35.2007.41
Assicurata batte gomito dx contro macchinario con diagnosi di epicondilite radiale dx. Estensione dei dolori a tutto arto dx, spalla e rachide cervicale. Rinvio della causa a amministrazione per dispo
20 giugno 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2007.41
Data decisione, Autorità:
20.06.2007, TCA
Titolo:
Assicurata batte gomito dx contro macchinario con diagnosi di epicondilite radiale dx. Estensione dei dolori a tutto arto dx, spalla e rachide cervicale. Rinvio della causa a amministrazione per disporre perizia pluridisciplinare.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.41
mm/td
Lugano
20 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
agosto 2006, la __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che la propria
dipendente, RI 1, nei primi giorni del mese di giugno 2006, aveva battuto il
gomito destro contro un macchinario (doc. 2).
Il medico
curante dell’assicurata, dott. __________ ha posto la diagnosi di epicondilite
radiale a destra (doc. 4), diagnosi condivisa dal chirurgo della mano, dott. __________
(doc. 5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 20 dicembre 2006, ha negato il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi accusati a livello dell’arto superiore
destro (doc. 27).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurata (doc.
33 e 40), l’Istituto assicuratore, in data 15 marzo 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 44).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 10 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscere il proprio
obbligo a prestazioni, argomentando:
"
Ribadiamo nel presente ricorso come la CO 1
neghi il nesso causale essenzialmente solo a seguito del lasso di tempo
trascorso tra l'infortunio e l'inizio dell'inabilità al lavoro. Abbiamo avuto
modo di evidenziare in entrata il perché la nostra rapppresentata non ha subito
annunciato un'inabilità al lavoro.
Determinante però, per ritenere data l'esistenza
del nesso causale, è il parere degli specialisti che hanno visitato la nostra
rappresentata:
Il Dr. __________, nel suo scritto al Dr. __________
del 12.12.2006; il Dr. __________, nel suo scritto al Dr. __________ del
22.1.2007 e, ultimamente, il Dr. __________ del servizio di neurologia dell'__________
di __________, nel rapporto al medico curante del 6 marzo 2007.
Quest'ultimo specialista scrive in particolare:
"Rimane la questione fondamentale legata
alla responsabilità della CO 1 in questa vicenda. A essere logici, come
accennato dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico diretto tra
l'infortunio subito dalla p. e l'apparizione dei dolori dapprima molto più
focalizzati, ora diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di
causa-effetto (anche se parzialmente indiretto) tra l'infortunio e i disturbi
attuali della signora D."
(doc. I)
1.4. In data 24
aprile 2007, la ricorrente ha versato agli atti una certificazione, datata 16
aprile 2007, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (doc. III
+ allegato).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se i disturbi oggetto dell’annuncio
d’infortunio del 30 agosto 2006, costituiscono una conseguenza, naturale e
adeguata, dell’infortunio occorso all’assicurata all’inizio del mese di giugno
2006, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Dalle
tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio
obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi accusati da RI 1 all’arto superiore destro, é stata presa fondandosi sul parere
9 marzo 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 43).
In effetti, in quella
sede, il medico di circondario ha sostenuto che i disturbi in questione non si
Considerandi
troverebbero in una relazione di causalità naturale con il sinistro avvenuto
all'inizio del mese di giugno 2006:
" L'assicurata
il 30.8.2006 ha annunciato in ditta un infortunio-bagatella del 28.8.2006
(recte 2.6.2006) ossia una contusione del gomito contro una macchina.
L'assicurata figura quale operaia la prima volta inabile al lavoro
in occasione di una prima visita medica, del 29.8.2006, quando viene descritto
un "quadro clinico di una chiara epicondilite radiale a destra in seguito
ad un trauma contusivo in giugno 2006".
Per quanto riguarda il lato oggettivo non è stata riscontrata
alcuna lesione traumatica, segnatamente nessun residuo di ematoma, nessuna
ferita, nessun segno di contusione e a quanto pare non è stato effettuato
nessun esame strumentale (come radiografie ecc. ..).
In base alla documentazione medica, l'assicurata tuttora, anche a
distanza di 9 mesi (!) figura sempre inabile al lavoro, ossia al 100% per
l'evento fatto valere a inizio giugno 2006.
Indubbiamente in base alla documentazione medica finora prodotta mancano
tutti i requisiti per adempiere i criteri di una epicondilite post-traumatica.
Innanzitutto un'epicondilite traumatica richiede dei segni di
ovvia contusione o ematoma e soprattutto impotenza funzionale tale da dover
interrompere il lavoro già in fase iniziale e obbligare l'assicurata a
consultare il medico.
In assenza di un'interruzione del lavoro per dei mesi, in assenza
di segni lesivi strutturali post-traumatici e in presenza di un decorso
prolungato invalidante per oltre mezz'anno, non è possibile stabilire un
nesso causale fra la patologia attuale e l'evento iniziale, fatto valere dalla
signora RI 1.
Le considerazioni del dott. __________, in sostanza si riducono
all'ammissione di un nesso causale temporale, rispettivamente infine si basa
sul principio "post hoc, ergo propter hoc", massima non
applicabile nella scienza medica.
Anche l'ulteriore decorso, descritto dal dott. __________,
rispettivamente cervico-brachialgia a destra è indicativo per un'epicondilite
sui generis o secondaria.
Con questo combacia il fatto che il dott. __________ il 22.1.2007
ha dovuto addirittura constatare che "la situazione sembra sia
completamente cambiata".
Da tutta la documentazione medica in nostro possesso, anche da
quella prodotta dopo il 14.12.2006 non emergono nuovi fattori medici oggettivi,
atti a cambiare il contenuto della decisione del 20.12.2006."
(doc. 43)
Dagli
atti emerge pure che, in data 29 agosto 2006, l’assicurata si è recata dal suo
medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha
riscontrato, citiamo: “… un quadro clinico di una chiara epicondilite radiale a
destra …”.
Egli ha
inoltre riferito che, durante le vacanze, vi era stata una regressione dei
disturbi, riacutizzatisi però al momento della ripresa lavorativa (il 21 agosto
2006; cfr. doc. 4).
Il 25
settembre 2006, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano presso l’Ospedale __________ di __________,
nonché medico consulente presso l’Ospedale __________ di __________.
In
quell’occasione, lo specialista appena citato ha confermato la diagnosi di
epicondilite radiale a destra in fase acuta (“dolore all’epicondilo, dolore
alla messa sotto tensione dei corpi muscolari ECRL/ECRB”) e ha attestato una
completa inabilità lavorativa per ulteriori quattro settimane (doc. 5 e 6).
Nel corso
del mese di dicembre 2006, il dott. __________, confrontato a dei persistenti
disturbi resistenti alle terapie poste in atto, ha disposto una consultazione
da parte del dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia della mano,
allo scopo di ottenere una “seconda opinione”.
Nel relativo
referto, indirizzato appunto al dott. __________, è contenuta l’affermazione
seguente, citiamo: “A complicare il quadro clinico vi è il fatto che la CO 1
rifiuta di considerare l’evento come post-infortunistico e questo, a mio
avviso, sbagliando in quanto vi è una chiara relazione quanto meno temporale
tra la forte contusione e l’apparizione del disturbo.” (doc. 36).
In data
22.
gennaio 2007 ha avuto luogo il consulto specialistico da parte del dott. __________
(doc. 37), il quale ha fatto stato di un quadro clinico diverso rispetto a
quello iniziale, caratterizzato da una, citiamo: “… cervicobrachialgia a destra
estremamente importante anche se con grande probabilità accentuata da un
abbassamento della soglia del dolore.” e ha formulato la diagnosi di, citiamo:
“cervicobrachialgia a destra scatenata da una contusione dell’epicondilo
radiale a destra.”.
Il dott. __________
ha quindi escluso l’opzione chirurgica (“In questa situazione l’unica cosa di
cui sono sicuro è che un intervento chirurgico al gomito destro è
controindicato.”), raccomandando invece l’esecuzione di una valutazione
reumatologica (“Dal mio punto di vista vedrei di far visitare la Signora RI 1
da un reumatologo per poter meglio quantificare il danno e proporre delle
terapie più sistemiche e prettamente conservative.”).
Il 5
marzo 2007, l'assicurata è stata visitata dal dott. __________, Capo-Servizio
di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.
In
quell’occasione, il neurologo appena citato ha riferito che l’assicurata
denunciava, citiamo: “… la persistenza insistente di dolori quotidiani che
coinvolgono soprattutto l’estremità distale del braccio e della mano destra ma
con sviluppo anche prossimale (nella regione del moncone della spalla,
laterocervicale, craniale; coinvolgimento pettorale e ascellare): Ella
percepisce per altro un intorpidimento disposto al lato prevalentemente palmare
delle D I-IV, sintomatologia che insorge di giorno e di notte (con ugual
frequenza).”
Il dott. __________
ha quindi espresso le seguenti considerazioni:
"
Si tratta quindi di un’indagine completata da
un’elettroneurografia abbastanza estesa che permette di rilevare il buon
funzionamento del sistema nervoso periferico destinato all’arto superiore
destro (segmento radicolo-plessuale e terminali del plesso brachiale).
Nel frattempo è possibile una s. irritativa
discreta del n. mediano destro non tale (vedi anche gli elementi clinici) da
giustificare misure chirurgiche decompressive. Insisterei piuttosto, come ho
riferito del resto anche alla p., con misura di tipo conservativo se necessario
attorniando maggiormente la p. (farmaco-terapie misure psicoterapiche …).
Cercherei infatti di resistere alla tendenza
appellativa della p. nei confronti di eventuali (altri) esami (non realizzerei
ad esempio una risonanza magnetica data l’assenza di ricadute pratiche evidenti
anche se alcune anomalie dovessero essere dimostrate).
Rimane la questione fondamentale legata alla
responsabilità della CO 1 in questa vicenda. A essere logici, come accennato
dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico diretto tra l’infortunio
subito dalla p. e l’apparizione dei dolori dapprima molto più focalizzati ora
diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di causa-effetto (anche se
parzialmente indiretto) tra l’infortunio subito e i disturbi attuali della
signora __________.”
(doc. A
3)
In corso
di causa, l’assicurata ha versato agli atti una certificazione, datata 16
aprile 2007, del chirurgo della mano dott. __________, il quale ha così preso
posizione riguardo al contenuto del referto 9 marzo 2007 del dott. __________:
"
Per prima cosa non so dove la CO 1 abbia preso
la definizione di epicondilite post-traumatica definendola come citato nella
lettera da lei inviatami il 12.04.07.
Come prima osservazione faccio presente che una
contusione al gomito non deve necessariamente provocare un immediato ematoma e
soprattutto un’immediata impotenza funzionale. Si sa che spesso e volentieri le
contusioni e le distorsioni a caldo sono ancora discretamente indolenti per poi
passare ad una fase di dolenzia in un secondo momento.
La mia seconda osservazione è poi la
“cervicobrachialgia” che in questo caso non la vedo come primaria ma bensì
secondaria all’epicondilite radiale subentrata dopo la contusione del 02.06.06
dell’epicondilo radiale.”
(doc. B)
2.8
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, le certificazioni dei sanitari che, in diversa veste, si
sono occupati del caso della ricorrente, ossia i dottori __________, medico
curante, __________ e __________, entrambi chirurghi della mano, nonché __________,
neurologo e, d'altro canto, il rapporto 9 marzo 2007 del dott. __________,
medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene, tutto ben considerato, che la
documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena
cognizione di causa, la vertenza sub judice, di modo che un approfondimento
specialistico si rivela indispensabile.
Da un
canto, all’apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell’CO 1, in base
al quale l’eziologia traumatica andrebbe negata sostanzialmente in ragione del
tempo trascorso tra il sinistro e la consultazione del medico, rispettivamente,
l’interruzione del lavoro, non può essere riconosciuto pieno valore probatorio,
e ciò alla luce delle obiezioni espresse dal dott. __________, chirurgo della
mano e, perciò, specialista proprio nella materia che qui interessa, nel suo
referto del 16 aprile 2007 (cfr. doc. B).
D’altro
canto, nemmeno le certificazioni dei medici curanti di RI 1 possono costituire
una valida base per derimere la presente lite.
In
effetti, tanto il dott. __________ (doc. 36: “A complicare il quadro clinico vi
è il fatto che la CO 1 rifiuta di considerare l’evento come post-infortunistico
e questo, a mio avviso, sbagliando in quanto vi è una chiara relazione
quanto meno temporale tra la forte contusione e l’apparizione del disturbo.”
– il corsivo è del redattore), che il dott. __________ (doc. A 3: “A essere
logici, come accennato dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico
diretto tra l’infortunio subito dalla p. e l’apparizione dei dolori dapprima
molto più focalizzati ora diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di
causa-effetto (anche se parzialmente indiretto) tra l’infortunio subito e i
disturbi attuali della signora __________.”), si sono sì pronunciati a favore
dell’esistenza di un legame causale tra l’evento infortunistico del giugno 2006
e i disturbi denunciati dall’assicurata, considerando tuttavia semplicemente il
fatto che quest’ultimi sono insorti in coincidenza temporale con l’infortunio.
In
proposito, va però segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc"
(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza
del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 48).
In
questo contesto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nel
decorso post-infortunistico, si è assistito a una diffusione dei disturbi, all’inizio
localizzati al gomito destro direttamente interessato dalla contusione, in
seguito però estesisi a tutto l’arto superiore destro, sino a raggiungere addirittura
il rachide cervicale (significativo, in merito, é il doc. A 3, in cui il
neurologo dott. __________ ha riferito di avere reperito, in occasione della
consultazione del 5 marzo 2007, “… almeno una cinquantina di punti dolenti
alla digitopressione delle inserzioni muscolari e dei tessuti molli in
generale nella regione toraco-brachiale (e cranica) destra.” – il corsivo è del
redattore).
2.9
In esito alle considerazioni che
precedono, la causa va dunque rinviata all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione
di una nuova valutazione specialistica, che dovrà verosimilmente essere di
natura pluridisciplinare (vista la particolare evoluzione avuta dal caso), e in
seguito si pronunci sul diritto a prestazioni di RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando 2.9.
e renda una nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 300 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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