35.2007.50
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25 luglio 2007Italiano24 min
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Numero d'incarto:
35.2007.50
Data decisione, Autorità:
25.07.2007, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di più infortuni interessanti, rispettivamente, il ginocchio dx, il rachide lombare e la spalla dx, nonché il polso sx. Negata eziologia traumatica a disturbi localizzati all'anca (sede di una displasia congenita) e al polso destro.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.50
mm/td
Lugano
25 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 aprile
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
agosto 1995, RI 1 - dipendente del Comune di __________ in qualità di agente di
polizia e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -,
ha avvertito un dolore violento al polpaccio e al ginocchio destro mentre stava
per estrarre dall’abitacolo di un’autovettura un uomo rimasto vittima di un
incidente della circolazione stradale (doc. 3 e 7 – inc. 2).
L’artroscopia
eseguita il 23 agosto 1995 ha evidenziato, a livello del ginocchio destro, la
rottura completa del legamento crociato anteriore, la rottura del menisco
postero-mediale e una grave condropatia femoro-patellare con importante
sinovite non traumatica (doc. 2 – inc. 2).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso a titolo di lesione parificata ai postumi
d’infortunio ai sensi della lett. c dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
L’assicurato
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere dal mese di dicembre 1996
(doc. 30 – inc. 2).
1.2. Il 10 giugno
2000, RI 1, in sella alla moto di servizio, è rimasto vittima di un incidente
stradale (doc. 1 e 8 – inc. 3), riportando, secondo il certificato 27 giugno
2000 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una
contusione lombare e alla spalla destra (doc. 4 – inc. 3).
Anche per
questo sinistro, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria
responsabilità.
L’inabilità
lavorativa è terminata in data 11 agosto 2000 (doc. 9 – inc. 3), mentre la cura
medica è proseguita sino al 30 novembre 2000 (doc. 13 – inc. 3).
Nel mese
di ottobre 2004, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta del
sinistro del giugno 2000, determinata dalla ricomparsa di dolori alla spalla
destra (doc. 15 – inc. 3), ricaduta, assunta dall’Istituto assicuratore (doc.
19 – inc. 3), che ha comportato unicamente l’esecuzione di accertamenti
radiologici e di un ciclo di fisioterapia (doc. 18 e 22 – inc. 3).
1.3. Un terzo
annuncio di infortunio - riguardante il polso sinistro - è avvenuto nel corso
del mese di novembre 2003 (doc. 1 – inc. 4).
Il
chirurgo della mano dott. __________, consultato dall’assicurato in data 8
settembre 2003, ha formulato la diagnosi di artrosi radio-scafoidea su
probabile lesione del legamento SL con importante tendinite reattiva del
tendine flessore radiale del carpo (doc. 6 – inc. 4).
Con
decisione formale del 17 novembre 2003 - nel frattempo cresciuta in giudicato
incontestata -, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità
relativamente alla patologia interessante l’estremità superiore sinistra, siccome,
citiamo: “dalla documentazione in nostro possesso e in particolare dal
colloquio con il nostro consulente, non è emerso un avvenimento particolare che
abbia scatenato i disturbi in parola.” (doc. 8 – inc. 4).
1.4. In data 7
agosto 2006, l’assicurato ha informato l’Istituto assicuratore che, a detta dei
suoi medici curanti, la pressione esercitata sulla zona inguinale dal cinturone,
durante l’utilizzo del veicolo di servizio, avrebbe provocato un’infiammazione
ai muscoli adduttori della gamba destra, nonché al ginocchio destro (doc. 1 e 3
– inc. 5).
Con
certificato del 24 agosto 2006, il dott. __________ ha diagnosticato, in
effetti, una tendinite e irritazione degli adduttori a destra, possibile
conseguenza dell’attività lavorativa svolta da RI 1 (doc. 4 – inc. 5: “In
questo senso vi potrebbe essere la relazione fra la tendinite agli adduttori e
l’attività lavorativa che il paziente svolge.”).
1.5. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale del
9 gennaio 2007, si é rifiutato di assumere i disturbi localizzati nella regione
dell’anca destra e al ginocchio destro, poiché essi, da una parte, non
costituiscono una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF e,
dall’altra, non rappresentano una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico del 13 agosto 1995 (doc. 30 – inc. 5).
L’assicurato
ha formulato un'opposizione contro il provvedimento appena menzionato in occasione
di un colloquio intercorso con un ispettore dell’CO 1 (cfr. doc. 31 – inc. 5).
1.6. Il 12
gennaio 2007, RI 1 ha annunciato all’amministrazione una ricaduta
dell’infortunio del 10 giugno 2000 (doc. 24 – inc. 3), determinata da problemi
al polso destro (artrosi radiocarpale, in particolar modo radioscafoidea, dopo
vecchia lesione traumatica del legamento SL e, inoltre, grossa lesione cistica
a livello dell’osso capitato e dell’osso scafoide a destra, secondo il rapporto
operatorio 16 gennaio 2007 del dott. __________ – doc. 26 – inc. 3).
La
ricaduta è stata rifiutata dall’assicuratore infortuni con decisione formale
del 7 marzo 2007 (doc. 31 – inc. 3), contro la quale l’assicurato ha interposto
opposizione (doc. 33 – inc. 3).
1.7. In data 17 aprile
2007, l’CO 1 ha confermato sia la decisione formale del 9 gennaio, sia quella
del 7 marzo 2007 (doc. 34 – inc. 3).
1.8. Con
tempestivo ricorso dell’11 maggio 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione del 17 aprile 2007, sostenendo sostanzialmente che i
disturbi da lui lamentati si troverebbero in una relazione di causalità
naturale con l’infortunio occorsogli nel mese di giugno 2000:
"
In data 10 giugno 2000 a seguito di un incidente
motociclistico avvenuto nell'ambito della mia professione (agente di polizia
comunale __________) riportavo una serie di traumi tra i quali una contusione
alla spalla destra e alla colonna lombare.
Faccio presente, che nella caduta onde evitare
una collisione frontale con un Bus che saliva verso __________ affrontando un
tornante e che invadeva completamente la mia corsia, mi lasciavo cadere dal
motoveicolo cercando di ripararmi il viso istintivamente con le mani. Nella
caduta, il ruzzolamento mi portava ad essere colpito dalla pistola più volte sul
lato femorale destro oltre ai traumi alle mani.
Chiaramente a seguito dell'incidente erano ben
poche le mie superfici corporee che non avevano subito traumi tutto il mio
corpo era dolorante ma veniva data unicamente importanza alle lesioni
principali tralasciando quelle che a distanza degl'anni si sono manifestate in
modo tale da rendere necessito l'intervento chirurgico.
Purtroppo con il passare del tempo si sono
verificati una serie di malesseri i quali sono stati attribuiti dai medici
curanti a dei vecchi traumi.
Da qui pertanto la mia richiesta di intervento da
parte della CO 1.
Essi, in tutta risposta, non vogliono assumersi
le spese in quanto non ritengono pertinenti le mie motivazioni.
Fatti
I medici che mi hanno avuto in cura sostengono
che miei malesseri siano di natura traumatica che con il passare del tempo
vista anche la mia professione siano andati peggiorando di volta in volta fino
a rendere necessari gli interventi chirurgici citati.
Circa tre anni fa ho subito un intervento alla
mano sinistra riconducibile a trauma, la__________ non riconosceva il caso, a
distanza di tre anni da quel momento si sono nuovamente manifestati una serie
di disturbi (mano destra, stessa patologia mano sinistra e femore) anche in
questi casi è chiara la motivazione di natura traumatica che mi hanno portato a
subire due nuovi interventi chirurgici.
Faccio presente che circa dieci anni fa a seguito
di un incidente pompieristico rompevo il legamento crociato del ginocchio
destro dove tutt'oggi vi si trovano ancora due chiodi chirurgici mai
allontanati dal medico operante da questo momento è iniziato il mio calvario
che si è poi evidenziato con un intervento alla caviglia destra per una
frattura.
Poi come descritto i fatti del 2000 che hanno
evidenziato i fatti fin qui citati.
Mi sorge spontanea una domanda alla quale
gradirei ricevere una risposta esaustiva perché i miei problemi di salute fin
qui segnalati hanno a che vedere unicamente con la parte destra del mio corpo?
Inoltre a seguito dei miei problemi onde evitare
un peggioramento del mio stato di salute venivo raccomandato dai medici curanti
di evitare certe attività da me espletate come il pompiere, il milite
volontario dell'autolettiga, alcuni sport da me praticati e il passeggiare in
montagna ecc. ecc..
Da parte mia seguivo tali consigli ma vedo che
purtroppo tale mio modo di agire non vuole essere riconosciuto, anzi
sembrerebbe quasi che qualora io nel corso di qualche attività extra lavorativa
fossi incorso in qualche incidente tale presentazione sarebbe stata
riconosciuta dalla __________ quale incidente non professionale con il relativo
riconoscimento del caso."
(doc. I)
1.9. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. Il 13 giugno
2007, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni
(cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare la propria
responsabilità in relazione ai disturbi localizzati all’anca, rispettivamente,
al polso destro, oppure no.
Questa
Corte constata che il ricorrente, in questa sede, non pretende più che la
problematica riguardante l’anca destra costituirebbe una malattia
professionale, da ricondurre alla pressione esercitata sulla regione inguinale dal
cinturone da lui indossato in servizio, all’origine di un processo
infiammatorio.
Ciò a ragione,
già per il solo motivo che, grazie alla RMN delle anche del 6 novembre 2006, è
stato accertato che i disturbi derivano da una displasia coxo-femorale con
sublussazione delle testa femorale destra in presenza di una coxartrosi
prematura bilaterale (doc. 19 – inc. 5; cfr., pure, il referto 8 gennaio 2007
della __________, in cui figura la diagnosi di coxartrosi a destra in presenza
di una displasia dell’anca bilaterale, a destra più che a sinistra; doc. 32 –
inc. 5) e, pertanto, non da un’infiammazione dei muscoli adduttori, come era invece
stato ipotizzato inizialmente dai medici curanti dell’assicurato (cfr. doc. 4 e
8 – inc. 5).
Per
quanto concerne il ginocchio destro, leso in occasione dell’evento del
13 agosto 1995, va segnalato che l’Istituto assicuratore convenuto, in sede di
decisione su opposizione 16 aprile 2007 (cfr. doc. 36, p. 3 – inc. 5), ha
dichiarato di prendere a proprio carico il costo della RMN del 17 luglio 2006
(doc. 6 – inc. 5), rispettivamente, quello relativo al trattamento della
cartilagine e, d’altra parte, ha invitato l’insorgente, qualora in futuro
dovesse necessitare di un intervento chirurgico, ad annunciare una ricaduta,
relativamente alla quale l’CO 1 si pronuncerà mediante decisione suscettibile
di opposizione (e, in seguito, di ricorso al TCA).
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,
con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale
per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli
infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione
di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista
un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
Considerandi
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Dalle
tavole processuali emerge che la decisione dell’assicuratore LAINF convenuto di
negare la propria responsabilità relativamente alle patologie che interessano il
polso e l’anca destra, è stata presa fondandosi sugli
apprezzamenti del 2 marzo e del 2 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH
in reumatologia.
Trattandosi dell’estremità
superiore destra, il medico di circondario dell’CO 1 - preso atto della
diagnosi posta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso
il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in occasione
dell’intervento operatorio del 16 gennaio 2007 (cfr. doc. 26 – inc. 3:
“Importante artrosi radiocarpale, in particolar modo radioscafoidea polso
destro dopo vecchia lesione traumatica del legamento SL da questo lato, in più
grossa lesione cistica osso capitato e osso scafoide a destra.”) -, ha escluso l’esistenza
di una relazione di causalità naturale sia con l’incidente stradale del mese di
giugno 2000, posto che all’epoca non era stato segnalato
alcunché di particolare a quel livello, sia con l’evento del mese di ottobre
2006.
(caduta dalle scale di casa con trauma contusivo ad entrambe le mani, cfr.
doc. 25 – inc. 3), proprio in considerazione della diagnosi formulata dal
curante (cfr., in proposito, doc. 25 – inc. 3: “Io ho notificato alla CO 1 una
ricaduta del caso del 10.6.2000 (…) poiché il dr.__________ mi ha detto che la
lesione da lui constatata con la TAC (eseguita il 6.12.2006) è da attribuire a
un vecchio infortunio.” – il corsivo è del redattore):
"
nel 2000 non si fa cenno del polso e per quanto
riguarda l’infortunio dell’ottobre 2006, questo è escluso dalla diagnosi TAC
del 6.12.2006: “Importante artrosi radio-carpica/radio-scafoidea su vecchia
rottura legamento SL con sospetta cisti scafoidea e dell’osso capitato in esiti
stessa lesione anche polso sx”, per cui bilaterale.”
(doc. 29
– inc. 3)
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dott. __________
– vista anche l’assenza di opinioni specialistiche contrarie -, possa
validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere a ulteriori provvedimenti istruttori.
In
particolare, il TCA osserva che dalla pregressa documentazione medica relativa
all’infortunio del 10 giugno 2000, si evince che quest’ultimo aveva interessato
effettivamente soltanto il rachide lombare e la spalla destra. Nessun accenno
per contro a eventuali problemi a livello del polso destro (cfr., in
particolare, i doc. 4 e 5).
Al
riguardo, non convince la giustificazione fornita dal ricorrente, ovvero che,
vista la gravità delle lesioni riportate in sede lombare e alla spalla destra,
la problematica al polso destro sarebbe passata in secondo piano e, quindi,
inosservata (cfr. doc. 25, p. 2 – inc. 3).
Infatti,
non può essere ignorato che, anche negli anni successivi, allorquando i
disturbi lombari e alla spalla destra erano regrediti, RI 1 non si è mai
lamentato di problemi al polso destro (cfr. verbale del 10 novembre 2003, in
cui l’assicurato ha dichiarato che nel 2001 aveva iniziato ad avvertire dolori localizzati
al polso sinistro [e non a quello destro] – doc. 3 – inc. 4: “Prima di
due anni fa non ho avuto nessun disturbo al polso sinistro. Da circa due anni
in qua ho iniziato a sentire dei dolori al polso sinistro, a dipendenza dei
movimenti che facevo. (…). Mi sono preoccupato per il persistere dei disturbi
al polso sinistro e sono andato dal dr. __________ in settembre 2003.”).
Parimenti
inconferente è l’affermazione dell’assicurato secondo la quale i disturbi in
questione sarebbero legati all’evento traumatico del giugno 2000 visto che, in
quell’occasione, egli era caduto dalla moto sul lato destro (doc. 25, p. 2 –
fasc. 3). Infatti al polso sinistro, non coinvolto in quell'occasione, è stata
riscontrata esattamente la stessa problematica (cfr. doc. 26 – inc. 3: “Esiti
da stessa operazione per la stessa lesione al polso sinistro al
26.11.2003
” – il corsivo è del redattore).
A
proposito del polso sinistro – lo si ricorda, sede della stessa
affezione -, l’insorgente, nel 2003, aveva sostenuto di essere rimasto vittima,
nel corso degli anni, di diversi traumi alle mani, senza però indicarne uno
specifico (doc. 3 – inc. 4: “Il dr. __________ mi ha detto che all’origine dei
disturbi al polso sinistro deve esserci stato un trauma, un colpo. Io ho avuto
diversi infortuni nella mia vita. Vedi la lista CO 1. Mi è capitato anche di
cadere, per esempio sciando, e di mettere le mani a terra per parare la caduta.
Penso che i miei disturbi derivino da qualche colpo, che inizialmente non mi ha
creato particolari problemi. Oppure deve esserci stato qualche colpo subito
durante l’uso della citata arma-bastone o durante qualche colluttazione per
lavoro (sono in polizia dal 1986).”).
Ora,
nell’ipotesi in cui RI 1 intendesse fare valere lo stesso genere di argomento
in relazione al danno al polso destro, la soluzione non potrebbe essere
diversa da quella ritenuta dall’Istituto assicuratore convenuto nella decisione
formale del 17 novembre 2003 (doc. 8 – inc. 4).
In effetti, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, il TCA dovrebbe
concludere che il danno all’estremità superiore destra non può essere fatto
risalire a un infortunio, l’assicurato stesso, non ricordando alcun evento specifico
che abbia interessato quella parte del corpo.
In proposito, è utile
segnalare che il TFA (TF, a partire dal 1° gennaio 2007) ha deciso in questo senso
in una sentenza U 348/05 del 20 gennaio 2006, concernente un assicurato,
portatore di disturbi al ginocchio destro, che, nell’annuncio d’infortunio, non
aveva indicato alcuna data e/o evento particolare. In un secondo tempo, egli
aveva sì riferito di una caduta avvenuta durante una passeggiata, tuttavia,
sentito dall’assicuratore, egli aveva ammesso di non ricordare di essere caduto
sul ginocchio in questione e, in ogni caso, di non aver risentito dei disturbi
in quella sede, visto che era stato in grado di ritornare a casa senza
problemi. L’Alta Corte ha quindi negato che il danno
riscontrato al ginocchio destro fosse, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, imputabile a infortunio (oppure che costituisse
una lesione parificata a infortunio).
Anche
questo Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una sentenza del 28
settembre 2001, inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata
che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio sinistro
si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza che essa
fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante quella
parte del corpo (cfr., per un ulteriore analogo caso, la STCA dell’11 aprile
2005.
nella causa B., inc. n. 35.2005.12, cresciuta in giudicato).
Riguardo al fatto che il dott. __________ ha attribuito il
danno alla salute lamentato dall’assicurato a un evento di natura traumatica, va
sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di
un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura
medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono
soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un
evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).
Per quanto attiene
all’eziologia della problematica interessante l’anca destra, il
dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:
" I
sintomi del paziente sono pertanto chiaramente spiegati da questa diagnosi
[displasia dell’anca, n.d.r.] che interessa una struttura anatomica
superiore alle strutture coinvolte nei precedenti infortuni che riguardano le
ginocchia, che tra l’altro erano già preda di importanti fenomeni degenerativi
e da malpostura con malappoggio e con alterati scarichi di forze sulle
strutture articolari.
Quindi si può dire che i sintomi lamentati dal paziente e
verificati in __________, derivano da problemi dell’anca e hanno origine da una
malformazione che ha e avrà una progressione nel tempo anche per la
costituzione del paziente e per altri problemi costituzionali, come l’appoggio plantare
e gli alterati scarichi delle linee di forza.
Queste patologie non hanno nulla a che fare con gli infortuni
patiti dal paziente e non sono ricadute degli stessi e non hanno nulla a che
vedere con una malattia professionale.”
(doc. 43)
Tutto ben considerato,
anche a questo riguardo, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi
dalla valutazione espressa dal medico di circondario dell’CO 1, la quale appare
senz’altro convincente.
È infatti stato accertato
che la sintomatologia accusata da RI 1 era (poiché, nel
frattempo, egli è stato sottoposto a un intervento di impianto di protesi
totale dell’anca) da addebitare a una displasia dell’anca, presente a destra così
come a sinistra (anche se in modo più pronunciato a destra; cfr. doc. 32 – inc.
5), ovvero a una patologia di natura congenita, all’origine di una coxartrosi
(su questo tema, cfr. l’articolo “Trattamento
chirurgico della displasia dell’anca nell’adulto: I. Procedure alternative
all’artroplastica”, pubblicato sul sito internet www.performed.it, in cui si
legge segnatamente che, citiamo: “La displasia
dell’anca è un disturbo dello sviluppo che porta ad anomalie anatomiche,
a un conseguente aumento dello stress da contatto nell’articolazione e, infine,
alla coxartrosi.” – il corsivo è del redattore).
Pertanto,
in esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’assicuratore
infortuni convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente ai
disturbi localizzati al polso e all’anca destra, la decisione su opposizione
impugnata non presta il fianco a censure di sorta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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