35.2007.34
Infortunio a ginocchio già più volte operato. Intervallo libero di 1 anno, poi annuncio di ricaduta. Negato legame causale tra infortunio e ricaduta.
5 settembre 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.34
Data decisione, Autorità:
05.09.2007, TCA
Titolo:
Infortunio a ginocchio già più volte operato. Intervallo libero di 1 anno, poi annuncio di ricaduta. Negato legame causale tra infortunio e ricaduta.
ATTO MEDICO
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.34
CI/DC/sc
Lugano
5 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11
gennaio 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. La
mattina del 13 gennaio 2005 RI 1, all’epoca dipendente della filiale __________
di __________ in qualità di aiuto venditrice e quindi assicurata d’obbligo
contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolata su una lastra di ghiaccio a __________,
di fronte all'abitazione della madre, battendo violentemente il ginocchio
sinistro già operato a più riprese, per infortuni, tra il 1977 ed il 1982 ed
ancora oggetto di consultazioni mediche tra il 2000 ed il 2001 (doc. 1, 6 e 35).
Il
dott. __________, consultato il giorno successivo, ha attestato un'inabilità al
lavoro causa infortunio di circa 15 giorni (doc. 3).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Il
13 gennaio 2006 l’assicurata ha annunciato una ricaduta dell'infortunio subito
esattamente un anno prima (doc. 5).
Il
7 febbraio 2006 l'assicurata è stata visitata dal dott. __________ del __________
di __________, il quale, riferendosi all'infortunio del 2005, ha diagnosticato
una distorsione al ginocchio sinistro (doc. 14).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, tra cui una visita medica
circondariale eseguita dal dott. __________ il 9 ottobre 2006 (doc. 34), con
decisione formale del 23 ottobre 2006 l’amministrazione ha dichiarato estinto
il proprio obbligo a prestazioni a partire dal medesimo giorno (doc. 36).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata il 14 novembre 2006 (doc. 38), l'CO
1 si è confermato nella propria posizione con decisione su opposizione dell'11 gennaio
2007 (doc. A).
1.4. Con un tempestivo
ricorso dell'11 febbraio 2007 (doc. I), inoltrato all'assicuratore, trasmesso
da quest'ultimo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 6 marzo
2007 (doc. II) e completato, su richiesta del TCA (doc. III), con scritto del
27 marzo 2007 (doc. IV), RI 1 ha chiesto che l’amministrazione venga condannata
a versarle ulteriori prestazioni almeno fino al termine degli accertamenti
medici inerenti una sua richiesta di prestazioni AI.
1.5. In seguito
all'apprezzamento del 22 maggio 2007 (doc. 46) redatto dal medico di fiducia
dell'assicuratore, dott. __________, con risposta di causa del 1° giugno 2007
(doc. X) l'CO 1 ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Fatti
1.6. Con scritto
del 19 giugno 2007 (doc. XII), confermato nei contenuti dall'assicurata con
lettera del 1° agosto 2007 (doc. XV), il dott. __________ di __________ ha
attestato che i persistenti dolori patiti dalla ricorrente dopo l'infortunio
del 13 gennaio 2005 l'hanno convinta a chiedere cure mediche.
1.7. Chiamato a
prendere posizione in merito allo scritto del dott. __________, con
apprezzamento del 22 agosto 2007 (doc. XVII) il dott. __________ ha ribadito
quanto già espresso nella precedente valutazione medica.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l'assicuratore era legittimato a porre termine
alle prestazioni di legge a contare dal 23 ottobre 2006 oppure no.
Giusta
l'art. 4 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), è considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte.
Ammettere
l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è di per sé ancora
sufficiente a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso
di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in SZS 1996, p. 93 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che
esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
Nella
sentenza U 135/05 del 7 luglio 2005, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),
Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen
unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status
quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda
il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
Il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3. Con il proprio ricorso, RI 1 non contesta tanto le conclusioni a cui
è pervenuto il dott. __________ nel suo referto peritale (doc. 34) del 9 ottobre
2006 - gonalgia in artrosi stabilizzata con malpostura di fondo (piede cavo) -
quanto piuttosto l’applicazione che ne è stata fatta da parte
dell’amministrazione.
In
effetti, essa ha in particolare rilevato che il fatto che il suo ginocchio
sinistro presentasse uno stato morboso preesistente è irrilevante, visto che la
sintomatologia dolorosa a questo livello è stata scatenata dall’evento in
questione (doc. I).
Il TCA
ritiene che la
valutazione espressa dal dott. __________, specialista
in reumatologia, secondo
cui l’infortunio del 13 gennaio 2005 non ha causato alcun danno strutturale, ma
ha soltanto reso manifesto uno stato morboso preesistente, possa servire quale
valida base per il presente giudizio.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
Considerandi
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 364/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.3.5; U 259/02 dell'8 luglio
2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha loro pure riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Secondo
questa Corte, il referto peritale del dott. __________ adempie appieno alle
condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa essere
riconosciuta piena forza probatoria a un rapporto medico.
In
effetti, le conclusioni che vi sono contenute, motivate in maniera diffusa e
coerente, sono il frutto di una valutazione approfondita della fattispecie,
resa in piena conoscenza dei dati anamnestici della ricorrente.
Del
resto, anche gli elementi che emergono dalla restante documentazione medica gli
atti non appaiono suscettibili di minare la tesi difesa dal medico fiduciario
dell’amministrazione.
Il TCA
rileva innanzitutto che le certificazioni del dott. __________ (doc. XII) si
riferiscono esclusivamente alle percezioni soggettive di disturbi al ginocchio
sinistro dell'assicurata.
Quanto
alla visita effettuata dall'assicurata il 6 febbraio 2006 presso il __________
di __________, il dott. __________ ha fatto riferimento ad un trauma distorsivo
che RI 1 avrebbe subito al ginocchio sinistro il 13 gennaio 2005, mentre la
ricorrente stessa ha dichiarato (doc. 5) di avere riportato un trauma contusivo,
come del resto anche attestato dal primo medico curante, dott. __________ (doc.
9). Da parte sua, anche il dott. __________ ha diagnosticato una contusione
(doc. 34). Alla medesima conclusione è giunto il dott. __________ nel corso
della perizia reumatologica effettuata il 5 febbraio 2007 (doc. B pag. 4)
nell'ambito della richiesta di prestazioni AI avanzata dalla ricorrente.
Ora, la
discrepanza appena citata è tutt’altro che irrilevante poiché - così come il
TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante un’assicurata
vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA n. 35.2003.71 del 3
agosto 2004, tutelata dal TFA con giudizio del 14 marzo 2006, U 288/04) -, la
distorsione di un’articolazione è potenzialmente più dannosa rispetto a una
semplice contusione della medesima:
"
… il fatto che l'assicurata abbia lamentato una
semplice contusione e non una distorsione alla caviglia destra, riveste
un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la
preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere
stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001.
Al proposito, il dott. Z. ha infatti sottolineato
che, a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni
dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la
contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e
reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute (…)”
(STCA
citata, consid. 2.6.. Vedi pure STCA n. 35.2006.70 del 15 febbraio 2007,
consid. 2.6.)
Riguardo
all’importanza della contusione riportata in occasione del sinistro del gennaio
2005, sia il dott. __________ che il dott. __________ sostengono che la
ricorrente non ha riportato alcuna lesione traumatica.
D’altro
canto, entrambi i medici ritengono che l'evidente artrosi femoro-rotulea con
gonartrosi di cui soffre la Signora RI 1 sia dovuta ai plurimi interventi
chirurgici subiti al ginocchio sinistro (doc. 34 pag. 2 e doc. B pag. 5). Da
parte sua, il dott. __________ si limita ad asserire che, al momento della
visita (6 febbraio 2006), da un punto di vista ortopedico-chirurgico non
sussistono ulteriori possibilità di terapia operativa (doc. 14).
2.5
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, il referto del dott. __________, medico che ha avuto in
sua cura RI 1 e, d'altro canto, il rapporto del sanitario interpellato dall’CO
1, dott. __________, nonché quello del dott. __________, incaricato
dall'Ufficio Assicurazione Invalidità.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che le valutazioni espresse dal dott. __________ (doc.
34) e dal dott. __________ (doc. B), secondo le quali l'artrosi che interessa il ginocchio sinistro è di
natura squisitamente morbosa, risultato dei plurimi interventi chirurgici
subiti tra il 1977 ed il 1982, risulta essere più convincente rispetto a quella
sostenuta dal medico curante dell’insorgente.
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Inoltre,
in relazione alle attestazioni del medico curante – anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) – il TFA ha
ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (cfr. Pratique
VSI 2002, p. 109 consid. 3b/cc; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
124.
V 175 consid. 4 con riferimenti; STFA del 19 aprile
2006.
nella causa L., già citata).
In
particolare, questa Corte ricorda che il TFA attribuisce un’importanza decisiva
al tempo di latenza con cui i disturbi sono stati diagnosticati.
In
termini generali, è utile sottolineare che, secondo un'affermata giurisprudenza
federale, più il tempo trascorso fra
l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze
riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe
(cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46
consid. 1b; STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e
del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
Con specifico riferimento
ai danni che interessano le spalle, in una sentenza del 31
gennaio 2006 nella causa S., U 195/05, l’Alta Corte ha negato l’eziologia
traumatica a una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato di cui
era portatore un assicurato vittima, a seguito di una caduta, di una
distorsione acromio-clavicolare stadio I alla spalla sinistra.
Decisiva
è stata ritenuta la circostanza che l’assicurato, una settimana dopo l’evento,
aveva ripreso ad esercitare la propria attività lavorativa e che disturbi alla
spalla sinistra erano riapparsi a distanza di quattro anni dal sinistro
(cfr. consid. 6).
Parimenti,
nella STFA U 379/05 del 23 marzo 2006, il TFA ha negato la natura infortunistica
a dei disturbi alla spalla insorti a distanza di più di un anno
dall’incidente della circolazione stradale assicurato.
È stata
attribuita una particolare rilevanza alla circostanza che per più di 12 mesi né
l’assicurata né il suo medico curante avevano parlato di un qualsiasi danno
alla spalla.
Nella
fattispecie sub judice, le tavole processuali testimoniano che i disturbi
al ginocchio sinistro sono stati refertati da un medico, per la prima volta, il
giorno dopo l'infortunio, e la seconda volta a distanza di un anno circa
dal sinistro, in occasione della consultazione del 6 febbraio 2006 presso il __________
di __________.
Nel
frattempo, dopo un periodo di inabilità lavorativa di 15 giorni, terminata il
31.
gennaio 2005 (doc. 4), RI 1 aveva ripreso a svolgere la propria attività
professionale (doc. 34 pag. 2).
Ora,
questo Tribunale ritiene che un
intervallo "libero" di una tale importanza, parli
piuttosto a sfavore dell'esistenza di una relazione di causalità naturale fra
l'evento del 13 gennaio 2005 e l'annuncio di ricaduta del 13 gennaio 2006.
Del resto
in un'altra vertenza, riguardante un assicurato che lamentava disturbi ad una
spalla (cfr. STCA n. 35.2005.82 del 12 giugno 2006, confermata dal Tribunale
federale in un sentenza
U 350/06
del 20 luglio 2007), ha considerato sfavorevole un intervallo
"libero" di 6 mesi:
"… Nella fattispecie sub judice, le
tavole processuali testimoniano che disturbi alla spalla sinistra sono stati
refertati da un medico, per la prima volta, a distanza di 6 mesi circa dal
sinistro, in occasione della consultazione del 16 aprile 2004 presso il
Servizio di PS dell’Ospedale regionale di Bellinzona.
Nel frattempo, A.______ aveva continuato a
svolgere la propria attività professionale (…): non per nulla l’annuncio
d’infortunio all’Istituto assicuratore convenuto ha avuto luogo soltanto nel
corso del mese di aprile 2004.
Ora, questo Tribunale ritiene che un intervallo "libero" di una tale
importanza, parli piuttosto a sfavore dell'esistenza di una relazione di
causalità naturale fra l'evento del 24 ottobre 2003 e i disturbi alla spalla
sinistra." (cfr. sentenza citata, consid. 2.12.)
A tale
conclusione giunge del resto il dott. __________ (doc. 46), il quale ribadisce la
propria posizione nel valutare il rapporto medico stilato dal dott. __________.
Il dott. __________ sottolinea infatti il carattere oggettivo dell'intervallo
libero, nel senso che nell'intervallo di tempo tra l'infortunio e l'annuncio di
ricaduta non sono stati necessari trattamenti medici o fisioterapeutici, né è sopraggiunta alcuna interruzione dell'attività lavorativa a
causa dei postumi dell'infortunio, né alcuna limitazione allo sport o al tempo
libero.
Posto
come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), un legame causale
con l’evento del 13 gennaio 2005, non può neppure essere riconosciuta la
responsabilità dell'CO 1 per i disturbi al ginocchio sinistro, oltre a quanto
già concesso a RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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