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Decisione

35.2007.51

Assicurato cade dalle scale e riporta contusione lombare (02-2005). Ricaduta per dolori lombari irradiati a gamba dx e zona inguinale dx (09-2005). Assicurato riconosciuto totalmente abile al lavoro d

12 settembre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

loro pareri divergono per contro sulla questione di sapere quale delle due

patologie si trova all’origine dei disturbi invalidanti accusati

dall’insorgente.

Per il dott. __________,

il problema principale è localizzato a livello della regione dei nervi clunei,

mentre quello in sede inguinale si trova in secondo piano:

" Sulla

base di questi dati, a mio parere perfettamente oggettivi e ripetibili, si

conferma che la problematica essenziale riguarda la neuropatia del nervi clunei

post-traumatica dell’incidente del 2005. Il fattore principale limitativo

riguarda sempre la zona dell’ala iliaca posteriore nella regione dei nervi

clunei, mentre la problematica inguinale è a mio parere in secondo piano.

Questi dati sono già stati confermati nel mio rapporto del 17.01.2007.”

(doc. IV bis)

L’opinione contraria è

invece stata espressa dal medico di __________ dell’CO 1, in occasione della

visita di controllo del 14 dicembre 2006:

" L’assicurato

dichiara che i dolori principali sono quelli inguinali.

Egli, pur avendo dolori posteriori a livello della spina iliaca

posteriore destra e pur avendo un certo disturbo di sensibilità alla natica

poteva lavorare al 100%. L’insorgenza di dolori inguinali (manifestatisi

diversi mesi dopo l’infortunio e dopo che l’assicurato aveva ripreso il lavoro

al 100%) hanno determinato la nuova inabilità lavorativa a partire dal

12.9.2005.

Ora sono stati fatti diversi schiarimenti diagnostici. È chiaro

che l’assicurato soffre di due patologie, ma la patologia determinante per i

sintomi e per l’incapacità lavorativa è quella dell’articolazione coxo-femorale

destra. Questo è confermato dagli esami clinici e radiologici come pure dalla

dichiarazione dell’assicurato secondo il quale dopo che era stata infiltrata

l’anca destra stava abbastanza bene e, in quella situazione avrebbe potuto

anche lavorare, purtroppo l’effetto è stato di troppo breve durata.

Anche i dolori a livello del grande trocantere non sono da mettere

in riferimento all’infortunio del febbraio 2005 bensì alla continua zoppia di

risparmio a destra dovuta a dei problemi dell’articolazione coxo-femorale.

La patologia posteriore che è anche meno importante non può più

essere influenzata da trattamenti specifici e l’assicurato può benissimo convivere

con questo tipo di sintomi.”

(doc. 78)

Il dott. __________ ha

ribadito la propria tesi in data 14 febbraio 2007, prima dell’emanazione della

decisione su opposizione impugnata:

" Ora,

non si mette in dubbio che vi siano due patologie e non si mette nemmeno in

dubbio che con l’infortunio del 2.2.2005 l’assicurato possa aver subito un

trauma nella zona glutea e abbia ora una sensazione strana a livello della

natica. Questo tipo di patologia non giustifica un’inabilità lavorativa. È

molto più evidente che la patologia dell’anca porta l’assicurato a

un’importante zoppia, si presentano dolori lancinanti a livello inguinale e

dopo circa 10 minuti obbligano l’assicurato a fermarsi.

L’assicurato ha dichiarato, in occasione della visita medico-__________

in __________ che i dolori principali erano quelli dovuti all’anca e per questo

ha dovuto smettere di lavorare nel settembre 2005. Ora, non so per quale motivo

avrebbe dichiarato al dott. __________ che invece i dolori principali sono

quelli posteriori. Sembra che in questo momento l’assicurato dia un peso

diverso ai vari sintomi a seconda delle convenienze.

Resta però il fatto che l’assicurato è stato visitato dal dott. __________

all’ospedale universitario di __________ e che anche in questo caso egli constatava

che i dolori principali erano a livello inguinale.

A conferma di questo vi è anche il fatto che comunque l’assicurato

da maggio 2005 fino a settembre 2005 ha lavorato pur avendo dolori posteriori a

livello della natica. Sono appunto stati i dolori inguinali manifestatisi in

quel periodo che hanno portato la nuova inabilità lavorativa.

Allo stato locale, in occasione della visita medica in __________

del 14.12.2006, rilevavo quanto segue: lamenta dolori alla palpazione della

spina iliaca posteriore e superiore di destra e un certo disturbo di

sensibilità a livello della natica destra. Nessun dolore alla palpazione dei

processi spinosi lombari, nessun dolore alla muscolatura para-vertebrale

lombare.

Da questi reperti clinici si può chiaramente evincere che per i

soli postumi infortunistici un’inabilità lavorativa non è più giustificabile.”

(doc. 85)

2.7. Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte rileva che la risoluzione della presente vertenza

non dipende tanto dalle valutazioni specialistiche che sono state espresse - e

per questa ragione appare già sin d’ora superfluo disporre degli ulteriori

approfondimenti -, quanto piuttosto dalle dichiarazioni di RI 1 stesso circa la

localizzazione dei disturbi da lui accusati e la loro rispettiva rilevanza.

Del

resto, non va dimenticato che la neuropatia dei nervi clunei superiori

costituisce una patologia che non può essere oggettivata (cfr., in proposito,

Considerandi

la perizia 18 aprile 2006 del dott. __________, neurologo – doc. 50, p. 2:

“Purtroppo dal lato elettrofisiologico non è possibile effettuare un esame ENG

mirato di questi nervi. Si tratta di nervi sensitivi che originano dai rami

dorsali delle radici da L1 a L3, una stimolazione selettiva tramite esame ENG

di superficie non è possibile.”), cosicché assume un’importanza decisiva il

modo in cui i disturbi vengono soggettivamente descritti dall’interessato.

A tale proposito, il TCA

constata innanzitutto che il ricorrente, il 17 ottobre 2006, è

stato visitato, per conto dell’assicuratore LAINF, dal dott. __________, I.

Capo-Clinica presso il Centro di cura dell’apparato locomotorio dell’Ospedale __________

di __________.

In quell’occasione,

lo specialista appena citato ha indicato che i disturbi localizzati nella

regione dell’anca destra, in particolare a livello dell’inguine, si trovavano

in primo piano, mentre egli non aveva potuto refertare dolori posteriori e

perciò non ha nemmeno ritenuto indicato procedere a una denervazione chirurgica

della cresta iliaca posteriore destra (doc. 74, p. 2: “…, stehen bei der heutigen

Untersuchung die Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte und insbesondere der Leiste

im Vordergrund. Exquisite Schmerzen dorsal kann ich

nicht verifizieren. Insofern sehe ich zur Zeit

keine Indikation für eine chirurgische Denervation des rechten hinteren

Beckenkammes, …” – il corsivo è del redattore).

Dal rapporto relativo alla visita di controllo del 14 dicembre 2006

si evince che il dott. __________ ha esplicitamente interrogato l’insorgente circa

la localizzazione dei disturbi da lui accusati.

Quest’ultimo

ha dichiarato che, pur persistendo i dolori posteriori, egli soffriva

soprattutto per quelli inguinali, “… che si manifestano ad ogni passo e

per questo zoppica. (…). Riesce a camminare per al massimo 5-10 minuti, poi i

dolori inguinali diventano talmente intensi che deve fermarsi.” (doc. 78, p. 2

e 3).

L’assicurato

ha quindi precisato che, nonostante i dolori posteriori, fastidiosi ma non

invalidanti, nel maggio 2005 era riuscito a riprendere il proprio lavoro.

Durante l’attività deve avere compiuto degli sforzi che hanno scatenato i

dolori inguinali a destra, costringendolo a interrompere nuovamente il lavoro

(doc. 78, p. 3).

Il TCA rileva

pertanto che quanto attestato dallo specialista dell’Ospedale __________ di __________,

ossia la natura invalidante dei disturbi in relazione con la patologia

dell’anca, ha trovato sostanziale conferma nelle puntuali indicazioni che l’insorgente

stesso ha fornito al medico di __________ dell’CO 1.

È vero

che, posteriormente all’emanazione della decisione formale del 21 dicembre

2006, per la precisione in occasione della consultazione 17 gennaio 2007 presso

il suo medico curante specialista, RI 1 ha preteso di non avere mai dichiarato

che la problematica invalidante è quella inguinale (allegato al verbale di

opposizione, doc. 84).

Questo

Tribunale ritiene pretestuosa tale affermazione, nella misura in cui, da una

parte, é decisamente inverosimile che il dott. __________ abbia potuto

inventarsi delle informazioni tanto precise e, dall’altra, che il predominio

dei disturbi inguinali trova conferma pure nel referto 1° novembre 2006 del

dott. __________ (cfr. doc. 74).

Un

secondo elemento che parla a favore della tesi difesa dal dott. __________ è il

fatto che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione

della visita di controllo del 14 marzo 2005, aveva rilevato la presenza di una,

citiamo: “lieve tensione della muscolatura paravertebrale destra lombare–inferiore,

dolenzia focalizzata all’altezza della transizione lombo-sacrale, della sincondrosi

sacro-iliaca e del muscolo piriforme a destra.” (doc. 9, p. 2), pertanto di

disturbi posteriori.

Sempre in

quella sede, l’insorgente aveva riferito che i disturbi inguinali, anteriori,

erano nettamente meno forti rispetto al dolore focalizzato al basso-schiena

verso destra (doc. 9, p. 1).

Le

medesime indicazioni si evincono dal certificato 19 aprile 2005 del dott. __________,

il quale aveva fatto stato di, citiamo: “persistenti dolori lombari L5 e

sacrali S1 irradiati arto inf. dx; persiste un Lasègue poa a dx a 60 gradi.”

(doc. 13).

Ora,

nonostante questa situazione, RI 1 era stato in grado di riprendere l’esercizio

della propria attività lavorativa, dapprima al 50% e, successivamente (a

contare dal 3 maggio 2005), addirittura in misura completa (cfr. doc. 17), ciò

che rende plausibile la circostanza che i disturbi derivanti dalla nota neuropatia,

già a quell’epoca non erano invalidanti (cfr., del resto, il doc. 37: “A

partire dal 03.05.2005 questo paziente ha ripreso a lavorare al 100% ma

sempre con la sintomatologia dolorosa.” – il corsivo è del redattore).

Infine,

non può essere ignorato che l’insorgente, durante una conversazione telefonica

intercorsa con un funzionario dell’CO 1 il 25 aprile 2006, si era lamentato del

fatto che i provvedimenti diagnostici a cui era stato sottoposto avevavo

riguardato la colonna vertebrale e il bacino, sebbene i disturbi da lui

accusati fossero localizzati all’anca (doc. 51: “È piuttosto deluso del

decorso del caso in quanto malgrado molteplici esami non si è ancora trovata

l’esatta origine dei suoi disturbi. Gli hanno fatto diversi esami diagnostici

alla colonna ed al bacino, ma lui sostiene che i disturbi maggiori sono

localizzati all’anca. Valuterà con il curante se non è il caso di esperire

ulteriori accertamenti mirati all’anca.” – il corsivo è del redattore).

In esito

a tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, a contare dal 1° gennaio 2007, RI 1 – tenuto conto

unicamente delle sequele dell’evento infortunistico assicurato (ossia dei

disturbi legati alla neuropatia dei nervi clunei

superiori) -, presentava

una capacità lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure

mediche.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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