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Decisione

35.2007.36

'97 investita da un'auto mentre camminava:frattura D10/D11. Negato retroattivamente -da 6/02- prestazioni tranne trattamento per dolori dorsali. Dal profilo somatico:guarigione. Per la sindrome somato

5 novembre 2007Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari le hanno diagnosticato delle contusioni multiple (cfr. doc. 6).

In

seguito è stata riscontrata pure una frattura delle vertebre D10/D11

precedentemente passata inosservata (cfr. doc. 10).

Il 25

settembre 1997 l’assicurata è stata visitata dal Dr. med. __________, spec. FMH

in ortopedia e chirurgia ortopedica.

Dal

relativo rapporto del 9 ottobre 1997 emerge, quale diagnosi, un trauma cranico

con commozione cerebrale, probabile frattura dell’osso zigomatico destro,

contusione dell’articolazione temporomandibolare destra e contusione assai

estesa del cuoio capelluto; sindrome panvertebrale complessa con fulcri

dolorosi distinti cervicale, dorsale inferiore e lombare inferiore, scatenata

dall’infortunio ma anche dipendente da fattori morbosi preesistenti

(degenerativi, congeniti e statici) nonché secondari (statici); sindrome

dolorosa plurifattoriale al membro superiore sinistro con manifestazioni

fibromialgiche diffuse, in rapporto con 2 fulcri dolorosi principali alla

spalla e alla mano; sindrome dolorosa al membro inferiore sinistro senza

manifestazioni fibromialgiche ed in relazione con 2 patologie distinte al

ginocchio, oltre che alla caviglia e al piede (cfr. doc. 9 pag. 12-14).

Il Dr.

med. __________ ha, poi, così valutato lo stato di salute della ricorrente:

"

(…)

Innanzitutto va rilevato

che l’assicurata è sempre stata molto attiva e ha lavorato per anni come donna

delle pulizie al mattino e aiuto della figlia in un negozio di articoli per

bambini il pomeriggio. Per tutto questo tempo è sempre stata in buona salute,

in particolare per quanto concerne l’apparato locomotore.

Gli accertamenti hanno

tuttavia dimostrato che, al momento dell’infortunio, era già portatrice di una

malformazione congenita della cerniera lombosacrale (con delle conseguenze statiche

e degenerative a livello S1-S2) e di alterazioni degenerative assai marcate sia

a livello dorsale (limitatamente ai 3 livelli inferiori) che cervicale

(soprattutto a livello C1-C2 e C5-C6).

Per quanto concerne i

fattori preesistenti, silenziosi prima dell’infortunio, si può affermare che

sono stati evidenziati ed aggravati da esso.

Alla schiena in generale e

al membro superiore sinistro, si oggettiva ora una sindrome di tipo

fibromialgico che indica un inizio di cronicizzazione. Si tratta dell’esito di

un decorso difficile, caratterizzato da interazioni tra i vari focolai dolorosi

alla schiena e al membro superiore sinistro, offeso pure nella regione della

mano.

In quanto alla spalla

destra, è certamente stata contusa e persiste ancora una dolenzia molto forte

in corrispondenza dell’articolazione acromioclavicolare che, tuttavia, non

sembra instabile. Ma, come spesso nel genere d’infortunio subito, le contusioni

associate a distorsioni sono multiple.

Al membro inferiore

sinistro, la situazione è diversa in quanto l’anca è stata risparmiata allorché

il ginocchio, il piede e la caviglia sono stati coinvolti. I disturbi al

ginocchio sembrano trascurabili; quelli al piede, pur non essendo gravi, sono

certamente fastidiosi.

Ulteriori chiarimenti sono

ancora necessari. I disturbi neurologici periferici plurifattoriali al piede

sinistro richiederebbero un’ulteriore conferma specialistica. Si potrebbe anche

chiedere al neurologo cosa pensa di certi disturbi difficili da interpretare

seguendo la descrizione poco precisa che ne fa l’assicurata e che potrebbero

essere in rapporto con la commozione cerebrale, come per esempio le sensazioni

vertiginose di breve durata muovendo il capo, l’offuscamento della vista

focalizzando l’attenzione in strada e il ricorso ora sistematico agli occhiali

sia per la distanza che per la lettura. Si ricorda che le commozioni cerebrali possono

essere la causa di un disturbo dell’accomodazione con una relativa ipermetropia

funzionale che di solito non dura più di 6 mesi. Un esame oftalmologico

potrebbe quindi anche essere utile. Per quanto concerne il trauma cranico con

commozione cerebrale e contusione di rami nervosi al cuoio capelluto, non si sa

granché della frattura dell’osso zigomatico destro (menzionata negli atti ma

non documentata dagli esami per immagini avuti in visione) e l’articolazione

temporomandibolare destra è ancora sede di dolori funzionali. Un controllo da

parte di un chirurgo maxilofacciale è indicato.

Ulteriori cure sono

senz’altro necessarie ma dubito che possano ancora venire attuate

ambulatorialmente dal momento che i disturbi residuali dopo l’infortunio del

29.01.97 sono ubiquitari. Consiglierei il ricovero in un centro di

riabilitazione qualificato come la Clinica __________ di __________ e la

Clinica __________ di __________. La cronicizzazione di una parte dei disturbi

si trova agli inizi e potrebbe ancora venire influenzata favorevolmente. (…) sarebbe

preferibile iniziare subito con l’antidepressivo, per esempio il Zoloft a

ragione di 50 mg al giorno.” (Doc. 9)

L’assicurata

è stata degente presso la Clinica di __________ di __________ dal 18 gennaio al

14 febbraio 1998, così come dal 14 febbraio al 13 marzo 1999.

Dal

rapporto del 16 marzo 1999 risulta che:

"

(…)

Trotz intensiven Bemühungen

konnte keine Reduktion bezüglich der Schmerzen erreicht werden. Die Mobilität

verbesserte sich aber deutlich, ebenso die Ausdauer. Bezüglich der Kraft

konnten keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden.(…) Da die Patientin

auch nach wie vor einen depressiven Eindruck machte, wurde Saroten auf

insgesamt 75mg erhöht.

(…)

Bei der

Austrittsuntersuchung gibt die Patientin an, dass sie immer noch die gleichen

Schmerzen wie bei Eintritt hat, sie fühlt sich aber gelöster und beweglicher.

Ausser im Fuss links gab sie immer noch eine Unbeweglichkeit ab. Bei Austritt

betrug der FBA 28cm, der Schürzengriff links 28cm und der Nackengriff 0, rechts

war die Untersuchung nicht möglich. Weiterhin beklagte sie sich über Schwindel

bei Bewegung, Schmerzen im ganzen linken Arm und eine Kraftlosigkeit. Ebenfalls

keine Besserung in der linken Hand.

Aufgrund des Verlaufes und

der Symptomatologie diagnostizieren wir bei der Patientin ein chronisches Schmerzsyndrom

mit Symptomausbreitung.“ (Doc. 10)

Una TAC

effettuata il 30 marzo 1999 al rachide dorso-lombare (D10-L1) ha posto in luce

alterazioni morfologiche a livello D11 e D12

caratterizzate da pregresso morbo di Scheuermann con concomitante lieve

deformazione a cuneo su trauma anamnestico nel gennaio 1997, senza ulteriori

segni per collassi vertebrali o instabilità a livello del muro posteriore (cfr.

doc. 24/2).

Su

incarico della CO 1 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha

esaminato l’assicurata il 5 giugno 2000.

Il

medico, in merito alle condizioni della ricorrente, si è, in particolare,

espresso in questi termini:

"

(…)

Il quadro clinico attuale

è dominato da segni di importante tendoinserzionite diffusa ai quattro arti a

livello cefalorachidiano, senza rilevamento di segni deficitari oggettivi sul

piano neurologico. L’ipoestesia emicorporale sinistra è probabilmente da

interpretare quale epifenomeno nell’ambito della tendoinserzionite

effettivamente più pronunciata all’emicorpo sinistro. Prudenzialmente si

dovrebbe proporre quali ulteriori indagini al fine di oggettivare eventuali

segni deficitari reali, d’un lato uno studio di potenziali evocati

somatosensoriali ai quattro arti, dall’altro un esame neuroradiologico, al

meglio un esame di risonanza magnetica cerebrale per ricercare eventuali

contusioni in particolare emisferiche posteriori controlaterali.

Ci si trova però di fronte a un’importante fibromialgia, sulla

base della tendoinserzionite soprariportata così come di un probabile stato

depressivo tuttavia non conclamato, fibromialgia peraltro già diagnosticata in

ambito reumatologico. Le indicazioni dei medicamenti specifici quali gli

antidepressivi ad effetto antalgico centrale in genere usati per curare la

fibromialgia vengono pure riportate negli atti. Poiché la sintomatologia

dolorosa è risentita per il momento soggettivamente in modo estremo, è

probabile che gli esami sopraccitati non siano realizzabili. Considerando la

quantità importante di farmaci antidolorifici assunti, senza indicazione o

ordine particolare secondo quanto affermato dalla paziente, sarebbe importante

ancora un’indagine psichiatrica approfondita. (…)

La frattura vertebrale D10 è, sulla base della documentazione a

disposizione, ormai consolidata. La sintomatologia dolorosa non sembra essere

attualmente incentrata a tale livello, tuttavia tale frattura è da considerarsi

comunque insieme alle altre contusioni diffuse in tutto il corpo riportate, all’origine

della fibromialgia in seguito sviluppata. E’ possibile che alterazioni

degenerative della colonna fino allora silenti siano state rese sintomatiche

con il trauma subito. Mancano comunque indagini radiologiche precedenti

l’infortunio per poter confermare tale ipotesi, in quanto la peritanda era fino

allora del tutto priva di qualsiasi sintomo. (…)”(Doc. 12)

Rispondendo

a delle domande postegli dal medico fiduciario dell’Istituto assicuratore

resistente, il Dr. med. __________ ha affermato che a quel momento si era in presenza

in modo preponderante di postumi dell’infortunio del 29 gennaio 1997. In

particolare egli ha sottolineato che a seguito del sinistro si è sviluppata una

sindrome fibromialgica estesa e che tale sindrome poteva essere effettivamente

riscontrata dopo un infortunio anche minore. Lo specialista ha, inoltre,

dichiarato che i disturbi accusati a quel momento non erano postumi di

malattia, bensì dell’infortunio del gennaio 1997 che era da considerarsi quale

causa scatenante.

Il neurologo

ha poi rilevato che l’assicurata era, secondo i dati anamnestici e i referti a

disposizione, priva di qualsiasi disturbo concernente la colonna

cervico-dorsale prima dell’evento infortunistico, che la medesima era

totalmente inabile al lavoro in ragione della fibromialgia accusata e che

l’incapacità al lavoro era dovuta all’infortunio.

Infine al

quesito “Sono da aspettarsi/si è in presenza di postumi irreversibili dell’infortunio

del 29.01.1997? In caso affermativo, di quale entità?”, il Dr. med. __________

ha risposto che una valutazione in merito doveva essere espressa dal

reumatologo, in quanto specialista dell’affezione fibromialgica, e che dal

punto di vista neurologico, qualora gli esami si fossero rivelati normali, non

vi sarebbe stata un’inabilità lavorativa (cfr. doc. 12).

I medici

della Clinica di __________, presso la quale l’assicurata è stata nuovamente

ospedalizzata dal 21 gennaio al 17 febbraio 2001, nel rapporto del 5 marzo 2001

hanno attestato che:

"

(…)

La paziente 61enne portatrice

di una sindrome da dolore cronica con interessamento dell’emicorpo destro con

tratti di sviluppo di cronicizzazione. Nel quadro clinico si evidenzia

un’importante cervicobrachialgia, toracalgia e lombosciatalgia. La paziente

presenta anche una fibromialgia con 18 punti su 18. Per quanto concerne la

co-morbidità vi è un’importante sindrome ansiosa-depressiva.

A nostro modo di vedere,

le alterazioni degenerative spiegano pienamente la sintomatologia sofferta, ma

non appaiono sufficienti a inquadrare la paziente che ostenta un quadro globale

di “decondizionamento”psicofisico. Dopo un incidente stradale con importanti

lesioni in seguito alle quali è stata esclusa dal suo raggio vitale incluso

l’attività lavorativa. Così la paziente è stata costretta a dover affrontare

l’avvenire sia da un punto di vista professionale che sociale in modo incerto e

di conseguenza anche ansioso, con ripercussione sulla soggettiva percezione

delle loro limitazioni funzionali e dei dolori.”

Il quadro

clinico alla dimissione è stato, così, descritto:

"

Soggettivamente la paziente riferisce la sua

piena soddisfazione della degenza, dichiara una netta diminuzione della

sintomatologia algica con ripresa della mobilità della colonna lombare.

Obiettivamente non

possiamo che confermare i dati soggettivi riferitici dalla paziente che appare

effettivamente migliorata per quanto riguarda la mobilità, la resistenza e la

percezione dolorifica. Il tono dell’umore appare stabile e adeguato alle

circostanze. All’esame clinico troviamo una buona mobilità della colonna

vertebrale e la diminuzione dei punti trigger.” (Doc. 13)

La CO 1,

nel 2002, ha ordinato l‘allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte

della Clinica di __________ (__________).

L’assicurata

è stata investigata il 21 gennaio 2003 dal profilo neurologico, ORL, ortopedico

e psichiatrico.

Dal

referto peritale del 22 marzo 2003 risulta, segnatamente, che:

"

(…)

Lors de l’accident, Madame RI

1 a été victime de contusions multiples et d’une fracture vertébrale D10-D11.

Cette fracture vertébrale s’est déroulée dans un terrain fragilisé. La

consolidation osseuse s’est faite sans difficulté. Sur les radiographies faites

en 1999, les modifications morphologiques statiques liées à cette fracture sont

peu importantes. Aux autres niveaux de l’appareil locomoteur, il y a eu des

contusions. Aucune pathologie traumatique squelettique ou ligamentaire n’a été

mise en évidence.

Sur le plan objectif, la

guérison après les lesions traumatiques a été obtenue. Seules des douleurs

chroniques de l’étage dorso-lombaire pourraient être acceptées dans le cadre

des lesions traumatiques observées. La symptomatologie douloureuse extrêmement

étendue et diffuse présentée par la patiente ne peut pas être expliquée par des

lésions de l’appareil locomoteur liées a l’accident.

Sur le plan neurologique, il

n’y a pas eu de traumatisme crànio-cérébral majeur en l’absence de perte de

connaissance et de troubles neurologiques documentés lors des examens initiaux.

La patiente signalant une amnesia circonstancielle, il est possible qu’il y ait

néanmoins eu une discrète commotion cérébrale mais très certainement pas de

contusion cérébrale ou de contusion médullaire.

(…)

L’examen psychiatrique, en

l’absence de pathologie somatique clairement démontrable, permet de retenir un

diagnostic de trouble somatoforme douloureux sans pathologie psychiatrique

grave associée. Ce trouble n’est pas en relation de causalité avec l’accident.

Sur le plan objectif, du

point de vue orthopédique, la guérison après les lésions traumatiques a été

obtenue. Seules des douleurs chroniques de l’étage dorso-lombaire pourraient

être acceptées dans le cadre del lésions traumatiques observées. La

symptomatologie douloureuse extrêmement étendue et diffuse présentée par la

patiente ne peut cependant être expliquée par des lésions de l’appareil

locomoteur liées a l’accident.

Compte tenu de l’ensemble des

éléments susmentionnés, à l’exception de rachialgies dorso-lombaire modérées

pouvant encore être en relation de causalité avec l’événement accidentel du

29.1.1997, le tableau clinique présenté actuellement par Madame RI 1 est celui

d’un syndrome somatoforme douloureux prenant le caractère d’une fibromialgie

mais dépassant de loin les seuls critères de ce diagnostic. Comme mentionné

ci-dessus, ce trouble ne peut être consideré comme en relation de causalité

naturelle avec l’événement accidentel.

Sur le plan thérapeutique, il

n’y a guère de mesures therapeutiques à proposer étant donné l’absence de

lésions somatique évidentes et compte tenu du diagnostic psychiatrique. Nous

proposons donc essentiellement la poursuite du traitement actuel, sans autres.

Etant donné que les douleurs chroniques de l’étage dorso-lombaire peuvent

encore être en relation de causalité naturelle probable avec l’événement accidentel,

nous pensons que le traitement d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ainsi que

le traitement de Zurcal est à la charge de l’assurance accidents pour une

période n’excédant pas 10 ans après l’événement accidentel.

Sur le paln de la capacité de

travail, nous estimons que l’incapacité de travail en relation de causalité

naturelle avec l’accident du 29.1.1997 a pris fin au maximum deux ans après

l’événement accidentel.” (Doc. 16a pag. 18-21)

I periti hanno poi risposto a delle domande espressamente formulate

dalla CO 1, e meglio:

"

(…)

3. Existe-t-il

du point de vue médical, une relation de causalité entre les lésions dues à

l’accident et les plaintes actuelles de l’assuré?

Pour

les raisons développées plus haut, il n’y a actuellement plus de relation de

causalité entre les plaintes actuelles de l’assurée et l’événement accidentel

du 29.1. 1997 à l’exception de la persistance possible de rachialgies

dorso-lombaires modérées (relation de causalité probable).

4. Quels

sont vos contatations et diagnostic?

Cf.

ci-dessus.

- Anciennes

fractures de D10 e D 11, actuellement consolidées.

- Anciennes

contusions du genou gauche.

- Anciennes

contusions de la main gauche.

- Ancienne

contusions des deux genoux.

- Troubles

sensitifs faciaux droits et hémisyndrome sensitivo-

moteur

gauche sans substrat organique démontrable.

- Trouble

somatoforme douloureux sans pathologie psychiatrique

grave

associée.

5. Ces

troubles sont-ils en relation de causalité naturelle, certaine, vraisemblable

ou seulement possible, avec l’accident du 29.01.1997 et pour quelles raisons?

Pour les

développés plus haut, à l’exception de quelques douleurs dorso-lombaire

résiduelle possibles, les troubles présentés actuellement par Madame RI 1 ne

sont plus en relation de causalité naturelle vraisemblable ou certaine avec

l’événement accidentel du 29.1.1997.

6. L’assuré

présente-t-elle des troubles étrangers ou antérieurs à l’accident? Si oui,

lesquels?

L’essentiel

des plaintes exprimées actuellement par Madame RI 1 et les troubles constatés au

présent bilan sont le fait d’un syndrome somatoforme douloureux ne pouvant être

mis en relation de causalité naturelle probable ou certaine avec l’événement

accidentel.

(…)

8. Les

éventuelles séquelles accidentelles nécessitent-elles encore un traitement

médical? Lequel?

Comme

mentionné plus haut, on peut admettre en relation de causalité naturelle

probable avec l’événement accidentel la persistance de rachialgies modérées

raison pour laquelle nous proposons que la CO 1 prenne en charge le traitement

anti-inflammatoire et antalgique actuellement en cours pour une période de 10

ans à partir de l’événement accidentel. Il n’y a pas d’autres mesures

thérapeutiques à envisager. Si d’autres traitement étaient instaurés, ces

derniers ne pourraient être considérés comme en relation de causalité naturelle

avec l’événement accidentel.

9. Ces

éventuelles séquelles entraînent-elles une incapacité de travail et dans quelle

mesure?

L’incapacité

de travail en relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel a

cessé au maximum au terme d’une période de 2 ans après l’événement accidentel.”

(Doc. 16a pag. 22-24)

2.9. La CO 1 ha

negato, a decorrere dal 26 giugno 2002, il nesso di causalità tra i disturbi

lamentati dall’assicurata e l’infortunio del gennaio 1997 - ad eccezione dei

dolori cronici dorso-lombari -, fondandosi sul referto peritale dei medici

della Clinica di __________ (cfr. doc. A).

La

ricorrente ha contestato quanto stabilito dall’assicuratore LAINF, facendo

riferimento agli apprezzamenti medici dei Dr. med. __________, __________ e dei

sanitari della Clinica di __________ di __________ (cfr. doc. VI).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p.

282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da

un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per

sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

Considerandi

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.10

Nella

fattispecie in esame, per quanto concerne l’aspetto somatico, questo Tribunale,

attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non ha

valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dei medici della Clinica di __________

che hanno allestito la perizia pluridisciplinare del marzo 2003.

Come

esposto sopra, a mente degli specialisti __________, che per valutare il caso

si sono fondati sullo studio del dossier dell'assicurata, su un esame della

paziente e sui referti radiologici, i dolori accusati dalla stessa alla

schiena, alla testa, agli arti della parte sinistra superiore e inferiore,

nonché la debolezza e la sensazione di addormentamento degli arti sinistri

inferiore e superiore, eccetto i disturbi dorso-lombari, non sono più in

relazione di causalità naturale verosimile con l’evento traumatico del 1997. I

periti hanno, infatti, riscontrato che sul piano oggettivo è stata ottenuta la

guarigione delle lesioni traumatiche e che i dolori sono da collegare a una

sindrome somatoforme dolorosa non causata dal sinistro del 1997 (cfr. doc.

16a).

Il

rapporto peritale del 22 marzo 2003 dei medici della Clinica di __________ non

contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante: in particolare, gli specialisti in neurologia, otorinolaringoiatria e

ortopedia, hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Essi

hanno così ulteriormente indagato le condizioni di salute dell’assicurata, come

auspicato dai Dr. med. __________ e __________ nel 1997, rispettivamente nel

2000.

(cfr. doc. 9, 12).

La

censura sollevata dall’assicurata nel ricorso, secondo cui non si sarebbe dato

seguito all’indicazione fornita dai Dr. med. __________ e __________ di

esperire altre verifiche specialistiche è, perciò, priva di fondamento.

Più

specificatamente, i medici di __________ hanno attestato la guarigione delle

lesioni traumatiche, ad eccezione dei dolori dorso-lombari (cfr. doc. 16a pag.

20).

Ciò

risulta del tutto attendibile, visto che dal referto della TAC del marzo 1999

emerge un aspetto consolidato delle fratture vertebrali D10-D11.

A ciò si

aggiunga che l’assicurata aveva, per il resto, subito solamente delle

contusioni (cfr. doc. 16a pag. 16; 24/2).

Riguardo,

in particolare, alle contusioni lombari, occorre ricordare che la

giurisprudenza federale, ha recepito la dottrina medica secondo cui le medesime

cessano di produrre i propri effetti qualche mese (di norma da sei a nove) dopo

l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in

re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.

4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U

199/00).

L’assicurata

non ha, d’altronde, prodotto alcuna certificazione medica di differente tenore

che infici o perlomeno ponga in dubbio la valutazione degli specialisti di __________.

Il

semplice riferimento ai rapporti dei Dr. med. __________ e __________ non le è

di alcuna utilità, visto che gli stessi datano dell’ottobre 1997 e del luglio

2000, ossia risalgono ad alcuni anni prima della perizia pluridisciplinare del

2003.

ordinata dalla CO 1 al __________, e che per quegli anni l’assicuratore

LAINF ha comunque riconosciuto il proprio obbligo prestativo in relazione al

sinistro del 1997.

E’,

altresì, utile ricordare che la regola "post hoc, ergo propter

hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

In simili condizioni, non si rivela, quindi, necessario procedere a

ulteriori provvedimenti probatori.

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.11

Come precedentemente

ricordato, i medici di __________ hanno, però, precisato che l’assicurata

soffre di una sindrome somatoforme dolorosa che riveste il carattere di una

fibromialgia, superando, tuttavia, di gran lunga i soli criteri di tale

diagnosi (cfr. doc. 16a pag. 20).

Già il

Dr. med. __________, nel mese di ottobre 1997, ha indicato che la schiena in

generale e il membro superiore sinistro presentavano una sindrome dolorosa di

tipo fibromialgico che indicava un inizio di cronicizzazione (cfr. doc. 9).

Il Dr. __________,

dal canto suo, che ha visitato l’insorgente nel giugno 2000, ha riscontrato

un’importante fibromialgia sulla base di una tendoinserzionite diffusa ai

quattro arti, così come pure un probabile stato depressivo non conclamato (cfr.

doc. 12).

Riguardo

a una depressione, i medici di __________ hanno, tuttavia, osservato che

l’assicurata non esprimeva dei sentimenti depressivi (cfr. doc. 16a pag. 17).

Inoltre essi hanno evidenziato che si trattava di un disturbo da dolore

somatoforme senza patologia psichiatrica grave associata (cfr. do. 16a pag.

18).

Gli

specialisti del __________ hanno, poi, escluso un nesso causale naturale tra la

sindrome di cui è affetta l’insorgente e il sinistro del gennaio 1997.

La

perizia pluridisciplinare risulta affidabile anche da questo profilo, ritenuto

che la ricorrente è stata esaminata approfonditamente da un medico specialista

FMH in psichiatra e psicoterapia, Dr. med. __________.

Agli atti

non risulta, peraltro, alcun documento medico che contrasti con tale valutazione.

In ogni

caso, anche volendo ritenere, per ipotesi, che una relazione di casualità

naturale sia data, la responsabilità della CO 1 non potrebbe comunque essere

considerata impegnata oltre il 26 giugno 2002, facendo difetto, come verrà

dettagliatamente esposto nei successivi considerandi, l’adeguatezza del nesso

di causalità.

2.12

In casu

l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata alla luce dei criteri

sviluppati nella DTF 115 V 133 segg. (cfr. consid. 2.7.).

In

effetti, nel caso di specie la giurisprudenza relativa al colpo di frusta

valida per i casi di lesioni al rachide cervicale conseguenti a infortuni del

tipo trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, trauma equivalente oppure

trauma cranio-cerebrale senza prova di deficit funzionale (cfr. DTF 117 V 359

segg.) non torna applicabile.

Al riguardo giova

ricordare che determinante per l’esistenza di un colpo di

frusta è, pure, la presenza di un quadro clinico tipico contraddistinto da

un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der

Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der

Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322;

cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in

Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Con la

DTF 117 V 359 il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”, specificando che lo stesso è caratterizzato da disturbi

multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della

concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc. (cfr. pure DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF

123.

V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in

RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

Nel caso

in esame non risulta che la ricorrente abbia subito un colpo di frusta.

Dal

certificato medico LAINF del 3 marzo 1997, compilato dai sanitari dell’Ospedale

__________ dove l’assicurata è stata ricoverata subito dopo il sinistro del

gennaio 1997, si evince infatti che l’insorgente ha riportato contusioni

multiple e che accusava dolori al rachide dorsale, alle ginocchia e alla mano

sinistra (cfr. doc. 7).

Il Dr. med. __________,

che ha esaminato la ricorrente nel settembre 1997, ha poi riportato che la

medesima è caduta in avanti sulle ginocchia e il viso senza perdere conoscenza

(cfr. doc. 9).

In relazione a un

eventuale trauma cranio-cerebrale, va rilevato che è vero che il Dr. med. __________

ha indicato che l’assicurata ha subito un trauma cranico con commozione

cerebrale e il Dr. med. __________ ha certificato un trauma cranico (cfr. doc.

9; 24/2).

Tuttavia è altrettanto

vero che i medici di __________ hanno sottolineato come possibile una

commozione cerebrale ma che è certamente da escludere una contusione cerebrale.

Essi, come già il Dr. med.

__________, hanno riportato che l’assicurata non ha perso conoscenza (cfr. doc.

16a pag. 19). Per quanto concerne la segnalazione di un’amnesia circostanziale

da parte della ricorrente ai sanitari __________ (cfr. doc. 16a pag. 19), va osservato

che i medici del reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________

di __________, nel rapporto del 20 febbraio 1997, hanno però indicato che la

paziente, dopo l’evento traumatico, è stata trovata cosciente senza nausea o

vomito, senza amnesia retrograda e che lo status neurologico risultava normale (cfr.

doc. 6).

Quanto dichiarato ai

periti di __________ nel 2003 in merito all’amnesia circostanziale non è del tutto credibile, ove solo si pensi al comune dato

d’esperienza secondo cui il ricordo di un fatto tende ad affievolirsi con il

trascorrere del tempo (cfr. STFA U 37/05 del 12 ottobre 2005, consid. 4.2.).

L’esposizione

dei fatti resa in un secondo tempo - in concreto dopo sei anni da quando

all’insorgente è occorso l’infortunio del gennaio 1997 - che si sofferma per la

prima volta su dettagli, la cui importanza non poteva sfuggire all’interessato

in occasione delle precedenti audizioni, suscita poi legittime perplessità

sulla sua fedefacenza (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.1.).

In una

sentenza U 6/03 del 6 maggio 2003, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha

precisato che la prassi relativa ai colpi di frusta e ai traumi

cranio-cerebrali torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa

perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un

leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

In una

sentenza U 280/05 del 27 dicembre 2005, il TFA, nel caso di un assicurato che è

stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante

elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché accusasse almeno parzialmente

i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli sia rimasto vittima di un colpo

di frusta o di un trauma cranio cerebrale di sufficiente gravità secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in quanto gli è stata diagnosticata solamente

una commotio cerebri, per cui un lieve trauma cranio-cerebrale, e non è stata

registrata alcuna sicura perdita di conoscenza o amnesia retrograda.

Infine,

in una sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007 consid. 5.2., il TFA ha precisato

che la commozione cerebrale si definisce come la perdita di conoscenza

di breve durata senza deficit neurologici, mentre che la contusio cerebri consiste

in uno stato caratterizzato da deficit neurologici con o senza perdita di

conoscenza.

In

ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è

stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue

(mild traumatic brain injury).

Sotto

questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto

del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente,

decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.

Secondo

autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di

conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o

dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio,

disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel,

Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der

Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische

Begutachtung, Zurigo 2005, p. 164-166).

Pertanto,

in concreto, siccome l’assicurata ha al massimo subito una commozione cerebrale

e non risulta una perdita di conoscenza o una chiara amnesia, va eluso un

trauma cranio-cerebrale.

In ogni

caso l’assicurata nemmeno ha presentato delle problematiche appartenenti

specificatamente al quadro clinico tipico (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007,

consid. 3.3.).

La fibromialgia, secondo

costante giurisprudenza, non è in effetti un disturbo rientrante nel quadro

clinico tipico di un colpo di frusta.

In proposito l’Alta Corte,

in una sentenza U 20/05 del 5 aprile 2006, consid. 4.2.2., ha

stabilito che:

"

(…)

Eine Fibromyalgie aber hat die Rechtsprechung

bislang nicht als Teil des typischen bunten Beschwerdebildes eines HWS-Traumas

betrachtet, sondern ausgehend von Art und Pathogenese der Störung sowie unter

Berücksichtigung der jeweiligen konkreten unfallfremden Faktoren als selbstständige

sekundäre Gesundheitsschädigung gewertet (Urteil F. vom 26. November 2001, U

409/00, Erw. 4b/bb sowie RKUV 2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. b). Die Adäquanzprüfung

hat bei solchen Schädigungen nicht nach den für ein Schleudertrauma oder eine

schleudertraumaähnliche Verletzung geltenden Kriterien (BGE 117 V 359 ff.) zu

erfolgen, sondern es ist nach den in BGE 115 V 140 Erw. 6c/aa für Unfälle mit

psychischen Folgeschäden aufgestellten Kriterien vorzugehen (vgl. Urteil P. vom

30.

September 2005, U 277/04, Erw. 4.2 mit Hinweisen).“

Anche l’affezione psichica del disturbo somatoforme non fa parte del

quadro tipico dei disturbi di un trauma d’accelerazione cervicale, così come il

TFA ha già avuto modo di precisare in una sentenza U 177/05 del 10 aprile 2006,

consid. 4.2:

"

Somatoforme Schmerzstörungen können zwar im

Anschluss an Schleudertraumen und schleudertraumaähnliche Verletzungen der HWS

auftreten, gehören jedoch nicht zum typischen Beschwerdebild dieser

Verletzungen, weil sie - anders als depressive Verstimmungen - nur unter ganz

bestimmten Voraussetzungen, insbesondere in Verbindung mit emotionalen

Konflikten oder psychosozialen Problemen auftreten (Dilling/Mombour/Schmidt

[Hrsg.], Weltgesundheitsorganisation [WHO], Internationale Klassifikation psychischer

Störungen, Übersetzung der 10. Revision [1992] der International Classification

of Diseases, ICD-10 Kapitel V [F], Klinisch-diagnostische Leitlinien, 4. Aufl.,

Bern 2000, S. 191; vgl. auch Känel/Gander/Egle/Buddenberg, Differenzielle

Diagnostik chronischer Schmerzsyndrome am Bewegungsapparat - Codierung nach ICD

10, in: Schweizerische Rundschau für Medizin "Praxis", 2002 S. 541

ff.).“

2.13

Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre

innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso

all’insorgente.

A causa

del sinistro del gennaio 1997 l’assicurata ha riportato contusioni multiple e

la frattura vertebrale D10-D11 (cfr. doc. 6, 7, 9, 24/2).

Per

quanto concerne la dinamica dell’evento traumatico, occorre ribadire che

l’insorgente il mattino del 29 gennaio 1997, mentre da __________ si stava

recando a piedi a __________ percorrendo il lato sinistro del campo stradale, è

stata urtata da tergo da un’automobile che stava scendendo e che aveva perso il

controllo. L’assicurata, conseguentemente, è caduta pesantemente a terra. Dopo

aver investito l’assicurata, la vettura ha urtato un’altra auto parcheggiata

(cfr. doc. 5).

Tenendo

in considerazione le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, nonché ricordato

che si deve fare astrazione da come l'assicurata ha risentito lo choc

traumatico (cfr. RAMI 1999 U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI

1.

non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli

gravi: si tratta di un infortunio di grado medio all’interno della categoria

media.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte, in una sentenza U 228/06 del

4.

maggio 2007 già menzionata sopra, ha qualificato come infortunio di grado

medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre

stava attraversando le strisce pedonali. La stessa ha riportato la frattura

delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di

conoscenza, delle piaghe al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure

delle contusioni multiple.

L'Alta

Corte in un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, ha, inoltre, classificato

quale infortunio di grado medio, escludendo però che si trattasse di un

sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento traumatico

relativo a un assicurato, attivo nell’edilizia, che al lavoro è stato investito

da un’auto, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed esoriazioni.

La nostra

Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una

sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa N., U 183/00, in cui un motociclista

si è scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli ha

tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione,

l’assicurato è scivolato assieme alla propria moto e si è ritrovato

immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei

terzi sono rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto

alla moto. Un’autoambulanza l’ha infine trasportato all’ospedale, dove i sanitari

hanno diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello

della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

Il TFA ha

qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il

conducente di una motocicletta è stato investito da un furgone, riportando una

frattura della terza vertebra lombare e contusioni multiple (cfr. STFA del 24

febbraio 2005 nella causa C., U 311/04).

Il TCA,

infine, in una sentenza 35.2007.14 del 24 maggio 2007, ha classificato fra gli

infortuni di media gravità all’interno della categoria media il sinistro

occorso a un assicurato che in una galleria è caduto a terra da una moto il cui

sistema frenante si era bloccato e che è rimasto immobilizzato sull’asfalto

fino al sopraggiungere dei soccorsi. Egli ha riportato una lussazione

posteriore del femore con frattura dell’acetabolo e del bacino a destra, nonché

una frattura dell’osso scafoide della mano destra.

Il giudice

è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i

criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa

G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

In una

sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha

stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della

categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due

criteri di rilievo.

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del

nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L’infortunio

occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico o spettacolare.

Il TFA è

giunto alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un

assicurata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali (cfr.

STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).

Quelle

riportate dalla ricorrente - contusioni multiple e frattura vertebrale D10-D11

- non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. a mero titolo esemplificativo,

STF U 73/07 del 5 settembre 2007, consid. 3., in cui una frattura vertebrale

D7-D8 subita da un’assicurata non è stata considerata una lesione grave; STFA U

377/99 del 7 febbraio 2000, consid. 2b in cui la frattura del collo del femore

sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare

disturbi psichici).

Questa Corte

ritiene, pure, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga

della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

A questo

proposito, dalle tavole processuali emerge che il trattamento impartito

all’assicurata si è essenzialmente limitato a una terapia conservativa -

fisioterapia e medicamenti (cfr. doc. 24/2), con alcune degenze presso la

Clinica __________ di __________ nel 1998, 1999 e 2001 (cfr. doc. 10, 13).

Inoltre

va sottolineato, da un lato, che dai rapporti delle degenze risulta che lo

stato di salute dell’insorgente è stato comunque ben presto influenzato da

fattori psichici - nel febbraio 1998 essa assumeva degli antidepressivi (cfr.

doc. 12 pag. 3) che il Dr. med. __________ aveva peraltro già proposto

nell’ottobre 1997 (cfr. doc. 9 pag. 15-16) - e che erano presenti alterazioni

degenerative già al momento del sinistro del gennaio 1997 (cfr. doc. 9; 12; 16a).

Dall’altro,

che, in ogni caso il trattamento antalgico e antinfiammatorio riconosciuto

dalla CO 1 in relazione ai disturbi dorso-lombari per la durata di dieci anni a

partire dal sinistro è essenzialmente sintomatico e non è di per sé stesso

idoneo, secondo il corso ordinario delle cose, a causare delle turbe psichiche di

natura analoga a quelle di cui è affetta la ricorrente (cfr. STFA U 272/01 del

30.

settembre 2002, consid. 4.3.2.).

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato.

Del resto

non va dimenticato che i periti di __________ hanno ritenuto un’incapacità al

lavoro in relazione di casualità naturale con l’evento traumatico del 1997 sino

al massimo due anni dopo il sinistro (cfr. doc. 16a pag. 24).

In una

sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con

giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato

in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata

dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si

era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.

Per

quanto riguarda il criterio della persistenza dei dolori somatici, va osservato

che in relazione di casualità con il sinistro del 1997 perdurano unicamente

delle rachialgie dorso lombari ma moderate (cfr. doc. 16a pag. 23). Per il

resto la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla

problematica psichica.

In ogni

caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in concreto,

sia realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente intenso.

La sua

sola presenza non basta perciò per ammettere l'esistenza del necessario nesso

di causalità adeguata (cfr. STFA U 208/00 dell’11 gennaio 2001).

Se ne

deduce che l’infortunio del gennaio 1997 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione della sindrome somatoforme dolorosa con carattere di una

fibromialgia di cui è affetta l’assicurata.

In siffatte

condizioni, dovendo negare l’esistenza del nesso causale adeguato con

l’infortunio del 1997, non è data la responsabilità dell'Istituto assicuratore

in relazione ai disturbi citati.

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, non è censurabile il fatto che la CO 1 abbia ritenuto

estinto, a decorrere dal 26 giugno 2002, il diritto della ricorrente di

beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative, ad eccezione del trattamento

anti-infiammatorio e antalgico medicalmente necessario per i dolori dorso-lombari

per la durata di dieci anni a partire dal sinistro del 1997.

La

decisione su opposizione del 5 febbraio 2007 deve, quindi, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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