35.2007.28
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19 novembre 2007Italiano64 min
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Numero d'incarto:
35.2007.28
Data decisione, Autorità:
19.11.2007, TCA
Ricorso:
TF,8C_820/2007, 29.10.2008
Titolo:
3/04 battuto ginocchio in una trivella.12/05 ritenuta piena abilità al lavoro.Non shock psichico con valenza di infortunio. Dolori al ginocchio:nulla di oggettivo.Impossibile accertare lesione del nervo infrapatellare dopo artroscopia:non causalità naturale.Per disturbi psichici difetta adeguatezza
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
GRATUITO PATROCINIO
INFORTUNIO PROFESSIONALE
art. 3 agg. 14 LAG
art. 6 cpv. 3 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.28
rs/DC
Lugano
19 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
novembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 marzo
2004 RI 1 - dipendente della ditta __________ (dal 2006 __________), __________,
in qualità di macchinista e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, mentre stava salendo una scaletta di cantiere sul posto di
lavoro, è scivolato picchiando il ginocchio destro (cfr. doc. 1; A2).
A causa
di tale sinistro egli ha riportato la contusione del ginocchio (cfr. doc. 1,
5).
Gli esami
diagnostici esperiti hanno messo in luce una lacerazione del corno posteriore
del menisco del ginocchio destro (cfr. doc. 17),
L’assicurato,
il 27 maggio 2004, rispettivamente il 30 agosto 2004 è stato sottoposto a due
interventi artroscopici (cfr. doc. 17, 33).
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF resistente,
con decisione formale del 30 agosto 2006 ha posto termine al versamento delle
prestazioni d’indennità giornaliera a fare tempo dal 1° dicembre 2005, in
quanto, tenuto conto delle sole conseguenze organiche d’infortunio, ha ritenuto
l’assicurato pienamente capace al lavoro e non più bisognevole di cure.
D’altro
canto, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità assicurativa per i disturbi
di natura psichica di cui lo stesso è affetto (cfr. doc. 148).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
153), l’CO 1, dopo aver ottenuto una valutazione da parte del Dr. med. __________
della divisione di medicina assicurativa di __________ (cfr. doc. 155), il 14
novembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
A2).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 febbraio 2007 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha postulato il ripristino del versamento delle indennità
giornaliere in misura completa a fare tempo dal 23 agosto 2005 (l’CO 1 dal 23
agosto 2005 al 30 novembre 2005 ha erogato indennità giornaliere per un grado
di inabilità al lavoro del 50%; cfr. doc. 86), come pure il riconoscimento di
un nesso di causalità adeguato tra la patologia psichiatrica e inabilitante di
cui soffre e l’infortunio del marzo 2004. Inoltre egli ha chiesto il rinvio
degli atti all’CO 1 perché proceda a esperire ulteriori indagini mediche e
ispettive tese alla definizione delle prestazioni LAINF a seguito del sinistro
del marzo 2004.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha addotto, in primo
luogo, basandosi in particolare su un rapporto del luglio 2006 del Dr. med. __________,
che l’origine del dolore al ginocchio destro non è stata sufficientemente
indagata.
In
secondo luogo, che l’evento traumatico del marzo 2004, alla luce delle modalità
secondo le quali ha avuto luogo, debba essere classificato quale infortunio di
media entità almeno di grado medio di tale categoria. Al riguardo l’assicurato
ha precisato di aver subito un gravissimo spavento mentre stava pulendo i
vagoni che aveva portato all’interno della trivella perforatrice sotto il
nastro che trasportava il materiale inerte da scaricare nei vagoni. Egli ha
spiegato che, alzando lo sguardo, ha visto che l’avvisatore luminoso che precedeva
l’avvio della trivella stava lampeggiando - portando le cuffie insonorizzate
non aveva sentito il sibilo dell’avvisatore sonoro -, conseguentemente, preso
dal panico, è corso fuori dalla trivella e salendo una scala ha picchiato il
ginocchio. A tale situazione di oggettiva paura si è aggiunta l’impressione che
si sia trattata di una burla giocata alle sue spalle. Infine il ricorrente ha
sottolineato che il Dr. med. __________, a differenza dello psichiatra
fiduciario dell’CO 1, ha diagnosticato un grave stato depressivo con una
reazione da disadattamento e sindrome somatoforme da dolore persistente con,
come causa primaria, l’evento stressante dell’incidente del marzo 2004 (cfr.
doc. I).
L’avv. RA
1, con scritto separato sempre del 26 febbraio 2007, ha chiesto altresì
l’ammissione del suo patrocinato al beneficio dell’assistenza giudiziaria, in
quanto il reddito di quest’ultimo, alla luce delle spese del medesimo, non gli
permette di fare fronte alle spese legali (cfr. doc. II).
1.4. L’Istituto assicuratore
resistente, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Con scritto
del 30 marzo 2007 l’avv. CO 1 ha, in particolare, invitato questa Corte a
ordinare una perizia medica sia in relazione all’aspetto organico, che a quello
psichiatrico, a meno che il TCA non ritenga, da quest’ultimo profilo, dati i
presupposti per entrare nel merito della questione giuridica di sapere se il
nesso causale tra la problematica psichica e il sinistro del 2004 sia adeguato.
Il rappresentante dell’assicurato ha pure chiesto a questo Tribunale, nel caso
in cui dovesse decidere il rinvio dell’incarto all’assicuratore LAINF resistente
per ulteriori accertamenti, di imporre che le indagini mediche vengano
effettuate da specialisti esterni all’CO 1 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 4 aprile
2007 l’avv. RA 1 ha prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria con annessa della documentazione (cfr. doc. IX; IX1-IX11).
1.7. L’avv. RA 2,
per conto dell’CO 1, l’11 aprile 2007, si è riconfermato in quanto esposto
nella risposta di causa, contestando le obiezioni mosse dal ricorrente (cfr.
doc. X).
Il doc. X
è stato trasmesso per conoscenza all’avv. __________ (cfr. doc. XI).
1.8. Pendente
causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________, capo servizio di
anestesiologia dell’Ospedale __________ di __________, il quale è stato
invitato a fornire alcuni chiarimenti in merito al suo referto del maggio 2006
e ad esprimersi circa la presenza o meno di una lesione del nervo
infrapatellare destro e, se del caso, circa il nesso tra la stessa e i disturbi
accusati dall’assicurato al ginocchio (cfr. doc. XII).
Il medico
ha risposto il 15 ottobre 2007 (cfr. doc. XIII).
1.9. Le parti,
alle quali è stato concesso di formulare delle osservazioni al riguardo, si
sono espresse con scritti del 29, rispettivamente del 30 ottobre 2007 (cfr.
doc. XV; XVI).
Il doc.
XV è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 2, mentre il doc. XVI è stato
trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVII; XVIII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a porre termine alle proprie
prestazioni a fare tempo dal 1° dicembre 2005 oppure no.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza
ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono
tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa
e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.5.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva,
occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave
sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e
409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid.
4a).
2.6. L’assicurato
ha fatto valere di avere subito un gravissimo spavento, in quanto mentre stava
pulendo i vagoni per il trasporto del materiale residuo nella trivella
perforatrice in corrispondenza dello scarico a caduta del materiale indossando
le cuffie insonorizzate, alzando lo sguardo, ha visto il segnale luminoso,
indicante che entro pochi minuti si sarebbe avviata la trivella. Egli si è così
precipitato fuori della medesima per evitare di essere colpito dagli inerti in
caduta e salendo una scaletta ha picchiato il ginocchio destro. Uscito dalla
trivella si è seduto esausto e spaventato e ha atteso la fine del proprio turno
dopo un paio di ore (cfr. doc. I, 68, 115).
Questa
Corte è, quindi, chiamata dapprima a stabilire se lo spavento vissuto dal ricorrente
configura o meno un infortunio.
2.6.1. Per costante
giurisprudenza uno shock emozionale costituisce un infortunio quando, da un
lato, risulta da un evento di grande violenza realizzatosi in presenza
dell’assicurato, dall’altro, tale evento drammatico è atto a far sorgere una
paura istantanea anche in persone meno idonee a sopportare certi shock nervosi.
Tuttavia solo degli eventi straordinari atti a suscitare paura e comportanti
degli shock psichici, anch’essi straordinari, adempiono la condizione del
carattere straordinario dell’evento e sono, perciò, costitutivi di un
infortunio (cfr. DTF 129 V 402 = RAMI 2003 pag. 269; DTF 129 V 177= SVR 2003 UV
N. 11; RAMI 2000 pag. 89).
Se
l’esistenza di un evento traumatico viene ammessa, l’esame della causalità
adeguata si effettua conformemente alla regola generale, secondo cui la
causalità è adeguata se, secondo l’andamento ordinario delle cose e la generale
esperienza della vita, un fatto è atto a produrre un risultato come quello che
si è verificato, così che esso appaia favorito da tale fatto (cfr. DTF 125 V
461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).
Se al
termine di questa valutazione, l’esistenza di un infortunio non è ammessa o la
causalità adeguata deve essere negata, occorre allora vagliare, in caso di
lesioni corporali, se queste costituiscono un evento traumatico.
Nell’affermativa l’esame del nesso causale adeguato con i disturbi di ordine
psichico consecutivi all’infortunio deve fondarsi, nel caso di un sinistro di
gravità media, sui criteri enumerati nella DTF 115 V 140 (cfr. DTF 129 V 402=
RAMI 2003 pag. 269; DTFA 129 V 177= SVR 2003 UV N. 11).
Ad
esempio il TFA, nel caso di un’assicurata che, mentre stava manovrando una
pattumiera nel centro in cui lavorava, si era punta un pollice con l’ago di una
siringa utilizzata per effettuare un’iniezione a una paziente sieropositiva,
non ha riconosciuto quale infortunio il conseguente shock emozionale. Infatti
tale evento non è stato considerato di grande violenza e atto a produrre una
problematica psichica (cfr. DTF 129 V 402=RAMI 2003 pag. 269).
L’Alta
Corte nemmeno ha riconosciuto quale infortunio l’avvenimento terrificante
vissuto da un’assicurata che aveva trovato nel suo appartamento il cadavere del
figlio vittima di omicidio, in quanto essa non era stata presente al momento
del fatto (cfr. RAMI 2000 pag. 89).
Il TFA,
in un caso in cui un’assicurata era stata vittima di una rapina a mano armata
di sera tardi, quando stava chiudendo la sala giochi di cui era gerente, ha,
invece, preso atto che le parti hanno tacitamente ammesso l’esistenza di un
evento traumatizzante straordinario e il carattere infortunistico dell’evento
(cfr. DTF 129 V 177=SVR 2003 UV N. 11).
In una
sentenza pubblicata in RAMI 2005 U 545 pag. 212 la nostra Massima Istanza ha negato
il carattere infortunistico, inteso come avvenimento terrificante, nel caso di
un pilota il cui aereo, pieno di gente, è atterrato male su una pista
ghiacciata.
Al
riguardo cfr. anche RAMI 2005 U 542 pag. 144; RAMI 2004 U 497 pag. 153 = SVR
2004 UV Nr. 6; STFA U 193/06 del 20 ottobre 2006.
Infine
con giudizio U 10/04 del 22 agosto 2005 pubblicato in RtiD I-2006 N. 67 pag.
265, il TFA, confermando una sentenza di questa Corte, ha stabilito, nel caso
di un ferraiolo caduto da una scala in un cantiere e la cui causa della morte
era da fare risalire per esclusione a un disturbo del sistema elettrico di
conduzione, che non potrebbero essere ammessi gli estremi per riconoscere
l’esistenza di un evento terrificante straordinario nell’ipotesi in cui l’assicurato
prima sia scivolato e poi sia intervenuto il disturbo al cuore.
La nostra
Massima Istanza si è al riguardo così espressa:
"
(…)
Questa Corte non ritiene così il caso in esame paragonabile a
quelli summenzionati (consid. 6.2), per quanto riguarda la straordinarietà del
fattore esterno. Per un operaio attivo abitualmente sui cantieri, la caduta da
una scala, avvenuta nell'ambito della propria attività abituale e nelle circostanze
suesposte, non costituisce, a ben vedere, un evento che eccede l'ambito di
situazioni che possono essere considerate oggettivamente quotidiane o abituali
(similmente, non configura, per un macchinista di treno, un fattore esterno
straordinario l'improvvisa apparizione del segnale indicante l'obbligo di
fermata incondizionata e l'impossibilità, dovuta allo spazio di frenata, di
fermarsi in tempo [STFA 1956 pag. 81 segg.; Rumo-Jungo, op. cit., pag. 39]).
Secondo la generale esperienza della vita, sui cantieri accadono
incidenti più o meno gravi con relativa frequenza, in quanto l'attività stessa
viene svolta in condizioni particolari non prive di rischi. Gli operai lavorano
infatti in condizioni di disagio a causa del terreno sconnesso, della presenza
di buche, di impalcature, di strutture in fase di completazione, di macchinari
in funzione, di materiale di scarto ecc. L'attività sul cantiere, seppur svolta
nel rispetto delle usuali norme di sicurezza, è senz'altro esposta a un certo
numero di rischi di cui anche la caduta da una scala (ad esempio in seguito ad
una scivolata) può far parte. D'altro canto per gli operai vi è una certa qual
abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose per la salute
rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle eventuali
conseguenze negative che potrebbero presentarsi. In concreto è il comportamento
stesso dell'assicurato a confermare tale fatto. Come testimoniato dagli operai
presenti, infatti, egli avrebbe potuto raggiungere la propria postazione
operativa accedendo dall'edificio principale, più sicuro, mentre invece ha
utilizzato una scala, adibita ad altri scopi, appoggiata ad un'impalcatura e
vicina ad una fossa di scavo dell'altezza di 2m. Ciò dimostra che egli non ha
ritenuto particolarmente rischioso l'utilizzo di quella scala, fatto che,
sempre secondo la generale esperienza della vita, verrebbe valutato
diversamente da chi sul cantiere non è abituato a lavorare.
Inoltre nelle concrete circostanze egli doveva senz'altro essere
al corrente dell'esistenza della fossa di scavo sottostante la scala e
contenente dell'acqua che, in caso di caduta avrebbe "contribuito a
rendere più molle il terreno d'impatto" (cfr. verbale d'audizione 25
settembre 2003 del dott. L.________)."
2.6.2. Nella
presente evenienza il TCA, alla luce della giurisprudenza appena menzionata, ritiene
che non sia adempiuto il carattere straordinario del fattore esterno, e meglio
non si sia verificato un evento di straordinaria violenza atto a causare uno
shock psichico a sua volta straordinario.
Infatti per
un operaio attivo quale macchinista presso il cantiere __________ che si
occupava dei convogli all’interno della trivella, la vista, nel contesto della
sua attività e nelle circostanze suesposte, del segnale luminoso che precedeva
l’avvio del nastro trasportatore degli inerti, allorché portava le cuffie
insonorizzate, e quindi senza sapere da quanto esattamente stava funzionando,
non costituisce un evento che eccede l’ambito di situazioni che possono essere
considerate oggettivamente quotidiane o abituali.
Nella sentenza
U 10/04 del 22 agosto 2005, qui sopra riprodotta, l’Alta Corte ha sottolineato
che l'attività sul cantiere, seppur svolta nel rispetto delle usuali norme di
sicurezza, è senz'altro esposta a un certo numero di rischi e che per gli operai
vi è una certa qual abitudine ad affrontare rischi e situazioni più pericolose
per la salute rispetto alla norma, che li rende meno timorosi di fronte alle
eventuali conseguenze negative che potrebbero presentarsi.
Anche nel
caso concreto il comportamento dell'assicurato conferma tale fatto. Il
ricorrente, in effetti, ha indicato di aver avvisato la centrale
dell’intenzione di pulire i vagoni al fine di essere avvisato allorquando il
nastro si fosse posto in marcia (cfr. doc. I). Egli, dunque, era al corrente
che la trivella, e conseguentemente il nastro, avrebbe potuto essere avviato, a
prescindere dalla questione di sapere se nel caso in esame si sia trattato di
uno scherzo, come sostenuto dall’insorgente (cfr. doc. I), o meno. L’assicurato
ha, del resto, reagito prontamente, lasciando immediatamente la sua postazione.
Secondo l’esperienza generale della vita, la valutazione sarebbe stata
effettuata diversamente da chi non è abituato a lavorare sul cantiere.
Pertanto,
dal profilo dello spavento subito, visti i criteri restrittivi posti dalla
giurisprudenza federale, questa Corte constata l’inesistenza di un infortunio.
Da questo
profilo egli non ha quindi diritto ad alcuna prestazione.
2.7. Questo
Tribunale deve valutare se i disturbi di salute accusati dall’insorgente sono
in un nesso di causalità naturale e adeguato con il sinistro del 30 marzo 2004
L’assicurato
accusa dolori al ginocchio destro.
Al
riguardo va ricordato che nel marzo 2004 egli, salendo una scaletta per uscire
dalla trivella, ha picchiato tale ginocchio.
Nel mese
di maggio e nel mese di agosto 2004 l’insorgente si è sottoposto a due
artroscopie al ginocchio, effettuate dal Dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica, a causa della lesione del corno posteriore del menisco
del ginocchio destro (cfr. consid. 1.1.; doc. 17, 33).
Nel mese
di ottobre 2004 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, FMH
medicina interna e reumatologia, il quale ha indicato che il paziente
presentava una situazione complessa al ginocchio destro con, a quel momento,
essenzialmente una tendinite rotulea (cfr. doc. 38).
Il
ricorrente, dal 2 al 24 dicembre 2004, è rimasto degente presso la Clinica di __________
di __________. Dal rapporto di uscita risulta che soggettivamente l’assicurato
lamentava ancora dolori al ginocchio destro, prevalentemente in sede sovra e
sottorotulea, accentuati dalla deambulazione e dal carico. Obiettivamente
l’articolazione del ginocchio non risultava calda al tatto, né si apprezzavano
segni di versamento articolare, ma dolori alla digitopressione in sede sovra e
sottopatellare. La mobilità del ginocchio destro era pari a 120/0/0° con
dolenza nelle fasi terminali del movimento di flessione ed estensione. Egli è
stato ritenuto sempre inabile al 100% nella propria professione (cfr. doc. 46).
Il 14
aprile 2005, a seguito di una domanda dell’CO 1, ha avuto luogo una visita
specialistica da parte del Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia presso l’__________ di __________.
Lo
specialista, dopo aver constatato che nonostante i diversi trattamenti
chirurgici e conservativi, l’assicurato presentava dolori alla faccia anteriore
e antero-mediale del ginocchio destro che anamnesticamente sembravano essere
sempre gli stessi dal marzo 2004, ha evidenziato che l’anamnesi e l’esame
clinico non permettevano di confermare che la lesione meniscale fosse
responsabile dei dolori anteriori.
Inoltre
il Dr. __________ ha rilevato che il tendine rotuleo, trattato con onde di
shock e cure conservative, a quel momento non mostrava una sintomatologia
evocatrice. Anche la RM dava un segnale in quella regione negativo, nessun
segno degenerativo particolare. Nemmeno erano visibili segni di osteonecrosi o
di edema osseo.
Egli ha
suggerito quale ulteriore possibile diagnosi responsabile, almeno di una parte
dei dolori, una sindrome irritativa postraumatica del nervo infrapatellare e
perciò ha proposto un esame presso un neurologo con la ricerca specifica di
segni compatibili con una sindrome del nervo infrapatellare e/o del nervo safeno
(cfr. doc. 68).
Il
Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il 3 maggio
2005, ha certificato che:
"
(…)
L’attuale stato
neurologico è risultato completamente nella norma e non vi sono indizi clinici
per una radicolopatia lombare e di una neuropatia periferica agli arti
inferiori. E’ risultato nella norma anche l’esame EMG dei muscoli vasto
laterale destro, tibiale anteriore destro e gemello mediale destro, l’ipotrofia
lieve del quadricipite destro è da inquadrare nell’ambito di un’atrofia da
disuso. Non vi è una spiegazione neurologica dei dolori al ginocchio destro, i
quali sono probabilmente di origine locale (…)” (Doc. 72).
Il 14
giugno 2005, il Dr. med. __________, dopo aver visionato il rapporto del Dr.
med. __________, ha affermato di restare dell’opinione, nonostante la
valutazione neurologica di assenza di una spiegazione neurologica dei dolori al
ginocchio destro, che il paziente non presentava un’alterazione intraarticolare
compatibile con la sintomatologia dolorosa, ma che la possibile causa era un
trauma diretto del nervo safeno e/o del nervo infrapatellare, quindi di origine
locale (cfr. doc. 75).
Il 19
agosto 2005 ha avuto luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, medico di __________ supplente,
ha indicato che i disturbi al ginocchio destro, ossia sensazione di bruciore e
dolore con bloccaggio, lamentati dall’assicurato non erano oggettivabili e che
non vi erano segni di amiatrofia dell’arto inferiore destro. Il medico ha
specificato che, anche se si fosse trattato di un’irritazione del nervo
infrapatellare, questo non avrebbe giustificato una completa inabilità
lavorativa e neppure i dolori così importanti accusati dal paziente. Inoltre il
Dr.med. __________ ha considerato esigibile una ripresa del lavoro in qualità
di macchinista almeno nella misura del 50% a fare tempo dal 22 agosto 2005
(cfr. doc. 82).
Il Dr.
med. __________, il 18 ottobre 2005, dopo aver visitato il ricorrente, ha così
valutato il suo caso:
"
(…)
Vista la sintomatologia
evocata dal paziente e i dolori obiettivabili all’esame clinico, che non
trovano una correlazione diretta e precisa con lo stato intraarticolare
artroscopico messo in evidenza nel 2004 e all’artro-RM di gennaio 2005, non ho
ulteriori proposte terapeutiche conservative o chirurgiche. Non ritrovo dei
segni chiari correlati con segni oggettivi di una patologia di sofferenza
intraarticolare, motivo per cui una indicazione ad un intervento chirurgico per
ottenere un chiaro miglioramento globale della situazione, non può essere
posta.
Basandomi sulla
sintomatologia evocata e le manifestazioni soggettive che il paziente
manifesta, ho difficoltà a credere in una capacità lavorativa. Basandomi
semplicemente sui dati obiettivi allo status clinico (in particolar modo i
segni patellari e a livello del portale antero-mediale), associati ai segni
soprattutto dell’artro-RM del 2005 (che esclude una sofferenza particolare)
ritengo che una capacità lavorativa del 50% sia indicata. Anche qui ci si ritrova
in una chiara discrepanza tra i sintomi soggettivi e i segni obiettivi.” (Doc.
94).
Dal
rapporto relativo alla visita del 21 novembre 2005 effettuata dal medico di __________
supplente, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, emerge che oggettivamente
si trovava un ginocchio destro che non era gonfio con lieve diminuzione della
mobilità per la flessione, ottima stabilità, nessun segno per una nuova lesione
meniscale, nessun segno di risparmio della gamba destra. Egli ha sottolineato
che i reperti soggettivi non potevano essere messi in correlazione
comprensibile con i reperti oggettivabili e che per gli unici esiti
dell’infortunio CO 1 del 30 marzo 2004 (senza tenere conto dello stato di
depressione) il paziente era da ritenere abile nella misura del 100% dal 1°
dicembre 2005 (cfr. doc. 103).
Il 15
dicembre 2005 l’assicurato è stato esaminato dal Dr. med. __________,
responsabile in relazione alle lesioni al ginocchio e sportive del reparto di
ortopedia della __________ di __________, e dal Dr. med. __________, medico
assistente.
Lo stato
del ginocchio destro è stato descritto dai medici __________ nel modo seguente:
" Inspektorisch gerade Beinachsen. Keine muskulären Atrophien. Keine
ausprägte Schwellung oder Rötung. Im BFG deutliches Schmerz-/Schonhinken
rechts. Zehegang schmerzbedingt nicht möglich, Fersengang möglich, Einbeinstand
mühsam und unsicher. Palpatorisch kein intraartikulärer Erguss. Normale
Patellaverschieblichkeit. Kein Anpressschmerz im femoropatellären Gleitlager.
Gut lokalisierbare Druckdolenz im Bereich des medialen Standardzuganges von der
Arthroskopie. Ebenfalls diffus bei stärkerem Druck auf das Lig. patellae.
Knie-Beweglichkeit F/E 130-0-0°. Stabiler Bandapparat. Intakte Kreuzbänder.
Negative Meniskuszeichen. Seitengleicher Oberschenkelumfang von 48 cmm 15 cm oberhalb
des Kniegelenkspaltes. Normales Behaarungsmuster. Aktuell kein Hinweis
auf dystrophe Reaktion.“
Inoltre essi hanno
evidenziato che:
"
Die Beschwerden des Patienten sind auch nach der
Untersuchung für uns in ihrem Ausmass so nicht zu erklären. Morphologisch
stellt sich lediglich eine kleine Unterflächenläsion des verbliebenen medialen
Meniskus dar. Diese kann jedoch u.E. nicht für die Beschwerden des Patienten
verantwortlich gemacht werden, welche vorwiegend infrapatellär lokalisiert
sind. Ein gewisses Schmerzgeschehen dürfte sicher auch im vernarbten
Hoffa-Fettkörper liegen. Jedoch ist das Beschwerdebild zu diffus, um hier
direkt nochmals operativ arthroskopisch vorzugehen. Uebrige diagnostische
Massnahmen wie lokale und intraartikuläre Infiltrationen sowie die
probatorische Behandlung auf CRPS wurden bereits durch die Kollegen
durchgeführt ohne Erfolg. Leider sehen wir hier keine weiteren
Therapieoptionen, welche wir dem Patienten anbieten könnten. Wir empfehlen
symptomatisches Vorgehen, um die Beschwerden des Patienten möglichst zu
lindern. Beruflich müsste eine entsprechende Umgestaltung vorgenommen werden.“
(Doc. 112)
Il 7 febbraio 2006
l’assicurato ha consultato il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia, il quale ha indicato che non era presente alcun versamento, il
movimento del ginocchio era libero e l’estensione forzata era indolore, non vi
era nessun segno meniscale, mentre l’assicurato accusava dolori precisi tipo
“elettrici” alla percussione parapatellare mediale inferiore. La sensibilità
locale era normale e risultavano le cicatrici d’artroscopia.
Il Dr. med. __________ ha
concluso asserendo di nutrire un forte sospetto di una lesione del nervo
infrapatellare del ginocchio destro a seguito delle artroscopie (cfr. doc.
116).
Il Dr. med. __________,
prendendo posizione, come richiestogli dall’CO 1, in merito alla valutazione
del Dr. med. __________, ha rilevato che i dolori di tipo elettrico alla
percussione parapatellare mediano inferiore descritti alla visita del Dr. med. __________
possono fare pensare a un’irritazione nel nervo infrapatellare destro, per
esempio come ipotizzato dal Dr. med. __________ nell’ambito di una lesione del
nervo durante l’artroscopia oppure da un’irritazione del nervo nell’ambito di
una lesione locale dell’articolazione.
Egli ha proposto di
discutere con i colleghi ortopedici la possibilità di un’artroscopia
esplorativa oppure come prova ex juvantibus se un’anestesia mirata del nervo
determinava la scomparsa della sintomatologia. Questa proposta è stata motivata
con il fatto che dal lato elettrodiagnostico non è possibile evidenziare una
lesione del nervo infrapatellare (ramo del nervo safeno) e nemmeno con altre
diagnostiche non invasive è possibile evidenziare una lesione. Il medico ha in
ogni caso escluso l’utilità di ripetere una visita neurologica (cfr. doc. 126,
120).
Conseguentemente il 29
maggio 2006 il Dr. med. __________, capo-servizio di anestesia presso
l’Ospedale __________ di __________, ha proceduto all’esecuzione di un blocco
del nervo infrapatellare a destra somministrando in sede sottocutanea della
Lidocaina 1%. Il medico ha precisato che l’infiltrazione è stata seguita per
circa due giorni da una relativa, non meglio definibile, riduzione dei dolori
che si sono in seguito reintensificati. Il Dr. med. __________ ha ritenuto
aspecifico l’esito del blocco eseguito e l’estensione del disturbo l’ha fatto
dubitare sulla reale rilevanza della presunta disfunzione nervosa. Egli ha rinunciato
all’esecuzione di ulteriori punzioni, siccome per il paziente sembravano
rappresentare momenti di ulteriore importante sofferenza (cfr. doc. 138).
Il Dr. med. __________, il
17 luglio 2006, ha informato l’CO 1 che l’assicurato gli ha comunicato che dopo
l’infiltrazione vi sarebbe stata la scomparsa completa e totale per due giorni
dei dolori al ginocchio destro, con in seguito ricomparsa della sintomatologia.
Il medico ha indicato che se effettivamente il dolore fosse scomparso del tutto
per due giorni, allora si giustificherebbe una seconda opinione sul procedere
in merito da uno specialista per le patologie del ginocchio, per esempio in
Svizzera interna o francese (cfr. doc. 142).
Con decisione del 30
agosto 2006 l’assicuratore LAINF resistente ha stabilito che i disturbi ancora
presenti che limitano la capacità al lavoro dell’assicurato e che richiedono
una cura medica non sono riconducibili ai postumi organici dell’infortunio
(cfr. doc. 148).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’insorgente, patrocinato dall’avv. RA 1, in cui ha indicato che
l’aspetto somatico deve essere ulteriormente approfondito come suggerito dal
Dr. med. __________ (cfr. doc. 153), l’CO 1 ha sottoposto il caso al Dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica, della divisione di medicina assicurativa di __________.
Il Dr. med. __________ si
è così espresso:
" (…)
Obwohl sich nicht
sämtliche Fachleute bezüglich Diagnosen geeinigt haben, ist di CO 1 zu Recht davon
ausgegangen, dass Herr RI 1 ausreichend abgeklärt worden ist mit Ausschluss von
relevanten und auch behandelbaren Knieveränderungen. Dass der Ramus
infrapatellaris im Beschwerdebild eine gewisse Rolle spielen könnte, konnte
zwar nicht mit letzter Gewissheit ausgeschlossen werden. Dies würde allerdings
nur einen geringen Teil der Beschwerden erklären. Somit dürften weitere
„Expertenrunden“ sich eher nachteilig als günstig für Herrn RI 1 auswirken,
indem er weiterhin in den Glauben versetzt würde oder darin verbliebe, dass
sein Knie massiv geschädigt sei und dass sein Problem bislang
fehldiagnostiziert oder ignoriert worden sei.
Gemessen an den objektiven
Befunden (dies setzen sich im Prinzip lediglich aus den zwangsläufigen Folgen
der arthroskopischen Eingriffe mit Plica- und partiellem Meniskus-Resektion
zusammen) kann das Knie problemlos einer alltäglichen Belastung standhalten,
zum Beispiel in einem Beruf wie demjenigen des Maschinisten. Die CO 1lafranchi wird somit aus medizinischer Sicht gut
daran tun an ihrer Verfügung festzuhalten und Herrn RI 1 klarzumachen, dass
orthopädisch-traumatologisch in seinem Kniegelenk fast alles in Ordnung ist.
Damit dürften ihm mögliche falsche Hoffnungen auf eine "Wunderheilung"
genommen werden." (Doc. 155)
Il Dr. med. __________,
invitato dal TCA pendente causa a fornire alcune delucidazioni in merito al suo referto del maggio 2006 e ad esprimersi circa la
presenza o meno di una lesione del nervo infrapatellare destro e, se del caso,
circa il nesso tra la stessa e i disturbi accusati dall’assicurato al ginocchio
(cfr. doc. XII), il 15 ottobre 2007 ha asserito:
" (…)
Considero “aspecifico“ il risultato
dell’avvenuto blocco diagnostico del nervo infra-patellare destro in quanto
dalle indicazioni date dal paziente non è stato possibile rilevare modifiche
dei disturbi riferibili in modo certo alla procedura eseguita. Egli ha infatti
segnalato una parziale riduzione dei disturbi senza poterne precisare la
localizzazione e l’essenza; inoltre la durata del soggettivo miglioramento
(circa 2 giorni) non corrisponde alla durata d’azione del farmaco utilizzato
per la procedura (durata prevedibili di 1-2 ore).
In generale riconsidera specifica la
risposta a una procedura diagnostica, quando in essa si riconoscono le
caratteristiche anatomiche delle strutture trattate, rispettivamente dei
farmaci utilizzati. Una risposta favorevole (in termini di riduzione dei
dolori) ma aspecifica (perché senza franca corrispondenza anatomica o
farmacologia) può per esempio essere riconducibile a un effetto placebo.
Alla luce dei risultati riscontrati a
seguito della punzione non si può affermare, ma neanche negare, l’effettiva
presenza di una lesione del nervo infra-patellare destro. In realtà ritengo che
non esistano metodi diagnostici che permettano di stabilire l’effettiva
rilevanza della lesione nervosa eventualmente soggiacente, in quanto questa non
può esesre “misurata” con metodi oggettivi. Per quanto uaj parte dei disturbio
lamentati dal paziente possa effettivamente essere riferita a un danno del
nervo infra-patellare (dolori continui brucianti a livello infra-patellare e
nelle adiacenze), altri disturbi che completano il quadro clinico non si
spiegano con la sola lesione del nervo (disturbo soggettivo della sensibilità
su tutta la gamba sinistra, accentuazione dei dolori alla marcia soprattutto in
discesa. Gonfiore recidivante della gamba). In questo senso, al di là
dell’esito del blocco, ritengo che una lesione del nervo infrapatellare possa
spiegare tutt’al più una parte ma non tutta la problematica del paziente.”
(Doc. XIII)
2.8. Attentamente esaminata la
documentazione presente all’inserto, questa Corte ritiene che i disturbi di cui
soffre l’assicurato al ginocchio destro siano stati approfonditamente indagati
dal profilo medico.
Per quanto riguarda l’aspetto
ortopedico, sia gli specialisti ticinesi, che quelli __________ non hanno
oggettivato un reperto organico suscettibile di giustificare i dolori accusati
dall’insorgente al ginocchio destro.
Tale circostanza emerge
con chiarezza dal rapporto del 18 aprile 2005 del Dr. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia, il quale ha indicato che
l’anamnesi e l’esame clinico non permettevano di confermare che la lesione
meniscale fosse responsabile dei dolori anteriori, che il tendine rotuleo non
mostrava una sintomatologia evocatrice, che anche la RM dava
un segnale in quella regione negativo e che non era presente alcun segno
degenerativo particolare. Nemmeno erano visibili segni di osteonecrosi o di
edema osseo (cfr. doc. 68). Il Dr. med. __________, nel mese di ottobre 2005,
ha ribadito che la sintomatologia evocata dal paziente e i dolori obiettivabili
all’esame clinico non trovavano una correlazione diretta e precisa con lo stato
intraarticolare artroscopico messo in evidenza nel 2004 e all’artro-RM di
gennaio 2005 (cfr. doc. 94).
Il Dr.
med. __________, anch’egli specialista in
chirurgia ortopedica e ortopedia, dal canto suo nell’agosto 2005 ha attestato
che i disturbi al ginocchio destro lamentati dall’assicurato,
ossia sensazione di bruciore e dolore con bloccaggio, non erano oggettivabili e
che non vi erano segni di amiatrofia dell’arto inferiore destro (cfr. doc. 82).
Dal
referto del novembre 2005 del Dr. med. __________, specialista in chirurgia,
risulta che oggettivamente si trovava un ginocchio destro che non era gonfio
con lieve diminuzione della mobilità per la flessione, ottima stabilità, nessun
segno per una nuova lesione meniscale, nessun segno di risparmio della gamba
destra. Egli ha sottolineato che i reperti soggettivi non potevano essere messi
in correlazione comprensibile con i reperti oggettivabili (cfr. doc. 103).
Gli specialisti della __________
di __________, nel dicembre 2005, hanno poi specificato che i disturbi
lamentati dall’assicurato non potevano essere spiegati e che morfologicamente
risultava soltanto una piccola lesione del menisco mediano rimasto, la quale
non poteva essere responsabile dei dolori accusati dal ricorrente (cfr. doc.
112).
Nel febbraio 2006 il Dr.
med. __________ ha, infine, indicato che non era presente alcun versamento, il
movimento del ginocchio era libero e l’estensione forzata era indolore, non vi
era nessun segno meniscale (cfr. doc. 116).
Anche l’esame
neurologico effettuato dal Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia,
nel maggio 2005 è risultato nella norma (cfr. doc. 72).
In
proposito va rilevato che quando il TCA si trova confrontato a un caso in cui i
disturbi avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni
sociali non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale
con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2004.74 del
1° marzo 2005, confermata dal TFA con sentenza U 130/05 dell’11 maggio 2006,
del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella
causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n.
35.2003.39, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del
25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con
sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C.,
inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U
347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata
dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella
causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n.
35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il
corsivo è del redattore).
In esito
alle considerazioni che precedono, non si rivela necessario dare seguito
a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica giudiziaria
richiesta dall’insorgente (cfr. doc. VII).
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del
16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. I Dr. med. __________ e __________
hanno ipotizzato una lesione del nervo infrapatellare (cfr. doc. 75, 116).
Il Dr. med. __________ ne
ha attribuito la causa alle artroscopie eseguite nel maggio e agosto 2004
posteriormente al sinistro del marzo 2004 (cfr. doc. 116).
Al riguardo giova evidenziare che l’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il cpv. 3
recita, da parte sua, che l'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per
lesioni causate all'infortunato durante la cura medica.
La
portata di quest'ultima disposizione è precisata dall'art. 10 OAINF, a mente
del quale l'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali
occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario
da altre circostanze.
Adottando
questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione
dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie.
Pertanto, l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione
provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati,
senza che l'atto lesivo rientri necessariamente nella nozione d'infortunio o
sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (DTF
118 V 286, consid. 3b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
58s.).
Nondimeno, la responsabilità è limitata ai danni alla salute che
sono stati causati da provvedimenti terapeutici applicati in seguito ad un
infortunio. L'assicuratore contro gli infortuni deve intervenire soltanto per
quei danni che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata,
con misure terapeutiche o provvedimenti diagnostici resisi necessari a seguito
dell'infortunio assicurato. Per contro, non cadono nel campo di applicazione
degli artt. 6 cpv. 3 LAINF e 10 OAINF, atti od omissioni in nesso di causalità
con malattie e che quindi non appartengono alla cura medica ai sensi dell'art.
10 LAINF. L'assicuratore infortuni non deve rispondere delle conseguenze di un
danno alla salute completamente estraneo all'infortunio assicurato, anche qualora
queste conseguenze (ad esempio, un infarto cardiaco) avrebbero potuto essere
evitate se solo il medico incaricato dall'assicuratore avesse tempestivamente
posto la diagnosi (cfr. STFA del 2 maggio 2002 nella causa A., U 319/01,
consid. 1 b,c nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
2.10. Dapprima è utile segnalare,
visto che i medici che hanno esaminato l’assicurato hanno menzionato sia il
nervo infrapatellare, che quello safeno, che il nervo
infrapatellare è un ramo del nervo safeno (www.performed.it).
Su suggerimento del Dr. med.
__________, il quale ha proposto un’anestesia del nervo per verificare se la
sintomatologia scompariva (cfr. doc. 126), il Dr. med. __________, anestesista,
il 18 maggio 2006 ha eseguito il blocco del nervo infrapatellare.
Quest’ultimo medico, dopo
aver rilevato che lo stesso è stato seguito da una riduzione dei dolori per
circa due giorni che poi si sono reintensificati, ha ritenuto aspecifico
l’esito del blocco e, alla luce dell’estensione del disturbo, ha dubitato della
reale rilevanza della presunta disfunzione nervosa. Il Dr. med. __________ ha
peraltro rinunciato a effettuare ulteriori punzioni, poiché per l’assicurato
sembravano rappresentare momenti di ulteriore importante sofferenza (cfr. doc.
138).
L’anestesista,
espressamente interpellato da questa Corte, nell’ottobre 2007 ha specificato
che la durata dei disturbi di due giorni indicata dall’insorgente non
corrisponde alla durata d’azione del farmaco utilizzato, che è di una o due
ore. Egli ha così definito aspecifico il risultato dell’avvenuto blocco, non
essendo stato possibile dalle indicazioni del paziente rilevare modifiche dei
disturbi riferibili in modo certo alla procedura eseguita.
Il Dr. med. __________ ha,
poi, affermato che non si può affermare, ma neanche negare l’effettiva presenza
di una lesione del nervo infrapatellare destro. Inoltre egli ha precisato di
ritenere che non esistano metodi diagnostici che permettano di stabilire
l’effettiva rilevanza della lesione nervosa eventualmente soggiacente, in
quanto questa non può essere misurata con metodi oggettivi (cfr. doc. XIII).
Del resto già il Dr. med. __________,
nel marzo 2006, aveva puntualizzato che non è possibile evidenziare
un’eventuale lesione di tale nervo dal lato elettrodiagnostico e neppure con
altre diagnostiche non invasive, quindi differenti da un’artroscopia
esplorativa (cfr. doc. 126).
In simili condizioni, non
potendo con tecniche diagnostiche non invasive accertare l’esistenza o meno di
una lesione del nervo infrapatellare, non possono essere esperite ulteriori
indagini mediche.
Nemmeno può, dunque,
entrare in considerazione un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti
all’assicuratore LAINF resistente.
L’affermazione del Dr.
med. __________, di cui allo scritto del 17 luglio 2006, secondo la quale si
giustificherebbe una seconda opinione da parte di uno specialista per le
patologie del ginocchio (cfr. doc. 142), non è d’altronde di utilità alcuna ai
fini della presente vertenza.
In primo luogo, se proponendo
altri accertamenti da parte di uno specialista del ginocchio, il Dr. med. __________
si è riferito a un ortopedico, un’eventuale ulteriore indagine da parte di un
tale specialista non apporterebbe elementi rilevanti. Già numerosi medici
ortopedici sia ticinesi, che della Svizzera interna, hanno in effetti attestato
non esservi un riscontro oggettivo dei disturbi accusati.
In secondo luogo, in
relazione a un’eventuale lesione del nervo infrapatellare, è emerso che gli
strumenti di indagine diagnostica oggi a disposizione non permettono di
oggettivare la stessa.
Risulta, perciò, pure infondato
quanto postulato dall’assicurato con scritto del 29 ottobre 2007, ossia di richiedere
un nuovo parere al Dr. med. __________ (cfr. doc. XV).
Egli si è già espresso in
merito a quanto attestato dal Dr. med. __________, auspicando soltanto, come
visto, una seconda opinione da parte di uno specialista per le patologie del
ginocchio (cfr. doc. 142).
Di conseguenza occorre
concludere che non essendo stata dimostrata, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.3.), l’ipotizzata lesione al nervo infrapatellare, l’esistenza
di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato deve essere negata già indipendentemente
dalla questione di sapere se l’origine dell’eventuale lesione del nervo sia da
fare risalire agli interventi artroscopici effettuati a seguito dell’infortunio
del 2004 o a una lesione dell’articolazione (cfr. doc. 126).
2.11. Sulla base di
tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte ritiene di potere
condividere la decisione dell’assicuratore LAINF resistente secondo il quale,
al più tardi a far tempo dal 1° dicembre 2005, il ricorrente - tenuto conto
delle sole sequele organiche dell’infortunio del 30 marzo 2004 -, presentava
una capacità lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure
mediche.
2.12. Il TCA deve,
quindi, valutare se i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente si trovano
in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento infortunistico
del marzo 2004.
2.12.1. Nel rapporto
medico compilato il 12 luglio 2005 per l’assicurazione invalidità il Dr. med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome da
dolore persistente secondario a patologia postraumatica e un disturbo da
disadattamento, reazione mista ansioso depressiva (cfr.doc. 93).
Dal canto suo il Dr. med. __________,
anch’egli spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico
consulente dell’CO 1, ha visitato l’insorgente il 30 gennaio 2006. Quale
diagnosi è stata posta un’elaborazione di sintomi fisici per ragioni
psicologiche e una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di
aspetti emozionali. Inoltre lo psichiatra ha così valutato lo stato
dell’assicurato:
"
(…)
Fatti
I disturbi somato-psichici
lamentati possono essere classificati da un punto di vista psichiatrico,
secondo F68.0, come “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici”, in
questo senso si tiene conto dell’ipotesi che esiste in lui un inconsapevole
desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella propria sofferenza e
ripagato per le frustrazioni e il torto subito sul posto di lavoro. Gli aspetti
emozionali, come l’ansia, la preoccupazione, la tensione e la collera,
rientrano nel quadro della sindrome da disadattamento, come già diagnosticato
dallo psichiatra curante. Questa sindrome, secondo la scienza medica
comunemente accettata, evolve in modo degressivo. La diagnosi deve essere
modificata al più tardi dopo 2 anni, qualora permangano dei sintomi dopo questo
arco di tempo. La nuova diagnosi, secondo l’ICD10, non è allora più in un
rapporto causale naturale rilevante con l’infortunio in questione e la
causalità, da un punto di vista psichiatrico, deve essere considerata estinta.
Non sono invece presenti, a differenza di quanto evocato dal patrocinatore
dell’assicurato, i criteri clinici per porre la diagnosi di “disturbo
post-traumatico da stress” (F43.1). Infatti, non tutti i disturbi psichici
conseguenti ad un trauma sono clinicamente dei disturbi post-traumatici da
stress (post-traumatic-stress-disorders). Nel caso presente, l’infortunio non
può essere oggettivamente paragonato a un’esperienza estrema e catastrofica con
pericolo di vita oggettivo. Neppure si tratta di un trauma somatico grave che
senza aiuto medico immediato avrebbe messo a repentaglio la vita. Infine non
sono stati evidenziati gli altri criteri caratteristici ed irrinunciabili per
porre la diagnosi di PTSD. (…)"
(Doc. 111)
Il Dr. med. __________, il
14 luglio 2006 ha ribadito la sua valutazione secondo cui il paziente soffre di
una sindrome da dolore persistente secondario a una patologia postraumatica
F45.4, in più è presente un disturbo da disadattamento con una reazione mista
ansioso depressiva F43.22. Egli ha precisato di ritenere che da una patologia
post-infortunistica si sia sviluppata una reazione psicologica di tipo da
dolore persistente e ansioso-depressiva (cfr. doc. 143).
L’assicurato è poi stato
inviato dal Dr. med. __________ dal Dr.med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, per un secondo parere. Il Dr. med. __________ ha
precisato di non condividere la diagnosi del Dr. med. __________, come pure le
conclusioni di una non causalità. Egli ha rilevato un quadro psicopatologico
complesso, caratterizzato da uno stato di disagio importante, inquadrabile in
un grave stato depressivo, vista la presenza di tutti i sintomi primari, di
diversi sintomi secondari, nonché di condotta sociale fortemente inibita
instauratasi progressivamente su una reazione da disadattamento, da una
sindrome da dolore somatoforme da dolore persistente e da ultimo da problemi
correlati ad alcune circostanze psicosociali (cfr. doc. A3).
Il
TCA ritiene, in ogni caso, di potersi esimere dall’approfondire la questione di
sapere se il sinistro del 2004 risulta essere perlomeno una
concausa (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre
l’assicurato oppure no, in quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito
della casualità naturale, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque
essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di
causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati
nella DTF 115 V133 segg. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02,
consid. 4.1).
2.12.2. Nell'esame dell'adeguatezza
del legame causale, occorre innanzi tutto procedere alla classificazione
dell'infortunio occorso all’insorgente.
La dinamica del sinistro
del 30 marzo 2004 e le lesioni riportate sono già state esposte ai consid. 2.6.,
2.7.
Tutto ben considerato, secondo il TCA il citato evento traumatico va classificato
fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni
leggeri.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che il TFA con sentenza U 176/02 del 1° luglio
2003, pubblicata in RtiD I-2004 N. 66 pag. 202, ha confermato un giudizio di
questa Corte in cui nel caso di un assicurato che, mentre aveva cercato di
mettersi in salvo dopo il crollo all’interno di una galleria della piattaforma
sovrastante, era rimasto ferito a un ginocchio (ferita perforante con lesione
cartilaginea), il sinistro è stato classificato quale infortunio di media
gravità all'interno della categoria media.
Questo
Tribunale, in una sentenza del 27 giugno 2000 nella causa A., 35.2000.5 –
confermata anch’essa dalla Corte federale con giudizio del 12 febbraio 2001, U
338/00 - ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un
infortunio in cui l'assicurato era rimasto parzialmente sepolto da terriccio e
da un manufatto denominato "pozzo luce", staccatisi dalla parete
dello scavo nel quale stava lavorando. All'assicurato erano state diagnosticate
delle contusioni multiple, senza tuttavia alcuna lesione ossea.
Queste
due fattispecie vanno considerate più gravi rispetto a quella che ora occupa il
TCA.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.5.4.).
In una
sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un
assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da
tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria
degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per
ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa
di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004
nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella
causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del
17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di
grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte
federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di
rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
Va
preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata,
con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166,
p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
All’infortunio
occorso al ricorrente va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una
particolare drammaticità.
In
effetti l’assicurato si è accorto del segnale luminoso prima che la trivella
cominciasse a mettersi in moto. Egli ha così potuto, reagendo prontamente,
uscire dalla trivella senza gravi conseguenze.
A titolo
di raffronto va nuovamente citata la sentenza U 176/02 del 1° luglio 2003,
pubblicata in RtiD I-2004 N. 66 pag. 202. In quel caso, in cui a seguito del
ribaltarsi dei binari era crollata la piattaforma sovrastante, il criterio
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche è stato considerato
realizzato in modo particolarmente incisivo, visto che l'infortunio è avvenuto
in una galleria posta a 30 metri da terra, la cui unica via d'uscita era un
ascensore, che a causa della polvere mancava la visibilità e che altri operai
sono rimasti feriti, uno molto gravemente - cosicché le conseguenze
dell'infortunio per l'assicurato potevano anche essere ben peggiori.
Le circostanze
concomitanti appena citate risultano nettamente più drammatiche di quelle della
fattispecie sub judice.
Quelle
riportate dal ricorrente - contusione del ginocchio destro e lacerazione del
corno posteriore del menisco - non costituiscono delle lesioni organiche gravi
o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. a
mero titolo esemplificativo, STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U
282/02, consid. 6.2.4, in cui un trauma cranio-cerebrale subito da un
assicurato non è stato considerato una lesione grave; STFA del 7 febbraio 2000
nella causa S., U 377/99 consid. 2b in cui la frattura del collo del femore
sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare
disturbi psichici).
Questo
Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della
durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio
assicurato, visto che l’assicurato, in relazione ai soli postumi organici
dell’infortunio assicurato, è stato ritenuto abile al lavoro in qualità di
macchinista al 50% a fare tempo dal 22 agosto 2005 (cfr. doc. 82) e al 100% a
decorrere dal 1° dicembre 2005 (cfr. doc. 103)
Al
riguardo giova segnalare che in una STFA U 194/03 del 14 giugno 2004,
nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse più abile, non
è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità
lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano destra era
abile.
Inoltre
in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal
TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato
realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della
durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui
inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.
Neppure
risulta adempiuto il criterio della persistenza dei dolori somatici. In
effetti, nel caso in esame non si può prescindere dal fatto che la situazione
somatica in nesso di causalità con il sinistro del marzo 2004 è stata
sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.
Questa
Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata
eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né di
un trattamento medico errato, ricordato una volta ancora che vanno considerati
unicamente i postumi somatici dell’infortunio assicurato.
A questo
proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo gli interventi di
artroscopia del maggio e dell’agosto 2004 (cfr. doc. 17, 33) e un periodo di
degenza dal 2 al 24 dicembre 2004 presso la Clinica di __________ di __________
al fine di svolgere un programma terapeutico (cfr. doc. 46), il trattamento si
è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti e a un ciclo di
fisioterapia nel gennaio 2005 (cfr. doc. 53). Nell’ottobre 2005 il Dr. med. __________
ha indicato di non avere ulteriori terapie da consigliare (cfr. doc. 94). Ciò è
stato ribadito dai medici della __________ di __________ che hanno visitato
l’assicurato nel dicembre 2005 (cfr. doc. 112).
E’ qui
utile rilevare che in una sentenza U 339/01 del 22 maggio 2002 il TFA non ha
considerato sufficiente una cura dei disturbi somatici della durata di oltre
due anni e mezzo.
In simili
condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l’insorgente soffre:
Considerandi
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, pertanto, venir ammessa.
Non è, di
conseguenza, censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria
responsabilità in relazione ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato.
2.13
Deve essere
infine esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.13.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione
della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale
sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter
eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non
pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a).
L’assistenza
giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella
misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,
cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.
31.1998
).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.13.2
Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13
p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dalle carte processuali si
evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di due figli, __________
nato il 7 giugno 1993 e __________ nato il 14 giugno 1995 (cfr. doc. IX1).
Il
reddito della famiglia dell’assicurato ammonta a circa fr. 5'100.-- netti
mensili (cfr. doc. IX1; IX2).
Con tale
reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 2'550.-- quale importo base mensile
per se stesso, la moglie e i figli, stabilito per il calcolo del minimo
esistenziale LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 1’250.-- al mese (cfr. doc. IX6).
Vanno
altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei
coniugi __________ e dei loro due figli che per il 2007 ammonta a circa fr.
583.
-- mensili (cfr. doc. IX5), già dedotti i relativi sussidi per il 2007 i
cui importi sono stati verificati da questa Corte direttamente presso l’Ufficio
dell’assicurazione malattia (cfr. STCA 35.2005.88 del 20 marzo 2006 consid.
2.19
), nonché le imposte stimate in circa fr. 120.-- al mese (cfr. doc.
IX11).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 4’503.--.
L’insorgente
presenta, pertanto, un’eccedenza mensile pari a fr. 597.--.
Va però
tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’550.--, determinato in
riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr.
382.
--/637.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04.
Di
conseguenza l’eccedenza mensile del ricorrente va ridotta a un importo di fr.
215.
-- (fr. 597.-- - fr. 382.--) o perfino trasformarsi in un disavanzo di fr.
40.
-- (fr. 597.-- - fr. 637.--).
In simili
condizioni, il ricorrente, considerato che non risulta disporre di sostanza
mobiliare e/o immobiliare (cfr. doc. IX1), deve essere ritenuto indigente, già
a prescindere dalla questione di sapere se i costi per la frequentazione di una
scuola privata da parte del figlio __________ per motivi psicosociali (cfr.
doc. A4-A7; IX9) debbano rientrare o meno fra le spese riconosciute al fine
della determinazione del diritto al gratuito patrocinio.
Va,
altresì, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l’avv. RA
1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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