35.2007.48
Nel salire su scala, assicurato lamenta lussazione rotula ginocchio sx. e cade all'indietro. Infortunio dissociabile in 2 fasi (atto di caricare gamba sx. e caduta). Lussazione rotulea intervenuta nel
29 agosto 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2007.48
Data decisione, Autorità:
29.08.2007, TCA
Titolo:
Nel salire su scala, assicurato lamenta lussazione rotula ginocchio sx. e cade all'indietro. Infortunio dissociabile in 2 fasi (atto di caricare gamba sx. e caduta). Lussazione rotulea intervenuta nella prima fase che non presenta caratteristiche né di infortunio, né di lesione parificata
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.48
35.2007.52
mm/DC
Lugano
29 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
e
Cassa malati RI 2
contro
la decisione su opposizione del 4 aprile
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
novembre 2006, RI 1, di professione autista-magazziniere, ha comunicato all’CO
1 che, il 6 novembre 2006, nel salire sul secondo gradino di una scala, ha
lamentato la lussazione della rotula del ginocchio sinistro ed è caduto a
terra.
Chiamato
a precisare la natura della lesione, egli ha indicato, citiamo: “Lussazione
recidiva, patella instabile” (doc. 4).
Fatti
I
sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, ai quali
l’assicurato si è immediatamente rivolto, hanno __________, per quanto qui di
interesse, delle lussazioni recidivanti della patella sinistra (doc. 15).
La RMN
del ginocchio sinistro del 6 dicembre 2006 ha evidenziato la presenza di esiti
da lesione del retinacolo mediale della rotula (doc. 20).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 5 febbraio 2007, ha rifiutato il proprio obbligo a
prestazioni relativamente al danno localizzato al ginocchio sinistro, poiché
esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi
di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di
un infortunio (doc. 30).
A seguito
delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 33
e 36) e dalla Cassa malati RI 2 (doc. 35 e 40), l’CO 1, in data 4 aprile 2007,
ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 43).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli le prestazioni di
legge.
A
sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa valere che l’evento del
novembre 2006 configurerebbe un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente,
trattandosi di una lussazione (e non di una “semplice” sublussazione),
di una lesione parificata ai postumi di un infortunio. D’altro canto, egli
sostiene che il noto danno alla salute avrebbe in ogni caso dovuto essere
trattato quale ricaduta (o postumo tradivo) del sinistro del 30 maggio 2005, il
quale all’epoca venne assunto dall’assicuratore infortuni convenuto (doc. I –
inc. 35.2007.48).
1.4. Contro la
decisione su opposizione 4 aprile 2007 dell’CO 1, si è pure aggravata la Cassa
malati RI 2 con atto di ricorso del 15 maggio 2007, chiedendo, in via
principale, la condanna dell’Istituto assicuratore convenuto a versare
all’assicurato le prestazioni e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per un complemento di istruzione e nuova decisione.
Secondo
l’assicuratore malattie ricorrente, il danno alla salute in questione deve
essere considerato quale ricaduta dell’evento del 30 maggio 2005 e, in questo
senso, censura l’apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell’CO 1 in
occasione della visita di controllo del 15 gennaio 2007. D’altra parte, sempre
a detta della RI 2, rinviando a una procedura separata l’esame della questione
di sapere se il danno alla salute costituisce una ricaduta del pregresso
sinistro, l’Istituto assicuratore avrebbe violato il principio dell’economia di
procedura, oltre ad aprire la via al rischio che vengano emanate delle
decisioni contradditorie (doc. I – inc. 35.2007.52).
1.5. Il 22 maggio
2007, l’assicurato ha chiesto la congiunzione delle due cause (doc. III – inc.
35.2007.52).
1.6. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione di
entrambe le impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV – inc. 35.2007.48 e inc. 35.2007.52).
1.7. In data 30
maggio 2007, questa Corte ha dichiarato congiunte le cause (doc. V – inc.
35.2007.48 e 35.2007.52).
1.8. Nel corso
del mese di giugno 2007, l’assicurato ha domandato l’esecuzione di una perizia
medica giudiziaria, nonché il richiamo delle cartelle cliniche del dott. __________
e dell’Ospedale __________ di __________, così come della documentazione
radiologica (doc. VI – inc. 35.2007.48).
La cassa
malati insorgente ha rinunciato, da parte sua, a proporre dei nuovi mezzi di
prova (doc. VIII – inc. 35.2007.48).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a rifiutare le proprie prestazioni in relazione all’evento del 6
novembre 2006, oppure no.
Il TCA
deve, in primo luogo, esaminare se l’evento appena citato configura un
infortunio ai sensi di legge, rispettivamente, se il danno alla salute
localizzato al ginocchio sinistro può essere posto a carico dell’CO 1 a titolo
di lesione parificata ai postumi di un infortunio.
2.3. Secondo
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che, in data 31 gennaio 2007, RI 1 è stato sentito da un
funzionario dell’CO 1 allo scopo, segnatamente, di chiarire le modalità secondo
le quali è avvenuto l’evento del 6 novembre 2006.
Dal
relativo rapporto – letto ed approvato dall’insorgente – risulta in proposito
quanto segue:
"
L’evento è successo il 6.11.06 verso le ore
09.30.
Mi trovavo al mio domicilio.
Stavo salendo su una scaletta a pioli (scala a
forbice) per mettere del silicone attorno al telaio della porta d’entrata
siccome entrava dell’aria.
Mentre appoggiavo il peso del corpo sul piede
sinistro, la rotula mi è uscita di sede.
Preciso che non è successo nulla di particolare
mentre salivo sulla scaletta.
Non ero né caduto né scivolato. Tutto si era
svolto normalmente.
È stato unicamente il carico di tutto il peso del
corpo sul ginocchio sinistro che ha provocato la lussazione della rotula.
A causa della lussazione e del successivo dolore
sono caduto all’indietro.
Nella caduta avevo battuto la schiena.
Il ginocchio non l’avevo battuto da nessuna
parte.
La rotula era uscita spontaneamente quando avevo
caricato il peso del corpo sul ginocchio sinistro e stavo raddrizzando il
ginocchio per alzarmi sulla scala.
Preciso che sono caduto dalla scala dopo che
la rotula era uscita di sede in quanto il ginocchio aveva ceduto.”
(doc. 29
– il corsivo è del redattore)
Con la
propria impugnativa, l’assicurato sostiene che l’evento in questione, citiamo:
“… denota chiaramente le caratteristiche di un infortunio.” (doc. I, p. 2 –
inc. 35.2007.48).
Circa la
possibilità che un sinistro possa essere scisso in due o più fasi, è utile
segnalare una sentenza del 10 gennaio 1977, pubblicata in Estr. INSAI delle
sentenze del TFA 1977 n. 8, riguardante un assicurato che, nel mettere in moto
un generatore per mezzo di una cordicella d’avviamento, risentì un dolore alla
colonna vertebrale. Immediatamente dopo perse l’equilibrio e cadde a terra.
L’assicuratore negò il proprio obbligo a prestazioni, facendo valere che,
citiamo: “... il movimento eseguito normalmente per avviare il generatore -
movimento durante il quale l’assicurato aveva improvvisamente sentito forti
dolori - non costituiva un infortunio nel senso giuridico del termine;
Considerandi
l’assicurato era caduto solo dopo l’insorgere dei dolori.”. Queste le
considerazioni espresse dall’Alta Corte nella summenzionata sua pronuncia:
" Per
costante giurisprudenza l’infortunio é un azione repentina, involontaria e
dannosa sul corpo umano di un fattore esterno più o meno straordinario. Si deve
tuttavia fare una distinzione tra l’infortunio stesso e le conseguenze
dell’infortunio. Nel presente caso é pacifico che l’assicurato é caduto e che
questo evento dev’essere qualificato come infortunio. (...). Per giudicare la
questione della causalità sono però molto importanti anche le conclusioni del
perito consultato dai primi giudici: ne consegue che il movimento del braccio
destro nel tirare la corda d’avviamento e la successiva caduta a terra sono
stati probabilmente le concause dell’ernia discale cervicale; i disturbi
insorti subito dopo l’episodio sono molto probabilmente imputabili in parte
all’accaduto.
Le due fasi
dell’incidente dovrebbero senza dubbio essere dissociate se si potesse
ammettere che la caduta é la conseguenza della malattia preesistente, che ha
improvvisamente provocato dolori in occasione del normale movimento effettuato
nell’avviare il generatore. Risulta tuttavia dagli atti che le due fasi sono
strettamente collegate fra di loro e che esse si sono succedute molto in
fretta; l’avviamento di un motore con una cordicella richiede infatti un’azione
veloce. Tenendo conto di tutte le circostanze, l’azionamento della cordicella
del generatore e la caduta, che non potrebbe essere attribuita solo ai dolori
insorti nella prima fase, non possono essere considerate come avvenimenti
indipendenti l’uno dall’altro. Nel caso concreto, il TFA ritiene
sufficientemente verosimile che i disturbi dell’assicurato sono imputabili ai
due episodi presi assieme, risp. che i due episodi considerati nel loro insieme
hanno provocato tali disturbi. Esso constata tuttavia che l’ernia discale non
era dovuta unicamente alla caduta e che perciò i disturbi erano imputabili
anche a una malattia preesistente, di cui l’INSAI non é tenuto a rispondere e
che può portare ad una riduzione ai sensi dell’art. 91 LAMI.”
(STFA succitata).
Nella
concreta evenienza, alla luce della puntuale descrizione che l’assicurato ha
fornito il 31 gennaio 2007, questo Tribunale ritiene che l’evento del 6
novembre 2006 possa, con un alto grado di verosimiglianza, essere dissociato in
due fasi, ciò che nella fattispecie di cui al giudizio federale summenzionato,
non era stato ritenuto possibile.
La prima
fase é dunque consistita in una fuoriuscita della rotula del ginocchio all’atto
di caricare l’arto inferiore sinistro per salire su una scaletta a pioli. La
seconda nella caduta all’indietro dalla scaletta stessa, caduta che non ha
affatto interessato il ginocchio sinistro.
Ora,
posto che il danno alla salute in relazione al quale RI 1 rivendica il diritto
a prestazioni è incontestabilmente intervenuto durante la prima fase
dell’evento, la decisione dell’assicuratore LAINF convenuto di negare
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA, non presta il fianco a censure di
sorta.
In
effetti, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
D’altro
canto, non può essere ammesso che il ricorrente abbia compiuto uno sforzo
manifestamente eccessivo oppure che vi sia stato un movimento scoordinato del
corpo.
A
quest’ultimo riguardo, va rilevato che affinché una lesione corporale dovuta a
un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é
necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti
che non appaiono qui realizzati.
2.8
Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’CO 1 possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento
di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di
posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente
suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.9
L’assicuratore
LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1
è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure
l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 43, p. 4s.).
A prescindere
dalla questione di sapere se l’assicurato ha lamentato una lussazione oppure
una sublussazione della rotula del ginocchio sinistro (in quest’ultima
ipotesi, l’art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF risulterebbe inapplicabile, cfr., in
proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 101s.), questo Tribunale ritiene
che il semplice fatto di salire su una scala a pioli, senza peraltro essere
pesantemente carico, configuri un atto ordinario che non presenta il necessario
potenziale di pericolo accresciuto, di modo che l’esistenza di un fattore
esterno nel senso esposto al considerando precedente, deve essere negata.
Di
conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’assicurato insorgente,
l’esistenza di un fattore esterno è esclusa, motivo per cui l’amministrazione
era legittimata a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di
lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.10
Le parti
ricorrenti ritengono che il danno alla salute in questione debba, in ogni caso,
andare a carico dall’CO 1 a titolo di ricaduta di un evento occorso
all’assicurato in data 30 maggio 2005, quando - perlomeno secondo quanto si
evince dall’impugnativa presentata da quest’ultimo (il TCA non è in possesso
degli atti riguardanti tale sinistro) -, girando il corpo, la rotula del
ginocchio sinistro è rimasta bloccata tra la sua gamba e quella di un lettino
e, quindi, compiendo un movimento di rotazione, si è procurato una lussazione
(doc. I, p. 3 – inc. 35.2007.48).
In sede
di decisione su opposizione 4 aprile 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha
invitato la propria __________ di __________ a verificare se sono dati i
presupposti per riconsiderare la decisione di assumere l’evento del 30 maggio
2005.
e, nella negativa, a valutare se tra quest’ultimo sinistro e il danno alla
salute insorto il 6 novembre 2006, esiste una relazione di causalità (doc. 43,
p. 5).
Da parte
sua, l’assicuratore malattie ricorrente pretende che l’CO 1, con il proprio
agire, sia incorso in una violazione del principio dell’economia di procedura,
agire che comporta peraltro anche il rischio che vengano rilasciate delle
decisioni contradditorie (cfr. doc. I – inc. 35.2007. 52).
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla censura sollevata dalla Cassa malati RI 2, questo
Tribunale osserva che, con una sentenza U 391/01 del 17 dicembre 2002,
riguardante un assicurato vittima, nel giro di poco più di un mese, di due
infortuni che avevano entrambi interessato il rachide cervicale, il TFA – dopo
avere ricordato che la giurisprudenza ammette, in determinate circostanze, che
le conseguenze di più infortuni successivi vengano constatate in decisioni
separate (cfr., ad esempio, STFA U 6/01 del 22 luglio 2002, U 187/95 del 6
giugno 1997 e U 149/94 dell’11 dicembre 2005) -, ha in effetti deciso che, in
quella fattispecie, nulla giustificava che le sequele dei due sinistri
venissero valutate in due distinte decisioni, e ciò sulla scorta degli
argomenti seguenti:
"
Dans le cas présent, toutefois, rien ne justifiait
de traiter dans des décisions séparées les suites des deux accidents subis par
l'assuré, au contraire. D'une part, lorsque plusieurs accidents ont, comme en
l'espèce, atteint les mêmes parties du corps et sont survenus dans un laps de
temps relativement bref, au point que leurs conséquences respectives ne peuvent
être que difficilement distinguées, il est nuisible à l'établissement des faits
d'examiner dans des décisions distinctes les suites de ces accidents - le cas
d'espèce en est l'illustration (cf. consid. 3 supra) -, ce qui entraîne au
demeurant un risque accru de décisions contradictoires. D'autre part, la
jurisprudence n'exclut pas, dans des circonstances similaires, et à titre
exceptionnel, la nécessité d'un examen global du caractère adéquat du lien de
causalité entre les accidents subis et d'éventuels troubles psychiques ou
d'éventuelles conséquences d'un traumatisme de type "coup du lapin" à
la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme
cranio-cérébral (RAMA 1996 no U 248 p. 177 et arrêt D. du 22 février 2002
cités; arrêt non publié I. du 3 novembre 1995 [U 92/95] consid. 4b). Dans ces
conditions, il était prématuré pour l'intimée, en l'état du dossier, de rendre
une décision sur les conséquences du second accident. Il lui appartenait
d'examiner, dans le cadre d'une seule décision, le droit de l'assuré à des
prestations, eu égard aux conséquences de chacun des deux accidents qu'il avait
annoncés. Aussi la cause lui sera-t-elle retournée pour instruction
complémentaire sur ce point et nouvelle décision.”
(STFA
succitata consid. 4.2)
Nel caso sub judice,
secondo questa Corte, nulla impediva invece all’Istituto assicuratore convenuto
di limitare il proprio esame all’evento del 6 novembre 2006,
rinviando a una procedura separata la questione di sapere se il danno alla
salute insorto in quest’ultima data possa essere considerato una conseguenza
naturale del pregresso sinistro del maggio 2005.
Infatti,
a differenza del caso di cui alla sentenza U 391/01 del 17 dicembre 2002, qui
si trattava di decidere in merito all’esistenza di un infortunio giusta l’art.
4.
LPGA, subordinatamente, di una lesione parificata ai postumi di un infortunio
ex art. 9 cpv. 2 OAINF e, pertanto, non di valutare questioni riguardanti la
causalità.
In queste
condizioni, le preoccupazioni esternate dalla cassa insorgente circa il rischio
di trovarsi finalmente con delle decisioni contradditorie, non hanno ragione di
esistere.
Ora, per
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
STFA C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100
(2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in
vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale
necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura
amministrativa o giudiziaria.
Alla luce
di quanto precede, il TCA non è dunque legittimato a esaminare se il danno
insorto in data 6 novembre 2006 si trova in una relazione di causalità,
naturale e adeguata, con il sinistro del 30 maggio 2005, tanto più che
l’amministrazione ha espresso l’intenzione di riesaminare la propria decisione
mediante la quale quest’ultimo evento venne a suo tempo assunto (cfr. doc. 43,
p. 5).
L’CO 1 è
comunque invitato a esaminare al più presto se sono soddisfatti i
presupposti per procedere a una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della
decisione di assunzione dell’evento del 30 maggio 2005 e, qualora non lo
fossero, a valutare se il danno alla salute insorto il 6 novembre 2006 possa
eventualmente essere assunto a titolo di ricaduta di quest’ultimo sinistro
(cfr. art. 11 OAINF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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