35.2007.33
Assicurato vittima di un politrauma. Negata eziologia traumatica a disturbi dorsali. Determinazione del diritto rendita invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi.
27 giugno 2007Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.33
Data decisione, Autorità:
27.06.2007, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di un politrauma. Negata eziologia traumatica a disturbi dorsali. Determinazione del diritto rendita invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.33
mm/td
Lugano
27 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
dicembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
aprile 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
-, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in
territorio del Comune di __________ (Prov. __________).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 10 maggio 2002
dell’Ospedale __________ di __________, la frattura biossea esposta
dell’avambraccio sinistro, una ferita lacero-contusa alla mano sinistra con
avulsione della falange distale del pollice, nonché la frattura/lussazione
astragaloscafoidea sinistra con scuoiamento del calcagno (doc. 9).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 9 maggio 2006, RI 1 è stato posto
al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a far tempo dal 1° maggio 2006,
nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, prestazione
quest’ultima non versata in ragione della rinuncia da parte dell’assicurato
(doc. 150).
L’opposizione
interposta dagli avvocati __________ e __________ per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 152 e 158), è stata parzialmente accolta dall’assicuratore LAINF,
nel senso che il grado dell’invalidità è stato portato dal 20 al 32% (doc.
170).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 febbraio 2007, RI 1, sempre patrocinato dagli avv. __________
e __________, ha chiesto, in via principale, che vengano ordinati dei nuovi
accertamenti medici/economici e, in via subordinata, la condanna dell’CO 1 a
versargli una rendita di invalidità del 52%, pari a un importo di fr. 2'282.80
da indicizzare (doc. I, p. 8).
Per
quanto concerne l’aspetto dell’esigibilità medica, l’insorgente ha
enunciato le considerazioni seguenti:
" Nell'opposizione
del 2 giugno 2006, il ricorrente aveva illustrato con precisione gli
accertamenti medici inesatti contenuti nel rapporto medico del 22 aprile 2005 e
nelle annotazioni del 10 giugno 2005 del Dr. __________.
Per scrupolo, e siccome la CO 1 non si è chinata sulle singole
censure del ricorrente, è necessario riproporle integralmente.
Il rapporto medico stabilisce che "l'assicurato può
portare molto
spesso pesi fino a 5 kg, talvolta da 5 a 10 kg,
di rado da 10 a 25 kg, mai oltre i 25 kg" e che "può
molto spesso sollevare sopra il petto pesi fino a 5 kg, talvolta oltre i 5
kg". In realtà tali conclusioni sono approssimative, ritenuto come si
ometta di precisare che l'assicurato può portare tali pesi unicamente con la
mano destra.
Il rapporto medico stabilisce che "può effettuare lavori
di montaggio
leggero molto spesso, talvolta può eseguire lavori medi come
forare e
avvitare, di rado può effettuare lavori pesanti come lavoro
manuali".
Anche tale deduzione deve essere precisata: il RI 1 trova delle
enormi difficoltà ad eseguire operazioni, anche banali, che richiedono l'uso
delle due mani. Per esempio l'assicurato è in grado di utilizzare con la
mano destra il cacciavite, tuttavia con la sinistra non ha più la capacità di
trattenere la vite. È quindi errata la constatazione del medico, secondo cui il
RI 1 è in grado di avvitare e forare.
Nel rapporto medico si legge che l'assicurato "può molto
spesso
mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti talvolta la
posizione in piedi e inclinata in avanti". Anche tale limitazione va
specificata: l'assicurato è in grado di restare seduto al massimo per un'ora
e in posizione eretta non più di una mezz'ora.
Nel rapporto medico si legge inoltre che "può molto spesso
mantenere la posizione inginocchiata e con le ginocchia flesse". Tale
constatazione è del tutto errata, visto e considerato che l'assicurato, a
causa del bloccaggio della caviglia, può mantenere la posizione inginocchiata
solo per breve tempo e con grande fatica.
Il rapporto dell'AI stabilisce che l'assicurato "può molto
spesso
camminare fino a 50 metri, talvolta oltre i 50 metri, di rado
per tragitti
lunghi". Anche tale constatazione è incompleta. In
realtà il RI 1 può molto spesso camminare fino a 50 metri, ma non
ripetutamente. Approssimativamente può svolgere tale tragitto 2 0 3 volte
al giorno e a costo di ingenti sforzi che richiedono tempi di recupero
importanti.
Purtroppo l'assicuratore sociale non si è minimamente chinato su
questi aspetti limitandosi a ribadire che " [. .. la CO 1 non
interviene
come parte in un caso concreto, fintanto che non viene
introdotto un processo, ma come organo amministrativo incaricato di eseguire la
legge. Per questi motivi, apprezzando le prove, deve essere riconosciuto pieno
valore probatorio a giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui
questi giungono a risultati convincenti e nessun indizio concreto depone contro
la loro attendibilità".
Ciò premesso l'assicurato ribadisce che gli accertamenti sono
incompleti e chiede al Tribunale delle assicurazioni di ordinare una nuova
indagine medica. In particolare la nuova perizia è necessaria per
precisare e rettificare le attività che il RI 1 può effettivamente compiere.
L'indagine medica dimostrerà, in modo inequivocabile, i) che il RI 1 può
portare i pesi indicati solo con la mano destra (pto 1.2.1.) ii) che il RI
1 trova delle enormi difficoltà ad eseguire operazioni, anche banali, che
richiedono l'uso delle due mani (pto 1.2.2.) iii) che l'assicurato è in
grado di restare seduto al massimo per un'ora e in posizione eretta non più di
una mezz'ora (pto 1.2.3.) iv) che l'assicurato può mantenere la posizione
inginocchiata solo per breve tempo e con grande fatica (pto 1.2.4.) v) il RI 1
può molto spesso camminare fino a 50 metri, ma non ripetutamente (pto 1-2-5-)
L'apprezzamento medico del 26 luglio 2007 è del tutto
insoddisfacente e inidoneo a chiarire la situazione medica dell'assicurato. Di
fronte alle puntuali censure del RI 1, il Dr. __________ si limita a ribadire
le considerazioni già espresse nel rapporto del 22 aprile 2005, senza
procedere ad una nuova visita dell'assicurato rispettivamente ad ulteriori
accertamenti di natura medica.
In via principale si chiede pertanto una nuova indagine medica al
fine
di stabilire con precisione quali sono le attività che
l'assicurato è realmente in grado di svolgere."
(doc. I, p. 2-4)
D’altro
canto, egli si è così espresso a proposito dell’eziologia dei disturbi al
rachide:
" Il rapporto medico del 22 aprile 2005
trascura completamente i gravi problemi alla schiena di cui soffre l'assicurato
e che sono stati più volte evidenziati dallo stesso in occasione delle varie
visite mediche.
La CO 1, di fronte alla censura sollevata dal ricorrente con
l'opposizione, argomenta nella propria decisione che "l'assicurato
mostra sì una zoppia da risparmio ma non una zoppia da importante
raccorciamento dell'arto inferiore".
Tale considerazione, di per sé errata, è del tutto ininfluente
perché da nessuno parte è stato accertato, rispettivamente sostenuto o anche
solo ipotizzato, che i disturbi alla schiena siano da ricondurre alla zoppia da
risparmio di cui soffre il ricorrente.
Anche in questo caso si tratta di un accertamento precipitoso
della __________, a cui si deve porre rimedio con la già chiesta perizia medica."
(doc. I, p. 4-5)
Questi
infine gli argomenti sviluppati da RI 1 in relazione agli aspetti economici
della determinazione del grado dell’invalidità:
"
Per quanto riguarda le considerazioni della CO 1 in merito all'attività esigibile
dall'assicurato, esse sono infondate anche ammettendo, per pura e denegata
ipotesi, la correttezza degli accertamenti medici. La CO 1 scrive infatti: "Dagli accertamenti
medici e economici è risultato che si può pretendere che l'assicurato svolga un
lavoro più leggero per tutto il giorno". Inoltre argomenta che "un
operaio chiamato a svolgere un'attività leggera e ripetitiva percepiva
mediamente nel 2004, per 41.6 ore la settimana così come lo insegna la
giurisprudenza, un salario complessivo di CHF 57'258.24
[... ].". La CO
1, così facendo, deduce quindi
che l'assicurato può essere nuovamente attivo quale operaio e quindi nel
settore secondario. Tale conclusione è macroscopicamente errata.
Infatti, già solo gli impedimenti alla salute
enucleati dalla CO 1 impediscono
al RI 1 di essere attivo nel settore secondario. Ora è assolutamente escluso
che dal RI 1 possa essere pretesa un'attività da operaio. In particolare tutte
le limitazioni nell'assolvimento di lavori manuali, le limitazioni nella forza,
nonché gli impedimenti inerenti alla deambulazione e alla postura escludono, nel
modo più assoluto, che egli possa essere assunto nel settore secondario.
Quale datore di lavoro, in un mercato del lavoro equilibrato,
assumerebbe un operaio che solo "talvolta può camminare oltre i 50
metri" e che solo "talvolta può portare pesi da 5 a 10 kg. E questo
per citare solo due dei numerosi e importanti handicap fisici del RI 1.
Ora, come già sostenuto con l'opposizione alla
decisione della CO 1, non ci
sono dubbi che dall'assicurato non può essere pretesa un'attività nel settore
produttivo, né le attività menzionate nel rapporto AI inerenti al terziario,
con l'eccezione della professione di venditore non qualificato. Al riguardo il
rapporto AI agli atti (n. 137) sorprende per infondatezza. Ma come è possibile
considerare quale attività esigibile dal RI 1 la professione di fattorino
quando
egli può "talvolta camminare fino 50
metri". Le stesse considerazioni
valgono per la professione di addetto alle
informazioni, agente di custodia, portiere / custodia; tutte professioni che
implicano la possibilità di camminare senza problemi e ripetutamente. Analogo
discorso vale per la professione di autista. Al riguardo ricordiamo come la CO
1 abbia accertato che
l'assicurato "può molto spesso mantenere la posizione seduta", ciò
che esclude la possibilità dell'assicurato di guidare per oltre mezz'ora.
Successivamente al già richiesto approfondimento medico, sarà pertanto
assolutamente necessario procedere ad una nuova indagine economica che
determini le reali attività professionali esigibili. In ogni caso è già
possibile stabilire ora che dal RI 1 può essere esatta unicamente un'attività
nel ramo "commercio e riparazione di autoveicoli".
L'assicurato per contro non intende più rimettere
in discussione la
questione secondo cui, nell'ambito del
commercio e della riparazione
di autoveicoli,
egli può svolgere, per tutto il giorno, un lavoro leggero. La CO 1 ha applicato una riduzione complessiva del
15% sui dati
statistici. L'assicurato non concorda con tale
accertamento ed esige
che sia applicata una riduzione del 25%. Giusta
la sentenza DTF 126 V 75 la questione di sapere se e in quale misura i salari
fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente.
Ora, nel caso di specie, la CO 1 ha tenuto conto unicamente del fatto che
l'assicurato è un frontaliero. Ciò premesso, la CO 1 non ha minimamente tenuto conto dei seguenti fattori che, fossero
stati correttamente ponderati, l'avrebbero indotta ad applicare la reclamata
riduzione del 25%. In particolare:
Le limitazioni addebitabili al danno alla salute
dell'assicurato pregiudicano in modo essenziale la sua capacità reddituale. Al
riguardo è sufficiente fare riferimento alle sole limitazioni evidenziate dal
medico della CO 1. In
particolare il fatto che l'assicurato non può mantenere la stessa posizione per
più tempo (sia in piedi o seduto), nonché l'impossibilità di compiere dei
lunghi tragitti, rendono il RI 1 un lavoratore "estremamente poco
competitivo".
Il RI 1 non ha alcuna qualifica professionale.
Egli si è sempre e solo occupato di pavimentazione stradale e non possiede
nessuna esperienza nel settore della vendita. Al riguardo non è difficile
immaginare le difficoltà a cui potrebbe essere confrontato un operaio che si
vedrebbe catapultato in un settore a lui del tutto estraneo quale quello della
vendita.
3. Il corretto grado di invalidità (secondo gli accertamenti
medici della CO 1)
Nel presente ricorso il ricorrente non rimette in
discussione gli accertamenti della CO 1 in merito al salario da valido, il quale è stato fissato
complessivamente in CHF 73'500.90.
Come abbiamo ampiamente esposto, non si può
presumere che l'assicurato sia operativo nel settore secondario, in qualità di
operaio. Tutt'al più all'assicurato può essere preteso un salario nel settore
terziario e precisamente nel commercio e nella riparazione. Secondo le note
tabelle dell'ufficio di statistica (TAi), il salario medio per tali attività
ammonta a CHF 3'922.-, il quale
corrisponde ad un salario annuo di CHF 47'064.
Tenendo in considerazione la riduzione sociale
del 25%, il reddito esigibile dal RI 1 ammonta a CHF
35'298.- ed è il
frutto del seguente conteggio.
> 25 % di CHF 47'064.
- = CHF 35'298.-
A questo punto è possibile calcolare il nuovo
grado di invalidità, che in base alla nota formula ammonta al 52%.
80% di CHF 65851.- = CHF 52'680
52% di CHF 52'680.- = CHF 27'393.60
CHF 27'393.60 / 12 = 2'282.80
L'importo di CHF 2'282.80
deve essere inoltre indicizzato in base al rincaro."
(doc. I,
p. 5-8)
1.4. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante a RI
1.
Questa
Corte deve però preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai
disturbi alla schiena di cui soffre l’insorgente, oppure no.
La
risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità
delle prestazioni spettanti all’assicurato.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
vedi, pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle
tavole processuali emerge che l’assicurato si é lamentato, per la prima volta,
di disturbi alla schiena, in occasione della visita medica di chiusura del 22
aprile 2005, trascorsi poco meno di tre anni dall’evento infortunistico in
questione (doc. 129, p. 2: “Dichiara che camminando non correttamente accusa
dolori alla schiena. Per questo motivo dichiara di aver difficoltà a mantenere
a lungo la posizione seduta, ad esempio guida dell’auto per lunghi periodi.”).
In proposito, il TCA
ritiene che un così lungo periodo di latenza parli piuttosto a sfavore
dell’esistenza di un nesso di causalità diretto con l’infortunio del 30 aprile
2002.
Al riguardo, un'affermata giurisprudenza stabilisce che più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova
del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;
STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
D’altronde, neppure il
dott. __________, spec. in medicina fisica e riabilitazione, autore della
perizia di parte del 29 aprile 2005, ha preteso che i disturbi alla schiena
costituiscano una conseguenza infortunistica diretta (cfr. allegato al
doc. 158, p. 7: “Deambulazione autonoma con lieve zoppia di fuga a sx, carico
soggettivamente “controllato” a sx e piede atteggiato in dorsinflessione
volontaria a scopo antalgico. Tale deambulazione dopo brevi tratti causa un
soggettivo dolore a livello della gamba sx (…) e a livello del rachide
dorso-lombare.” – il corsivo è del redattore).
D’altro
canto, questo Tribunale condivide il parere espresso dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 157), secondo cui i disturbi alla
schiena non sono indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente
alla gamba sinistra.
Questa opinione è confermata da diverse perizie
specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali. Ad esempio,
nella causa T., sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n.
35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, ambedue
Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________,
hanno indicato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre ad un
sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es
eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall
T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie
beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die
Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.
ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz
und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der
Wirbelsäule feststellbar."
(perizia 7.3.2000 della
Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.)
La nostra Corte federale
ha peraltro deciso in questo senso nella sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004, consid.
4.1, pubblicata in RTD II-2004, n. 62:
" Innanzitutto
si osserva che l'assunto - evocato dal dott. K.________ in un suo rapporto del
19 aprile 2001 peraltro in termini di mera possibilità - secondo il quale
l'evento traumatico assicurato avrebbe giocato un ruolo causale indiretto, nel
senso che le difficoltà deambulatorie presentate in seguito all'infortunio e
all'intervento operatorio avrebbero finito per scompensare una preesistente
problematica dorsale, oltre a non essere più invocato in sede federale, risulta
in chiaro contrasto con i dati specialistici agli atti. Sulla scorta di quanto
ad es. stabilito anche dal dott. H.________, primario presso la Clinica
X.________, già intervenuto quale perito giudiziario in precedenti procedure
cantonali, emerge così che una zoppia - peraltro non ravvisata in occasione
delle visite medico-circondariali del 19 maggio 1999 e dell'11 gennaio 2001 -
non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale
fintanto che - come nel caso concreto - non sono rilevabili gravi deformazioni
(ad es. una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5cm oppure una
situazione di artrodesi dell'anca)."
Il caso di RI 1 non
rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.
Da un lato, dalla
documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria
degli arti inferiori, in ogni caso non dell’entità indicata dagli specialisti
bernesi.
D'altra parte, i disturbi
in sede dorso-lombare sono apparsi a distanza di circa tre anni
dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie di cui alla
già citata pronunzia del 4 maggio 2000 nella causa T., la sindrome lombare era
insorta circa otto anni dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede
destro. Ciò nonostante i periti giudiziari avevano valutato tale periodo come
troppo breve.
In esito alle
considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'Istituto assicuratore
convenuto ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali
lamentati dall'insorgente.
2.6. Si tratta ora di valutare il
grado dell’invalidità presentata dal ricorrente tenuto conto dei soli danni
alla salute in relazione di causalità con l'evento del 30 aprile 2002 (fatta
astrazione dai disturbi da lui accusati alla schiena).
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.7. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni,
inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.8
Nella
presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto -fondandosi
sull’apprezzamento 22 aprile 2005 del dott. __________, spec. FMH in
ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 129, p. 3s.) - ha
dichiarato l’assicurato completamente abile in un’attività lavorativa da
esercitare in posizione prevalentemente seduta che non implichi il
sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi (doc. 170, p. 5).
La
valutazione del medico di circondario appena citato è stata avallata dal dott. __________,
anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale è stato chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione riguardo alle obiezioni che
l’assicurato aveva sollevato in sede di opposizione:
"
L’assicurato presenta dei postumi infortunistici
a livello dell’articolazione sotto-astragalica e a livello del piede sinistro,
ha pure dei postumi infortunistici a livello dell’avambraccio sinistro e del
pollice sinistro. Questi postumi infortunistici non pregiudicano la possibilità
di esercitare un’attività in posizione seduta al 100%. L’assicurato può alzarsi
se vuole ma non deve alzarsi. Se per i problemi alla schiena l’assicurato
necessita di alternare la posizione questo esula dai postumi infortunistici e
quindi dalla competenza rispettivamente dalla responsabilità CO 1. Per lavori
leggeri come quelli descritti nell’esigibilità (usare il cacciavite, visto che
il paziente è destrimane oppure nel montaggio leggero non vi sono limitazioni),
l’assicurato può usare senza nessun problema le due mani, infatti ricordo che
all’esame medico-circondariale vi era una funzione del polso completamente
libera, una funzione della dita della mano sinistra non limitata, vi era
soltanto una limitazione della supinazione che però non risulta essere
limitante per l’esecuzione di lavori leggeri con le due mani. La forza bruta
raggiungeva pur sempre 80 kp a sinistra rispetto a 130 di destra quindi un buon
70%. I perimetri dell’avambraccio, considerato che l’assicurato è destrimane,
non erano testimoni di un’atrofia da risparmio.
L’esigibilità espressa in occasione della
visita medica di chiusura del 22.4.2005, è perfettamente adattata alla
situazione fisica dell’assicurato.”
(doc. 157
– il corsivo è del redattore)
L’insorgente
contesta l’esigibilità lavorativa così come l’hanno tracciata i medici di
fiducia dell’amministrazione, sostenendo che taluni aspetti sarebbero stati
valutati in modo errato, rispettivamente, in maniera imprecisa (cfr. I, p. 3s.).
Così come
dimostrato al considerando 2.5., i disturbi localizzati al rachide
dorso-lombare hanno un’eziologia extra-traumatica e, pertanto, non se ne deve
tener conto nella valutazione dell’incapacità al guadagno.
D’altro
canto - in assenza di pareri medici contrari (al riguardo, è utile
ricordare che rientra fra i compiti del medico, quello di valutare lo
stato di salute dell'assicurato e di indicare, dopo averne illustrato le
limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace di esercitare le attività
che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua - cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 100) -, questa Corte è dell’avviso che la tesi, difesa
dagli specialisti interpellati dall’Istituto assicuratore convenuto, in base
alla quale RI 1 è in grado di svolgere un’attività leggera in posizione
prevalentemente seduta o addirittura totalmente seduta, in cui non debba
sollevare/trasportare pesi, sia plausibile e che quindi possa servire
validamente da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario
procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,
U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno
2001.
nella causa G., I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre inoltre
considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
In sede di procedura di
opposizione, il ricorrente ha sostenuto che i referti dei dottori __________,
spec. in medicina fisica e riabilitazione, e __________, spec. in ortopedia e
traumatologia, confermerebbero, citiamo: “… la tesi secondo cui l’assicurato
non è assolutamente in grado di svolgere un’attività medio-leggera al 100%, …”
(doc. 158 + allegati).
In proposito, questo
Tribunale osserva che né l’uno né l’altro degli specialisti privatamente
consultati da RI 1, si è pronunciato a proposito della
capacità lavorativa di quest’ultimo in attività alternative a quella
originariamente esercitata.
Il dott. __________,
“… tenuti presenti i dati tabellari e dalle sedute dottrinali medico-legali per
la valutazione del danno biologico di rilevanza patrimoniale, nonché la usuale
prassi valutativa medico-forense, …”, ha invero attestato una, citiamo:
“incapacità lavorativa generica” del 35%, tuttavia, oltre a non fornire alcuna
motivazione al riguardo, egli non ha precisato a quale genere di attività tale
inabilità era riferita.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di
vista medico - l'assicurato è totalmente incapace di riprendere a esercitare la
sua originaria attività professionale.
Nondimeno,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i postumi infortunistici residuali,
sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Sempre in
questo contesto, non può essere ignorato che, con rapporto del 22 dicembre
2005, la consulente in integrazione professionale dell’AI, __________, ha
indicato che, citiamo: “…, l’A. potrebbe essere reintegrato sul mercato libero
del lavoro in attività semplici, medio-leggere e poco qualificate. I limiti
invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma
di attività sia nel settore secondario (mansioni d’assemblaggio, stampa,
rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento, magazziniere, aiuto in
attività manuali/artigia-nali, …) che nel settore terziario (venditore non
qualificato agente di custodia, addetto all’informazione, portiere/custode,
autista, fattorino, …).” (doc. 137).
Secondo
l’insorgente, il fatto di non potere mantenere la stessa posizione per più
tempo (sia essa seduta o eretta), nonché l’impossibilità di compiere dei lunghi
tragitti, lo renderebbero, citiamo: “un lavoratore estremamente poco
competitivo.” (doc. I, p. 7, pto. 2.6.1).
In proposito,
il TCA si limita a osservare che, fatta astrazione dalla problematica
dorso-lombare, non di pertinenza dell’Istituto assicuratore convenuto,
l’assicurato è in grado di mantenere per lungo tempo la posizione seduta.
D’altro
canto, l’esercizio di un’attività in posizione seduta, per definizione, non implica
la necessità di deambulare, ragione per la quale la preoccupazione manifestata
da RI 1 non ha ragione di esistere.
2.9
Il TCA è ora
chiamato ad esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, le parti sono concordi nel
ritenere che il ricorrente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 73'500.90
(cfr. doc. 170, p. 6 e doc. I, p. 7, pto. 3.1).
Questo
dato, dedotto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può
essere fatto proprio dal TCA.
2.10
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall
nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im
Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im
Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.11
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa
C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28
aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,
U 75/03,
il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte
plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha
ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente
stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi
(più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13,
riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza
del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12
ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di
conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente
i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto
precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari
statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere
d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella
TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472,
in base alle DPL elaborate dall’INSAI.
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
2.12
In concreto, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre
dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente
alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.11. in fine, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr.
4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA
del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'812.59 e, per il 2006 (cfr. tab.
relativa alla valutazione trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali,
pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), di fr. 4'870.34,
oppure di fr. 58'444.08 per l'intero anno (fr. 4'870.34 x 12).
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."
Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben
festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid.
1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente
in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04,
consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere
conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una
riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Nel caso
di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele
infortunistiche, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo
pieno un'attività sostitutiva.
Sempre a
causa del danno alla salute, egli si trova però nell’impossibilità di compiere
lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere
dal rispetto di determinati limiti funzionali.
In tali
circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni
addebitabili al danno alla salute.
Un’ulteriore
decurtazione del 5% entra in linea di conto in ragione dello statuto di
frontaliere del ricorrente.
Nessun
altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della
giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.), in particolare, non quello relativo
all’età dell’insorgente (43 anni al momento determinante).
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 49'677.46 (85% di fr. 58'444.08).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 49'677.46 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 73'500.90 - risulta essere del 32.41%,
arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il
TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il
risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per
eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera
secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso
che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale,
sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Nella
misura in cui RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del
32%, il suo ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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