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35.2007.35

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20 giugno 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49

OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il

rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la

loro riduzione.

Sono, in

virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso

d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero

(lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett.

b).

Il cpv. 2

dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle

prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle

circostanze seguenti:

a.

partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai

litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;

b.

pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;

c. partecipazioni

a disordini.

2.3. Per rissa o

baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e

circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10

marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).

Si tratta

dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale

esige la partecipazione di almeno tre persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF

107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella

causa G., U 11/01, consid. l c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151 ss.

).

Vi è partecipazione a

rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di

violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere

nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato

globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto.

Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza

propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non

coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a;

STFA del 10 marzo 2000 succitata). Poco importa il motivo per cui l'assicurato

ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se

l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -

verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 270).

Decisiva

è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del

rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI

1991 U 120, p. 85).

È da un

punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni

dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A.

Rumo-Jungo, op. cit., p. 264).

Un

assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in

cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in

precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.

Nessuna

riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo

difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli

assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).

A

proposito dell'art. 49 cpv. 2 OAINF J.M. Frésard / M.

Moser-Szeless ("L'assurance accidents obligatoire" in SBVR. Soziale

Sicherheit. 2a edizione. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea,

Ginevra, Monaco 2007 pag. 937) sottolineano che:

"

La notion de participation è un rixe ou à

une bagarre est plus large que celle de l'art. 133 CP. Pour admettre

l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la

zone de danger, notamment en participant à un dispute. Peu importe que l'assuré

ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une

faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte

du danger. Le fait que la responsabilité de l'assuré est diminuée en raison

d'un état d'ébriété n'exclut pas l'application de l'art. 49 al. 2 OLAA. Cette circonstance

peut toutefois être prise en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux

de la réduction: celui-ci reste de toute façon de 50% au moins. (ATF 132 V 27

consid. 1.2, non publié, à propos d'une dispute qui dégénère et se termine par

une chute d'un balcon)

La grave provocation peut consister en des

paroles, des gestes cou encore des actes. Il est en outre nécessaire que, selon

l'expérience générale de la vie, elle soit propre à entraîner une réaction de

violence. Elle implique en outre une certaine immédiateté dans la réaction

provoquée. (RAMA 1996 n° U 255, p. 211; un délai de deux mois ne satisfait plus

à l'exigence d'immédiateté)."

2.4. La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato

quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto,

esista un nesso di causalità.

Per

valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire

retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale

misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale

dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).

A questo

proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono

essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA

del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).

In una

sentenza U 325/05 del 5 gennaio 2006 il TFA ha in particolare ricordato che:

"

Nach der Rechtsprechung ist der Tatbestand des

Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht nur bei der Teilnahme an einer eigentlichen

tätlichen Auseinandersetzung gegeben. Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das

objektiv gesehen bereits das Risiko einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen

oder solche nach sich zu ziehen. Nicht notwendig ist, dass der Versicherte

selbst tätlich geworden ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich

beteiligt hat, wer mit einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und

welche Wendung die Ereignisse in der Folge genommen haben.

Entscheidend ist allein, ob die versicherte

Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat oder erkennen

musste (RKUV 2005 Nr. U 553 S. 311 [U 360/04], 1991 Nr.

U 120 S. 89 Erw. 3b mit Hinweisen). Der Tatbestand der

Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a

UVV ist weiter gefasst als der Straftatbestand der Beteiligung an einem

Raufhandel gemäss Art. 133 StGB (RKUV 1991 Nr. U 120 S.

90 Erw. 3c mit

Hinweis; vgl. auch BGE 107 V 235 Erw.

2a).

1.2 Eine Leistungskürzung nach Art. 49 Abs. 2

lit. a UVV setzt voraus, dass zwischen dem als Beteiligung an einer Rauferei

oder Schlägerei zu qualifizierenden Verhalten und dem Unfall ein natürlicher

und adäquater Kausalzusammenhang besteht (SVR 1995 UV Nr. 29 S. 86 Erw. 2d mit

Hinweisen).

Die Beurteilung der Adäquanz im Besonderen hat

retrospektiv zu erfolgen. Es ist zu fragen, ob und inwiefern die objektiv unter

Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallende Handlung als eine wesentliche Ursache des

Unfalles erscheint. Dies ist dann zu bejahen, wenn die spezifischen Gefahren

des allenfalls zu sanktionierenden Verhaltens des Versicherten sich beim

Unfallereignis konkret ausgewirkt haben und nach der allgemeinen

Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet sind, einen Unfall

von der Art des eingetretenen herbeizuführen. Dabei ist auch ein gewisser

zeitlicher Konnex

notwendig (RKUV 1995 Nr. U 214 S. 88 Erw. 6a;

Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39

UVG, Diss. Freiburg 1993, S. 278 ff.).

Diese Grundsätze gelten auch, wenn die Handlung,

welche zur Kürzung oder Verweigerung der Leistungen führt, lediglich eine

Teilursache des Unfalles im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges ist

(RKUV a.a.O.). Zu denken ist

hier im Besonderen an Fälle, in welchen die

versicherte Person im Zeitpunkt der objektiv unter Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV fallenden

Handlung in einem angetrunkenen Zustand war. Hier gilt, dass eine

alkoholbedingt verminderte Zurechnungsfähigkeit oder sogar

Zurechnungsunfähigkeit nur ganz ausnahmsweise anzunehmen ist (vgl. BGE 107 IV 5 Erw. 1a; vgl. auch Alexandra Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl.,

S. 228 unten). Eine wegen Alkoholkonsums verminderte Zurechnungsfähigkeit

schliesst sodann die Anwendung des grundsätzlich verschuldensunabhängig

konzipierten Tatbestandes der Beteiligung an Raufereien oder Schlägereien im

Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV nicht aus (in diesem Sinne auch Rumo-Jungo

[Rechtsprechung ...] a.a.O.). Eine verminderte Zurechnungsfähigkeit kann nur,

aber immerhin bei der Bemessung der Kürzung, welche mindestens 50 % beträgt,

berücksichtigt werden.

1.3 Im Weitern kann der Tatbestand der

Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei im Sinne von Art. 49 Abs. 2 lit.

a UVV zeitlich nicht als beendet gelten, solange nicht alle daran Beteiligten

klar erkennbar mit dem verbal oder handgreiflich ausgefochtenen Streit

aufgehört haben und nicht mit einer Fortsetzung bei nächster Gelegenheit

gerechnet werden muss (vgl. EVGE 1964 S. 74 ff. Erw. 2). Sodann wohnt jeder

tätlichen Auseinandersetzung das Risiko inne, verletzt zu werden. In diesem

Zusammenhang kann nicht gesagt werden, es

entspreche nicht dem gewöhnlichen Lauf der Dinge

und der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein bereits verletzter oder sogar

wehrloser Beteiligter (vgl. zu diesem Begriff RKUV 1991 Nr. U 120 S. 92 Erw.

5b) weiter geschlagen und ihm nachgesetzt wird. Ebenso ist nur natürlich und

nachvollziehbar, wenn in einer solchen Situation zu entkommen versucht wird, um

weitere, allenfalls sogar tödliche Verletzungen zu verhindern. Trotzdem muss

bei Verwirklichung

einer damit verbundenen, voraussehbaren

Unfallgefahr die vorausgehende Auseinandersetzung als eine hiefür adäquate

Ursache betrachtet werden (RKUV 1996 Nr. U 250 S. 181 und das in Erw. 3b dieses

Entscheids erwähnte nicht veröffentlichte Urteil F. vom 2. August 1978 [U

42/77] e contrario)."

In un'altra sentenza U

360/04 del 3 marzo 2005, a proposito di una rissa scoppiata tra un assicurato e

l'ex marito della sua convivente di allora ed altre due persone, l'Alta Corte

ha confermato la riduzione del 50% delle prestazioni in contanti ed ha

rilevato:

"

Die ohnehin bereits spannungsgeladene Situation

wurde durch das von gegenseitigen Beschimpfungen begleitete Telefongespräch

zwischen dem Versicherten und H.________ zusätzlich verschärft. Trotz dieser

ungünstigen Vorzeichen und im Wissen um die Aggressivität von H.________

schickte sich der Beschwerdeführer direkt im Anschluss an das angesprochene

Telefonat an, H.________ persönlich zur Rede zu stellen. Damit ging der

Versicherte objektiv betrachtet das Risiko einer dem angestrebten (weiteren)

Wortwechsel folgenden tätlichen Auseinandersetzung mit ein, was zur Reduktion

der Geldleistungen gestützt auf Art. 39 UVG in der bis Ende 2002 gültigen

Fassung in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 lit. a UVV genügt. Denn nach der

Rechtsprechung ist eine Beteiligung an einer Rauferei oder Schlägerei nicht nur

bei der Teilnahme an einer eigentlichen tätlichen Auseinandersetzung gegeben.

Eine Beteiligung ist jedes Verhalten, das objektiv gesehen bereits das Risiko

einschliesst, in Tätlichkeiten überzugehen oder solche nach sich zu ziehen

(RKUV 1991 Nr. U 120 S. 89 f. unten Erw. 3b). Nicht notwendig ist, dass der Versicherte selbst tätlich geworden

ist. Unerheblich ist auch, aus welchen Motiven er sich beteiligt hat, wer mit

einem Wortwechsel oder Tätlichkeiten begonnen hat und welche Wendung die

Ereignisse in der Folge genommen haben. Entscheidend ist allein, ob die

versicherte Person die Gefahr einer tätlichen Auseinandersetzung erkannt hat

oder erkennen musste (BGE 99 V 11 Erw. 1 in fine; RKUV 1991 Nr. U 120 S. 90

Erw. 3b). Deshalb ist insbesondere auch unbedeutend, ob

unmittelbar vor dem Gewaltakt (nochmals) ein Wortwechsel stattgefunden hat oder

nicht und wie sich die Angelegenheit im Weiteren nach dem Eintreffen vor Ort im

Einzelnen abgespielt hat. Die diesbezüglichen Vorbringen zielen daher an der

Sache vorbei. Damit erweist sich die von der Vorinstanz bestätigte Kürzung der

Geldleistungen als rechtens."

2.5. Nella presente fattispecie dal verbale d'interrogatorio di RI

1 del 7 ottobre 2002 risulta quanto segue:

"

(...)

Considerandi

II 28 luglio 2002 mi trovavo a __________. Dopo

aver parcheggiato, nei pressi della posta, mi sono incamminato verso il __________.

Passando davanti all'albergo __________ ho notato

che, a un tavolo, sedevano il denunciato e la mia ex-convivente.

Mi trovavo a __________ in quanto dovevo incontrare

un conoscente, non ero andato a __________ espressamente a cercare i due.

Sono entrato al bar dell'albergo dove ho bevuto

un caffé e chiedevo alla barista se conosceva i due seduti al tavolo, intendevo

il __________ e __________.

Prima di entrare li avevo salutati dalla vetrina,

avevo deciso di entrare perché non accettavo che __________ spendeva i soldi

con quell'uomo.

Sapevo che le figlie erano a casa da sole in

quanto, prima di entrare, avevo telefonato a casa loro. Chiaramente non

accettavo che la madre fosse in giro con un uomo incurante delle figlie a casa.

Era mia intenzione farle presente questo fatto.

Infatti, senza avvicinarmi a loro tavolo, mi rivolgevo a __________ dicendole

che i soldi finiscono e al __________ che per quanto riguardava la droga se la

sarebbe vista con me.

Dopo aver detto ciò lui si é alzato facendomi

segno di avvicinarmi. Ho immaginato che voleva iniziare una lite all'interno

del bar. Ho deciso quindi di uscire. __________ mi ha raggiunto all'esterno, ho

pure notato che in mano aveva un coltello preso dal piatto da dove stava

mangiando. Questo coltello é poi caduto mentre si stava avvicinando, gli era

scivolato di mano. Non mi ha comunque minacciato con lo stesso.

All'esterno é iniziato il diverbio e poco dopo

siamo venuti alle mani. Ci siamo avvinghiati e siamo caduti per terra, io ero

sotto.

Non sono riuscito a colpirlo con pugni o altro mi

trovavo chiaramente in posizione sottomessa. Lui ne approfittava per colpirmi

al volto e al corpo. Rialzandosi mi ha pure tirato un calcio che ho incassato

sul braccio destro. __________, nel frattempo era uscita dal locale e incitava __________

a menarmi. Dopo la zuffa ci siamo pure insultati. (...)"

(Doc. 27)

__________

il 30 agosto 2002 ha invece dichiarato:

"

(...)

In merito a questo astio di RI 1 nei miei confronti

confermo che una sera al termine del mese di luglio u.s. mi trovavo a cena

presso il ristorante dell'albergo __________ di __________. Ero in compagnia di

__________.

A un certo punto, senza preavviso, é entrato RI 1 e si è diretto

al nostro tavolo. Mi ha, senza motivo, aggredito verbalmente, pure __________ é

stata insultata. Preciso che sono insulti molto pesanti e offensivi. Dopo

essere brevemente uscito e quindi rientrato per insistere nell'atteggiamento

aggressivo e offensivo, mi sono alzato e l'ho accompagnato all'esterno. __________

é rimasta al tavolo.

All'esterno insisteva negli insulti e mi opprimeva

fisicamente. Per tentare di allontanarlo l'ho spinto lontano da me. A quel

punto ha reagito violentemente colpendomi con uno schiaffo al viso. A questo

punto, pure io, ho reagito e mi sono difeso come meglio credevo. Siamo infatti

venuti alle mani e ci siamo reciprocamente colpiti con pugni e schiaffi. Siamo

caduti per terra continuando nella lite. Dopo breve la "zuffa" si é

spenta da sola. Ci siamo rialzati. Io sono rientrato nell'albergo mentre RI 1

si é allontanato. (...)" (Doc. 27)

L'ex

convivente dell'assicurato, __________, il 30 agosto 2002 si è in particolare

così espressa:

"

(...)

La sera del 28.07.2002 io e __________ stavamo

cenando all'__________ di __________ quando RI 1 è entrato nel ristorante. Ha

iniziato ad insultarci invitando __________ a uscire. Noi cercavamo di

ignorarlo e lui se ne andava fuori. Ritornava dentro al Ristorante e ricominciava

ad insultarci. __________, esasperato da mesi di provocazioni reagiva e seguiva

RI 1 che nel frattempo se la stava dando a gambe. All'esterno, lo raggiungeva e

fra i due ne è nata una colluttazione a mani libere. È stata chiamata la

polizia che è intervenuta. Sul momento il RI 1 non si è lamentato di niente in

particolare. Solo nei giorni seguenti abbiamo saputo, da mia figlia, che il RI

1.

aveva un braccio rotto. Quella di __________ è stata solo legittima difesa.

Le continue angherie patite per mesi ad opera del RI 1 l'hanno esasperato al

punto che quella sera, per la prima volta, ha reagito.

Chiedo che RI 1 interrompa immediatamente questa

sua turbativa nei confronti miei, delle nostre figlie e di __________. Non può

continuare ad avvelenarci l'esistenza.

So che il RI 1 dice in giro che __________

spaccia droga e che la fornisce alle mie figlie e che pure io la vendo. Da

parte mia posso dire che sono vere e proprie calunnie." (Doc. 27)

Il

testimone __________, "il 15.3.2005 dinanzi al sosti­tuto procuratore

pubblico, ha dichiarato di rammentarsi che "(...) quella sera ho visto entrare un signore

dalla parte del ristorante e si è avvici­nato ad una coppia seduta ad un

tavolo. Ho sentito delle frasi fra i due ma non saprei dire le parole in quanto

uscivo ed entravo dalla cucina.

Ad un

certo punto ho visto che il signore seduto si è alzato ed è uscito per

raggiungere l'altro. Ho visto il signore che prendeva il coltello che aveva mentre mangiava. Dopo sono usciti, e ho visto che si picchiava­no"

(Al 25, verbale d'interrogatorio 15.3.2005, p. 1). Ha poi asserito che

"(...) dopo i fatti ho visto il coltello che era di fuori. Ma non ho visto

se nella lite è stato usato. Rammento solo che dicendo le parole "figlio

di puttana" lo stesso è uscito con il coltello. Rammento che questo si­gnore

ha subito rincorso l'altro che usciva", affermando inoltre di non aver

"(...) visto chi ha iniziato", di aver "(...) visto che si picchiavano non so dire se

fossero in piedi o per terra", di aver "(...) visto evidente­mente che si davano

reciprocamente dei colpi"

e di non ricordarsi "(...) se la signora che era con loro abbia incitato il suo

accompagnatore a prendere il coltello, né (...) se la stessa sia uscita" (Al 25, verbale d'interrogatorio 15.3.2005, p. 1 e 2)." (sentenza

della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del 10 gennaio 2006,

Doc. 30)

Per

costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali

applica il criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/98; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o,

in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima

evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza

profitta all'accusato.

Conformemente al

summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 pag. 378).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene accertato che RI 1 il 28 luglio 2006 si

è recato all'interno del locale pubblico ed ha pesantemente apostrofato la sua

ex convivente e __________, scatenando la reazione di

quest'ultimo.

In simili

condizioni, alla luce dei criteri qui sopra esposti, occorre ritenere che

l'assicurato, viste anche le tensioni esistenti tra le parti e la precedente

collutazione ("Prima di questo fatto, avvenuto la sera del 28 luglio, vi è

stata un'altra occasione in cui ho avuto un diverbio con __________ presso

l'albergo __________ di __________. Anche quella volta siamo venuti (alle mani)

ed era intervenuta la Polizia comunale. Quella sera __________ si trovava

presso questo albergo in attesa del __________ mentre le figlie si trovavano a

casa da sole", Doc. 27. Vedi pure consid. 1.1 e 1.2) ha adottato un

comportamento che era potenzialmente atto a degenerare anche in uno scontro

fisico, ciò che in realtà è purtroppo avvenuto subito dopo, all'esterno.

Sono

dunque realizzati i criteri posti dalla giurisprudenza per l'applicazione

dell'art. 49 OAINF, visto che l'assicurato ha partecipato attivamente alla

rissa (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Al

riguardo va in particolare sottolineato che, in questo contesto, la rissa o

baruffa non presuppone la partecipazione di almeno tre persone bensì

semplicemente una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo

e nello spazio (cfr. STCA dell'11 giugno 2002 nella causa 35.2001.73).

In simili

condizioni, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla CO

1.

non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite

inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr.

art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF; STCA del 26

aprile 2002 nella causa G., 35.2002.7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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