35.2007.53
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6 agosto 2008Italiano28 min
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Numero d'incarto:
35.2007.53
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, TCA
Titolo:
Determinazione diritto rendita invalidità per gerente di ristorante. Diritto negato secondo perizia economica che ha dimostrato che il deterioramento dei risultati d'esercizio intervenuto dopo infortunio, non é imputabile a conseguenze di quest'ultimo. Rinvio atti per determinazione IMI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 14 let. a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.53
mm
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
maggio 2000, RI 1 - all’epoca gerente dell’Osteria «__________»
di __________ e, perciò, assicurato contro gli
infortuni presso la CO 1 -, è rimasto coinvolto, in sella alla propria
motocicletta, in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in
territorio del Comune di __________.
A causa
di questo evento, egli ha riportato una lussazione distale dell’ulna sinistra
con distacco del processo stiloideo, una ferita lacero-contusa al gomito
sinistro, nonché contusioni alla zona pretibiale destra e sinistra, alla testa
e al torace (doc. 9).
Per
completezza, va inoltre precisato che l’assicurato gestiva pure una ricevitoria
per conto della ditta __________ di __________, attività accessoria assicurata
presso la __________.
L’amministrazione
ha riconosciuto la propria responsabilità (anche per l’attività di gestione di
una ricevitoria, in virtù dell’art. 99 cpv. 1 OAINF) e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza
35.2004.10 del 27 febbraio 2006, questo Tribunale, facendo capo alle risultanze
della perizia giudiziaria, ha dapprima riconosciuto la responsabilità
dell’assicuratore LAINF anche in relazione al danno localizzato alla spalla
sinistra (doc. 198, consid. 2.2.6. - 2.2.8.).
D’altra
parte, esso ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata
(cura medica + indennità giornaliera) a decorrere dal 1° ottobre 2002,
ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non ci si sarebbe potuti
attendere un notevole miglioramento dello stato di salute infortunistico (doc.
198, consid. 2.3.3.).
Inoltre, la
CO 1 è stata condannata a corrispondere indennità giornaliere corrispondenti ad
una inabilità lavorativa del 35% durante il periodo 9 giugno 2001-30 settembre
2002 (doc. 198, consid. 2.4.3.).
Infine,
la causa è stata retrocessa all’assicuratore infortuni affinché definisse il
diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità + indennità per
menomazione all’integrità) a contare dal 1° ottobre 2002, considerando anche
Fatti
i disturbi localizzati alla spalla sinistra (doc. 198, consid. 2.5.).
Il
giudizio citato è cresciuto in giudicato incontestato.
1.3. Riprendendo
l’istruttoria, la CO 1 ha, nell’ordine, ordinato una perizia economica e una
perizia medica, affidandone l’esecuzione, rispettivamente, al Dr. rer. pol. __________
(doc. 226) e al dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica
(doc. 257).
1.4. Con
decisione formale del 13 marzo 2007, l’amministrazione, per quanto riguarda la
spalla sinistra, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con il
sinistro assicurato a far tempo, al più tardi, dalla fine del mese di agosto
2000, data in cui RI 1 è reputato avere raggiunto lo status quo sine
(doc. 260, p. 3).
Tenuto
conto unicamente di quelle che sarebbero le sequele dell’infortunio del 19
maggio 2000, la CO 1 ha d’altro canto riconosciuto all’assicurato un’IMI
dell’8% (doc. 260, p. 3).
Infine,
all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita di invalidità in quanto la
perizia economica avrebbe dimostrato che egli non subì alcuna perdita di
guadagno in relazione di causalità con il danno alla salute infortunistico
(doc. 260, p. 4).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. 263), l’amministrazione, in data 16 aprile 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 264).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 16 maggio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________,
ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato ad assumere il danno
alla spalla sinistra e, quindi, a versare una rendita di invalidità ed un’IMI,
nella misura del 30/35%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere che la
decisione impugnata - “arbitraria ed inaccettabile” - si troverebbe, citiamo:
“… in aperto contrasto con quanto emerso dagli atti istruttori dell’inc.
35.2004.10 del TCA, in particolare con quanto evidenziato dalle perizie mediche
ordinate dal Tribunale ed in forza delle quali l’Autorità era giunta alle
proprie conclusioni, ovvero l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento
infortunistico del 19 maggio 2000 ed i disturbi alla spalla sinistra.” (doc. I,
p. 4).
Per quanto
attiene al diritto alla rendita di invalidità, egli pretende di avere patito, a
causa del danno alla salute insorto in occasione dell’infortunio del 19 maggio
2000, una “notevole perdita di guadagno”, così come attestato dalla fiduciaria
Alba, dalle dichiarazioni di imposta e dalla documentazione contabile
dell’esercizio pubblico.
A
proposito della perizia economica, definito “documento di parte”, RI 1
ne contesta il contenuto, ritenendo che, qualora non fosse divenuto inabile al
lavoro, egli, citiamo: “… avrebbe potuto continuare la propria attività di
cuoco-ristoratore conseguendo, (…), buoni ricavi. Per far fronte a tale
inabilità lavorativa dovette ricorrere giocoforza a manodopera esterna, con
conseguente perdita di profitto.” (doc. I, p. 5).
Infine,
il ricorrente censura l’entità dell’IMI riconosciutagli dall’assicuratore e, in
proposito, fa valere che, citiamo: “il danno medico teorico deve essere
rapportato a tutto l’arto lesionato e si attesta, come sancito dalle perizie
giudiziarie, intorno al 30-35%.” (doc. I, p. 6).
1.6. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con
la propria pronunzia del 27 febbraio 2006, questa Corte - facendo proprie le
conclusioni contenute nella perizia giudiziaria elaborata dal dott. __________,
rispettivamente, nelle pregresse certificazioni del chirurgo ortopedico dott. __________,
autore degli interventi artroscopici del 20 aprile 1994 e 8 ottobre 2001 -, ha
ammesso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato alla spalla sinistra e l’evento infortunistico del maggio 2000.
La preesistenza di un danno a livello del tendine del muscolo sovraspinato, non
escludeva peraltro la responsabilità dell’assicuratore LAINF, e ciò in
conformità alla giurisprudenza federale sulla causalità parziale (doc.
198, consid. 2.2.6.).
Inoltre, in
quell'occasione, il TCA aveva precisato che la soluzione sarebbe stata la medesima
anche valutando la fattispecie dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
In effetti, assodato che RI
1 era portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate
all’art. 9 cpv. 2 OAINF (lett. f: “lacerazioni di tendini”), questo
Tribunale aveva stabilito che il trauma patito in occasione dell’infortunio del
19 maggio 2000 aveva, perlomeno, reso manifesto (“slatentizzato”) il
preteso preesistente danno alla salute.
Infine,
riguardo all’affermazione del dott. __________ secondo cui, dimostrando che
l’evento del 19 maggio 2000 aveva comportato soltanto una traumatizzazione di
alterazioni degenerative preesistenti, la CO 1 avrebbe potuto prevalersi del
raggiungimento dello status quo sine, questa Corte aveva segnalato
quanto segue, citiamo: “… in una sentenza del 28 giugno 2004 nella causa D., U
60/03, consid. 3.3, il TFA ha stabilito che ammettere, nell’ambito delle
lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status quo ante
oppure l’evoluzione verso lo status quo sine, significherebbe eludere
questa disposizione. Del resto, ci si ritroverebbe di nuovo confrontati,
immediatamente dopo avere riconosciuto l’esistenza di una lesione parificata ad
infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra l’origine degenerativa o
infortunistica di questa lesione.” (doc. 198, consid. 2.2.8.).
Tenuto
conto di quanto precede, dato per accertato l’obbligo della CO 1 di assumere il
danno alla spalla sinistra, il TCA aveva quindi rinviato la causa a
quest’ultima allo scopo di ridefinire, citiamo: “… il diritto alle prestazioni
di lunga durata, tenendo conto anche dei disturbi localizzati alla spalla
sinistra.” (cfr. dispositivo della STCA del 27.2.2006 - il corsivo è del
redattore).
Dalla
decisione formale del 13 marzo 2007 emerge che, basandosi sulle conclusioni
contenute nel referto peritale 26 febbraio 2007 del dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e ortopedia, l’amministrazione ha dichiarato estinto il
proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno alla spalla sinistra trascorsi
al massimo tre mesi dall’evento infortunistico (quindi, al più tardi, dalla
fine del mese di agosto 2000), ritenendo che da tale data RI 1 avrebbe raggiunto
lo status quo sine (doc. 260, p. 3).
Nella
perizia appena citata, il medico di fiducia della CO 1 ha sostenuto che i
reperti a livello del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra,
evidenziati dall’artro-RMN del 16 novembre 2000 e dalla videoregistrazione
dell’intervento artroscopico dell’8 ottobre 2001, sarebbero di natura prettamente
degenerativa, imputabili a, citiamo: “… fenomeni cicatriziali grossolani nello
spazio sottoacromiale ed a fenomeni di attrito cronico della parte superiore di
questo tendine contro la neoborsa sottoacromiale, ispessita ed irregolare
formatasi negli anni seguenti la borsectomia ed il débridement di questo
tendine effettuati nel 1994.” (doc. 257, p. 11).
A suo
avviso, si potrebbe tutt’al più ammettere che il sinistro del maggio 2000 ha
peggiorato transitoriamente il preesistente stato morboso e che lo status
quo sine è stato raggiunto al più tardi verso la fine del mese di agosto
2000 (doc. 257, p. 12: “Si può tutt’al più ammettere che all’occasione della
caduta del 19.05.00 le alterazioni degenerative preesistenti della cuffia dei
rotatori e cicatriziali dello spazio sottoacromiale riconducibili alla
borsectomia effettuata nel 1994 sono state traumatizzate per una durata
limitata nel tempo.” - il corsivo è del redattore).
Infine,
il dott. __________ ha formulato alcune critiche nei riguardi dell’apprezzamento
contenuto nella perizia giudiziaria 12 luglio 2005 del dott. __________ (doc.
257, p. 12ss.), analoghe peraltro a quelle che egli aveva già sollevato nel suo
rapporto del 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 168, p. 7ss.).
Dal
referto 26 febbraio 2007 del dott. __________ si evince che egli si è riferito
alle considerazioni espresse dal Prof. dott. __________, spec. FMH in
radiologia, a cui nel frattempo era stata sottoposta la pregressa
documentazione radiologica.
Il citato
radiologo ha avuto modo di esaminare le immagini afferenti alla RMN del 18
marzo 1994, nonché quelle relative alla artro-RMN del 16 novembre 2000 (cfr.
doc. 258, p. 1).
Dopo
avere evidenziato la qualità non ottimale della documentazione messagli a
disposizione, il dott. __________ ha dichiarato che le alterazioni oggettivate
a livello del tendine del muscolo sovraspinato sono quelle che vengono
abitualmente osservate in alterazioni degenerative presso soggetti adulti di
età media o avanzata.
D’altro
canto, egli ha sottolineato la difficoltà di valutare la rilevanza del trauma
patito e, in questo senso, ha affermato di non poter escludere che le lesioni
degenerative preesistenti siano state aggravate dall’infortunio (doc. 258, p.
3: “Dans la mesure où une rupture n’est pas franche en 1994 comme en 2000, il
est difficile d’évaluer l’importance du traumatisme. Cependant,
il est possible que les traumatismes aient aggravés des lésions dégéneratives
pré-existantes. Déterminer avec rigueur ce degré de probabilité me
paraît personnellement très difficile.”).
Nella misura in cui
pretende che la causalità naturale con l’evento traumatico assicurato si
sarebbe estinta, al più tardi, alla fine del mese di agosto 2000, il dott. __________
(e di riflesso l’amministrazione) mette in dubbio la fondatezza del giudizio 27
febbraio 2006 di questo Tribunale, ignorando che quest’ultimo ha nel frattempo
acquisito forza di cosa giudicata, in ragione della sua mancata impugnazione
davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.
In sede di risposta di
causa, l’amministrazione ha fatto valere di avere proceduto a rivalutare
l’aspetto eziologico del danno alla spalla sinistra, “visto anche e
soprattutto, che la sentenza precedente era stata circoscritta al 30 settembre
2002, …”.
Inoltre, citiamo: “nulla
impediva (anzi: tutto imponeva) un simile passo alla CO 1, alla quale neppure
può essere rimproverato di non aver impugnato al Tribunale federale delle
assicurazioni la precedente sentenza, anche e soprattutto a dipendenza della
limitazione temporale fissata con detta sentenza!” (doc. VII, p. 13s.).
Il TCA non condivide la
tesi dell’assicuratore.
In effetti, la data del 30
settembre 2002 rappresenta il momento a partire dal quale si è estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata, non perché è venuto meno il nesso di
causalità naturale con il sinistro assicurato, ma poiché, da quella data in
poi, le condizioni di salute dell’insorgente apparivano stabilizzate, donde
l’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Non a caso la causa è stata
retrocessa all’amministrazione con l’ordine di ridefinire il diritto alle
prestazioni di lunga durata, tenendo conto anche del danno alla spalla
sinistra.
2.3. La sentenza 27 febbraio 2006
avrebbe eventualmente potuto essere rimessa in discussione tramite la
presentazione di una domanda di revisione.
Secondo l’art. 14 lett. a
LPTCA, infatti, la revisione di una sentenza del TCA è ammissibile se sono
stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
La giurisprudenza ha più
volte precisato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura
precedente, che già facevano parte di quella fattispecie, ma che non erano
stati allegati poiché ancora non erano noti, malgrado tutta la diligenza,
possono essere considerati fatti nuovi.
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere importanti, vale a dire di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Le prove devono
servire a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificano la
revisione, sia dei fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura
precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i
nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se
egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in un nuovo
rapporto medico siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece
elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia
impugnata comportavano difetti oggettivi (DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358).
Nel caso di specie,
tuttavia, appare chiaro che la perizia del dott. __________ (così come del
resto quella del Prof. __________) non comprova né adduce fatti già esistenti
al momento della procedura precedente, ma che non erano noti e non hanno potuto
essere fatti valere, che avrebbero potuto giustificare una revisione, bensì
apprezza in modo differente circostanze già note, negando cioè l'esistenza
di un nesso di causalità naturale, riconosciuto invece da altri esperti.
2.4. In conclusione, nella misura
in cui vi si pretende che l’obbligo a prestazioni in relazione al danno alla
spalla sinistra sarebbe sussistito soltanto sino alla fine del mese di agosto
2000 (cfr. doc. 264, consid. 3.1), la decisione su opposizione del 16 aprile
2007 non può trovare conferma in questa sede.
Tale conclusione è
rilevante per quanto riguarda la determinazione dell’indennità per
menomazione all’integrità, in quanto, con la decisione formale del 13 marzo
2007, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato un’indennità dell’8%
riferita ai soli postumi localizzati al polso sinistro, fatta astrazione dal
danno alla spalla sinistra (doc. 260, p. 3: “Alla luce di quanto sopra, decade
ogni diritto all’indennizzazione del danno residuo a livello della spalla
sinistra. L’indennità per menomazione dell’integrità riconducibile in modo
esclusivo all’evento infortunistico del 19 maggio 2000 è giustificata limitatamente
al danno al polso, che fu quantificato dal perito dr. med. __________ in misura
dell’8%.” - il corsivo è del redattore).
Da questo profilo, la
causa deve quindi essere nuovamente rinviata alla CO 1 affinché valuti l’IMI
spettante a RI 1, prendendo in considerazione tutti i disturbi che si
trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro
del maggio 2000 (compresi dunque quelli localizzati alla spalla sinistra).
Sempre in questo contesto,
è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, dopo avere
sommato le percentuali corrispondenti a ciascun danno, occorre ancora esaminare
in maniera globale se il risultato è corretto e proporzionato, raffrontandolo
con altre menomazioni previste nell’Allegato 3 all’OAINF (cfr. RAMI 1998 U 296,
p. 235 consid. 2a; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2. edizione, n. 237).
Il
diritto dell’insorgente alla rendita di invalidità, deve essere invece negato
all'assicurato, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono.
2.5. Diritto alla rendita di
invalidità
2.5.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.5.2
Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola
esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli,
la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità.
Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si
deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al
confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).
Se non è possibile
determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve
procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non
esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e
valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità
di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare,
detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel
caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei
redditi da paragonare sia escluso.
La differenza fondamentale
tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico, risiede nel
fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto
di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle
condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di
tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della
capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva,
determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente
una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi
esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si
violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati
l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128
V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257
consid. 2b).
Infine, secondo
la giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente
(RCC 1969, p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il
raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I
543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22
ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 205).
2.5.3
Dalle
tavole processuali risulta che la decisione della CO 1 di negare a RI 1 il
diritto alla rendita di invalidità è stata presa sulla base delle risultanze di
una perizia economica (cfr. doc. 260, p. 4: “L’esito dell’attenta valutazione
dell’andamento aziendale negli anni 1999-2002 ha permesso di concludere che gli
effetti dell’infortunio del 19 maggio 2000 non assunsero alcun ruolo
pregiudizievole; né gli elevati costi del personale (v. anni 2000-2002), né
tantomeno le spese diverse sostenute sono/erano riconducibili all’infortunio.
L’andamento aziendale sfavorevole registrato negli anni 2001-2002 era da
attribuire alla situazione congiunturale regressiva del settore gastronomico.”).
La perizia in questione,
datata 23 agosto 2006, è stata eseguita dal Dr. rer. pol. __________ di __________.
Dal relativo rapporto si
evince che l’esperto ha proceduto all’analisi della documentazione contabile
dell’Osteria «__________» di __________,
afferente agli anni dal 1999 al 2002, nonché delle dichiarazioni di imposta dei
coniugi __________ (cfr. doc. 226, p. 2).
In base
alla tabella rappresentata a pagina 3, l’utile d’esercizio - senza
considerare le indennità giornaliere d’infortunio percepite dall’assicurato -,
ha effettivamente subito una netta contrazione negli anni successivi
all’infortunio del 19 maggio 2000.
In
effetti, se nel 1999 si elevava a fr. 68'350, esso si è ridotto a fr. 47'519
nel 2000 e a fr. 29'310 nel 2001. Il 2002 si è chiuso addirittura con una
perdita pari a fr. 5'977.
Per quanto riguarda
l’evoluzione della cifra d’affari, nel 1999 essa era di fr. 245'412, nel
2000.
è aumentata a fr. 258'451, mentre negli anni 2001 e 2002 è ridotta,
rispettivamente, a fr. 214'081 e fr. 187'425.
Nel commentare
l’evoluzione del risultato d’esercizio, __________, a proposito della
diminuzione di circa fr. 20'000 intervenuta tra il 1999 e il 2000 (fr. 68'350
vs. fr. 47'519), ha rilevato che fr. 15'000 sono da addebitare a un aumento
della voce “Altri costi” e il resto a un aumento delle uscite per “salari” e “oneri
sociali”.
Relativamente agli anni
2001.
e 2002, egli ha sostenuto che i rispettivi risultati sono da imputare alla
massiccia riduzione della cifra d’affari (doc. 226, p. 7).
In merito alla crescita
degli “Altri costi”, secondo l’esperto interpellato
dall’amministrazione, essa non è conseguenza dell’infortunio occorso
all’insorgente.
In effetti, nel 2000, essa
è da imputare a un aumento delle voci “Manutenzioni e riparazioni” (+ fr.
8'000) e “Costi energia” (+ fr. 7'000).
Nel 2001, è stata
introdotta la voce “Ammortamenti”, ciò che ha provocato un peggioramento del
risultato d’esercizio di fr. 20'000.
Nel 2002, gli “Altri
costi” si sono trovati a un livello inferiore rispetto a quello del 1999 (fr.
57'443 vs. fr. 59'255), ciò che è da imputare alla circostanza che sono stati
contabilizzati ammortamenti per soli fr. 3'500 (cfr. doc. 226, p. 6).
L’analisi dell’evoluzione
dei costi per “Salari e stipendi” figura a pagina 4 del rapporto
peritale.
Secondo __________, nel
1999, quindi prima del sinistro, quale dipendente figurava unicamente RI 1 che
percepiva un salario pari a fr. 1’500/mese. In realtà, accanto a quest’ultimo, vi
era pure __________ (cfr. doc. 97).
Nel 2000, sono stati
assunti altri due lavoratori (__________ e __________; in realtà, il primo
figurava già nell’organico dell’anno precedente). In proposito, __________ ha sottolineato
che la loro assunzione è avvenuta prima dell’infortunio e che,
posteriormente a quest’ultimo, essi hanno continuato a lavorare con lo stesso pensum.
Il rapporto di lavoro con __________ si è interrotto alla fine del mese di
luglio 2000 e non è stato sostituito.
Per quanto riguarda l’anno
2001, per i mesi da maggio a agosto, sulle schede dei salari non figura alcun
dipendente, malgrado che il ricorrente fosse stato dichiarato inabile al lavoro
in misura del 75% sino all’8 giugno 2001.
Infine, nel 2002, quale
salariata per l’intero anno figura soltanto la moglie dell’assicurato, __________.
__________ ha lavorato da gennaio sino a luglio, quando è stato sostituito da __________
(cfr. doc. 226, p. 4).
A proposito dell’andamento
generale del settore della ristorazione, dal grafico figurante a pagina 9 del
rapporto (fonte: __________/__________) si evince che, nel 2003, ben il 73.2%
degli esercizi, con cifra d’affari sino a fr. 550'000 e contabilizzazione di
interessi su capitale proprio e retribuzione dell’imprenditore, si trovava in
perdita.
In assenza di contabilizzazione
di interessi su capitale proprio e retribuzione dell’imprenditore, la
percentuale di esercizi in perdita si elevava comunque al 15.4%.
Rispondendo ai quesiti
postigli dall’amministrazione, il dr. __________ ha segnatamente affermato che,
con grande verosimiglianza, la forte diminuzione della cifra d’affari a partire
dal 2001 si sarebbe prodotta anche senza l’infortunio del maggio 2000. In
effetti, a suo avviso, dalla circostanza che nell’anno dell’infortunio la cifra
d’affari è persino lievemente aumentata rispetto all’anno precedente, se ne
deve dedurre che la riduzione registrata negli anni 2001 e 2002 non è
imputabile all’evento assicurato ma alla cattiva situazione congiunturale del
settore della ristorazione.
D’altro canto, il deterioramento
dell’utile d’esercizio va ricondotto alla contrazione della cifra d’affari e
all’introduzione di nuovi costi (doc. 226, p. 10 e 11).
Con la propria
impugnativa, RI 1 contesta le conclusioni a cui è pervenuto il perito __________
e fa valere che, citiamo: “… il dato oggettivo e documentabile è che unicamente
i problemi di salute del RI 1 - conseguenti all’infortunio del 19 maggio 2000 -
hanno influito negativamente sulla sua attività e sull’andamento dell’esercizio
pubblico. (…). Per far fronte a tale inabilità lavorativa dovette ricorrere
giocoforza a manodopera esterna, con conseguente perdita di profitto.” (doc. I,
p. 5).
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ritiene che il dr. __________ sia pervenuto a delle conclusioni logiche,
ben motivate, frutto di un’analisi, approfondita, della documentazione
contabile e fiscale dell’esercizio pubblico in questione, oltre che della
situazione congiunturale del settore della ristorazione, e perciò senz’altro condivisibili.
Per questa ragione, il TCA
è dell’avviso che esse possano servire validamente da fondamento al presente
giudizio.
D’altro canto, le
obiezioni sollevate da RI 1 non appaiono suscettibili di minare la forza
probatoria del rapporto __________.
Al riguardo occorre innanzitutto
sottolineare che a fondamento della perizia in questione vi è proprio la
documentazione richiamata in sede di ricorso.
D’altra parte, all’attestazione
11.
maggio 2001 della __________ (doc. Z) non può essere riconosciuto valore
probatorio, in quanto la conclusione che vi è contenuta (“…; a partire da
giugno, i problemi di salute del Signor RI 1 hanno influito in modo
estremamente negativo sui risultati.”) appare sprovvista di ogni motivazione.
Anche l’affermazione
ricorsuale secondo cui la riduzione dei profitti sarebbe da addebitare
all’assunzione di nuova manodopera al fine di compensare il minore rendimento
garantito da RI 1, non trova conferma nella documentazione agli atti.
In effetti, antecedentemente
all’infortunio, nel 1999, alle dipendenze dell’Osteria «__________» vi erano RI 1 e __________, il primo a tempo parziale,
il secondo a tempo pieno (cfr. doc. 96 e 97).
Nel 2000,
l’anno dell’infortunio, i dipendenti sono diventati tre: __________ (a tempo
pieno, sino al mese di luglio), __________ e __________, entrambi a tempo
parziale.
Va comunque
precisato che il rapporto di lavoro con __________ ha avuto inizio già nel mese
di febbraio, quindi ben prima del noto sinistro (doc. 93-95), di modo che non
si può sostenere che la sua assunzione sarebbe stata determinata da quest’ultimo
evento.
Nel 2001,
__________ ha lavorato, sempre a tempo parziale, da gennaio ad aprile (doc. 92),
__________ nel solo mese di gennaio (doc. 91), __________ da settembre a
dicembre a tempo parziale (doc. 90) e __________, sempre a tempo
parziale, nei mesi di novembre e dicembre (doc. 89).
Infine, nel 2002, da
gennaio a dicembre, ha lavorato, a tempo parziale, la sola moglie
dell’assicurato (doc. 87). __________ è rimasto alle dipendenze dell’esercizio
pubblico (a tempo parziale) sino al mese di luglio (doc. 86), quando gli è
subentrata __________ (per il periodo agosto-novembre; doc. 88).
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere che sebbene
i risultati d’esercizio dell’Osteria «__________»
si siano effettivamente deteriorati posteriormente all’infortunio del maggio
2000.
(l’esercizio 2002 si è concluso addirittura con una perdita), in base alle
conclusioni contenute nella perizia economica del Dr. __________, ciò non è addebitabile
alle conseguenze del sinistro assicurato e, dunque, neppure di competenza
dell’assicuratore LAINF resistente.
Pertanto, nella misura in
cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto alla rendita di
invalidità, la decisione su opposizione del 16 aprile 2007 merita di essere
tutelata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura
in cui la CO 1 ha negato l’eziologia traumatica ai
disturbi localizzati alla spalla sinistra a far tempo dall’agosto
2000 e, d’altra parte, ha assegnato all’assicurato un’IMI
dell’8%.
§§ La
causa è retrocessa alla CO 1 affinché determini l’IMI spettante
all’assicurato, tenuto conto di tutti i postumi
infortunistici (danno alla spalla sinistra compreso).
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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