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Decisione

35.2007.41

Assicurata batte gomito dx contro macchinario con diagnosi di epicondilite radiale dx. Estensione dei dolori a tutto arto dx, spalla e rachide cervicale. Rinvio della causa a amministrazione per dispo

20 giugno 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se i disturbi oggetto dell’annuncio

d’infortunio del 30 agosto 2006, costituiscono una conseguenza, naturale e

adeguata, dell’infortunio occorso all’assicurata all’inizio del mese di giugno

2006, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di

causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Dalle

tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio

obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi accusati da RI 1 all’arto superiore destro, é stata presa fondandosi sul parere

9 marzo 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 43).

In effetti, in quella

sede, il medico di circondario ha sostenuto che i disturbi in questione non si

Considerandi

troverebbero in una relazione di causalità naturale con il sinistro avvenuto

all'inizio del mese di giugno 2006:

" L'assicurata

il 30.8.2006 ha annunciato in ditta un infortunio-bagatella del 28.8.2006

(recte 2.6.2006) ossia una contusione del gomito contro una macchina.

L'assicurata figura quale operaia la prima volta inabile al lavoro

in occasione di una prima visita medica, del 29.8.2006, quando viene descritto

un "quadro clinico di una chiara epicondilite radiale a destra in seguito

ad un trauma contusivo in giugno 2006".

Per quanto riguarda il lato oggettivo non è stata riscontrata

alcuna lesione traumatica, segnatamente nessun residuo di ematoma, nessuna

ferita, nessun segno di contusione e a quanto pare non è stato effettuato

nessun esame strumentale (come radiografie ecc. ..).

In base alla documentazione medica, l'assicurata tuttora, anche a

distanza di 9 mesi (!) figura sempre inabile al lavoro, ossia al 100% per

l'evento fatto valere a inizio giugno 2006.

Indubbiamente in base alla documentazione medica finora prodotta mancano

tutti i requisiti per adempiere i criteri di una epicondilite post-traumatica.

Innanzitutto un'epicondilite traumatica richiede dei segni di

ovvia contusione o ematoma e soprattutto impotenza funzionale tale da dover

interrompere il lavoro già in fase iniziale e obbligare l'assicurata a

consultare il medico.

In assenza di un'interruzione del lavoro per dei mesi, in assenza

di segni lesivi strutturali post-traumatici e in presenza di un decorso

prolungato invalidante per oltre mezz'anno, non è possibile stabilire un

nesso causale fra la patologia attuale e l'evento iniziale, fatto valere dalla

signora RI 1.

Le considerazioni del dott. __________, in sostanza si riducono

all'ammissione di un nesso causale temporale, rispettivamente infine si basa

sul principio "post hoc, ergo propter hoc", massima non

applicabile nella scienza medica.

Anche l'ulteriore decorso, descritto dal dott. __________,

rispettivamente cervico-brachialgia a destra è indicativo per un'epicondilite

sui generis o secondaria.

Con questo combacia il fatto che il dott. __________ il 22.1.2007

ha dovuto addirittura constatare che "la situazione sembra sia

completamente cambiata".

Da tutta la documentazione medica in nostro possesso, anche da

quella prodotta dopo il 14.12.2006 non emergono nuovi fattori medici oggettivi,

atti a cambiare il contenuto della decisione del 20.12.2006."

(doc. 43)

Dagli

atti emerge pure che, in data 29 agosto 2006, l’assicurata si è recata dal suo

medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha

riscontrato, citiamo: “… un quadro clinico di una chiara epicondilite radiale a

destra …”.

Egli ha

inoltre riferito che, durante le vacanze, vi era stata una regressione dei

disturbi, riacutizzatisi però al momento della ripresa lavorativa (il 21 agosto

2006; cfr. doc. 4).

Il 25

settembre 2006, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano presso l’Ospedale __________ di __________,

nonché medico consulente presso l’Ospedale __________ di __________.

In

quell’occasione, lo specialista appena citato ha confermato la diagnosi di

epicondilite radiale a destra in fase acuta (“dolore all’epicondilo, dolore

alla messa sotto tensione dei corpi muscolari ECRL/ECRB”) e ha attestato una

completa inabilità lavorativa per ulteriori quattro settimane (doc. 5 e 6).

Nel corso

del mese di dicembre 2006, il dott. __________, confrontato a dei persistenti

disturbi resistenti alle terapie poste in atto, ha disposto una consultazione

da parte del dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia della mano,

allo scopo di ottenere una “seconda opinione”.

Nel relativo

referto, indirizzato appunto al dott. __________, è contenuta l’affermazione

seguente, citiamo: “A complicare il quadro clinico vi è il fatto che la CO 1

rifiuta di considerare l’evento come post-infortunistico e questo, a mio

avviso, sbagliando in quanto vi è una chiara relazione quanto meno temporale

tra la forte contusione e l’apparizione del disturbo.” (doc. 36).

In data

22.

gennaio 2007 ha avuto luogo il consulto specialistico da parte del dott. __________

(doc. 37), il quale ha fatto stato di un quadro clinico diverso rispetto a

quello iniziale, caratterizzato da una, citiamo: “… cervicobrachialgia a destra

estremamente importante anche se con grande probabilità accentuata da un

abbassamento della soglia del dolore.” e ha formulato la diagnosi di, citiamo:

“cervicobrachialgia a destra scatenata da una contusione dell’epicondilo

radiale a destra.”.

Il dott. __________

ha quindi escluso l’opzione chirurgica (“In questa situazione l’unica cosa di

cui sono sicuro è che un intervento chirurgico al gomito destro è

controindicato.”), raccomandando invece l’esecuzione di una valutazione

reumatologica (“Dal mio punto di vista vedrei di far visitare la Signora RI 1

da un reumatologo per poter meglio quantificare il danno e proporre delle

terapie più sistemiche e prettamente conservative.”).

Il 5

marzo 2007, l'assicurata è stata visitata dal dott. __________, Capo-Servizio

di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.

In

quell’occasione, il neurologo appena citato ha riferito che l’assicurata

denunciava, citiamo: “… la persistenza insistente di dolori quotidiani che

coinvolgono soprattutto l’estremità distale del braccio e della mano destra ma

con sviluppo anche prossimale (nella regione del moncone della spalla,

laterocervicale, craniale; coinvolgimento pettorale e ascellare): Ella

percepisce per altro un intorpidimento disposto al lato prevalentemente palmare

delle D I-IV, sintomatologia che insorge di giorno e di notte (con ugual

frequenza).”

Il dott. __________

ha quindi espresso le seguenti considerazioni:

"

Si tratta quindi di un’indagine completata da

un’elettroneurografia abbastanza estesa che permette di rilevare il buon

funzionamento del sistema nervoso periferico destinato all’arto superiore

destro (segmento radicolo-plessuale e terminali del plesso brachiale).

Nel frattempo è possibile una s. irritativa

discreta del n. mediano destro non tale (vedi anche gli elementi clinici) da

giustificare misure chirurgiche decompressive. Insisterei piuttosto, come ho

riferito del resto anche alla p., con misura di tipo conservativo se necessario

attorniando maggiormente la p. (farmaco-terapie misure psicoterapiche …).

Cercherei infatti di resistere alla tendenza

appellativa della p. nei confronti di eventuali (altri) esami (non realizzerei

ad esempio una risonanza magnetica data l’assenza di ricadute pratiche evidenti

anche se alcune anomalie dovessero essere dimostrate).

Rimane la questione fondamentale legata alla

responsabilità della CO 1 in questa vicenda. A essere logici, come accennato

dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico diretto tra l’infortunio

subito dalla p. e l’apparizione dei dolori dapprima molto più focalizzati ora

diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di causa-effetto (anche se

parzialmente indiretto) tra l’infortunio subito e i disturbi attuali della

signora __________.”

(doc. A

3)

In corso

di causa, l’assicurata ha versato agli atti una certificazione, datata 16

aprile 2007, del chirurgo della mano dott. __________, il quale ha così preso

posizione riguardo al contenuto del referto 9 marzo 2007 del dott. __________:

"

Per prima cosa non so dove la CO 1 abbia preso

la definizione di epicondilite post-traumatica definendola come citato nella

lettera da lei inviatami il 12.04.07.

Come prima osservazione faccio presente che una

contusione al gomito non deve necessariamente provocare un immediato ematoma e

soprattutto un’immediata impotenza funzionale. Si sa che spesso e volentieri le

contusioni e le distorsioni a caldo sono ancora discretamente indolenti per poi

passare ad una fase di dolenzia in un secondo momento.

La mia seconda osservazione è poi la

“cervicobrachialgia” che in questo caso non la vedo come primaria ma bensì

secondaria all’epicondilite radiale subentrata dopo la contusione del 02.06.06

dell’epicondilo radiale.”

(doc. B)

2.8

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazioni dei sanitari che, in diversa veste, si

sono occupati del caso della ricorrente, ossia i dottori __________, medico

curante, __________ e __________, entrambi chirurghi della mano, nonché __________,

neurologo e, d'altro canto, il rapporto 9 marzo 2007 del dott. __________,

medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene, tutto ben considerato, che la

documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena

cognizione di causa, la vertenza sub judice, di modo che un approfondimento

specialistico si rivela indispensabile.

Da un

canto, all’apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell’CO 1, in base

al quale l’eziologia traumatica andrebbe negata sostanzialmente in ragione del

tempo trascorso tra il sinistro e la consultazione del medico, rispettivamente,

l’interruzione del lavoro, non può essere riconosciuto pieno valore probatorio,

e ciò alla luce delle obiezioni espresse dal dott. __________, chirurgo della

mano e, perciò, specialista proprio nella materia che qui interessa, nel suo

referto del 16 aprile 2007 (cfr. doc. B).

D’altro

canto, nemmeno le certificazioni dei medici curanti di RI 1 possono costituire

una valida base per derimere la presente lite.

In

effetti, tanto il dott. __________ (doc. 36: “A complicare il quadro clinico vi

è il fatto che la CO 1 rifiuta di considerare l’evento come post-infortunistico

e questo, a mio avviso, sbagliando in quanto vi è una chiara relazione

quanto meno temporale tra la forte contusione e l’apparizione del disturbo.”

– il corsivo è del redattore), che il dott. __________ (doc. A 3: “A essere

logici, come accennato dal Dr. __________, esiste un rapporto cronologico

diretto tra l’infortunio subito dalla p. e l’apparizione dei dolori dapprima

molto più focalizzati ora diffusi. Mi sembra quindi che esista una relazione di

causa-effetto (anche se parzialmente indiretto) tra l’infortunio subito e i

disturbi attuali della signora __________.”), si sono sì pronunciati a favore

dell’esistenza di un legame causale tra l’evento infortunistico del giugno 2006

e i disturbi denunciati dall’assicurata, considerando tuttavia semplicemente il

fatto che quest’ultimi sono insorti in coincidenza temporale con l’infortunio.

In

proposito, va però segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc"

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 48).

In

questo contesto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nel

decorso post-infortunistico, si è assistito a una diffusione dei disturbi, all’inizio

localizzati al gomito destro direttamente interessato dalla contusione, in

seguito però estesisi a tutto l’arto superiore destro, sino a raggiungere addirittura

il rachide cervicale (significativo, in merito, é il doc. A 3, in cui il

neurologo dott. __________ ha riferito di avere reperito, in occasione della

consultazione del 5 marzo 2007, “… almeno una cinquantina di punti dolenti

alla digitopressione delle inserzioni muscolari e dei tessuti molli in

generale nella regione toraco-brachiale (e cranica) destra.” – il corsivo è del

redattore).

2.9

In esito alle considerazioni che

precedono, la causa va dunque rinviata all’amministrazione affinché disponga l’esecuzione

di una nuova valutazione specialistica, che dovrà verosimilmente essere di

natura pluridisciplinare (vista la particolare evoluzione avuta dal caso), e in

seguito si pronunci sul diritto a prestazioni di RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è rinviata all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando 2.9.

e renda una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 300 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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