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Decisione

35.2007.43

Caduta scale con trauma lombo-sacrale (07-2006). Chiusura caso 08-2006. Rinvio causa a amministrazione per complemento istruttorio, posto che, secondo TFA, in caso di contusione vertebrale, status quo

29 agosto 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I Medici sono tuttora a disposizione di codesto

onorevole Giudice e/o della CO 1 per ulteriori ragguagli.

Si ricorda che l'assicurazione ha anche la

competenza di impartire istruzioni ai medici curanti tramite una consulenza

reciproca, sostenere il medico curante per le prescrizioni terapeutiche, dare

delle raccomandazioni, ecc (cfr. art. 48 cpv. 1 e 54 LAINF). Questo non fu

fatto.

Giova ricordare che non stiamo parlando di un

sistema sanitario e assicurativo simile al nostro e i medici non sono a

conoscenza degli obblighi previsti dalla nostra legislazione.

(…).

5. Considerato che l'assicurato ha adempiuto a

tutti i suoi doveri, che l'infortunio è stato riconosciuto dalla CO 1, egli ha diritto alla copertura delle cure

appropriate ai postumi della dannosa caduta (art. 10 e 115a

LAINF, art. 17 OAINF), che nel caso concreto consiste

in medicamenti, visite e fisioterapia presso l'ambulatorio del medico.

Inoltre ha diritto all'indennità giornaliera in

quanto è stato inabile al lavoro 100% (art. 16 LAINF e art. 6 LPGA) in seguito

all'infortunio.

L'incapacità al lavoro è documentata agli atti

dai certificati medici, inoltre i stessi dottori avevano vietato al paziente di

intraprendere il viaggio di ritorno. Le asserzioni del medico di __________

della CO 1 (doc. 38) non

possono certo essere condivise e seguite in quanto egli non ha mai visto il

paziente, gli ha solo parlato una volta al telefono dopo esplicita richiesta

del ricorrente e non ha mai contattato il medico curante per avere informazioni

supplementari. Egli esprime solo pareri personali e perplessità mettendo in dubbio l'operato dei colleghi tunisini

senza indagare in alcun modo, malgrado che il sig. RI 1 ha sempre comunicato a

più riprese e a più persone che i dottori tunisini sono a disposizione

dell'assicurazione per ulteriori informazioni.

Per quanto concerne la radiografia (cfr. doc. 16

inc. CO 1) fu eseguita solo

dopo un mese poiché il male non passava e il medico aveva deciso di verificare

che non ci fossero dei danni maggiori.

Il danno alla salute c'è stato ed è documentato

anche dagli ulteriori certificati medici prodotti agli atti dal ricorrente

personalmente in questa sede (doc. III).

Giova ricordare che non stiamo parlando di un

sistema sanitario simile al nostro dove sin dall'inizio per prassi vengono

effettuati tutti i controlli possibili e i medici sono a conoscenza degli

obblighi previsti dalla nostra legislazione, ma di un sistema sanitario basato

completamente su altri criteri.

In questo caso non ci si trova in un caso di

dubbio, eventualmente si può ravvisare una lacuna da parte della CO 1 di interpellare direttamente i medici

curanti stranieri per spiegare i contenuti minimi di un certificato medico alla

luce della legislazione svizzera. Non si può certo pretendere che un medico

tunisino conosca le legge di altri paesi!

Di conseguenza devono essere assegnate le

prestazioni di cui sopra a partire dal 6 agosto 2006 fino al 30 novembre 2006."

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X +

allegato).

1.5. In replica,

l’insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 6 agosto 2006,

oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità

naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,

morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Considerandi

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

Dalle

tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio

obbligo a prestazioni a far tempo dall’inizio del mese di agosto 2006, trascorso

quindi poco più di un mese dalla data del sinistro, é stata presa fondandosi

sul parere 12 marzo 2007 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr.

doc. 38).

In effetti, in quella

sede, il medico di __________ ha sostenuto che l’incapacità lavorativa attestata

dai medici curanti dell’assicurato non sarebbe correlata ad alcun referto

post-traumatico oggettivo:

"

Il 4.7.2006, l'assicurato in __________ si fa

attestare (dott. __________, medico generalista) un'inabilità lavorativa per

lombo-sciatalgia a seguito di un traumatismo, della durata di 27 giorni,

"sauf complications".

Tale diagnosi cambia più tardi, in quanto si

parla (23.11.2006) di un traumatismo del bacino.

Oltre a questa contraddizione, su tutti i

"certificatini" forniti successivamente, manca qualsiasi

ulteriore specificazione. Non si sa quindi in che cosa consiste il traumatismo.

Sorprende non poco pure il fatto che nonostante

la completa inabilità lavorativa per almeno un mese, solo il 4.8.2006 viene

effettuato un esame radiologico, ma anche questo solo per la colonna lombare e non

per il bacino. D'altronde questa radiografia non evidenzia alcuna

lesione post-traumatica, nemmeno una rettilineazione antalgica del rachide,

come ci si aspetterebbe in presenza di una lombo-sciatalgia!

Inoltre il dott. __________, rispettivamente

(successivamente) il dott. __________ (sempre medico generalista) continuano ad

attestare una completa inabilità lavorativa per ulteriori 15 giorni, sempre

specificando "sauf complications".

Solo, a questo punto, nessuno dei medici

in nessun momento ha spiegato in che cosa consistono le complicazioni

che giustificherebbero un ennesimo prolungamento dell'inabilità lavorativa!

In sintesi siamo confrontati con una situazione senza

referto post-traumatico oggettivo.

Nonostante questo, la CO 1 in modo bonale ha

accettato un'inabilità lavorativa fino al 6.8.2006.

In assenza di alcun referto oggettivo, anzi

completa normalità degli esami strumentali, anche questa concessione di

un'inabilità lavorativa fino al 6.8.2006 deve essere considerata (da un profilo

medico-scientifico) molto generosa.

Anche l'affermazione del signor RI 1 di aver

dovuto stare a letto a lungo (breve missiva del 26.2.2007) non costituisce

nessun ulteriore fattore, oggettivo, atto a dimostrare una lesione traumatica,

tanto meno a giustificare una prolungata inabilità lavorativa."

(doc. 38;

in questo stesso senso, cfr. pure il doc. 44)

Da parte

sua, questa Corte constata che l’infortunio in questione – che è stato così

descritto dall’insorgente, citiamo: “Scivolato sulle scale di casa a __________

(__________). Scivolato dagli scalini (ca. 10 scalini) sulla schiena-coccige,

causa il fatto che erano bagnati. Caduto con tutto il peso. Non sono riuscito

ad attutire la caduta.” (doc. 27) -, è accaduto mentre l’assicurato si trovava per

un periodo di vacanza in __________, suo paese di origine.

Il giorno

stesso egli ha consultato il dott. __________, medico generalista, il quale ha refertato

la presenza di una lombosciatalgia e, d’altra parte, ha attestato la necessità

di 27 giorni di riposo, salvo complicazioni. Un secondo consulto ha avuto luogo

il 28 luglio 2006, in occasione del quale il dott. __________ ha prescritto ulteriori

20.

giorni di riposo (doc. 17, 18 e D 13).

Il 4

agosto 2006, l’assicurato, su ordine del suo medico curante (doc. F 2), è stato

sottoposto a un controllo radiologico del rachide lombo-sacrale, che non ha

evidenziato nulla di particolare (cfr. doc. 16).

In data

18.

agosto 2006, RI 1 è stato visitato dal dott. __________, anch’egli medico generalista,

il quale ha constatato, all’esame clinico, un dolore importante a livello della

regione lombo-sacrale sinistra. Egli ha quindi certificato un’inabilità

lavorativa completa per ulteriori 15 giorni (doc. 19 e D 14).

Nel

prosieguo - la prima volta il 5 settembre 2006 -, il ricorrente è stato seguito

dal dott. __________, per il quale l’assicurato ha necessitato di riposo sino

alla fine del mese di novembre 2006 (doc. 20-26).

La

terapia medicamentosa che gli è stata prescritta dai diversi sanitari, figura

sui doc. F 3-F 7.

Secondo

la dichiarazione 22 maggio 2007 di __________, consulente capogruppo presso

l’URC di __________, RI 1 ha tempestivamente comunicato alla sua consulente

l’intenzione di effettuare due settimane di vacanza a partire dal 1° luglio

2006, ha immediatamente inviato l’iniziale certificato medico attestante l’avvenuto

infortunio (il 6 luglio 2006) e ha tenuto l’amministrazione costantemente al

corrente circa l’evolversi della sua situazione valetudinaria, trasmettendo pure

la relativa documentazione (cfr. doc. D 1).

2.8

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda

su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del

resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, i certificati dei medici curanti dell’assicurato, ossia

i dottori __________, __________ e __________ e, d'altro canto, l’apprezzamento

12.

marzo 2007 del dott. __________, medico fiduciario

dell’assicuratore LAINF convenuto.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene, tutto ben considerato, che la

documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena

cognizione di causa, la vertenza sub judice, di modo che un

approfondimento specialistico si rivela indispensabile.

Posto che

non è oggetto di contestazione la realizzazione come tale dell’evento

infortunistico del 4 luglio 2006 (in proposito, si consideri la circostanza che

l’CO 1 ha riconosciuto inizialmente il proprio obbligo a prestazioni), una

caduta dalle scale con trauma contusivo del rachide lombo-sacrale, la

valutazione del dott. __________ - peraltro enunciata sulla scorta di atti

medici inadeguati (i medici curanti si sono infatti limitati ad attestare la presenza

di una sintomatologia algica nella regione lombo-sacrale senza fornire al

riguardo alcun dato oggettivo, mentre le radiografie convenzionali, eseguite il

4.

agosto 2006, forniscono notoriamente informazioni incomplete circa lo stato

delle parti molli del rachide) e senza visita personale dell’assicurato -, non

convince nella misura in cui il citato medico di __________ non ha affatto spiegato

come essa si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo

traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato

anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni

mesi (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al

massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, cfr.

STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2) a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 125/97 del 31

dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in

cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile

1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato

dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare

causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio

lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal

giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

2.9

In esito alle considerazioni

che precedono, la causa va dunque rinviata all’amministrazione affinché

disponga una valutazione specialistica e, in seguito, si pronunci nuovamente

sul diritto a prestazioni di RI 1.

2.10

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa a essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante,

STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella

causa T., U 59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è rinviata all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando 2.9.

e renda una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’200 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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