35.2007.51
Assicurato cade dalle scale e riporta contusione lombare (02-2005). Ricaduta per dolori lombari irradiati a gamba dx e zona inguinale dx (09-2005). Assicurato riconosciuto totalmente abile al lavoro d
12 settembre 2007Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.51
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, TCA
Titolo:
Assicurato cade dalle scale e riporta contusione lombare (02-2005). Ricaduta per dolori lombari irradiati a gamba dx e zona inguinale dx (09-2005). Assicurato riconosciuto totalmente abile al lavoro da 01-2007, tenuto conto dei soli postumi infortunistici (neuropatia nervi clunei superiori)
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.51
mm
Lugano
12 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
aprile 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
febbraio 2005, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, è caduto dalle scale di casa mentre si trovava nel suo paese
di origine (__________) e ha riportato, secondo il certificato 21 febbraio 2005
del dott. __________ (consultato dopo il rientro in Svizzera), una contusione alla
colonna lombare (doc. 4).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
L’assicurato
è stato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 5 aprile 2005 e al
100% dal 3 maggio 2005 (cfr. doc. 17).
1.2. Il 12
settembre 2005, il dott. __________ ha comunicato all’assicuratore infortuni
che l’assicurato aveva interrotto il lavoro a causa di un’esacerbazione dei
dolori lombari, irradiati all’arto inferiore destro e alla zona inguinale
destra (doc. 21).
L’esame
di RMN lombare del 4 ottobre 2005 ha mostrato la presenza di una discopatia
focale L4-L5 con leggero restringimento del canale spinale senza evidenza per
una compressione radicolare di rilevanza (doc. 28).
La RMN
del bacino del 3 gennaio 2006 ha invece evidenziato dei segni per una leggera
degenerazione del labbro acetabolare destro con cisti degenerative
dell’acetabolo e possibile leggero impingement femoro-acetabolare (doc.
40).
La
ricaduta è stata presa a carico dall’Istituto assicuratore.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21
dicembre 2006, l’CO 1 - tenuto conto dei soli postumi residuali dell’evento
traumatico del 2 febbraio 2005 -, ha dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro
e non più bisognoso di cure mediche a decorrere dal 1° gennaio 2007 (doc. 81).
A seguito
dell’opposizione interpCO 1, in data 11 aprile 2007, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 91).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 10 maggio 2007, RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a versargli indennità
giornaliere a contare dal 1° gennaio 2007.
A
supportare la pretesa risorsuale vi sarebbero, da una parte, il fatto che
l’insorgente, antecedentemente al sinistro occorsogli nel febbraio 2005, non
avrebbe mai lamentato problemi di salute, e, dall’altra, le certificazioni dei
suoi medici curanti, i dottori __________ e __________, a mente dei quali, a
causa dei postumi infortunistici residuali, egli presenterebbe una incapacità
lavorativa totale (cfr. doc. I).
1.5. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. VI).
1.6. Nel corso
del mese di giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti una certificazione ulteriore,
datata 31 maggio 2007, del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. IV +
allegato).
L’Istituto
assicuratore ha preso posizione al riguardo in data 3 luglio 2007, producendo
l’apprezzamento 2 luglio 2007 del dott. __________ (doc. IX + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a
negare il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2007, oppure
no.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso
di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle
tavole processuali emerge che i sanitari sono concordi nel ritenere che i
disturbi denunciati da RI 1 derivano da due problematiche
distinte.
Da una
parte, egli soffre di una probabile neuropatia dei nervi clunei superiori destri
e, dall’altra, di un disturbo dell’Offset con impingement femoro-acetabolare
bilaterale e lesione del labbro (cfr. rapporto 18.4.2006 del neurologo dott. __________
– doc. 50, rapporto 14 dicembre 2006 del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica – doc. 78, p. 3, nonché il rapporto 4 agosto 2006 del
dott. __________, anch’egli specialista in chirurgia ortopedica – doc. 68).
Essi sono
pure d’accordo che la prima della due patologie ha un’eziologia infortunistica,
mentre la seconda è di natura costituzionale e, dunque, extra-traumatica (cfr.
il rapporto 17 gennaio 2007 del dott. __________ – allegato al doc. 84: “… il
primo principale a livello del bordo dell’ala iliaca posteriore nella regione
dei nervi clunei, con irradiazione alla muscolatura gluteale e trocanterica a
dx post-traumatica, (…). Il secondo problema è a mio parere non traumatico, ….”
e il rapporto 14 dicembre 2006 del dott. __________, p. 4: “I dolori posteriori
possono essere messi in relazione con la caduta del 2.2.2005 (…). Questa
patologia [quella riguardante l’articolazione coxo-femorale, n.d.r.] è
però di origine morbosa e non post-traumatica per cui i trattamenti da riferire
all’anca destra come pure l’ulteriore inabilità lavorativa andranno a carico
della competente cassa malati.”; cfr., tuttavia, il referto 5 aprile 2007 del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale parrebbe mettere in dubbio
la natura traumatica anche dei disturbi posteriori – doc. 89: “Die Hypothese einer
“neuropatia dei nervi clunei superiori destri” beruht lediglich auf der subjektiven
Angabe einer Hypästhesie am Beckenkamm dorsal rechts. Warum
dies ohne offensichtliche Verletzung in diesen Bereich unfallbedingt sein soll
(zudem erst mit mehrmonatiger Verspätung), ist medizinisch nicht nachvolziehbar,
ebenso wenig eine sekundäre „Verschlimmerung“.“).
Fatti
I
loro pareri divergono per contro sulla questione di sapere quale delle due
patologie si trova all’origine dei disturbi invalidanti accusati
dall’insorgente.
Per il dott. __________,
il problema principale è localizzato a livello della regione dei nervi clunei,
mentre quello in sede inguinale si trova in secondo piano:
" Sulla
base di questi dati, a mio parere perfettamente oggettivi e ripetibili, si
conferma che la problematica essenziale riguarda la neuropatia del nervi clunei
post-traumatica dell’incidente del 2005. Il fattore principale limitativo
riguarda sempre la zona dell’ala iliaca posteriore nella regione dei nervi
clunei, mentre la problematica inguinale è a mio parere in secondo piano.
Questi dati sono già stati confermati nel mio rapporto del 17.01.2007.”
(doc. IV bis)
L’opinione contraria è
invece stata espressa dal medico di __________ dell’CO 1, in occasione della
visita di controllo del 14 dicembre 2006:
" L’assicurato
dichiara che i dolori principali sono quelli inguinali.
Egli, pur avendo dolori posteriori a livello della spina iliaca
posteriore destra e pur avendo un certo disturbo di sensibilità alla natica
poteva lavorare al 100%. L’insorgenza di dolori inguinali (manifestatisi
diversi mesi dopo l’infortunio e dopo che l’assicurato aveva ripreso il lavoro
al 100%) hanno determinato la nuova inabilità lavorativa a partire dal
12.9.2005.
Ora sono stati fatti diversi schiarimenti diagnostici. È chiaro
che l’assicurato soffre di due patologie, ma la patologia determinante per i
sintomi e per l’incapacità lavorativa è quella dell’articolazione coxo-femorale
destra. Questo è confermato dagli esami clinici e radiologici come pure dalla
dichiarazione dell’assicurato secondo il quale dopo che era stata infiltrata
l’anca destra stava abbastanza bene e, in quella situazione avrebbe potuto
anche lavorare, purtroppo l’effetto è stato di troppo breve durata.
Anche i dolori a livello del grande trocantere non sono da mettere
in riferimento all’infortunio del febbraio 2005 bensì alla continua zoppia di
risparmio a destra dovuta a dei problemi dell’articolazione coxo-femorale.
La patologia posteriore che è anche meno importante non può più
essere influenzata da trattamenti specifici e l’assicurato può benissimo convivere
con questo tipo di sintomi.”
(doc. 78)
Il dott. __________ ha
ribadito la propria tesi in data 14 febbraio 2007, prima dell’emanazione della
decisione su opposizione impugnata:
" Ora,
non si mette in dubbio che vi siano due patologie e non si mette nemmeno in
dubbio che con l’infortunio del 2.2.2005 l’assicurato possa aver subito un
trauma nella zona glutea e abbia ora una sensazione strana a livello della
natica. Questo tipo di patologia non giustifica un’inabilità lavorativa. È
molto più evidente che la patologia dell’anca porta l’assicurato a
un’importante zoppia, si presentano dolori lancinanti a livello inguinale e
dopo circa 10 minuti obbligano l’assicurato a fermarsi.
L’assicurato ha dichiarato, in occasione della visita medico-__________
in __________ che i dolori principali erano quelli dovuti all’anca e per questo
ha dovuto smettere di lavorare nel settembre 2005. Ora, non so per quale motivo
avrebbe dichiarato al dott. __________ che invece i dolori principali sono
quelli posteriori. Sembra che in questo momento l’assicurato dia un peso
diverso ai vari sintomi a seconda delle convenienze.
Resta però il fatto che l’assicurato è stato visitato dal dott. __________
all’ospedale universitario di __________ e che anche in questo caso egli constatava
che i dolori principali erano a livello inguinale.
A conferma di questo vi è anche il fatto che comunque l’assicurato
da maggio 2005 fino a settembre 2005 ha lavorato pur avendo dolori posteriori a
livello della natica. Sono appunto stati i dolori inguinali manifestatisi in
quel periodo che hanno portato la nuova inabilità lavorativa.
Allo stato locale, in occasione della visita medica in __________
del 14.12.2006, rilevavo quanto segue: lamenta dolori alla palpazione della
spina iliaca posteriore e superiore di destra e un certo disturbo di
sensibilità a livello della natica destra. Nessun dolore alla palpazione dei
processi spinosi lombari, nessun dolore alla muscolatura para-vertebrale
lombare.
Da questi reperti clinici si può chiaramente evincere che per i
soli postumi infortunistici un’inabilità lavorativa non è più giustificabile.”
(doc. 85)
2.7. Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte rileva che la risoluzione della presente vertenza
non dipende tanto dalle valutazioni specialistiche che sono state espresse - e
per questa ragione appare già sin d’ora superfluo disporre degli ulteriori
approfondimenti -, quanto piuttosto dalle dichiarazioni di RI 1 stesso circa la
localizzazione dei disturbi da lui accusati e la loro rispettiva rilevanza.
Del
resto, non va dimenticato che la neuropatia dei nervi clunei superiori
costituisce una patologia che non può essere oggettivata (cfr., in proposito,
Considerandi
la perizia 18 aprile 2006 del dott. __________, neurologo – doc. 50, p. 2:
“Purtroppo dal lato elettrofisiologico non è possibile effettuare un esame ENG
mirato di questi nervi. Si tratta di nervi sensitivi che originano dai rami
dorsali delle radici da L1 a L3, una stimolazione selettiva tramite esame ENG
di superficie non è possibile.”), cosicché assume un’importanza decisiva il
modo in cui i disturbi vengono soggettivamente descritti dall’interessato.
A tale proposito, il TCA
constata innanzitutto che il ricorrente, il 17 ottobre 2006, è
stato visitato, per conto dell’assicuratore LAINF, dal dott. __________, I.
Capo-Clinica presso il Centro di cura dell’apparato locomotorio dell’Ospedale __________
di __________.
In quell’occasione,
lo specialista appena citato ha indicato che i disturbi localizzati nella
regione dell’anca destra, in particolare a livello dell’inguine, si trovavano
in primo piano, mentre egli non aveva potuto refertare dolori posteriori e
perciò non ha nemmeno ritenuto indicato procedere a una denervazione chirurgica
della cresta iliaca posteriore destra (doc. 74, p. 2: “…, stehen bei der heutigen
Untersuchung die Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte und insbesondere der Leiste
im Vordergrund. Exquisite Schmerzen dorsal kann ich
nicht verifizieren. Insofern sehe ich zur Zeit
keine Indikation für eine chirurgische Denervation des rechten hinteren
Beckenkammes, …” – il corsivo è del redattore).
Dal rapporto relativo alla visita di controllo del 14 dicembre 2006
si evince che il dott. __________ ha esplicitamente interrogato l’insorgente circa
la localizzazione dei disturbi da lui accusati.
Quest’ultimo
ha dichiarato che, pur persistendo i dolori posteriori, egli soffriva
soprattutto per quelli inguinali, “… che si manifestano ad ogni passo e
per questo zoppica. (…). Riesce a camminare per al massimo 5-10 minuti, poi i
dolori inguinali diventano talmente intensi che deve fermarsi.” (doc. 78, p. 2
e 3).
L’assicurato
ha quindi precisato che, nonostante i dolori posteriori, fastidiosi ma non
invalidanti, nel maggio 2005 era riuscito a riprendere il proprio lavoro.
Durante l’attività deve avere compiuto degli sforzi che hanno scatenato i
dolori inguinali a destra, costringendolo a interrompere nuovamente il lavoro
(doc. 78, p. 3).
Il TCA rileva
pertanto che quanto attestato dallo specialista dell’Ospedale __________ di __________,
ossia la natura invalidante dei disturbi in relazione con la patologia
dell’anca, ha trovato sostanziale conferma nelle puntuali indicazioni che l’insorgente
stesso ha fornito al medico di __________ dell’CO 1.
È vero
che, posteriormente all’emanazione della decisione formale del 21 dicembre
2006, per la precisione in occasione della consultazione 17 gennaio 2007 presso
il suo medico curante specialista, RI 1 ha preteso di non avere mai dichiarato
che la problematica invalidante è quella inguinale (allegato al verbale di
opposizione, doc. 84).
Questo
Tribunale ritiene pretestuosa tale affermazione, nella misura in cui, da una
parte, é decisamente inverosimile che il dott. __________ abbia potuto
inventarsi delle informazioni tanto precise e, dall’altra, che il predominio
dei disturbi inguinali trova conferma pure nel referto 1° novembre 2006 del
dott. __________ (cfr. doc. 74).
Un
secondo elemento che parla a favore della tesi difesa dal dott. __________ è il
fatto che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione
della visita di controllo del 14 marzo 2005, aveva rilevato la presenza di una,
citiamo: “lieve tensione della muscolatura paravertebrale destra lombare–inferiore,
dolenzia focalizzata all’altezza della transizione lombo-sacrale, della sincondrosi
sacro-iliaca e del muscolo piriforme a destra.” (doc. 9, p. 2), pertanto di
disturbi posteriori.
Sempre in
quella sede, l’insorgente aveva riferito che i disturbi inguinali, anteriori,
erano nettamente meno forti rispetto al dolore focalizzato al basso-schiena
verso destra (doc. 9, p. 1).
Le
medesime indicazioni si evincono dal certificato 19 aprile 2005 del dott. __________,
il quale aveva fatto stato di, citiamo: “persistenti dolori lombari L5 e
sacrali S1 irradiati arto inf. dx; persiste un Lasègue poa a dx a 60 gradi.”
(doc. 13).
Ora,
nonostante questa situazione, RI 1 era stato in grado di riprendere l’esercizio
della propria attività lavorativa, dapprima al 50% e, successivamente (a
contare dal 3 maggio 2005), addirittura in misura completa (cfr. doc. 17), ciò
che rende plausibile la circostanza che i disturbi derivanti dalla nota neuropatia,
già a quell’epoca non erano invalidanti (cfr., del resto, il doc. 37: “A
partire dal 03.05.2005 questo paziente ha ripreso a lavorare al 100% ma
sempre con la sintomatologia dolorosa.” – il corsivo è del redattore).
Infine,
non può essere ignorato che l’insorgente, durante una conversazione telefonica
intercorsa con un funzionario dell’CO 1 il 25 aprile 2006, si era lamentato del
fatto che i provvedimenti diagnostici a cui era stato sottoposto avevavo
riguardato la colonna vertebrale e il bacino, sebbene i disturbi da lui
accusati fossero localizzati all’anca (doc. 51: “È piuttosto deluso del
decorso del caso in quanto malgrado molteplici esami non si è ancora trovata
l’esatta origine dei suoi disturbi. Gli hanno fatto diversi esami diagnostici
alla colonna ed al bacino, ma lui sostiene che i disturbi maggiori sono
localizzati all’anca. Valuterà con il curante se non è il caso di esperire
ulteriori accertamenti mirati all’anca.” – il corsivo è del redattore).
In esito
a tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, a contare dal 1° gennaio 2007, RI 1 – tenuto conto
unicamente delle sequele dell’evento infortunistico assicurato (ossia dei
disturbi legati alla neuropatia dei nervi clunei
superiori) -, presentava
una capacità lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure
mediche.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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