35.2007.29
06/2000: infortunio con interessamento braccio dx. 05/2006: annuncio ricaduta per disturbi invalidanti a spalla dx. Perizia giudiziaria con sospetto di rottura parziale tendine sottoscapolare dx. Rinv
5 giugno 2008Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2007.29
Data decisione, Autorità:
05.06.2008, TCA
Titolo:
06/2000: infortunio con interessamento braccio dx. 05/2006: annuncio ricaduta per disturbi invalidanti a spalla dx. Perizia giudiziaria con sospetto di rottura parziale tendine sottoscapolare dx. Rinvio atti a amministrazione per esperire artroscopia spalla dx e verifica sospetto perito giudiziario
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
PERIZIA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 let. c LPGA
art. 9 cpv. 1 LPTCA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.29
mm
Lugano
5 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 22
gennaio 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
giugno 2000, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -,
stava salendo sul camion, quando è scivolato ed è rimasto appeso alla maniglia
interna della porta con il braccio destro in iperestensione e rotazione
interna.
Il
chirurgo ortopedico dott. __________, in occasione del consulto del 1° febbraio
2001, ha diagnosticato un sospetto di instabilità anteroinferiore della spalla
destra (doc. 4).
Un’artro-RMN
eseguita il 16 febbraio 2001, non ha mostrato nulla di patologico (doc. 28).
1.2. Nel corso
del mese di maggio 2006, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta
dell’evento del giugno 2000 (doc. 6), con inabilità lavorativa a far tempo dal
28 aprile 2006 (doc. 8).
L’artro-RMN
del 3 marzo 2006 ha evidenziato, a livello della spalla destra, la presenza di
fessure parziali sul versante articolare del tendine del muscolo
sottoscapolare, nonché di una lesione dello SLAP di I grado con coinvolgimento
del labbro glenoidale (doc. 24). Da parte sua, il dott. __________ ha
raccomandato l’esecuzione di una terapia di stabilizzazione muscolare e, in
caso di persistenza dei dolori, un intervento artroscopico di stabilizzazione
anteriore (doc. 10).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13
luglio 2006, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 maggio 2006,
ritenuti non trovarsi in nesso di causalità naturale con il sinistro del 30
giugno 2000 (doc. 32).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. 34), l’CO 1, in data 22 gennaio 2007, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 50).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 28 febbraio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________,
ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a
corrispondergli le prestazioni di legge per il periodo 28 aprile-31 luglio
2006.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere che tra
l’inabilità lavorativa da lui presentata a partire dal 28 aprile 2006 e
l’infortunio del giugno 2000, esiste un nesso di causalità naturale, così come
hanno attestato il dott. __________ e il medico fiduciario della Cassa malati __________,
dott. __________.
D’altro
canto, sempre secondo l’assicurato, anche volendo seguire la tesi difesa
dall’amministrazione, ovvero che sarebbe stata l’instabilità della spalla
destra a causare le lesioni a livello del labbro glenoidale e non il contrario,
nulla muterebbe, dato che la stessa instabilità va ricondotta all’evento infortunistico
in questione (doc. I).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III +
allegato).
Fatti
1.6. Nel corso
del mese di aprile 2007, il ricorrente ha prodotto una nuova certificazione del
dott. __________ e ha chiesto che venga ordinato l’allestimento di una perizia
giudiziaria (doc. VII).
1.7. Con
ordinanza del 21 giugno 2007, questa Corte ha ordinato una perizia medica,
affidandone l’esecuzione al Prof. dott. __________, __________ della Clinica di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. IX).
1.8. Il 6 luglio
2007, l’avv. RA 2 ha informato il TCA di avere nel frattempo assunto il
patrocinio dell’assicurato, in sostituzione dell’avv. __________ (doc. XI).
1.9. In data 11
settembre 2007, il Prof. __________ ha rinunciato al mandato peritale per
mancanza di tempo (doc. XVI).
1.10. Con ordinanza
del 17 settembre 2007, il TCA ha quindi affidato l’incarico al dott. __________,
responsabile degli arti superiori presso la Clinica di chirurgia ortopedica
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XVII).
1.11. In data 25
aprile 2008 il perito giudiziario ha consegnato il proprio referto (doc. XIX),
il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XX).
Sia
l’amministrazione che RI 1 hanno preso posizione in data 19 maggio 2008 (doc.
XXI + allegato e doc. XXII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute
esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e
giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
Considerandi
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6
Il TCA è
chiamato a stabilire se i disturbi presentati da RI 1 alla spalla destra,
oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 maggio 2006, costituivano una
conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico del 30 giugno
2000, oppure no.
L’assicuratore
infortuni convenuto lo nega facendo capo agli apprezzamenti espressi in
proposito dai dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e __________,
spec. FMH in chirurgia.
In
effetti, con il suo rapporto del 10 luglio 2006, il medico di circondario
appena menzionato ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla
spalla destra, per il motivo che l’artro-risonanza magnetica del febbraio 2001
era risultata assolutamente nella norma (doc. 31).
Nel
quadro della procedura di opposizione, l’Istituto assicuratore ha invitato il
dott. __________, attivo presso il Dipartimento di medicina assicurativa di __________,
a pronunciarsi circa la natura dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta
del maggio 2006.
Con
rapporto del 18 gennaio 2007, egli ha sostenuto che la lesione del labbro,
oggettivata grazie all’artro-RMN del 3 marzo 2006, è conseguenza di un’instabilità
della spalla destra, e non viceversa.
Sempre a
detta del dott. __________, qualora l’assicurato avesse effettivamente
riportato una lesione del labbro nel sinistro del giugno 2000, tale danno
sarebbe già stato visibile sulle immagini dell’artro-RMN del 2001.
Inoltre,
non risulterebbe neppure documentata la circostanza che in occasione
dell’evento assicurato, RI 1 abbia lamentato una lussazione della spalla
destra: né il referto clinico constatato a distanza di sei mesi, né quello
dell’artro-RMN del febbraio 2001, consentono di concludere a favore di una
lussazione della spalla.
Del
resto, il meccanismo stesso dell’infortunio sarebbe inadeguato a provocare un
tale danno alla salute (doc. 49).
Unitamente
alla propria impugnativa, l’insorgente ha prodotto due certificazioni del dott.
__________ e una del dott. __________, medico di fiducia della __________.
Con
rapporto del 20 luglio 2006, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha dichiarato che, a suo avviso, “avendo visto anche la RMI fatta a
suo tempo”, l’instabilità anteriore della spalla destra è una conseguenza
post-infortunistica (doc. D).
In data
22.
febbraio 2007, questo specialista ha precisato in particolare quanto segue:
"
Se il medico della CO 1 adesso ritiene che
l’instabilità ha provocato la lesione del labbro, è una sua opinione.
Nelle radiografie che avevo esaminato, eseguite
nel 2001, un’irregolarità labbrale era comunque esistente. È anche noto che
delle lesioni poco visibili sulla risonanza magnetica (la qualità nel 2001 non
era ancora quella odierna) possono con il tempo portare ad una lesione labbrale
che comunque è sempre, a mio modo di vedere, da ricondurre ad un’instabilità
della spalla.
Propongo di sottoporre la questione a livello
universitario.”
(doc. E)
Da parte
sua, il medico di fiducia della Cassa malati __________, con rapporto del 21
luglio 2006, ha affermato di ritenere trattarsi di un, citiamo: “… caso
unicamente post-infortunio, paziente che ha subito nel 2000 un trauma alla spalla
destra con ricaduta nell’aprile del 2006. Non vi è assolutamente nessuna
malattia che giustifichi inabilità lavorativa né i sintomi del paziente.
Ribadisco quindi che la__________ non deve entrare in merito di questa
situazione che è da rimandare alla CO 1.” (doc. F).
Nel
prendere posizione circa la valutazione espressa dal dott. __________, il dott.
__________, con rapporto del 13 marzo 2007, ha segnatamente precisato che,
mancando la prova dell’esistenza di una lesione del labbro nel 2001, quest’ultimo
danno è verosimilmente insorto a causa dell’instabilità della spalla destra, la
quale è, con verosimiglianza preponderante, di origine costituzionale. Inoltre,
un’instabilità antero-inferiore di eziologia traumatica presupponerebbe una
lussazione della spalla, ciò che non trova però riscontro negli atti (doc. 52).
2.7
Allo
scopo di chiarire la fattispecie da un punto di vista medico, questo Tribunale,
in data 17 settembre 2007, ha ordinato una perizia a cura del dott. __________,
responsabile degli arti superiori presso della Clinica di chirurgia ortopedica
dell’Ospedale __________ di __________.
L’esame clinico e
radiologico del ricorrente ha avuto luogo il 29 novembre 2007 (doc. XIX, p. 1).
Il perito
giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi
dell'insorgente (doc. XIX, p. 1-4) e averne descritto lo status clinico
e radiologico (doc. XXIX, p. 4-6) -, ha formulato la diagnosi di sospetta
rottura parziale del tendine sottoscapolare a destra (diagnosi differenziale: lesione
Poulie, lesione del labbro anteriore, in stato dopo distorsione della spalla il
30.
giugno 2000 (doc. XIX, p. 8).
L’esperto
designato dal TCA ha quindi spiegato che la rottura completa isolata del
tendine sottoscapolare può insorgere, in base alla letteratura, a seguito di un
trauma in iperestensione, rispettivamente, in abduzione-rotazione esterna,
senza l’intervento di una lussazione della spalla. Inizialmente tale lesione resta
sovente ignorata.
Pazienti
portatori di rotture parziali o di lesioni della superficie superiore del
tendine sottoscapolare mostrano segni clinici poco significativi. I test
sottoscapolari specifici, in presenza di una lesione parziale, non sono
necessariamente positivi.
D’altro canto, sempre
secondo il dott. __________, i dolori della spalla dorsali appaiono atipici per
le patologie che sono state diagnosticate e non rappresentano la regola in caso
di instabilità anteriore della spalla, instabilità che - contrariamente a
quanto preteso dai dottori __________ e __________ -, non è del resto neppure
presente (doc. XIX, p. 7).
Rispondendo al quesito n.
4.
di parte convenuta, lo specialista __________ ha affermato che i disturbi di
cui l’assicurato soffriva in occasione del consulto peritale - rapida
affaticabilità del braccio destro, nonché una ridotta forza nella rotazione
interna -, costituiscono, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, una conseguenza naturale dell’evento traumatico del 30 giugno
2000.
(doc. XIX, p. 8).
Per valutare lo stato del
tendine sottoscapolare, della Poulie e del labbro, il dott. __________ ha
suggerito l’esecuzione di un intervento artroscopico. Un’eventuale lesione di
queste strutture potrebbe essere direttamente sanata (doc. XIX, risposta al
quesito n. 5 di parte convenuta).
2.8
Chiamato
dall’Istituto assicuratore a commentare l’apprezzamento peritale, il dott. __________,
in data 6 maggio 2008, ha sottolineato il fatto che la diagnosi di lesione
parziale del tendine sottoscapolare, è fondata su un semplice sospetto. Pertanto,
visto che il dott. __________ ha consigliato di procedere ad un’artroscopia per
valutare, segnatamente, lo stato del tendine in questione, il medico di fiducia
dell’CO 1 ha proposto di attendere l’esito della stessa, prima di decidere in
maniera definitiva a proposito dell’eziologia del danno alla salute. Qualora
l’artroscopia dovesse confermare la presenza di una parziale, eventualmente
pure totale, rottura del tendine del sottoscapolare oppure di una lesione
Poulie, egli aderirebbe alla valutazione della causalità enunciata dall’esperto
giudiziario (doc. 53, p. 2).
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte osserva che il dott. __________ ha effettivamente
espresso il semplice sospetto che RI 1 soffra di una rottura parziale
del tendine sottoscapolare destro, formulando pure la diagnosi differenziale
di lesione Poulie, lesione del labbro anteriore (cfr. doc. XIX, p. 8: “Verdacht
auf Partialruptur der Subscapularissehne rechts; DD: Poulie Läsion,
Labrumläsion, …“ - il corsivo é del redattore).
Da un
profilo probatorio, ciò non è sufficiente per considerare accertata, con il
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, l’esistenza
di tale danno alla salute e, ancor meno, l’esistenza di un nesso causale
naturale tra quest’ultimo e l’evento infortunistico del 30 giugno 2000.
Alla luce
di quanto è stato dichiarato dall’esperto designato dal TCA, la fattispecie sub
judice deve dunque essere oggetto di un approfondimento diagnostico, nella
forma di un’artroscopia della spalla destra, con valutazione dello stato del
tendine sottoscapolare, della Poulie e del labbro glenoidale (cfr. doc. XIX,
risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
La causa
va quindi rinviata all’amministrazione affinché faccia esperire l’esame appena
menzionato e, tenuto conto del contenuto della perizia giudiziaria,
rispettivamente, dell’apprezzamento medico 6 maggio 2008 del dott. __________ (doc. 53, p. 2: “Sollte sich der klinische Verdacht einer
partiellen, eventuell sogar vollständigen Subscapularissehnen-Ruptur oder auch
die einer Poulie-Läsion bestätigen, würde ich mich der
Kausalitätsbeurteilung von Dr. __________
anschliessen.” - il corsivo è del redattore), si
esprima di nuovo sull’eziologia dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta
del 2 maggio 2006 e, quindi, sul relativo diritto a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’amministrazione affinché proceda così come
è stato disposto al consid. 2.8. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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