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35.2007.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I dati della __________

segnalano che nel 2005 sono classificate 386 unità come capo muratore nella

categoria V.

Come già detto e

dimostrato in Ticino non esiste una distinzione tra capi squadra e capi muratori

e dunque nelle 386 unità sono classificati tutti gli operatori che coordinano

squadre di operai composte di poche unità operative.

Pertanto non vi è il

supposto equilibrio del mercato del lavoro se si pretende che l’assicurato

debba cercarsi un’occupazione di questo genere.

In effetti, la

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato tra

domanda ed offerta di posti di lavoro (criteri ribaditi nell’ambito dell’inc.

32.2005.187 TCA) e un’offerta diversificata in relazione alle capacità

professionali dell’assicurato. Si tratta quindi di un concetto astratto.

Non è però ammissibile

pretendere che l’assicurato si cerchi un’attività che il mercato non conosce o

il cui esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio.

7.1.

Nella fattispecie occorre

confrontarsi con un lavoratore che ha un braccio inutilizzabile per lavori

pesanti.

In tal senso, ritenuto

che, come abbiamo visto, il lavoro di capo muratore prevede anche attività

produttive pesanti e considerato che il signor RI 1 non può più svolgere tali

attività, risulta del tutto verosimile che un altro datore di lavoro sia

disposto ad offrirgli un posto con uno stipendio pieno.

7.2.

L’assicurato attualmente

ha riorientato le sua mansioni lavorative e si astiene completamente dalle

attività che medicalmente non sono esigibili.

Egli, però, sia rispetto

agli altri colleghi di lavoro (pure loro, come il ricorrente, azionisti della __________)

e sia rispetto agli altri capi muratori dell’impresa, ha una resa evidentemente

inferiore.

In tal senso, la ditta,

nell’ottica di una sana gestione economica, non può sopportare finanziariamente

e per lungo tempo una tale situazione.

Tale diminuzione di

rendimento va quindi ponderata ed indennizzata da parte della CO 1, alla quale

il ricorrente era assicurato prima di subire l’infortunio.

Visto che la resa

lavorativa dell’assicurato è chiaramente inferiore a quella degli altri

colleghi capi muratori o degli altri colleghi, il suo salario subirà una

drastica riduzione, indipendentemente dalla sua qualità di azionista (peraltro

con una partecipazione minoritaria).

L’assicurato ha subito un

infortunio e dunque va trattato alla stregua di qualsiasi altro lavoratore

dipendente che versa i contributi all’assicurazione infortuni.” ((Doc. I)

1.7. L’avv. RA 2,

per conto dell’assicuratore LAINF resistente, in risposta, ha postulato

un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è unicamente la questione di sapere se RI 1 ha diritto o meno a una

rendita di invalidità e, nell’affermativa, la relativa entità.

La

questione riguardante l’indennità per menomazione all’integrità non può qui

essere rivista, essendo, su questo punto, la decisione formale del 9 marzo 2006

cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347ss.).

L’assicurato,

del resto, sia nello scritto con cui ha motivato l’opposizione, che nel ricorso

ha espressamente precisato che l’IMI non è contestata (cfr. doc. 289; I pag. 2).

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Per

quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali,

dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al

momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF

130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid.

1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04;

STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA

del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U

417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.

1b; qui: il 16 novembre 2006).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che l’eventuale diritto alla rendita di

invalidità sarebbe insorto nel mese di agosto 2006, ossia posteriormente al 31

dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996.

nella causa G. P.).

2.5

Nella presente

fattispecie dalle carte processuali risulta che il 19 dicembre 2005 ha avuto

luogo la visita medica __________, eseguita dal Dr. med. __________, spec. FMH

in chirurgia.

Per

quanto qui di interesse, il citato medico __________, dopo che il ricorrente ha

dichiarato che “… è diventato capo-muratore nel 2004. Come capo-muratore

deve fare lavori di organizzazione, di preparazione e di verifica. Inoltre deve

fare lavori di dimostrazione, di suggerimenti e di correzione” (cfr. doc.

252.

pag. 3), ha così valutato l’esigibilità lavorativa dell’assicurato:

"

(…)

Il paziente, con disturbi

funzionali del gomito destro e la disestesia periarticolare del gomito destro,

è ancora oggi in grado di svolgere il suo lavoro di capo-muratore nell’arco

dell’intera giornata. L’assicurato è in grado di svolgere il suo lavoro di

organizzatore, di preparazione del lavoro, di verifica, di dimostrazione, di

suggerimenti e correzioni in modo completo.

Accanto a questo lavoro di

capo-muratore c’è anche un impegno fisico che è indirettamente proporzionale all’impiego

delle attrezzature delle macchine. Questo impegno fisico, dove il paziente può

essere coinvolto nel processo produttivo, è però marginale.

Per

questo lavoro marginale si può quantificare quanto segue:

il

paziente può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza

dei fianchi, spesso portare pesi da 5 kg fino a 10 kg fino all’altezza dei

fianchi, talvolta portare pesi da 10 kg fino 25 kg fino all’altezza dei fianchi

e di rado portare anche pesi da 25 kg fino a 40 kg fino all’altezza dei

fianchi. Il paziente può spesso sollevare pesi sopra l’altezza del petto fino a

5.

kg e spesso portare anche pesi sopra i 5 kg sopra l’altezza del petto.

Il

paziente può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, spesso di

media entità e talvolta anche di pesante entità. Di rado il paziente può ancora

portare pesi di entità molto pesante.

Il

paziente può fare spesso la rotazione manuale sia a destra che a sinistra.

Il

paziente può molto spesso lavorare in posizione seduta/inclinata in avanti,

molto spesso lavorare in piedi/inclinato in avanti, molto spesso lavorare in

posizione inginocchiata e molto spesso lavorare con la flessione delle

ginocchia.

Può molto

spesso lavorare in posizione di lunga durata sia seduta che in piedi. Il

paziente può spostarsi senza limiti.” (Doc. 252)

In

effetti l’insorgente nel gennaio 2004 ha conseguito il diploma di capo muratore

con attestato professionale federale, dopo avere seguito, dapprima, un corso di

capo squadra, dal 15 gennaio al 22 dicembre 2001 e, in seguito, il corso di

capo muratore della durata di due anni (cfr. doc. 247, 248, 291).

L’11

ottobre 2006 si è svolto un incontro tra l’assicurato, il signor __________,

presidente del CdA, nonché direttore della __________, e il signor __________

dell’CO 1.

Relativamente

alle mansioni del ricorrente quale capo muratore, dal rapporto del colloquio

citato emerge che:

"

(…)

Per poter perfezionare le

sue conoscenze professionali e non da ultimo per promuovere e favorire il suo

reinserimento dopo l’infortunio, il signor RI 1 ha avviato un iter formativo (n.d.r.:

quale capo squadra e capo muratore).

(…).

Nel corso dell’iter

formativo durante il periodo dell’infortunio, il signor RI 1 è stato

gradualmente introdotto nelle sue nuove mansioni.

A dipendenza della

limitata grandezza dei cantieri che è stato chiamato a condurre, egli è sempre

stato chiamato a contribuire al lavoro produttivo che, nella situazione

attuale, lo vede impegnato nella misura del 50% del suo tempo di lavoro.

Il signor RI 1 è

attualmente limitato nelle attività di muratore in cantiere. Egli afferma di

non essere in grado di assumersi la maggior parte della attività manuali con un

carico superiore al 5 chilogrammi.

Sul cantiere egli era

inoltre chiamato ad occuparsi della conduzione dei collaboratori, eseguiva i

tracciamenti e le necessarie misurazioni per l’installazione del cantiere.

Marginalmente ed in genere solo per i piccoli cantieri curava le relazioni con

gli assistenti e con i committenti. Inoltre gli era stato affidato il compito

di occuparsi della gestione degli autisti, dei trasporti e del magazzino

dell’impresa.

Per tutte queste altre

mansioni il signor RI 1 non presenta limitazioni.

Nel complessivo, le

limitazioni che si riscontrano limitatamente nel lavoro produttivo in cantiere

sono valutate nella misura del 60 per cento.

Ne deriva un minor

rendimento pari al 30%.” (Doc. 291)

2.6

L’CO 1, con

decisione formale del 9 marzo 2006, confermata dalla decisione su opposizione

del 16 novembre 2006, fondandosi sul referto del Dr. med. __________ per quanto

riguarda l’esigibilità lavorativa e considerate le mansioni di un capo muratore

attinenti principalmente alla conduzione del personale, all’organizzazione e preparazione

del lavoro, nonché all’attività di computo e verifica dei lavori svolti, ha

ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% nella sua professione di capo

muratore (cfr. doc. 263, A).

Con il

proprio ricorso RI 1 ha esplicitamente indicato di non contestare la

valutazione medica del danno infortunistico, né le limitazioni funzionali e la

descrizione dettagliata degli impedimenti articolari sulle singole posizioni di

lavoro indicate dal medico __________ dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc.

I pag. 2).

L’assicurato

ritiene, però, di non essere totalmente abile al lavoro quale capo muratore, in

quanto questa attività implica comunque anche la partecipazione al processo

produttivo e l’esecuzione di lavori manuali pesanti. Egli sostiene altresì che

l’CO 1 non ha tenuto conto della concreta realtà lavorativa di un’impresa di

media grandezza quale è la __________ e che un’occupazione di capo muratore

intesa in senso ideale con esclusive mansioni di controllo e sorveglianza in

Ticino non esiste oppure è limitata a poche unità operative, per cui non vi è

il supposto equilibrio del mercato del lavoro (cfr. doc. I).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi questa Corte rileva che la questione

riguardante l’abilità lavorativa di RI 1 nella sua abituale professione e, in

ultima analisi, quella del diritto alla rendita d'invalidità, non deve essere

necessariamente valutata facendo riferimento alla sua particolare attività

presso la ditta __________.

In

effetti l’insorgente, viste la mansioni che è tenuto a espletare un capo

muratore presso tale ditta, ossia anche lavori manuali pesanti, non sfrutta al

massimo la sua capacità di lavoro residua e ciò a prescindere dal fatto che

comunque il Dr. med __________ ha attestato che in ogni caso l’assicurato può spesso

portare pesi da 5 kg fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta

portare pesi da 10 kg fino 25 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado portare

anche pesi da 25 kg fino a 40 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso sollevare

pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg e spesso portare anche pesi sopra i

5.

kg sopra l’altezza del petto (cfr. doc. 251), funzioni del resto riconosciute

anche dal ricorrente stesso (cfr. doc. I pag. 2).

La

decisione può pertanto essere presa in funzione dell’attività normalmente

svolta da un capo muratore sul mercato generale del lavoro, facendo

astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione

dell'insorgente presso la __________ (cfr., per dei casi analoghi, la STCA del

14.

settembre 1998 nella causa 35.1998.7, confermata dal TFA con sentenza del 18

febbraio 1999, U 301/98; la STCA del 17 aprile 2001 nella causa 35.1999.134; la

STCA del 28 gennaio 2004 nella causa 35.2003.20 confermata dal TFA con sentenza

del 24 febbraio 2005, U 80/04; STCA del 20 marzo 2007 nella causa 35.2006.42).

E’ utile

comunque evidenziare che, come esposto precedentemente (cfr. consid.2.5.), dal

rapporto della visita medica __________ del 19 dicembre 2005 si evince che

l’assicurato ha dichiarato al Dr. med. __________ che, come capo muratore,

doveva fare lavori di organizzazione, di preparazione e di verifica, nonché lavori

di dimostrazione, di suggerimenti e di correzione (cfr. doc. 252).

Inoltre

l’assicurato è membro del CdA della __________ (cfr. estratto RC al sito www.zefix.ch) ed ha dichiarato al Dr. med. __________,

in occasione della visita del 20 settembre 2004 di essere co-proprietario della

ditta (cfr. doc. 205).

In

proposito giova segnalare che in una sentenza del 14 settembre 1998 nella causa

P., inc. n. 35.1998.7 - confermata dal TFA con pronunzia del 18 febbraio 1999,

U 301/98 – e menzionata dall’assicuratore LAINF resistente nella decisione su

opposizione (cfr. doc. A pag. 5), riguardante un assicurato direttore e unico

dipendente di un’impresa di costruzioni di piccole dimensioni, il quale si

trovava impedito a trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg a causa del

danno infortunistico alla salute, questo Tribunale ha negato l’esistenza di un

qualsiasi discapito economico, nonostante che nella sua abituale attività era

concretamente chiamato a compiere delle mansioni inadeguate:

"

(…)

Ora, se è vero che P., secondo quanto

raccomandato dal Prof. ____, deve astenersi dal trasportare o sollevare pesi

superiori ai 15 kg, questo Tribunale è dell’opinione che un tale impedimento

funzionale - peraltro il solo presentato dal ricorrente - non gli impedirebbe,

su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere la propria attività di

capo-muratore in misura normale.

Quanto affermato dai dirigenti del ____ a pagina

3.

del loro rapporto 6 luglio 1998 - “nell’ambito della costruzione è comunque

richiesta una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenza stessa

sul cantiere che di per sé richiede la piena facoltà delle proprie attitudini

fisiche, e d’altra parte è sempre possibile un coinvolgimento, anche nei ranghi

superiori, in attività prettamente pratiche” (VIII) - deve essere relativizzato

in funzione di quanto gli stessi responsabili hanno indicato in merito alle

mansioni di regola espletate da un capo-muratore. Se ciò è senz’altro vero per

un manovale oppure per un semplice muratore - la cui attività è incentrata sul

lavoro manuale pratico - lo è assai meno per un capo-muratore, coinvolto

soltanto marginalmente in questo specifico ambito. In questo senso,

l’insorgente non può essere seguito allorquando pretende che l’attività di un

capo-muratore implica “una forte componente di sforzo fisico” (I)

In siffatte condizioni, la decisione dell’____ di

negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo

scrivente TCA. Infatti, accertato che P. non presenta alcuna incapacità

lavorativa nella sua attività professionale di capo-muratore, é giocoforza

ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.”

(STCA

succitata, consid. 2.6.)

Riguardo

alla censura sollevata dall’assicurato secondo cui a torto l’CO 1 ha tenuto conto

delle indicazioni fornite dall’Ing. __________ della __________ in relazione al

profilo professionale del capo muratore con indirizzo edilizia, poiché sarebbe

di parte, va osservato che la stessa è priva di fondamento.

Nel

giudizio U 301/98 del 18 febbraio 1999, appena citato sopra, l’Alta Corte ha,

infatti, avallato il modo di procedere del TCA che per avere dei ragguagli

circa l’attività concretamente svolta da un capo-muratore con diploma federale

ha interpellato la Direzione del Centro di formazione professionale della __________.

In

particolare dalla sentenza federale del 18 febbraio 1999 risulta che:

"

(…)

I giudici di prime cure

hanno quindi interpellato i responsabili del Centro di formazione professionale

della __________, chiedendo loro di descrivere l’attività di un capo- muratore,

per rapporto a quella svolta da un muratore, rispettivamente da un manovale,

con particolare riguardo alla questione relativa alla necessità di sollevare o

trasportare dei pesi. Gli interpellati hanno affermato che nell’attività di un

capo-muratore, di norma, predomina l’aspetto della conduzione, della

sorveglianza anziché quello dell’esecuzione pratica di opere edili. Essi hanno

invero affermato che un capo-muratore – a differenza di un assistente di

cantiere – può essere coinvolto “nel processo produttivo”. Tale coinvolgimento

rimane comunque marginale da un profilo dello sforzo fisico, nella misura in

cui lo stesso si riduce a “dimostrazioni pratiche, suggerimenti o correzioni”.

I primi giudici hanno

pertanto giustamente concluso che l’impedimento funzionale dell’insorgente di

non poter sollevare o trasportare pesi superiori ai 15 kg – peraltro il solo

presentato dall’interessato – non gli impedirebbe, su di un mercato equilibrato

del lavoro, di svolgere la propria attività di capo-muratore in misura normale.

Essi hanno pertanto negato la sussistenza di invalidità dal profilo

dell’assicurazione contro gli infortuni.”

Il TCA

non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia,

ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo

dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10 settembre 1998

nella causa S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR

1995.

UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid.

3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire

l'assicurazione contro la disoccupazione.

In questo

senso, è irrilevante il fatto invocato dal ricorrente secondo cui

un’occupazione di capo muratore intesa in senso ideale con esclusive mansioni

di controllo e sorveglianza in Ticino non esiste oppure è limitata a poche

unità operative (cfr. doc. I).

2.8

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che i limiti funzionali di cui è

portatore il ricorrente non gli impediscono, su di un mercato equilibrato del

lavoro, di svolgere la propria attività di capo-muratore, che risulta essere

incentrata sulla conduzione e la sorveglianza, in misura normale.

In simili

condizioni, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una rendita

d’invalidità non può che essere tutelata da questa Corte. Infatti, accertato

che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività

professionale di capo-muratore, si deve ammettere l’inesistenza di qualsivoglia

incapacità di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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