Lexipedia

Decisione

35.2007.34

Infortunio a ginocchio già più volte operato. Intervallo libero di 1 anno, poi annuncio di ricaduta. Negato legame causale tra infortunio e ricaduta.

5 settembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con scritto

del 19 giugno 2007 (doc. XII), confermato nei contenuti dall'assicurata con

lettera del 1° agosto 2007 (doc. XV), il dott. __________ di __________ ha

attestato che i persistenti dolori patiti dalla ricorrente dopo l'infortunio

del 13 gennaio 2005 l'hanno convinta a chiedere cure mediche.

1.7. Chiamato a

prendere posizione in merito allo scritto del dott. __________, con

apprezzamento del 22 agosto 2007 (doc. XVII) il dott. __________ ha ribadito

quanto già espresso nella precedente valutazione medica.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l'assicuratore era legittimato a porre termine

alle prestazioni di legge a contare dal 23 ottobre 2006 oppure no.

Giusta

l'art. 4 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), è considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte.

Ammettere

l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è di per sé ancora

sufficiente a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso

di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche

Körperschädigung, in SZS 1996, p. 93 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che

esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

Nella

sentenza U 135/05 del 7 luglio 2005, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status

quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda

il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3. Con il proprio ricorso, RI 1 non contesta tanto le conclusioni a cui

è pervenuto il dott. __________ nel suo referto peritale (doc. 34) del 9 ottobre

2006 - gonalgia in artrosi stabilizzata con malpostura di fondo (piede cavo) -

quanto piuttosto l’applicazione che ne è stata fatta da parte

dell’amministrazione.

In

effetti, essa ha in particolare rilevato che il fatto che il suo ginocchio

sinistro presentasse uno stato morboso preesistente è irrilevante, visto che la

sintomatologia dolorosa a questo livello è stata scatenata dall’evento in

questione (doc. I).

Il TCA

ritiene che la

valutazione espressa dal dott. __________, specialista

in reumatologia, secondo

cui l’infortunio del 13 gennaio 2005 non ha causato alcun danno strutturale, ma

ha soltanto reso manifesto uno stato morboso preesistente, possa servire quale

valida base per il presente giudizio.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

Considerandi

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 364/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.3.5; U 259/02 dell'8 luglio

2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha loro pure riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Secondo

questa Corte, il referto peritale del dott. __________ adempie appieno alle

condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa essere

riconosciuta piena forza probatoria a un rapporto medico.

In

effetti, le conclusioni che vi sono contenute, motivate in maniera diffusa e

coerente, sono il frutto di una valutazione approfondita della fattispecie,

resa in piena conoscenza dei dati anamnestici della ricorrente.

Del

resto, anche gli elementi che emergono dalla restante documentazione medica gli

atti non appaiono suscettibili di minare la tesi difesa dal medico fiduciario

dell’amministrazione.

Il TCA

rileva innanzitutto che le certificazioni del dott. __________ (doc. XII) si

riferiscono esclusivamente alle percezioni soggettive di disturbi al ginocchio

sinistro dell'assicurata.

Quanto

alla visita effettuata dall'assicurata il 6 febbraio 2006 presso il __________

di __________, il dott. __________ ha fatto riferimento ad un trauma distorsivo

che RI 1 avrebbe subito al ginocchio sinistro il 13 gennaio 2005, mentre la

ricorrente stessa ha dichiarato (doc. 5) di avere riportato un trauma contusivo,

come del resto anche attestato dal primo medico curante, dott. __________ (doc.

9). Da parte sua, anche il dott. __________ ha diagnosticato una contusione

(doc. 34). Alla medesima conclusione è giunto il dott. __________ nel corso

della perizia reumatologica effettuata il 5 febbraio 2007 (doc. B pag. 4)

nell'ambito della richiesta di prestazioni AI avanzata dalla ricorrente.

Ora, la

discrepanza appena citata è tutt’altro che irrilevante poiché - così come il

TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante un’assicurata

vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA n. 35.2003.71 del 3

agosto 2004, tutelata dal TFA con giudizio del 14 marzo 2006, U 288/04) -, la

distorsione di un’articolazione è potenzialmente più dannosa rispetto a una

semplice contusione della medesima:

"

… il fatto che l'assicurata abbia lamentato una

semplice contusione e non una distorsione alla caviglia destra, riveste

un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la

preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere

stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001.

Al proposito, il dott. Z. ha infatti sottolineato

che, a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni

dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la

contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e

reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute (…)”

(STCA

citata, consid. 2.6.. Vedi pure STCA n. 35.2006.70 del 15 febbraio 2007,

consid. 2.6.)

Riguardo

all’importanza della contusione riportata in occasione del sinistro del gennaio

2005, sia il dott. __________ che il dott. __________ sostengono che la

ricorrente non ha riportato alcuna lesione traumatica.

D’altro

canto, entrambi i medici ritengono che l'evidente artrosi femoro-rotulea con

gonartrosi di cui soffre la Signora RI 1 sia dovuta ai plurimi interventi

chirurgici subiti al ginocchio sinistro (doc. 34 pag. 2 e doc. B pag. 5). Da

parte sua, il dott. __________ si limita ad asserire che, al momento della

visita (6 febbraio 2006), da un punto di vista ortopedico-chirurgico non

sussistono ulteriori possibilità di terapia operativa (doc. 14).

2.5

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, il referto del dott. __________, medico che ha avuto in

sua cura RI 1 e, d'altro canto, il rapporto del sanitario interpellato dall’CO

1, dott. __________, nonché quello del dott. __________, incaricato

dall'Ufficio Assicurazione Invalidità.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che le valutazioni espresse dal dott. __________ (doc.

34) e dal dott. __________ (doc. B), secondo le quali l'artrosi che interessa il ginocchio sinistro è di

natura squisitamente morbosa, risultato dei plurimi interventi chirurgici

subiti tra il 1977 ed il 1982, risulta essere più convincente rispetto a quella

sostenuta dal medico curante dell’insorgente.

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Inoltre,

in relazione alle attestazioni del medico curante – anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) – il TFA ha

ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale

esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia

esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (cfr. Pratique

VSI 2002, p. 109 consid. 3b/cc; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

124.

V 175 consid. 4 con riferimenti; STFA del 19 aprile

2006.

nella causa L., già citata).

In

particolare, questa Corte ricorda che il TFA attribuisce un’importanza decisiva

al tempo di latenza con cui i disturbi sono stati diagnosticati.

In

termini generali, è utile sottolineare che, secondo un'affermata giurisprudenza

federale, più il tempo trascorso fra

l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze

riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe

(cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46

consid. 1b; STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e

del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

Con specifico riferimento

ai danni che interessano le spalle, in una sentenza del 31

gennaio 2006 nella causa S., U 195/05, l’Alta Corte ha negato l’eziologia

traumatica a una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato di cui

era portatore un assicurato vittima, a seguito di una caduta, di una

distorsione acromio-clavicolare stadio I alla spalla sinistra.

Decisiva

è stata ritenuta la circostanza che l’assicurato, una settimana dopo l’evento,

aveva ripreso ad esercitare la propria attività lavorativa e che disturbi alla

spalla sinistra erano riapparsi a distanza di quattro anni dal sinistro

(cfr. consid. 6).

Parimenti,

nella STFA U 379/05 del 23 marzo 2006, il TFA ha negato la natura infortunistica

a dei disturbi alla spalla insorti a distanza di più di un anno

dall’incidente della circolazione stradale assicurato.

È stata

attribuita una particolare rilevanza alla circostanza che per più di 12 mesi né

l’assicurata né il suo medico curante avevano parlato di un qualsiasi danno

alla spalla.

Nella

fattispecie sub judice, le tavole processuali testimoniano che i disturbi

al ginocchio sinistro sono stati refertati da un medico, per la prima volta, il

giorno dopo l'infortunio, e la seconda volta a distanza di un anno circa

dal sinistro, in occasione della consultazione del 6 febbraio 2006 presso il __________

di __________.

Nel

frattempo, dopo un periodo di inabilità lavorativa di 15 giorni, terminata il

31.

gennaio 2005 (doc. 4), RI 1 aveva ripreso a svolgere la propria attività

professionale (doc. 34 pag. 2).

Ora,

questo Tribunale ritiene che un

intervallo "libero" di una tale importanza, parli

piuttosto a sfavore dell'esistenza di una relazione di causalità naturale fra

l'evento del 13 gennaio 2005 e l'annuncio di ricaduta del 13 gennaio 2006.

Del resto

in un'altra vertenza, riguardante un assicurato che lamentava disturbi ad una

spalla (cfr. STCA n. 35.2005.82 del 12 giugno 2006, confermata dal Tribunale

federale in un sentenza

U 350/06

del 20 luglio 2007), ha considerato sfavorevole un intervallo

"libero" di 6 mesi:

"… Nella fattispecie sub judice, le

tavole processuali testimoniano che disturbi alla spalla sinistra sono stati

refertati da un medico, per la prima volta, a distanza di 6 mesi circa dal

sinistro, in occasione della consultazione del 16 aprile 2004 presso il

Servizio di PS dell’Ospedale regionale di Bellinzona.

Nel frattempo, A.______ aveva continuato a

svolgere la propria attività professionale (…): non per nulla l’annuncio

d’infortunio all’Istituto assicuratore convenuto ha avuto luogo soltanto nel

corso del mese di aprile 2004.

Ora, questo Tribunale ritiene che un intervallo "libero" di una tale

importanza, parli piuttosto a sfavore dell'esistenza di una relazione di

causalità naturale fra l'evento del 24 ottobre 2003 e i disturbi alla spalla

sinistra." (cfr. sentenza citata, consid. 2.12.)

A tale

conclusione giunge del resto il dott. __________ (doc. 46), il quale ribadisce la

propria posizione nel valutare il rapporto medico stilato dal dott. __________.

Il dott. __________ sottolinea infatti il carattere oggettivo dell'intervallo

libero, nel senso che nell'intervallo di tempo tra l'infortunio e l'annuncio di

ricaduta non sono stati necessari trattamenti medici o fisioterapeutici, né è sopraggiunta alcuna interruzione dell'attività lavorativa a

causa dei postumi dell'infortunio, né alcuna limitazione allo sport o al tempo

libero.

Posto

come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), un legame causale

con l’evento del 13 gennaio 2005, non può neppure essere riconosciuta la

responsabilità dell'CO 1 per i disturbi al ginocchio sinistro, oltre a quanto

già concesso a RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster