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Decisione

35.2007.39

Colpito alla testa da un mattone 2/06.Rifiuto prestazioni da 2/07. Cefalee e vertigini non oggettivabili.Non applicazione giurisprudenza relativa ai traumi cranio-cerebrale(riportato solo trauma crani

5 settembre 2007Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I Dr.

med. __________, primario di neurologia, e __________, medico assitente di

neurologia, hanno rilevato tensione e sofferenza nel viso del paziente, ma

nessun deficit sensorio-motorio ai quattro arti, né ai nervi cranici, non

atassia, non rigor. Gli stessi hanno precisato che la sensazione vertiginosa

nei passaggi posturali era più verosimilmente in relazione a variazione pressoria

e che il dolore all’ascella sinistra discendente fino alle ultime due dita

della mano sinistra rappresentava una distribuzione lungo il territorio C8

(cfr. doc. 14).

Il 6

aprile 2006 ha avuto luogo una visita medica __________.

Il Dr.

med. __________, dopo aver preso atto che l’assicurato lamentava ancora dolori

di testa, ha diagnosticato una cefalea di tipo muscolo-tensivo e uno stato da

contusione al capo con ferita lacero-contusa suturata il 16 febbraio 2006 (cfr.

doc. 15).

Il

consulto neurologico presso i Dr. med. __________ e __________ del 13 aprile 2006

non ha messo in luce alcun nistagmo, né oscillazioni di Romberg, bensì

unicamente un viso teso e sofferente. La prova di Unterberger è stata del resto

ben eseguita, non rigor e alcun disturbo di forza e sensibilità agli arti (cfr.

doc. 21).

L’8

giugno 2006 i Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________ di

neurologia hanno valutato nuovamente lo stato di salute dell’assicurato. Essi,

al riguardo, hanno indicato che il medesimo, ad eccezione di una certa tensione

e sofferenze, nonché rallentamento globale, non presentava franchi segni di

disequilibrio, né altri deficit neurologici. I sanitari hanno pure evidenziato

che, benché la cefalea persistesse da febbraio 2006, gli accertamenti di

laboratorio e strumentali erano nella norma. Essi hanno poi posto in rilievo il

ricorso pluriquotidiano dell’insorgente a un AINS, ciò che poteva favorire la

persistenza della cefalea, e hanno consigliato il suo ricovero per un

approfondimento clinico (cfr. doc. 31).

Il

ricorrentCO 1, dal Dr. med. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e

chirurgia cervico-facciale.

Dal

relativo rapporto emerge, da una parte, che l’assicurato ha lamentato

persistenti cefalee, episodi di vertigini, nonché un tinnito (è comunque stato

specificato che il paziente aveva già avuto brevi episodi di fischio simile,

quando praticava la caccia, per alcune dopo aver sparato probabilmente senza

protezione), dall’altra, che non era presente alcuna evidenza per un importante

danno vestibolare-periferico e che il paziente ha dato l’impressione di essere

un poco rallentato, forse anche a causa della medicazione con antidepressivi, e

piuttosto timoroso. L’esame vestibolare non ha potuto essere approfondito con

una calorica principalmente per il fatto che il paziente continuava a tenere

gli occhi chiusi con gli occhiali di Fenzel, cosa che avrebbe impedito una

buona valutazione. Per quanto attiene al tinnito, lo specialista ha evitato di

proporre un tentativo terapeutico anche perché il disturbo non era in primo

piano (cfr. doc. 34).

Dal 19 al

28 luglio 2006 l’assicurato è stato degente presso il Sevizio __________ di

neurologia all’Ospedale __________ di __________, come consigliato dai Dr. med.

__________ e __________.

Dal

referto d’uscita, sottoscritto dai Dr. med. __________, capo servizio di

neurologia, e __________, medico assistente di neurologia, risulta che

l’insorgente presentava una cefalea oppressiva, poco pulsatile, senza aurea associata,

a localizzazione mutevole, sviluppatasi nell’arco di quegli ultimi mesi e che

la stessa era insorta dopo un trauma contusivo al capo, ma che le

caratteristiche della sintomatologia a quel momento erano tipiche per cefalea

medicamentosa. I medici hanno poi segnalato che successivamente alla

sospensione di qualsiasi farmaco antalgico hanno continuato unicamente con il

Tryptizol, associato a delle infusioni e delle benzodiazepine e che dopo

qualche giorno con progressione dei dolori, questi ultimi hanno mostrato una

regressione che ha permesso di dimettere il paziente (cfr. doc. 48).

I Dr.

med. __________ e __________, dopo aver nuovamente visitato l’assicurato l’11

settembre 2006 e riscontrato un viso teso, un’andatura curva, movimenti lenti,

Romberg e Unterberger molto incerti con tendenza a oscillare nelle diverse

direzioni, fine tremore nelle mani e lieve asimmetria della rima labiale senza

un franco deficit del facciale, forse preesistente, hanno indicato di ritenere

indispensabile una valutazione e presa a carico psichiatrica essendo certo un

sovraccarico psichico, verosimilmente nell’ambito di uno stato depressivo (cfr.

doc. 59).

L’11

dicembre 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, del servizio

medico di __________ dell’CO 1, ha concluso che:

"

(…) Bei einem Kopfanprall ohne

Bewusstseinsverlust und posttaumatische Amnesie ist eine sehr gute Prognose der

Kopfschmerzen zu erwarten. Entgegengesetzt zu dieser guten Prognose kam es

unter einem Analgetikaübergebrauch zu einem protrahierten Heilverlauf mit

fortbestehenden Kopfschmerzen. Eine Unfallkausalität dieser Kopfschmerzen ist

nicht gegeben, vielmehr muss die Diagnose Kopfschmerzen bei

Analgetikaübergebrauch (ICHD-II 8.2.3) gestellt werden. Nach einem stationärem

Medikamentenentzug im Juli 2006 kam es nur vorübergehend zu einer Besserung der

Kopfschmerzen. Am 11.09.2006 habe der Versicherte wieder über mehr

Kopfschmerzen geklagt. Das Risiko, dass Versicherte wieder übermässig

Analgetika vor dem Hintergrund einer Schmerzverarbeitungsstörung konsumiert

bleibt bestehen und muss differentialdiagnostisch für die zuletzt beklagten

Kopfschmerzen sehr wahrscheinlich in Betracht gezogen werden. Aus

neurologischer Sicht ist eine psychiatrische Beurteilung und gegebenenfalls psychotherapeutische

Behandlung indiziert.“ (Doc. 66)

Al riguardo si impone

rilevare immediatamente l’infondatezza della censura sollevata dalla parte

ricorrente in merito al fatto che il Dr. med. __________ ha fornito la propria

valutazione senza visitare personalmente l’assicurato (cfr.doc. I).

Infatti l'Alta

Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95), contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I).

Il ricorrente, tramite il

suo patrocinatore, nel mese di giugno 2007 ha trasmesso a questa Corte, in

primo luogo, un rapporto del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________, spec., FMH

in neurologia, il quale ha visitato l’assicurato il 23 marzo e il 12 aprile

2007.

Dallo stesso si evince, in

particolare, che l’esame neurologico ha mostrato una sindrome cerebellare

statica, senza ulteriori segni centrali, e che un’origine medicamentosa della

sintomatologia vertiginosa era probabile in ragione dell’importante dose di

Tryptizol assunta, nonché alle alte dosi di Voltaren assunte ogni giorno.

Inoltre è stato ricordato un possibile sovraccarico psicogeno, come pure che

l’esame RM cerebrale ha mostrato solo lievi segni di gliosi aspecifica, non in

relazione con la sintomatologia accusata a quel momento, che le usuali indagini

effettuate non hanno dimostrato un’eventuale ipermosisteinemia e che i

parametri infiammatori si erano rivelati normali. Anche il tracciato

encefalografico è risultato normale senza segni di encefalopatia aggravante

(cfr. doc. Z1).

In secondo luogo, un

certificato del 18 maggio 2007 del Dr. med. __________ in cui è stato attestato

che l’assicurato non ha più potuto riprendere il suo lavoro a motivo di

contusione alla testa con ferita lacerocontusa al capo e conseguenti disturbi

di vertigini e cefalee che non sono più passati, nonché susseguente stato

depressivo e psicosi (cfr. doc. Z2).

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del

12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella

causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie i referti medici del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________ e del 18

maggio 2007 del Dr. med. __________ sono posteriori all'emissione della

decisione su opposizione impugnata.

Tuttavia

quanto riscontrato dagli specialisti può permettere di acclarare lo stato di

salute dell’assicurato e l’eziologia dei disturbi, che peraltro non sono

sostanzialmente cambiati rispetto al periodo antecedente al febbraio 2007.

Pertanto

tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono

suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2

settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.8. In materia

di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni

sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione

di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo

senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28

luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella

causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio

2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.

Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la

sottolineatura è del redattore).

Per

negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati

da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei

problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico

(cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).

Nel caso

in esame, questa Corte, alla luce dell’abbondante documentazione medica

riassunta al precedente considerando (cfr. in particolare doc. 28: referto

della TAC cerebrale; doc. 31: rapporto del 20 giugno 2006 del Servizio __________

di neurologia che ha posto in rilievo “accertamenti di laboratorio e

strumentali nella norma; doc. 34: valutazione del 19 giugno 2006 del Dr. med. __________,

il quale ha indicato che nessuna evidenza per un importante danno

vestibolare-periferico; doc. Z2: rapporto del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________

da cui risulta che l’esame RM cerebrale ha

mostrato solo lievi segni di gliosi aspecifica, non in relazione con la

sintomatologia accusata, che le usuali indagini effettuate non hanno dimostrato

un’eventuale ipermosisteinemia, che i parametri infiammatori, in particolare

gli anticorpi anticardiolipina e antiBeta 2 glicoproteina e gli anticorpi Lupus

anticoagulans, erano normali, come pure il tracciato encefalografico) constata che la sintomatologia accusata dal ricorrente,

principalmente cefalee persistenti e vertigini, non ha potuto essere spiegata

con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica.

2.9. Un’eccezione

alla regola appena esposta ed esaminata (cfr. consid. 2.8.) è prevista in

materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale e in materia di traumi

cerebrali.

Nel caso

presente, visto che l’assicurato ha certamente lamentato cefalee persistenti e

vertigini e che il Dr. med. __________ nell’aprile 2006 ha pure menzionato

disturbi di nausea e perdita di equilibrio (cfr. doc. 18), prima di poter

concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi menzionati,

all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del febbraio

2006, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi

elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale

(ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali).

Al

proposito è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la

citata sentenza del 4 febbraio 1991 nella causa S., pubblicata in DTF 117 V

359segg. e RAMI 1991 U 121 pag. 95 segg., e costantemente applicata (cfr. STFA

del 13 febraio 2006 nella causa A., U 462/04) l'Alta Corte si è scostata dal

principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano

oggettivo, quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117

V 382s. consid. 4b). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del “colpo di frusta” (disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità ecc.) non siano oggettivabili mediante gli

attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi

soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni.

In una

recente sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007 consid. 5.2., il TFA ha precisato

che la commozione cerebrale si definisce come la perdita di conoscenza

di breve durata senza deficit neurologici, mentre che la contusio cerebri consiste

in uno stato caratterizzato da deficit neurologici con o senza perdita di

conoscenza.

In

ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è

stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue

(mild traumatic brain injury).

Sotto

questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto

del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente,

decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.

Secondo

autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di

conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o

dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio,

disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel,

Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der

Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische

Begutachtung, Zurigo 2005, p. 164-166).

Nella

presente fattispecie, i sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

di __________, dove il ricorrente si è recato dopo il sinistro, quale presunta

diagnosi hanno soltanto indicato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto

(cfr. doc. 43).

I Dr.

med. __________, primario di neurologia del Servizio __________ di neurologia,

e __________, medico assistente di neurologia, nei rapporti del 22 marzo 2006 e

del 20 giugno 2006, hanno precisato che la cefalea persistente con sensazione

vertiginosa si è verificata dopo trauma cranico non commotivo (cfr. doc. 14,

31).

Il Dr.

med. __________, poi, nell’aprile 2007 ha menzionato un trauma cranico minore

(cfr.doc. Z1).

Il Dr.

med. __________, FMH in chirurgia, dal canto suo, sul certificato del 18 maggio

2007 ha unicamente indicato “contusione testa con ferita lacero contusa” (cfr.

doc. Z2). Egli non ha al contrario fatto riferimento alcuno a una contusione

cerebrale.

La TAC

cerebrale effettuata il 21 marzo 2006 è peraltro risultata nella norma (cfr.

doc. 28).

Inoltre

dalle carte processuali non risulta che l’assicurato, in concomitanza con il

sinistro del febbraio 2006, abbia perso conoscenza o abbia presentato una certa

amnesia.

In

particolare i medici del Servizio __________ di neurologia hanno attestato, nel

mese di marzo 2006, che non vi è stata perdita di coscienza (cfr. doc. 14).

Quanto

emerge dal rapporto dell’aprile 2007 del Dr. med. __________, secondo cui in

occasione del sinistro non vi è stata una sicura perdita di conoscenza, forse

per pochi secondi (cfr. doc. Z1), non risulta poi attendibile, ove solo si

pensi al comune dato d’esperienza secondo cui il ricordo di un fatto tende ad

affievolirsi con il trascorrere del tempo (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella

causa INSAI c/ C., U 37/05, consid. 4.2.).

Al

riguardo è, inoltre, utile rilevare che l’indicazione resa in un secondo tempo -

in concreto dopo più di un anno dall’evento traumatico del febbraio 2006 - che

si sofferma per la prima volta su dettagli, la cui importanza non poteva

sfuggire all’interessato in occasione delle precedenti visite mediche, suscita

legittime perplessità sulla sua fedefacenza (cfr. STFA del 24 gennaio 2007

nella causa M., U 397/05, consid. 4.1.).

Alla luce

di quanto precede, secondo il TCA l'assicurato, in occasione dell'infortunio

del febbraio 2006, e più precisamente della caduta sulla sua testa di un

mattone, ha verosimilmente riportato tutt’al più un trauma cranico semplice,

senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello).

A tale

proposito è utile notare che il 16 febbraio 2006 l’assicurato è stato dimesso

immediatamente dopo la visita presso il Pronto Soccorso (cfr. doc. 43).

Qualora

l'insorgente avesse, invece, presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe

senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in

questo senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48,

consid. 2.12.).

E’ vero

che il Dr. med. __________, FMH in chirurgia sul certificato del 18 maggio 2007

ha indicato “contusione testa con ferita lacero contusa” (cfr. doc. Z2).

Tuttavia egli non ha fatto riferimento alcuno a una contusione cerebrale.

Inoltre giova ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Pertanto quanto attestato dal medico curante non è di una portata

tale da sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.

2.10. In caso di

trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza

federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia

di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

Il TFA ha

deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile

soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri

Considerandi

e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece

sufficiente.

In una

sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte,

trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha

stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,

l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere

l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo

di frusta".

In una

sentenza del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, il TFA, nel caso di un

assicurato che è stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il

trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché

accusasse almeno parzialmente i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli

sia rimasto vittima di un colpo di frusta o di un trauma cranio cerebrale di

sufficiente gravità secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in

quanto gli è stata diagnosticata solamente una commotio cerebri, per cui un lieve

trauma cranio-cerebrale, e non è stata registrata alcuna sicura perdita di

conoscenza o amnesia retrograda.

Alla luce

della giurisprudenza citata sopra, in concreto, visto che l’assicurato non ha

comunque subito neppure una commotio cerebri (rispettivamente una

lesione traumatica cerebrale tenue), occorre concludere che non ha riportato un

trauma cranio-cerebrale ai sensi della giurisprudenza federale.

Il

quesito della causalità, a prescindere dalla questione di sapere se la

sintomatologia lamentata dall’assicurato sia sufficiente o meno per concludere

che egli ha presentato il quadro tipico dei disturbi di una lesione del tipo

trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, va pertanto risolto secondo le

regole ordinarie, anziché in applicazione della prassi specifica in materia di

infortuni del tipo "colpo di frusta", estesa anche ai traumi

cranio-cerebrali, e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal

ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un

nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

In simili

circostanze, non è pertanto

necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre

per quanto attiene, in particolare, alla valutazione neuropsicologica suggerita

dal Dr. med. __________ nel mese di aprile 2007 (cfr. doc. Z1; VII), giova

sottolineare, in primo luogo, che comunque l’assicurato non ha fatto menzione

di problemi di natura neuropsicologica.

In

secondo luogo, che la giurisprudenza federale ha stabilito che, secondo le

attuali conoscenze, la neuropsicologia non è di per

sé stessa in grado di valutare in modo decisivo la

questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono

certamente essere significativi nel quadro

dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il

neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della

causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente

nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA del 9 gennaio

2001.

nella causa R., U 148/00, consid. 2 c/cc).

Infine,

in considerazione di quanto esposto sopra, anche nel caso in cui il ricorrente

presentasse eventuali disturbi neuropsicologici, l’esistenza di un nesso

causale naturale con l’infortunio andrebbe negata, siccome difetta un sostrato

organico (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

2.11

I medici che

si sono occupati del caso del ricorrente hanno accennato a problemi psichici di

cui è affetto quest’ultimo (cfr. doc. 31, 59, Z1, Z2).

Questa

Corte constata che agli atti non figurano certificati medici specialistici

attestanti di quale patologia psichica specifica si tratta.

Ad ogni

modo, il TCA può esimersi dall’indagare più approfonditamente tale questione,

come pure la casualità naturale.

In

effetti anche nel caso in cui l’esistenza di tali disturbi e il nesso causale

naturale dovessero essere accertati, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe

comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso

di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati

nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.9.; STFA del 9 aprile 2003 nella causa

C., U 164/02, consid. 4.1).

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzi tutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.

A causa

del sinistro del febbraio 2006, l’assicurato ha riportato una ferita lacero

contusa alla testa e tutt’al più un trauma cranico semplice (cfr. doc. 43;

consid. 2.9.).

Per quanto

concerne la dinamica dell’evento traumatico, occorre evidenziare che

nell’annuncio di infortunio non è stata indicata l’altezza da cui è caduto il

mattone (cfr. doc. 1, 2).

Dal

rapporto del 22 marzo 2006 dei Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________

di neurologia si evince, per contro, che l’altezza era di circa tre metri (cfr.

doc. 14).

Tale

altezza risulta anche dal referto del Dr. med. __________ (cfr.doc. Z1) ed è

stata ribadita nell’atto ricorsuale (cfr.doc. I).

Tenendo

in considerazione le lesioni riportate e che il mattone è caduto sulla testa

dell’assicurato da un’altezza di tre metri, l'infortunio occorso all’assicurato

non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi:

si tratta di un infortunio di grado medio tutt’al all’interno della categoria

media.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha proceduto a un’identica

classificazione in una sentenza, del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05,

già citata (cfr. consid. 2.10.), concernente il caso di un assicurato che era

stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante

elemento di 150 – 200 Kg, riportando unicamente una commotio cerebri.

In

un’ulteriore sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04 il TFA ha

confermato la classificazione operata dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Cantone Argovia, che aveva qualificato nella categoria media

l’infortunio relativo a un assicurato che, a seguito della caduta sul capo di

una piattaforma in legno del peso di 20 kg, ha subito una commotio cerebri,

una contusio capitis, una ferita lacero contusa e un colpo di frusta.

D'altro

canto, la stessa nostra Massima Istanza, a conferma della pronunzia cantonale,

ha classificato il sinistro, concernente un’assicurata che si era vista rompere

in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la

quale, in un secondo tempo, l’aveva colpita ripetutamente al volto con un

coccio, procurandole varie contusioni e ferite da

taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli

infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94,

pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

Il

Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa

G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

In una

sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha

stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della

categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due

criteri di rilievo.

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del

nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L’infortunio

occorso all’insorgente, al quale è caduto sul capo un mattone non risulta drammatico,

né spettacolare.

Al

riguardo è utile rilevare che in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006,

già citata, il TFA è giunto alla medesima conclusione nel caso di un assicurato

al quale è caduta sulla testa una piattaforma in legno di 20 kg e che ha subito

una commotio cerebri, una contusio capitis, una ferita lacero

contusa e un colpo di frusta.

Quelle

riportate dal ricorrente - ferita lacero contusa al capo e un trauma cranico

semplice - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente

idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA U 462/04 del 13

febbraio 2006 consid. 2.4.2.; STFA U 416/01del 28 agosto 2002 consid. 5b; STCA

35.2005.67

del 22 marzo 2006 consid. 2.13.; STCA 35.2002.6 del 16 giugno 2003

inc. consid. 2.11.).

Questa Corte

ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente

lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

A questo

proposito dalle tavole processuali emerge che, dopo il ricovero del luglio

2006, il trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti

(cfr. doc. 59; Z1).

È qui inoltre

utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U

235/97, il TFA ha comunque negato che la cura medica sia stata eccezionalmente

lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso

soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere

dal fatto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla

problematica psichica.

Relativamente

al criterio dei dolori somatici persistenti, va ribadito che il ricorrente ha

dichiarato di accusare principalmente cefalee persistenti e vertigini.

In ogni

caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in casu, sia

realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente intenso.

La sua

sola presenza non basta perciò per ammettere l'esistenza del necessario nesso

di causalità adeguata (cfr. STFA U 208/00 dell’11 gennaio 2001).

Se ne

deduce che l’infortunio del 16 febbraio 2006 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato.

In

siffatte condizioni, dovendo negare l’esistenza del nesso causale adeguato con

l’infortunio del febbraio 2006, non è data la responsabilità dell'Istituto

assicuratore in relazione alla problematica psichica accusata dal ricorrente.

2.12

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. V).

2.12.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima

di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.12.2

Per valutare

se un assicurato si trova o meno in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Dalle carte processuali si

evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di due figli

maggiorenni, __________ nata l’8 agosto 1984 e __________ nato il 6 gennaio

1987.

(cfr. doc. R).

Il figlio

__________ abita tuttora con i genitori a __________ ed è apprendista, mentre __________

è domiciliata a __________ (cfr. doc. R; banca dati MOVPOP).

Nei

confronti dei due figli, essendo ormai maggiorenni, non esiste più alcun

obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 277 CCS).

__________

risulta peraltro a carico dell’assistenza sociale (cfr. doc. R).

Il

reddito della famiglia dell’assicurato è costituito delle indennità giornaliere

a causa di malattia percepite dallo stesso ammontanti a fr. 3'730.-- al mese

(cfr. doc. U, XII, XIIbis) e dello stipendio conseguito da sua moglie di circa fr.

4’000.-- netti mensili (cfr. doc. T).

Con un

reddito di circa fr. 7'730.-- l’assicurato deve far fronte a fr. 1’550.-- quale

importo base mensile per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 1’100.-- al mese (cfr. doc. Z).

Vanno

altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei

coniugi __________, che per il 2007, ammonta a circa fr. 483.-- mensili (cfr.

doc. V), nonché le imposte, stimate globalmente a circa fr. 400.-- al mese

(cfr. doc. S).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3'533.--.

In casu,

anche applicando all’importo base mensile il massimo di supplemento (25%), e

partendo quindi da un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere

considerato indigente.

Infatti

l’assicurato presenta un’eccedenza di fr. 3’809.50 al mese (fr. 7'730.-- - fr.

1'937.50 - fr. 1'100.-- - fr. 483.-- - fr. 400.--), ovvero di fr. 45'714.--

all’anno.

In tali

circostanze, non potendo essere ammessa l’indigenza, la domanda di assistenza

giudiziaria va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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