35.2007.3
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13 giugno 2007Italiano36 min
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Numero d'incarto:
35.2007.3
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, TCA
Titolo:
Frattura tibia in seguito ad incidente della circolazione. Nozione di negligenza grave e differenziazione da negligenza lieve. Violazione di una o più regole elementari della circolazione stradale, che giustifica riduzione del 10% delle prestazioni assicurative. Negata assistenza giudiziaria.
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
NEGLIGENZA
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 38 LAG
art. 1 cpv. 1 LAINF
art. 37 cpv. 2 LAINF
art. 37 cpv. 3 LAINF
art. 26 LCSTR
art. 27 LCSTR
art. 49 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 21 LPGA
art. 61 LPGA
art. 62 LPGA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 47 cpv. 1 ONCS
art. 47 cpv. 5 ONCS
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.3
DC/MM/sc
Lugano
13 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
ottobre 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 marzo
2006 RI 1, uscendo da un supermercato ha attraversato la strada con il carrello
della spesa, è stato urtato da un'autovettura (cfr. Doc. 1).
Egli ha
subito una frattura del plateau tibiale e della diafisi della tibia della gamba
sinistra.
L'assicurato
è stato totalmente inabile dal 31 marzo 2006.
L'assicurazione
contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con
decisione su opposizione dell'11 ottobre 2006 la CO 1 ha confermato la propria
precedente decisione con la quale ha ridotto del 10% le prestazioni in contanti
sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, argomentando in particolare:
"
(...)
La giurisprudenza ha riconosciuto una negligenza
grave nei casi seguenti: un pedone ubriaco che attraversava la strada senza far
attenzione alla circolazione (EVGE 1957 164 consid. 2 e 165 consid. 3); un
pedone che attraversava un'intersezione molto frequentata con poca visibilità e
di notte (rapporto annuale della SUVA 1948 no 3e/1 p. 22); un pedone che
attraversava la strada vicino ad un'autovettura arretrata senza controllare a
destra e a sinistra se un veicolo sopraggiungeva (RSKV 1969 no 52 p. 125); un
ciclista che non osserva la regola di precedenza (DTF 121 V 45 consid. 3b); chi
oltrepassa la linea di sicurezza (rapporto annuale della SUVA 1980 Nr. 4 p. 7);
chi provoca un incidente a causa di una disattenzione di qualche secondo (DTF
114 V 317).
b) Nella fattispecie,
l'assicurato ha violato svariate regole, ma si deve considerare tutte le
circostanze dell'infortunio. Secondo il rapporto di polizia, l'assicurato non
ha usato il passaggio pedoni per attraversare la strada. Ne risorta (recte:
risulta) anche che il passaggio si trovava solo ad una distanza di 10 metri, e
che l'unico motivo per cui l'assicurato non l'ha usato era che il carrello
delle spese era colmo e che il tratto dall'uscita del negozio alle strisce
pedonali era in salita. Un tale motivo non giustifica il comportamento
dell'assicurato. Se quest'ultimo si fosse tenuto alle regole stradali (art. 26,
art. 27 e art. 49 della legge sulla circolazione stradale, LCStr), il carrello
non sarebbe stato urtato dal veicolo. L'assicurato ha quindi violato delle
regole elementari della circolazione stradale e, date le circostanze, la sua
condotta dev'essere qualificata come negligenza grave. Viene aggiunto che nella
fattispecie non esistono delle ragioni attenuanti. La sua affermazione che,
prima di attraversare, si è assicurato a destra e a sinistra che
nessun'autovettura si avvicinava, non è credibile. Se effettivamente l'avesse
fatto, si sarebbe certamente accorto del veicolo e l'infortunio non sarebbe
avvenuto.
In tutti i casi sopraccitati, il Tribunale
federale ha estimato una riduzione del 10% come giustificata. In effetti, 10% è
la riduzione minima ch'è pronunciata nell'ambito dell'art. 37 cpv 2 LAINF. Per
le ragioni esposte, una riduzione del 10% s'impone dunque per negligenza grave. (...)" (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo
patrocinatore chiede di annullare la riduzione, argomentando:
"
(...)
3) Pur
ammettendo che la nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF è più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, si
contesta alla decisione di aver ignorato le circostanze concrete che hanno
portato all'infortunio dell'assicurato.
Il pedone, non più
giovanissimo (all'epoca __________) usciva dal supermercato (__________) con il
carrello della spesa e avrebbe avuto grosse difficoltà a raggiungere in salita
le strisce pedonali vicine. Egli non ha attraversato la strada in modo
avventato ma ha guardato sia a destra che a sinistra prima di immettersi sulla
carreggiata.
La colpa da parte del
pedone, nella denegata ipotesi di ammissione, va considerata lievissima.
Al momento le strade
erano praticamente deserte mentre invece non è stata fatta alcuna menzione
sulla velocità dell'auto investitrice, ulteriore fattore a carico della
responsabile.
In considerazione
anche di una lieve colpa, all'infortunato vanno riconosciute delle prestazioni
complete. Del resto anche le autorità amministrative, pur intimando al
ricorrente una formale contravvenzione, non hanno ritenuto di spedire al
ricorrente la formale (e simbolica) multa di fr. 10.- ma vi hanno semplicemente
rinunciato per motivi pratici e umani (Doc. D).
Prove: c.s.
4) Nel decidere sull'eventuale
riduzione delle prestazioni, la decisione impugnata doveva tenere conto anche
della situazione personale ed economica dell'assicurato: con tutta evidenza la
compagnia d'assicurazione CO 1 non ha avuto nessun riguardo né tantomeno
comprensione per l'infortunato.
Dopo essere stato
investito, il sig. RI 1 è stato in degenza in Ospedale per 21 giorni, con una
doppia frattura della tibia sinistra. A distanza di qualche mese ha subito due
operazioni all'arto. I medici hanno già sin d'ora pronosticato di sostituire al
paziente l'attuale placca con l'immissione di una protesi al ginocchio.
Il ricorrente, di
professione aiuto cucina, percepiva prima dell'infortunio un salario mensile
netto di fr. 2'613.-.
Il fatto di vedersi
decurtare un 10% di indennità incide moltissimo sulla sua modesta condizione
economica, già alle soglie della povertà. Quest'aspetto è del resto ribadito
anche dalla dottrina dominante: Ghelew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Lausanne, 1992, pag. 147).
(...)" (Doc. I)
1.3. Il 5
febbraio 2007 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso la documentazione a
sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (Doc. III).
1.4. Nella sua
risposta del 6 febbraio 2007 la CO 1 propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Nella fattispecie la Polizia stradale ha ritenuto
nel suo rapporto che il ricorrente ha attraversato la strada fuori del
passaggio pedonale che si trovava a dieci metri di distanza. Su richiesta della
polizia quanto ai motivi di non
aver utilizzato il passaggio pedonale, il ricorrente ha risposto che il
carrello delle spese era colmo e il tratto dall'uscita del negozio alle strisce
pedonali era in salita.
Il ricorrente fa valere che non è il più giovane
e che avrebbe avuto grosse difficoltà a raggiungere le strisce pedonali. In
primo luogo è sottolineato che dieci metri non può essere considerato come un
tratto abbastanza lungo per giustificare la traversata fuori dal passaggio
pedonale. In secondo luogo, l'età di __________ giustificherebbe però
d'utilizzare le strisce, in particolare se aveva apparentemente grosse
difficoltà col carrello come lo pretende. È per pura pigrizia che il ricorrente
non ha preso il passaggio pedonale. Un tale comportamento non è giustificabile.
È del resto sorprendente che malgrado il
ricorrente abbia guardato a sinistra e a destra prima di attraversare la
strada, quest'ultimo non abbia visto il veicolo. Tuttavia, consultando il
rapporto della polizia si nota che l'infortunio ha avuto luogo ad una
intersezione. Non ci può dunque limitarsi a guardare solo a destra ed a
sinistra, visto che il veicolo in questione usciva dal passaggio di fronte come
si vede sulle fotografie allegate (documento 2). Questa disattenzione, nonché
il fatto di attraversare la strada fuori delle strisce pedonali, provocarono
l'infortunio. Prova anche che il ricorrente ha attraversato la strada in un
luogo pericoloso. Sono proprio questi i motivi per cui un pedone ragionevole
nella stessa situazione seguirebbe le più elementari norme di sicurezza,
prestando tutta la sua attenzione alla circolazione, in particolare se non
attraversa sul passaggio pedonale, o utilizzando le strisce pedonali per
attraversare la strada, in particolare, se le strisce si trovano solo a dieci
metri.
Per tali motivi e in accordo colla giurisprudenza
sopraccitata il ricorrente ha commesso una negligenza grave. Di conseguenza, la
riduzione delle indennità giornaliere del 10% è legittima. Viene sottolineato,
che secondo il parere del Tribunale federale, colui che non presta abbastanza
attenzione alla circolazione commette una negligenza grave, giustificando
persino una riduzione del 10%.
Riguardo all'argomento che si deve tenere conto
della situazione personale ed economica del ricorrente, si avvera che il
salario mensile del ricorrente ammonta a CHF 3183.-- (documento 17).
L'indennità giornaliera LAINF ammonta a CHF 90.69, dopo la riduzione a CHF
81.69. Questo non rappresenta una diminuzione del salario talmente importante
da diventare inaccettabile. Se si segue quest'argomentazione, non sarebbe più
possibile procedere ad una riduzione per negligenza grave, bensì ben fondata,
nel ramo alberghiero nel quale l'intimata è attiva, dato che tutti i salari
sono più bassi paragonati ad altri settori. Il ricorrente non presenta nessuna
prova concreta per la sua situazione economica precaria. Del resto, dato il
basso salario e il fatto che è sposato, è probabile che anche sua moglie
lavora. La modesta condizione economica era già presente prima dall'infortunio.
Bisogna rilevare, che si tratta del resto della riduzione minima prevista
legalmente per negligenza
grave. Non ci sono quindi ragioni attenuanti che giustificano la rinuncia alla
riduzione." (Doc. IV)
1.5. L'8 febbraio
2007 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA quali nuovi mezzi di
prova "le distinte salariali emesse dalla convenuta unitamente a quelle
del datore di lavoro" (cfr. Doc. VI e allegato i).
Al
riguardo l'assicuratore contro gli infortuni ha rilevato:
"
(...)
Come già esposto nella risposta del 5 febbraio
2007, la diminuzione del 10% del salario non è tale da peggiorare di maniera importante la situazione finanziaria modesta
dell'assicurato, presente già ben prima dell'infortunio. Il patrocinatore non
ha inoltre presentato delle prove quanto alla situazione economica reale, in
particolare non ha allegato documenti relativi ad un eventuale salario della
moglie dell'assicurato nonché di un eventuale patrimonio.
È rammentato che l'assicurato ha commesso una
negligenza grave che era causale per l'incapacità lavorativa e la sua
situazione attuale. Non c'è dunque motivo valido per rinunciare alla riduzione
minima del 10% deciso dall'assicuratore LAINF."
(Doc. VIII)
1.6. Il 21 maggio
2007 il TCA ha posto alcuni quesiti al patrocinatore dell'assicurato che ha
risposto il 23 maggio 2007 (cfr. Doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21
cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o
definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2
prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti
dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto.
L'art. 37
cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato
ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere
accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali
sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non
può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato,
all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che,
alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3
sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le
prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi
particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo
senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se
l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli
muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i
superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al
massimo della metà.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit.,
p.
144s.).
2.3. Secondo la
giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni
persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,
avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere
previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA del 17 novembre 2006
nella causa R., U 97/05; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105
V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid.
1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A.
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi
Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza
grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si
sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione
stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già
l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un
semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato
allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p.
343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo
la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale
vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG
wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non
sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella
leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali
comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente
colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi
principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza del 17 novembre
2006 nella causa R., U 97/05, nella quale ha rilevato:
"
Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave
ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una
nozione meno restrittiva di quella ritenuta dalla LCStr, definita come
violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un
comportamen-to senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non
tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale
implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF;
nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una
negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella
sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole
importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto
dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente
sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e
sentenze ivi citate)."
2.4. A proposito di pedoni, in una
sentenza pubblicata in RAMI 1987 pag. 322 seg. l'Alta Corte ha stabilito che
aveva commesso solo una lieve negligenza un assicurato che ha attraversato la
strada subito dopo che era transitata un'auto ed è stato investito da un'altra
che arrivava sull'altra corsia, in direzione opposta.
Al riguardo la nostra
Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (...)
a) Die Vorinstanz ging bei der Würdigung
des Verhaltens, das zum Unfall führte, unter Hinweis auf Maurer (Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, S. 486 f.) von den in Literatur und Praxis für die
Abgrenzung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit entwickelten
Entscheidungshilfen aus: Leichte Fahrlässigkeit liegt darnach vor, wenn das
Verhalten "noch einigermassen verständlich" ist ("das kann
passieren"); grobe Fahrlässigkeit ist demgegenüber gegeben, wenn die
fragliche Handlung "schlechthin unverständlich" ist ("das darf
nicht passieren"). In Anwendung dieser Kriterien erkannte das kantonale
Gericht auf leichte Fahrlässigkeit. Es hielt dem Beschwerdegegner zugute, dass
er sich vor Betreten der Fahrbahn auf das von links heranfahrende Auto
konzentrierte und dieses passieren liess. Dadurch abgelenkt, habe er der andern
Strassenhälfte und dem dort von der andern Seite herannahenden Fahrzeug zu
wenig Beachtung geschenkt. Der Motorenlärm des ersten Autos habe zudem die
akustische Wahrnehmung des zweiten Wagens erschwert.
Dass er entgegen Art. 47 Abs. 5 VRV dem Auto den
Vortritt nicht gewährt habe, stelle keine Verletzung einer elementaren
Verkehrsregel und damit keine grobe Fahrlässigkeit dar.
Dieser Betrachtungsweise hält die
Beschwerdeführerin ein Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 5.
Februar 1981 in Sachen B. entgegen, welchem ein ähnlicher Tatbestand Zugrundegelegen
hatte. Das Bundesgericht habe in jenem Fall auf grobe Fahrlässigkeit erkannt.
Im übrigen habe die Vorinstanz den Alkoholisierungsgrad des Beschwerdegegners bagatellisiert.
b) Das EVG hat die Missachtung der
Vortrittsregel von Art. 47 Abs. 5 VRV durch eine Fussgängerin im
unveröffentlichten Urteil V. vom 6. Februar 1976 als Verletzung einer
elementaren Verkehrsvorschrift eingestuft und eine von der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt aufgrund von Art. 98 Abs. 3 KUVG verfügte Leistungskürzung
von 10 % geschützt. Selbst wenn an der Qualifikation von Art. 47 Abs. 5 VRV
als elementare Verkehrsregel im Sinne der Rechtsprechung festgehalten wird,
vermag die Missachtung dieser Bestimmung im vorliegenden Fall den Vorwurf der
groben Fahrlässigkeit nicht zu begründen. Entscheidend sind vielmehr die
konkreten Umstände des Einzelfalles (Erw. 1 am Ende).
Der hier zu beurteilende Unfallablauf
ist auf einmaliges Versagen, ein momentanes Nachlassen der Aufmerksamkeit,
offensichtlich primär durch das erste vorbeifahrende Auto verursacht,
zurückzuführen. Der Alkoholisierungsgrad hatte für den Beschwerdegegner als
Fussgänger keinen entscheidenden Einfluss auf den Geschehensablauf. Der
Auffassung der Vorinstanz, dass das Verhalten des Beschwerdegegners als leichte
Fahrlässigkeit zu werten sei, ist demnach beizupflichten. (...)"
Allo
stesso risultato il TFA è arrivato in un'altra sentenza, pubblicata in
plädoyer 3/05 pag. 85 seg., nel caso di un assicurato che, ad un incrocio con
semaforo, ha attraversato una strada sulle strisce pedonali e, dopo che una
prima auto si era fermata per lasciarlo passare, è stato investito da una
seconda auto che andava nella stessa direzione della prima.
La nostra Massima Istanza
in questa occasione si è così espressa:
"
Streitig ist, ob der Beschwerdeführerin eine
grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist und ihre Taggeldleistungen deswegen zu
kürzen sind.
2.1 Die Vorinstanz bejahte diese Frage mit der
Begründung, es sei überwiegend wahrscheinlich und daher mit dem im Sozialversicherungsrecht
erforderlichen Beweisgrad (BGE 126 V 360 Erw. 5b) erstellt, dass die Versicherte den Fussgängerstreifen bei
Rotlicht überquert habe, weil der Unfallgegner wie auch ein Fahrzeuglenker,
welcher sich hinter dem haltenden Auto befunden
hatte, gemäss ihren Aussagen im Polizeirapport
die Kreuzung bei Grünlicht passiert hätten. Diese Begründung hält einer
genaueren Betrachtung nicht stand. Der Fussgängerstreifen befindet sich in
erheblicher Entfernung vom Lichtsignal und es hatte sich in seinem Bereich eine
stehende Kolonne gebildet. Auch wenn die beiden Autofahrer die Ampel bei
Grünlicht passiert haben, ist deshalb nicht bewiesen, dass sie für Fussgänger
noch immer auf Rot stand. Ob die Beschwerdeführerin die Ampel bei Rotlicht
passiert hat, ist damit nicht erstellt, kann indessen - wie in Erw. 2.3
aufzuzeigen ist - ohnehin offen gelassen werden.
2.2 Soweit die Vorinstanz sodann ausgeführt hat,
die Beschwerdeführerin habe bereits die erste Strassenhälfte bis zur Mittelinsel
willentlich und damit unbestrittenermassen vorschriftswidrig bei Rotlicht
überquert, steht dies in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem Unfall.
Dieser Umstand hat daher rechtsprechungsgemäss ausser Betracht zu bleiben (vgl.
BGE 118 V 307 Erw. 2b mit Hinweisen).
2.3 Selbst wenn die Beschwerdeführerin die Ampel
jedoch bei Rotlicht passiert hätte, könnte ihr Verhalten unter den gegebenen
Umständen nicht als grobfahrlässig qualifiziert werden. Denn angesichts der
Tatsache, dass ein Fahrzeuglenker der Versicherten auf dem Fussgängerstreifen
den Vortritt eingeräumt hat und die Verkehrsführung in der Richtung, von
welcher das Fahrzeug kam, einspurig ist und erst nach dem Fussgängerstreifen
zweispurig
wird, könnte der Beschwerdeführerin auch in
diesem Fall einzig vorgeworfen werden, dass sie die Fahrbahn auf das Zeichen
des wartenden Fahrzeuglenkers hin betreten und überquert hat, ohne auf
allfällige weitere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der zu beurteilende
Unfallablauf ist auf ein momentanes Nachlassen der geforderten Aufmerksamkeit
zurückzuführen, welches auch durch den haltenden Fahrzeuglenker verursacht
wurde. Bei der gegebenen Verkehrsführung musste die Beschwerdeführerin nicht
damit rechnen, dass ein zweites Fahrzeug das stehende Auto, dessen Lenker ihr
den Vortritt einräumte, passieren würde. Ihr Verhalten kann daher nicht als
grob, sondern bloss als leicht fahrlässig qualifiziert werden (vgl. auch RKUV
1987 Nr. U 20 S. 322).
Die Kürzung der Taggeldleistungen wegen
grobfahrlässigen Verhaltens ist daher zu Unrecht erfolgt."
(cfr. plädoyer 3/05, pag. 85-86)
2.5. Nella presente fattispecie
gli agenti del Reparto Mobile della Polizia del Canton Ticino hanno così
descritto la dinamica dell'incidente:
" Al
nostro giungere erano presenti i militi della Ticino soccorso e i protagonisti
dell'incidente.
L'unica autovettura coinvolta nell'incidente si trovava ancora
nella posizione finale venutasi a creare a seguito dell'urto.
Sul luogo dell'incidente non erano visibili tracce di frenata.
Nessuno si annunciava quale teste.
In base alle nostre constatazioni e alla versione resa dai
protagonisti la dinamica può essere così riassunta:
La protagonista __________ circolava a bordo della sua autovettura
su __________ in territorio di __________.
Giunta all'intersezione tra quest'ultima via e __________ si
fermava al segnale dare precedenza ivi presente.
Dopo avere guardato prima a destra e poi a sinistra si immetteva
su __________ diretta verso __________.
Nella manovra non si avvedeva del pedone RI 1 che in quel momento
attraversava il campo stradale su __________ da destra verso sinistra rispetto
alla sua direzione di marcia.
Si precisa che RI 1 aveva appena lasciato il negozio __________ e
che stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali (circa 10
metri prima dalle stesse). Con sè aveva il carrello della spesa.
L'urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo contro il
carrello della spesa spinto dal protagonista RI 1. Il carrello urtava infine il
pedone procurandogli la frattura in due punti della tibia sinistra.
Soccorso dai militi della Croce Verde veniva trasportato presso il
PS dell'__________ dove rimaneva degente per 21 giorni.
Illesa invece la protagonista __________." (Doc. 2, pag. 4)
Nel verbale
d'interrogatorio __________ ha in particolare dichiarato:
" A
questo punto era mia intenzione svoltare a destra in direzione autostrade, ho
dunque guardato a destra e a sinistra per accertarmi che non giungessero
veicoli.
Ricordo di aver guardato numerose volte prima di decidermi a
partire, sono molto prudente alla guida.
Una volta accertato che il campo stradale fosse libero ho svoltato
e, improvvisamente, appena lo spigolo anteriore destro del mio veicolo è
entrato nella corsia direzione autostrade, praticamente in centro alla strada,
ho sentito un urto e mi sono accorta di aver colpito un pedone che attraversava
con il carrello della spesa.
Il pedone usciva dal vicino supermercato __________ ma non
attraversava __________ sulle strisce pedonali poco distanti, bensì in diagonale
sulla carreggiata, per questo motivo non l'ho scorto. (...)"
(cfr. verbale d'interrogatorio)
Dal canto suo l'assicurato
si è così espresso:
" (...)
In data 31.03.2006 mi recavo presso il negozio __________ di __________
per fare la spesa.
Verso le ore 13:10 uscivo dal negozio con il carrello della spesa
contenente la merce da me acquistata.
Era mia intenzione raggiungere il mio domicilio.
Giunto all'altezza della strada, __________, guardavo sia a destra
che a sinistra onde verificare che non giungessero delle autovetture per
attraversare la strada.
Preciso che con il carrello della spesa colmo decidevo di non
attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali poiché le stesse distavano
circa dieci metri e il percorso per raggiungerle era in salita.
Non vedendo sopraggiungere alcun veicolo nè da destra nè da
sinistra mi immettevo sulla strada per attraversarla.
Pochi metri dopo essermi immesso sulla strada sopraggiungeva un
veicolo da __________ e diretto verso __________.
Lo stesso urtava il mio carrello della spesa con lo spigolo
anteriore sinistro.
A causa del colpo subìto il carrello della spesa urtava la mia
gamba sinistra e di conseguenza rovinavo a terra.
In seguito giungevano sul posto i militi della CV di __________ e
una pattuglia della Polizia Cantonale.
Poco dopo venivo trasportato presso il PS dell'__________ dove mi
veniva diagnosticata una lieve frattura in due punti della tibia sinistra.
Presso l'__________ venivo ricoverato per 21 giorni.
D1: per quale motivo non ha attraversato la carreggiata sul
passaggio pedonale?
R1: Siccome il carrello della spesa era colmo e il tratto
dall'uscita del negozio alle strisce pedonali era in salita e avrei dunque
fatto fatica, dopo aver controllato sia a sinistra che a destra attraversavo in
quel punto." (cfr. verbale d'interrogatorio)
Da quanto appena esposto
emerge innanzitutto che l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle
strisce pedonali, le quali erano situate soltanto a una decina di metri di
distanza.
Secondo l'art. 49 cpv. 2
della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono
"attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se
possibile i passaggi pedonali. Su questi godono della precedenza, ma non devono
accedervi all'improvviso".
L'Ordinanza sulle norme
della circolazione stradale (ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i
pedoni devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e
dietro un veicolo fermo; essi devono attraversare la strada rapidamente. Essi
devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di
50 m".
Non avendo utilizzato un
passaggio pedonale che distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato
una regola elementare della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione
di contravvenzione).
Come visto (cfr. consid.
2.3 e 2.4) questo solo elemento non è sufficiente per concludere che ci
troviamo di fronte ad una grave negligenza che giustifica la riduzione del
diritto alle prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Occorre esaminare l'insieme
delle circostanze del caso.
In tale contesto, secondo
questo Tribunale, nel presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che
l'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta
spingendo un carrello carico di merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono
concepiti per trasportare i prodotti all'interno dei negozi e non certo per
essere utilizzati dai clienti per portare gli acquisti fino al proprio
domicilio, percorrendo le strade sulle quali circolano i veicoli.
Vi è dunque stato un uso
improprio del carrello della spesa.
Inoltre il punto nel quale
la strada è stata attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero
di veicoli che vi transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle
ore 13:10), sia per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione
fotografica al Doc. E).
Infine, la strada in quel
punto è anche in salita, ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo
del "carrello della spesa colmo" di merce.
Questo caso si distingue
dunque da quelli decisi dal Tribunale federale e qui sopra illustrati, in
particolare dal secondo nel quale l'assicurato aveva attraversato la strada
sulle strisce.
In simili condizioni
questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio, la decisione
dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurato ha
commesso una negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
2.6. Per quanto
attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà
dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,
occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della
situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368
consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza
dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della
compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi
generali del diritto.
Il
giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di
vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa
M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375
p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75
consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a;
RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi
di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri
giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del
10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;
RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …,
p. 203 seg.).
Nel
caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in
contanti del 10%.
Tale riduzione rientra nel
potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto
essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U
31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza
TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004
2.7. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto
(cfr. I, p. 4).
2.7.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Considerandi
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr.
RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella
causa M., C 49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01,
consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella
causa E., C 62/00, consid. 3b).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., p. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante
non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di
un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo
(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA,
infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente,
dal punto di vista temporale, lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr., anche, STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.7.2
In concreto,
emerge dagli atti di causa che RI 1 è sposato e padre di un figlio già
maggiorenne (1971) che vive in __________ (cfr. XI).
Risulta
pure che le entrate della famiglia __________ ammontano a fr. 4'192/mese (cfr.
III 2).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base
mensile per persona sola.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
In
ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.7.1., all’importo base mensile deve essere applicato un supplemento
variante tra il 15 e il 25%.
In
casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da
un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere considerato
indigente.
Infatti,
computando la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di __________ a
__________ (fr. 780/mese – III 13), i premi dell’assicurazione contro le
malattie (fr. 745.40/mese – III 15 + 16) e, infine, le imposte comunale e
cantonale (fr. 31/mese – III 4; non si conosce l’ammontare dell’imposta
federale diretta ma, in ogni caso, essa non sarebbe suscettibile di mutare
l’esito), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 3'493.90.
La rata
mensile di fr. 715.70, relativa al credito concesso all’assicurato dalla __________
di __________ (cfr. III 14), non può entrare in linea di conto per la
determinazione del fabbisogno minimo vitale.
Secondo
la giurisprudenza, in effetti, non possono di principio essere ritenute le
spese per l’estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento
corrente dell’istante e della sua famiglia (cfr. STFA del 13 aprile 2006
nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Ora,
nella misura in cui il succitato prestito è stato contratto per il figlio __________,
il quale verserebbe in una precaria situazione economica (cfr. XI), esso non
può essere considerato un debito ordinario ai sensi della giurisprudenza. Nei
confronti del figlio __________, maggiorenne e residente in __________ con la
propria famiglia, l’assicurato non ha più alcun obbligo di mantenimento.
Ne
risulta quindi un'eccedenza di fr. 698.10 al mese, ovvero di fr. 8'377.20
all’anno.
In tali
circostanze, l'indigenza non può essere ammessa.
Pertanto,
la domanda di assistenza giudiziaria va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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