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Decisione

35.2007.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2007Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e

criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di

giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia

progressivamente sviluppata.

Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in

grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il

racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto

all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione

psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di

malattia depressiva in cui versava."

Il TCA ha

in particolare così motivato la propria sentenza:

"

A mente dello scrivente TCA, il referto peritale

della psichiatra X ha dimostrato, nei limiti della verosimiglianza

preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che la ricorrente, al

momento del tentativo di suicidio, non era capace di discernimento a causa di

una malattia psichica.

Del resto, la nostra Corte federale è pervenuta

ad una identica soluzione nella sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. -

citata da H. Kind, Suizid oder "Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. -

concernente il suicidio di un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza

aveva respinto il ricorso giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era

stata diagnosticata una "semplice" depressione, senza carattere

psicotico. Nella procedura ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per

la prima volta, che il suo paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito

psichiatra (analogamente al dottor X) ha definito queste idee come una

sopravvalutazione ("überwertig") nel quadro della depressione,

tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto propria la diagnosi di depressione

caratterizzata da idee deliranti, ed ha finalmente riconosciuto che il suicidio

è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento.

Infine, alla convenuta non può essere di nessun

soccorso osservare che "la signora X ha programmato il suicidio giorno

dopo giorno, nei minimi dettagli, …" (XV). In effetti, secondo la

giurisprudenza federale, comportamenti pianificati e coerenti avuti nei giorni

precedenti ed immediatamente prima del suicidio, non escludono affatto una

totale incapacità di discernimento al momento dell'atto (cfr. STFA dell'11

luglio 2001 nella causa A., B., C., U 55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi

menzionati)."

Alla

medesima conclusione il TCA era giunto in una sentenza pubblicata in RDAT

I-1996, p. 225ss., trattandosi di un assicurato la cui completa assenza della

capacità di intendere e volere era determinata, al momento del tentamen,

dall'interazione di una malattia mentale (una neurosi

depressiva innestata su di una personalità di tipo caratteriale) e di

un'ebbrezza acuta.

Una

completa assenza della capacità di intendere e volere al momento dell’atto, è

stata ancora ammessa da questa Corte in una sentenza 35.2005.9 dell’8 novembre

2005, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento

dell’atto, era in preda a una crisi psicotica acuta (che si caratterizza

per la presenza di deliri e allucinazioni e da una grave compromissione del

comportamento abituale) e a un disturbo di personalità schizoide (che si

caratterizza per una tendenza ad agire impulsivamente, da sentimenti costanti

di vuoto interiore, da relazioni interpersonali intense ed instabili, e da una

tendenza ad un comportamento autolesionistico, compresi atti e tentativi di

suicidio).

Per

contro, in una sentenza 35.2005.72 del 16 marzo 2006, questo Tribunale ha

giudicato inapplicabile l’art. 48 OAINF, trattandosi di un assicurato che aveva

tentato di togliersi la vita, gettandosi da un autosilo nel contesto di un

delirio di gelosia, abuso etilico cronico e abuso di cannabis.

2.10. Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto

inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al momento

dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di discernimento,

riferendosi al referto peritale 18 gennaio 2007 del proprio psichiatra di

fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In

effetti, dopo avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’insorgente ed

avere proceduto al suo esame clinico, il dott. Daguet si è così espresso:

"

… Queste diagnosi e questa dinamica non

permettono di concludere per un’incapacità di discernimento totale, in

particolare non permettono di concludere per un’alterazione della coscienza di

una gravità tale da misconoscere totalmente gli aspetti importanti della realtà

e quindi anche le conseguenze dell’atto. Al contrario, si deve, con grande

probabilità, presumere che egli abbia agito secondo una sua logica certamente

distorta e limitata, ma non del tutto irrazionale e incontrollata.”

(doc. 45,

p. 5)

Questa

tesi viene contestata con il ricorso, facendo capo alle certificazioni dei

sanitari del Policlinico di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________

(doc. D e E), del dott. __________, medico-assistente presso il Servizio

psico-sociale di __________ (doc. B), nonché del dott. __________, fratello

dell’assicurato (doc. C).

Durante la

degenza presso il nosocomio __________, le condizioni di salute psichica

dell’insorgente sono state valutate in due occasioni, il 1° e il 3 giugno 2006,

dalla dott.ssa __________, Capo-Clinica, rispettivamente, dal dott. __________,

medico-assistente.

I

sanitari appena citati hanno posto la diagnosi di noto disturbo affettivo

bipolare in presenza, a qual momento, di un episodio depressivo grave senza

sintomi psicotici (ICD10: F31.4).

Essi non si

sono invece pronunciati in merito all’esistenza o meno di una totale incapacità

di intendere e volere in corrispondenza con il tentamen suicidale (cfr.

doc. D e E).

Con

certificato del 1° marzo 2007, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, il

dott. ____________ ha dichiarato di non condividere la valutazione enunciata

dal dott. __________, per quanto riguarda sia la diagnosi, sia le conclusioni

relative alla capacità di discernimento al momento dell’atto.

Egli ha

inoltre precisato di avere ottenuto un miglioramento nello stato di salute

dell’insorgente, grazie alla sostituzione della terapia antidepressiva con

un’altra antipsicotica e stabilizzante (doc. B).

Da parte

sua, il fratello di RI 1, spec. FMH in medicina generale, ha in sostanza fatto

valere di non essere d’accordo con la tesi secondo cui l’assicurato soffriva di

crisi depressive. A suo avviso, invece, la storia della sua vita e il decorso

della malattia parlerebbero piuttosto a favore di un disturbo di tipo psicotico

(doc. C).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore ha chiesto al proprio psichiatra di fiducia di prendere posizione

circa il contenuto del certificato 1° marzo 2007 del dott. __________.

Queste le

considerazioni da lui espresse in data 26 marzo 2007:

"

Ho preso atto dell'opposizione inoltrata

dall'avvocato RA 1 e del rapporto redatto dal servizio psicosociale di __________.

Ho pure preso contatto con il medico assistente dott. __________ il 26.3.2007.

In merito al rapporto dell'1.3.2007 redatto dallo

stesso dott. __________, occorre innanzitutto precisare, che la presa in carico

ambulatoriale presso il servizio psicosociale di __________ non è avvenuta in

data 29.5.2006 (come menzionato nel rapporto), considerato che in quella data

l'assicurato si trovava ancora ricoverato presso l'Ospedale __________ di __________,

ove è rimasto degente dal 24.5 al 30.6.2006.

Il dott. __________ mi ha confermato di aver

visto il paziente la prima volta il 14.8.2006 dopo che lo stesso gli era stato

segnalato dalla dott.ssa __________ che l'aveva visitato presso la Clinica di __________

ove il signor RI 1 era stato trasferito dopo la dimissione dall'Ospedale di __________.

Il dott. __________ l'ha quindi visto a distanza

di quasi 3 mesi dall'evento.

Il suo rapporto dell'1.3.2007 non contiene

peraltro alcuna descrizione psico-patologica o clinica nè tanto meno si

discutono i "dubbi" in merito alla diagnosi posta dal sottoscritto.

Neppure viene proposta una diagnosi alternativa o la descrizione di fatti nuovi

che potrebbero deporre per un'incapacità totale di discernimento al momento

dell'evento in questione.

Il dott. Quirici mi ha inoltre confermato che il

paziente "non è stato visto molto spesso" al servizio psicosociale e

che l'ultima visita risale al 28.2.2007. Non sono più previste delle nuove

visite.

Il miglioramento descritto non è necessariamente

dovuto all'assunzione di Abilify, considerata la poca compliance in passato e

l'assenza di controlli del tasso ematico.

CONCLUSIONI

Il rapporto in questione non contiene nuovi

elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni da me espresse in

precedenza. Dal colloquio non sono neppure emersi nuovi elementi clinici che in

qualche modo potrebbero disconfermare la mia diagnosi (posta evidentemente

secondo le risultanze dell'esame clinico effettuato in data 15.1.2007). La

diagnosi, di per sè, comunque non è decisiva, dal punto di vista della medicina

assicurativa, per la valutazione dell'infortunio. Determinante sarebbero invece

gli elementi (che nel rapporto del dott. __________ non vengono tuttavia

descritti) che potrebbero deporre, al momento dei fatti, per la totale assenza

della capacità di discernimento.

Le osservazioni del dott. __________ sono

pertanto irrilevanti in merito alla valutazione del caso."

(doc. 52)

2.11. Secondo la

giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante

è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid.

3a, 122 V 160 consid. 1c).

Occorre

Considerandi

inoltre considerare che, sempre secondo il TFA, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella già menzionata DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p.

33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene, tutto ben considerato, che l’apprezzamento

espresso dallo psichiatra di fiducia dell’CO 1 possa validamente servire da

base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto

istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia psichiatrica).

In

proposito, va sottolineato che il dott. __________, in quanto specialista FMH

in psichiatra e psicoterapeuta, già Direttore del

Settore __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, deve essere ritenuto come particolarmente qualificato ad esprimersi

nella materia che qui interessa.

D’altro

canto, egli ha formulato le proprie conclusioni, motivate in maniera

convincente, dopo avere preso piena conoscenza dei dati anamnestici riguardanti

l’assicurato e dopo averlo personalmente incontrato (circa la necessità di un esame

personale dell'assicurato, quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e

riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8

agosto 2002 e 35.2005.9 dell’8 novembre 2005).

In

particolare, il TCA rileva che dalle certificazioni degli psichiatri che si sono

occupati dell’assicurato nel corso della sua degenza presso l’Ospedale __________

di __________, si evince che, al momento del tentativo di suicidio, egli era in

preda a una crisi depressiva acuta - senza sintomi psicotici (“ohne

psychotische Symptome”) - sviluppatasi nel quadro del noto disturbo affettivo

bipolare (doc. D e E).

Ora, è

vero che il dott. __________, al momento in cui ha allestito la sua perizia del

18.

gennaio 2007, non si trovava in possesso dei referti appena citati.

Tuttavia, questi ultimi, almeno per quanto riguarda l’aspetto diagnostico, non

fanno altro che confermare la valutazione del medico fiduciario

dell’amministrazione, per il quale, citiamo: “Dal comportamento dell’assicurato

nel periodo antecedente l’evento del 24.5.2006, emergono dei chiari segni

clinici indicanti una sintomatologia depressiva acuta con rischio

suidicale, …” (doc. 45 - il corsivo è del redattore).

D’altra

parte, questo Tribunale prende atto che per il fratello dell’insorgente, quest’ultimo

soffrirebbe di un disturbo psicotico e non di depressione.

A

prescindere dal fatto che, secondo il dott. __________, “la diagnosi, di per

sé, comunque non è decisiva, dal punto di vista della medicina assicurativa,

per la valutazione dell’infortunio.” (doc. 52), alla sua opinione non può

essere riconosciuto sufficiente valore probatorio, poiché, oltre a essere uno

specialista in medicina generale, essa appare in contrasto con il parere del

dott. __________, psichiatra che ha seguito RI 1 durante gli anni 2002-2005 e,

sporadicamente, anche nel periodo aprile-maggio 2006, ciò che lo pone in una

posizione privilegiata per esprimersi, con piena cognizione di causa, sulla

natura dei disturbi di cui soffre il suo paziente (cfr. doc. 29: “Er leidet

vorwiegend an wiederholten Depressionen. Während meiner

Behandlungszeit standen suizidale Tendenzen nie im Vordergrund. Jetzt aber

entwickelte sich im Zusammenhang mit existentiellen Schwierigkeiten bei der

Arbeitsfindung unde der bereits ausgesprochenen Wohnungskündigung eine

Depression. Während seiner Suche nach einem Therapeuten in der Nähe seines

Wohnortes und in meiner Abwesenheit verstärkte sich seine Depression, es kam

zu seiner Suizidhandlung.“ – il corsivo é del redattore).

Per

quanto riguarda infine la certificazione 1° marzo 2007 del dott. __________, medico-assistente

presso il Servizio psico-sociale di Locarno, il TCA osserva

che questo sanitario non ha saputo andare oltre il dichiararsi in disaccordo

con il dott. __________ su diagnosi e conclusione concernente lo stato mentale

dell’assicurato al momento del tentamen.

Così come ha

pertinentemente fatto osservare lo psichiatra di fiducia dell’CO 1, il

documento in questione non contiene, citiamo: “… alcuna descrizione

psico-patologica o clinica né tanto meno si discutono i “dubbi” in merito alla

diagnosi posta dal sottoscritto. Neppure viene proposta una diagnosi

alternativa o la descrizione di fatti nuovi che potrebbero deporre per

un’incapacità totale di discernimento al momento dell’evento in questione.”

(doc. 52).

In esito

a quanto precede, il TCA, applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005;

STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125

V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), ritiene che il

24.

maggio 2006, al momento in cui ha tentato di togliersi la vita, l'assicurato

non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che

i presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.

Di

conseguenza l’assicuratore infortuni convenuto ha correttamente negato il

proprio obbligo a prestazioni.

2.12

Deve essere

verificato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto (cfr.

doc. II).

2.12.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale norma

di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett.

f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio

2003.

nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13,

consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA

del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

2.12.2

In concreto,

emerge dagli atti di causa (cfr. doc. II 1) che RI 1 vive grazie a un vitalizio

(fr. 1’046/mese), integrato dalle prestazioni della pubblica assistenza (fr.

497/mese).

È vero

che l’assicurato possiede risparmi per un importo di circa fr. 24'000 (di cui

fr. 10'000 derivanti da prestiti concessigli da suo padre e da suo fratello).

Tuttavia, non può essere ragionevolmente preteso che

egli utilizzi una parte di questo capitale per la copertura delle sue spese

legali, tenuto conto dell’esiguità delle sue entrate correnti (per un caso

analogo, cfr. la STCA 35.2005.100 del 27 marzo 2006).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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