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Decisione

35.2007.40

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19 novembre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

di guadagno) del signor RI 1, nella misura in cui i dolori e la ridotta

sensibilità potrebbero limitargli determinati movimenti (salire le scale,

camminare in equilibrio, condurre un automezzo, ecc.) o stazionamenti di una

certa durata (restare in piedi oltre un certo periodo, necessità di cambiare

posizione, ecc.) rilevanti ai fini della definizione di un'eventuale rendita.

Ma non è tutto.

Lo specialista della CO 1 nega pure la

probabilità di un sospetto in favore di un conflitto talo-calcaneare ed esprime

dubbi sul fatto che l'affezione possa essere in nesso causale con l'infortunio,

ciò che il Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologica, reputa invece come compatibile con il trauma.

Al proposito, egli ha preso posizione in merito

alle esternazioni del Dr. __________, confermando che "L'incidente

subito dal signor RI 1 concerne con certezza l'articolazione

talo-calcaneo-navicolare (Coxa edis)" e che "Il conflitto

talo-calcaneare secondario è perfettamente compatibile con questo trauma".

Il Dr. __________ ha ribadito con scritto 8 marzo 2007 (che qui si allega),

come il conflitto talocalcaneare sia perfettamente compatibile con il trauma

subito dal signor RI 1 e come, a fronte di un caso clinico del tutto similare,

sia possibile intervenire chirurgicamente per tentare di rimediare alla

situazione del leso (cfr. scritto 8 marzo 2007 e allegato).

Ora, la procedura in ambito Lainf è retta dalla

massima inquisitoria. In tal senso l'assicuratore Lainf deve accertare tutti i

fatti, segnatamente dal profilo medico, suscettibili di definire il diritto del

leso alle prestazioni legali riconosciutegli.

La CO 1 è tenuta a intraprendere tutto quanto

ragionevolmente esigibile per far luce sulle circostanze. Quale assicuratore

Lainf, deve segnatamente prestare le cure appropriate ai postumi

dell'infortunio (art. 10 Lainf).

Nel caso di specie, le valutazioni poste dal Dr. __________

e dai Dr. __________ e __________ (tutte contestate), non permettono di

delucidare la situazione valetudinaria del signor RI 1, il cui iter medico è

assai lineare e compatibile con i postumi dell'infortunio patito.

La sua situazione di salute e limitazioni di cui

soffre sono riconducibili all'incidente del 26 marzo 2004 e soprattutto,

necessitano di ulteriori indagini e soprattutto di misure terapeutiche.

Ciò è confermato da più di un medico.

Giacché i presupposti sono dati, nulla impedisce

quindi alla CO 1 (o a codesto lodevole Tribunale in sua sostituzione), né la

circostanza può apparire sproporzionata, di porre in essere, conformemente

all'obbligo legale, i necessari accertamenti medici e le cure adeguate prima di

valutare le conseguenze sulla capacità di guadagno di questi postumi

infortunistici."

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In corso di

causa, il ricorrente ha prodotto, dapprima, copia del rapporto 16 agosto 2007

che il chirurgo ortopedico dott. __________ ha allestito per conto della __________

(doc. VII + allegato) e, in un secondo tempo, copia della perizia

pluridisciplinare 21 agosto 2007 del Servizio di accertamento medico dell’AI

(doc. VIII + allegati).

Inoltre,

questa Corte ha interpellato il PD dott. __________, il quale è stato invitato a

pronunciarsi in merito alle risultanze della TAC del 22 marzo 2005,

rispettivamente, della RMN del 18 settembre 2006 (doc. V).

La sua

risposta è pervenuta in data 2 novembre 2007 (doc. X).

Alle parti

è stato concesso di esprimersi in merito (doc. XIII e XIV).

Le

osservazioni formulate dall’amministrazione sono state ancora oggetto di una

presa di posizione da parte dell’insorgente (cfr. doc. XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli

articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del

21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa

H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni

convenuto, tenuto conto dei postumi residuali del sinistro del marzo 2004, era

legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a

decorrere dal 21 novembre 2006, oppure no.

Questa

Corte prende atto del fatto che l’amministrazione, in sede di decisione su

opposizione 5 marzo 2007, ha riconosciuto che i disturbi localizzati al piede

destro costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato

(doc. 132, p. 5: “L’opposizione dell’__________ per quanto concerne la

causalità, e cioè l’unico elemento che la concerne, viene accolta.” e doc. III,

p. 2: “A differenza di quanto preteso nel ricorso la causalità non è più in

discussione in quanto, in sede di opposizione (cf. considerando 9

dell’impugnata decisione), l’CO 1 ha chiaramente ammesso che, per quanto

riguarda il piede destro, l’assicurato non presenta delle affezioni morbose

necessitanti di cure o comportanti un’inabilità lavorativa per cui, a parziale

modifica della decisione 24.11.2006 dell’__________ di __________, l’assicurato

non è più stato invitato a rivolgersi alla cassa malati. In tal senso

l’opposizione dell’__________ è stata accolta.”).

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. È già stato

indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha

diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di

causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98,

consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.

3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid.

3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.

2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio

non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

Considerandi

La giurisprudenza

ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera), in quanto da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi

era più da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute

infortunistico (doc. III, p. 2: “Nel merito – tenuto conto del tenore

dell’impugnata decisione su opposizione – deve essere unicamente esaminato se a

giusta ragione l’CO 1 ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve

durata o, in altri termini, se lo stato di salute del ricorrente risulta

stabilizzato con il 21.11.2006.” – il corsivo è del redattore).

RI 1

contesta la posizione assunta dall’amministrazione, poiché fondata su

accertamenti incompleti. In particolare, egli rimprovera all’assicuratore

infortuni convenuto di non avere preso debitamente in considerazione né i

disturbi al ginocchio destro, né la problematica neurologica evidenziata dal

neurochirurgo dott. __________ (lesione del nervo peroneo profondo a destra).

Da parte

sua, il TCA osserva che, in data 10 luglio 2006, l’assicurato è stato visitato

dal dott. __________, responsabile della chirurgia del piede presso la Clinica

di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________.

In

quell’occasione lo specialista appena citato ha sottolineato la presenza di una

profonda discrepanza tra la sintomatologia lamentata dal ricorrente e lo stato

oggettivabile a livello dell’estremità inferiore destra, ritenuto praticamente

normale.

Il dott. __________

ha pertanto dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro (doc. 91).

L’11

agosto 2006 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, il quale, riferendosi agli esiti del consulto

specialistico presso l’__________ di __________, ha dichiarato ormai

completamente estinti i postumi dell’evento traumatico del 26 marzo 2004.

Egli ha

comunque disposto l’esecuzione di un’ecografia, o di una RMN, per valutare le

parti molli del piede destro ed escludere così la presenza di eventuali spine

calcaneari (doc. 92).

La RMN

del 18 settembre 2006 ha evidenziato un’entesiopatia sottocalcaneare con

rottura parziale della aponeurosi plantare (doc. 99).

Con

rapporto del 13 novembre 2006, il medico di __________ dott. __________ ha

confermato l’origine extra-infortunistica dei disturbi denunciati da RI 1 (doc.

105, p. 4).

In data

16.

novembre 2006, l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH

in neurochirurgia, per il quale, refertata una palpazione dolorosa lungo il

collo del piede destro, l’assicurato è portatore di una lesione del nervo

peroneo profondo destro (doc. 108).

Rispondendo,

il 18 gennaio 2007, ad alcune domande sottopostegli dal patrocinatore

dell’assicurato, il dott. __________ ha segnatamente confermato la diagnosi di

lesione del nervo peroneo profondo, ritenendo comunque indicata una verifica da

parte di un neurologo, eventualmente con misurazione della conduzione elettrica

del nervo (allegato al doc. 124).

Nel corso

del mese di gennaio 2007, l’insorgente ha privatamente interpellato il PD dott.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Il dott. __________

ha espresso il, citiamo: “forte sospetto di un conflitto talo-calcaneare dietro

al sustentaculum tali a livello del canalis tarsi.”

Egli ha

quindi chiesto di rivedere le lastre relative alla TAC del 2005 e, qualora esse

non fossero state sufficienti, di ripetere l’esame, mirato al problema

summenzionato.

Secondo

questo specialista, nel caso in cui la problematica in questione venisse

confermata, il trattamento consisterebbe in un débridement e osteofitectomia

tramite revisione mirata del canalis tarsi medialmente (doc. 120).

Quindi,

in data 29 gennaio 2007, il PD __________ ha indicato che i disturbi denunciati

dall’assicurato si trovano in relazione di causalità con il sinistro del marzo

2004.

Inoltre,

se la presenza di un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi

venisse confermata, egli ha sostenuto che, citiamo: “… un’artrodesi della

coppia di torsione del retropiede (talus-navicolare-calcaneo-cuboide)

risolverebbe il problema. Non credo comunque che sia necessario arrivare a

questo estremo. Se il conflitto menzionato fosse eliminato, esso riporterebbe

così il paziente ad essere completamente asintomatico.” (allegato al doc. 127).

Con

apprezzamento medico del 27 febbraio 2007, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________, ha

dapprima escluso la presenza di un danno a livello del ginocchio destro.

In

secondo luogo, egli ha sostenuto che la diagnosi formulata dal dott. __________,

quand’anche venisse confermata, non sarebbe comunque suscettibile di spiegare i

disturbi denunciati dall’assicurato.

Infine,

sempre secondo il medico di fiducia dell’amministrazione, l’esistenza della

problematica evocata dal dott. __________ non sarebbe verosimile, posto che

essa non è stata oggettivata né dalla TAC del 22 marzo 2005 né dalla RMN del 18

settembre 2006 e che riguarda una regione che non è stata direttamente

interessata dal trauma del 26 marzo 2004 (doc. 130).

Interpellato

in proposito, il dott. __________, con certificazione dell’8 marzo 2007, ha

osservato quanto segue, citiamo: “L’incidente subito dal signor RI 1 concerne

con certezza l’articolazione talo-calcaneo-navicolare (Coxa pedis). Il

conflitto talo-calcaneare secondario è perfettamente compatibile con questo

trauma.” (doc. A 3).

In corso

di causa, il TCA, preso atto che il PD __________ era entrato nel frattempo in possesso

delle immagini della TAC del 22 marzo 2005, gli ha chiesto se poteva o meno confermare

la diagnosi di conflitto talo-calcaneare mediale. D’altro canto, il dott. __________

è stato invitato a pronunciarsi sull’affermazione del dott. __________, secondo

cui l’esame di risonanza magnetica del 18 settembre 2006 non avrebbe consentito

di oggettivare la patologia in questione (doc. V).

Questa la

risposta da lui fornita il 23 ottobre 2007:

"

(…).

Prima di tutto ribadisco il mio forte sospetto

che il paziente presenti un conflitto talo-calcaneare mediale post-traumatico.

Dopo aver visionato la TAC eseguita in data

22.03.2005

non ho potuto verificare la patologia sospettata. La ragione è

semplice in quanto il radiologo non sapeva niente di questo sospetto e quindi

l’esame specialistico non è stato mirato al problema menzionato.

Riguardante l’affermazione del Dr. __________,

medico fiduciario dell’CO 1, posso rispondere che la RMN oppure MRI non è

l’esame adeguato per trovare questa patologia. Visto che la sintomatologia

varia con il tempo sono anche pronto a rivedere clinicamente il paziente (l’ho

visto l’ultima volta il 16.1.2007) ed eventualmente, come menzionato, ad

effettuare una TAC mirata a questo livello del piede.”

(doc. X)

Dagli atti

di causa si evince che il 17 luglio 2007 RI 1 è stato visitato, per conto della

__________, dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Questo

sanitario ha diagnosticato una sindrome algica sotto carico focalizzata

all’altezza del Chopart del piede destro in presenza di uno stato dopo frattura

dell’osso navicolare il 26.3.2004, trattata cruentemente con osteosintesi il

giorno stesso, artrosi di distrazione talo-navicolare, asportazione del

materiale di osteosintesi e débridement delle parti molli il 24.8.2005.

Quindi -

contrariamente a quanto aveva osservato il dottor __________ -, il dott. __________

ha sostenuto che, citiamo: “… la natura della lesione subita in occasione

dell’evento infortunistico del 26.3.2004 correla attualmente bene con la

localizzazione e il carattere dei disturbi descritti dal signor RI 1

all’altezza del piede destro.”.

Per

quanto attiene all’esigibilità lavorativa, egli ha dichiarato l’insorgente in

grado di riprendere la propria professione di aiuto-carpentiere in misura

massima del 50%. In attività adeguate, l’assicurato sarebbe invece totalmente

abile (doc. B – il corsivo è del redattore).

Sempre

nel corso del mese di luglio 2007, l’assicurato è stato periziato, da un

profilo neurologico e reumatologico, presso il Servizio di accertamento medico

di Bellinzona.

Il dott. __________,

spec. FMH in neurologia, ha escluso, dal suo punto di vista, la presenza di una

qualsiasi patologia che possa correlare con i disturbi lamentati da RI 1 al

piede destro, in particolare a carico del nervo peroneo.

Da un

profilo neurologico, l’assicurato é pertanto stato dichiarato totalmente abile

al lavoro e non bisognoso di ulteriori cure mediche (doc. VIII 2, p. 12).

Da parte

sua, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha formulato le diagnosi

di artrosi secondaria a livello dell’articolazione talo-navicolare destra e di

sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena a carattere altalenante

su alterazioni statiche della colonna vertebrale con scoliosi a forma di S

soprattutto destro convessa a corto raggio al passaggio lombo-sacrale, nonché

alterazioni degenerative a carattere diffuso interessanti tutti i segmenti

della colonna lombare con osteocondrosi e spondilosi anteriore e laterale.

Quindi, egli

ha indicato che in primo piano vi sono i disturbi a livello dell’estremità

inferiore destra, riferibili, citiamo: “alle problematiche di tipo

degenerativo, con sviluppo di un’artrosi nell’ambito di una frattura

intra-articolare, con leggero scalino a livello dell’articolazione talo

navicolare.”, che provocano zoppia e difficoltà al carico prolungato.

Per il

reumatologo appena menzionato, il ricorrente presenta, tenuto conto sia della

problematica al piede destro che di quella al rachide lombo-sacrale, un’incapacità

lavorativa del 30% nella sua precedente professione, mentre, in attività

idonee, egli è totalmente abile (doc. VIII 1).

2.8

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene accertato, grazie alla perizia che il

dott. __________ ha allestito nel quadro degli accertamenti disposti

dall’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. VIII 2, p. 12), che i disturbi

accusati da RI 1 a livello del piede destro non possono essere spiegati da un

profilo neurologico, contrariamente quindi a quanto era stato sostenuto dal

neurochirurgo dott. __________, per il quale l’assicurato presenterebbe una

lesione del nervo peroneo profondo destro.

In

proposito, è utile ricordare che il dott. __________ stesso, con il referto del

18.

gennaio 2007, aveva in realtà auspicato che la propria diagnosi venisse

verificata da uno specialista in neurologia (allegato al doc. 124), qual è

appunto il dott. __________.

Parimenti

inverosimile, in particolare alla luce della perizia 16 agosto 2007 del

chirurgo ortopedico dott. __________ (il quale ha refertato, citiamo:

“Ginocchia da ambo i lati senza versamento, stabili, con segni meniscali

negativi, buona mobilità rotulea, funzione libera e simmetrica con

flessione/estensione 140-0-10°.”), è la circostanza secondo la quale l’insorgente

sarebbe portatore di un danno al ginocchio destro.

Al

riguardo, è vero che il dott. __________, consultato il 18 gennaio 2005, aveva

chiesto il benestare per sottoporre il ginocchio destro a RMN, tuttavia egli

aveva pure affermato che l’esame clinico dello stesso, segnatamente la presenza

di uno scricchiolio, faceva soltanto, citiamo: “sospettare lontanamente una

lesione meniscale.” (allegato al doc. 29 – il corsivo è del redattore).

In questo

contesto, assume dunque un significato decisivo il fatto che il dott. __________,

chirurgo ortopedico che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa, in occasione della visita peritale del 17 luglio

2007, ha fatto stato dell’assenza di segni meniscali (così come di una qualsiasi

altra patologia).

Per

quanto attiene alla situazione neurologica a livello del ginocchio destro, la

documentazione medica acquisita in corso di causa fa apparire come ormai

superata la richiesta di provvedimenti istruttori formulata dal ricorrente

(perizia giudiziaria pluridisciplinare).

Con

osservazioni del 7 novembre 2007, l’Istituto assicuratore convenuto ha

ricordato che, citiamo: “… l’impugnata decisione su opposizione ha come unico

oggetto le prestazioni di breve durata e più precisamente che l’Istituto ha

sospeso la corresponsione dell’indennità giornaliera poiché lo stato di salute

post-infortunistico dell’assicurato era ormai stabilizzato” e, d’altra parte,

che il diritto alle prestazioni di lunga durata, segnatamente alla redita di invalidità,

sarà esaminato al termine della procedura sub judice (doc. XIV).

In

relazione alla pretesa stabilizzazione dello stato di salute, il TCA ritiene

che non possa essere ignorata la circostanza che il chirurgo ortopedico e

traumatologo PD dott. __________, specialista proprio nella chirurgia del piede,

ha espresso il forte sospetto che l’assicurato presenti un conflitto

talo-calcaneare a livello del canalis tarsi (cfr. doc. 126, allegato al doc.

127.

e doc. X), perfettamente compatibile con il trauma da lui subito il 26

marzo 2004 (doc. A 3), patologia che, qualora venisse confermata, potrebbe

essere trattata con successo mediante revisione mirata del canalis tarsi

medialmente (doc. 126, p. 2 e allegato al doc. 127: “Se il conflitto menzionato

fosse eliminato, esso riporterebbe così il paziente ad essere completamente

asintomatico.” – il corsivo è del redattore).

Ora, il

dott. __________ ha sottolineato la necessità che il ricorrente venga

sottoposto a una TAC mirata sulla problematica appena menzionata, rilevando

pure che l’esame tomografico del 22 marzo 2005 non soddisfa questo requisito

(doc. X: “Dopo aver visionato la TAC eseguita in data 22.03.2005 non ho potuto

verificare la patologia sospettata. La ragione è semplice in quanto il radiologo

non sapeva niente di questo sospetto e quindi l’esame specialistico non è

stato mirato al problema menzionato.” – il corsivo è del redattore).

Con

riferimento all’obiezione sollevata dal dott. __________ secondo cui la RMN del

18.

settembre 2006 avrebbe consentito di escludere l’affezione in questione

(cfr. doc. 130), egli ha precisato che tale esame non è in realtà adeguato

(doc. X: “… posso rispondere che la RMN oppure MRI non è l’esame adeguato per

trovare questa patologia.”).

Pertanto,

tutto ben considerato, questa Corte è dell’avviso che, senza conoscere l’esito della

misura diagnostica suggerita dal PD dott. __________, non possa essere escluso,

con la necessaria tranquillità, che degli ulteriori provvedimenti terapeutici

sarebbero suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute di RI

1.

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s.,

l’Alta Corte ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti. La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti retrocessi

all’amministrazione, affinché disponga - senza indugio - l’approfondimento diagnostico

indicato dal dott. __________.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda – senza indugio - all’accertamento

di cui al considerando 2.9. e renda una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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