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35.2007.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2007Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi somato-psichici

lamentati possono essere classificati da un punto di vista psichiatrico,

secondo F68.0, come “sviluppo di sintomi somatici per motivi psichici”, in

questo senso si tiene conto dell’ipotesi che esiste in lui un inconsapevole

desiderio di venir riconosciuto e legittimato nella propria sofferenza e

ripagato per le frustrazioni e il torto subito sul posto di lavoro. Gli aspetti

emozionali, come l’ansia, la preoccupazione, la tensione e la collera,

rientrano nel quadro della sindrome da disadattamento, come già diagnosticato

dallo psichiatra curante. Questa sindrome, secondo la scienza medica

comunemente accettata, evolve in modo degressivo. La diagnosi deve essere

modificata al più tardi dopo 2 anni, qualora permangano dei sintomi dopo questo

arco di tempo. La nuova diagnosi, secondo l’ICD10, non è allora più in un

rapporto causale naturale rilevante con l’infortunio in questione e la

causalità, da un punto di vista psichiatrico, deve essere considerata estinta.

Non sono invece presenti, a differenza di quanto evocato dal patrocinatore

dell’assicurato, i criteri clinici per porre la diagnosi di “disturbo

post-traumatico da stress” (F43.1). Infatti, non tutti i disturbi psichici

conseguenti ad un trauma sono clinicamente dei disturbi post-traumatici da

stress (post-traumatic-stress-disorders). Nel caso presente, l’infortunio non

può essere oggettivamente paragonato a un’esperienza estrema e catastrofica con

pericolo di vita oggettivo. Neppure si tratta di un trauma somatico grave che

senza aiuto medico immediato avrebbe messo a repentaglio la vita. Infine non

sono stati evidenziati gli altri criteri caratteristici ed irrinunciabili per

porre la diagnosi di PTSD. (…)"

(Doc. 111)

Il Dr. med. __________, il

14 luglio 2006 ha ribadito la sua valutazione secondo cui il paziente soffre di

una sindrome da dolore persistente secondario a una patologia postraumatica

F45.4, in più è presente un disturbo da disadattamento con una reazione mista

ansioso depressiva F43.22. Egli ha precisato di ritenere che da una patologia

post-infortunistica si sia sviluppata una reazione psicologica di tipo da

dolore persistente e ansioso-depressiva (cfr. doc. 143).

L’assicurato è poi stato

inviato dal Dr. med. __________ dal Dr.med. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, per un secondo parere. Il Dr. med. __________ ha

precisato di non condividere la diagnosi del Dr. med. __________, come pure le

conclusioni di una non causalità. Egli ha rilevato un quadro psicopatologico

complesso, caratterizzato da uno stato di disagio importante, inquadrabile in

un grave stato depressivo, vista la presenza di tutti i sintomi primari, di

diversi sintomi secondari, nonché di condotta sociale fortemente inibita

instauratasi progressivamente su una reazione da disadattamento, da una

sindrome da dolore somatoforme da dolore persistente e da ultimo da problemi

correlati ad alcune circostanze psicosociali (cfr. doc. A3).

Il

TCA ritiene, in ogni caso, di potersi esimere dall’approfondire la questione di

sapere se il sinistro del 2004 risulta essere perlomeno una

concausa (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre

l’assicurato oppure no, in quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito

della casualità naturale, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque

essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di

causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati

nella DTF 115 V133 segg. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02,

consid. 4.1).

2.12.2. Nell'esame dell'adeguatezza

del legame causale, occorre innanzi tutto procedere alla classificazione

dell'infortunio occorso all’insorgente.

La dinamica del sinistro

del 30 marzo 2004 e le lesioni riportate sono già state esposte ai consid. 2.6.,

2.7.

Tutto ben considerato, secondo il TCA il citato evento traumatico va classificato

fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni

leggeri.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che il TFA con sentenza U 176/02 del 1° luglio

2003, pubblicata in RtiD I-2004 N. 66 pag. 202, ha confermato un giudizio di

questa Corte in cui nel caso di un assicurato che, mentre aveva cercato di

mettersi in salvo dopo il crollo all’interno di una galleria della piattaforma

sovrastante, era rimasto ferito a un ginocchio (ferita perforante con lesione

cartilaginea), il sinistro è stato classificato quale infortunio di media

gravità all'interno della categoria media.

Questo

Tribunale, in una sentenza del 27 giugno 2000 nella causa A., 35.2000.5 –

confermata anch’essa dalla Corte federale con giudizio del 12 febbraio 2001, U

338/00 - ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un

infortunio in cui l'assicurato era rimasto parzialmente sepolto da terriccio e

da un manufatto denominato "pozzo luce", staccatisi dalla parete

dello scavo nel quale stava lavorando. All'assicurato erano state diagnosticate

delle contusioni multiple, senza tuttavia alcuna lesione ossea.

Queste

due fattispecie vanno considerate più gravi rispetto a quella che ora occupa il

TCA.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.5.4.).

In una

sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da

tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria

degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per

ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa

di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004

nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella

causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del

17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di

grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte

federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di

rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata,

con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166,

p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

All’infortunio

occorso al ricorrente va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una

particolare drammaticità.

In

effetti l’assicurato si è accorto del segnale luminoso prima che la trivella

cominciasse a mettersi in moto. Egli ha così potuto, reagendo prontamente,

uscire dalla trivella senza gravi conseguenze.

A titolo

di raffronto va nuovamente citata la sentenza U 176/02 del 1° luglio 2003,

pubblicata in RtiD I-2004 N. 66 pag. 202. In quel caso, in cui a seguito del

ribaltarsi dei binari era crollata la piattaforma sovrastante, il criterio

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche è stato considerato

realizzato in modo particolarmente incisivo, visto che l'infortunio è avvenuto

in una galleria posta a 30 metri da terra, la cui unica via d'uscita era un

ascensore, che a causa della polvere mancava la visibilità e che altri operai

sono rimasti feriti, uno molto gravemente - cosicché le conseguenze

dell'infortunio per l'assicurato potevano anche essere ben peggiori.

Le circostanze

concomitanti appena citate risultano nettamente più drammatiche di quelle della

fattispecie sub judice.

Quelle

riportate dal ricorrente - contusione del ginocchio destro e lacerazione del

corno posteriore del menisco - non costituiscono delle lesioni organiche gravi

o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. a

mero titolo esemplificativo, STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U

282/02, consid. 6.2.4, in cui un trauma cranio-cerebrale subito da un

assicurato non è stato considerato una lesione grave; STFA del 7 febbraio 2000

nella causa S., U 377/99 consid. 2b in cui la frattura del collo del femore

sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare

disturbi psichici).

Questo

Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio

assicurato, visto che l’assicurato, in relazione ai soli postumi organici

dell’infortunio assicurato, è stato ritenuto abile al lavoro in qualità di

macchinista al 50% a fare tempo dal 22 agosto 2005 (cfr. doc. 82) e al 100% a

decorrere dal 1° dicembre 2005 (cfr. doc. 103)

Al

riguardo giova segnalare che in una STFA U 194/03 del 14 giugno 2004,

nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse più abile, non

è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano destra era

abile.

Inoltre

in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal

TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato

realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui

inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.

Neppure

risulta adempiuto il criterio della persistenza dei dolori somatici. In

effetti, nel caso in esame non si può prescindere dal fatto che la situazione

somatica in nesso di causalità con il sinistro del marzo 2004 è stata

sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.

Questa

Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata

eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né di

un trattamento medico errato, ricordato una volta ancora che vanno considerati

unicamente i postumi somatici dell’infortunio assicurato.

A questo

proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo gli interventi di

artroscopia del maggio e dell’agosto 2004 (cfr. doc. 17, 33) e un periodo di

degenza dal 2 al 24 dicembre 2004 presso la Clinica di __________ di __________

al fine di svolgere un programma terapeutico (cfr. doc. 46), il trattamento si

è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti e a un ciclo di

fisioterapia nel gennaio 2005 (cfr. doc. 53). Nell’ottobre 2005 il Dr. med. __________

ha indicato di non avere ulteriori terapie da consigliare (cfr. doc. 94). Ciò è

stato ribadito dai medici della __________ di __________ che hanno visitato

l’assicurato nel dicembre 2005 (cfr. doc. 112).

E’ qui

utile rilevare che in una sentenza U 339/01 del 22 maggio 2002 il TFA non ha

considerato sufficiente una cura dei disturbi somatici della durata di oltre

due anni e mezzo.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l’insorgente soffre:

Considerandi

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, pertanto, venir ammessa.

Non è, di

conseguenza, censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria

responsabilità in relazione ai disturbi psichici lamentati dall’assicurato.

2.13

Deve essere

infine esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

2.13.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella commisurazione

della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale

sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter

eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a).

L’assistenza

giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella

misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,

cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.

31.1998

).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.13.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza

federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Dalle carte processuali si

evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di due figli, __________

nato il 7 giugno 1993 e __________ nato il 14 giugno 1995 (cfr. doc. IX1).

Il

reddito della famiglia dell’assicurato ammonta a circa fr. 5'100.-- netti

mensili (cfr. doc. IX1; IX2).

Con tale

reddito l’assicurato deve far fronte a fr. 2'550.-- quale importo base mensile

per se stesso, la moglie e i figli, stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 1’250.-- al mese (cfr. doc. IX6).

Vanno

altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei

coniugi __________ e dei loro due figli che per il 2007 ammonta a circa fr.

583.

-- mensili (cfr. doc. IX5), già dedotti i relativi sussidi per il 2007 i

cui importi sono stati verificati da questa Corte direttamente presso l’Ufficio

dell’assicurazione malattia (cfr. STCA 35.2005.88 del 20 marzo 2006 consid.

2.19

), nonché le imposte stimate in circa fr. 120.-- al mese (cfr. doc.

IX11).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 4’503.--.

L’insorgente

presenta, pertanto, un’eccedenza mensile pari a fr. 597.--.

Va però

tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’550.--, determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr.

382.

--/637.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04.

Di

conseguenza l’eccedenza mensile del ricorrente va ridotta a un importo di fr.

215.

-- (fr. 597.-- - fr. 382.--) o perfino trasformarsi in un disavanzo di fr.

40.

-- (fr. 597.-- - fr. 637.--).

In simili

condizioni, il ricorrente, considerato che non risulta disporre di sostanza

mobiliare e/o immobiliare (cfr. doc. IX1), deve essere ritenuto indigente, già

a prescindere dalla questione di sapere se i costi per la frequentazione di una

scuola privata da parte del figlio __________ per motivi psicosociali (cfr.

doc. A4-A7; IX9) debbano rientrare o meno fra le spese riconosciute al fine

della determinazione del diritto al gratuito patrocinio.

Va,

altresì, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l’avv. RA

1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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