35.2007.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
31 maggio 2007Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.4
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, TCA
Titolo:
Inabilità lavorativa. Rifiuto prestazioni in quanto cure non in nesso causale adeguato con l'infortunio (trauma cranico a seguito di incidente stradale) subito dall'assicurato. L'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati né dai tribunali a riconsiderare una decisione.
CAUSALITÀ ADEGUATA
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 53 LPGA
art. 23 LPP
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.4
DC/sc
Lugano
31 maggio 2007
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato
devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato
se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione
su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del
suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Fatti
I principi relativi
alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art.
53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03,
consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.
1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui
è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA
del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella
causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA
del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C
137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio
2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C
165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O,
C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129
V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126
V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e
riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa
è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica
esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto
della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i
riferimenti ivi citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in
modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di
invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione
professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I
559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento
della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica
un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
Più
di recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05,
consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione
formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una
mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione
di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente
riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto
esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando
un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua.
2.10. Nel caso
di specie, così come già rilevato al considerando 2.5., l’UAI ha basato la
propria decisione di concedere all’assicurata una mezza rendita di
invalidità, sulle indicazioni contenute nel rapporto medico 10 gennaio 2001
del dott. L. Bosia, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nonché in
medicina psicosomatica e psicosociale AMPP (doc. 5), sulle risultanze
dell’inchiesta economica a domicilio esperita il 24 giugno 2002
dall’assistente sociale V. Gambonini (doc. 9), rispettivamente, sul parere 6
novembre 2002 del dott. P. Andreoli (doc. 11).
Nel
quadro della procedura di revisione del diritto alla rendita di invalidità
avviata d’ufficio dall’amministrazione, l’insorgente, nel corso del mese di
gennaio 2005, è stata periziata presso il SAM di Bellinzona, e ciò da un
profilo reumatologico e psichiatrico.
Il
dott. G. Mariotti, spec. FMH in reumatologia, che ha visitato l’assicurata in
data 25 gennaio 2005, ha posto la diagnosi di fibromialgia, di stato dopo exeresi
del nervo occipitale minor bilaterale, nonché di alterazioni statiche della
colonna vertebrale con scoliosi a forma di S e abbassamento del bacino a
destra di 2 cm.
Per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha ritenuto che lo stato reumatologico
giustificasse una completa abilità quale casalinga (così come in altre
attività medio-pesanti):
"
Dal punto di vista reumatologico questa
paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia. È presente
un’evoluzione cronica di dolori iniziati a livello della colonna cervicale
dopo un trauma nel 1978 e l’esecuzione di una exeresi del nervo occipitale
minor bilateralmente da parte del dr. Morniroli. I dolori si sono poi estesi
a tutta la colonna vertebrale e alle estremità superiori ed inferiori. Sono
subentrati i disturbi funzionali con mal di testa, cefalee e vertigini,
nonché disturbi gastrici tipici di questa manifestazione. Clinicamente si
apprezzano i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.
Accanto a questo problema vi sono delle alterazioni statiche della colonna
vertebrale con una scoliosi a forma di S, un abbassamento del bacino a destra
di 2 cm con raccorciamento della gamba destra. Raccorciamento che viene
compensato dalla paziente con un rialzo di 1 cm ½ alla scarpa destra. Le
indagini cliniche e radiologiche attuali non mostrano patologie degenerative
importanti. Non vi sono segni compressivi radicolari dal punto di vista
clinico né a livello delle estremità superiori né inferiori. Le radiografie
della colonna vertebrale comprendenti la cervicale, la toracale e la lombare
a parte le alterazioni statiche sopra descritte, non mostrano patologie dei
segmenti intervertebrali.
Tenendo quindi in considerazione questi reperti
molto blandi dal punto di vista reumatologico ritengo che per quanto riguarda
l’attività professionale svolta di venditrice ma anche per altre attività da
considerare medio pesanti la paziente è abile al lavoro nella forma completa.
Considerandi
Anche nell’attività professionale attualmente svolta di casalinga dal
punto di vista reumatologico non vedo limitazioni particolari.”
(doc.
33/14 – il corsivo è del redattore)
L’aspetto
psichico è invece stato indagato dal dott. D. Mari, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, per il quale la ricorrente soffre di una sindrome da dolore
cronico persistente a carattere somatoforme (ICD-10: F45.4) con
manifestazioni neurovegetative e fibromialgiche, patologia che non incide
negativamente sulla sua capacità lavorativa (doc. 33/18: “Sostanzialmente
questo quadro diagnostico non comporta a mio avviso una inabilità lavorativa
dal punto di vista strettamente psichiatrico.”).
Da
parte loro, i dottori G. Brenni e R. Baiardi, estensori del rapporto peritale
del 25 febbraio 2005, si sono così pronunciati riguardo alla capacità
lavorativa dell’assicurata:
"
Come descritto al capitolo 6 e 7, dal punto di
vista reumatologico e psichiatrico, l’A. non presenta alcuna patologia che al
momento possa influenzare la sua capacità lavorativa. Valutiamo quindi il
grado di capacità lavorativa globale nell’attività di casalinga,
nell’attività precedentemente esercitata di venditrice e in qualunque altra attività
professionale nella misura del 100%.
(…).
Dopo aver attentamente riletto l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (atto del
24.06
) giungiamo alla conclusione che gli impedimenti appurati allora
(nella conduzione dell’economia domestica, nell’alimentazione, nella pulizia
dell’appartamento, nella spesa e acquisti vari, nel bucato, confezione e
riparazione di indumenti, nella cura dei bambini e di altri membri della
famiglia e nelle altre attività elencate sotto diversi) non sono argomentati
dalle nostre attuali constatazioni mediche.”
(doc.
33/9)
Dalle
tavole processuali emerge inoltre che, nel corso del mese di aprile 2006,
Daniela Moro è stata nuovamente visitata dal dott. L. Bosia.
Dal
relativo referto, datato 10 luglio 2006, si evince che l’insorgente soffre di
una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente con
caratteristiche conversive su sindrome panvertebrale predominante in sede
cervicale/cinto scapolare e disequilibrio muscolare, scoliosi lombare destroconvessa,
toracica sinistroconvessa, dorso piatto e abbassamento del bacino a destra di
1.5
cm circa, decondizionamento fisico, pregressa iperlassità legamentaria,
cefalee probabilmente miste, tensive, in parte sospette emicraniche con aura
visiva, distonia neurovegetativa, nonché compromissione biopsicosociale.
Il
dott. Bosia ha quindi espresso le considerazioni seguenti riguardo alla
capacità lavorativa:
"
… dal punto di vista prettamente reumatologico-teorico,
facendo astrazione dagli aspetti extrareumatologici, non sussiste
un’incapacità lavorativa secondo i criteri utilizzati attualmente. Ciò
significa che non vi sono elementi oggettivabili reumatologici correlabili
con i disturbi della paziente che sono invece da attribuire a fattori extrareumatologici
con compromissione biopsicosociale.
Si è sviluppato un decondizionamento fisico nel
corso degli anni che rende comunque controindicate (almeno teoricamente per
aspetti reumatologici) attività medio e molto pesanti ripetitive. Il decondizionamento
fisico può contribuire alla riduzione del rendimento.
Vista l’evoluzione degli ultimi anni, la
prognosi rimane molto sfavorevole.”
(doc.
C 2, p. 3)
2.11
In sede
di decisione su opposizione impugnata, l’UAI ha fatto valere che la manifesta
erroneità della propria decisione formale del 24 marzo 2003, risiede nel
fatto che essa sarebbe stata emanata senza, citiamo: “… aver svolto i
necessari esami dal punto di vista medico …” (doc. 44/10, p. 4).
Questa
Corte constata innanzitutto che, trattandosi di determinare il diritto alla
rendita di invalidità da parte di una casalinga, il metodo scelto
dall’amministrazione, quello specifico, era conforme alla legge (cfr.,
al riguardo, il consid. 2.5.).
In
questo senso, il caso di specie si differenzia quindi chiaramente da quello
di cui alla STFA del 13 luglio 2006 nella causa L., citato al considerando
2.8
in fine.
D’altro
canto, va sottolineato che, nell’ambito del metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, un significato decisivo lo rivestono le risultanze dell’inchiesta
domiciliare (cfr. DTF 130 V 97, consid. 3.3.1: “Als Aufgabenbereich der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die
übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Erziehung der Kinder (Art. 27 Abs. 2
IVV). Die Invaliditätsbemessung erfolgt im Regelfall durch eine Abklärung
vor Ort, deren Inhalt sich nach den durch die Rechtsprechung für
gesetzes- und verordnungskonform erklärten (bezüglich früherer Fassungen AHI
1997.
S. 291 Erw. 4a, ZAK 1986 S. 235 Erw. 2d; für die seit 1. Januar 2000
geltende Regelung Urteile S. vom 28. Februar 2003, I 685/02,
BGE 130 V 97 S. 100 Erw. 3.2, und S. vom 4. September 2001, I 175/01, Erw.
5a) Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) (Kreisschreiben
über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH] gültig ab 1. Januar 2000, Rz
3090.
ff.) richtet.“ – il corsivo é del redattore).
In
effetti, secondo la giurisprudenza federale, non vi è in linea di massima e
senza valide ragioni, motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste a domicilio effettuate dai servizi sociali dell’amministrazione, in
quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste
precisamente nel procedere a tali indagini sul posto (RCC 1984, p. 143
consid. 5).
In
una sentenza del 13 settembre 2006 nella causa V., I 503/04, consid. 4, il
TFA, proprio in applicazione della giurisprudenza appena menzionata, ha
tutelato il giudizio del TCA che aveva fatto propri gli esiti dell’inchiesta
economica a domicilio compiuta da un’assistente sociale dell’UAI (invalidità
complessiva del 42%), e ciò sebbene il medico-specialista interpellato
dall’amministrazione avesse attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale
casalinga.
Nella
concreta evenienza, per decidere circa l’assegnazione di una rendita di invalidità
a Daniela Moro, l’Ufficio AI aveva a propria disposizione l’inchiesta
domiciliare eseguita dall’assistente sociale Gambonini, la quale aveva
esaminato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete
che l’assicurata poteva o non poteva più svolgere (cfr. doc. 9).
Per
quel che riguarda gli aspetti medici, va peraltro rilevato che la conclusione
contenuta nel relativo rapporto del 2 luglio 2002 – grado di invalidità del
55% -, corrispondeva in sostanza a quella formulata dal medico curante della
ricorrente, il reumatologo dott. L. Bosia, nel suo referto 10 gennaio 2001
(doc. 5/3; inabilità lavorativa del 50%).
Tale
conclusione è stata avallata dal medico di fiducia dell’amministrazione,
dott. P. Andreoli (doc. 11).
In
esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non ritiene che si
possa validamente sostenere che la decisione formale in questione sarebbe
stata emanata sulla base di accertamenti lacunosi o superficiali.
La
decisione, giusta o sbagliata che sia, è stata invece presa sulla base di
adeguati accertamenti medici ed economici.
Non
si può quindi pretendere che essa sia manifestamente errata.
Posto
che almeno una delle condizioni (cumulative) richieste dall’art. 53 cpv. 2
LPGA non è adempiuta, l’UAI non è legittimato a riconsiderare la decisione
formale del 24 marzo 2003 e, quindi, a porre termine al diritto
dell’assicurata alla rendita di invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’UAI
è condannato a continuare a riconoscere all’assicurata una mezza
rendita di invalidità.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’UAI
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
31 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. L'8 giugno
1999 RI 1, nato nel __________, allora attivo presso le __________, è stato
vittima di un incidente della circolazione stradale che ha comportato un trauma
cranico. L'assicurato ha ripreso a lavorare al 100 % il 26 giugno 1999. Egli ha
lasciato le __________ e ha iniziato a lavorare per tre ditte diverse fra le
quali, a partire dal capo dal 22 novembre 1999 la __________.
RI 1 è
stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro con il 10.12.1999.
Con
decisione 14 giugno 2000, confermata su opposizione il 16 ottobre 2000, l'CO 1
ha rifiutato di prendere a carico le affezioni alla salute aventi necessitato
di cure dal 26.11.1999 e comportato un'inabilità lavorativa a partire dal 10
dicembre 1999 in quanto le stesse non erano in relazione causale adeguata con
l'infortunio. La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato senza essere
contestata (Doc. 54).
1.2. Il 15 luglio
2004 l'assicurato, tramite un patrocinatore, ha trasmesso all'CO 1 una copia di
una sentenza del TCA del 6 luglio 2004 (34.2003.62) in materia di previdenza
professionale che lo concerne ed ha chiesto il riesame della decisione su
opposizione (Doc. 69).
L'esame
di questa domanda è stato sospeso in attesa della sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni sul ricorso inoltrato dall'assicurato (cfr. Doc.
70).
Con
sentenza del 2 maggio 2006 il TFA in quanto ricevibile, ha respinto il ricorso
di RI 1 (B 79/04).
1.3. Con
decisione del 7 settembre 2006 (cfr. Doc. 81), confermata con decisione su
opposizione del 18 ottobre 2006, l'CO 1 ha ritenuto che non sono adempiute le
condizioni per procedere alla revisione procedurale della decisione su
opposizione del 16 ottobre 2000 ed ha in particolare rilevato:
"
(...)
L'assicurato fonda le proprie pretese sulla
2.5.2006 del Tribunale federale delle Assicurazioni in materia di previdenza
professionale. L'Alte Corte, confermando il giudizio espresso dai Giudici
cantonali, ha respinto la petizione dell'assicurato tendente all'ottenimento di
prestazioni dalla Fondazione collettiva LPP __________ in quanto i problemi
alla salute da lui lamentati si sono manifestati in un'epoca precedente
all'assunzione della __________ e conseguentemente alla copertura presso la __________.
Ora tale fatto non ha alcuna incidenza sull'obbligo di prestare da parte
dell'assicuratore. Si ricorda che la CO 1 a suo tempo aveva chiuso il caso in
quanto la causalità adeguata - quesito prettamente giuridico vigente in materia di assicurazione contro gli
infortuni - non era adempiuta. Per contro la responsabilità di una Cassa
pensione non dipende dall'origine del danno alla salute così come peraltro già
ribadito dai Giudici federali (pag. 5 e 6) in risposta alle censure del
ricorrente nei confronti dell'agire dei Giudici cantonali rei a suo dire di
avere disatteso la pronunzia della CO 1 denegante la sussistenza di un nesso
causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati dall'assicurato. Inoltre -
così come già sottolineato dalla CO 1 __________ il 24.7.2004 - il dott. __________
ha persino escluso una relazione di causa ad effetto con l'infortunio e cioè la
causalità naturale. In ogni caso l'esito della procedura giudiziaria in materia
di LPP non costituisce né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova ai sensi
dell'art. 53 cpv. 1 LPGA fermo restando che un diverso apprezzamento della
stessa fattispecie non permette di ottemperare alla revisione procedurale di
una decisione formalmente cresciuta in giudicato."
(Doc. E)
1.4. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
(...)
Il caso d'incapacità lavorativa del 8 giugno 1999
era stato chiaramente assunto dalla CO 1 in quanto conseguenza di un incidente
automobilistico e quindi infortunio.
L'incapacità lavorativa del dicembre 1999 era
stata segnalata alla CO 1 in quanto ancora conseguenza dell'infortunio del
giugno dello stesso anno, ma la CO 1 aveva rifiutato.
Ora il TCA ed il TFA hanno confermato che
l'attuale invalidità è una conseguenza dell'infortunio automobilistico del
giugno 1999.
A questo punto non riesco veramente più a
spiegarmi come sia possibile che la causa materiale e temporale dell'attuale
invalidità siano dovute all'infortunio dovuto all'incidente, come sostenuto da
due istanze di giudizio ma nel contempo la CO 1 neghi un nesso di causalità.
Chiaramente se non fosse accaduto l'incidente
automobilistico, sicuramente il sottoscritto non avrebbe sofferto di cefalee
croniche e conseguente depressione.
Chiedo quindi al lodevole TCA di prendere in
considerazione il presente ricorso come da vostra sentenza del 6 luglio 2004."
(Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 9 febbraio 2007 l'CO 1 propone di respingere il ricorso (cfr. Doc.
IV).
considerato, in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I
206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid.
5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza
del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una
sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi
si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re
P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non
erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del
caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea
e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a
statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,
108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.3. Nella decisione su
opposizione del 16 ottobre 2000 l'CO 1 ha rifiutato di versare all'assicurato
delle prestazioni per i disturbi insorti dal mese di novembre 1999 in quanto ha
ritenuto che essi non si trovano un nesso di causalità adeguato con
l'infortunio dell'8 giugno 1999.
Al riguardo
l'amministrazione ha rilevato:
"
(...)
L'assicurato presenta
tutt'oggi delle cefalee. L'esame neurologico praticato dal dott. __________ il
7.1.2000 e la MRI cerebrale 27.1.2000 si sono rivelati normali. Il dott. __________
ha concluso a delle cefalee post-traumatiche protratte di tipo tensivo.
L'assicurato ha manifestato durante la visita dei notevoli sintomi ansiosi
definiti dal dott. __________ "dominanti nell'ambito del complesso
sintomatico". In occasione del controllo 7.2.2000 l'assicurato lamentava,
oltre alle note cefalee, vari disturbi di tipo neurovegetativo per cui il dott.
__________ gli ha prescritto degli altri medicamenti.
L'assicurato, su invito del curante, si è recato
pure dal dott. __________, psichiatra. Detto medico ha diagnosticato uno
sviluppo depressivo con somatizzazione d'ansia. L'assicurato presenta disagi
psichici, ansia, perplessità, depressione nervosa e somatizzazione d'ansia. Il
decorso appare alquanto problematico. L'assicurato dovrebbe farsi
ospedalizzare.
3.
Dagli atti risulta poi che l'assicurato è stato
arrestato e imprigionato al Pretorio di __________ dal 28.10. al 17.11.1999 con
l'accusa di promuovimento della prostituzione. L'assicurato contesta le accuse
mosse dall'autorità penale. Durante il periodo di incarcerazione egli ha avuto
diverse crisi di cefalea. Egli ha ammesso che questi fatti hanno inciso sul
suo morale anche se ritiene che la causa di tutto sono le cefalee.
Come già rilevato i vari accertamenti
specialistici non hanno messo in luce nessuna affezione organica (cf. TAC, RMI
e esame neurologica). Lo psichiatra curante ha poi chiaramente ammesso che il
proprio paziente, oltre ad essere affetto da depressione, somatizza i propri
problemi psichici.
4.
Ora, tenuto conto di quanto precede, determinante
per sapere se la CO 1 è chiamata o meno a versare delle ulteriori prestazioni
assicurative è la causalità adeguata che deve essere valutata in base alla
sentenza di principio pubblicata in DTF 115 V 133 i cui punti salienti sono già
stati riassunti al considerando 1 b (DTF 123 V 99).
L'infortunio 8.6.1999 deve essere catalogato
nella categoria intermedia ma, al massimo, fra gli infortuni di media gravità
di detta categoria. Le condizioni aggiuntive elaborate dalla giurisprudenza
federale non risultano adempiute, e meglio:
- l'infortunio non è stato accompagnato da circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche né è stato particolarmente
spettacolare in quanto, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, in caso di
amnesia, così come in concreto, non si può parlare di eventi particolarmente
spettacolari (cf. sentenza inedita del TFA in re L. del 21.12.1993);
- l'assicurato non ha riportato delle
lesioni particolari o atte, secondo l'esperienza, a determinare disturbi
psichici (il TFA ha già avuto modo a più riprese di indicare che una commozione
cerebrale non rientra fra dette lesioni: cf. sentenze inedite 17.6.1996 in re S.
e 29.9.1989 in re D.);
- la cura medica praticata dopo l'infortunio dal dott. __________
non è stata eccezionalmente lunga;
- se, in un primo tempo, la presenta di dolori somatici è
innegabile, con il passare dei mesi, è altrettanto innegabile che le cefalee
fatte valere sono sostanzialmente imputabili ai disturbi psichici che
comportano non solo un aggravamento nella percezione soggettiva ma soprattutto
dei fenomeni di somatizzazione così come attestato dallo psichiatra curante;
- nessuna cura medica errata;
- il decorso, per quanto riguarda la situazione organica, non è
stato sfavorevole;
- l'incapacità lavorativa è stata di breve
durata.
5.
Riassumendo ne consegue che, non essendo
adempiuta la causalità adeguata, la CO 1 non è legittimata a versare delle
ulteriori prestazioni assicurative." (Doc. 54)
Nella sua sentenza del 6
luglio 2004 in materia di previdenza professionale (34.2003.62) il TCA ha
stabilito che la __________ non era tenuta a versare una rendita d'invalidità
all'assicurato, argomentando:
"
Alla luce di quanto sopra, responsabile del
versamento della rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicuratori, in qualità di istituto di previdenza della __________, datrice di
lavoro dell'assicurato dal 22 novembre 1999 al 9 dicembre 1999 (cfr.
questionario per il datore di lavoro sottoscritto il 15 febbraio 2001 agli atti
AI). In effetti l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto
all’invalidità secondo l'art. 23 LPP si è manifestata nell'estate del 1999 o al
più tardi nel corso del mese di ottobre 1999, momento in cui RI 1 non era
ancora alle dipendenze della menzionata ditta di __________ e non era quindi
assicurato presso la Fondazione convenuta.
I presupposti di cui all'art. 23 LPP per il
riconoscimento di una rendita d'invalidità del 2. pilastro da parte
dell'Istituto di previdenza convenuto non sono quindi adempiuti."
Questa
conclusione del TCA è stato approvato dal Tribunale federale delle
assicurazioni il quale nella sua sentenza B 79/04 del 2 maggio 2006 ha
sottolineato che:
"
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
innanzitutto rilevato come la copertura assicurativa presso la suddetta
Fondazione avesse preso inizio il 22 novembre 1999 per quel che concerne la previdenza
obbligatoria, rispettivamente il 1° dicembre seguente per quel che attiene alla
previdenza più estesa. Orbene, osservano a ragione i primi giudici, dalla
documentazione medica all'incarto poteva essere dedotto con sufficiente
certezza essere le cefalee di cui è portatore M.________ dopo l'incidente
persistite in misura più o meno costante; per quel che riguarda le turbe
psichiche essi hanno rettamente ritenuto essersi esse sviluppate
progressivamente ma in ogni caso prima del novembre 1999. Indubbio era poi il
nesso materiale, esse turbe essendo le stesse che hanno determinato la totale
incapacità lavorativa all'inizio del dicembre 1999 e la susseguente invalidità.
Incontestabile era pure l'esistenza di una relazione temporale, dal momento che
l'incapacità di lavoro insorta, come detto, prima dell'inizio dell'attività
presso la C.________ SA non poteva essere stata interrotta dal brevissimo
periodo di attività alle dipendenze di questa ditta, dal 22 novembre al 9
dicembre 1999.
In sostanza è lecito ritenere che con
l'aggravarsi delle turbe dopo
l'infortunio si sia manifestata un'incapacità
lavorativa di rilievo al più
tardi dopo la cessazione dell'occupazione presso
le __________ il 17 ottobre 1999 o comunque durante il periodo di
incarcerazione, dal 28 ottobre al 17 novembre 1999, periodo in cui
l'interessato ha lamentato diverse crisi di cefalea per le quali i medicamenti
somministratigli non apportavano alcun sollievo.
Vero è che gli organi dell'AI hanno assegnato
all'interessato una rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2000, il che significa
che essi hanno considerato essersi un'incapacità lavorativa di rilievo
manifestatasi solo nel dicembre 1999, inizio del periodo di attesa di un anno
secondo la regolamentazione vigente in ambito LAI. Orbene, si può ammettere
essersi l'amministrazione dell'AI semplicemente fondata, senza più ampio esame,
sulle dichiarazioni dell'istante che ha nel formulario di richiesta di
prestazioni dichiarato un'incapacità lavorativa dal dicembre 1999; a
prescindere dal sapere de la decisione debba essere considerata manifestamente
errata al
punto da non vincolare gli organi della
previdenza professionale, deve essere osservato che essa decisione non risulta
essere stata notificata a quegli organi, per cui la medesima non è vincolante
già per questo motivo (cfr. consid. 2, inedito nella Raccolta ufficiale, di DTF 130 V 501 e
sentenza non ancora pubblicata 9 dicembre 2005 in re N., I 66/05).
Il ricorrente censura il giudizio cantonale,
addebitando essenzialmente ai primi giudici di aver disatteso la pronunzia
dell'CO 1 denegante la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio e
i disturbi lamentati susseguentemente all'incidente: ora l'esistenza di una
relazione di causalità, di rilievo ai fini del riconoscimento di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni, è irrilevante trattandosi di esaminare
il diritto a prestazioni previdenziali.
Decisivo in quest'ambito è l'esistenza di turbe,
indipendentemente dalla loro causa, determinanti un'incapacità lavorativa tale
da generare un'invalidità e che, come è stato detto, via sia fra incapacità
lavorativa e invalidità una connessione materiale e temporale. Aperta in questa
sede può pertanto restare la questione di sapere se, come sostiene il ricorrente,
la decisione dell'CO 1 fosse manifestamente erronea e, se del caso, meritevole
di riconsiderazione."
Contrariamente
a quanto sostenuto dall'assicurato, la sentenza del TCA appena riprodotta non costituisce
un nuovo mezzo di prova atto a modificare la decisione su opposizione del 16
ottobre 2000.
Infatti,
in quell'occasione, l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni ritenendo che
i disturbi psichici di cui soffriva l'assicurato dopo l'incidente non si
trovano in un nesso di causalità adeguato con l'infortunio. Ora, su questo
aspetto, la sentenza federale citata non apporta nessun nuovo elemento.
D'altra
parte, anche le cefalee di cui soffre l'assicurato dal giugno 1999 erano già
conosciute a quel momento. Sulle stesse l'CO 1 si è del resto espresso nella
decisione su opposizione.
Di
conseguenza la sentenza federale relativa alla previdenza professionale non è
atta a mettere in discussione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA la decisione su
opposizione del 16 ottobre 2000 che non è stata contestata dall'assicurato
davanti ai Tribunali.
Infine,
per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla
base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa
D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre
2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C
307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile
2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D.,
C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5
novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause
B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B.,
C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466,
consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p.
208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309
consid. 2a e riferimenti).
Nel presente
caso l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "un'eventuale
domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA non verrà esaminata nel
merito" (cfr. decisione su opposizione punto 1; Doc. E.).
Ora, per
costante giurisprudenza ancora recentemente confermata, l'amministrazione non
può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una
riconsiderazione (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
61/04 del 20 settembre 2004; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).
Anche da
questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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