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Decisione

35.2007.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari interpellati dall’amministrazione hanno invece contestato che i danni

alla salute oggetto dell’intervento operatorio del 21 novembre

2006, costituivano una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato.

Da una parte, la rottura

del LCA era stata diagnosticata alcuni anni prima del sinistro del 1° settembre

2005 e, al riguardo, era persino già stata posta l’indicazione per una legamentoplastica.

D’altra parte, non risulta

affatto documentato che RI 1, immediatamente dopo l’evento infortunistico, così

come nel periodo intercorso tra la chiusura del caso iniziale e l’annuncio di

ricaduta, abbia accusato dei sintomi tipici di una lesione meniscale. Dalla

documentazione medica agli atti si evince, per contro, che essa ha lamentato dei cedimenti e delle lussazioni del

ginocchio destro, ciò che parla a favore dell’assenza del LCA (e contro una

lesione meniscale).

In sede di complemento

peritale 28 novembre 2007, il dott. __________ ha in particolare precisato, che

anche i cedimenti appartengono ai sintomi tipici di una lesione meniscale.

Egli ha inoltre rilevato

che il dott. __________ ha intraoperativamente oggettivato un menisco mediale

lussato anteriormente, ciò che consente di ritenere che il menisco lacerato era

all’origine dei cedimenti e delle lussazioni avvertite dall’assicurata (doc.

XXIII, p. 3).

Successivamente, in data

20 marzo 2008, rispondendo a una specifica domanda del TCA, egli ha spiegato

che non tutti gli intrappolamenti meniscali - come è stato il

caso per RI 1 -, comportano dei disturbi costanti e, quindi, la necessità di fare

capo immediatamente alla chirurgia (doc. XXXIII).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale Federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante puù disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio

2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario,

lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è

sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne

esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15

gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é

determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi

su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia

stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione

Considerandi

delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le

conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b).

In

concreto, la perizia giudiziaria, completata in data 28 novembre 2007, su richiesta di questo Tribunale, non contiene contraddizioni di

sorta.

La

perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare,

la valutazione è stata espressa in modo chiaro, motivato e persuasivo, dopo

aver proceduto a un esame approfondito del caso.

Il solo

fatto che il dott. __________ abbia manifestato un apprezzamento divergente

rispetto a quanto fatto dai medici interpellati dall’amministrazione, non basta

ovviamente per qualificare come contraddittoria la sua perizia.

Se così

fosse, il TCA si troverebbe - sistematicamente - a doversi scostare dalle

conclusioni peritali, non appena il medico di fiducia dell'assicuratore

interessato esprime un diverso apprezzamento della fattispecie.

Per

quanto riguarda la pretesa assenza di un’adeguata sintomatologia “a ponte” -

principale argomento cavalcato dai medici fiduciari dell’CO 1 per negare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra l’infortunio del 1°

settembre 2005 ed i disturbi oggetto della ricaduta del mese di novembre 2006

-, questo Tribunale rileva che il 3 agosto 2006 il dott. __________ ha indicato

che, successivamente al trauma del 1° settembre 2005, l’assicurata aveva

lamentato, citiamo: “… disturbi sul lato mediale con sensazione di cedimento ed,

occasionalmente, bloccaggio articolare.”, ciò che, assieme alla constatazione

clinica di una, citiamo: “translazione anteriore aumentata senza arresto del

LCA. Lachmann e pivot shift ++.”, aveva giustificato le diagnosi di rottura

completa del LCA e, per quanto qui di interesse, di lesione parziale del

menisco mediale, reperti entrambi confermati dalla RMN dell’8 agosto 2006 e

intraoperativamente (doc. 10 – il corsivo è del redattore).

Come ha

segnalato il dott. __________, é vero che dell’insorgenza di bloccaggi

articolari se ne fa accenno, per la prima volta, nel referto 3 agosto 2006 del

dott. __________, a distanza quindi di 11 mesi dal sinistro. Tuttavia, non può

essere ignorato che il sanitario appena citato è pure stato il primo che la

ricorrente ha consultato, in ragione dei persistenti disturbi localizzati al

ginocchio destro, dopo la chiusura del caso iniziale (cfr. doc. 6 e doc. I),

motivo per cui non ci si deve sorprendere se soltanto nella sua certificazione

del 3 agosto 2006, figura una descrizione della sintomatologia nel frattempo lamentata.

Del

resto, da quanto l’assicurata ha dichiarato davanti al Presidente del TCA, in

occasione del dibattimento del 23 aprile 2008, si evince che, a decorrere dall’evento

del settembre 2005 (che l’assicuratore ha assunto a titolo di infortunio ai

sensi di legge), i disturbi da lei lamentati sono cambiati in senso sia

quantitativo che qualitativo.

In

effetti, se è vero che, allorquando, in precedenza, la ricorrente praticava la

danza, il suo ginocchio destro era già stato oggetto di episodi di gonfiore con

impotenza funzionale (doc. XXXVI, p. 2: “La ricorrente sottolinea che facendo

danza il ginocchio si gonfiava e si sgonfiava ed è per quanto che ha fatto la

risonanza magnetica senza tuttavia poter descrivere un episodio particolare.

(…). Nel 2003 e nel 2004 il meccanismo del ginocchio è il seguente: si gonfiava

(e a partire da quel momento non potevo più fare danza; avevo del dolore e

zoppicavo), dopo circa 20 giorni si gonfiava.”), è altrettanto vero che dopo

avere interrotto la pratica della danza (nel gennaio 2004), essa non aveva più

avuto problemi di sorta, pur effettuando altre attività sportive, anche assai gravose

per le ginocchia (doc. XXXVI, p. 2: “Da quando sono entrata in Svizzera nel

gennaio 2004 ho smesso di fare danza ma ho praticato altri sport: bicicletta,

corsa (anche sull’asfalto), sci. Svolgendo queste attività non ho più avuto problemi.

Il problema sorgeva praticando la danza quando avvenivano dei movimenti

estremamente violenti o bruschi. A quel punto ho pensato: “ho fatto bene a non

operarmi, sono a posto”. Questi rigonfiamenti non li ho più avuti.”).

Posteriormente

al sinistro in questione, dal settembre 2005 all’agosto 2006 - contrariamente a

quanto accadeva nel passa- to -, i disturbi al ginocchio destro sono invece insorti

in coincidenza con il compimento di attività assolutamente banali,

l’ultima volta nuotando in piscina, ciò che ha convinto RI 1 della necessità di

consultare un ortopedico e, in seguito, di farsi operare (doc. XXXVI, p. 3:

“Rispondendo all’avv. RA 1, l’assicurata conferma che si tratta di un fenomeno

che aveva già vissuto in passato. Tiene tuttavia a sottolineare che per quasi

due anni non aveva più avuto questo tipo di problema, dopo l’evento del

01.09

, invece in cinque occasioni e per delle banalità tornava ad avere i

problemi al ginocchio. Esasperata ho deciso di farmi vedere da un ortopedico in

quanto il dr. med. __________ mi consigliava soltanto di fare palestra. (…).

Preciso che io ho il terrore delle operazioni e che se ho deciso di fare

l’intervento è perché la situazione era divenuta insostenibile, soprattutto

dopo l’episodio della piscina.” - il corsivo è del redattore).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, il TCA ritiene dunque dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che a determinare l’indicazione a sottoporsi all’operazione

chirurgica del 21 novembre 2006 sono stati i disturbi legati alla lussazione

del menisco mediale del ginocchio destro e che quest’ultimo danno alla salute

costituiva una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico del

1° settembre 2005.

La causa

va pertanto retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché determini il

diritto a prestazioni da un punto di vista materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ È

annullata la decisione su opposizione impugnata dell’CO 1.

§§ È

accertato che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 9.11.2006

costituivano ancora una conseguenza, naturale e adeguata,

dell’infortunio del 1.9.2005.

§§§ La causa

è rinviata all’CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni da un

punto di vista sia materiale che temporale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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