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Decisione

35.2007.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I medici che mi hanno avuto in cura sostengono

che miei malesseri siano di natura traumatica che con il passare del tempo

vista anche la mia professione siano andati peggiorando di volta in volta fino

a rendere necessari gli interventi chirurgici citati.

Circa tre anni fa ho subito un intervento alla

mano sinistra riconducibile a trauma, la__________ non riconosceva il caso, a

distanza di tre anni da quel momento si sono nuovamente manifestati una serie

di disturbi (mano destra, stessa patologia mano sinistra e femore) anche in

questi casi è chiara la motivazione di natura traumatica che mi hanno portato a

subire due nuovi interventi chirurgici.

Faccio presente che circa dieci anni fa a seguito

di un incidente pompieristico rompevo il legamento crociato del ginocchio

destro dove tutt'oggi vi si trovano ancora due chiodi chirurgici mai

allontanati dal medico operante da questo momento è iniziato il mio calvario

che si è poi evidenziato con un intervento alla caviglia destra per una

frattura.

Poi come descritto i fatti del 2000 che hanno

evidenziato i fatti fin qui citati.

Mi sorge spontanea una domanda alla quale

gradirei ricevere una risposta esaustiva perché i miei problemi di salute fin

qui segnalati hanno a che vedere unicamente con la parte destra del mio corpo?

Inoltre a seguito dei miei problemi onde evitare

un peggioramento del mio stato di salute venivo raccomandato dai medici curanti

di evitare certe attività da me espletate come il pompiere, il milite

volontario dell'autolettiga, alcuni sport da me praticati e il passeggiare in

montagna ecc. ecc..

Da parte mia seguivo tali consigli ma vedo che

purtroppo tale mio modo di agire non vuole essere riconosciuto, anzi

sembrerebbe quasi che qualora io nel corso di qualche attività extra lavorativa

fossi incorso in qualche incidente tale presentazione sarebbe stata

riconosciuta dalla __________ quale incidente non professionale con il relativo

riconoscimento del caso."

(doc. I)

1.9. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. Il 13 giugno

2007, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni

(cfr. doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare la propria

responsabilità in relazione ai disturbi localizzati all’anca, rispettivamente,

al polso destro, oppure no.

Questa

Corte constata che il ricorrente, in questa sede, non pretende più che la

problematica riguardante l’anca destra costituirebbe una malattia

professionale, da ricondurre alla pressione esercitata sulla regione inguinale dal

cinturone da lui indossato in servizio, all’origine di un processo

infiammatorio.

Ciò a ragione,

già per il solo motivo che, grazie alla RMN delle anche del 6 novembre 2006, è

stato accertato che i disturbi derivano da una displasia coxo-femorale con

sublussazione delle testa femorale destra in presenza di una coxartrosi

prematura bilaterale (doc. 19 – inc. 5; cfr., pure, il referto 8 gennaio 2007

della __________, in cui figura la diagnosi di coxartrosi a destra in presenza

di una displasia dell’anca bilaterale, a destra più che a sinistra; doc. 32 –

inc. 5) e, pertanto, non da un’infiammazione dei muscoli adduttori, come era invece

stato ipotizzato inizialmente dai medici curanti dell’assicurato (cfr. doc. 4 e

8 – inc. 5).

Per

quanto concerne il ginocchio destro, leso in occasione dell’evento del

13 agosto 1995, va segnalato che l’Istituto assicuratore convenuto, in sede di

decisione su opposizione 16 aprile 2007 (cfr. doc. 36, p. 3 – inc. 5), ha

dichiarato di prendere a proprio carico il costo della RMN del 17 luglio 2006

(doc. 6 – inc. 5), rispettivamente, quello relativo al trattamento della

cartilagine e, d’altra parte, ha invitato l’insorgente, qualora in futuro

dovesse necessitare di un intervento chirurgico, ad annunciare una ricaduta,

relativamente alla quale l’CO 1 si pronuncerà mediante decisione suscettibile

di opposizione (e, in seguito, di ricorso al TCA).

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,

con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto essenziale

per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli

infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione

di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista

un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

Considerandi

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Dalle

tavole processuali emerge che la decisione dell’assicuratore LAINF convenuto di

negare la propria responsabilità relativamente alle patologie che interessano il

polso e l’anca destra, è stata presa fondandosi sugli

apprezzamenti del 2 marzo e del 2 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH

in reumatologia.

Trattandosi dell’estremità

superiore destra, il medico di circondario dell’CO 1 - preso atto della

diagnosi posta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso

il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in occasione

dell’intervento operatorio del 16 gennaio 2007 (cfr. doc. 26 – inc. 3:

“Importante artrosi radiocarpale, in particolar modo radioscafoidea polso

destro dopo vecchia lesione traumatica del legamento SL da questo lato, in più

grossa lesione cistica osso capitato e osso scafoide a destra.”) -, ha escluso l’esistenza

di una relazione di causalità naturale sia con l’incidente stradale del mese di

giugno 2000, posto che all’epoca non era stato segnalato

alcunché di particolare a quel livello, sia con l’evento del mese di ottobre

2006.

(caduta dalle scale di casa con trauma contusivo ad entrambe le mani, cfr.

doc. 25 – inc. 3), proprio in considerazione della diagnosi formulata dal

curante (cfr., in proposito, doc. 25 – inc. 3: “Io ho notificato alla CO 1 una

ricaduta del caso del 10.6.2000 (…) poiché il dr.__________ mi ha detto che la

lesione da lui constatata con la TAC (eseguita il 6.12.2006) è da attribuire a

un vecchio infortunio.” – il corsivo è del redattore):

"

nel 2000 non si fa cenno del polso e per quanto

riguarda l’infortunio dell’ottobre 2006, questo è escluso dalla diagnosi TAC

del 6.12.2006: “Importante artrosi radio-carpica/radio-scafoidea su vecchia

rottura legamento SL con sospetta cisti scafoidea e dell’osso capitato in esiti

stessa lesione anche polso sx”, per cui bilaterale.”

(doc. 29

– inc. 3)

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dott. __________

– vista anche l’assenza di opinioni specialistiche contrarie -, possa

validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori provvedimenti istruttori.

In

particolare, il TCA osserva che dalla pregressa documentazione medica relativa

all’infortunio del 10 giugno 2000, si evince che quest’ultimo aveva interessato

effettivamente soltanto il rachide lombare e la spalla destra. Nessun accenno

per contro a eventuali problemi a livello del polso destro (cfr., in

particolare, i doc. 4 e 5).

Al

riguardo, non convince la giustificazione fornita dal ricorrente, ovvero che,

vista la gravità delle lesioni riportate in sede lombare e alla spalla destra,

la problematica al polso destro sarebbe passata in secondo piano e, quindi,

inosservata (cfr. doc. 25, p. 2 – inc. 3).

Infatti,

non può essere ignorato che, anche negli anni successivi, allorquando i

disturbi lombari e alla spalla destra erano regrediti, RI 1 non si è mai

lamentato di problemi al polso destro (cfr. verbale del 10 novembre 2003, in

cui l’assicurato ha dichiarato che nel 2001 aveva iniziato ad avvertire dolori localizzati

al polso sinistro [e non a quello destro] – doc. 3 – inc. 4: “Prima di

due anni fa non ho avuto nessun disturbo al polso sinistro. Da circa due anni

in qua ho iniziato a sentire dei dolori al polso sinistro, a dipendenza dei

movimenti che facevo. (…). Mi sono preoccupato per il persistere dei disturbi

al polso sinistro e sono andato dal dr. __________ in settembre 2003.”).

Parimenti

inconferente è l’affermazione dell’assicurato secondo la quale i disturbi in

questione sarebbero legati all’evento traumatico del giugno 2000 visto che, in

quell’occasione, egli era caduto dalla moto sul lato destro (doc. 25, p. 2 –

fasc. 3). Infatti al polso sinistro, non coinvolto in quell'occasione, è stata

riscontrata esattamente la stessa problematica (cfr. doc. 26 – inc. 3: “Esiti

da stessa operazione per la stessa lesione al polso sinistro al

26.11.2003

” – il corsivo è del redattore).

A

proposito del polso sinistro – lo si ricorda, sede della stessa

affezione -, l’insorgente, nel 2003, aveva sostenuto di essere rimasto vittima,

nel corso degli anni, di diversi traumi alle mani, senza però indicarne uno

specifico (doc. 3 – inc. 4: “Il dr. __________ mi ha detto che all’origine dei

disturbi al polso sinistro deve esserci stato un trauma, un colpo. Io ho avuto

diversi infortuni nella mia vita. Vedi la lista CO 1. Mi è capitato anche di

cadere, per esempio sciando, e di mettere le mani a terra per parare la caduta.

Penso che i miei disturbi derivino da qualche colpo, che inizialmente non mi ha

creato particolari problemi. Oppure deve esserci stato qualche colpo subito

durante l’uso della citata arma-bastone o durante qualche colluttazione per

lavoro (sono in polizia dal 1986).”).

Ora,

nell’ipotesi in cui RI 1 intendesse fare valere lo stesso genere di argomento

in relazione al danno al polso destro, la soluzione non potrebbe essere

diversa da quella ritenuta dall’Istituto assicuratore convenuto nella decisione

formale del 17 novembre 2003 (doc. 8 – inc. 4).

In effetti, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, il TCA dovrebbe

concludere che il danno all’estremità superiore destra non può essere fatto

risalire a un infortunio, l’assicurato stesso, non ricordando alcun evento specifico

che abbia interessato quella parte del corpo.

In proposito, è utile

segnalare che il TFA (TF, a partire dal 1° gennaio 2007) ha deciso in questo senso

in una sentenza U 348/05 del 20 gennaio 2006, concernente un assicurato,

portatore di disturbi al ginocchio destro, che, nell’annuncio d’infortunio, non

aveva indicato alcuna data e/o evento particolare. In un secondo tempo, egli

aveva sì riferito di una caduta avvenuta durante una passeggiata, tuttavia,

sentito dall’assicuratore, egli aveva ammesso di non ricordare di essere caduto

sul ginocchio in questione e, in ogni caso, di non aver risentito dei disturbi

in quella sede, visto che era stato in grado di ritornare a casa senza

problemi. L’Alta Corte ha quindi negato che il danno

riscontrato al ginocchio destro fosse, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, imputabile a infortunio (oppure che costituisse

una lesione parificata a infortunio).

Anche

questo Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una sentenza del 28

settembre 2001, inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata

che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio sinistro

si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza che essa

fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante quella

parte del corpo (cfr., per un ulteriore analogo caso, la STCA dell’11 aprile

2005.

nella causa B., inc. n. 35.2005.12, cresciuta in giudicato).

Riguardo al fatto che il dott. __________ ha attribuito il

danno alla salute lamentato dall’assicurato a un evento di natura traumatica, va

sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di

un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura

medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono

soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un

evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).

Per quanto attiene

all’eziologia della problematica interessante l’anca destra, il

dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:

" I

sintomi del paziente sono pertanto chiaramente spiegati da questa diagnosi

[displasia dell’anca, n.d.r.] che interessa una struttura anatomica

superiore alle strutture coinvolte nei precedenti infortuni che riguardano le

ginocchia, che tra l’altro erano già preda di importanti fenomeni degenerativi

e da malpostura con malappoggio e con alterati scarichi di forze sulle

strutture articolari.

Quindi si può dire che i sintomi lamentati dal paziente e

verificati in __________, derivano da problemi dell’anca e hanno origine da una

malformazione che ha e avrà una progressione nel tempo anche per la

costituzione del paziente e per altri problemi costituzionali, come l’appoggio plantare

e gli alterati scarichi delle linee di forza.

Queste patologie non hanno nulla a che fare con gli infortuni

patiti dal paziente e non sono ricadute degli stessi e non hanno nulla a che

vedere con una malattia professionale.”

(doc. 43)

Tutto ben considerato,

anche a questo riguardo, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi

dalla valutazione espressa dal medico di circondario dell’CO 1, la quale appare

senz’altro convincente.

È infatti stato accertato

che la sintomatologia accusata da RI 1 era (poiché, nel

frattempo, egli è stato sottoposto a un intervento di impianto di protesi

totale dell’anca) da addebitare a una displasia dell’anca, presente a destra così

come a sinistra (anche se in modo più pronunciato a destra; cfr. doc. 32 – inc.

5), ovvero a una patologia di natura congenita, all’origine di una coxartrosi

(su questo tema, cfr. l’articolo “Trattamento

chirurgico della displasia dell’anca nell’adulto: I. Procedure alternative

all’artroplastica”, pubblicato sul sito internet www.performed.it, in cui si

legge segnatamente che, citiamo: “La displasia

dell’anca è un disturbo dello sviluppo che porta ad anomalie anatomiche,

a un conseguente aumento dello stress da contatto nell’articolazione e, infine,

alla coxartrosi.” – il corsivo è del redattore).

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’assicuratore

infortuni convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente ai

disturbi localizzati al polso e all’anca destra, la decisione su opposizione

impugnata non presta il fianco a censure di sorta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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