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Decisione

35.2007.48

Nel salire su scala, assicurato lamenta lussazione rotula ginocchio sx. e cade all'indietro. Infortunio dissociabile in 2 fasi (atto di caricare gamba sx. e caduta). Lussazione rotulea intervenuta nel

29 agosto 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, ai quali

l’assicurato si è immediatamente rivolto, hanno __________, per quanto qui di

interesse, delle lussazioni recidivanti della patella sinistra (doc. 15).

La RMN

del ginocchio sinistro del 6 dicembre 2006 ha evidenziato la presenza di esiti

da lesione del retinacolo mediale della rotula (doc. 20).

1.2. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con

decisione formale del 5 febbraio 2007, ha rifiutato il proprio obbligo a

prestazioni relativamente al danno localizzato al ginocchio sinistro, poiché

esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi

di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di

un infortunio (doc. 30).

A seguito

delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 33

e 36) e dalla Cassa malati RI 2 (doc. 35 e 40), l’CO 1, in data 4 aprile 2007,

ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 43).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 30 aprile 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli le prestazioni di

legge.

A

sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa valere che l’evento del

novembre 2006 configurerebbe un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente,

trattandosi di una lussazione (e non di una “semplice” sublussazione),

di una lesione parificata ai postumi di un infortunio. D’altro canto, egli

sostiene che il noto danno alla salute avrebbe in ogni caso dovuto essere

trattato quale ricaduta (o postumo tradivo) del sinistro del 30 maggio 2005, il

quale all’epoca venne assunto dall’assicuratore infortuni convenuto (doc. I –

inc. 35.2007.48).

1.4. Contro la

decisione su opposizione 4 aprile 2007 dell’CO 1, si è pure aggravata la Cassa

malati RI 2 con atto di ricorso del 15 maggio 2007, chiedendo, in via

principale, la condanna dell’Istituto assicuratore convenuto a versare

all’assicurato le prestazioni e, in via subordinata, il rinvio degli atti

all’amministrazione per un complemento di istruzione e nuova decisione.

Secondo

l’assicuratore malattie ricorrente, il danno alla salute in questione deve

essere considerato quale ricaduta dell’evento del 30 maggio 2005 e, in questo

senso, censura l’apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell’CO 1 in

occasione della visita di controllo del 15 gennaio 2007. D’altra parte, sempre

a detta della RI 2, rinviando a una procedura separata l’esame della questione

di sapere se il danno alla salute costituisce una ricaduta del pregresso

sinistro, l’Istituto assicuratore avrebbe violato il principio dell’economia di

procedura, oltre ad aprire la via al rischio che vengano emanate delle

decisioni contradditorie (doc. I – inc. 35.2007.52).

1.5. Il 22 maggio

2007, l’assicurato ha chiesto la congiunzione delle due cause (doc. III – inc.

35.2007.52).

1.6. L’assicuratore

infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione di

entrambe le impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. IV – inc. 35.2007.48 e inc. 35.2007.52).

1.7. In data 30

maggio 2007, questa Corte ha dichiarato congiunte le cause (doc. V – inc.

35.2007.48 e 35.2007.52).

1.8. Nel corso

del mese di giugno 2007, l’assicurato ha domandato l’esecuzione di una perizia

medica giudiziaria, nonché il richiamo delle cartelle cliniche del dott. __________

e dell’Ospedale __________ di __________, così come della documentazione

radiologica (doc. VI – inc. 35.2007.48).

La cassa

malati insorgente ha rinunciato, da parte sua, a proporre dei nuovi mezzi di

prova (doc. VIII – inc. 35.2007.48).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a rifiutare le proprie prestazioni in relazione all’evento del 6

novembre 2006, oppure no.

Il TCA

deve, in primo luogo, esaminare se l’evento appena citato configura un

infortunio ai sensi di legge, rispettivamente, se il danno alla salute

localizzato al ginocchio sinistro può essere posto a carico dell’CO 1 a titolo

di lesione parificata ai postumi di un infortunio.

2.3. Secondo

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Dalle tavole

processuali emerge che, in data 31 gennaio 2007, RI 1 è stato sentito da un

funzionario dell’CO 1 allo scopo, segnatamente, di chiarire le modalità secondo

le quali è avvenuto l’evento del 6 novembre 2006.

Dal

relativo rapporto – letto ed approvato dall’insorgente – risulta in proposito

quanto segue:

"

L’evento è successo il 6.11.06 verso le ore

09.30.

Mi trovavo al mio domicilio.

Stavo salendo su una scaletta a pioli (scala a

forbice) per mettere del silicone attorno al telaio della porta d’entrata

siccome entrava dell’aria.

Mentre appoggiavo il peso del corpo sul piede

sinistro, la rotula mi è uscita di sede.

Preciso che non è successo nulla di particolare

mentre salivo sulla scaletta.

Non ero né caduto né scivolato. Tutto si era

svolto normalmente.

È stato unicamente il carico di tutto il peso del

corpo sul ginocchio sinistro che ha provocato la lussazione della rotula.

A causa della lussazione e del successivo dolore

sono caduto all’indietro.

Nella caduta avevo battuto la schiena.

Il ginocchio non l’avevo battuto da nessuna

parte.

La rotula era uscita spontaneamente quando avevo

caricato il peso del corpo sul ginocchio sinistro e stavo raddrizzando il

ginocchio per alzarmi sulla scala.

Preciso che sono caduto dalla scala dopo che

la rotula era uscita di sede in quanto il ginocchio aveva ceduto.”

(doc. 29

– il corsivo è del redattore)

Con la

propria impugnativa, l’assicurato sostiene che l’evento in questione, citiamo:

“… denota chiaramente le caratteristiche di un infortunio.” (doc. I, p. 2 –

inc. 35.2007.48).

Circa la

possibilità che un sinistro possa essere scisso in due o più fasi, è utile

segnalare una sentenza del 10 gennaio 1977, pubblicata in Estr. INSAI delle

sentenze del TFA 1977 n. 8, riguardante un assicurato che, nel mettere in moto

un generatore per mezzo di una cordicella d’avviamento, risentì un dolore alla

colonna vertebrale. Immediatamente dopo perse l’equilibrio e cadde a terra.

L’assicuratore negò il proprio obbligo a prestazioni, facendo valere che,

citiamo: “... il movimento eseguito normalmente per avviare il generatore -

movimento durante il quale l’assicurato aveva improvvisamente sentito forti

dolori - non costituiva un infortunio nel senso giuridico del termine;

Considerandi

l’assicurato era caduto solo dopo l’insorgere dei dolori.”. Queste le

considerazioni espresse dall’Alta Corte nella summenzionata sua pronuncia:

" Per

costante giurisprudenza l’infortunio é un azione repentina, involontaria e

dannosa sul corpo umano di un fattore esterno più o meno straordinario. Si deve

tuttavia fare una distinzione tra l’infortunio stesso e le conseguenze

dell’infortunio. Nel presente caso é pacifico che l’assicurato é caduto e che

questo evento dev’essere qualificato come infortunio. (...). Per giudicare la

questione della causalità sono però molto importanti anche le conclusioni del

perito consultato dai primi giudici: ne consegue che il movimento del braccio

destro nel tirare la corda d’avviamento e la successiva caduta a terra sono

stati probabilmente le concause dell’ernia discale cervicale; i disturbi

insorti subito dopo l’episodio sono molto probabilmente imputabili in parte

all’accaduto.

Le due fasi

dell’incidente dovrebbero senza dubbio essere dissociate se si potesse

ammettere che la caduta é la conseguenza della malattia preesistente, che ha

improvvisamente provocato dolori in occasione del normale movimento effettuato

nell’avviare il generatore. Risulta tuttavia dagli atti che le due fasi sono

strettamente collegate fra di loro e che esse si sono succedute molto in

fretta; l’avviamento di un motore con una cordicella richiede infatti un’azione

veloce. Tenendo conto di tutte le circostanze, l’azionamento della cordicella

del generatore e la caduta, che non potrebbe essere attribuita solo ai dolori

insorti nella prima fase, non possono essere considerate come avvenimenti

indipendenti l’uno dall’altro. Nel caso concreto, il TFA ritiene

sufficientemente verosimile che i disturbi dell’assicurato sono imputabili ai

due episodi presi assieme, risp. che i due episodi considerati nel loro insieme

hanno provocato tali disturbi. Esso constata tuttavia che l’ernia discale non

era dovuta unicamente alla caduta e che perciò i disturbi erano imputabili

anche a una malattia preesistente, di cui l’INSAI non é tenuto a rispondere e

che può portare ad una riduzione ai sensi dell’art. 91 LAMI.”

(STFA succitata).

Nella

concreta evenienza, alla luce della puntuale descrizione che l’assicurato ha

fornito il 31 gennaio 2007, questo Tribunale ritiene che l’evento del 6

novembre 2006 possa, con un alto grado di verosimiglianza, essere dissociato in

due fasi, ciò che nella fattispecie di cui al giudizio federale summenzionato,

non era stato ritenuto possibile.

La prima

fase é dunque consistita in una fuoriuscita della rotula del ginocchio all’atto

di caricare l’arto inferiore sinistro per salire su una scaletta a pioli. La

seconda nella caduta all’indietro dalla scaletta stessa, caduta che non ha

affatto interessato il ginocchio sinistro.

Ora,

posto che il danno alla salute in relazione al quale RI 1 rivendica il diritto

a prestazioni è incontestabilmente intervenuto durante la prima fase

dell’evento, la decisione dell’assicuratore LAINF convenuto di negare

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA, non presta il fianco a censure di

sorta.

In

effetti, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno

alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con

altre persone né con oggetti.

D’altro

canto, non può essere ammesso che il ricorrente abbia compiuto uno sforzo

manifestamente eccessivo oppure che vi sia stato un movimento scoordinato del

corpo.

A

quest’ultimo riguardo, va rilevato che affinché una lesione corporale dovuta a

un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é

necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti

che non appaiono qui realizzati.

2.8

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’CO 1 possa essere fondato

sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di

lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento

di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di

posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente

suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.9

L’assicuratore

LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1

è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure

l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 43, p. 4s.).

A prescindere

dalla questione di sapere se l’assicurato ha lamentato una lussazione oppure

una sublussazione della rotula del ginocchio sinistro (in quest’ultima

ipotesi, l’art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF risulterebbe inapplicabile, cfr., in

proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 101s.), questo Tribunale ritiene

che il semplice fatto di salire su una scala a pioli, senza peraltro essere

pesantemente carico, configuri un atto ordinario che non presenta il necessario

potenziale di pericolo accresciuto, di modo che l’esistenza di un fattore

esterno nel senso esposto al considerando precedente, deve essere negata.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’assicurato insorgente,

l’esistenza di un fattore esterno è esclusa, motivo per cui l’amministrazione

era legittimata a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di

lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.10

Le parti

ricorrenti ritengono che il danno alla salute in questione debba, in ogni caso,

andare a carico dall’CO 1 a titolo di ricaduta di un evento occorso

all’assicurato in data 30 maggio 2005, quando - perlomeno secondo quanto si

evince dall’impugnativa presentata da quest’ultimo (il TCA non è in possesso

degli atti riguardanti tale sinistro) -, girando il corpo, la rotula del

ginocchio sinistro è rimasta bloccata tra la sua gamba e quella di un lettino

e, quindi, compiendo un movimento di rotazione, si è procurato una lussazione

(doc. I, p. 3 – inc. 35.2007.48).

In sede

di decisione su opposizione 4 aprile 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha

invitato la propria __________ di __________ a verificare se sono dati i

presupposti per riconsiderare la decisione di assumere l’evento del 30 maggio

2005.

e, nella negativa, a valutare se tra quest’ultimo sinistro e il danno alla

salute insorto il 6 novembre 2006, esiste una relazione di causalità (doc. 43,

p. 5).

Da parte

sua, l’assicuratore malattie ricorrente pretende che l’CO 1, con il proprio

agire, sia incorso in una violazione del principio dell’economia di procedura,

agire che comporta peraltro anche il rischio che vengano rilasciate delle

decisioni contradditorie (cfr. doc. I – inc. 35.2007. 52).

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla censura sollevata dalla Cassa malati RI 2, questo

Tribunale osserva che, con una sentenza U 391/01 del 17 dicembre 2002,

riguardante un assicurato vittima, nel giro di poco più di un mese, di due

infortuni che avevano entrambi interessato il rachide cervicale, il TFA – dopo

avere ricordato che la giurisprudenza ammette, in determinate circostanze, che

le conseguenze di più infortuni successivi vengano constatate in decisioni

separate (cfr., ad esempio, STFA U 6/01 del 22 luglio 2002, U 187/95 del 6

giugno 1997 e U 149/94 dell’11 dicembre 2005) -, ha in effetti deciso che, in

quella fattispecie, nulla giustificava che le sequele dei due sinistri

venissero valutate in due distinte decisioni, e ciò sulla scorta degli

argomenti seguenti:

"

Dans le cas présent, toutefois, rien ne justifiait

de traiter dans des décisions séparées les suites des deux accidents subis par

l'assuré, au contraire. D'une part, lorsque plusieurs accidents ont, comme en

l'espèce, atteint les mêmes parties du corps et sont survenus dans un laps de

temps relativement bref, au point que leurs conséquences respectives ne peuvent

être que difficilement distinguées, il est nuisible à l'établissement des faits

d'examiner dans des décisions distinctes les suites de ces accidents - le cas

d'espèce en est l'illustration (cf. consid. 3 supra) -, ce qui entraîne au

demeurant un risque accru de décisions contradictoires. D'autre part, la

jurisprudence n'exclut pas, dans des circonstances similaires, et à titre

exceptionnel, la nécessité d'un examen global du caractère adéquat du lien de

causalité entre les accidents subis et d'éventuels troubles psychiques ou

d'éventuelles conséquences d'un traumatisme de type "coup du lapin" à

la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme

cranio-cérébral (RAMA 1996 no U 248 p. 177 et arrêt D. du 22 février 2002

cités; arrêt non publié I. du 3 novembre 1995 [U 92/95] consid. 4b). Dans ces

conditions, il était prématuré pour l'intimée, en l'état du dossier, de rendre

une décision sur les conséquences du second accident. Il lui appartenait

d'examiner, dans le cadre d'une seule décision, le droit de l'assuré à des

prestations, eu égard aux conséquences de chacun des deux accidents qu'il avait

annoncés. Aussi la cause lui sera-t-elle retournée pour instruction

complémentaire sur ce point et nouvelle décision.”

(STFA

succitata consid. 4.2)

Nel caso sub judice,

secondo questa Corte, nulla impediva invece all’Istituto assicuratore convenuto

di limitare il proprio esame all’evento del 6 novembre 2006,

rinviando a una procedura separata la questione di sapere se il danno alla

salute insorto in quest’ultima data possa essere considerato una conseguenza

naturale del pregresso sinistro del maggio 2005.

Infatti,

a differenza del caso di cui alla sentenza U 391/01 del 17 dicembre 2002, qui

si trattava di decidere in merito all’esistenza di un infortunio giusta l’art.

4.

LPGA, subordinatamente, di una lesione parificata ai postumi di un infortunio

ex art. 9 cpv. 2 OAINF e, pertanto, non di valutare questioni riguardanti la

causalità.

In queste

condizioni, le preoccupazioni esternate dalla cassa insorgente circa il rischio

di trovarsi finalmente con delle decisioni contradditorie, non hanno ragione di

esistere.

Ora, per

costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

STFA C 226/03 del 12 marzo 2004, parzialmente pubblicata in SJZ 100

(2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in

vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale

necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura

amministrativa o giudiziaria.

Alla luce

di quanto precede, il TCA non è dunque legittimato a esaminare se il danno

insorto in data 6 novembre 2006 si trova in una relazione di causalità,

naturale e adeguata, con il sinistro del 30 maggio 2005, tanto più che

l’amministrazione ha espresso l’intenzione di riesaminare la propria decisione

mediante la quale quest’ultimo evento venne a suo tempo assunto (cfr. doc. 43,

p. 5).

L’CO 1 è

comunque invitato a esaminare al più presto se sono soddisfatti i

presupposti per procedere a una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della

decisione di assunzione dell’evento del 30 maggio 2005 e, qualora non lo

fossero, a valutare se il danno alla salute insorto il 6 novembre 2006 possa

eventualmente essere assunto a titolo di ricaduta di quest’ultimo sinistro

(cfr. art. 11 OAINF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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