35.2007.46
Giocatore di hockey professionista subisce due infortuni (mano destra e commotio cerebri). Stato di salute stabilizzato ma pendente domanda di provvedimenti di riformazione professionale AI: diritto a
26 luglio 2007Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.46
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, TCA
Titolo:
Giocatore di hockey professionista subisce due infortuni (mano destra e commotio cerebri). Stato di salute stabilizzato ma pendente domanda di provvedimenti di riformazione professionale AI: diritto a rendita invalidità transitoria LAINF. Applicazione metodo ordinario del raffronto dei redditi
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ TRANSITORIA
RIFORMAZIONE
art. 17 LAI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 3 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 19 cpv. 3 OAINF
art. 30 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.46
mm/DC/td
Lugano
26 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di febbraio 2005, l’HC (Hockey Club) __________ ha comunicato a CO 1
che il proprio giocatore, RI 1, in data 29 gennaio 2005, era rimasto vittima di
un infortunio di gioco, a seguito del quale aveva riportato una commozione
cerebrale (cfr. doc. 1).
Con
certificato dell’11 febbraio 2005, il dott. __________ ha formulato la diagnosi
di commotio cerebri e di possibile trauma d’accelerazione cervicale (doc.
2).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
Va
precisato che già in precedenza, per la precisione il 25 settembre 2004, a RI 1
era occorso un infortunio di gioco - anch’esso riconosciuto da CO 1 -, che
aveva interessato l’estremità superiore destra (doc. 13 + allegato).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31
gennaio 2007, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni
di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 31 agosto
2006 e ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità transitoria
del 54% a decorrere dal 1° settembre 2006.
Inoltre,
per i postumi residuali del sinistro del settembre 2004, a RI 1 è stata
assegnata un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 7).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 8),
l’assicuratore LAINF, in data 28 marzo 2007, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 9).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli una rendita di
invalidità di fr. 6’336/mese, subordinatamente di fr. 4’628/mese, durante il
periodo 1° settembre 2006-31 agosto 2011, argomentando in particolare che:
" Si
contestano in primo luogo il reddito ancora esigibile di fr. 57'834 - annui, il
grado di invalidità del 54% e la rendita di fr. 3'845.- mensili.
Il qui ricorrente non è più abile al lavoro nella sua professione
di giocatore di hockey a causa degli infortuni subìti, attività che egli ha
dovuto cessare prematuramente. Egli ha dovuto cercare strade professionali
alternative, compatibili con il suo stato di salute.
Siccome il qui ricorrente non dispone di una formazione completa,
egli non può esercitare da subito una professione. Infatti il qui ricorrente ha
unicamente assolto il liceo, che non lo abilita all'esercizio di un mestiere.
Per inserirsi nel mondo del lavoro il qui ricorrente ha iniziato
una formazione professionale. Dal 1. settembre 2006 segue la scuola presso la __________
di amministratore di immobili. La durata della formazione è di 5 anni. Il primo
anno è pratico, che il qui ricorrente assolve quale impiegato di commercio
presso la Fiduciaria __________ di __________. Dal secondo al quinto anno vi è
inoltre la frequentazione dei corsi scolastici per l'ottenimento del diploma __________.
Il qui ricorrente si trova pertanto in fase di riqualifica
professionale nel periodo dal 1. settembre 2006 al 31. agosto 2011.
Durante tale periodo egli percepisce un salario
quale praticante degli importi seguenti:
- fr. 7'200.- annui per il 2006
- fr. 9'480.- annui per il 2007
- fr. 12'600.- annui per il 2008
- fr. 16'200.- annui per il 2009
- fr. 19'800.- annui per il 2010
pari ad una media annua di fr. 13'056.-.
Nel caso in esame il reddito da invalido che dev'essere
considerato ai fini della decisione non è il reddito statistico di fr. 57'830.-
annui, bensì il reddito effettivamente conseguito dal qui
ricorrente di fr. 13'056.- annui.
Il grado di invalidità è pertanto dell' 89%, secondo il calcolo
seguente:
fr. 125'400.- .1. fr. 13'056.- X 100 = 89%
fr. 125'400.-
Il qui ricorrente ha pertanto il diritto di percepire una rendita
di fr. 6'336.- mensili, secondo il computo seguente:
guadagno assicurato massimo: fr. 106'800.- annui
di cui 80%: fr.
85'440.- annui
grado di invalidità dell'89%: fr. 76'041.- annui
pari ad una rendita di: fr.
6'336.- mensili." (Doc. I)
1.4. CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato l’Ufficio AI al fine di conoscere la natura
delle prestazioni richieste dall’assicurato e la sorte riservata alla relativa
domanda (doc. VII).
La
risposta dell’UAI è pervenuta in data 4 luglio 2007 (doc. VIII) ed è stata
intimata alle parti per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato.
Questa
Corte osserva che RI 1 non ha contestato né l’estinzione del diritto alle
prestazioni di corta durata a contare dal 31 agosto 2006, né l’entità dell’IMI
concessagli per tenere conto delle sequele dell’evento infortunistico del 25
settembre 2004, aspetti che non verranno quindi ridiscussi in questa sede.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
Secondo
gli artt. 19 cpv. 3 e 30 cpv. 1 OAINF, se dalla continuazione della cura medica
non si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato e la decisione dell’AI riguardante l’integrazione professionale
è presa solo più tardi, è assegnata provvisoriamente una rendita a partire
dalla fine della cura medica; tale rendita è calcolata in base all’incapacità
di guadagno esistente in quel momento.
A
proposito della rendita transitoria ex art. 30 OAINF, la giurisprudenza
ha precisato che essa deve essere fissata secondo il metodo ordinario del
raffronto dei redditi. La graduazione ha luogo, in questo caso, prima
dell’eventuale esecuzione di misure reintegrative. A questo momento entra in
considerazione solo l’attività che può essere ragionevolmente esatta
dall’assicurato non ancora reintegrato, ritenuta una situazione equilibrata del
mercato del lavoro (DTF 129 V 283, consid. 4.3 e 116 V 246 consid. 3a).
2.4. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la
valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004, e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.6. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore
infortuni convenuto ha dichiarato stabilizzate le condizioni di salute
dell’assicurato a decorrere dal 31 agosto 2006, ponendo pertanto fine alle
prestazioni di corta durata in ossequio all’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Tale
decisione - non contestata dal ricorrente, il quale non fa del resto neppure
valere alcun elemento oggettivo da cui dedurre che da ulteriori misure
terapeutiche ci si sarebbe potuto ancora attendere un miglioramento notevole del
suo stato di salute (cfr. doc. I) -, trova il proprio fondamento nel referto
peritale 28 aprile 2006 del dott. __________, specialista in chirurgia che
vanta un ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa
(doc. 6), e può essere condivisa da questo Tribunale.
Dagli
atti di causa risulta inoltre che RI 1 ha nel frattempo presentato una domanda
di prestazioni AI, chiedendo, segnatamente, l’esecuzione di provvedimenti di riformazione
professionale ex art. 17 LAI. L’Ufficio AI non ha ancora rilasciato una
decisione in merito (doc. VIII).
Alla luce
di quanto precede, CO 1 era quindi legittimata, in virtù dell’art. 30 cpv. 1
OAINF, a riconoscere all’insorgente una rendita di invalidità transitoria.
2.7. Con la
propria impugnativa, RI 1 osserva di avere di sua iniziativa intrapreso, a far
tempo dal 1° settembre 2006, una formazione professionale quale amministratore
di immobili presso la __________ di __________, formazione della durata di
cinque anni, che vede alternarsi la frequentazione di corsi scolastici alla
pratica.
Egli
precisa inoltre che durante tale periodo, quale praticante, percepisce
(percepirà) un salario medio annuo pari a fr. 13'056, che, a suo avviso, dovrebbe
costituire il “reddito da invalido” da utilizzare nell’ambito del raffronto dei
redditi (doc. I, p. 7: “Stante il provvedimento d’integrazione in atto, il
reddito da invalido dev’essere quello percepito effettivamente dal qui
ricorrente, nel contesto della sua riqualifica professionale.”).
Secondo
questa Corte, la tesi del ricorrente non può essere seguita. Essa si rivela
infatti contraria a quanto dispone l’art. 30 cpv. 1 OAINF e alla relativa
giurisprudenza federale.
In
effetti, la rendita di invalidità transitoria è fissata in funzione di un
raffronto dei redditi che prenda in considerazione l’attività
ragionevolmente esigibile da un assicurato non ancora reintegrato, tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (DTF 129 V 283,
consid. 4.3; cfr., pure, A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 371: “Art. 30 UVV bestimmt, dass der Unfallversicherer vom Abschluss
der ärztlichen Behandlung an eine Rente zu gewähren hat, sofern der Entscheid
der IV über die berufliche Massnahme erst später gefällt wird. Die Rente ist
aufgrund der in diesem Zeitpunkt bestehenden Erwerbsunfähigkeit zu
bemessen.“ – il corsivo é del redattore).
L’assicurato pretende invece che si consideri un reddito da “praticante”,
quando, senza riformazione professionale, svolgendo un’attività adeguata sul
mercato generale del lavoro, egli potrebbe conseguire un reddito ben più
consistente.
2.8. Tutto ben
considerato, in considerazione della formazione scolastica di cui beneficia il
ricorrente (maturità liceale + certificato di contabile cantonale),
rispettivamente, delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute
infortunistico (cfr. perizia 28 aprile 2006 del dott. __________, da cui emerge
che l’insorgente, mancino, accusa, da un lato, un calo della forza alla
prensione rozza con le dita lunghe e alla prensione fine in opposizione
pollice-III. dito e IV. dito, così come una maggiore affaticabilità all’utilizzo
ripetitivo della mano destra sotto sforzo, in maniera prensile e, dall’altro,
saltuarie vertigini rotatorie associate talvolta a pseudo-sensazioni di
mancanza di coordinamento motorico – doc. 6), tenuto inoltre conto della sua
ancora giovane età e del conseguente presumibile buon potenziale di adattamento
a una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV 35, p. 106, consid. 5b), il TCA è
dell’avviso che egli potrebbe mettere a frutto pienamente la sua capacità
lavorativa residua in attività semplici del settore dei servizi, in particolare
nel ramo impiegatizio, così come ha d’altronde auspicato il medico di fiducia
dell’assicuratore (doc. 6, p. 5).
In sede
di ricorso, RI 1 pretende che lo sfruttamento della sua restante capacità lavorativa
risulterebbe limitato dalle conseguenze residuali degli eventi traumatici
assicurati.
Da una
parte, il danno alla mano destra, gli impedirebbe l’esecuzione di lavori
manuali, dall’altra, le sequele del noto trauma cranico, lo limiterebbero nell’esercizio
di un lavoro a ritmo intenso (doc. I, p. 8).
Le
preoccupazioni espresse dall’insorgente appaiono eccessive e, soprattutto, non
trovano riscontro nella documentazione medica agli atti.
Questo
Tribunale si limita a osservare che, a seguito del sinistro del gennaio 2005,
egli non accusa difficoltà di ordine neuropsicologico (in proposito, oltre alla
perizia 28 aprile 2006 del dott. __________ [doc. 6, p. 2 sub “Disturbi
soggettivi”], si veda il referto 21 giugno 2005 del neurologo dott. __________
[doc. 4], da cui si evince che, già a quell’epoca, l’assicurato non lamentava
disturbi della memoria e che i disturbi della concentrazione, così come l’aumentata
affaticabilità, erano nettamente migliorati).
D’altro
canto, è vero che la funzionalità dell’estremità superiore destra presenta
delle limitazioni (si veda, al riguardo, il doc. 6, p. 4), tuttavia, esse
concernono la mano adominante e, in ogni caso, le attività per le quali
il ricorrente è stato dichiarato idoneo, non appaiono gravose per quella parte
del corpo.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal profilo
medico - l'assicurato è totalmente incapace di riprendere a esercitare la sua
originaria attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio.
Nondimeno,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, come detto
essenzialmente nel ramo impiegatizio, che RI 1, nonostante i postumi
infortunistici residuali, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un
rendimento completo.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.9. Il TCA è ora
chiamato ad esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, le parti sono concordi nel
ritenere che il ricorrente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 125'400
(cfr. doc. 9, p. 5 e doc. I, p. 5 e 9).
Questo
dato, dedotto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro, può
essere fatto proprio dal TCA.
2.10. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul
reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die
SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat
diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.11. Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerandi
unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa
categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido viene ora
determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure,
se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle
DPL elaborate dall’INSAI.
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
2.12
In concreto, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre
dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente
alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.11. in fine, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
L’amministrazione
ha stabilito il reddito da invalido utilizzando il valore statistico "globale",
comprendente sia il settore della produzione che quello dei servizi (cfr. doc.
7, p. 3).
Questo
Tribunale, viste le peculiarità del caso di specie e, segnatamente, il genere
di formazione di cui ha beneficiato l’assicurato, ritiene invece più adeguato
considerare il dato statistico relativo al solo settore dei servizi.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato dei servizi (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'251.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'421.04 mensili oppure a fr. 53'052.48 per l'intero anno (fr.
4'421.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA
del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'459.09 e, per il 2006 (cfr. tab.
relativa alla valutazione trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata
sul sito dell’Ufficio federale di statistica), di fr. 4'512.59, oppure di fr.
54'151.08 per l'intero anno (fr. 4'512.59 x 12).
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività
adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse
un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Nel caso
di specie, l’assicuratore LAINF convenuto non ha operato alcuna riduzione.
Secondo
il TCA, si deve invece considerare che per l'assicurato si tratterebbe di fatto
di un primo impiego, essendo egli privo di esperienza sul mercato del lavoro, al
di fuori dell’attività in ambito sportivo. Ciò giustifica una riduzione del
reddito da invalido del 5% (per il resto, l’interessato, cittadino svizzero
nato nel 1973, è stato giudicato in grado di esercitare un’attività sostitutiva
confacente senza scapito di rendimento alcuno).
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 5%, ammonta quindi a fr.
51'443.52 (95% di fr. 54'151.08).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 51'443.52 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 125'400 - risulta essere del 58.97%,
arrotondato al 59% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il
TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il
risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per
eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera
secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel
senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista
temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in
questione).
Nella
misura in cui RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del
54%, il suo ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.14
L’amministrazione
ha temporalmente limitato la corresponsione della rendita di invalidità al 31
gennaio 2008, posto che, l’insorgente, qualora non gli fossero occorsi i noti
infortuni, avrebbe comunque terminato la propria carriera agonistica, al più
tardi, a 35 anni (doc. 7, p. 4).
L’assicurato
chiede invece che la rendita di invalidità gli venga versata sino al 31 agosto
2011, ossia sino al momento in cui egli dovrebbe terminare la formazione di
amministratore di immobili, intrapresa nel frattempo (doc. I, p. 10).
Da parte
sua, questa Corte osserva che le eventualità in cui si estingue il diritto alla
rendita di invalidità transitoria (da non confondere con la rendita temporanea,
per gli sportivi professionisti, cfr. D. Cattaneo, Sport e assicurazioni
sociali, in Diritto senza devianza, 2006, ed. Cancelleria dello Stato
del Cantone Ticino e Helbing & Lichtenhahn Basilea-Ginevra-Monaco, p.
271-273, oppure degressiva), sono esaustivamente enumerate all’art. 30
cpv. 1 OAINF, ossia al momento della nascita del diritto a un’indennità
giornaliera dell’AI (lett. a), con la decisione negativa dell’AI concernente
l’integrazione professionale (lett. b) oppure con la determinazione definitiva
della rendita (lett. c).
Visto
quanto precede, non è dunque consentito di porre un termine temporale preciso
al versamento della rendita di invalidità transitoria, l’estinzione del
relativo diritto dipendendo dalla realizzazione di una o dell’altra delle
eventualità previste dall’ordinanza.
Auspicabile,
per contro, è che in futuro ed in casi analoghi l'assicuratore nella decisione
con la quale eroga la rendita di invalidità transitoria indichi esplicitamente
che quest’ultima verrà sostituita da una nuova decisione a decorrere dalla fine
della reintegrazione professionale oppure dopo che l’AI avrà rinunciato,
mediante decisione, a disporre tali provvedimenti (cfr. A. Maurer, op. cit., p.
371.
e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La CO
1 è condannata a versare all’assicurato una rendita di
invalidità transitoria del 59% a decorrere dal 1° settembre 2006.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato un importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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