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Decisione

35.2007.24

Frattura all'alluce. Lesione corporale parificabile ad infortunio. Un allenamento di basket è un'attività che presenta potenziale di pericolo accresciuto; accertato fattore esterno e nesso causale nat

21 giugno 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

di __________ ha attestato in data 11 dicembre 2006 che il signor RI 1 "presenta

alla radiografia una lesione ossea compatibile, anzi molto probabilmente di

origine traumatica occorsa durante un allenamento di basket (frattura del

sesamoide dx)".

La dichiarazione

dell'allenatore inoltre attesta una volta di più che i fatti si sono svolti

come esposto e che il signor RI 1 si era immediatamente fermato dopo aver

subito un chiaro infortunio sportivo. Il signor RI 1 non ha dunque mai

notificato una frattura al piede destro mentre camminava, ma chiaramente a

causa di un infortunio sportivo. L'elemento esterno è chiaramente dato nella

fattispecie; al contrario l'assicuratore si limita a basare la propria

decisione su di una infelice risposta resa dall'assicurato nel formulario, in

quanto probabilmente mal interpretato. Costituisce un abuso di diritto il non

voler valutare gli atti medici, compreso l'annuncio di infortunio e i

certificati medici seguenti, che portano ad una chiara ed inequivocabile

conclusione che trattasi di una fattura dovuta ad infortunio e non ad una

malattia." (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 14 marzo 2007 la CO 1 propone di respingere il ricorso sostenendo

che, secondo quanto dichiarato dall'assicurato stesso, non siamo in presenza di

un evento esterno (cfr. Doc. III).

1.5. Il 13 aprile

2007 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del

seguente tenore:

"

(...)

Nella propria risposta, l'assicuratore in

sostanza non riconosce l'infortunio del signor RI 1 in quanto l'assicurato non

avrebbe sufficientemente descritto la modalità dell'infortunio, non

specificando in quale momento della partita o dell'allenamento si sarebbe

verificato l'evento.

Benché trattasi di una motivazione sterile da

parte dell'assicuratore, per accertare la modalità dell'infortunio è

sufficiente precedere all'audizione testimoniale dell'allenatore. Si chiede

quindi, se necessario, che venga sentito quale teste l'allenatore __________,

che ha già rilasciato una dichiarazione agli atti.

A ciò va aggiunto che l'osso del piede fratturato

(sesamoide mediale) è da considerare come un osso che non porta di principio il

peso corporeo e la sua rottura non genera i medesimi sintomi di una frattura di

altre ossa, come ad esempio tibia, femore. Questo spiega pure la particolare

conseguenza dell'infortunio, che non necessariamente è immediatamente

percepibile nella sua gravità.

A tal proposito si allega copia di due

certificati medici rilasciati dalla __________ di __________, dove il signor RI

1 si è recato il 4 gennaio 2007. Con certificato del 12 gennaio 2007, il Dr.

Med. __________ conferma inequivocabilmente la conseguenza infortunistica

dell'evento.

Si chiede quindi, se ritenuto necessario, si

sentire quale teste il medico che ha visitato il signor RI 1, eventualmente di

eseguire una perizia." (Doc. VII)

Al

riguardo la CO 1 ha preso posizione il 3 maggio 2007 (cfr. Doc. XI).

1.6. Il 18 giugno

2007 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________.

In quell'occasione

è pure stato effettuato il dibattimento (cfr. Doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

In

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se RI 1 è rimasto o no vittima di un infortunio ai sensi

di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un

infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.3. Secondo

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi

la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nell'evenienza

concreta il datore di lavoro ha annunciato alla CO 1 che il 4 aprile 2006, alle

ore 22:00 circa, dopo l'allenamento (ndr: di basket) presso il __________ di __________

l'assicurato "si è accorto che l'alluce del piede destro era gonfio e

faceva male a muoverlo." (cfr. Doc. 1).

Dagli

atti dell'incarto emerge inoltre che il 3 luglio 2006 il ricorrente ha così

risposto ad alcune domande postegli dall'assicuratore contro gli infortuni:

" domanda

1: A quali attività o a quali circostanze attribuisce i dolori

(luogo, data, descrizione

particolareggiata dell'evento)?

domanda 2: Testimone (nome e indirizzo)?

risposta

1-2: Rottura sesamoide piede dx. Nono so dire esattamente quando è

successo l'accaduto. All'inizio ho sentito fastidio fino a quando il Dr. __________

non mi ha consigliato di fare una TAC, la quale ha mostrato una rottura del

sesamoide del piede dx.

domanda 3: Si trattava per lei di un'attività

abituale?

Si è svolta in condizioni

normali?

risposta

3: Non essendomi accorto dell'accaduto (rottura) non so. So solo che

mentre camminavo mi face male il piede dx.

domanda

4: È accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta, scivolata, ecc.)?

risposta

4: Sul momento non mi sono accorto, quindi non so. Mi sono accorto

della rottura solo dopo un periodo di dolore e gonfiore.

domanda 5: Quando ha accusato i dolori per la

prima volta?

risposta 5: Mentre camminavo una mattina.

domanda

6: È nuovamente abile al lavoro? A decorrere da quanto e in quale misura?

domanda 7: La cura è terminata?

risposta 6-7: La cura non è terminata

attualmente

domanda

8: Nome della cassa malati o dell'assicurazione perdita di salario in caso

di malattia? (eventualmente sezione e numero del contratto)

risposta 8: __________.

Nella sua

opposizione del 4 settembre 2006 RI 1 ha ancora rilevato che:

"

(...)

Il reperto medico, in merito al mio infortunio

parla di una frattura ossea al sesamoide del piede destro. Come descritto nel

formulario, non so come e quando sia accaduto tale infortunio. Nel formulario

da me riempito ho descritto come mi sono accorto che c'era qualcosa che non

andava, infatti mentre camminavo mi sono accorto che il dolore al piede

aumentava sempre di più e che l'alluce del piede destro era gonfio. A tal punto

ho preso un appuntamento presso il Dr. __________, il quale, dopo una

radiografia ed una TAC, ha riscontrato una frattura del sesamoide del piede

destro.

Essendo il sottoscritto una persona che pratica

sport, in particolare il basket, penso che l'infortunio sia avvenuto durante un

allenamento o una partita, ma sul momento non mi sono accorto di niente.

(...)" (Doc. 11)

In sede

ricorsuale l'assicurato ha poi prodotto una dichiarazione del seguente tenore:

"

Il sottoscritto, __________ di __________,

dichiara con la presente di aver assistito, in qualità di allenatore della

squadra di basket della __________, all'infortunio occorso al signor RI 1 nel

mese di aprile 2006.

In particolare, durante un allenamento, il signor

RI 1 atterrando male sul piede destro dopo un salto ha sentito un dolore al

piede; in seguito il signor RI 1 ha sospeso l'allenamento. Da tale data egli

non ha più potuto allenarsi per una settimana, ricominciando con allenamenti

leggeri e continuando a sentire dei dolori al piede."

(Doc. D)

2.8. Con la

decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la

propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato da RI 1,

dando la priorità a quanto egli ha dichiarato il 3 luglio e il 4 settembre 2006

e cioè che il danno alla salute è insorto mentre egli camminava e senza che sia

accaduto nulla di particolare.

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto

delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente

presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi,

non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni

dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella

causa K., U 6/02, consid. 2.2.).

Tale

principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001

nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Questo

Tribunale dopo avere constatato, da una parte, che sul formulario

"Annuncio d'infortunio - bagatella LAINF" figurava il riferimento a

un episodio ben preciso (l'allenamento di basket) e che l'allenatore della

squadra ha allestito una dichiarazione in questo senso e, d'altra parte, che

effettivamente l'assicurato ha sottolineato che i disturbi sono stati da lui

accusati per la prima volta mentre camminava una mattina e che non si è accorto

di quando è avvenuto la frattura, ha indetto un'udienza per chiarire la

situazione.

Sentito

come teste, l'allenatore __________, dopo avere confermato il contenuto della

dichiarazione ha fornito le seguenti precisazioni:

"

(...)

Riguardo al passaggio "nel mese di

aprile" il presidente del TCA chiede al teste se sa precisare il giorno in

cui questo avvenimento sarebbe accaduto. Il teste risponde di non saperlo

indicare con precisione ma di essere certo che è avvenuto nella fase finale

della stagione (aprile-maggio). Sottolinea pure che durante la stagione a

parecchi giocatori capitano degli infortuni, ciò che influenza negativamente

l'attività.

La dichiarazione è stata da me allestita 3 o 4

mesi fa.

Rispondendo al presidente del TCA, il teste

sottolinea di non possedere un documento attestante i periodi di infortunio dei

vari giocatori. Ricorda però, anche perché il sig. RI 1 era uno dei giocatori

più impiegati della squadra, che una sera, durante un allenamento, dopo un

salto si è fermato e non ha più continuato l'allenamento.

Soprattutto trattandosi di giocatori non

professionisti, è mia abitudine credere loro quando si lamentano per un dolore

e non insistere affinché giochino o si allenino rischiando così di aggravare il

danno.

In ogni caso si attende la fine dell'allenamento.

Ciò è avvenuto anche in quell'occasione.

Ci siamo sentiti il giorno successivo e ricordo

che per un certo periodo non l'ho avuto perché il dolore era costante.

Sono stato informato successivamente che vi è

stata una frattura ad un osso del piede.

Considerandi

Ad un certo punto il sig. RI 1 ha ripreso gli

allenamenti e anche dopo avere consultato il nostro staff medico ha cercato di

gestire la situazione fino alla fine della stagione.

Il presidente del TCA invita le parti a porre

eventuali domande al teste, precisando nuovamente che il sig. __________ è

sotto giuramento.

Rispondendo al rappresentate dell'Istituto

assicuratore, il sig. __________ conferma che il sig. RI 1 a seguito di quell'infortunio

ha interrotto l'allenamento e per un certo periodo non ha più giocato.

Sempre rispondendo al sig. __________, il teste

precisa di ricordare la dinamica dell'evento e che il ricorrente si è bloccato

subito dopo essere ricaduto. L'altra situazione nella quale i giocatori si

infortunano è prendendo una botta o subendo uno stiramento muscolare.

In quest'ultimo caso può capitare che me ne

accorga io dopo alcuni minuti, visto che il livello delle prestazioni del giocatore

diminuisce.

Qui invece si è registrato un problema immediato

e quindi più facilmente a livello osseo o tendineo.

Nel corso di un allenamento si salta diverse

volte."

(Doc. XV, pag. 1-2)

Durante

il dibattimento che ha fatto seguito all'audizione del teste l'assicurato è poi

stato invitato a precisare le modalità con le quali ha riempito il formulario

trasmessogli dalla CO 1. Al proposito egli si è così espresso.

"

(...)

Il presidente del TCA mostra all'assicurato il

doc. 7. L'assicurato conferma di averlo scritto lui.

Riguardo al punto 1 "non so dire esattamente

quando è successo l'accaduto", l'assicurato afferma di essere stato

impreciso e spiega quanto accaduto in questi termini. Nel corso degli

allenamenti gli capita spesso di prendere delle botte, sul momento non ci aveva

fatto caso ma nei giorni successivi si era accorto che camminando aveva dei

dolori che diventavano sempre più forti.

Proprio per il dolore ero arrivato in ritardo al

lavoro ed è così che il datore di lavoro ha aperto un "incarto bagatella".

L'assicurato ammette di avere riempito male il

formulario e di averlo detto anche al suo avvocato. Rispondendo al presidente

del TCA dichiara che a quel momento svolgeva l'attività di informatico presso

il __________ di __________.

A proposito della risposta alla domanda 5

"mentre camminavo una mattina" l'assicurato sottolinea che quella è

l'occasione nella quale ha deciso che il dolore era diventato insopportabile e

quindi ha deciso di andare dal medico.

Non so più se dopo l'infortunio ho proseguito il

lavoro. Bisognerebbe chiedere a loro.

Con riferimento all'opposizione del 4 settembre

2006, l'assicurato dice di averla scritta e firmata lui stesso.

Il presidente del TCA legge all'assicurato le

seguenti frasi contenute nell'opposizione "come descritto nel formulario

non so come e quando sia accaduto tale infortunio" e "essendo il

sottoscritto una persona che pratica parecchio sport, in particolare il basket,

penso che l'infortunio sia avvenuto durante un allenamento o una partita, ma sul

momento non mi sono accorto di niente". Al riguardo il ricorrente precisa

che come quando si era rotto il polso, non pensava che al momento della

ricaduta si era provocato una frattura ma soltanto una botta. Per questo non ha

indicato l'episodio in questione. (...)"

(Doc. XV, pag. 4)

Sempre in

sede di dibattimento le parti hanno poi avuto occasione di rilevare quando

segue:

"

(...)

L'assicuratore ammette che siamo in presenza di

una fattura.

L'avv. RA 1 sottolinea che l'annuncio di infortunio-bagatella

del 2 maggio 2006 indicava chiaramente l'episodio in questione e che questo

formulario è anteriore rispetto alle risposte dell'assicurato al questionario

sottopostogli dall'assicuratore.

L'avv. RA 1 sottolinea che non si è trattato del

primo infortunio per cui l'assicurato può non ricordarsi se questo episodio ha

provocato o no un'inabilità lavorativa e ritiene che sulla base della

testimonianza dell'allenatore e degli atti medici contenuti nell'incarto, il

caso deve essere assunto dall'assicuratore.

Il presidente del TCA chiede all'assicuratore se

in sede di opposizione è stato chiesto al datore di lavoro con quali modalità è

stato compilato l'annuncio di infortunio, in particolare con riferimento al

punto 6. Il sig. __________ risponde di no.

Riguardo al fatto che il dolore è insorto mentre

camminava, l'assicurato precisa di avere interrotto l'allenamento perché aveva

dolore, di avere avuto dolore anche il giorno successivo e di essere andato dal

medico in quanto camminando il dolore era divenuto insopportabile.

Il sig. RI 1 sottolinea di essere andato dal dr. __________

un po' di tempo dopo. Il sig. __________, allegando una fattura dell'__________

(copia della quale viene consegnata seduta stante all'avv. RA 1), conferma che

effettivamente le radiografie sono state effettuate il 20.4.2006.

L'assicurato precisa che anche il medico della __________

gli ha confermato che si tratta di un ossicino che non tutti hanno nella forma

"bipartito" e che quando si frattura fa effettivamente male. La

frattura è stata curata senza intervento (per il momento, visti i

miglioramenti). Può darsi che con la terapia d'urto il corpo riesca a ricreare

questo ossicino." (Doc. XV, pag. 4-5)

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale, ritiene che contrariamente all'opinione

dell'assicuratore contro gli infortuni, l'assicurato non ha fornito due

versioni dei fatti differenti.

Il teste

ha infatti confermato quanto figura sull'annuncio del datore di lavoro e che

cioè il ricorrente si è procurato la frattura dell'osso sesamoidale dell'alluce

destro dopo un salto durante un allenamento di basket svoltosi il 4 aprile

2006.

Sul

formulario il ricorrente ha invece specificato il momento in cui il dolore si è

manifestato in modo tale da fargli prendere coscienza che non si era trattato

di una semplice botta, bensì di qualcosa di più grave.

Di

conseguenza il 20 aprile 2006 è poi stata effettuata una radiografia che ha

confermato la frattura (cfr. Doc. XV/2).

Anche i

medici, dottor __________ (Doc. C: "certifico che il paziente sopraccitato

presenta alla radiografia una lesione ossea compatibile, anzi molto

probabilmente di origine traumatica occorsa durante un allenamento di basket (frattura

del sesamoide dx).") e dottor __________, primario del Centro di chirurgia

del piede della __________ di __________ hanno peraltro ritenuto che il danno

alla salute si è prodotto a seguito di un infortunio (Doc. L, Doc. M).

A tale

proposito è utile ricordare che se è vero che, secondo la giurisprudenza

federale, la carente dimostrazione di

un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia

sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel

quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un

indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.

RAMI 1990 U 86, p. 51), è altrettanto vero che nel caso concreto, tale evento è

stato dimostrato per cui gli atti medici costituiscono un'ulteriore conferma.

2.9

Secondo la costante

giurisprudenza federale, se non vi sono avvenimenti insoliti («ohne besonderes Vorkommnis»),

la straordinarietà del fattore e dunque l'infortunio deve essere negato in caso

di ferimento durante un'attività sportiva. (cfr. DTF 130 V 118; RAMI 2004 pag.

84; RAMI 2004 pag. 541; STFA U 313/04 del 1° febbraio 2005)

Su questo tema e per un

riassunto della giurisprudenza nei diversi sport, cfr. D. Cattaneo, "Sport

e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza. Ed. Cancelleria dello

Stato del Canton Ticino e Helbing & Lichtenhahn. Basilea. Ginevra. Monaco,

2006.

pag. 263 seg. (283 seg.).

Ad esempio il fattore

esterno straordinario è stato negato dal TFA per il danno alla salute insorto

durante una partita di pallavolo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = plaidoyer 2004 pag.

74-74).

Più precisamente l'Alta

Corte ha stabilito che l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso

quale fuori programma («movimento scoordinato») ostacolante il normale ed

usuale processo motorio, dev'essere negata nel caso di una caduta dopo un salto

durante una partita di pallavolo ed ha sottolineato quanto segue:

"

4.2

Im Volleyballspiel ist es durchaus üblich,

dass ein Zuspiel ungenau erfolgt oder aber der Absprung des Spielers nicht

optimal auf ein Zuspiel abgestimmt ist. In diesen Fällen wie auch bei Angriffen

des Gegners müssen Bälle regelmässig mit aussergewöhnlichen Körperbewegungen

oder im Fallen geholt werden. Entsprechende Bewegungsabläufe werden denn auch

trainiert. Ballannahmen in überstreckter Rückenlage (Hohlkreuz) mit an­schliessender

Landung in dieser spezifischen Körperlage kommen beim Volleyball häufig vor.

Solche Bewegungen fallen in die gewöhnliche Band­breite der Bewegungsmuster

dieses Sports, und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit des betroffenen

Spielers. Unbestritten ist weiter, dass der Versicherte beim geschilderten

Schmetterball keinen Zusammenstoss mit einem anderen Spieler oder dem Netz

hatte und dass er bei der Landung weder stolperte noch ausglitt noch den Kopf

anschlug. Dass er am Ende der Landung auf die Knie fiel, stellt nichts

«Programmwidriges» dar. Abgesehen davon finden sich in den medizinischen

Unterlagen keine Anhaltspunkte für die behaupteten Knieprellungen.

Nach dem Gesagten ist das Merkmal des

ungewöhnlichen äusseren Faktors nicht erfüllt, weshalb das Ereignis vom 12. Januar 2000 keinen Unfall im Rechtssinne darstellt."

Il TFA ha

invece ammesso l'infortunio a proposito di un danno alla salute insorto durante

una partita di pallamano (cfr. STFA

U 96/03

del 7 luglio 2004) ed ha rilevato che:

"

4.1.1

Gemäss Bericht des Schadeninspektors der

NATIONAL vom 6. November 2001 (nachfolgend: Inspektorenbericht) beschrieb die

Versicherte ihm gegenüber anlässlich einer Besprechung vom 26. Oktober 2001 das

Ereignis von Mitte Februar 1998 wie folgt: "Versicherte spielte damals in

der Juniorinnenabteilung des Handballclubs. Im Training habe ihr eine

Trainingskollegin, welche als Abwehrspielerin übte, von hinten in den Wurfarm

(rechts) gegriffen. Die Kollegin hätte ca. Mitte Unterarm eingegriffen. Es habe

einen spürbaren Knacks im Schultergelenk gegeben und sie habe einen heftigen

stichartigen Schmerz verspürt, der einige Tage angehalten hätte. Das ganze

hätte sich angefühlt, wie wenn die Schulter aus- und wieder eingekugelt wäre.

[...] Am 17.8.1998 erstmalige ärztliche

Behandlung beim damaligen Hausarzt Dr. med.

E.________. Da dieser damals an eine Überbeanspruchung der Schulter glaubte,

wurde jene Behandlung von der KK bezahlt".

(...)

4.1.2

Der von der Versicherten beschriebene

Geschehensablauf, welcher zu den geklagten Schmerzen führte, entspricht einem

im Handballsport erfahrungsgemäss häufig zu beobachtenden Regelverstoss, bei

welchem ein Spieler zum Wurf ausholt und vor Abgabe des Balles durch

plötzliches Eingreifen eines Gegenspielers von hinten in den Wurfarm der

vorgesehene Bewegungsablauf programmwidrig abrupt unterbrochen wird, um dadurch

den

Angreifer am Abschuss des Balles zu hindern.

Sportunfälle erfüllen infolge mechanischer Einwirkung eines äusseren Faktors

auf den Körper (Sturz, Zusammenstoss etc.) in der Regel den Unfallbegriff; die

Ungewöhnlichkeit eines Vorfalles kann nicht deshalb verneint werden, weil es

sich dabei um einen in der betreffenden Sportart verbreiteten Regelverstoss

handelt, für den die Spielregeln Sanktionen vorsehen, da mit einer solchen

Sichtweise die

Annahme eines Unfalles in vielen Fällen fast

zwangsläufig ausser Betracht fiele (SVR 1999 UV Nr. 9 S. 28 f. Erw. 3c/dd mit

Hinweis).

4.1.3

Obwohl M.________ sich nicht mehr an ein

bestimmtes Datum zu erinnern vermochte, erkannte die Vorinstanz zutreffend,

dass die Versicherte glaubhaft darlegte, im Februar 1998 anlässlich eines

Handballtrainings sich eine Verletzung an der rechten Schulter zugezogen zu

haben. Dies wird durch den medizinischen Befund des operierenden orthopädischen

Chirurgen Dr. med. K.________ bestätigt, wonach dieser schon intraoperativ

einen bis posterior

erhaltenen Labrumrand "ohne Abnützung im posterioren

Bereich, wie es bei Werferschultern häufig ist", fand (Operationsbericht

vom 17. September 2001).

Nachträglich entkräftete der Sportmediziner zudem

ausdrücklich die

abweichende Auffassung des Administrativexperten

mit dem Hinweis darauf, dass er bei M.________ "einen basisnahen Abriss,

wie er typischerweise bei Verletzungen auftritt", festgestellt habe,

jedoch das vordere Labrum nicht ausgefranst gewesen sei, was gegebenenfalls auf

"eine durch Abnützung oder Mikrotrauma bedingte Labrumläsion" hätte

hindeuten können. Somit spricht auch

dieses Indiz für das Vorliegen eines Unfalles

(vgl. RKUV 1990 Nr. U 86 S. 51 Erw. 2 mit Hinweisen). Die Beurteilung des Dr.

med. K.________ vom 26. August 2001 ist in Verbindung mit dem Operationsbericht

vom 17. September 2001 - im Gegensatz zur Einschätzung des Dr. med. V.________

- in sich widerspruchsfrei, setzt sich nachvollziehbar und überzeugend mit der abweichenden

Meinung des Administrativexperten auseinander und beruht auf

eigenen Untersuchungen der Versicherten (vgl. BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis), sodass hier ausschlaggebend darauf

abzustellen ist.

4.1.4

Demnach steht mit dem Beweisgrad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die anlässlich der Operation vom

17.

September 2001 behandelte und organisch nachgewiesene anteriore Labrumläsion

an der rechten Schulter der Versicherten nach begründeter naturwissenschaftlich-medizinischer

Auffassung

eine Folge des Unfalles ist."

Alla

luce della giurisprudenza appena esposta, anche nella presente fattispecie,

visto che l'assicurato si è procurato il danno alla salute ricadendo da un

salto durante un allenamento e senza nessun contatto fisico con un compagno di

squadra e/o una violazione delle regole del gioco (cfr. consid. 2.8) questo

Tribunale ritiene che non siamo in presenza di un fattore esterno straordinario

e quindi di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

2.10

La legge (cfr. art. 6 cpv. 2

LAINF) prevede che gli assicuratori contro gli infortuni

devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella

versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che

esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi.

Si tratta

delle seguenti lesioni corporali:

"

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988.

U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,

in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Per

l'applicazione di questa giurisprudenza alle attività sportive cfr. D.

Cattaneo, "Sport e assicurazioni sociali" in Diritto senza devianza

pag. 289-296.

In

particolare in una sentenza U 179/04 del 13 luglio 2005 l'Alta corte ha negato

ad un docente le prestazioni per il danno alla salute intervenuto, a suo dire,

durante un incontro di pallacanestro in quanto l'assicurato ha consultato un

medico solo tre mesi dopo, per cui non è dimostrato che i dolori sono insorti

immediatamente dopo l'evento esterno da lui indicato:

"

4.

Die Angaben des Versicherten über den Hergang

der Ereignisse vom 19. Oktober 2001 sind sehr knapp gehalten. Erst als die

Allianz ihm am 7. August 2002 die Ablehnung jeglicher Leistungen in Aussicht

stellte und das rechtliche Gehör gewährte, erfolgte in seinem Schreiben vom 6.

September 2002, mithin fast ein Jahr nach dem Vorfall, erstmals eine eingehendere

Beschreibung des Ereignisses. Nach der Rechtsprechung vermag dieses Vorgehen

jedoch nicht zu überzeugen (Erw. 4.1; vgl. auch Urteil U. vom 30. November

2004, U 148/04). Hinzu kommt, dass der Versicherte erst knapp drei Monate nach

dem Ereignis, nämlich am 11. Januar 2002, erstmals einen Arzt aufgesucht hat,

obwohl er geltend macht, für ihn sei "absolut klar" gewesen, dass

seine Beschwerden auf den Vorfall vom 19. Oktober 2001 zurückzuführen

seien.

Rechtsprechungsgemäss scheitert die Annahme einer

unfallähnlichen Körperschädigung am Nachweis der Kausalität auch, wenn nicht

erstellt ist, dass die für die Beeinträchtigung nach Art. 9 Abs. 2 UVV

typischen Schmerzen unmittelbar im Anschluss an den als äusseren Faktor

bezeichneten Lebenssachverhalt aufgetreten sind (BGE 129 V 472 Erw. 4.3 mit Hinweis).

Angesichts der langen Zeit zwischen dem Geschehen

vom 19. Oktober 2001 und dem erstmaligen Aufsuchen eines Arztes ist demnach

nicht mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b mit Hinweisen) erstellt, dass die typischen Schmerzen sich

gleich nach dem Ereignis bemerkbar machten (vgl. auch Urteil S. vom 8. Oktober

2003, U

126/02, sowie Urteil X. vom 23. September 2003, U

221/02, je mit Hinweisen).

Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob der

Versicherte berhaupt einen Meniskusschaden im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. c

UVV erlitten hat."

2.11

Nella

presente fattispecie siamo in presenza di una frattura e dunque di una lesione

parificabile ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a OAINF, ciò che lo stesso

assicuratore ha riconosciuto anche in sede di udienza (a differenza, ad esempio,

del caso pubblicato in RAMI 2004 p. 544 a proposito della partita di pallavolo

nella quale non si era riscontrata nessuna lesione).

D'altra parte tale

frattura si è prodotta dopo un salto, durante un allenamento di basket. Ora

tale attività presenta un potenziale di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V

466) per cui va ammessa la presenza di un fattore esterno nel senso esposto al

consid. 2.10).

Inoltre l'assicurato ha

consultato un medico al più tardi due settimane dopo l'evento in questione

quando il dolore, camminando, era divenuto insopportabile.

Di conseguenza la CO 1 è

tenuta ad assumere il caso a titolo di lesione parificata ai postumi

d'infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF, visto che anche il nesso di

causalità naturale (cfr. in particola Doc. L e M) e adeguato deve essere

ammesso (cfr. STFA U 96/03 del 7 luglio 2003 consid. 4.1.4 e 4.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 26 novembre 2006 è annullata.

§§ È

accertato che l’assicurato soffre di una lesione parificata ai postumi

d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF in

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del 4 aprile

2006.

§§§ L’incarto

è rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni da un profilo

materiale e temporale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurato l'importo fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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