'osso sesamoide laterale (fibulare)
mostra una chiara frattura centrale con bordi dentellati senza sclerosi nè corticalizzazioni.
Inoltre lievi tumefazioni delle parti molli in corrispondenza con la frattura.
Non segni per necrosi asettica".
Sempre in data 2
maggio 2006, il datore di lavoro del signor RI 1 inoltrava all'assicuratore
l'annuncio di infortunio, specificando che "dopo l'allenamento si è
accorto che l'alluce del piede destro era gonfio e faceva male a muoverlo".
Quale data dell'infortunio era stato specificato il 4 aprile 2006, alle ore 22
circa.
Non c'è dubbio
alcuno sul fatto che l'infortunio sia avvenuto durante un allenamento di basket,
in data 4 aprile 2006.
In data 3 luglio
2006, su richiesta dell'assicuratore, il signor RI 1 compilava il questionario
sulla nozione di infortunio. Egli spiegava di non essersi immediatamente
accorto dalla rottura dell'osso sesamoide, ma unicamente dopo la TAC
consigliata dal Dr. __________. Tutte le spiegazioni date dall'assicuratore
vertono sul fatto di non essersi accorto dalla rottura del piede, così come il
fatto che il problema non era avvenuto mentre l'assicurato camminava.
L'annuncio di infortunio del datore di lavoro è peraltro chiaro a tal proposito
e non lascia dubbi.
(...)
Sulla base dei fatti
non si può che arrivare alla conclusione che il signor RI 1 è stato vittima di
un infortunio durante un allenamento di __________.
La clinica __________
Fatti
di __________ ha attestato in data 11 dicembre 2006 che il signor RI 1 "presenta
alla radiografia una lesione ossea compatibile, anzi molto probabilmente di
origine traumatica occorsa durante un allenamento di basket (frattura del
sesamoide dx)".
La dichiarazione
dell'allenatore inoltre attesta una volta di più che i fatti si sono svolti
come esposto e che il signor RI 1 si era immediatamente fermato dopo aver
subito un chiaro infortunio sportivo. Il signor RI 1 non ha dunque mai
notificato una frattura al piede destro mentre camminava, ma chiaramente a
causa di un infortunio sportivo. L'elemento esterno è chiaramente dato nella
fattispecie; al contrario l'assicuratore si limita a basare la propria
decisione su di una infelice risposta resa dall'assicurato nel formulario, in
quanto probabilmente mal interpretato. Costituisce un abuso di diritto il non
voler valutare gli atti medici, compreso l'annuncio di infortunio e i
certificati medici seguenti, che portano ad una chiara ed inequivocabile
conclusione che trattasi di una fattura dovuta ad infortunio e non ad una
malattia." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 14 marzo 2007 la CO 1 propone di respingere il ricorso sostenendo
che, secondo quanto dichiarato dall'assicurato stesso, non siamo in presenza di
un evento esterno (cfr. Doc. III).
1.5. Il 13 aprile
2007 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
(...)
Nella propria risposta, l'assicuratore in
sostanza non riconosce l'infortunio del signor RI 1 in quanto l'assicurato non
avrebbe sufficientemente descritto la modalità dell'infortunio, non
specificando in quale momento della partita o dell'allenamento si sarebbe
verificato l'evento.
Benché trattasi di una motivazione sterile da
parte dell'assicuratore, per accertare la modalità dell'infortunio è
sufficiente precedere all'audizione testimoniale dell'allenatore. Si chiede
quindi, se necessario, che venga sentito quale teste l'allenatore __________,
che ha già rilasciato una dichiarazione agli atti.
A ciò va aggiunto che l'osso del piede fratturato
(sesamoide mediale) è da considerare come un osso che non porta di principio il
peso corporeo e la sua rottura non genera i medesimi sintomi di una frattura di
altre ossa, come ad esempio tibia, femore. Questo spiega pure la particolare
conseguenza dell'infortunio, che non necessariamente è immediatamente
percepibile nella sua gravità.
A tal proposito si allega copia di due
certificati medici rilasciati dalla __________ di __________, dove il signor RI
1 si è recato il 4 gennaio 2007. Con certificato del 12 gennaio 2007, il Dr.
Med. __________ conferma inequivocabilmente la conseguenza infortunistica
dell'evento.
Si chiede quindi, se ritenuto necessario, si
sentire quale teste il medico che ha visitato il signor RI 1, eventualmente di
eseguire una perizia." (Doc. VII)
Al
riguardo la CO 1 ha preso posizione il 3 maggio 2007 (cfr. Doc. XI).
1.6. Il 18 giugno
2007 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________.
In quell'occasione
è pure stato effettuato il dibattimento (cfr. Doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
In
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 è rimasto o no vittima di un infortunio ai sensi
di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un
infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Secondo
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi
la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nell'evenienza
concreta il datore di lavoro ha annunciato alla CO 1 che il 4 aprile 2006, alle
ore 22:00 circa, dopo l'allenamento (ndr: di basket) presso il __________ di __________
l'assicurato "si è accorto che l'alluce del piede destro era gonfio e
faceva male a muoverlo." (cfr. Doc. 1).
Dagli
atti dell'incarto emerge inoltre che il 3 luglio 2006 il ricorrente ha così
risposto ad alcune domande postegli dall'assicuratore contro gli infortuni:
" domanda
1: A quali attività o a quali circostanze attribuisce i dolori
(luogo, data, descrizione
particolareggiata dell'evento)?
domanda 2: Testimone (nome e indirizzo)?
risposta
1-2: Rottura sesamoide piede dx. Nono so dire esattamente quando è
successo l'accaduto. All'inizio ho sentito fastidio fino a quando il Dr. __________
non mi ha consigliato di fare una TAC, la quale ha mostrato una rottura del
sesamoide del piede dx.
domanda 3: Si trattava per lei di un'attività
abituale?
Si è svolta in condizioni
normali?
risposta
3: Non essendomi accorto dell'accaduto (rottura) non so. So solo che
mentre camminavo mi face male il piede dx.
domanda
4: È accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta, scivolata, ecc.)?
risposta
4: Sul momento non mi sono accorto, quindi non so. Mi sono accorto
della rottura solo dopo un periodo di dolore e gonfiore.
domanda 5: Quando ha accusato i dolori per la
prima volta?
risposta 5: Mentre camminavo una mattina.
domanda
6: È nuovamente abile al lavoro? A decorrere da quanto e in quale misura?
domanda 7: La cura è terminata?
risposta 6-7: La cura non è terminata
attualmente
domanda
8: Nome della cassa malati o dell'assicurazione perdita di salario in caso
di malattia? (eventualmente sezione e numero del contratto)
risposta 8: __________.
Nella sua
opposizione del 4 settembre 2006 RI 1 ha ancora rilevato che:
"
(...)
Il reperto medico, in merito al mio infortunio
parla di una frattura ossea al sesamoide del piede destro. Come descritto nel
formulario, non so come e quando sia accaduto tale infortunio. Nel formulario
da me riempito ho descritto come mi sono accorto che c'era qualcosa che non
andava, infatti mentre camminavo mi sono accorto che il dolore al piede
aumentava sempre di più e che l'alluce del piede destro era gonfio. A tal punto
ho preso un appuntamento presso il Dr. __________, il quale, dopo una
radiografia ed una TAC, ha riscontrato una frattura del sesamoide del piede
destro.
Essendo il sottoscritto una persona che pratica
sport, in particolare il basket, penso che l'infortunio sia avvenuto durante un
allenamento o una partita, ma sul momento non mi sono accorto di niente.
(...)" (Doc. 11)
In sede
ricorsuale l'assicurato ha poi prodotto una dichiarazione del seguente tenore:
"
Il sottoscritto, __________ di __________,
dichiara con la presente di aver assistito, in qualità di allenatore della
squadra di basket della __________, all'infortunio occorso al signor RI 1 nel
mese di aprile 2006.
In particolare, durante un allenamento, il signor
RI 1 atterrando male sul piede destro dopo un salto ha sentito un dolore al
piede; in seguito il signor RI 1 ha sospeso l'allenamento. Da tale data egli
non ha più potuto allenarsi per una settimana, ricominciando con allenamenti
leggeri e continuando a sentire dei dolori al piede."
(Doc. D)
2.8. Con la
decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la
propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato da RI 1,
dando la priorità a quanto egli ha dichiarato il 3 luglio e il 4 settembre 2006
e cioè che il danno alla salute è insorto mentre egli camminava e senza che sia
accaduto nulla di particolare.
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524, p.
546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto
delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente
presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi,
non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni
dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella
causa K., U 6/02, consid. 2.2.).
Tale
principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da
attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.
3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001
nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Questo
Tribunale dopo avere constatato, da una parte, che sul formulario
"Annuncio d'infortunio - bagatella LAINF" figurava il riferimento a
un episodio ben preciso (l'allenamento di basket) e che l'allenatore della
squadra ha allestito una dichiarazione in questo senso e, d'altra parte, che
effettivamente l'assicurato ha sottolineato che i disturbi sono stati da lui
accusati per la prima volta mentre camminava una mattina e che non si è accorto
di quando è avvenuto la frattura, ha indetto un'udienza per chiarire la
situazione.
Sentito
come teste, l'allenatore __________, dopo avere confermato il contenuto della
dichiarazione ha fornito le seguenti precisazioni:
"
(...)
Riguardo al passaggio "nel mese di
aprile" il presidente del TCA chiede al teste se sa precisare il giorno in
cui questo avvenimento sarebbe accaduto. Il teste risponde di non saperlo
indicare con precisione ma di essere certo che è avvenuto nella fase finale
della stagione (aprile-maggio). Sottolinea pure che durante la stagione a
parecchi giocatori capitano degli infortuni, ciò che influenza negativamente
l'attività.
La dichiarazione è stata da me allestita 3 o 4
mesi fa.
Rispondendo al presidente del TCA, il teste
sottolinea di non possedere un documento attestante i periodi di infortunio dei
vari giocatori. Ricorda però, anche perché il sig. RI 1 era uno dei giocatori
più impiegati della squadra, che una sera, durante un allenamento, dopo un
salto si è fermato e non ha più continuato l'allenamento.
Soprattutto trattandosi di giocatori non
professionisti, è mia abitudine credere loro quando si lamentano per un dolore
e non insistere affinché giochino o si allenino rischiando così di aggravare il
danno.
In ogni caso si attende la fine dell'allenamento.
Ciò è avvenuto anche in quell'occasione.
Ci siamo sentiti il giorno successivo e ricordo
che per un certo periodo non l'ho avuto perché il dolore era costante.
Sono stato informato successivamente che vi è
stata una frattura ad un osso del piede.
Considerandi
Ad un certo punto il sig. RI 1 ha ripreso gli
allenamenti e anche dopo avere consultato il nostro staff medico ha cercato di
gestire la situazione fino alla fine della stagione.
Il presidente del TCA invita le parti a porre
eventuali domande al teste, precisando nuovamente che il sig. __________ è
sotto giuramento.
Rispondendo al rappresentate dell'Istituto
assicuratore, il sig. __________ conferma che il sig. RI 1 a seguito di quell'infortunio
ha interrotto l'allenamento e per un certo periodo non ha più giocato.
Sempre rispondendo al sig. __________, il teste
precisa di ricordare la dinamica dell'evento e che il ricorrente si è bloccato
subito dopo essere ricaduto. L'altra situazione nella quale i giocatori si
infortunano è prendendo una botta o subendo uno stiramento muscolare.
In quest'ultimo caso può capitare che me ne
accorga io dopo alcuni minuti, visto che il livello delle prestazioni del giocatore
diminuisce.
Qui invece si è registrato un problema immediato
e quindi più facilmente a livello osseo o tendineo.
Nel corso di un allenamento si salta diverse
volte."
(Doc. XV, pag. 1-2)
Durante
il dibattimento che ha fatto seguito all'audizione del teste l'assicurato è poi
stato invitato a precisare le modalità con le quali ha riempito il formulario
trasmessogli dalla CO 1. Al proposito egli si è così espresso.
"
(...)
Il presidente del TCA mostra all'assicurato il
doc. 7. L'assicurato conferma di averlo scritto lui.
Riguardo al punto 1 "non so dire esattamente
quando è successo l'accaduto", l'assicurato afferma di essere stato
impreciso e spiega quanto accaduto in questi termini. Nel corso degli
allenamenti gli capita spesso di prendere delle botte, sul momento non ci aveva
fatto caso ma nei giorni successivi si era accorto che camminando aveva dei
dolori che diventavano sempre più forti.
Proprio per il dolore ero arrivato in ritardo al
lavoro ed è così che il datore di lavoro ha aperto un "incarto bagatella".
L'assicurato ammette di avere riempito male il
formulario e di averlo detto anche al suo avvocato. Rispondendo al presidente
del TCA dichiara che a quel momento svolgeva l'attività di informatico presso
il __________ di __________.
A proposito della risposta alla domanda 5
"mentre camminavo una mattina" l'assicurato sottolinea che quella è
l'occasione nella quale ha deciso che il dolore era diventato insopportabile e
quindi ha deciso di andare dal medico.
Non so più se dopo l'infortunio ho proseguito il
lavoro. Bisognerebbe chiedere a loro.
Con riferimento all'opposizione del 4 settembre
2006, l'assicurato dice di averla scritta e firmata lui stesso.
Il presidente del TCA legge all'assicurato le
seguenti frasi contenute nell'opposizione "come descritto nel formulario
non so come e quando sia accaduto tale infortunio" e "essendo il
sottoscritto una persona che pratica parecchio sport, in particolare il basket,
penso che l'infortunio sia avvenuto durante un allenamento o una partita, ma sul
momento non mi sono accorto di niente". Al riguardo il ricorrente precisa
che come quando si era rotto il polso, non pensava che al momento della
ricaduta si era provocato una frattura ma soltanto una botta. Per questo non ha
indicato l'episodio in questione. (...)"
(Doc. XV, pag. 4)
Sempre in
sede di dibattimento le parti hanno poi avuto occasione di rilevare quando
segue:
"
(...)
L'assicuratore ammette che siamo in presenza di
una fattura.
L'avv. RA 1 sottolinea che l'annuncio di infortunio-bagatella
del 2 maggio 2006 indicava chiaramente l'episodio in questione e che questo
formulario è anteriore rispetto alle risposte dell'assicurato al questionario
sottopostogli dall'assicuratore.
L'avv. RA 1 sottolinea che non si è trattato del
primo infortunio per cui l'assicurato può non ricordarsi se questo episodio ha
provocato o no un'inabilità lavorativa e ritiene che sulla base della
testimonianza dell'allenatore e degli atti medici contenuti nell'incarto, il
caso deve essere assunto dall'assicuratore.
Il presidente del TCA chiede all'assicuratore se
in sede di opposizione è stato chiesto al datore di lavoro con quali modalità è
stato compilato l'annuncio di infortunio, in particolare con riferimento al
punto 6. Il sig. __________ risponde di no.
Riguardo al fatto che il dolore è insorto mentre
camminava, l'assicurato precisa di avere interrotto l'allenamento perché aveva
dolore, di avere avuto dolore anche il giorno successivo e di essere andato dal
medico in quanto camminando il dolore era divenuto insopportabile.
Il sig. RI 1 sottolinea di essere andato dal dr. __________
un po' di tempo dopo. Il sig. __________, allegando una fattura dell'__________
(copia della quale viene consegnata seduta stante all'avv. RA 1), conferma che
effettivamente le radiografie sono state effettuate il 20.4.2006.
L'assicurato precisa che anche il medico della __________
gli ha confermato che si tratta di un ossicino che non tutti hanno nella forma
"bipartito" e che quando si frattura fa effettivamente male. La
frattura è stata curata senza intervento (per il momento, visti i
miglioramenti). Può darsi che con la terapia d'urto il corpo riesca a ricreare
questo ossicino." (Doc. XV, pag. 4-5)
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale, ritiene che contrariamente all'opinione
dell'assicuratore contro gli infortuni, l'assicurato non ha fornito due
versioni dei fatti differenti.
Il teste
ha infatti confermato quanto figura sull'annuncio del datore di lavoro e che
cioè il ricorrente si è procurato la frattura dell'osso sesamoidale dell'alluce
destro dopo un salto durante un allenamento di basket svoltosi il 4 aprile
2006.
Sul
formulario il ricorrente ha invece specificato il momento in cui il dolore si è
manifestato in modo tale da fargli prendere coscienza che non si era trattato
di una semplice botta, bensì di qualcosa di più grave.
Di
conseguenza il 20 aprile 2006 è poi stata effettuata una radiografia che ha
confermato la frattura (cfr. Doc. XV/2).
Anche i
medici, dottor __________ (Doc. C: "certifico che il paziente sopraccitato
presenta alla radiografia una lesione ossea compatibile, anzi molto
probabilmente di origine traumatica occorsa durante un allenamento di basket (frattura
del sesamoide dx).") e dottor __________, primario del Centro di chirurgia
del piede della __________ di __________ hanno peraltro ritenuto che il danno
alla salute si è prodotto a seguito di un infortunio (Doc. L, Doc. M).
A tale
proposito è utile ricordare che se è vero che, secondo la giurisprudenza
federale, la carente dimostrazione di
un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia
sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel
quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un
indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.
RAMI 1990 U 86, p. 51), è altrettanto vero che nel caso concreto, tale evento è
stato dimostrato per cui gli atti medici costituiscono un'ulteriore conferma.
2.9
Secondo la costante
giurisprudenza federale, se non vi sono avvenimenti insoliti («ohne besonderes Vorkommnis»),
la straordinarietà del fattore e dunque l'infortunio deve essere negato in caso
di ferimento durante un'attività sportiva. (cfr. DTF 130 V 118; RAMI 2004 pag.
84; RAMI 2004 pag. 541; STFA U 313/04 del 1° febbraio 2005)
Su questo tema e per un
riassunto della giurisprudenza nei diversi sport, cfr. D. Cattaneo, "Sport
e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza. Ed. Cancelleria dello
Stato del Canton Ticino e Helbing & Lichtenhahn. Basilea. Ginevra. Monaco,
2006.
pag. 263 seg. (283 seg.).
Ad esempio il fattore
esterno straordinario è stato negato dal TFA per il danno alla salute insorto
durante una partita di pallavolo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = plaidoyer 2004 pag.
74-74).
Più precisamente l'Alta
Corte ha stabilito che l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso
quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed
usuale processo motorio, dev'essere negata nel caso di una caduta dopo un salto
durante una partita di pallavolo ed ha sottolineato quanto segue:
"
4.2
Im Volleyballspiel ist es durchaus üblich,
dass ein Zuspiel ungenau erfolgt oder aber der Absprung des Spielers nicht
optimal auf ein Zuspiel abgestimmt ist. In diesen Fällen wie auch bei Angriffen
des Gegners müssen Bälle regelmässig mit aussergewöhnlichen Körperbewegungen
oder im Fallen geholt werden. Entsprechende Bewegungsabläufe werden denn auch
trainiert. Ballannahmen in überstreckter Rückenlage (Hohlkreuz) mit anschliessender
Landung in dieser spezifischen Körperlage kommen beim Volleyball häufig vor.
Solche Bewegungen fallen in die gewöhnliche Bandbreite der Bewegungsmuster
dieses Sports, und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit des betroffenen
Spielers. Unbestritten ist weiter, dass der Versicherte beim geschilderten
Schmetterball keinen Zusammenstoss mit einem anderen Spieler oder dem Netz
hatte und dass er bei der Landung weder stolperte noch ausglitt noch den Kopf
anschlug. Dass er am Ende der Landung auf die Knie fiel, stellt nichts
«Programmwidriges» dar. Abgesehen davon finden sich in den medizinischen
Unterlagen keine Anhaltspunkte für die behaupteten Knieprellungen.
Nach dem Gesagten ist das Merkmal des
ungewöhnlichen äusseren Faktors nicht erfüllt, weshalb das Ereignis vom 12. Januar 2000 keinen Unfall im Rechtssinne darstellt."
Il TFA ha
invece ammesso l'infortunio a proposito di un danno alla salute insorto durante
una partita di pallamano (cfr. STFA
U 96/03
del 7 luglio 2004) ed ha rilevato che:
"
4.1.1
Gemäss Bericht des Schadeninspektors der
NATIONAL vom 6. November 2001 (nachfolgend: Inspektorenbericht) beschrieb die
Versicherte ihm gegenüber anlässlich einer Besprechung vom 26. Oktober 2001 das
Ereignis von Mitte Februar 1998 wie folgt: "Versicherte spielte damals in
der Juniorinnenabteilung des Handballclubs. Im Training habe ihr eine
Trainingskollegin, welche als Abwehrspielerin übte, von hinten in den Wurfarm
(rechts) gegriffen. Die Kollegin hätte ca. Mitte Unterarm eingegriffen. Es habe
einen spürbaren Knacks im Schultergelenk gegeben und sie habe einen heftigen
stichartigen Schmerz verspürt, der einige Tage angehalten hätte. Das ganze
hätte sich angefühlt, wie wenn die Schulter aus- und wieder eingekugelt wäre.
[...] Am 17.8.1998 erstmalige ärztliche
Behandlung beim damaligen Hausarzt Dr. med.
E.________. Da dieser damals an eine Überbeanspruchung der Schulter glaubte,
wurde jene Behandlung von der KK bezahlt".
(...)
4.1.2
Der von der Versicherten beschriebene
Geschehensablauf, welcher zu den geklagten Schmerzen führte, entspricht einem
im Handballsport erfahrungsgemäss häufig zu beobachtenden Regelverstoss, bei
welchem ein Spieler zum Wurf ausholt und vor Abgabe des Balles durch
plötzliches Eingreifen eines Gegenspielers von hinten in den Wurfarm der
vorgesehene Bewegungsablauf programmwidrig abrupt unterbrochen wird, um dadurch
den
Angreifer am Abschuss des Balles zu hindern.
Sportunfälle erfüllen infolge mechanischer Einwirkung eines äusseren Faktors
auf den Körper (Sturz, Zusammenstoss etc.) in der Regel den Unfallbegriff; die
Ungewöhnlichkeit eines Vorfalles kann nicht deshalb verneint werden, weil es
sich dabei um einen in der betreffenden Sportart verbreiteten Regelverstoss
handelt, für den die Spielregeln Sanktionen vorsehen, da mit einer solchen
Sichtweise die
Annahme eines Unfalles in vielen Fällen fast
zwangsläufig ausser Betracht fiele (SVR 1999 UV Nr. 9 S. 28 f. Erw. 3c/dd mit
Hinweis).
4.1.3
Obwohl M.________ sich nicht mehr an ein
bestimmtes Datum zu erinnern vermochte, erkannte die Vorinstanz zutreffend,
dass die Versicherte glaubhaft darlegte, im Februar 1998 anlässlich eines
Handballtrainings sich eine Verletzung an der rechten Schulter zugezogen zu
haben. Dies wird durch den medizinischen Befund des operierenden orthopädischen
Chirurgen Dr. med. K.________ bestätigt, wonach dieser schon intraoperativ
einen bis posterior
erhaltenen Labrumrand "ohne Abnützung im posterioren
Bereich, wie es bei Werferschultern häufig ist", fand (Operationsbericht
vom 17. September 2001).
Nachträglich entkräftete der Sportmediziner zudem
ausdrücklich die
abweichende Auffassung des Administrativexperten
mit dem Hinweis darauf, dass er bei M.________ "einen basisnahen Abriss,
wie er typischerweise bei Verletzungen auftritt", festgestellt habe,
jedoch das vordere Labrum nicht ausgefranst gewesen sei, was gegebenenfalls auf
"eine durch Abnützung oder Mikrotrauma bedingte Labrumläsion" hätte
hindeuten können. Somit spricht auch
dieses Indiz für das Vorliegen eines Unfalles
(vgl. RKUV 1990 Nr. U 86 S. 51 Erw. 2 mit Hinweisen). Die Beurteilung des Dr.
med. K.________ vom 26. August 2001 ist in Verbindung mit dem Operationsbericht
vom 17. September 2001 - im Gegensatz zur Einschätzung des Dr. med. V.________
- in sich widerspruchsfrei, setzt sich nachvollziehbar und überzeugend mit der abweichenden
Meinung des Administrativexperten auseinander und beruht auf
eigenen Untersuchungen der Versicherten (vgl. BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis), sodass hier ausschlaggebend darauf
abzustellen ist.
4.1.4
Demnach steht mit dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die anlässlich der Operation vom
17.
September 2001 behandelte und organisch nachgewiesene anteriore Labrumläsion
an der rechten Schulter der Versicherten nach begründeter naturwissenschaftlich-medizinischer
Auffassung
eine Folge des Unfalles ist."
Alla
luce della giurisprudenza appena esposta, anche nella presente fattispecie,
visto che l'assicurato si è procurato il danno alla salute ricadendo da un
salto durante un allenamento e senza nessun contatto fisico con un compagno di
squadra e/o una violazione delle regole del gioco (cfr. consid. 2.8) questo
Tribunale ritiene che non siamo in presenza di un fattore esterno straordinario
e quindi di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
2.10
La legge (cfr. art. 6 cpv. 2
LAINF) prevede che gli assicuratori contro gli infortuni
devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella
versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che
esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Si tratta
delle seguenti lesioni corporali:
"
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988.
U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Per
l'applicazione di questa giurisprudenza alle attività sportive cfr. D.
Cattaneo, "Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza
pag. 289-296.
In
particolare in una sentenza U 179/04 del 13 luglio 2005 l'Alta corte ha negato
ad un docente le prestazioni per il danno alla salute intervenuto, a suo dire,
durante un incontro di pallacanestro in quanto l'assicurato ha consultato un
medico solo tre mesi dopo, per cui non è dimostrato che i dolori sono insorti
immediatamente dopo l'evento esterno da lui indicato:
"
4.
Die Angaben des Versicherten über den Hergang
der Ereignisse vom 19. Oktober 2001 sind sehr knapp gehalten. Erst als die
Allianz ihm am 7. August 2002 die Ablehnung jeglicher Leistungen in Aussicht
stellte und das rechtliche Gehör gewährte, erfolgte in seinem Schreiben vom 6.
September 2002, mithin fast ein Jahr nach dem Vorfall, erstmals eine eingehendere
Beschreibung des Ereignisses. Nach der Rechtsprechung vermag dieses Vorgehen
jedoch nicht zu überzeugen (Erw. 4.1; vgl. auch Urteil U. vom 30. November
2004, U 148/04). Hinzu kommt, dass der Versicherte erst knapp drei Monate nach
dem Ereignis, nämlich am 11. Januar 2002, erstmals einen Arzt aufgesucht hat,
obwohl er geltend macht, für ihn sei "absolut klar" gewesen, dass
seine Beschwerden auf den Vorfall vom 19. Oktober 2001 zurückzuführen
seien.
Rechtsprechungsgemäss scheitert die Annahme einer
unfallähnlichen Körperschädigung am Nachweis der Kausalität auch, wenn nicht
erstellt ist, dass die für die Beeinträchtigung nach Art. 9 Abs. 2 UVV
typischen Schmerzen unmittelbar im Anschluss an den als äusseren Faktor
bezeichneten Lebenssachverhalt aufgetreten sind (BGE 129 V 472 Erw. 4.3 mit Hinweis).
Angesichts der langen Zeit zwischen dem Geschehen
vom 19. Oktober 2001 und dem erstmaligen Aufsuchen eines Arztes ist demnach
nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b mit Hinweisen) erstellt, dass die typischen Schmerzen sich
gleich nach dem Ereignis bemerkbar machten (vgl. auch Urteil S. vom 8. Oktober
2003, U
126/02, sowie Urteil X. vom 23. September 2003, U
221/02, je mit Hinweisen).
Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob der
Versicherte berhaupt einen Meniskusschaden im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. c
UVV erlitten hat."
2.11
Nella
presente fattispecie siamo in presenza di una frattura e dunque di una lesione
parificabile ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a OAINF, ciò che lo stesso
assicuratore ha riconosciuto anche in sede di udienza (a differenza, ad esempio,
del caso pubblicato in RAMI 2004 p. 544 a proposito della partita di pallavolo
nella quale non si era riscontrata nessuna lesione).
D'altra parte tale
frattura si è prodotta dopo un salto, durante un allenamento di basket. Ora
tale attività presenta un potenziale di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V
466) per cui va ammessa la presenza di un fattore esterno nel senso esposto al
consid. 2.10).
Inoltre l'assicurato ha
consultato un medico al più tardi due settimane dopo l'evento in questione
quando il dolore, camminando, era divenuto insopportabile.
Di conseguenza la CO 1 è
tenuta ad assumere il caso a titolo di lesione parificata ai postumi
d'infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF, visto che anche il nesso di
causalità naturale (cfr. in particola Doc. L e M) e adeguato deve essere
ammesso (cfr. STFA U 96/03 del 7 luglio 2003 consid. 4.1.4 e 4.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 26 novembre 2006 è annullata.
§§ È
accertato che l’assicurato soffre di una lesione parificata ai postumi
d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF in
relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del 4 aprile
2006.
§§§ L’incarto
è rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni da un profilo
materiale e temporale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all'assicurato l'importo fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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