35.2007.39
Colpito alla testa da un mattone 2/06.Rifiuto prestazioni da 2/07. Cefalee e vertigini non oggettivabili.Non applicazione giurisprudenza relativa ai traumi cranio-cerebrale(riportato solo trauma crani
5 settembre 2007Italiano51 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.39
Data decisione, Autorità:
05.09.2007, TCA
Titolo:
Colpito alla testa da un mattone 2/06.Rifiuto prestazioni da 2/07. Cefalee e vertigini non oggettivabili.Non applicazione giurisprudenza relativa ai traumi cranio-cerebrale(riportato solo trauma cranico semplice).Causalità naturale negata.Per ev.disturbi psichici difetta nesso di casualità adeguata
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
DISTURBI PSICHICI
GRATUITO PATROCINIO
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.39
rs
Lugano
5 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
febbraio 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 16
febbraio 2006 RI 1 - dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, mentre stava spianando del materiale nella benna, è stato
colpito alla testa da un mattone caduto dall’isolazione dove era appoggiato
(cfr. doc. 1, 2).
Egli ha
riportato una ferita lacero-contusa al capo (cfr. doc. 43).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 12 gennaio 2007, ha posto termine al versamento delle
prestazioni assicurative a decorrere dal 1° febbraio 2007, ritenendo estinto il
nesso di causalità tra i disturbi ancora accusati dall’assicurato e
l’infortunio del febbraio 2006 (doc. 72).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
83), l’CO 1, il 23 febbraio 2007, ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 marzo 2007, RI 1, patrocinato dall’avv. __________,
dello studio legale RA 1, ha chiesto il ripristino della corresponsione delle
indennità giornaliere al 100% con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2007,
l’assegnazione di una rendita per invalidità di grado pari al 100%, nonché di
un’indennità per menomazione dell’integrità, oltre all’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
A
sostegno delle pretese ricorsuali l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha
addotto che dagli atti medici presenti nel’incarto, segnatamente da quelli
allestiti dai Dr. med. __________, __________ e __________, __________, __________
e __________, risulterebbe che il sinistro del febbraio 2006 è la causa diretta
della cefalea gravativa continua e della sensazione vertiginosa di cui soffre.
Per
quanto riguarda il rapporto medico discordante del Dr. med. __________, a mente
del ricorrente, lo stesso non può avere pieno valore probatorio, poiché, da un
lato, la valutazione del suo caso è stata effettuata sulla sola base degli
atti, senza averlo visitato, dall’altro, il parere è stato rilasciato dopo tre
mesi dall’ultimo referto medico all’inserto, e meglio quello dell’11 settembre
2006 dei Dr. med. __________ e __________.
L’assicurato
ha, inoltre, contestato la conclusione dell’CO 1 secondo cui i disturbi
accusati non sono in relazione di casualità con l’infortunio in questione, in
quanto sarebbe inesistente un danno alla salute organico, richiamandosi alla
giurisprudenza inerente alle lesioni del tipo “colpo di frusta”. Egli ha
precisato che, manifestando i disturbi tipici di tale lesione, va ammesso un
nesso causale tra il sinistro del febbraio 2006 e la susseguente incapacità
lavorativa, rispettivamente lucrativa.
L’insorgente
ha poi obiettato quanto asserito dall’assicuratore LAINF resistente in merito
all’evoluzione positiva del trauma subito.
Per
quanto attiene alla classificazione del sinistro, egli ritiene che si tratti di
un infortunio grave che poteva avere risvolti fatali, per cui la percossa
dovuta alla caduta di un mattone da un’altezza di tre metri va considerata
causa adeguata della cefalea e delle vertigini. L’assicurato ha però
specificato che, nella denegata ipotesi in cui non si volesse classificare
l’evento traumatico come grave, esso deve rientrare almeno nella categoria di
grado medio sottogruppo medio grave. Quali criteri giustificanti il nesso di
causalità adeguato ha indicato essere adempiuti la durata eccezionalmente lunga
della cura (oltre 13 mesi), i disturbi somatici e il grado (100%), nonché la
durata (13 mesi) dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Secondo
l’assicurato l’adeguatezza del nesso causale va riconosciuta visto che è
sufficiente che uno solo dei criteri sia realizzato, ragione per cui a torto l’CO
1 ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2007.
Egli ha pure
rilevato che nessuna perizia psichiatrica sia stata effettuata, nonostante sia
stata auspicata dalla Dr. med. __________ e dallo stesso Dr. med. __________ e che
di conseguenza l’CO 1 non aveva i necessari elementi per determinare se al
medesimo dovevano essere sospese le prestazioni assicurative.
Infine
l’assicurato ha evidenziato che non è stato raggiunto né lo status quo ante, né
lo status quo sine, in quanto, da una parte, il suo stato di salute non è per
nulla il medesimo di quello antecedente all’infortunio. Dall’altra, secondo
l’evoluzione ordinaria tale stato di salute (cefalea, vertigini, depressione,
disturbi visivi, ecc.) non sarebbe mai subentrato senza l’infortunio del
febbraio 2006 (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1,
rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’avv. __________,
con scritto pervenuto al TCA il 16 maggio 2007, ha trasmesso il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione e il
preavviso favorevole del Municipio di __________ (cfr.doc. V; Q-Z).
1.6. Il 6 giugno
2007 il patrocinatore dell’assicurato ha inviato un rapporto medico del 18
aprile 2007 del Dr. med. __________ e un certificato del Dr. med. __________,
accompagnati da alcune sue osservazioni in merito (cfr. doc. VII: Z1-2).
1.7. L’avv. RA 2
ha preso posizione al riguardo il 21 giugno 2007 (cfr. doc. IX).
1.8. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. X).
1.9. Pendente
causa questa Corte ha invitato il ricorrente, tramite l’avv. __________, a
trasmettere il più recente certificato di salario rilasciatogli dalla __________
impresa di costruzioni, da cui emergesse l’importo di indennità giornaliere
percepite (cfr. doc. XI).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha dato seguito alla menzionata richiesta il 20
agosto 2007 (cfr. doc. XII + bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno
legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1°
febbraio 2007.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria
degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza
particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Nella
concreta evenienza, il 16 febbraio 2006, mentre l’assicurato stava spianando
del materiale nella benna, un mattone appoggiato sopra a dell’isolazione gli è
caduto sulla testa (cfr. doc. 1, 2).
Il
ricorrente si è immediatamente recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
di __________, dove i sanitari hanno riscontrato una ferita lacero contusa al
capo, la quale è stata suturata. Egli non è stato ospedalizzato (cfr. doc. 43).
A causa
della cefalea persistente e della sensazione di vertigini, il 21 marzo 2006
l’insorgente si è sottoposto a una visita presso il Servizio __________ di
neurologia dell’Ospedale __________ di __________.
La TAC cerebrale
è risultata nella norma (cfr. doc. 28).
Fatti
I Dr.
med. __________, primario di neurologia, e __________, medico assitente di
neurologia, hanno rilevato tensione e sofferenza nel viso del paziente, ma
nessun deficit sensorio-motorio ai quattro arti, né ai nervi cranici, non
atassia, non rigor. Gli stessi hanno precisato che la sensazione vertiginosa
nei passaggi posturali era più verosimilmente in relazione a variazione pressoria
e che il dolore all’ascella sinistra discendente fino alle ultime due dita
della mano sinistra rappresentava una distribuzione lungo il territorio C8
(cfr. doc. 14).
Il 6
aprile 2006 ha avuto luogo una visita medica __________.
Il Dr.
med. __________, dopo aver preso atto che l’assicurato lamentava ancora dolori
di testa, ha diagnosticato una cefalea di tipo muscolo-tensivo e uno stato da
contusione al capo con ferita lacero-contusa suturata il 16 febbraio 2006 (cfr.
doc. 15).
Il
consulto neurologico presso i Dr. med. __________ e __________ del 13 aprile 2006
non ha messo in luce alcun nistagmo, né oscillazioni di Romberg, bensì
unicamente un viso teso e sofferente. La prova di Unterberger è stata del resto
ben eseguita, non rigor e alcun disturbo di forza e sensibilità agli arti (cfr.
doc. 21).
L’8
giugno 2006 i Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________ di
neurologia hanno valutato nuovamente lo stato di salute dell’assicurato. Essi,
al riguardo, hanno indicato che il medesimo, ad eccezione di una certa tensione
e sofferenze, nonché rallentamento globale, non presentava franchi segni di
disequilibrio, né altri deficit neurologici. I sanitari hanno pure evidenziato
che, benché la cefalea persistesse da febbraio 2006, gli accertamenti di
laboratorio e strumentali erano nella norma. Essi hanno poi posto in rilievo il
ricorso pluriquotidiano dell’insorgente a un AINS, ciò che poteva favorire la
persistenza della cefalea, e hanno consigliato il suo ricovero per un
approfondimento clinico (cfr. doc. 31).
Il
ricorrentCO 1, dal Dr. med. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e
chirurgia cervico-facciale.
Dal
relativo rapporto emerge, da una parte, che l’assicurato ha lamentato
persistenti cefalee, episodi di vertigini, nonché un tinnito (è comunque stato
specificato che il paziente aveva già avuto brevi episodi di fischio simile,
quando praticava la caccia, per alcune dopo aver sparato probabilmente senza
protezione), dall’altra, che non era presente alcuna evidenza per un importante
danno vestibolare-periferico e che il paziente ha dato l’impressione di essere
un poco rallentato, forse anche a causa della medicazione con antidepressivi, e
piuttosto timoroso. L’esame vestibolare non ha potuto essere approfondito con
una calorica principalmente per il fatto che il paziente continuava a tenere
gli occhi chiusi con gli occhiali di Fenzel, cosa che avrebbe impedito una
buona valutazione. Per quanto attiene al tinnito, lo specialista ha evitato di
proporre un tentativo terapeutico anche perché il disturbo non era in primo
piano (cfr. doc. 34).
Dal 19 al
28 luglio 2006 l’assicurato è stato degente presso il Sevizio __________ di
neurologia all’Ospedale __________ di __________, come consigliato dai Dr. med.
__________ e __________.
Dal
referto d’uscita, sottoscritto dai Dr. med. __________, capo servizio di
neurologia, e __________, medico assistente di neurologia, risulta che
l’insorgente presentava una cefalea oppressiva, poco pulsatile, senza aurea associata,
a localizzazione mutevole, sviluppatasi nell’arco di quegli ultimi mesi e che
la stessa era insorta dopo un trauma contusivo al capo, ma che le
caratteristiche della sintomatologia a quel momento erano tipiche per cefalea
medicamentosa. I medici hanno poi segnalato che successivamente alla
sospensione di qualsiasi farmaco antalgico hanno continuato unicamente con il
Tryptizol, associato a delle infusioni e delle benzodiazepine e che dopo
qualche giorno con progressione dei dolori, questi ultimi hanno mostrato una
regressione che ha permesso di dimettere il paziente (cfr. doc. 48).
I Dr.
med. __________ e __________, dopo aver nuovamente visitato l’assicurato l’11
settembre 2006 e riscontrato un viso teso, un’andatura curva, movimenti lenti,
Romberg e Unterberger molto incerti con tendenza a oscillare nelle diverse
direzioni, fine tremore nelle mani e lieve asimmetria della rima labiale senza
un franco deficit del facciale, forse preesistente, hanno indicato di ritenere
indispensabile una valutazione e presa a carico psichiatrica essendo certo un
sovraccarico psichico, verosimilmente nell’ambito di uno stato depressivo (cfr.
doc. 59).
L’11
dicembre 2006 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, del servizio
medico di __________ dell’CO 1, ha concluso che:
"
(…) Bei einem Kopfanprall ohne
Bewusstseinsverlust und posttaumatische Amnesie ist eine sehr gute Prognose der
Kopfschmerzen zu erwarten. Entgegengesetzt zu dieser guten Prognose kam es
unter einem Analgetikaübergebrauch zu einem protrahierten Heilverlauf mit
fortbestehenden Kopfschmerzen. Eine Unfallkausalität dieser Kopfschmerzen ist
nicht gegeben, vielmehr muss die Diagnose Kopfschmerzen bei
Analgetikaübergebrauch (ICHD-II 8.2.3) gestellt werden. Nach einem stationärem
Medikamentenentzug im Juli 2006 kam es nur vorübergehend zu einer Besserung der
Kopfschmerzen. Am 11.09.2006 habe der Versicherte wieder über mehr
Kopfschmerzen geklagt. Das Risiko, dass Versicherte wieder übermässig
Analgetika vor dem Hintergrund einer Schmerzverarbeitungsstörung konsumiert
bleibt bestehen und muss differentialdiagnostisch für die zuletzt beklagten
Kopfschmerzen sehr wahrscheinlich in Betracht gezogen werden. Aus
neurologischer Sicht ist eine psychiatrische Beurteilung und gegebenenfalls psychotherapeutische
Behandlung indiziert.“ (Doc. 66)
Al riguardo si impone
rilevare immediatamente l’infondatezza della censura sollevata dalla parte
ricorrente in merito al fatto che il Dr. med. __________ ha fornito la propria
valutazione senza visitare personalmente l’assicurato (cfr.doc. I).
Infatti l'Alta
Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95), contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I).
Il ricorrente, tramite il
suo patrocinatore, nel mese di giugno 2007 ha trasmesso a questa Corte, in
primo luogo, un rapporto del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________, spec., FMH
in neurologia, il quale ha visitato l’assicurato il 23 marzo e il 12 aprile
2007.
Dallo stesso si evince, in
particolare, che l’esame neurologico ha mostrato una sindrome cerebellare
statica, senza ulteriori segni centrali, e che un’origine medicamentosa della
sintomatologia vertiginosa era probabile in ragione dell’importante dose di
Tryptizol assunta, nonché alle alte dosi di Voltaren assunte ogni giorno.
Inoltre è stato ricordato un possibile sovraccarico psicogeno, come pure che
l’esame RM cerebrale ha mostrato solo lievi segni di gliosi aspecifica, non in
relazione con la sintomatologia accusata a quel momento, che le usuali indagini
effettuate non hanno dimostrato un’eventuale ipermosisteinemia e che i
parametri infiammatori si erano rivelati normali. Anche il tracciato
encefalografico è risultato normale senza segni di encefalopatia aggravante
(cfr. doc. Z1).
In secondo luogo, un
certificato del 18 maggio 2007 del Dr. med. __________ in cui è stato attestato
che l’assicurato non ha più potuto riprendere il suo lavoro a motivo di
contusione alla testa con ferita lacerocontusa al capo e conseguenti disturbi
di vertigini e cefalee che non sono più passati, nonché susseguente stato
depressivo e psicosi (cfr. doc. Z2).
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile
2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del
12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa
J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re
C., pag. 5, non pubblicata;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;
DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107
V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella
causa C. R:,
K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del
17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio
1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie i referti medici del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________ e del 18
maggio 2007 del Dr. med. __________ sono posteriori all'emissione della
decisione su opposizione impugnata.
Tuttavia
quanto riscontrato dagli specialisti può permettere di acclarare lo stato di
salute dell’assicurato e l’eziologia dei disturbi, che peraltro non sono
sostanzialmente cambiati rispetto al periodo antecedente al febbraio 2007.
Pertanto
tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono
suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2
settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.8. In materia
di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato
vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui
procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni
sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione
di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo
senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28
luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella
causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio
2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.
Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la
sottolineatura è del redattore).
Per
negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio ed i disturbi lamentati
da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata, quale causa dei
problemi di salute, una patologia totalmente estranea a un evento traumatico
(cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U 126/00).
Nel caso
in esame, questa Corte, alla luce dell’abbondante documentazione medica
riassunta al precedente considerando (cfr. in particolare doc. 28: referto
della TAC cerebrale; doc. 31: rapporto del 20 giugno 2006 del Servizio __________
di neurologia che ha posto in rilievo “accertamenti di laboratorio e
strumentali nella norma; doc. 34: valutazione del 19 giugno 2006 del Dr. med. __________,
il quale ha indicato che nessuna evidenza per un importante danno
vestibolare-periferico; doc. Z2: rapporto del 18 aprile 2007 del Dr. med. __________
da cui risulta che l’esame RM cerebrale ha
mostrato solo lievi segni di gliosi aspecifica, non in relazione con la
sintomatologia accusata, che le usuali indagini effettuate non hanno dimostrato
un’eventuale ipermosisteinemia, che i parametri infiammatori, in particolare
gli anticorpi anticardiolipina e antiBeta 2 glicoproteina e gli anticorpi Lupus
anticoagulans, erano normali, come pure il tracciato encefalografico) constata che la sintomatologia accusata dal ricorrente,
principalmente cefalee persistenti e vertigini, non ha potuto essere spiegata
con un danno organico oggettivabile di natura infortunistica.
2.9. Un’eccezione
alla regola appena esposta ed esaminata (cfr. consid. 2.8.) è prevista in
materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale e in materia di traumi
cerebrali.
Nel caso
presente, visto che l’assicurato ha certamente lamentato cefalee persistenti e
vertigini e che il Dr. med. __________ nell’aprile 2006 ha pure menzionato
disturbi di nausea e perdita di equilibrio (cfr. doc. 18), prima di poter
concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi menzionati,
all'inesistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del febbraio
2006, questo Tribunale deve ancora esaminare l'applicabilità della prassi
elaborata dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale
(ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali).
Al
proposito è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la
citata sentenza del 4 febbraio 1991 nella causa S., pubblicata in DTF 117 V
359segg. e RAMI 1991 U 121 pag. 95 segg., e costantemente applicata (cfr. STFA
del 13 febraio 2006 nella causa A., U 462/04) l'Alta Corte si è scostata dal
principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano
oggettivo, quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117
V 382s. consid. 4b). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del “colpo di frusta” (disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità ecc.) non siano oggettivabili mediante gli
attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni.
In una
recente sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007 consid. 5.2., il TFA ha precisato
che la commozione cerebrale si definisce come la perdita di conoscenza
di breve durata senza deficit neurologici, mentre che la contusio cerebri consiste
in uno stato caratterizzato da deficit neurologici con o senza perdita di
conoscenza.
In
ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è
stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue
(mild traumatic brain injury).
Sotto
questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto
del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente,
decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.
Secondo
autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di
conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o
dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio,
disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel,
Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der
Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische
Begutachtung, Zurigo 2005, p. 164-166).
Nella
presente fattispecie, i sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
di __________, dove il ricorrente si è recato dopo il sinistro, quale presunta
diagnosi hanno soltanto indicato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto
(cfr. doc. 43).
I Dr.
med. __________, primario di neurologia del Servizio __________ di neurologia,
e __________, medico assistente di neurologia, nei rapporti del 22 marzo 2006 e
del 20 giugno 2006, hanno precisato che la cefalea persistente con sensazione
vertiginosa si è verificata dopo trauma cranico non commotivo (cfr. doc. 14,
31).
Il Dr.
med. __________, poi, nell’aprile 2007 ha menzionato un trauma cranico minore
(cfr.doc. Z1).
Il Dr.
med. __________, FMH in chirurgia, dal canto suo, sul certificato del 18 maggio
2007 ha unicamente indicato “contusione testa con ferita lacero contusa” (cfr.
doc. Z2). Egli non ha al contrario fatto riferimento alcuno a una contusione
cerebrale.
La TAC
cerebrale effettuata il 21 marzo 2006 è peraltro risultata nella norma (cfr.
doc. 28).
Inoltre
dalle carte processuali non risulta che l’assicurato, in concomitanza con il
sinistro del febbraio 2006, abbia perso conoscenza o abbia presentato una certa
amnesia.
In
particolare i medici del Servizio __________ di neurologia hanno attestato, nel
mese di marzo 2006, che non vi è stata perdita di coscienza (cfr. doc. 14).
Quanto
emerge dal rapporto dell’aprile 2007 del Dr. med. __________, secondo cui in
occasione del sinistro non vi è stata una sicura perdita di conoscenza, forse
per pochi secondi (cfr. doc. Z1), non risulta poi attendibile, ove solo si
pensi al comune dato d’esperienza secondo cui il ricordo di un fatto tende ad
affievolirsi con il trascorrere del tempo (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella
causa INSAI c/ C., U 37/05, consid. 4.2.).
Al
riguardo è, inoltre, utile rilevare che l’indicazione resa in un secondo tempo -
in concreto dopo più di un anno dall’evento traumatico del febbraio 2006 - che
si sofferma per la prima volta su dettagli, la cui importanza non poteva
sfuggire all’interessato in occasione delle precedenti visite mediche, suscita
legittime perplessità sulla sua fedefacenza (cfr. STFA del 24 gennaio 2007
nella causa M., U 397/05, consid. 4.1.).
Alla luce
di quanto precede, secondo il TCA l'assicurato, in occasione dell'infortunio
del febbraio 2006, e più precisamente della caduta sulla sua testa di un
mattone, ha verosimilmente riportato tutt’al più un trauma cranico semplice,
senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello).
A tale
proposito è utile notare che il 16 febbraio 2006 l’assicurato è stato dimesso
immediatamente dopo la visita presso il Pronto Soccorso (cfr. doc. 43).
Qualora
l'insorgente avesse, invece, presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe
senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in
questo senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48,
consid. 2.12.).
E’ vero
che il Dr. med. __________, FMH in chirurgia sul certificato del 18 maggio 2007
ha indicato “contusione testa con ferita lacero contusa” (cfr. doc. Z2).
Tuttavia egli non ha fatto riferimento alcuno a una contusione cerebrale.
Inoltre giova ricordare
che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Pertanto quanto attestato dal medico curante non è di una portata
tale da sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.
2.10. In caso di
trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza
federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia
di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.
Il TFA ha
deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U
416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.
Successivamente,
in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la
nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile
soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri
Considerandi
e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece
sufficiente.
In una
sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte,
trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha
stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,
l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere
l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo
di frusta".
In una
sentenza del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, il TFA, nel caso di un
assicurato che è stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il
trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché
accusasse almeno parzialmente i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli
sia rimasto vittima di un colpo di frusta o di un trauma cranio cerebrale di
sufficiente gravità secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in
quanto gli è stata diagnosticata solamente una commotio cerebri, per cui un lieve
trauma cranio-cerebrale, e non è stata registrata alcuna sicura perdita di
conoscenza o amnesia retrograda.
Alla luce
della giurisprudenza citata sopra, in concreto, visto che l’assicurato non ha
comunque subito neppure una commotio cerebri (rispettivamente una
lesione traumatica cerebrale tenue), occorre concludere che non ha riportato un
trauma cranio-cerebrale ai sensi della giurisprudenza federale.
Il
quesito della causalità, a prescindere dalla questione di sapere se la
sintomatologia lamentata dall’assicurato sia sufficiente o meno per concludere
che egli ha presentato il quadro tipico dei disturbi di una lesione del tipo
trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, va pertanto risolto secondo le
regole ordinarie, anziché in applicazione della prassi specifica in materia di
infortuni del tipo "colpo di frusta", estesa anche ai traumi
cranio-cerebrali, e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal
ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un
nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.
In simili
circostanze, non è pertanto
necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Inoltre
per quanto attiene, in particolare, alla valutazione neuropsicologica suggerita
dal Dr. med. __________ nel mese di aprile 2007 (cfr. doc. Z1; VII), giova
sottolineare, in primo luogo, che comunque l’assicurato non ha fatto menzione
di problemi di natura neuropsicologica.
In
secondo luogo, che la giurisprudenza federale ha stabilito che, secondo le
attuali conoscenze, la neuropsicologia non è di per
sé stessa in grado di valutare in modo decisivo la
questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono
certamente essere significativi nel quadro
dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il
neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della
causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente
nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA del 9 gennaio
2001.
nella causa R., U 148/00, consid. 2 c/cc).
Infine,
in considerazione di quanto esposto sopra, anche nel caso in cui il ricorrente
presentasse eventuali disturbi neuropsicologici, l’esistenza di un nesso
causale naturale con l’infortunio andrebbe negata, siccome difetta un sostrato
organico (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).
2.11
I medici che
si sono occupati del caso del ricorrente hanno accennato a problemi psichici di
cui è affetto quest’ultimo (cfr. doc. 31, 59, Z1, Z2).
Questa
Corte constata che agli atti non figurano certificati medici specialistici
attestanti di quale patologia psichica specifica si tratta.
Ad ogni
modo, il TCA può esimersi dall’indagare più approfonditamente tale questione,
come pure la casualità naturale.
In
effetti anche nel caso in cui l’esistenza di tali disturbi e il nesso causale
naturale dovessero essere accertati, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe
comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso
di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati
nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.9.; STFA del 9 aprile 2003 nella causa
C., U 164/02, consid. 4.1).
Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzi tutto procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.
A causa
del sinistro del febbraio 2006, l’assicurato ha riportato una ferita lacero
contusa alla testa e tutt’al più un trauma cranico semplice (cfr. doc. 43;
consid. 2.9.).
Per quanto
concerne la dinamica dell’evento traumatico, occorre evidenziare che
nell’annuncio di infortunio non è stata indicata l’altezza da cui è caduto il
mattone (cfr. doc. 1, 2).
Dal
rapporto del 22 marzo 2006 dei Dr. med. __________ e __________ del Servizio __________
di neurologia si evince, per contro, che l’altezza era di circa tre metri (cfr.
doc. 14).
Tale
altezza risulta anche dal referto del Dr. med. __________ (cfr.doc. Z1) ed è
stata ribadita nell’atto ricorsuale (cfr.doc. I).
Tenendo
in considerazione le lesioni riportate e che il mattone è caduto sulla testa
dell’assicurato da un’altezza di tre metri, l'infortunio occorso all’assicurato
non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi:
si tratta di un infortunio di grado medio tutt’al all’interno della categoria
media.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha proceduto a un’identica
classificazione in una sentenza, del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05,
già citata (cfr. consid. 2.10.), concernente il caso di un assicurato che era
stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante
elemento di 150 – 200 Kg, riportando unicamente una commotio cerebri.
In
un’ulteriore sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04 il TFA ha
confermato la classificazione operata dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone Argovia, che aveva qualificato nella categoria media
l’infortunio relativo a un assicurato che, a seguito della caduta sul capo di
una piattaforma in legno del peso di 20 kg, ha subito una commotio cerebri,
una contusio capitis, una ferita lacero contusa e un colpo di frusta.
D'altro
canto, la stessa nostra Massima Istanza, a conferma della pronunzia cantonale,
ha classificato il sinistro, concernente un’assicurata che si era vista rompere
in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la
quale, in un secondo tempo, l’aveva colpita ripetutamente al volto con un
coccio, procurandole varie contusioni e ferite da
taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli
infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94,
pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).
Il
Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa
G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).
In una
sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha
stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della
categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due
criteri di rilievo.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L’infortunio
occorso all’insorgente, al quale è caduto sul capo un mattone non risulta drammatico,
né spettacolare.
Al
riguardo è utile rilevare che in una sentenza U 462/04 del 13 febbraio 2006,
già citata, il TFA è giunto alla medesima conclusione nel caso di un assicurato
al quale è caduta sulla testa una piattaforma in legno di 20 kg e che ha subito
una commotio cerebri, una contusio capitis, una ferita lacero
contusa e un colpo di frusta.
Quelle
riportate dal ricorrente - ferita lacero contusa al capo e un trauma cranico
semplice - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente
idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA U 462/04 del 13
febbraio 2006 consid. 2.4.2.; STFA U 416/01del 28 agosto 2002 consid. 5b; STCA
35.2005.67
del 22 marzo 2006 consid. 2.13.; STCA 35.2002.6 del 16 giugno 2003
inc. consid. 2.11.).
Questa Corte
ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente
lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno, di un
trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati
unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
A questo
proposito dalle tavole processuali emerge che, dopo il ricovero del luglio
2006, il trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti
(cfr. doc. 59; Z1).
È qui inoltre
utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U
235/97, il TFA ha comunque negato che la cura medica sia stata eccezionalmente
lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso
soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere
dal fatto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla
problematica psichica.
Relativamente
al criterio dei dolori somatici persistenti, va ribadito che il ricorrente ha
dichiarato di accusare principalmente cefalee persistenti e vertigini.
In ogni
caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in casu, sia
realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente intenso.
La sua
sola presenza non basta perciò per ammettere l'esistenza del necessario nesso
di causalità adeguata (cfr. STFA U 208/00 dell’11 gennaio 2001).
Se ne
deduce che l’infortunio del 16 febbraio 2006 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato.
In
siffatte condizioni, dovendo negare l’esistenza del nesso causale adeguato con
l’infortunio del febbraio 2006, non è data la responsabilità dell'Istituto
assicuratore in relazione alla problematica psichica accusata dal ricorrente.
2.12
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. V).
2.12.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima
di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non
pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.12.2
Per valutare
se un assicurato si trova o meno in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dalle carte processuali si
evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di due figli
maggiorenni, __________ nata l’8 agosto 1984 e __________ nato il 6 gennaio
1987.
(cfr. doc. R).
Il figlio
__________ abita tuttora con i genitori a __________ ed è apprendista, mentre __________
è domiciliata a __________ (cfr. doc. R; banca dati MOVPOP).
Nei
confronti dei due figli, essendo ormai maggiorenni, non esiste più alcun
obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 277 CCS).
__________
risulta peraltro a carico dell’assistenza sociale (cfr. doc. R).
Il
reddito della famiglia dell’assicurato è costituito delle indennità giornaliere
a causa di malattia percepite dallo stesso ammontanti a fr. 3'730.-- al mese
(cfr. doc. U, XII, XIIbis) e dello stipendio conseguito da sua moglie di circa fr.
4’000.-- netti mensili (cfr. doc. T).
Con un
reddito di circa fr. 7'730.-- l’assicurato deve far fronte a fr. 1’550.-- quale
importo base mensile per se stesso e la moglie, stabilito per il calcolo del
minimo esistenziale LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 1’100.-- al mese (cfr. doc. Z).
Vanno
altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei
coniugi __________, che per il 2007, ammonta a circa fr. 483.-- mensili (cfr.
doc. V), nonché le imposte, stimate globalmente a circa fr. 400.-- al mese
(cfr. doc. S).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3'533.--.
In casu,
anche applicando all’importo base mensile il massimo di supplemento (25%), e
partendo quindi da un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere
considerato indigente.
Infatti
l’assicurato presenta un’eccedenza di fr. 3’809.50 al mese (fr. 7'730.-- - fr.
1'937.50 - fr. 1'100.-- - fr. 483.-- - fr. 400.--), ovvero di fr. 45'714.--
all’anno.
In tali
circostanze, non potendo essere ammessa l’indigenza, la domanda di assistenza
giudiziaria va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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