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Decisione

35.2007.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2007Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità

quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a

causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare

il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile

sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

presente evenienza la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità

lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

L’CO 1,

fondandosi, in particolare, sul referto del 18 febbraio 2005 del Dr. med. __________

e sui rapporti del 21 febbraio 2006 e del 15 marzo 2007 del Dr. med. __________

(cfr. doc. 194, 227, 290), ha ritenuto RI 1 in grado di svolgere, in misura

normale, un’attività leggera essenzialmente in posizione seduta che non

comporti il sollevamento di pesi,

Il

ricorrente sostiene invece che gli elementi emergenti dagli atti siano

insufficienti e contraddittori per considerarlo idoneo a svolgere un lavoro

leggero e sedentario per tutta la giornata e che un rilevante valore probatorio

è rivestito dalle conclusioni del Dr. med. __________, suo medico curante, il

quale ha attestato una capacità al lavoro in attività leggere del 50% con

possibilità di alternare all’attività lavorativa mezza giornata di riposo (cfr.

doc. I pag. 6).

Chiamata

ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che nel

febbraio 2005, come suggerito dal Prof. Dr. med. __________ - il quale ha

eseguito due artrodesi a livello della caviglia destra nel 2001 e 2003, oltre

all’asportazione della vite con neurolisi del nervo surale nel settembre 2004

(cfr. consid. 1.4.) -, è stata effettuata una visita medica di __________ da

parte del Dr. med. __________.

Il medico

di __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, tenuto conto

dello stato del piede destro del ricorrente, ha così valutato la sua

esigibilità lavorativa:

"

Il paziente può talvolta sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi da 5 a 10 kg e non

più pesi da 10 a 25 kg.

L’assicurato può spesso

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto talvolta oltre i 5 kg.

L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di media entità ma non più di

pesante entità. La rotazione manuale è completamente libera. L’assicurato può

molto spesso lavorare sopra la testa, fare rotazioni con il corpo e mantenere

la posizione seduta e inclinata in avanti. Può di rado stare in piedi e

inclinato in avanti. Non può lavorare inginocchiato o con flessione delle

ginocchia. La posizione seduta può essere mantenuta molto spesso, mentre può di

rado stare in piedi. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 m

talvolta oltre i 50 m di rado per tragitti lunghi. Di rado può spostarsi su

terreni accidentati e può talvolta salire e scendere le scale anche a pioli.”

(Doc. 194).

Il Dr. med.

__________, medico di __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver

esaminato l’insorgente nel mese di febbraio 2006 in occasione di una nuova

visita medica di __________, ha poi attestato che:

"

(…)

L’assicurato dichiara un

nuovo peggioramento della situazione, si presenta in agenzia con stampelle.

Lamenta importanti dolori sia lateralmente, sia medialmente a livello della

tibiotarsica, lamenta anche dolori quando appoggia il piede e dice di sentire

un clac. Dice di riuscire a camminare al massimo per 10 minuti. Dichiara che il

piede è sempre gonfio, però alla visita medica odierna non si constata nessun

gonfiore. Le radiografie della tibiotarsica mostrano che l’articolazione

tibiotarsica come pure l’articolazione sotto-astragalica sono perfettamente

consolidate.

In conclusione ritengo che

non siano indicati ulteriori trattamenti chirurgici o ulteriori consulti

specialistici. A parte il fatto che l’assicurato si presenta alla visita

medico-__________ con le stampelle, dopo insistenza egli può camminare anche

senza, lo stato locale e il tipo di deambulazione sono esattamente

sovrapponibili a quelli rilevati in occasione della visita medico-__________

del 18.2.2005. La misura delle circonferenze agli arti inferiori è esattamente

sovrapponibile a quella valutata in occasione del 18.2.2005 per cui non c’è un

ulteriore peggioramento oggettivabile, quindi l’esigibilità espressa dal dott. __________

mantiene tutta la sua validità.” (Doc. 227)

Il

referto di un esame radiologico del 21 febbraio 2006 della regione tibiotarsica

destra ha, del resto, posto in luce un contenuto minerale normale, uno stato

dopo artrodesi completa e stabile tibioastragalica e calo calcaneale, nessun

riassorbimento osseo o demineralizzazione sospetto di reazione, né segni dimostrativi

di artrosi a livello del tarso (cfr. doc. 230).

Il 20

aprile 2006 ha avuto luogo una consultazione presso il Dr. med. __________, FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha diagnosticato una

malunione del retropiede dopo artrodesi della caviglia e sottotalare destra

(cfr. doc. 246).

Il Dr.

med. __________ della Clinica __________ di chirurgia ortopedica dell’__________

di __________, dopo avere esaminato l’assicurato il 9 ottobre 2006, ha

affermato che:

"

(…)

Neuropathische

Schmerzen in Rückfuss, verursacht durch die Weichteilquetschung bei der

initialen Verletzung. Weder die Arthrodesen, noch die Suralis-Neurolyse hat

daran etwas ändern können. Der Patient hat nun eine starke funktionelle

Einschränkung und die Schmerzen persistieren. Es besteht zwar eine leichte

Rückfussfehlstellung (Plantarflexion/Inversion). Es ist aber praktisch

ausgeschlossen, dass durch eine Korrektur-Osteotomie im Rückfuss die

Beschwerden des Patienten sich positiv verändern. Ich habe ihm deswegen davon

eindringlich abgeraten. Die einzige Möglichkeit, dem Patienten zu helfen, sehe

ich im Erlernen von alternativen Schmerzbewältigungsmechanismen (nicht

medikamentös, nicht chirurgisch). Da eine orthopädische Schuhversorgung

besteht, ist auch das orthopädietechnisch Machbare ausgeschöpft. Die vom

Hausarzt noch separat erbetene Aeusserung zur Arbeitsfähigkeit und –tätigkeit,

sowie zu den funktionellen Limitierung ist schwierig zu beantworten. Einerseits

ist bekannt, dass Quetschverletzungen am Fuss zu den schwerwiegendsten

Verletzungen gehören, und der Patient stellt seine Beschwerden auch durchaus

glaubhaft dar. Andererseits fehlen jegliche objektive Zeichen einer Entzündung

(keine Schwellung, stabile durchbaute Arthrodesen, symmetrische Knochendichte).

Daraus folgt, dass je nachdem, ob die subjektive oder die objektive Seite

isoliert betrachtet wird, entweder eine völlige Gebrauchsunfähigkeit des Fusses

(subjektiv) resultiert, oder aber ein uneingeschränkt belastbarer stabiler

Rückfuss, der nur seine fehlende Beweglichkeit kompensieren muss (objektiv).

Das Spektrum der Möglichkeiten ist derart gross, dass wir Patienten sehen, die

mit einer schmerzlosen OSG- / USG-Arthrodese auch stark fussbelastende

Tätigkeiten uneingeschränkt ausführen, umgekehrt kann ein permanent

schmerzhafter Fuss zur völligen Invalidität führen. Auch eine

Skelettszintigrafie wird in diesem Dilemma nicht weiterhelfen, da die

Interpretation nicht eralubt zu differenzieren zwischen anhaltenden

Umbauvorgängen im Knochen und Hyperperfusion wegen verminderter Belastung.“ (Doc.

268)

L’11 gennaio 2007 il Dr.

med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e

ortopedia, ha riscontrato una modica zoppia nella deambulazione, più evidente

senza le calzature con plantari ortopedici, oltre a una ipersensibilità alla

palpazione di due cicatrici all’altezza pre e retromalleolare laterale. Tutta

la parte laterale del piede risultava, poi, dolente alla pressione con

sensazioni tipo scosse. Le articolazioni tibio-tarsica e sottoastragalica erano

bloccate e indolenti ai movimenti di flessione ed estensione. L’assicurato

accusava, altresì, dolore alla palpazione a livello del polpaccio e sede

popliteale laterale e una dolenzia ai movimenti e alla palpazione del

trocantere maggiore e regione gluteale destra. Il medico ha specificato che si

trattava di un problema legato alla rigidità della caviglia e del piede che ha

sviluppato dolori prettamente di natura muscolare e tendinea a tutto l’arto

inferiore destro (cfr. doc. 278).

Il Prof.

Dr. med. __________, il 16 gennaio 2007, dopo aver visionato gli atti medici

riguardanti l’assicurato, ha asserito di concordare con quanto espresso dal Dr.

med. __________, e meglio che ulteriori interventi non possono condurre a un

rilevante miglioramento della problematica dolorosa (cfr. doc. 280).

Dal

certificato del 12 febbraio 2007 del Dr. med. __________, FMH medicina

generale, si evince che l’assicurato a causa delle problematiche all’arto

inferiore destro era molto disturbato, sofferente e limitato nella funzionalità

regolare giornaliera.

Il medico

ha poi riassunto quanto emerso dalla visita effettuata dal Dr. med. __________.

Il Dr.

med. __________ ha, inoltre, sottolineato che tra le conclusioni del Dr. med. __________,

che ha affermato che i disturbi sono di origine neuropatica, e quelle del Dr.

med. __________, secondo cui esisteva una mal unione del retropiede destro dopo

artrodesi della caviglia e sottotalare, vi è discrepanza.

Egli ha

indicato che da parte dell’assicurato è esigibile un lavoro leggero con possibilità

di alzare pesi non superiori sicuramente ai 10-15 kg e per brevi periodi, un

lavoro implicante uno spostamento minimo in modo particolare evitando le scale

e che gli permetta di cambiare spesso posizione, di muoversi adeguatamente

alternando a momenti di posizione seduta momenti di posizione eretta. Il medico

ha concluso ritenendo adeguato per il paziente un impiego leggero nella misura

del 50% con possibilità di alternare all’attività lavorativa mezza giornata di

riposo (cfr. doc. 286).

Il Dr. med.

__________ si è nuovamente pronunciato in merito allo stato di salute

dell’assicurato il 15 marzo 2007.

Nel

proprio apprezzamento il medico di __________ ha puntualizzato che

l’esigibilità espressa dall’CO 1, per quanto riguarda i pesi da sollevare, è

molto più a favore dell’assicurato rispetto a quanto enunciato dal Dr. med. __________.

Anche relativamente allo spostamento minimo evitando le scale l’assicuratore

LAINF va nella direzione indicata dal medico curante. In effetti l’CO 1 ha

posto delle chiare limitazioni nel camminare oltre i 50 m e ha specificato che

l’assicurato può talvolta salire su scale a pioli.

Il Dr. med. __________, dopo avere rilevato che il Dr. med. __________

ha scritto che l’assicurato deve poter cambiare spesso posizione da quella

seduta a quella in piedi, ha evidenziato che l’insorgente presenta, tuttavia,

una patologia a livello del piede e che, quindi, secondo la dottrina medica può

stare seduto anche tutta la giornata senza nessun problema particolare. Il

fatto di avere indicato che l’assicurato può mantenere molto spesso la

posizione seduta e di rado stare in piedi non gli preclude la possibilità di

cambiare posizione e ogni tanto alzarsi dalla posizione seduta.

Il medico

di __________ ha altresì indicato, da un lato, che il ricorrente con le

limitazioni presentate può essere considerato abile al lavoro sull’arco

dell’intera giornata. Dall’altro, che sostenere che con tali impedimenti possa

lavorare solo al 50% è puramente arbitrario e privo di ogni fondamento scientifico,

siccome è pacifico che un assicurato con un problema a una caviglia e

all’articolazione sotto-astragalica in un lavoro sedentario può anche lavorare

tutta la giornata.

Per

quanto attiene all’origine dei disturbi, il Dr. med. __________, si è allineato

all’opinione del Prof. Dr.med. __________ e del Dr. med. __________, i quali

hanno indicato che il dolore è di tipo neuropatico, a differenza del Dr. med. __________

che ha parlato di mal unione (cfr. doc. 290).

2.6

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il

TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base

agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del

mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.7

Sulla

base di quanto esposto al considerando precedente e attentamente esaminati gli

atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione dei Dr. med. __________ e __________,

secondo cui l’assicurato è totalmente abile al lavoro in

attività leggere, possa validamente costituire da supporto probatorio al

giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori (sul valore probatorio delle valutazioni del medico

di __________, cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha

ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea

di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11

dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa

V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1

p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La

valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dai medici __________

corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché

abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.6.).

Il rapporto del 18

febbraio 2005 del Dr. med. __________ e i referti del 21 febbraio 2006 e del 15

marzo 2007 del Dr. med. __________ non contengono, infatti, contraddizioni. In

particolare essi hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato

e convincente, dopo avere proceduto a uno studio approfondito del caso

dell’assicurato e all’esame del paziente e del suo dossier.

L’assicurato ha fatto

valere che vi sarebbe una discrepanza tra le conclusioni del Dr. med. __________

e quelle del Dr. med. __________ circa l’origine dei suoi disturbi al piede

destro (cfr. doc. I pag. 6).

Tale questione non merita

di essere approfondita, in quanto risulta ininfluente ai fini della presente

vertenza.

Vista l’incontestata

origine infortunistica della problematica all’arto inferiore destro,

determinante è unicamente la residua capacità al lavoro del ricorrente.

Le certificazioni del Dr.

med. __________ a cui si è appellato l’insorgente per affermare una ridotta

abilità lavorativa in attività adeguate non sono, poi, tali da inficiare

l’apprezzamento dei medici di __________.

In effetti le limitazioni

in attività lavorative descritte dal Dr. med. __________ corrispondono

sostanzialmente a quelle indicate dai Dr. med. __________ e __________ (lavoro

leggero che non implichi il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg con

spostamento minimo evitando scale e stando non a lungo in piedi; cfr. doc. 286,

290, 194, consid. 2.5.).

Pertanto l’attestazione da

parte del medico curante di un’abilità al lavoro in attività adeguate solo del

50% fondata unicamente su tali impedimenti non è giustificata e non risulta

quindi attendibile.

Al riguardo giova ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 6),

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del

7.

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP

1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02,

consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.

269s.).

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere

che - dal punto di vista medico - l'assicurato è incapace di riprendere a

esercitare la sua originaria attività professionale.

Nondimeno,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, come ad esempio di

controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi residuali

che interessano l’arto inferiore sinistro, sarebbe in grado di esercitare a

tempo pieno e con un rendimento completo.

In questo

contesto è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.8

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che

figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr.

65’065.-- (cfr. doc. 234).

Tale

importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto

proprio da questo Tribunale.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg..

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.10

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata

in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni

in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi,

sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido

ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che

sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.

64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la

Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono

gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da

invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in

applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che,

secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento

proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun

fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime

identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences

importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF

129.

I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M.

Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e

499.

n. 1061).

2.11

Nel caso in

esame, in applicazione della giurisprudenza federale, occorre, in assenza di

dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall’Ufficio

federale di statistica.

Per

completezza giova segnalare che in casu, a ragione, non si è fatto capo alle

DPL, in quanto le stesse, contrariamente a quanto sancito dalla giurisprudenza

federale (cfr. DTF 129 V 472), non sono risultate rappresentative. Infatti,

alla luce degli impedimenti presentati dall’assicurato, entravano in linea di

conto, quale numero globale, unicamente 12 posti di lavoro (cfr. doc. 238).

Conformemente

alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.10., per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano, dunque, applicabili i

dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2007, pag. 98), esso ammonta a fr.

4'783.-- mensili oppure a fr. 57'396.-- per l'intero anno (fr. 4'783.-- x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81

consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 10-2007 pag. 91) – si ottiene, per il 2006, un reddito

mensile di fr. 4'877.65 oppure di fr. 58'531.80 per l’intero anno.

2.12

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was

zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,

die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In concreto l’assicuratore

LAINF resistente ha applicato una riduzione del 20% (cfr. doc. A, 244).

Ritenuto

che nella fattispecie, quali fattori di decurtazione, entrano in considerazione

solamente le circostanze che, a dipendenza delle sequele infortunistiche,

l'assicurato si trova nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e che

l’esercizio di un’attività leggera non può comunque prescindere dal rispetto di

determinati limiti funzionali, l’ampiezza della deduzione tenuta conto dall’CO

1.

non appare censurabile, ma al contrario generosa.

In

proposito va evidenziato che il giudice delle assicurazioni sociali non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione (cfr. DTF 126 V 75; STF I 418/06 del 24 settembre 2007

consid. 4.6.).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta quindi a

fr. 46'825.44 (80% di fr. 58'531.80).

2.13

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 46'825.44 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 65'065.-- - risulta essere del 28.03%,

arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (il TFA ha stabilito che il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica).

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso

deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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