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35.2007.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi localizzati alla spalla sinistra (doc. 198, consid. 2.5.).

Il

giudizio citato è cresciuto in giudicato incontestato.

1.3. Riprendendo

l’istruttoria, la CO 1 ha, nell’ordine, ordinato una perizia economica e una

perizia medica, affidandone l’esecuzione, rispettivamente, al Dr. rer. pol. __________

(doc. 226) e al dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica

(doc. 257).

1.4. Con

decisione formale del 13 marzo 2007, l’amministrazione, per quanto riguarda la

spalla sinistra, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con il

sinistro assicurato a far tempo, al più tardi, dalla fine del mese di agosto

2000, data in cui RI 1 è reputato avere raggiunto lo status quo sine

(doc. 260, p. 3).

Tenuto

conto unicamente di quelle che sarebbero le sequele dell’infortunio del 19

maggio 2000, la CO 1 ha d’altro canto riconosciuto all’assicurato un’IMI

dell’8% (doc. 260, p. 3).

Infine,

all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita di invalidità in quanto la

perizia economica avrebbe dimostrato che egli non subì alcuna perdita di

guadagno in relazione di causalità con il danno alla salute infortunistico

(doc. 260, p. 4).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato

(doc. 263), l’amministrazione, in data 16 aprile 2007, ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 264).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 16 maggio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________,

ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato ad assumere il danno

alla spalla sinistra e, quindi, a versare una rendita di invalidità ed un’IMI,

nella misura del 30/35%.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere che la

decisione impugnata - “arbitraria ed inaccettabile” - si troverebbe, citiamo:

“… in aperto contrasto con quanto emerso dagli atti istruttori dell’inc.

35.2004.10 del TCA, in particolare con quanto evidenziato dalle perizie mediche

ordinate dal Tribunale ed in forza delle quali l’Autorità era giunta alle

proprie conclusioni, ovvero l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento

infortunistico del 19 maggio 2000 ed i disturbi alla spalla sinistra.” (doc. I,

p. 4).

Per quanto

attiene al diritto alla rendita di invalidità, egli pretende di avere patito, a

causa del danno alla salute insorto in occasione dell’infortunio del 19 maggio

2000, una “notevole perdita di guadagno”, così come attestato dalla fiduciaria

Alba, dalle dichiarazioni di imposta e dalla documentazione contabile

dell’esercizio pubblico.

A

proposito della perizia economica, definito “documento di parte”, RI 1

ne contesta il contenuto, ritenendo che, qualora non fosse divenuto inabile al

lavoro, egli, citiamo: “… avrebbe potuto continuare la propria attività di

cuoco-ristoratore conseguendo, (…), buoni ricavi. Per far fronte a tale

inabilità lavorativa dovette ricorrere giocoforza a manodopera esterna, con

conseguente perdita di profitto.” (doc. I, p. 5).

Infine,

il ricorrente censura l’entità dell’IMI riconosciutagli dall’assicuratore e, in

proposito, fa valere che, citiamo: “il danno medico teorico deve essere

rapportato a tutto l’arto lesionato e si attesta, come sancito dalle perizie

giudiziarie, intorno al 30-35%.” (doc. I, p. 6).

1.6. La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

in

diritto

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Con

la propria pronunzia del 27 febbraio 2006, questa Corte - facendo proprie le

conclusioni contenute nella perizia giudiziaria elaborata dal dott. __________,

rispettivamente, nelle pregresse certificazioni del chirurgo ortopedico dott. __________,

autore degli interventi artroscopici del 20 aprile 1994 e 8 ottobre 2001 -, ha

ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato alla spalla sinistra e l’evento infortunistico del maggio 2000.

La preesistenza di un danno a livello del tendine del muscolo sovraspinato, non

escludeva peraltro la responsabilità dell’assicuratore LAINF, e ciò in

conformità alla giurisprudenza federale sulla causalità parziale (doc.

198, consid. 2.2.6.).

Inoltre, in

quell'occasione, il TCA aveva precisato che la soluzione sarebbe stata la medesima

anche valutando la fattispecie dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

In effetti, assodato che RI

1 era portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate

all’art. 9 cpv. 2 OAINF (lett. f: “lacerazioni di tendini”), questo

Tribunale aveva stabilito che il trauma patito in occasione dell’infortunio del

19 maggio 2000 aveva, perlomeno, reso manifesto (“slatentizzato”) il

preteso preesistente danno alla salute.

Infine,

riguardo all’affermazione del dott. __________ secondo cui, dimostrando che

l’evento del 19 maggio 2000 aveva comportato soltanto una traumatizzazione di

alterazioni degenerative preesistenti, la CO 1 avrebbe potuto prevalersi del

raggiungimento dello status quo sine, questa Corte aveva segnalato

quanto segue, citiamo: “… in una sentenza del 28 giugno 2004 nella causa D., U

60/03, consid. 3.3, il TFA ha stabilito che ammettere, nell’ambito delle

lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status quo ante

oppure l’evoluzione verso lo status quo sine, significherebbe eludere

questa disposizione. Del resto, ci si ritroverebbe di nuovo confrontati,

immediatamente dopo avere riconosciuto l’esistenza di una lesione parificata ad

infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra l’origine degenerativa o

infortunistica di questa lesione.” (doc. 198, consid. 2.2.8.).

Tenuto

conto di quanto precede, dato per accertato l’obbligo della CO 1 di assumere il

danno alla spalla sinistra, il TCA aveva quindi rinviato la causa a

quest’ultima allo scopo di ridefinire, citiamo: “… il diritto alle prestazioni

di lunga durata, tenendo conto anche dei disturbi localizzati alla spalla

sinistra.” (cfr. dispositivo della STCA del 27.2.2006 - il corsivo è del

redattore).

Dalla

decisione formale del 13 marzo 2007 emerge che, basandosi sulle conclusioni

contenute nel referto peritale 26 febbraio 2007 del dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e ortopedia, l’amministrazione ha dichiarato estinto il

proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno alla spalla sinistra trascorsi

al massimo tre mesi dall’evento infortunistico (quindi, al più tardi, dalla

fine del mese di agosto 2000), ritenendo che da tale data RI 1 avrebbe raggiunto

lo status quo sine (doc. 260, p. 3).

Nella

perizia appena citata, il medico di fiducia della CO 1 ha sostenuto che i

reperti a livello del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra,

evidenziati dall’artro-RMN del 16 novembre 2000 e dalla videoregistrazione

dell’intervento artroscopico dell’8 ottobre 2001, sarebbero di natura prettamente

degenerativa, imputabili a, citiamo: “… fenomeni cicatriziali grossolani nello

spazio sottoacromiale ed a fenomeni di attrito cronico della parte superiore di

questo tendine contro la neoborsa sottoacromiale, ispessita ed irregolare

formatasi negli anni seguenti la borsectomia ed il débridement di questo

tendine effettuati nel 1994.” (doc. 257, p. 11).

A suo

avviso, si potrebbe tutt’al più ammettere che il sinistro del maggio 2000 ha

peggiorato transitoriamente il preesistente stato morboso e che lo status

quo sine è stato raggiunto al più tardi verso la fine del mese di agosto

2000 (doc. 257, p. 12: “Si può tutt’al più ammettere che all’occasione della

caduta del 19.05.00 le alterazioni degenerative preesistenti della cuffia dei

rotatori e cicatriziali dello spazio sottoacromiale riconducibili alla

borsectomia effettuata nel 1994 sono state traumatizzate per una durata

limitata nel tempo.” - il corsivo è del redattore).

Infine,

il dott. __________ ha formulato alcune critiche nei riguardi dell’apprezzamento

contenuto nella perizia giudiziaria 12 luglio 2005 del dott. __________ (doc.

257, p. 12ss.), analoghe peraltro a quelle che egli aveva già sollevato nel suo

rapporto del 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 168, p. 7ss.).

Dal

referto 26 febbraio 2007 del dott. __________ si evince che egli si è riferito

alle considerazioni espresse dal Prof. dott. __________, spec. FMH in

radiologia, a cui nel frattempo era stata sottoposta la pregressa

documentazione radiologica.

Il citato

radiologo ha avuto modo di esaminare le immagini afferenti alla RMN del 18

marzo 1994, nonché quelle relative alla artro-RMN del 16 novembre 2000 (cfr.

doc. 258, p. 1).

Dopo

avere evidenziato la qualità non ottimale della documentazione messagli a

disposizione, il dott. __________ ha dichiarato che le alterazioni oggettivate

a livello del tendine del muscolo sovraspinato sono quelle che vengono

abitualmente osservate in alterazioni degenerative presso soggetti adulti di

età media o avanzata.

D’altro

canto, egli ha sottolineato la difficoltà di valutare la rilevanza del trauma

patito e, in questo senso, ha affermato di non poter escludere che le lesioni

degenerative preesistenti siano state aggravate dall’infortunio (doc. 258, p.

3: “Dans la mesure où une rupture n’est pas franche en 1994 comme en 2000, il

est difficile d’évaluer l’importance du traumatisme. Cependant,

il est possible que les traumatismes aient aggravés des lésions dégéneratives

pré-existantes. Déterminer avec rigueur ce degré de probabilité me

paraît personnellement très difficile.”).

Nella misura in cui

pretende che la causalità naturale con l’evento traumatico assicurato si

sarebbe estinta, al più tardi, alla fine del mese di agosto 2000, il dott. __________

(e di riflesso l’amministrazione) mette in dubbio la fondatezza del giudizio 27

febbraio 2006 di questo Tribunale, ignorando che quest’ultimo ha nel frattempo

acquisito forza di cosa giudicata, in ragione della sua mancata impugnazione

davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

In sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha fatto valere di avere proceduto a rivalutare

l’aspetto eziologico del danno alla spalla sinistra, “visto anche e

soprattutto, che la sentenza precedente era stata circoscritta al 30 settembre

2002, …”.

Inoltre, citiamo: “nulla

impediva (anzi: tutto imponeva) un simile passo alla CO 1, alla quale neppure

può essere rimproverato di non aver impugnato al Tribunale federale delle

assicurazioni la precedente sentenza, anche e soprattutto a dipendenza della

limitazione temporale fissata con detta sentenza!” (doc. VII, p. 13s.).

Il TCA non condivide la

tesi dell’assicuratore.

In effetti, la data del 30

settembre 2002 rappresenta il momento a partire dal quale si è estinto il

diritto alle prestazioni di corta durata, non perché è venuto meno il nesso di

causalità naturale con il sinistro assicurato, ma poiché, da quella data in

poi, le condizioni di salute dell’insorgente apparivano stabilizzate, donde

l’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Non a caso la causa è stata

retrocessa all’amministrazione con l’ordine di ridefinire il diritto alle

prestazioni di lunga durata, tenendo conto anche del danno alla spalla

sinistra.

2.3. La sentenza 27 febbraio 2006

avrebbe eventualmente potuto essere rimessa in discussione tramite la

presentazione di una domanda di revisione.

Secondo l’art. 14 lett. a

LPTCA, infatti, la revisione di una sentenza del TCA è ammissibile se sono

stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

La giurisprudenza ha più

volte precisato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura

precedente, che già facevano parte di quella fattispecie, ma che non erano

stati allegati poiché ancora non erano noti, malgrado tutta la diligenza,

possono essere considerati fatti nuovi.

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere importanti, vale a dire di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Le prove devono

servire a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificano la

revisione, sia dei fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura

precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i

nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se

egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la

circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in un nuovo

rapporto medico siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece

elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia

impugnata comportavano difetti oggettivi (DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358).

Nel caso di specie,

tuttavia, appare chiaro che la perizia del dott. __________ (così come del

resto quella del Prof. __________) non comprova né adduce fatti già esistenti

al momento della procedura precedente, ma che non erano noti e non hanno potuto

essere fatti valere, che avrebbero potuto giustificare una revisione, bensì

apprezza in modo differente circostanze già note, negando cioè l'esistenza

di un nesso di causalità naturale, riconosciuto invece da altri esperti.

2.4. In conclusione, nella misura

in cui vi si pretende che l’obbligo a prestazioni in relazione al danno alla

spalla sinistra sarebbe sussistito soltanto sino alla fine del mese di agosto

2000 (cfr. doc. 264, consid. 3.1), la decisione su opposizione del 16 aprile

2007 non può trovare conferma in questa sede.

Tale conclusione è

rilevante per quanto riguarda la determinazione dell’indennità per

menomazione all’integrità, in quanto, con la decisione formale del 13 marzo

2007, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato un’indennità dell’8%

riferita ai soli postumi localizzati al polso sinistro, fatta astrazione dal

danno alla spalla sinistra (doc. 260, p. 3: “Alla luce di quanto sopra, decade

ogni diritto all’indennizzazione del danno residuo a livello della spalla

sinistra. L’indennità per menomazione dell’integrità riconducibile in modo

esclusivo all’evento infortunistico del 19 maggio 2000 è giustificata limitatamente

al danno al polso, che fu quantificato dal perito dr. med. __________ in misura

dell’8%.” - il corsivo è del redattore).

Da questo profilo, la

causa deve quindi essere nuovamente rinviata alla CO 1 affinché valuti l’IMI

spettante a RI 1, prendendo in considerazione tutti i disturbi che si

trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro

del maggio 2000 (compresi dunque quelli localizzati alla spalla sinistra).

Sempre in questo contesto,

è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, dopo avere

sommato le percentuali corrispondenti a ciascun danno, occorre ancora esaminare

in maniera globale se il risultato è corretto e proporzionato, raffrontandolo

con altre menomazioni previste nell’Allegato 3 all’OAINF (cfr. RAMI 1998 U 296,

p. 235 consid. 2a; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2. edizione, n. 237).

Il

diritto dell’insorgente alla rendita di invalidità, deve essere invece negato

all'assicurato, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono.

2.5. Diritto alla rendita di

invalidità

2.5.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996.

nella causa G. P.).

2.5.2

Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola

esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli,

la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità.

Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si

deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al

confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

Se non è possibile

determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve

procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non

esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e

valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità

di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare,

detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel

caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei

redditi da paragonare sia escluso.

La differenza fondamentale

tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico, risiede nel

fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto

di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle

condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di

tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della

capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva,

determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente

una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi

esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si

violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati

l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128

V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257

consid. 2b).

Infine, secondo

la giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente

(RCC 1969, p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il

raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I

543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22

ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, p. 205).

2.5.3

Dalle

tavole processuali risulta che la decisione della CO 1 di negare a RI 1 il

diritto alla rendita di invalidità è stata presa sulla base delle risultanze di

una perizia economica (cfr. doc. 260, p. 4: “L’esito dell’attenta valutazione

dell’andamento aziendale negli anni 1999-2002 ha permesso di concludere che gli

effetti dell’infortunio del 19 maggio 2000 non assunsero alcun ruolo

pregiudizievole; né gli elevati costi del personale (v. anni 2000-2002), né

tantomeno le spese diverse sostenute sono/erano riconducibili all’infortunio.

L’andamento aziendale sfavorevole registrato negli anni 2001-2002 era da

attribuire alla situazione congiunturale regressiva del settore gastronomico.”).

La perizia in questione,

datata 23 agosto 2006, è stata eseguita dal Dr. rer. pol. __________ di __________.

Dal relativo rapporto si

evince che l’esperto ha proceduto all’analisi della documentazione contabile

dell’Osteria «__________» di __________,

afferente agli anni dal 1999 al 2002, nonché delle dichiarazioni di imposta dei

coniugi __________ (cfr. doc. 226, p. 2).

In base

alla tabella rappresentata a pagina 3, l’utile d’esercizio - senza

considerare le indennità giornaliere d’infortunio percepite dall’assicurato -,

ha effettivamente subito una netta contrazione negli anni successivi

all’infortunio del 19 maggio 2000.

In

effetti, se nel 1999 si elevava a fr. 68'350, esso si è ridotto a fr. 47'519

nel 2000 e a fr. 29'310 nel 2001. Il 2002 si è chiuso addirittura con una

perdita pari a fr. 5'977.

Per quanto riguarda

l’evoluzione della cifra d’affari, nel 1999 essa era di fr. 245'412, nel

2000.

è aumentata a fr. 258'451, mentre negli anni 2001 e 2002 è ridotta,

rispettivamente, a fr. 214'081 e fr. 187'425.

Nel commentare

l’evoluzione del risultato d’esercizio, __________, a proposito della

diminuzione di circa fr. 20'000 intervenuta tra il 1999 e il 2000 (fr. 68'350

vs. fr. 47'519), ha rilevato che fr. 15'000 sono da addebitare a un aumento

della voce “Altri costi” e il resto a un aumento delle uscite per “salari” e “oneri

sociali”.

Relativamente agli anni

2001.

e 2002, egli ha sostenuto che i rispettivi risultati sono da imputare alla

massiccia riduzione della cifra d’affari (doc. 226, p. 7).

In merito alla crescita

degli “Altri costi”, secondo l’esperto interpellato

dall’amministrazione, essa non è conseguenza dell’infortunio occorso

all’insorgente.

In effetti, nel 2000, essa

è da imputare a un aumento delle voci “Manutenzioni e riparazioni” (+ fr.

8'000) e “Costi energia” (+ fr. 7'000).

Nel 2001, è stata

introdotta la voce “Ammortamenti”, ciò che ha provocato un peggioramento del

risultato d’esercizio di fr. 20'000.

Nel 2002, gli “Altri

costi” si sono trovati a un livello inferiore rispetto a quello del 1999 (fr.

57'443 vs. fr. 59'255), ciò che è da imputare alla circostanza che sono stati

contabilizzati ammortamenti per soli fr. 3'500 (cfr. doc. 226, p. 6).

L’analisi dell’evoluzione

dei costi per “Salari e stipendi” figura a pagina 4 del rapporto

peritale.

Secondo __________, nel

1999, quindi prima del sinistro, quale dipendente figurava unicamente RI 1 che

percepiva un salario pari a fr. 1’500/mese. In realtà, accanto a quest’ultimo, vi

era pure __________ (cfr. doc. 97).

Nel 2000, sono stati

assunti altri due lavoratori (__________ e __________; in realtà, il primo

figurava già nell’organico dell’anno precedente). In proposito, __________ ha sottolineato

che la loro assunzione è avvenuta prima dell’infortunio e che,

posteriormente a quest’ultimo, essi hanno continuato a lavorare con lo stesso pensum.

Il rapporto di lavoro con __________ si è interrotto alla fine del mese di

luglio 2000 e non è stato sostituito.

Per quanto riguarda l’anno

2001, per i mesi da maggio a agosto, sulle schede dei salari non figura alcun

dipendente, malgrado che il ricorrente fosse stato dichiarato inabile al lavoro

in misura del 75% sino all’8 giugno 2001.

Infine, nel 2002, quale

salariata per l’intero anno figura soltanto la moglie dell’assicurato, __________.

__________ ha lavorato da gennaio sino a luglio, quando è stato sostituito da __________

(cfr. doc. 226, p. 4).

A proposito dell’andamento

generale del settore della ristorazione, dal grafico figurante a pagina 9 del

rapporto (fonte: __________/__________) si evince che, nel 2003, ben il 73.2%

degli esercizi, con cifra d’affari sino a fr. 550'000 e contabilizzazione di

interessi su capitale proprio e retribuzione dell’imprenditore, si trovava in

perdita.

In assenza di contabilizzazione

di interessi su capitale proprio e retribuzione dell’imprenditore, la

percentuale di esercizi in perdita si elevava comunque al 15.4%.

Rispondendo ai quesiti

postigli dall’amministrazione, il dr. __________ ha segnatamente affermato che,

con grande verosimiglianza, la forte diminuzione della cifra d’affari a partire

dal 2001 si sarebbe prodotta anche senza l’infortunio del maggio 2000. In

effetti, a suo avviso, dalla circostanza che nell’anno dell’infortunio la cifra

d’affari è persino lievemente aumentata rispetto all’anno precedente, se ne

deve dedurre che la riduzione registrata negli anni 2001 e 2002 non è

imputabile all’evento assicurato ma alla cattiva situazione congiunturale del

settore della ristorazione.

D’altro canto, il deterioramento

dell’utile d’esercizio va ricondotto alla contrazione della cifra d’affari e

all’introduzione di nuovi costi (doc. 226, p. 10 e 11).

Con la propria

impugnativa, RI 1 contesta le conclusioni a cui è pervenuto il perito __________

e fa valere che, citiamo: “… il dato oggettivo e documentabile è che unicamente

i problemi di salute del RI 1 - conseguenti all’infortunio del 19 maggio 2000 -

hanno influito negativamente sulla sua attività e sull’andamento dell’esercizio

pubblico. (…). Per far fronte a tale inabilità lavorativa dovette ricorrere

giocoforza a manodopera esterna, con conseguente perdita di profitto.” (doc. I,

p. 5).

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che il dr. __________ sia pervenuto a delle conclusioni logiche,

ben motivate, frutto di un’analisi, approfondita, della documentazione

contabile e fiscale dell’esercizio pubblico in questione, oltre che della

situazione congiunturale del settore della ristorazione, e perciò senz’altro condivisibili.

Per questa ragione, il TCA

è dell’avviso che esse possano servire validamente da fondamento al presente

giudizio.

D’altro canto, le

obiezioni sollevate da RI 1 non appaiono suscettibili di minare la forza

probatoria del rapporto __________.

Al riguardo occorre innanzitutto

sottolineare che a fondamento della perizia in questione vi è proprio la

documentazione richiamata in sede di ricorso.

D’altra parte, all’attestazione

11.

maggio 2001 della __________ (doc. Z) non può essere riconosciuto valore

probatorio, in quanto la conclusione che vi è contenuta (“…; a partire da

giugno, i problemi di salute del Signor RI 1 hanno influito in modo

estremamente negativo sui risultati.”) appare sprovvista di ogni motivazione.

Anche l’affermazione

ricorsuale secondo cui la riduzione dei profitti sarebbe da addebitare

all’assunzione di nuova manodopera al fine di compensare il minore rendimento

garantito da RI 1, non trova conferma nella documentazione agli atti.

In effetti, antecedentemente

all’infortunio, nel 1999, alle dipendenze dell’Osteria «__________» vi erano RI 1 e __________, il primo a tempo parziale,

il secondo a tempo pieno (cfr. doc. 96 e 97).

Nel 2000,

l’anno dell’infortunio, i dipendenti sono diventati tre: __________ (a tempo

pieno, sino al mese di luglio), __________ e __________, entrambi a tempo

parziale.

Va comunque

precisato che il rapporto di lavoro con __________ ha avuto inizio già nel mese

di febbraio, quindi ben prima del noto sinistro (doc. 93-95), di modo che non

si può sostenere che la sua assunzione sarebbe stata determinata da quest’ultimo

evento.

Nel 2001,

__________ ha lavorato, sempre a tempo parziale, da gennaio ad aprile (doc. 92),

__________ nel solo mese di gennaio (doc. 91), __________ da settembre a

dicembre a tempo parziale (doc. 90) e __________, sempre a tempo

parziale, nei mesi di novembre e dicembre (doc. 89).

Infine, nel 2002, da

gennaio a dicembre, ha lavorato, a tempo parziale, la sola moglie

dell’assicurato (doc. 87). __________ è rimasto alle dipendenze dell’esercizio

pubblico (a tempo parziale) sino al mese di luglio (doc. 86), quando gli è

subentrata __________ (per il periodo agosto-novembre; doc. 88).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere che sebbene

i risultati d’esercizio dell’Osteria «__________»

si siano effettivamente deteriorati posteriormente all’infortunio del maggio

2000.

(l’esercizio 2002 si è concluso addirittura con una perdita), in base alle

conclusioni contenute nella perizia economica del Dr. __________, ciò non è addebitabile

alle conseguenze del sinistro assicurato e, dunque, neppure di competenza

dell’assicuratore LAINF resistente.

Pertanto, nella misura in

cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto alla rendita di

invalidità, la decisione su opposizione del 16 aprile 2007 merita di essere

tutelata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura

in cui la CO 1 ha negato l’eziologia traumatica ai

disturbi localizzati alla spalla sinistra a far tempo dall’agosto

2000 e, d’altra parte, ha assegnato all’assicurato un’IMI

dell’8%.

§§ La

causa è retrocessa alla CO 1 affinché determini l’IMI spettante

all’assicurato, tenuto conto di tutti i postumi

infortunistici (danno alla spalla sinistra compreso).

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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