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Decisione

35.2007.26

Frattura al piede. Nesso causale estinto al momento della decisione formale dell'assicuratore.

19 settembre 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I medici hanno riscontrato una frattura della base del V metatarso e applicato

una stecca gessata.

RI 1 è

stato dichiarato totalmente inabile al lavoro per un certo periodo e dal 21

agosto 2006 abile al lavoro al 50%.

L'assicurato

ha ritrovato la piena capacità lavorativa il 23 settembre 2006.

1.2. Con

decisione su opposizione del 23 gennaio 2007 l'CO 1 ha confermato la precedente

decisione del 13 ottobre 2006 con la quale ha stabilito che, dopo il 4

settembre 2006, non sussisteva più il diritto alle indennità giornaliere per

l'inabilità lavorativa a tempo parziale, visto i disturbi ancora sofferti

dell'assicurato non si trovavano più in nesso di causalità naturale con

l'infortunio (cfr. Doc. A3).

1.3. Contro

questa decisione l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA.

La Cassa

malati si è in particolare così espressa.

"

La valutazione della CO 1 non può esser

condivisa. La CO 1, in presenza di una chiara lesione organica, limitandosi ad

affermare unicamente come possibile (ma comunque ancora da accertare) la

presenza di una problematica radicolare, nega arbitrariamente il proprio di

erogare prestazioni dal 04.09.2006.

Il dr. __________, medico di fiducia della RA 1,

ritiene in merito che "i dolori lamentati dal paz. al 04.09.06 come

pure la limitazione funzionale al livello della caviglia sono chiaramente da

inquadrare negli esiti della immobilizzazione del piede nel gesso dal

19.05.2006 fino all'inizio luglio 2006. In questo senso depone anche

chiaramente il decorso, con rientro del problema prima della fine di settembre.

Questo decorso non sarebbe assolutamente spiegabile da una sintomatologia di

tipo radicolare come preteso dal dr. __________, senza che si possa escludere

l'effettiva concomitante presenza di una sofferenza radicolare di vecchia

data" (doc. 14 e 15). Il dr. __________ ritiene il nesso di causalità

naturale molto probabile se non certo anche dopo il 04.09.2006 ed il caso di

pertinenza LAINF sino alla conclusione dell'inabilità lavorativa, cioè il

22.09.2006.

È quindi a torto che la CO 1 appellandosi ad una

problematica radicolare mai accertata (e comunque non data con la

verosimiglianza preponderante richiesta), che interrompe dal 04.09.2006

l'erogazione di prestazioni. Il nesso causale naturale (come pure quello

adeguato) va ritenuto dato sino al 22.09.2006. Per l'inabilità lavorativa

insorta del 50% dal 07.09.2006 al 22.09.2006 la CO 1 deve erogare le

prestazioni assicurate. (...)" (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 22 marzo 2007 l'CO 1 propone di respingere il ricorso, richiamando

la valutazione del suo medico di __________ (cfr. Doc. III).

1.5. Il 14 giugno

2007 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al dottor __________ (cfr.

Doc. V), il quale ha risposto il 18 giugno 2007 (cfr. Doc. VIIbis), tramite un

apprezzamento medico trasmesso dal rappresentante dell'CO 1 al TCA il 4 luglio

2007 (cfr. Doc. VIIbis).

1.6. Invitata a prendere

posizione dal TCA la RA 1 il 3 settembre 2007 ha sottolineato che "il

recente rapporto medico conferma che l'incapacità lavorativa dell'attore dal 4

settembre 2006 al 22 settembre 2006 non si giustificava in ambito

malattia" (cfr. Doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurato, per le sequele infortunistiche, deve

essere ritenuto inabile al lavoro al 50% dal 4 al 22 settembre 2006 o se invece

a partire dal 4 settembre 2006 egli era completamente abile al lavoro.

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno

sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Questi

concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella

causa D., U 187/04.

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.6. Nella presente fattispecie

fra gli atti dell'incarto figura un rapporto del 1° settembre 2006, relativo

alla visita medica circondariale effettuata il 29 agosto 2006, nel quale il

dottor __________, specialista FMH in reumatologia si è così espresso:

" (...)

D I A G N O S I (principale)

- Frattura base quinto MT a sx.

Diagnosi accessoria

- Sindrome

radiculopatica in territorio di L5 con deficit flessorio - piede cavo

bilaterale.

CONCLUSIONI

Oggettivamente atteggiamento neutro del piede sx in stato

simile deficitario EPC ed ECD, iporeflessia Achillea a sx, piede cavo

bilaterale.

Soggettivamente difficoltà deambulatoria da caduta

avampiede e ipostenia.

Procedere terapeutico

È necessario recuperare i referti dell'ortopedico che ha

rimosso il gesso portato per 45 giorni e le eventuali radiografie eseguite in

Considerandi

quanto ogni prestazione medica necessita di idonea refertazione pertanto la

documentazione deve esistere e deve fare parte del dossier; al di là del fatto

puramente infortunistico che non necessita di ulteriore terapia nè medica nè

fisioterapica, si consiglia al medico curante di verificare: la neoformazione

sottocutanea a livello pianta del piede dx esame posturologico (metodica

Orthofit - www.footclinic.it), una

verifica neurologica del deficit riscontrato ad escludere patologia

radiculitica L5-S1 o altra patologia di interesse neurologico.

Capacità lavorativa

IL 0% a partire dal 4.9.2006." (Doc. 16)

Il 7 settembre 2006 il

medico curante dell'assicurato dottor __________ di __________, medico

chirurgo, specialista in geriatria e gerontologia ha attestato un'incapacità

lavorativa al 50% fino al 22 settembre 2006 con la seguente motivazione:

" (...)

Il Piede del Pz. è ancora dolente ed edematoso a seguito della

frattura della base del V metatarso. Attualmente non è in grado di portare a

termine una normale giornata di lavoro." (Doc. 20)

Il 29

settembre 2006 il dottor __________ ha nuovamente visitato l'assicurato.

Nel suo

rapporto del 3 ottobre 2006 questo medico ha rilevato:

" (...)

DECORSO

Il 4.9.2006 nuovo certificato di inabilità lavorativa con inabilità

lavorativa del 100% per zoppia. Il paziente viene nuovamente visitato in data

odierna e si conferma quanto già chiaramente evidente dalla visita precedente;

la zoppia del paziente deriva da patologia disco-radicolare, pertanto non di

competenza infortunistica.

Pertanto si riconferma che dalla data 4.9.2006 sono ampiamente

estinti i postumi infortunistici con ottima consolidazione della frattura della

base del V metatarso sinistro e si prende altresì atto che, stante le

indicazioni specialistiche, il medico curante del paziente non ha proseguito il

follow-up diagnostico terapeutico nella giusta direzione, ovvero verificare la

chiara patologia neurogena paretica in regime di SSN. Oppure lo ha fatto e non

ne ha fatto menzione preferendo il voler ancora considerare il paziente affetto

da postumi di una frattura banale, ben consolidata da tempo e verificata

chiaramente in __________ dal sottoscritto." (Doc. 24)

Le conclusioni del dottor __________,

sono state contestate dal dottor __________, specialista FMH in medicina

interna, medico di fiducia della Cassa malati, il quale ha sottolineato quanto

segue:

" (...)

Le conclusione del Dr. __________ non possono essere condivise. I

dolori lamentati dal paz. al 4.9.06 come pure la limitazione funzionale al livello

della caviglia sono chiaramente da inquadrare negli esiti della

immobilizzazione del piede nel gesso dal 19.5.06 fino all'inizio di luglio

2006.

In questo senso depone anche chiaramente il decorso, con rientro

del problema prima della fine di settembre. Questo decorso non sarebbe

assolutamente spiegabile da una sintomatologia di tipo radicolare come preteso

dal Dr. __________, senza che si possa escludere l'effettiva concomitante

presenza di una sofferenza radicolare di vecchia data.

Il nesso di causalità naturale molto probabile se non certo anche

dopo il 4.9.06 ed il caso deve stare di pertinenza Lainf sino alla conclusione

dell'IL cioè il 22.9.06." (Doc. A14)

Il 29 dicembre 2006 il

medico di __________ ha riconfermato che al momento della visita del 29 agosto

2006, l'assicurato era completamente guarito dal danno alla salute provocato

dall'evento infortunistico ed ha rilevato:

" Il

medico di __________ ha verificato clinicamente la frattura della base V

metatarso che clinicamente è divenuta asintomatica. Il paziente non ha più male

a livello della frattura "composta".

Il medico di __________ ha riscontrato altre patologie che possono

provocare zoppia e le ha indicate al medico curante affinché provvedesse. In

ogni caso al momento della visita, a prescindere dalla patologia in essere, il

paziente era abile in maniera completa.

Successivamente il medico curante ha emesso un altro certificato

di inabilità lavorativa in cui la giustificazione è zoppia che non è una

diagnosi, viene verificato e anche nella successiva visita con opportuno esame

clinico non si riscontra più nulla di infortunistico, viceversa sono sempre

presenti i segni clinici segnalati precedentemente e non (apparentemente e a

detta del paziente) verificati dal medico che si sarebbe limitato a rilasciare

il certificato di inabilità.

Conclusioni: già in base alla prima visita medico__________ il

paziente risultava ampiamente guarito dalla frattura composta della base del V

metatarso sinistro a distanza di 3 mesi e dieci giorni, termine ampiamente

garante di più che sufficiente formazione di callo osseo, situazione verificata

anche clinicamente con assenza completa di dolore in sede di frattura. La

lesione non poteva comportare altre conseguenze, soprattutto non essendo stato

riscontrato dolore in sede di frattura. Situazione riverificata e riconfermata.

"19.5.2006 rx: frattura base V metatarso sinistro

composta".

Questo tipo di frattura guarisce normalmente in 40 giorni.

(...)

CONCLUSIONI

Clinicamente il paziente è stato verificato a livello della

frattura e non ha dolore a quel livello, ma si riscontrano sintomi ad altri

livelli con altri segni semeiologici molto indicativi di patologia

disco-radicolare.

29.9.2006

DECORSO: Il 4.9.2006 nuovo certificato di inabilità

lavorativa con inabilità lavorativa in misura del 100% per zoppia. Il paziente

viene nuovamente visitato in data odierna e si conferma quanto già chiaramente

evidente dalla visita precedente; la zoppia del paziente deriva da patologia

disco-radicolare, pertanto non di competenza infortunistica.

Pertanto si riconferma che dalla data 4.9.2006 sono ampiamente

estinti i postumi infortunistici con ottima consolidazione della frattura della

base del V metatarso sinistro e si prende altresì atto, che stante le

indicazioni specialistiche, il medico curante del paziente non ha proseguito il

follow-up diagnostico terapeutico nella giusta direzione, ovvero verificare la

chiara patologia neurogena paretica in regime di SSN. Oppure lo ha fatto e non

ne ha fatto menzione preferendo il voler ancora considerare il paziente affetto

da postumi di una frattura banale, ben consolidata da tempo e verificata

chiaramente in __________ dal sottoscritto.

Il medico di __________ per scrupolo rivede il paziente e

riscontra la medesima situazione che non è stata per nulla verificata dal

medico che ha emesso il nuovo certificato e che soprattutto non ha messo in

essere gli opportuni provvedimenti indicati dal medico di __________ per

risolvere il problema del paziente, o per lo meno per completarlo come follow

up terapeutico." (Doc. 32)

Il 14 giugno 2007 il

Presidente del TCA ha invitato il medico di circondario a prendere

esplicitamente posizione sulle critiche formulate dal dottor __________, il

quale sostiene che l'assicurato non avrebbe potuto riacquistare la piena

capacità lavorativa già dal 23 settembre 2006 se realmente fosse stata presente

una patologia disco-radicolare.

Al riguardo il dottor __________

si è così espresso:

"

(...)

Il medico di __________ visitando il paziente

e sottoponendolo ad un esame clinico generale e poi ad un esame clinico locale

sia dal punto di vista reumatologico ortopedico e neurologico aveva clinica­mente

riscontrato la completa guarigione della frattura in un quadro di capacità

lavorativa totale in data

29.8

, ovvero a 3 mesi e dieci giorni dalla frattura e a 55 giorni dalla

rimozione apparec­chio gessato con una

radiografia iniziale del 19.5.2006 che esprimeva un

referto di frattura compo­sta della base del quinto metatarso. Ha altresì

descritto la globale situazione del paziente che, si ri­badisce il concetto,

non risultava inficiare (in due valutazioni successive senza che intervenissero

fatti nuovi), la sua capacità lavorativa.

L'ulteriore certificazione di infortunio

pervenuta non apportava alcun elemento né clinico né medico per modificare tale

decisione, ma prima di esprimere in giudizio il medico di __________ ha voluto ri­valutare la situazione

clinicamente per rendersi conto direttamente di cosa poteva essere successo per

modificare la propria decisione. I riscontri sono stati i medesimi, il paziente è stato giudicato abi­le

al lavoro in misura completa e questo con una valutazione globale.

Si allega il resoconto della documentazione del

medico di circondario:

- 19.5.2006 rx: frattura base V metatarso sinistro composta. Quindi

si tratta di una frattura composta della base del quinto metatarso che

abbisogna solamente come terapia scarico dell'appoggio che viene messa in

pratica con un gesso di gamba che immobi­lizzando la caviglia, con base solida,

impedisce l'appoggio diretto del focolaio di frat­tura sul terreno. Questo

gesso viene applicato e viene concesso il carico. Questo tipo di frattura

guarisce in 4 settimane se non vi sono complicazioni; alla rimozione del gesso con verifica radiologica che non

sempre viene effettuata, essendo a volte suf­ficiente un esame clinico

palpatorio, viene concessa libertà assoluta di movimento.

-

In data 5.6.2006 rx: controllo sotto gesso di nota

frattura base V metatarso. Buon affronta­mento dei monconi di frattura. Per

cui abbiamo in questa data la certezza che i monco­ni di frattura sono

mantenuti in buona posizione e non hanno subito spostamenti e non si sono

verificate complicanze.

(...)

Per­tanto in

base alla visita effettuata in __________ il paziente viene clinicamente

trovato abile al lavoro in maniera completa in assenza di sintomi dolorosi a

livello della frat­tura, avendo esaminato ciò che compete all'infortunio, ma

avendo riscontrato altri senni semeioloaici indicativi di altra patologia. E'

mia abitudine effettuare sempre un esame ortopedico reumatologico neurologico

completo essendo cosciente del fatto che l'essere umano è un organismo

complesso in cui ogni struttura è inserita in un insieme globale e con esso

interreaqente per cui, prima di andare a verificare il par­ticolare, è

importante vedere l'insieme in cui questo particolare è inserito ed in que­sto

caso è stato fatto e stante in questo specifico caso abbiamo un paziente con al­terazione

di alcuni parametri neurologici, altri congenito-malformativi, non sicura­mente

generati dall'infortunio e tantomeno aggravati o modificati direzionalmente nel

suo decorso (la modalità del trauma era stata una caduta di sassi sul piede).

Alla visita non si è riscontrata nessuna limitazione funzionale della caviglia

e nessun esi­to da immobilizzazione in gesso, si è preso atto di un'ipovalidità

neuromuscolare in territorio di L5 e di

un'alterazione bilaterale della volta plantare.­

(...)

Nonostante

Questa riferita zoppia, che non è stata riscontrata durante la visita pre­cedente,

il paziente era stato in ogni caso giudicato abile al lavoro in maniera com­pleta

per cui la valutazione di capacità lavorativa era stata fatta in maniera

globale. Non risulta pertanto che la RA 1 abbia fatto effettuare dal proprio

medico una valuta­zione di capacità lavorativa, ma abbia solo preso in

considerazione una certificazio­ne di inabilità lavorativa che non apportava

nuovi dati clinici medici da poter cam­biare la valutazione precedente del

medico di circondario. L'indicazione per l'ulteriore follow un diagnostico

terapeutico era stata fornita al medico curante af­finché avesse anche lui un

quadro chiaro del suo paziente. Stante questa reiterazio­ne il paziente era

stato nuovamente visitato e ritrovato nuovamente abile in misura completa al lavoro,

indipendentemente dalla coesistente situazione semeioloaica ri­scontrata. Inoltre,

in relazione alla possibile coesistenza di patologia erniaria " sen­za che

si possa escludere l'effettiva concomitante presenza di una sofferenza radico­lare

di vecchia data", si ricorda anche la completa anamnesi effettuata dal

medico di __________ al paziente in cui non risulta. (...)" (Doc. VIIbis)

2.7

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti

ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati

di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una

sentenza U 259/02 dell'8 luglio 2003, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto

che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per

esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare

della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8

settembre 2000).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006 nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in

Svizzera. Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non presuppone

necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede

per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità

lavorativa in una concreta attività professionale debbano divergere a

dipendenza che essi siano formulati da un medico __________ oppure __________.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di

prova (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert

ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo

2001, pag. 266)."

2.8

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa, ritiene che l'opinione del Dr. __________,

secondo cui, per le conseguenze dell'infortunio l'assicurato ha ritrovato una

piena capacità lavorativa dal 4 settembre 2006, può validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito

a ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di

circondario, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 nel quale l'Alta Corte ha

ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea

di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, i rapporti del dottor __________ non contengono contraddizioni

e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto allo studio del caso dell’assicurato e alla

visita del paziente.

Il medico

ha poi saputo rispondere in modo completo e preciso ai quesiti postigli dal

TCA in relazione alle argomentazioni sviluppate dal __________ dottor __________.

In

particolare il medico di ha spiegato in modo convincente che la frattura patita

dall'assicurato guarisce normalmente in quattro settimane e che nel caso di RI

1.

non sono intervenute complicazioni, ciò che egli ha potuto personalmente

constatare il 29 agosto 2006 (cfr. consid. 2.8).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che per i

postumi dell'infortunio il ricorrente è tornato abile al lavoro il 4 settembre

2006.

In tale

contesto va ricordato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002,

consid. 2.1., il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non è tenuto a

dimostrare l'esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi

ancora accusati dall'interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause

traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte

(in questo senso, cfr. pure la STFA U 73/06 del 16 agosto 2006, consid. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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