35.2007.36
'97 investita da un'auto mentre camminava:frattura D10/D11. Negato retroattivamente -da 6/02- prestazioni tranne trattamento per dolori dorsali. Dal profilo somatico:guarigione. Per la sindrome somato
5 novembre 2007Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.36
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, TCA
Titolo:
'97 investita da un'auto mentre camminava:frattura D10/D11. Negato retroattivamente -da 6/02- prestazioni tranne trattamento per dolori dorsali. Dal profilo somatico:guarigione. Per la sindrome somatoforme dolorosa con carattere di fibromialgia,anche ammettendo causalità naturale,difetta adeguatezza
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.36
rs
Lugano
5 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
febbraio 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29
gennaio 1997 RI 1 - alle dipendenze, quale aiuto domestico, del Dr. med. __________
a __________, ed assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la CO
1 - è stata investita, in territorio di __________, da un’autovettura che aveva
perso il controllo (cfr. doc. 4).
L’assicurata
ha riportato contusioni multiple (cfr. doc. 6, 7). In seguito è stata
individuata pure una frattura vertebrale D10-D11, passata inosservata
immediatamente dopo il sinistro (cfr. doc. 24/2).
Il caso è
stato assunto dall’Istituto assicuratore resistente, il quale ha regolarmente
versato le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con scritto del 26
giugno 2002, ha comunicato a RI 1 che i disturbi ancora accusati dalla stessa
non erano più, da parecchio tempo, in relazione di causalità almeno probabile
con l’infortunio e ha proposto di mettere immediatamente termine al versamento
di prestazioni, rinunciando a chiedere il rimborso di quanto erogato a torto.
L’assicuratore
LAINF ha pure precisato che, nel caso in cui l’assicurata non fosse stata
d’accordo con la soluzione ventilata, sarebbe stata organizzata una perizia
pluridisciplinare e che, nell’eventualità in cui si fosse rivelata per lei
sfavorevole, si sarebbe proceduto a richiederle la restituzione delle
prestazioni pagate erroneamente (cfr. doc. 14).
1.3. Visto che
l’assicurata, il 1° luglio 2002, ha indicato di non ritenere giustificata la
prospettata decisione di estinzione del nesso causale con l’infortunio del
gennaio 1997 (cfr. doc. 15), la CO 1 ha predisposto una perizia
pluridisciplinare presso la Clinica di __________ (__________). L’assicurata si
è sottoposta a tale visita specialistica il 21 gennaio 2003 (cfr. doc. 16a).
1.4. A seguito
del rapporto peritale stilato dai medici di __________, l’Istituto assicuratore
LAINF, con decisione formale del 25 novembre 2003, ha negato il proprio obbligo
contributivo a fare tempo dal 30 gennaio 1999, in quanto non vi era più un
nesso causale con l’infortunio del 1997, ad eccezione dei dolori cronici
dorso-lombari. In relazione a questi ultimi sono state riconosciute per dieci
anni, a decorrere dal sinistro del 1997, le spese per un trattamento
anti-infiammatorio e antalgico medicalmente prescritto e indicato ad alleviare
il dolore provocato dalle persistenti rachialgie. Inoltre è stata assegnata una
indennità per menomazione dell’integrità del 5% per sindrome vertebrale
dolorosa post-traumatica (cfr. doc. 17).
1.5. L’assicurata,
assistita dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione cautelativa (cfr. doc. 18).
L’opposizione
è stata motivata dall’avv. RA 1 per conto della ricorrente il 22 marzo 2006
(cfr. doc. 22).
Al
riguardo va osservato che anche la cassa malati __________ ha inoltrato
opposizione a titolo cautelativo contro la decisione del 25 novembre 2003 (cfr.
doc. 24/1).
Tuttavia
l’opposizione è stata ritirata dall’__________ il 5 marzo 2004 dopo avere
esaminato gli atti medici messi a disposizione dalla CO 1 (cfr. doc. 20a).
Con
decisione su opposizione del 5 febbraio 2007 l’Istituto assicuratore resistente
ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurata, nel senso che ha
ritenuto estinto il nesso di causalità il 26 giugno 2002, precisando che
successivamente a tale data cessava l’erogazione di prestazioni LAINF, ad
eccezione del trattamento anti-infiammatorio e antalgico medicalmente
necessario. In merito all’inabilità lavorativa è stato indicato che, sebbene i periti
del centro specialistico di __________ abbiano ritenuto che la stessa è dovuta
al sinistro del 1997 fino al massimo il 29 gennaio 1999 e che non vi sia motivo
di dubitare della loro valutazione, si giustifica, vista la particolarità del
caso, riconoscere un’incapacità al lavoro dovuta a infortunio sino al 26 giugno
2002 (cfr. doc. A).
1.6. L’assicurata,
sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA (cfr. doc.
I).
Dopo aver
controllato la data di intimazione all’insorgente della decisione su
opposizione del 5 febbraio 2007 e avere constatato la tempestività della
relativa impugnativa, il Presidente di questa Corte, con decreto del 15 marzo
2007, ha assegnato all’assicurata un termine di 20 giorni per completare il
proprio ricorso, in quanto lo stesso non ossequiava i requisiti di cui all’art.
1a cpv. 1 della LPTCA (cfr. doc. IV).
Rilevato
che il termine assegnato è trascorso infruttuosamente, il Presidente del TCA,
il 10 maggio 2007, ha fissato all’assicurata un nuovo termine di 10 giorni, avvertendola
che nel caso in cui non avesse completato il ricorso entro tale lasso di tempo,
il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. V).
Il
rappresentante della ricorrente ha presentato un “Complemento al ricorso di
diritto amministrativo” il 23 maggio 2007 (cfr. doc. VI).
Con tale
complemento è stato chiesto, in via principale, il riconoscimento di tutte le
prestazioni di cura, nonché indennità giornaliere e in seguito una rendita e
un’IMI.
In via
subordinata, l’assicurata ha postulato, dopo aver accertato la continuazione
del nesso di causalità, il rinvio dell’incarto alla CO 1 al fine di esperire le
relative indagini in punto al riconoscimento e alla quantificazione della
rendita, dell’indennità, delle cure e dell’IMI (cfr. doc. VI pag. 3-4).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, essa ha fatto riferimento al
rapporto del luglio 2000 del neurologo, Dr. med. __________, da cui emerge che
la frattura lombare è da considerarsi, insieme alle altre contusioni diffuse,
all’origine della fibromialgia in seguito sviluppata e che l’infortunio è
l’evento scatenante. Inoltre l’insorgente ha menzionato il referto della
Clinica __________ di __________, in cui è stato indicato che dopo l’incidente
stradale la stessa è stata costretta ad affrontare l’avvenire, sia
professionale, che sociale, in modo incerto e ansioso, scatenando così anche
degli aspetti psichiatrici che l’hanno condotta a una forma depressiva non
propriamente ininfluente.
Fondandosi,
poi, sulle attestazioni dell’ortopedico, Dr. med. __________, essa ha
evidenziato che vi è stato un difetto di accertamenti. L’assicurata ha,
altresì, sottolineato che lo specialista citato ha riferito che le
contusioni-distorsioni multiple sono finite con una cronicizzazione fibromialgica
e uno stato ansioso depressivo (cfr. doc. VI).
1.7. La CO 1, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o
meno legittimato a porre fine al versamento di prestazioni a fare tempo dal 26
giugno 2002 in relazione ai disturbi lamentati dall’assicurata, ad eccezione
dei dolori cronici dorso-lombari, per i quali è stato riconosciuto un
trattamento anti-infiammatorio e antalgico medicalmente prescritto e indicato
ad alleviare il dolore per dieci anni a partire dalla data del sinistro del
1997.
Più
concretamente occorre verificare se le ulteriori affezioni si trovavano ancora
o meno in una relazione di casualità naturale e adeguata con il sinistro del gennaio
1997.
2.3. Con la
decisione su opposizione del 5 febbraio 2007 la CO 1, dopo aver stabilito che
oltre il 26 giugno 2002, ad eccezione del trattamento anti-infiammatorio e
antalgico medicalmente necessario, non si giustificava l’erogazione di
ulteriori prestazioni LAINF in assenza di un nesso causale con il sinistro del
1997, ha precisato che eventuali prestazioni erogate successivamente alla data
indicata avrebbero dovuto essere restituite (cfr. doc. A pag. 7).
In
proposito è utile evidenziare che in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e
in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni
ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio
obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento
d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi
richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).
Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando
il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione –
in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
In
un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57 e in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra
Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la
cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente.
In particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta
ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non
costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel
caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31
dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio
scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento
traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF
aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio
2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
E’ utile
sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state
erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta
Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
Nella
presente evenienza, è vero che l’assicuratore LAINF, nella decisione su
opposizione del 5 febbraio 2007, ha posto termine al proprio obbligo prestativo
con effetto retroattivo a partire dal 26 giugno 2002 e ha indicato che le
eventuali prestazioni erogate dopo tale data avrebbero dovuto essere
rimborsate.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che dalla documentazione agli atti non risulta che
siano state erogate prestazioni LAINF posteriormente al giugno 2002, siccome a
decorrere da questa data le stesse sono state sospese (cfr. doc. 24/1).
Pertanto,
in casu, questa Corte può esimersi dall’esaminare più approfonditamente se sono
o meno adempiute le condizioni per richiedere la restituzione di prestazioni.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni
sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98,
consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.
3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid.
3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.
2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio
non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.7.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.7.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.7.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.7.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi.
Inoltre
un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio,
essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.8. Nella
presente fattispecie il 29 gennaio 1997 RI 1, mentre da __________ si stava
recando a piedi a __________, è stata urtata da tergo da un’autovettura che
aveva perso il controllo. Essa è conseguentemente caduta a terra (cfr. doc. 5).
L’insorgente
è stata ricoverata presso l’Ospedale __________ di __________ dove è rimasta
degente dal 29 gennaio al 6 febbraio 1997.
Fatti
I
sanitari le hanno diagnosticato delle contusioni multiple (cfr. doc. 6).
In
seguito è stata riscontrata pure una frattura delle vertebre D10/D11
precedentemente passata inosservata (cfr. doc. 10).
Il 25
settembre 1997 l’assicurata è stata visitata dal Dr. med. __________, spec. FMH
in ortopedia e chirurgia ortopedica.
Dal
relativo rapporto del 9 ottobre 1997 emerge, quale diagnosi, un trauma cranico
con commozione cerebrale, probabile frattura dell’osso zigomatico destro,
contusione dell’articolazione temporomandibolare destra e contusione assai
estesa del cuoio capelluto; sindrome panvertebrale complessa con fulcri
dolorosi distinti cervicale, dorsale inferiore e lombare inferiore, scatenata
dall’infortunio ma anche dipendente da fattori morbosi preesistenti
(degenerativi, congeniti e statici) nonché secondari (statici); sindrome
dolorosa plurifattoriale al membro superiore sinistro con manifestazioni
fibromialgiche diffuse, in rapporto con 2 fulcri dolorosi principali alla
spalla e alla mano; sindrome dolorosa al membro inferiore sinistro senza
manifestazioni fibromialgiche ed in relazione con 2 patologie distinte al
ginocchio, oltre che alla caviglia e al piede (cfr. doc. 9 pag. 12-14).
Il Dr.
med. __________ ha, poi, così valutato lo stato di salute della ricorrente:
"
(…)
Innanzitutto va rilevato
che l’assicurata è sempre stata molto attiva e ha lavorato per anni come donna
delle pulizie al mattino e aiuto della figlia in un negozio di articoli per
bambini il pomeriggio. Per tutto questo tempo è sempre stata in buona salute,
in particolare per quanto concerne l’apparato locomotore.
Gli accertamenti hanno
tuttavia dimostrato che, al momento dell’infortunio, era già portatrice di una
malformazione congenita della cerniera lombosacrale (con delle conseguenze statiche
e degenerative a livello S1-S2) e di alterazioni degenerative assai marcate sia
a livello dorsale (limitatamente ai 3 livelli inferiori) che cervicale
(soprattutto a livello C1-C2 e C5-C6).
Per quanto concerne i
fattori preesistenti, silenziosi prima dell’infortunio, si può affermare che
sono stati evidenziati ed aggravati da esso.
Alla schiena in generale e
al membro superiore sinistro, si oggettiva ora una sindrome di tipo
fibromialgico che indica un inizio di cronicizzazione. Si tratta dell’esito di
un decorso difficile, caratterizzato da interazioni tra i vari focolai dolorosi
alla schiena e al membro superiore sinistro, offeso pure nella regione della
mano.
In quanto alla spalla
destra, è certamente stata contusa e persiste ancora una dolenzia molto forte
in corrispondenza dell’articolazione acromioclavicolare che, tuttavia, non
sembra instabile. Ma, come spesso nel genere d’infortunio subito, le contusioni
associate a distorsioni sono multiple.
Al membro inferiore
sinistro, la situazione è diversa in quanto l’anca è stata risparmiata allorché
il ginocchio, il piede e la caviglia sono stati coinvolti. I disturbi al
ginocchio sembrano trascurabili; quelli al piede, pur non essendo gravi, sono
certamente fastidiosi.
Ulteriori chiarimenti sono
ancora necessari. I disturbi neurologici periferici plurifattoriali al piede
sinistro richiederebbero un’ulteriore conferma specialistica. Si potrebbe anche
chiedere al neurologo cosa pensa di certi disturbi difficili da interpretare
seguendo la descrizione poco precisa che ne fa l’assicurata e che potrebbero
essere in rapporto con la commozione cerebrale, come per esempio le sensazioni
vertiginose di breve durata muovendo il capo, l’offuscamento della vista
focalizzando l’attenzione in strada e il ricorso ora sistematico agli occhiali
sia per la distanza che per la lettura. Si ricorda che le commozioni cerebrali possono
essere la causa di un disturbo dell’accomodazione con una relativa ipermetropia
funzionale che di solito non dura più di 6 mesi. Un esame oftalmologico
potrebbe quindi anche essere utile. Per quanto concerne il trauma cranico con
commozione cerebrale e contusione di rami nervosi al cuoio capelluto, non si sa
granché della frattura dell’osso zigomatico destro (menzionata negli atti ma
non documentata dagli esami per immagini avuti in visione) e l’articolazione
temporomandibolare destra è ancora sede di dolori funzionali. Un controllo da
parte di un chirurgo maxilofacciale è indicato.
Ulteriori cure sono
senz’altro necessarie ma dubito che possano ancora venire attuate
ambulatorialmente dal momento che i disturbi residuali dopo l’infortunio del
29.01.97 sono ubiquitari. Consiglierei il ricovero in un centro di
riabilitazione qualificato come la Clinica __________ di __________ e la
Clinica __________ di __________. La cronicizzazione di una parte dei disturbi
si trova agli inizi e potrebbe ancora venire influenzata favorevolmente. (…) sarebbe
preferibile iniziare subito con l’antidepressivo, per esempio il Zoloft a
ragione di 50 mg al giorno.” (Doc. 9)
L’assicurata
è stata degente presso la Clinica di __________ di __________ dal 18 gennaio al
14 febbraio 1998, così come dal 14 febbraio al 13 marzo 1999.
Dal
rapporto del 16 marzo 1999 risulta che:
"
(…)
Trotz intensiven Bemühungen
konnte keine Reduktion bezüglich der Schmerzen erreicht werden. Die Mobilität
verbesserte sich aber deutlich, ebenso die Ausdauer. Bezüglich der Kraft
konnten keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden.(…) Da die Patientin
auch nach wie vor einen depressiven Eindruck machte, wurde Saroten auf
insgesamt 75mg erhöht.
(…)
Bei der
Austrittsuntersuchung gibt die Patientin an, dass sie immer noch die gleichen
Schmerzen wie bei Eintritt hat, sie fühlt sich aber gelöster und beweglicher.
Ausser im Fuss links gab sie immer noch eine Unbeweglichkeit ab. Bei Austritt
betrug der FBA 28cm, der Schürzengriff links 28cm und der Nackengriff 0, rechts
war die Untersuchung nicht möglich. Weiterhin beklagte sie sich über Schwindel
bei Bewegung, Schmerzen im ganzen linken Arm und eine Kraftlosigkeit. Ebenfalls
keine Besserung in der linken Hand.
Aufgrund des Verlaufes und
der Symptomatologie diagnostizieren wir bei der Patientin ein chronisches Schmerzsyndrom
mit Symptomausbreitung.“ (Doc. 10)
Una TAC
effettuata il 30 marzo 1999 al rachide dorso-lombare (D10-L1) ha posto in luce
alterazioni morfologiche a livello D11 e D12
caratterizzate da pregresso morbo di Scheuermann con concomitante lieve
deformazione a cuneo su trauma anamnestico nel gennaio 1997, senza ulteriori
segni per collassi vertebrali o instabilità a livello del muro posteriore (cfr.
doc. 24/2).
Su
incarico della CO 1 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha
esaminato l’assicurata il 5 giugno 2000.
Il
medico, in merito alle condizioni della ricorrente, si è, in particolare,
espresso in questi termini:
"
(…)
Il quadro clinico attuale
è dominato da segni di importante tendoinserzionite diffusa ai quattro arti a
livello cefalorachidiano, senza rilevamento di segni deficitari oggettivi sul
piano neurologico. L’ipoestesia emicorporale sinistra è probabilmente da
interpretare quale epifenomeno nell’ambito della tendoinserzionite
effettivamente più pronunciata all’emicorpo sinistro. Prudenzialmente si
dovrebbe proporre quali ulteriori indagini al fine di oggettivare eventuali
segni deficitari reali, d’un lato uno studio di potenziali evocati
somatosensoriali ai quattro arti, dall’altro un esame neuroradiologico, al
meglio un esame di risonanza magnetica cerebrale per ricercare eventuali
contusioni in particolare emisferiche posteriori controlaterali.
Ci si trova però di fronte a un’importante fibromialgia, sulla
base della tendoinserzionite soprariportata così come di un probabile stato
depressivo tuttavia non conclamato, fibromialgia peraltro già diagnosticata in
ambito reumatologico. Le indicazioni dei medicamenti specifici quali gli
antidepressivi ad effetto antalgico centrale in genere usati per curare la
fibromialgia vengono pure riportate negli atti. Poiché la sintomatologia
dolorosa è risentita per il momento soggettivamente in modo estremo, è
probabile che gli esami sopraccitati non siano realizzabili. Considerando la
quantità importante di farmaci antidolorifici assunti, senza indicazione o
ordine particolare secondo quanto affermato dalla paziente, sarebbe importante
ancora un’indagine psichiatrica approfondita. (…)
La frattura vertebrale D10 è, sulla base della documentazione a
disposizione, ormai consolidata. La sintomatologia dolorosa non sembra essere
attualmente incentrata a tale livello, tuttavia tale frattura è da considerarsi
comunque insieme alle altre contusioni diffuse in tutto il corpo riportate, all’origine
della fibromialgia in seguito sviluppata. E’ possibile che alterazioni
degenerative della colonna fino allora silenti siano state rese sintomatiche
con il trauma subito. Mancano comunque indagini radiologiche precedenti
l’infortunio per poter confermare tale ipotesi, in quanto la peritanda era fino
allora del tutto priva di qualsiasi sintomo. (…)”(Doc. 12)
Rispondendo
a delle domande postegli dal medico fiduciario dell’Istituto assicuratore
resistente, il Dr. med. __________ ha affermato che a quel momento si era in presenza
in modo preponderante di postumi dell’infortunio del 29 gennaio 1997. In
particolare egli ha sottolineato che a seguito del sinistro si è sviluppata una
sindrome fibromialgica estesa e che tale sindrome poteva essere effettivamente
riscontrata dopo un infortunio anche minore. Lo specialista ha, inoltre,
dichiarato che i disturbi accusati a quel momento non erano postumi di
malattia, bensì dell’infortunio del gennaio 1997 che era da considerarsi quale
causa scatenante.
Il neurologo
ha poi rilevato che l’assicurata era, secondo i dati anamnestici e i referti a
disposizione, priva di qualsiasi disturbo concernente la colonna
cervico-dorsale prima dell’evento infortunistico, che la medesima era
totalmente inabile al lavoro in ragione della fibromialgia accusata e che
l’incapacità al lavoro era dovuta all’infortunio.
Infine al
quesito “Sono da aspettarsi/si è in presenza di postumi irreversibili dell’infortunio
del 29.01.1997? In caso affermativo, di quale entità?”, il Dr. med. __________
ha risposto che una valutazione in merito doveva essere espressa dal
reumatologo, in quanto specialista dell’affezione fibromialgica, e che dal
punto di vista neurologico, qualora gli esami si fossero rivelati normali, non
vi sarebbe stata un’inabilità lavorativa (cfr. doc. 12).
I medici
della Clinica di __________, presso la quale l’assicurata è stata nuovamente
ospedalizzata dal 21 gennaio al 17 febbraio 2001, nel rapporto del 5 marzo 2001
hanno attestato che:
"
(…)
La paziente 61enne portatrice
di una sindrome da dolore cronica con interessamento dell’emicorpo destro con
tratti di sviluppo di cronicizzazione. Nel quadro clinico si evidenzia
un’importante cervicobrachialgia, toracalgia e lombosciatalgia. La paziente
presenta anche una fibromialgia con 18 punti su 18. Per quanto concerne la
co-morbidità vi è un’importante sindrome ansiosa-depressiva.
A nostro modo di vedere,
le alterazioni degenerative spiegano pienamente la sintomatologia sofferta, ma
non appaiono sufficienti a inquadrare la paziente che ostenta un quadro globale
di “decondizionamento”psicofisico. Dopo un incidente stradale con importanti
lesioni in seguito alle quali è stata esclusa dal suo raggio vitale incluso
l’attività lavorativa. Così la paziente è stata costretta a dover affrontare
l’avvenire sia da un punto di vista professionale che sociale in modo incerto e
di conseguenza anche ansioso, con ripercussione sulla soggettiva percezione
delle loro limitazioni funzionali e dei dolori.”
Il quadro
clinico alla dimissione è stato, così, descritto:
"
Soggettivamente la paziente riferisce la sua
piena soddisfazione della degenza, dichiara una netta diminuzione della
sintomatologia algica con ripresa della mobilità della colonna lombare.
Obiettivamente non
possiamo che confermare i dati soggettivi riferitici dalla paziente che appare
effettivamente migliorata per quanto riguarda la mobilità, la resistenza e la
percezione dolorifica. Il tono dell’umore appare stabile e adeguato alle
circostanze. All’esame clinico troviamo una buona mobilità della colonna
vertebrale e la diminuzione dei punti trigger.” (Doc. 13)
La CO 1,
nel 2002, ha ordinato l‘allestimento di una perizia pluridisciplinare da parte
della Clinica di __________ (__________).
L’assicurata
è stata investigata il 21 gennaio 2003 dal profilo neurologico, ORL, ortopedico
e psichiatrico.
Dal
referto peritale del 22 marzo 2003 risulta, segnatamente, che:
"
(…)
Lors de l’accident, Madame RI
1 a été victime de contusions multiples et d’une fracture vertébrale D10-D11.
Cette fracture vertébrale s’est déroulée dans un terrain fragilisé. La
consolidation osseuse s’est faite sans difficulté. Sur les radiographies faites
en 1999, les modifications morphologiques statiques liées à cette fracture sont
peu importantes. Aux autres niveaux de l’appareil locomoteur, il y a eu des
contusions. Aucune pathologie traumatique squelettique ou ligamentaire n’a été
mise en évidence.
Sur le plan objectif, la
guérison après les lesions traumatiques a été obtenue. Seules des douleurs
chroniques de l’étage dorso-lombaire pourraient être acceptées dans le cadre
des lesions traumatiques observées. La symptomatologie douloureuse extrêmement
étendue et diffuse présentée par la patiente ne peut pas être expliquée par des
lésions de l’appareil locomoteur liées a l’accident.
Sur le plan neurologique, il
n’y a pas eu de traumatisme crànio-cérébral majeur en l’absence de perte de
connaissance et de troubles neurologiques documentés lors des examens initiaux.
La patiente signalant une amnesia circonstancielle, il est possible qu’il y ait
néanmoins eu une discrète commotion cérébrale mais très certainement pas de
contusion cérébrale ou de contusion médullaire.
(…)
L’examen psychiatrique, en
l’absence de pathologie somatique clairement démontrable, permet de retenir un
diagnostic de trouble somatoforme douloureux sans pathologie psychiatrique
grave associée. Ce trouble n’est pas en relation de causalité avec l’accident.
Sur le plan objectif, du
point de vue orthopédique, la guérison après les lésions traumatiques a été
obtenue. Seules des douleurs chroniques de l’étage dorso-lombaire pourraient
être acceptées dans le cadre del lésions traumatiques observées. La
symptomatologie douloureuse extrêmement étendue et diffuse présentée par la
patiente ne peut cependant être expliquée par des lésions de l’appareil
locomoteur liées a l’accident.
Compte tenu de l’ensemble des
éléments susmentionnés, à l’exception de rachialgies dorso-lombaire modérées
pouvant encore être en relation de causalité avec l’événement accidentel du
29.1.1997, le tableau clinique présenté actuellement par Madame RI 1 est celui
d’un syndrome somatoforme douloureux prenant le caractère d’une fibromialgie
mais dépassant de loin les seuls critères de ce diagnostic. Comme mentionné
ci-dessus, ce trouble ne peut être consideré comme en relation de causalité
naturelle avec l’événement accidentel.
Sur le plan thérapeutique, il
n’y a guère de mesures therapeutiques à proposer étant donné l’absence de
lésions somatique évidentes et compte tenu du diagnostic psychiatrique. Nous
proposons donc essentiellement la poursuite du traitement actuel, sans autres.
Etant donné que les douleurs chroniques de l’étage dorso-lombaire peuvent
encore être en relation de causalité naturelle probable avec l’événement accidentel,
nous pensons que le traitement d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ainsi que
le traitement de Zurcal est à la charge de l’assurance accidents pour une
période n’excédant pas 10 ans après l’événement accidentel.
Sur le paln de la capacité de
travail, nous estimons que l’incapacité de travail en relation de causalité
naturelle avec l’accident du 29.1.1997 a pris fin au maximum deux ans après
l’événement accidentel.” (Doc. 16a pag. 18-21)
I periti hanno poi risposto a delle domande espressamente formulate
dalla CO 1, e meglio:
"
(…)
3. Existe-t-il
du point de vue médical, une relation de causalité entre les lésions dues à
l’accident et les plaintes actuelles de l’assuré?
Pour
les raisons développées plus haut, il n’y a actuellement plus de relation de
causalité entre les plaintes actuelles de l’assurée et l’événement accidentel
du 29.1. 1997 à l’exception de la persistance possible de rachialgies
dorso-lombaires modérées (relation de causalité probable).
4. Quels
sont vos contatations et diagnostic?
Cf.
ci-dessus.
- Anciennes
fractures de D10 e D 11, actuellement consolidées.
- Anciennes
contusions du genou gauche.
- Anciennes
contusions de la main gauche.
- Ancienne
contusions des deux genoux.
- Troubles
sensitifs faciaux droits et hémisyndrome sensitivo-
moteur
gauche sans substrat organique démontrable.
- Trouble
somatoforme douloureux sans pathologie psychiatrique
grave
associée.
5. Ces
troubles sont-ils en relation de causalité naturelle, certaine, vraisemblable
ou seulement possible, avec l’accident du 29.01.1997 et pour quelles raisons?
Pour les
développés plus haut, à l’exception de quelques douleurs dorso-lombaire
résiduelle possibles, les troubles présentés actuellement par Madame RI 1 ne
sont plus en relation de causalité naturelle vraisemblable ou certaine avec
l’événement accidentel du 29.1.1997.
6. L’assuré
présente-t-elle des troubles étrangers ou antérieurs à l’accident? Si oui,
lesquels?
L’essentiel
des plaintes exprimées actuellement par Madame RI 1 et les troubles constatés au
présent bilan sont le fait d’un syndrome somatoforme douloureux ne pouvant être
mis en relation de causalité naturelle probable ou certaine avec l’événement
accidentel.
(…)
8. Les
éventuelles séquelles accidentelles nécessitent-elles encore un traitement
médical? Lequel?
Comme
mentionné plus haut, on peut admettre en relation de causalité naturelle
probable avec l’événement accidentel la persistance de rachialgies modérées
raison pour laquelle nous proposons que la CO 1 prenne en charge le traitement
anti-inflammatoire et antalgique actuellement en cours pour une période de 10
ans à partir de l’événement accidentel. Il n’y a pas d’autres mesures
thérapeutiques à envisager. Si d’autres traitement étaient instaurés, ces
derniers ne pourraient être considérés comme en relation de causalité naturelle
avec l’événement accidentel.
9. Ces
éventuelles séquelles entraînent-elles une incapacité de travail et dans quelle
mesure?
L’incapacité
de travail en relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel a
cessé au maximum au terme d’une période de 2 ans après l’événement accidentel.”
(Doc. 16a pag. 22-24)
2.9. La CO 1 ha
negato, a decorrere dal 26 giugno 2002, il nesso di causalità tra i disturbi
lamentati dall’assicurata e l’infortunio del gennaio 1997 - ad eccezione dei
dolori cronici dorso-lombari -, fondandosi sul referto peritale dei medici
della Clinica di __________ (cfr. doc. A).
La
ricorrente ha contestato quanto stabilito dall’assicuratore LAINF, facendo
riferimento agli apprezzamenti medici dei Dr. med. __________, __________ e dei
sanitari della Clinica di __________ di __________ (cfr. doc. VI).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p.
282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
D'altra
parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta
Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da
un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per
sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
Considerandi
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.10
Nella
fattispecie in esame, per quanto concerne l’aspetto somatico, questo Tribunale,
attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non ha
valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dei medici della Clinica di __________
che hanno allestito la perizia pluridisciplinare del marzo 2003.
Come
esposto sopra, a mente degli specialisti __________, che per valutare il caso
si sono fondati sullo studio del dossier dell'assicurata, su un esame della
paziente e sui referti radiologici, i dolori accusati dalla stessa alla
schiena, alla testa, agli arti della parte sinistra superiore e inferiore,
nonché la debolezza e la sensazione di addormentamento degli arti sinistri
inferiore e superiore, eccetto i disturbi dorso-lombari, non sono più in
relazione di causalità naturale verosimile con l’evento traumatico del 1997. I
periti hanno, infatti, riscontrato che sul piano oggettivo è stata ottenuta la
guarigione delle lesioni traumatiche e che i dolori sono da collegare a una
sindrome somatoforme dolorosa non causata dal sinistro del 1997 (cfr. doc.
16a).
Il
rapporto peritale del 22 marzo 2003 dei medici della Clinica di __________ non
contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante: in particolare, gli specialisti in neurologia, otorinolaringoiatria e
ortopedia, hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente,
dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Essi
hanno così ulteriormente indagato le condizioni di salute dell’assicurata, come
auspicato dai Dr. med. __________ e __________ nel 1997, rispettivamente nel
2000.
(cfr. doc. 9, 12).
La
censura sollevata dall’assicurata nel ricorso, secondo cui non si sarebbe dato
seguito all’indicazione fornita dai Dr. med. __________ e __________ di
esperire altre verifiche specialistiche è, perciò, priva di fondamento.
Più
specificatamente, i medici di __________ hanno attestato la guarigione delle
lesioni traumatiche, ad eccezione dei dolori dorso-lombari (cfr. doc. 16a pag.
20).
Ciò
risulta del tutto attendibile, visto che dal referto della TAC del marzo 1999
emerge un aspetto consolidato delle fratture vertebrali D10-D11.
A ciò si
aggiunga che l’assicurata aveva, per il resto, subito solamente delle
contusioni (cfr. doc. 16a pag. 16; 24/2).
Riguardo,
in particolare, alle contusioni lombari, occorre ricordare che la
giurisprudenza federale, ha recepito la dottrina medica secondo cui le medesime
cessano di produrre i propri effetti qualche mese (di norma da sei a nove) dopo
l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in
re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid.
4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U
199/00).
L’assicurata
non ha, d’altronde, prodotto alcuna certificazione medica di differente tenore
che infici o perlomeno ponga in dubbio la valutazione degli specialisti di __________.
Il
semplice riferimento ai rapporti dei Dr. med. __________ e __________ non le è
di alcuna utilità, visto che gli stessi datano dell’ottobre 1997 e del luglio
2000, ossia risalgono ad alcuni anni prima della perizia pluridisciplinare del
2003.
ordinata dalla CO 1 al __________, e che per quegli anni l’assicuratore
LAINF ha comunque riconosciuto il proprio obbligo prestativo in relazione al
sinistro del 1997.
E’,
altresì, utile ricordare che la regola "post hoc, ergo propter
hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA
ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re
V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24.
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
In simili condizioni, non si rivela, quindi, necessario procedere a
ulteriori provvedimenti probatori.
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.11
Come precedentemente
ricordato, i medici di __________ hanno, però, precisato che l’assicurata
soffre di una sindrome somatoforme dolorosa che riveste il carattere di una
fibromialgia, superando, tuttavia, di gran lunga i soli criteri di tale
diagnosi (cfr. doc. 16a pag. 20).
Già il
Dr. med. __________, nel mese di ottobre 1997, ha indicato che la schiena in
generale e il membro superiore sinistro presentavano una sindrome dolorosa di
tipo fibromialgico che indicava un inizio di cronicizzazione (cfr. doc. 9).
Il Dr. __________,
dal canto suo, che ha visitato l’insorgente nel giugno 2000, ha riscontrato
un’importante fibromialgia sulla base di una tendoinserzionite diffusa ai
quattro arti, così come pure un probabile stato depressivo non conclamato (cfr.
doc. 12).
Riguardo
a una depressione, i medici di __________ hanno, tuttavia, osservato che
l’assicurata non esprimeva dei sentimenti depressivi (cfr. doc. 16a pag. 17).
Inoltre essi hanno evidenziato che si trattava di un disturbo da dolore
somatoforme senza patologia psichiatrica grave associata (cfr. do. 16a pag.
18).
Gli
specialisti del __________ hanno, poi, escluso un nesso causale naturale tra la
sindrome di cui è affetta l’insorgente e il sinistro del gennaio 1997.
La
perizia pluridisciplinare risulta affidabile anche da questo profilo, ritenuto
che la ricorrente è stata esaminata approfonditamente da un medico specialista
FMH in psichiatra e psicoterapia, Dr. med. __________.
Agli atti
non risulta, peraltro, alcun documento medico che contrasti con tale valutazione.
In ogni
caso, anche volendo ritenere, per ipotesi, che una relazione di casualità
naturale sia data, la responsabilità della CO 1 non potrebbe comunque essere
considerata impegnata oltre il 26 giugno 2002, facendo difetto, come verrà
dettagliatamente esposto nei successivi considerandi, l’adeguatezza del nesso
di causalità.
2.12
In casu
l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata alla luce dei criteri
sviluppati nella DTF 115 V 133 segg. (cfr. consid. 2.7.).
In
effetti, nel caso di specie la giurisprudenza relativa al colpo di frusta
valida per i casi di lesioni al rachide cervicale conseguenti a infortuni del
tipo trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, trauma equivalente oppure
trauma cranio-cerebrale senza prova di deficit funzionale (cfr. DTF 117 V 359
segg.) non torna applicabile.
Al riguardo giova
ricordare che determinante per l’esistenza di un colpo di
frusta è, pure, la presenza di un quadro clinico tipico contraddistinto da
un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der
Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der
Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322;
cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in
Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Con la
DTF 117 V 359 il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”, specificando che lo stesso è caratterizzato da disturbi
multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della
concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,
irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,
ecc. (cfr. pure DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF
123.
V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in
RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nel caso
in esame non risulta che la ricorrente abbia subito un colpo di frusta.
Dal
certificato medico LAINF del 3 marzo 1997, compilato dai sanitari dell’Ospedale
__________ dove l’assicurata è stata ricoverata subito dopo il sinistro del
gennaio 1997, si evince infatti che l’insorgente ha riportato contusioni
multiple e che accusava dolori al rachide dorsale, alle ginocchia e alla mano
sinistra (cfr. doc. 7).
Il Dr. med. __________,
che ha esaminato la ricorrente nel settembre 1997, ha poi riportato che la
medesima è caduta in avanti sulle ginocchia e il viso senza perdere conoscenza
(cfr. doc. 9).
In relazione a un
eventuale trauma cranio-cerebrale, va rilevato che è vero che il Dr. med. __________
ha indicato che l’assicurata ha subito un trauma cranico con commozione
cerebrale e il Dr. med. __________ ha certificato un trauma cranico (cfr. doc.
9; 24/2).
Tuttavia è altrettanto
vero che i medici di __________ hanno sottolineato come possibile una
commozione cerebrale ma che è certamente da escludere una contusione cerebrale.
Essi, come già il Dr. med.
__________, hanno riportato che l’assicurata non ha perso conoscenza (cfr. doc.
16a pag. 19). Per quanto concerne la segnalazione di un’amnesia circostanziale
da parte della ricorrente ai sanitari __________ (cfr. doc. 16a pag. 19), va osservato
che i medici del reparto di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________
di __________, nel rapporto del 20 febbraio 1997, hanno però indicato che la
paziente, dopo l’evento traumatico, è stata trovata cosciente senza nausea o
vomito, senza amnesia retrograda e che lo status neurologico risultava normale (cfr.
doc. 6).
Quanto dichiarato ai
periti di __________ nel 2003 in merito all’amnesia circostanziale non è del tutto credibile, ove solo si pensi al comune dato
d’esperienza secondo cui il ricordo di un fatto tende ad affievolirsi con il
trascorrere del tempo (cfr. STFA U 37/05 del 12 ottobre 2005, consid. 4.2.).
L’esposizione
dei fatti resa in un secondo tempo - in concreto dopo sei anni da quando
all’insorgente è occorso l’infortunio del gennaio 1997 - che si sofferma per la
prima volta su dettagli, la cui importanza non poteva sfuggire all’interessato
in occasione delle precedenti audizioni, suscita poi legittime perplessità
sulla sua fedefacenza (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.1.).
In una
sentenza U 6/03 del 6 maggio 2003, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha
precisato che la prassi relativa ai colpi di frusta e ai traumi
cranio-cerebrali torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa
perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un
leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.
In una
sentenza U 280/05 del 27 dicembre 2005, il TFA, nel caso di un assicurato che è
stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante
elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché accusasse almeno parzialmente
i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli sia rimasto vittima di un colpo
di frusta o di un trauma cranio cerebrale di sufficiente gravità secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in quanto gli è stata diagnosticata solamente
una commotio cerebri, per cui un lieve trauma cranio-cerebrale, e non è stata
registrata alcuna sicura perdita di conoscenza o amnesia retrograda.
Infine,
in una sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007 consid. 5.2., il TFA ha precisato
che la commozione cerebrale si definisce come la perdita di conoscenza
di breve durata senza deficit neurologici, mentre che la contusio cerebri consiste
in uno stato caratterizzato da deficit neurologici con o senza perdita di
conoscenza.
In
ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è
stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue
(mild traumatic brain injury).
Sotto
questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto
del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente,
decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.
Secondo
autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di
conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o
dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio,
disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel,
Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der
Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische
Begutachtung, Zurigo 2005, p. 164-166).
Pertanto,
in concreto, siccome l’assicurata ha al massimo subito una commozione cerebrale
e non risulta una perdita di conoscenza o una chiara amnesia, va eluso un
trauma cranio-cerebrale.
In ogni
caso l’assicurata nemmeno ha presentato delle problematiche appartenenti
specificatamente al quadro clinico tipico (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007,
consid. 3.3.).
La fibromialgia, secondo
costante giurisprudenza, non è in effetti un disturbo rientrante nel quadro
clinico tipico di un colpo di frusta.
In proposito l’Alta Corte,
in una sentenza U 20/05 del 5 aprile 2006, consid. 4.2.2., ha
stabilito che:
"
(…)
Eine Fibromyalgie aber hat die Rechtsprechung
bislang nicht als Teil des typischen bunten Beschwerdebildes eines HWS-Traumas
betrachtet, sondern ausgehend von Art und Pathogenese der Störung sowie unter
Berücksichtigung der jeweiligen konkreten unfallfremden Faktoren als selbstständige
sekundäre Gesundheitsschädigung gewertet (Urteil F. vom 26. November 2001, U
409/00, Erw. 4b/bb sowie RKUV 2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. b). Die Adäquanzprüfung
hat bei solchen Schädigungen nicht nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung geltenden Kriterien (BGE 117 V 359 ff.) zu
erfolgen, sondern es ist nach den in BGE 115 V 140 Erw. 6c/aa für Unfälle mit
psychischen Folgeschäden aufgestellten Kriterien vorzugehen (vgl. Urteil P. vom
30.
September 2005, U 277/04, Erw. 4.2 mit Hinweisen).“
Anche l’affezione psichica del disturbo somatoforme non fa parte del
quadro tipico dei disturbi di un trauma d’accelerazione cervicale, così come il
TFA ha già avuto modo di precisare in una sentenza U 177/05 del 10 aprile 2006,
consid. 4.2:
"
Somatoforme Schmerzstörungen können zwar im
Anschluss an Schleudertraumen und schleudertraumaähnliche Verletzungen der HWS
auftreten, gehören jedoch nicht zum typischen Beschwerdebild dieser
Verletzungen, weil sie - anders als depressive Verstimmungen - nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen, insbesondere in Verbindung mit emotionalen
Konflikten oder psychosozialen Problemen auftreten (Dilling/Mombour/Schmidt
[Hrsg.], Weltgesundheitsorganisation [WHO], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, Übersetzung der 10. Revision [1992] der International Classification
of Diseases, ICD-10 Kapitel V [F], Klinisch-diagnostische Leitlinien, 4. Aufl.,
Bern 2000, S. 191; vgl. auch Känel/Gander/Egle/Buddenberg, Differenzielle
Diagnostik chronischer Schmerzsyndrome am Bewegungsapparat - Codierung nach ICD
10, in: Schweizerische Rundschau für Medizin "Praxis", 2002 S. 541
ff.).“
2.13
Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre
innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso
all’insorgente.
A causa
del sinistro del gennaio 1997 l’assicurata ha riportato contusioni multiple e
la frattura vertebrale D10-D11 (cfr. doc. 6, 7, 9, 24/2).
Per
quanto concerne la dinamica dell’evento traumatico, occorre ribadire che
l’insorgente il mattino del 29 gennaio 1997, mentre da __________ si stava
recando a piedi a __________ percorrendo il lato sinistro del campo stradale, è
stata urtata da tergo da un’automobile che stava scendendo e che aveva perso il
controllo. L’assicurata, conseguentemente, è caduta pesantemente a terra. Dopo
aver investito l’assicurata, la vettura ha urtato un’altra auto parcheggiata
(cfr. doc. 5).
Tenendo
in considerazione le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, nonché ricordato
che si deve fare astrazione da come l'assicurata ha risentito lo choc
traumatico (cfr. RAMI 1999 U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI
1.
non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli
gravi: si tratta di un infortunio di grado medio all’interno della categoria
media.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte, in una sentenza U 228/06 del
4.
maggio 2007 già menzionata sopra, ha qualificato come infortunio di grado
medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre
stava attraversando le strisce pedonali. La stessa ha riportato la frattura
delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di
conoscenza, delle piaghe al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure
delle contusioni multiple.
L'Alta
Corte in un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, ha, inoltre, classificato
quale infortunio di grado medio, escludendo però che si trattasse di un
sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento traumatico
relativo a un assicurato, attivo nell’edilizia, che al lavoro è stato investito
da un’auto, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed esoriazioni.
La nostra
Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una
sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa N., U 183/00, in cui un motociclista
si è scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli ha
tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione,
l’assicurato è scivolato assieme alla propria moto e si è ritrovato
immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei
terzi sono rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto
alla moto. Un’autoambulanza l’ha infine trasportato all’ospedale, dove i sanitari
hanno diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello
della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
Il TFA ha
qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il
conducente di una motocicletta è stato investito da un furgone, riportando una
frattura della terza vertebra lombare e contusioni multiple (cfr. STFA del 24
febbraio 2005 nella causa C., U 311/04).
Il TCA,
infine, in una sentenza 35.2007.14 del 24 maggio 2007, ha classificato fra gli
infortuni di media gravità all’interno della categoria media il sinistro
occorso a un assicurato che in una galleria è caduto a terra da una moto il cui
sistema frenante si era bloccato e che è rimasto immobilizzato sull’asfalto
fino al sopraggiungere dei soccorsi. Egli ha riportato una lussazione
posteriore del femore con frattura dell’acetabolo e del bacino a destra, nonché
una frattura dell’osso scafoide della mano destra.
Il giudice
è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa
G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).
In una
sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha
stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della
categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due
criteri di rilievo.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L’infortunio
occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico o spettacolare.
Il TFA è
giunto alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un
assicurata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali (cfr.
STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).
Quelle
riportate dalla ricorrente - contusioni multiple e frattura vertebrale D10-D11
- non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. a mero titolo esemplificativo,
STF U 73/07 del 5 settembre 2007, consid. 3., in cui una frattura vertebrale
D7-D8 subita da un’assicurata non è stata considerata una lesione grave; STFA U
377/99 del 7 febbraio 2000, consid. 2b in cui la frattura del collo del femore
sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a determinare
disturbi psichici).
Questa Corte
ritiene, pure, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga
della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno, di un
trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati
unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
A questo
proposito, dalle tavole processuali emerge che il trattamento impartito
all’assicurata si è essenzialmente limitato a una terapia conservativa -
fisioterapia e medicamenti (cfr. doc. 24/2), con alcune degenze presso la
Clinica __________ di __________ nel 1998, 1999 e 2001 (cfr. doc. 10, 13).
Inoltre
va sottolineato, da un lato, che dai rapporti delle degenze risulta che lo
stato di salute dell’insorgente è stato comunque ben presto influenzato da
fattori psichici - nel febbraio 1998 essa assumeva degli antidepressivi (cfr.
doc. 12 pag. 3) che il Dr. med. __________ aveva peraltro già proposto
nell’ottobre 1997 (cfr. doc. 9 pag. 15-16) - e che erano presenti alterazioni
degenerative già al momento del sinistro del gennaio 1997 (cfr. doc. 9; 12; 16a).
Dall’altro,
che, in ogni caso il trattamento antalgico e antinfiammatorio riconosciuto
dalla CO 1 in relazione ai disturbi dorso-lombari per la durata di dieci anni a
partire dal sinistro è essenzialmente sintomatico e non è di per sé stesso
idoneo, secondo il corso ordinario delle cose, a causare delle turbe psichiche di
natura analoga a quelle di cui è affetta la ricorrente (cfr. STFA U 272/01 del
30.
settembre 2002, consid. 4.3.2.).
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato.
Del resto
non va dimenticato che i periti di __________ hanno ritenuto un’incapacità al
lavoro in relazione di casualità naturale con l’evento traumatico del 1997 sino
al massimo due anni dopo il sinistro (cfr. doc. 16a pag. 24).
In una
sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con
giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato
in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata
dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si
era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.
Per
quanto riguarda il criterio della persistenza dei dolori somatici, va osservato
che in relazione di casualità con il sinistro del 1997 perdurano unicamente
delle rachialgie dorso lombari ma moderate (cfr. doc. 16a pag. 23). Per il
resto la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla
problematica psichica.
In ogni
caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in concreto,
sia realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente intenso.
La sua
sola presenza non basta perciò per ammettere l'esistenza del necessario nesso
di causalità adeguata (cfr. STFA U 208/00 dell’11 gennaio 2001).
Se ne
deduce che l’infortunio del gennaio 1997 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione della sindrome somatoforme dolorosa con carattere di una
fibromialgia di cui è affetta l’assicurata.
In siffatte
condizioni, dovendo negare l’esistenza del nesso causale adeguato con
l’infortunio del 1997, non è data la responsabilità dell'Istituto assicuratore
in relazione ai disturbi citati.
2.14
Alla luce di
tutto quanto esposto, non è censurabile il fatto che la CO 1 abbia ritenuto
estinto, a decorrere dal 26 giugno 2002, il diritto della ricorrente di
beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative, ad eccezione del trattamento
anti-infiammatorio e antalgico medicalmente necessario per i dolori dorso-lombari
per la durata di dieci anni a partire dal sinistro del 1997.
La
decisione su opposizione del 5 febbraio 2007 deve, quindi, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster