35.2007.43
Caduta scale con trauma lombo-sacrale (07-2006). Chiusura caso 08-2006. Rinvio causa a amministrazione per complemento istruttorio, posto che, secondo TFA, in caso di contusione vertebrale, status quo
29 agosto 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2007.43
Data decisione, Autorità:
29.08.2007, TCA
Titolo:
Caduta scale con trauma lombo-sacrale (07-2006). Chiusura caso 08-2006. Rinvio causa a amministrazione per complemento istruttorio, posto che, secondo TFA, in caso di contusione vertebrale, status quo sine raggiunto, di regola, trascorsi 3/4 mesi (6/9, max 1 anno, se preesistenza alterazioni deg.)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.43
MM/td
Lugano
29 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
agosto 2006, all’CO 1 è stato annunciato che, il 4 luglio 2006, RI 1, a
quell’epoca disoccupato, durante un periodo di vacanza nel suo paese di origine
(__________), aveva lamentato dei problemi alla schiena a seguito di un trauma
(doc. 1).
Con
certificato del 4 luglio 2006, il dott. __________ ha attestato che
l’assicurato era rimasto vittima di un infortunio e che di conseguenza soffriva
di una lombosciatalgia (allegato al doc. 2).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 16 febbraio 2007, ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni a decorrere dal 6 agosto 2006 (doc. 35).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 37), l’CO 1, in
data 20 marzo 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
40).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 18 aprile 2007 (doc. I) - completato il 25 maggio 2007
dall’avv. RA 1 (doc. V) -, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione
impugnata venga annullata, nonché la condanna dell’Istituto assicuratore
convenuto a corrispondergli le prestazioni sanitarie e l’indennità giornaliera
durante il periodo 6 agosto-30 novembre 2006, argomentando:
"
La CO 1 durante
l'infortunio si è più preoccupata di capire se effettivamente il sig. RI 1
fosse partito con il consenso della disoccupazione piuttosto che indagare
durante i numerosi momenti di contatto sulla stato di salute e spiegare
all'assicurato che i certificati medici dovevano riportare più informazioni.
E' vero che il ricorrente non ha ritirato la
corrispondenza qui in Svizzera, ma è altrettanto vero che la CO 1 ha sempre saputo che il sig. RI 1 era e
doveva rimanere in __________ in quanto i medici gli avevano vietato il
viaggio.
Si precisa che egli aveva notificato la partenza
e gli era stato accordata l'autorizzazione da parte dell'URC di __________ (cfr.
doc. 34 inc. CO 1).
Anche una volta rientrato sono state sprecate
energie per verificare i biglietti di viaggio e sembra che il fatto di
acquistare un biglietto aperto (prassi assai comune e necessaria in quanto il
Porto di __________ non accetta prenotazioni per le partenze da __________) sia
un fatto pregiudizievole (cfr. nota interna CO 1 12 febbraio 2007).
Si fa inoltre notare che tutti i certificati
medici inviati indicano il recapito preciso dei dottori in questione, pertanto
l'assicurazione poteva senza nessun problema contattare il medico curante per
chiedere informazioni supplementari.
Fatti
I Medici sono tuttora a disposizione di codesto
onorevole Giudice e/o della CO 1 per ulteriori ragguagli.
Si ricorda che l'assicurazione ha anche la
competenza di impartire istruzioni ai medici curanti tramite una consulenza
reciproca, sostenere il medico curante per le prescrizioni terapeutiche, dare
delle raccomandazioni, ecc (cfr. art. 48 cpv. 1 e 54 LAINF). Questo non fu
fatto.
Giova ricordare che non stiamo parlando di un
sistema sanitario e assicurativo simile al nostro e i medici non sono a
conoscenza degli obblighi previsti dalla nostra legislazione.
(…).
5. Considerato che l'assicurato ha adempiuto a
tutti i suoi doveri, che l'infortunio è stato riconosciuto dalla CO 1, egli ha diritto alla copertura delle cure
appropriate ai postumi della dannosa caduta (art. 10 e 115a
LAINF, art. 17 OAINF), che nel caso concreto consiste
in medicamenti, visite e fisioterapia presso l'ambulatorio del medico.
Inoltre ha diritto all'indennità giornaliera in
quanto è stato inabile al lavoro 100% (art. 16 LAINF e art. 6 LPGA) in seguito
all'infortunio.
L'incapacità al lavoro è documentata agli atti
dai certificati medici, inoltre i stessi dottori avevano vietato al paziente di
intraprendere il viaggio di ritorno. Le asserzioni del medico di __________
della CO 1 (doc. 38) non
possono certo essere condivise e seguite in quanto egli non ha mai visto il
paziente, gli ha solo parlato una volta al telefono dopo esplicita richiesta
del ricorrente e non ha mai contattato il medico curante per avere informazioni
supplementari. Egli esprime solo pareri personali e perplessità mettendo in dubbio l'operato dei colleghi tunisini
senza indagare in alcun modo, malgrado che il sig. RI 1 ha sempre comunicato a
più riprese e a più persone che i dottori tunisini sono a disposizione
dell'assicurazione per ulteriori informazioni.
Per quanto concerne la radiografia (cfr. doc. 16
inc. CO 1) fu eseguita solo
dopo un mese poiché il male non passava e il medico aveva deciso di verificare
che non ci fossero dei danni maggiori.
Il danno alla salute c'è stato ed è documentato
anche dagli ulteriori certificati medici prodotti agli atti dal ricorrente
personalmente in questa sede (doc. III).
Giova ricordare che non stiamo parlando di un
sistema sanitario simile al nostro dove sin dall'inizio per prassi vengono
effettuati tutti i controlli possibili e i medici sono a conoscenza degli
obblighi previsti dalla nostra legislazione, ma di un sistema sanitario basato
completamente su altri criteri.
In questo caso non ci si trova in un caso di
dubbio, eventualmente si può ravvisare una lacuna da parte della CO 1 di interpellare direttamente i medici
curanti stranieri per spiegare i contenuti minimi di un certificato medico alla
luce della legislazione svizzera. Non si può certo pretendere che un medico
tunisino conosca le legge di altri paesi!
Di conseguenza devono essere assegnate le
prestazioni di cui sopra a partire dal 6 agosto 2006 fino al 30 novembre 2006."
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X +
allegato).
1.5. In replica,
l’insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 6 agosto 2006,
oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Considerandi
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7
Dalle
tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio
obbligo a prestazioni a far tempo dall’inizio del mese di agosto 2006, trascorso
quindi poco più di un mese dalla data del sinistro, é stata presa fondandosi
sul parere 12 marzo 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr.
doc. 38).
In effetti, in quella
sede, il medico di __________ ha sostenuto che l’incapacità lavorativa attestata
dai medici curanti dell’assicurato non sarebbe correlata ad alcun referto
post-traumatico oggettivo:
"
Il 4.7.2006, l'assicurato in __________ si fa
attestare (dott. __________, medico generalista) un'inabilità lavorativa per
lombo-sciatalgia a seguito di un traumatismo, della durata di 27 giorni,
"sauf complications".
Tale diagnosi cambia più tardi, in quanto si
parla (23.11.2006) di un traumatismo del bacino.
Oltre a questa contraddizione, su tutti i
"certificatini" forniti successivamente, manca qualsiasi
ulteriore specificazione. Non si sa quindi in che cosa consiste il traumatismo.
Sorprende non poco pure il fatto che nonostante
la completa inabilità lavorativa per almeno un mese, solo il 4.8.2006 viene
effettuato un esame radiologico, ma anche questo solo per la colonna lombare e non
per il bacino. D'altronde questa radiografia non evidenzia alcuna
lesione post-traumatica, nemmeno una rettilineazione antalgica del rachide,
come ci si aspetterebbe in presenza di una lombo-sciatalgia!
Inoltre il dott. __________, rispettivamente
(successivamente) il dott. __________ (sempre medico generalista) continuano ad
attestare una completa inabilità lavorativa per ulteriori 15 giorni, sempre
specificando "sauf complications".
Solo, a questo punto, nessuno dei medici
in nessun momento ha spiegato in che cosa consistono le complicazioni
che giustificherebbero un ennesimo prolungamento dell'inabilità lavorativa!
In sintesi siamo confrontati con una situazione senza
referto post-traumatico oggettivo.
Nonostante questo, la CO 1 in modo bonale ha
accettato un'inabilità lavorativa fino al 6.8.2006.
In assenza di alcun referto oggettivo, anzi
completa normalità degli esami strumentali, anche questa concessione di
un'inabilità lavorativa fino al 6.8.2006 deve essere considerata (da un profilo
medico-scientifico) molto generosa.
Anche l'affermazione del signor RI 1 di aver
dovuto stare a letto a lungo (breve missiva del 26.2.2007) non costituisce
nessun ulteriore fattore, oggettivo, atto a dimostrare una lesione traumatica,
tanto meno a giustificare una prolungata inabilità lavorativa."
(doc. 38;
in questo stesso senso, cfr. pure il doc. 44)
Da parte
sua, questa Corte constata che l’infortunio in questione – che è stato così
descritto dall’insorgente, citiamo: “Scivolato sulle scale di casa a __________
(__________). Scivolato dagli scalini (ca. 10 scalini) sulla schiena-coccige,
causa il fatto che erano bagnati. Caduto con tutto il peso. Non sono riuscito
ad attutire la caduta.” (doc. 27) -, è accaduto mentre l’assicurato si trovava per
un periodo di vacanza in __________, suo paese di origine.
Il giorno
stesso egli ha consultato il dott. __________, medico generalista, il quale ha refertato
la presenza di una lombosciatalgia e, d’altra parte, ha attestato la necessità
di 27 giorni di riposo, salvo complicazioni. Un secondo consulto ha avuto luogo
il 28 luglio 2006, in occasione del quale il dott. __________ ha prescritto ulteriori
20.
giorni di riposo (doc. 17, 18 e D 13).
Il 4
agosto 2006, l’assicurato, su ordine del suo medico curante (doc. F 2), è stato
sottoposto a un controllo radiologico del rachide lombo-sacrale, che non ha
evidenziato nulla di particolare (cfr. doc. 16).
In data
18.
agosto 2006, RI 1 è stato visitato dal dott. __________, anch’egli medico generalista,
il quale ha constatato, all’esame clinico, un dolore importante a livello della
regione lombo-sacrale sinistra. Egli ha quindi certificato un’inabilità
lavorativa completa per ulteriori 15 giorni (doc. 19 e D 14).
Nel
prosieguo - la prima volta il 5 settembre 2006 -, il ricorrente è stato seguito
dal dott. __________, per il quale l’assicurato ha necessitato di riposo sino
alla fine del mese di novembre 2006 (doc. 20-26).
La
terapia medicamentosa che gli è stata prescritta dai diversi sanitari, figura
sui doc. F 3-F 7.
Secondo
la dichiarazione 22 maggio 2007 di __________, consulente capogruppo presso
l’URC di __________, RI 1 ha tempestivamente comunicato alla sua consulente
l’intenzione di effettuare due settimane di vacanza a partire dal 1° luglio
2006, ha immediatamente inviato l’iniziale certificato medico attestante l’avvenuto
infortunio (il 6 luglio 2006) e ha tenuto l’amministrazione costantemente al
corrente circa l’evolversi della sua situazione valetudinaria, trasmettendo pure
la relativa documentazione (cfr. doc. D 1).
2.8
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda
su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del
resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, i certificati dei medici curanti dell’assicurato, ossia
i dottori __________, __________ e __________ e, d'altro canto, l’apprezzamento
12.
marzo 2007 del dott. __________, medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF convenuto.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene, tutto ben considerato, che la
documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena
cognizione di causa, la vertenza sub judice, di modo che un
approfondimento specialistico si rivela indispensabile.
Posto che
non è oggetto di contestazione la realizzazione come tale dell’evento
infortunistico del 4 luglio 2006 (in proposito, si consideri la circostanza che
l’CO 1 ha riconosciuto inizialmente il proprio obbligo a prestazioni), una
caduta dalle scale con trauma contusivo del rachide lombo-sacrale, la
valutazione del dott. __________ - peraltro enunciata sulla scorta di atti
medici inadeguati (i medici curanti si sono infatti limitati ad attestare la presenza
di una sintomatologia algica nella regione lombo-sacrale senza fornire al
riguardo alcun dato oggettivo, mentre le radiografie convenzionali, eseguite il
4.
agosto 2006, forniscono notoriamente informazioni incomplete circa lo stato
delle parti molli del rachide) e senza visita personale dell’assicurato -, non
convince nella misura in cui il citato medico di __________ non ha affatto spiegato
come essa si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo
traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato
anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni
mesi (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al
massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, cfr.
STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2) a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 125/97 del 31
dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in
cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile
1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato
dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare
causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio
lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal
giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
2.9
In esito alle considerazioni
che precedono, la causa va dunque rinviata all’amministrazione affinché
disponga una valutazione specialistica e, in seguito, si pronunci nuovamente
sul diritto a prestazioni di RI 1.
2.10
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante,
STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella
causa T., U 59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando 2.9.
e renda una nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’200 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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