35.2007.54
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29 agosto 2007Italiano46 min
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Numero d'incarto:
35.2007.54
Data decisione, Autorità:
29.08.2007, TCA
Titolo:
Assicurato si getta da muro alto 13 metri. Si é trattato di tentativo di suicidio e non di atto involontario. Negato obbligo a prestazioni dell'assicuratore, accertato che assicurato, al momento del gesto, non era totalmente privo della capacità di discernimento
DISTURBI PSICHICI
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
TENTATIVO DI SUICIDIO
art. 16 CC
art. 37 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 48 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.54
mm/DC/sc
Lugano
29 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di giugno 2006, la Cassa disoccupazione __________ ha informato l’CO 1
che, in data 24 maggio 2006, RI 1 era caduto da un muro alto 13 metri con
intento suicida (doc. 1).
Dal
rapporto di uscita 20 luglio 2006 della Clinica di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________ (degenza 24 maggio-30 giugno 2006) risulta che l’assicurato ha
tentato il suicidio gettandosi da un’altezza di 15 metri, riportando fratture
complesse alle vertebre lombari, una frattura aperta del calcagno destro, un
pneumotorace a destra su fratture costali in serie, nonché un ematoma retroperitoneale
(allegato al doc. 17).
Durante
il periodo 30 giugno-10 agosto 2006, RI 1 è rimasto degente presso la Clinica __________
di __________, dove è stato sottoposto a provvedimenti riabilitativi (allegato
al doc. 30).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 9 febbraio 2007, ha negato il proprio obbligo a
prestazioni relativamente all’evento del 24 maggio 2006, ritenendo che
l’assicurato si é procurato intenzionalmente il danno alla salute (doc. 47).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 54),
l’CO 1, in data 12 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 55).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 15 maggio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che, previa esecuzione di una perizia psichiatrica, l’assicuratore
LAINF venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge in relazione
all’evento del 24 maggio 2006.
A
sostegno della sua pretesa, l’assicurato sostiene che al momento dell’atto era
completamente privo della capacità di discernimento, così come risulterebbe
dalle certificazioni dei suoi medici curanti. D’altro canto, alla perizia 18
gennaio 2007 del dott. __________ non dovrebbe essere riconosciuto valore
probante, nella misura in cui essa si basa su, citiamo: “… considerazioni prive
di sufficienti riscontri medici e probatori …” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 deve essere tenuto a versare delle prestazioni a
dipendenza dell'evento del 24 maggio 2006 oppure no.
In primo
luogo, occorre determinare se l’evento in questione è stato un atto
involontario oppure no.
Qualora
si sia trattato di un tentativo di suicidio, questa Corte dovrà ancora
stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo
della capacità di discernimento.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La precedente
giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi
caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr.
2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. L'art. 37
LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In
particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui
l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte
non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese
funerarie.
L'art. 48
cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "seppur dimostrabile intendesse
l'assicurato suicidarsi o automutilarsi volontariamente, l'art. 37 cpv. 1 della
legge non è applicato se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria
colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio, il
tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un
infortunio assicurato".
La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF
129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Steless, Refus,
réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux
et nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 seg.).
Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un
infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale
incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché
la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in
particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84, p. 449 consid. 2b;
DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
2.6. In una sentenza del 26
febbraio 1997 nella causa F., inc. n. 35.1996.102, confermata dal TFA con
pronunzia del 25 marzo 1998, U 101/97, riguardante un assicurato rinvenuto
sulla massicciata di fianco a uno dei binari della stazione di Mendrisio, con
una grave ferita alla parte sinistra della calotta cranica, il TCA, valutata la
documentazione medica agli atti, nonché quel che accadde il giorno stesso
dell’evento, ha ritenuto che non emergevano elementi tali da rovesciare la
presunzione, istituita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 1996 U 247, p.
168ss.), dell’involontarietà del gesto.
2.7. Nel caso di
specie, le parti appaiono concordi nel ritenere che, quel 24 maggio 2006, vi è
stato un tentativo di suicidio.
A questa
tesi lo scrivente TCA non può che aderire.
2.8. Ritenuto,
dunque, che risulta accertato che le lesioni presentate dall'assicurato sono
conseguenti a un tentativo di suicidio, determinante è la questione di sapere
se egli, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di
discernimento.
L'art. 16
CC definisce il discernimento come la facoltà di agire ragionevolmente. Esso
comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di valutare il
senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento
caratteriale, la facoltà di agire in funzione di tale apprezzamento, secondo la
libera volontà (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a ed i
riferimenti ivi menzionati; DTF 113 V 61 consid. 2c,
DTF 111 V 58 consid. 3a; Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kieswetter,
Urteilfähigkeit von Menschen ..., in SJZ 2005, p. 81ss. (83-84)).
In una
sentenza del 28 ottobre 2003 nella causa X. (12.2002.190), la seconda Camera
civile del Tribunale di appello al riguardo ha ricordato che:
"
Vi è assenza di capacità di discernimento - in
generale - a causa di disturbi mentali o intellettuali (Carré, op. cit.,
ibidem, 175); in particolare, la fattispecie è stata ammessa in caso di grave
obnubilamento reattivo della volontà, oppure se l'agente è sotto l'influsso di
un contrasto insostenibile di passioni (Rep 1939, 375 e segg.),
rispettivamente se ha agito in seguito a malattia psichica grave di natura
depressiva o a disturbi dello stato psichico e dell'umore causati da idee
paranoidi (Keller/Roelli, Komm. zum Schweizerischen Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, Berna 1968, vol. I, pag. 484). Per giudicare
l'assenza di capacità di discernimento dell'agente (con riferimento all'art. 16
CC) è necessario stabilire se egli, al momento di risolversi al suicidio, era
privo della facoltà di valutare il significato e gli effetti dell'atto poiché
la sua funzione intellettiva era alterata, oppure se non poteva agire
liberamente siccome la sua funzione volitiva era turbata, ancorché a fronte
della comprensione della portata dell'atto di autodistruzione che stava per
compiere. Inoltre, l'impossibilità di agire ragionevolmente dev'essere dipesa
da una delle cause biologiche indicate dalla legge: l'età infantile,
l'infermità o la debolezza mentale, l'ebbrezza o uno stato con simile (Viret,
op. cit., pag 190)."
(n.d.r.: le citazioni si riferiscono a Carré,
"Loi fédérale sur le contrat d'assurance", Losanna 2000 e a Viret,
"Le suicide en droit suisse de l'assurance privéé sur la vie" in
HAVE/REAS 2002 p. 189)."
La capacità di discernimento è relativa: essa non deve essere
valutata in astratto, ma concretamente, in rapporto ad un determinato atto, in
funzione della sua natura e della sua importanza, le facoltà richieste dovendo
esistere al momento dell'atto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b in fine; 117 II 331
consid. 2a ed i riferimenti ivi citati).
Una
persona è privata del discernimento ai sensi della legge se la sua facoltà di
agire ragionevolmente è alterata da una delle cause enumerate all'art. 16 CC,
fra le quali figurano l'infermità e la debolezza mentale, ossia degli stati
anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di
agire ragionevolmente in un caso particolare. Per malattia mentale, si intende
dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati che hanno sul comportamento
esterno della persona interessata delle conseguenze evidenti, qualitativamente
e profondamente sconcertanti per un profano accorto (DTF 117 II 231 consid. 2a in
fine e riferimenti ivi menzionati).
Il TFA,
in una sentenza U 136/92 del 1° luglio 1993, ha precisato - riferendosi a
Bucher, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 16 ZGB - che l'elenco della cause
d'incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS è esemplificativo e non
esaustivo. In particolare, in relazione ai disturbi di natura psichica, ciò
comporta che, per ammettere l'incapacità di discernimento, non necessariamente
occorre essere confrontati ad una malattia mentale o ad una debolezza mentale:
l'incapacità di discernimento può essere ammessa anche di fronte ad uno stato
che, pur essendo anormale, non è esattamente definibile e delimitabile (cfr.
STFA succitata, consid. 5a).
Secondo
la giurisprudenza, colui che pretende di avere diritto alle prestazioni a causa
d'infortunio deve provare, segnatamente, l'involontarietà del danno alla salute
e - in caso di suicidio - l'assenza della facoltà di agire ragionevolmente al
momento dell'atto (RAMI 1996 succitata, 1988 U 55, p. 362 consid. 1b).
Tuttavia,
nel processo in materia di assicurazioni sociali, caratterizzato dalla massima
inquisitoria, alle parti non incombe un onere della prova soggettivo ai sensi
dell'art. 8 CC. Un onere della prova esiste unicamente nella misura in cui, in
assenza di prove, la decisione andrà a discapito di colui che intendeva dedurre
dei diritti da una fattispecie finalmente rimasta indimostrata.
Siccome
la questione della capacità di discernimento va valutata sulla base di
"sviluppi interiori" al momento in cui è stato commesso un
determinato atto suicida (DTF 113 V 63) e dunque una prova certa della sua
assenza è da escludersi (cfr. DTF 91 II 338 consid. 8, 74 II 205 consid. 1),
non possono essere poste delle esigenze probatorie troppo severe. Perciò, si
considera fornita la prova dell'assenza della facoltà di agire ragionevolmente,
quando "… eine durch übermächtige Triebe gesteuerte Suizidhandlung als wahrscheinlicher
erscheint als ein noch in erheblichem Masse vernunftgemässes und willentliches Handeln"
(cfr. STFA U 136/92 succitata; RAMI 1996 U 267, p. 311 consid. 2d; STFA U 55/99
del 2 luglio 2001, consid. 1b).
2.9. In una
sentenza U 37/03 del 28 aprile 2003, l'Alta Corte ha ammesso che l'assicurata
era totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo di suicidio,
sulla base delle seguenti considerazioni:
"
(...)
3.
3.1 Le 26 février 2001, C.________ s'est retirée
dans sa chambre après avoir terminé son service. Elle a rédigé une lettre de
démission pour fin du mois d'avril, bu du punch, puis appelé une collègue qui
était de piquet à l'hôpital; celle-ci est venue une première fois, vers 23
heures, puis une seconde fois entre 2 et 3 heures du matin. Peu après,
C.________ s'est défenestrée.
3.2 Aux termes de l'expertise du docteur
A.________, cet événement s'inscrit au plan temporel dans le cadre de
l'évolution larvée d'un trouble dépressif récurrent, dont les modalités
d'expression et l'intensité étaient modulés par une pathologie de la
personnalité marquée par des aspects post-traumatiques; à fin février 2001,
C.________ se trouvait dans un épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10,
F33.1).
Au moment du passage à l'acte, elle présentait un
trouble de la conscience associant un trouble dissociatif aigu (confusion
psychogène ou état crépusculaire psychogène; CIM-10, F44.88) et une
intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04).
La présence isolée d'un état crépusculaire psychogène ou d'une ivresse avec
alcoolémie de l'ordre de grandeur de 2 o/oo ne permettrait pas de retenir une
altération de la conscience d'un degré de gravité tel qu'il ait pu résulter
une méconnaissance d'aspects importants de la réalité. Par contre, la
combinaison de ces deux facteurs, qui se renforçaient et se potentialisaient
mutuellement, amenaient à retenir une ivresse compliquée ou intoxication
éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04).
L'absence de comportement suicidaire préalable, ou
d'idée de suicide avant l'événement parlaient contre un comportement réfléchi.
Par ailleurs, la brutalité et le caractère subit de la tentative de suicide, de
même que les nombreuses possibilités de se supprimer d'une manière moins
violente, dont une infirmière sujette au vertige disposait dans un hôpital,
donnaient également à penser que l'acte n'était pas raisonné. En s'enivrant,
C.________ ne s'était pas mise sciemment en danger de voir survenir les
troubles qu'elle avait présentés dans la nuit du 26 au 27 février 2001.
En définitive, l'expert a retenu une abolition de la
capacité de discernement, soit une grave altération de la conscience avec
méconnaissance fondamentale de la situation et comportement n'obéissant à
aucune logique rationnelle; si des aspects latents ou mal reconnus de la
personnalité s'étaient exprimés dans ce geste, C.________ n'avait pas eu la
possibilité à aucun moment d'intervenir de manière correctrice et raisonnable.
Elle était vraisemblablement dans un état d'ivresse compliquée susceptible de
la priver de la faculté de se comporter raisonnablement et on pouvait admettre
qu'elle se trouvait en état d'incapacité de discernement; elle ne s'était pas
mise fautivement dans cet état en buvant de l'alcool et n'était pas en mesure
de mesurer la portée de son acte au moment de l'absorption.
S'appuyant essentiellement sur cette expertise, les
premiers juges ont considéré que C.________ n'avait pas la capacité de
discernement lorsqu'elle a agi et qu'elle ne s'était pas mise fautivement en
incapacité de discernement. La défenestration devait dès lors être considérée
comme un accident.
3.3 Il y a lieu de suivre les premiers juges dans
leur analyse. Il ressort clairement de l'expertise du docteur A.________ et de
ses conclusions que l'intimée souffrait de troubles psychiques et qu'elle a
présenté lors de l'événement du 27 février 2001 un état psychopathologique
grave avec altération fondamentale de la réalité et abolition de la capacité de
discernement, qui doit être assimilé à une maladie psychique symptomatique.
En considérant le mode opératoire de l'acte et
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives entourant celui-ci
(notamment, l'absence d'antécédents suicidaires, les démarches concrètes pour
trouver un nouvelle place, la lettre de démission, le court moment où l'intimée
s'est retrouvée seule, le saut dans le vide par une personne sujette au
vertige), il ne saurait être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré
que l'intimée, au moment où elle a agi, était sans faute de sa part totalement incapable
de se comporter raisonnablement.
3.4 Les griefs soulevés par la recourante, qui ont
trait essentiellement à la qualité de l'expertise psychiatrique, doivent être
écartés.
3.4.1 Comme l'ont relevé à juste titre les
premiers juges, le rapport du docteur A.________ constitue une expertise
détaillée et circonstanciée; elle comprend une anamnèse psychiatrique conséquente,
qui repose sur plusieurs entretiens avec l'intimée, la psychologue B.________,
la doctoresse D.________, ainsi que l'examen du dossier du Centre Y.________;
elle définit de manière nuancée et pertinente les interférences des différents
troubles psychiques présentés par l'intimée avant et lors de l'événement du 27
février 2001, analyse la situation de l'intimée tant objectivement que
subjectivement lors de cet événement et aboutit à des conclusions
convaincantes.
3.4.2 En revanche, l'analyse de la situation que
fait la recourante - qui considère que l'envie de mettre fin définitivement à
une existence aussi pénible s'était dessinée à l'esprit de l'intimée et qu'elle
avait pris la décision, après réflexion, de mettre fin sciemment à sa vie, ou que
son esprit libéré par l'alcool l'avait conduite au constat ultime qu'il n'y
avait aucun espoir et à la décision de mettre un terme à son existence - n'est
étayée par aucune pièce médicale et ne constitue qu'une réflexion de profane
dénuée de toute pertinence.
3.4.3 En outre, contrairement à l'avis de la recourante,
on ne peut reprocher à l'expert d'avoir cité l'art. 16 CC en prémisse de sa
discussion - au vu du mandat que lui avait confié les premiers juges, ni
d'avoir mentionné des avis de la doctrine médico-légale, qu'il s'agisse de Kind,
Foerster ou Venzlaff; on attend justement de l'expert qu'il se réfère à la
littérature pertinente pour asseoir ses conclusions.
Il en va de même lorsque la recourante considère que
l'expert a dépassé son rôle en supposant que la chambre de l'intimée avait été
fermée de l'extérieur. Savoir si l'intimée a demandé à sa collègue de
l'enfermer ou si elle a été enfermée contre sa volonté n'est en effet pas sans
incidence dans l'analyse de l'état psychique présenté par l'intimée; il suffit
de renvoyer sur ce point la recourante à l'expertise et au jugement cantonal.
Enfin, la recourante se borne à critiquer les
conclusions de l'expert sur la consommation d'alcool de l'intimée, mais ne
propose cependant aucune autre analyse ou démarche propre à les mettre en
doute. (...)"
Il TFA è arrivato al risultato opposto in una sentenza U 328/02 del
9 dicembre 2003, riguardante un assicurato che si è suicidato.
La Corte
federale ha in particolare rilevato:
"
(...)
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, le suicide comme tel
n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis
dans un état de totale incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par
conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents,
qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances
objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se
déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une
faiblesse d'esprit, ou encore d'un grave trouble de la conscience (ATF 113 V 63
s. consid. 2c; RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; 1990 no U 96 p. 185 consid. 2). L'existence d'un trouble de ce
genre doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie,
les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit
au suicide ou à la tentative de suicide doit être en relation avec les
symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître «insensé». Un simple
geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement
et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne
suffit pas (RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; arrêt
non publié F. du 22 mai 1996 [U 223/94]; Kind, Suizid oder «Unfall», Die
psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993 p.
291).
Pour établir l'absence de capacité de discernement,
il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet
acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt
d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement
et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était
raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre
fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état
pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un
indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 no U 267 p. 311 consid. 2b
et les références).
3.3.2 En l'espèce, l'assuré a subi deux épisodes
dépressifs: le premier à la suite du décès de son père en 1994 et le second en
raison de problèmes relationnels dans sa vie privée et ses rapports de travail.
Pour le second, il a été soigné à l'aide d'une médication antidépressive (Seropram)
et d'entretiens psychothérapeutiques par le docteur G.________ dès le mois d'octobre
1996. Ce médecin a mis fin au traitement le 7 juillet 1997 en raison de
l'amélioration de l'état de santé. De son côté, le docteur I.________, médecin
de famille, a confirmé que l'assuré était guéri à l'issue du traitement
administré par le docteur G.________ (rapport du 22 septembre 2000). Dans une
note du 20 août 2001 à l'attention du docteur H.________, le docteur I.________
a indiqué avoir prescrit un emballage de Deanxit le 8 janvier 1998, parce que
l'assuré souffrait d'anxiété modérée. Il a cependant indiqué que celui-ci ne se
sentait plus du tout dépressif.
Cela étant, en l'absence de toute maladie psychique
au moment de l'acte, on ne saurait conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, à l'absence de capacité de discernement. D'ailleurs, il n'existe
pas d'éléments en faveur de la thèse d'un acte insensé. Le mode avec lequel
l'assuré a mis fin à ses jours ne constitue pas un indice permettant d'admettre
l'existence d'un acte fatal spontané. Le point de vue du docteur H.________,
selon lequel la capacité de discernement était peut-être altérée mais très
probablement pas absente est à cet égard convaincant.
3.4 Après avoir entendu un certain nombre de
témoins, le juge délégué à l'instruction de la cause en instance cantonale a
informé les recourants qu'il ne procéderait pas à d'autres auditions (lettre du
2 juillet 2002).
Bien que ceux-ci n'aient pas réagi à cette décision,
ils réitèrent toutefois leur demande de preuve en instance fédérale.
La Cours de céans ne saurait toutefois faire suite à
cette requête. Plus de cinq ans après les faits litigieux, les preuves requises
ne sont pas pertinentes, face aux constatations médico-légales ci-dessus
mentionnées, pour trancher le point de savoir si le décès est dû à un suicide
ou à un homicide. Par ailleurs, une expertise au sujet de la capacité de
discernement de l'assuré n'apporterait pas de renseignements complémentaires
qui ne figurent déjà dans les avis médicaux versés au dossier.
3.5 Vu ce qui précède, force est de considérer que
le décès de l'assuré est dû à un suicide et qu'au moment où il a agi, le
prénommé n'était pas incapable de se comporter raisonnablement. L'intimée était
dès lors en droit, par sa décision sur opposition du 20 septembre 2001, de
refuser l'octroi de ses prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais
funéraires. Le recours se révèle ainsi mal fondé."
La capacità di
discernimento è stata ammessa dal TFA in un'altra sentenza U 28/01 del 18
luglio 2002, relativa ad un assicurato che ha ucciso i suoi figli ed ha poi
tentato di suicidarsi, sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
4.2 En l'espèce, il ressort notamment du rapport
établi le 17 janvier 1996 par les docteurs C.________ et D.________, du
département de psychiatrie des Hôpitaux W.________, que le recourant souffrait,
au moment de sa tentative de suicide, d'un trouble dépressif majeur sévère. A
la date de son examen par ces praticiens, il ne présentait toutefois pas de
traits psychotiques évidents. Par ailleurs, selon les docteurs A.________ et
B.________, P.________ présentait une personnalité pathologique immature,
dépressive et narcissique, de sorte que sa capacité interne de liberté
psychique était limitée. Dans le même sens, le docteur E.________, psychiatre
à l'institut V.________ de médecine légale, a indiqué que la séparation d'avec
sa famille avait provoqué chez l'assuré un sentiment de perte et une atteinte
narcissique ayant entraîné des mécanismes de défenses archaïques capables
d'altérer le rapport à la réalité.
Ces rapports médicaux permettent de retenir que les
facultés cognitive et volitive de l'assuré étaient altérées par ses troubles de
la personnalité et sa grave dépression. On ne saurait toutefois en déduire que
celui-ci était incapable de discernement au moment de son acte. A cet égard,
les docteurs A.________ et B.________ ont clairement précisé que les troubles
psychiques dont souffrait P.________ n'avaient pas complètement aboli, altéré
ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes. Ces conclusions sont
corroborées par les circonstances objectives et subjectives entourant le drame.
D'après les renseignements donnés par la soeur du recourant, celui-ci lui avait
remis, le 31 décembre 1995, une mallette fermée contenant de l'argent, des
chèques et une lettre indiquant à qui ces biens devaient revenir; il lui avait
par ailleurs déjà confié cette mallette à plusieurs reprises depuis qu'il était
en conflit avec son épouse. On peut en déduire que le recourant avait déjà
envisagé le suicide avant le 1er janvier 1996.
Dans une certaine mesure, son acte était ainsi
prémédité et n'apparaît pas comme résultant d'une pulsion totalement
irrationnelle et incontrôlable.
Aussi convient-il de nier l'absence de discernement
du recourant au moment de son acte, sans qu'un complément d'instruction soit
nécessaire. (...)"
Nella sentenza pubblicata
in DTF 113 V 61 l'Alta Corte ha invece riconosciuto l'incapacità di
discernimento ad un assicurato che ha tentato il suicidio, rilevando:
"
3. a) Im vorliegenden Fall hat die
Psychiatrische Klinik L. im Anschluss an die notfallmässige Einweisung des
Beschwerdegegners am 26. Februar 1985 folgende Diagnose gestellt: schwere
Depression, Berufsproblematik, Suizidalität, Verfolgungsgedanken. Im
Administrativgutachten vom 14. Mai 1985 ergänzte Prof. Dr. med. K., dass der Beschwerdegegner
in L. an einer paranoiden depressiven Psychose gelitten habe, die auf dem
Untergrund einer depressiv-zwanghaften Persönlichkeit entstanden sei; es
bestehe kein Zweifel, dass der Versicherte in jenen Tagen von einem
unkorrigierbaren Wahndenken beherrscht gewesen sei, weil er glaubte, für hohe
finanzielle Verluste und eine Misswirtschaft seiner Arbeitgeberfirma
verantwortlich gemacht zu werden. Als er am 5. März 1985 mit seiner Ehefrau zum
Büro des behandelnden Psychologen gegangen sei, habe er vor dem Haus ein Auto
mit einer Zürcher Nummer gesehen. Zu dem nun folgenden Geschehen nahm Prof. Dr.
med. K. folgendermassen Stellung:
«Nun
kam ihm [dem Beschwerdegegner] nach seinen Angaben plötzlich der
Gedanke, jetzt stehe die entscheidende Verhandlung mit
seiner Frau über
sein Schicksal bevor und man würde ihn ins Gefängnis bringen.
Dieser Gedanke habe ihn in blinder Panik beherrscht, so
dass er nur noch den Suizid als Ausweg gesehen habe. In dieser Verfassung habe er sich
aus dem
Warteraum in die anschliessende Toilette gestürzt und von dort durch das enge Fenster in die
Tiefe. Der Explorand gibt jetzt ohne weiteres zu,
dass er sich das Leben nehmen wollte. Das Motiv zu dieser
Suizidhandlung war aufgrund der Zusammenhänge eindeutig in den depressiven Wahn-ideen begründet...
Alle mir zugegangenen Informationen weisen darauf hin,
dass der Explorand im Zeitpunkt
der Suizidhandlung diese kritische Steuerung seines Handelns nicht mehr besessen hat. Nur so lässt sich erklären, dass er
sich aus dem engen Toilettenfenster
zwängte, gewissermassen auf blinder Flucht in den Tod, vermutlich weil er
glaubte, vor der Haustür warte bereits
das Auto, um ihn abzuholen. Es sei ihm also ein anderer Ausweg versperrt. Diese letztere Interpretation ist zwar
eine Vermutung, weil der Explorand
keine klare Erinnerung an seine inneren Erlebnisse vor dem Sturz in die Tiefe hat. Er weiss nur, dass er in
blinder Panik war, im Tod den
einzigen Ausweg sah, um dem Schicksal der Verurteilung oder Versenkung
zu entgehen. Dass es sich um einen schwer wahnhaften, psychotisehen Zustand gehandelt hat, wird auch durch den
Umstand bewiesen, dass er nach dem
Sturz noch während längerer Zeit angehalten hat. Erst durch eine Behandlung mit hohen Dosen eines
Psychopharmakons beruhigte sich der Explorand
im Spital T. und bekam Abstand von seinem Wahndenken. Im Sinne des ZGB muss der Explorand m. E. für seine Suizidhandlung als völlig urteilsunfähig
bezeichnet werden.»
b) Auf diese schlüssigen und
einleuchtenden fachärztlichen Darlegungen ist abzustellen. Die
Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was an der Stellungnahme des Prof. Dr.
med. K. erhebliche Zweifel wecken könnte. Insbesondere bestehen keine
Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Administrativexperten.
Dass sich, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, der Zustand des
Beschwerdegegners in den Tagen nach der Klinikeinweisung gebessert haben soll
und dass eine Selbsttötung oder ein Suizidversuch nicht erwartet wurde, ändert
nichts daran, dass der seelisch kranke Versicherte durch die Umstände am 5.
März 1985 in panische Angst geriet und jegliche vernünftige Einsicht über die
tatsächliche Lage verlor. Schliesslich deckt sich die Stellungnahme des Prof.
Dr. med. K. mit den übrigen, in den Akten befindlichen Unterlagen, insbesondere
mit dem Attest des Dr. med. G. vom 12. November 1985, welcher den
Beschwerdegegner nach dem Unfall als psychiatrischer Konsiliarius im Spital T.
betreute und aus eigenen Untersuchungen ein schweres depressives Zustandsbild
mit paranoiden Zügen diagnostizierte, das den Versicherten zwangsläufig zum
Suizidversuch trieb. Bei dieser Aktenlage hat das kantonale Gericht zu Recht d
e Urteilsfähigkeit verneint, weshalb die Voraussetzungen des Art. 48 UVV
erfüllt sind mit der Folge, dass die Beschwerdeführerin die gesetzlichen
Leistungen zuzusprechen hat."
(DTF 113 V 65)
In una
sentenza 35.2001.7 del 14 febbraio 2002, cresciuta in giudicato, questo
Tribunale ha ammesso che un'assicurata, in preda ad un episodio depressivo grave
con manifestazioni psicotiche nel quadro di un disturbo bipolare, era
totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo di suicidio.
In
quell'occasione il perito giudiziario così aveva risposto ai principali
quesiti:
"
(...).
2.1) Al momento dell'atto si è trovata essa
in uno stato alterato di
coscienza che le impediva di
determinarsi ragionevolmente?
Sì, al momento dell'atto la peritanda si trovava
in uno stato alterato di coscienza nel senso che il suo pensiero era delirante
e centrato sull'idea del suicidio. Tutto il pensiero della signora era rivolto
all'attuazione del gesto autolesivo e non era in grado di essere critica né
riguardo a ciò che stava pensando né a ciò che stava agendo.
2.2) Era essa totalmente incapace di agire
ragionevolmente?
Se per "ragionevolmente" s'intende la
capacità di valutare il gesto che si va compiendo, la sua portata, i suoi
effetti, la peritanda era incapace di agire ragionevolmente.
D'altra parte pensare in modo ossessivo al
suicidio, pianificarne le mosse ed i tempi, avere come unico scopo il suicidio
non è certo "ragionevole": una simile modalità di pensiero trova
spiegazione nel riconoscimento di uno Stato di malattia, la depressione grave
con sintomi psicotici, che pregiudica la capacità di giudizio. La peritanda per
un mese intero pensa e pianifica il suo suicidio, perché non dobbiamo
dimenticare che tale doveva essere nel suo pensiero cioè senza possibilità di
salvezza: come già detto questo è un "mancato" suicidio e non un
"tentato" suicidio."
Inoltre,
l’esperto aveva in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
La capacità critica era alterata. Quanto in quel momento ella
fosse inadeguata, quanto il suo pensiero fosse distorto ci viene rivelato
proprio dal biglietto d'addio: in quel momento particolare, così disperato
ritiene doveroso che venga avvertita la collega che ella sarà impedita a
presentarsi il giorno dopo sul lavoro.
L'ideazione delirante riguardava anche il suicidio nel senso che
tutto il pensiero della peritanda era rivolto ad esso ed alle modalità
d'attuazione. Ci pensa per un mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Né è in
grado di dirsi e credere che sia un'assurdità, che esistano alternative: tutto
il suo mondo psichico impallidisce e perde senso di fronte al pensiero del
suicidio.
E' proprio la presenza di un'ideazione delirante che giustifica il
termine nosografico "psicosi depressiva".
Nel caso in questione, inoltre, dobbiamo parlare di "mancato
suicidio" e non di "tentato suicidio" né la distinzione è solo
formale. Il suicidio è un gesto che si consuma assolutamente in privato ed in
segreto; il tentato suicidio è un gesto che potremmo definire pubblico nel
senso che avviene di solito con spettatori o potenziali tali (per esempio la
possibilità di poter essere scoperti poco prima). Il suicidio comporta la
consapevolezza dei mezzi atti all'attuazione e alla riuscita dello stesso; il
tentato suicidio è più estemporaneo, meno pensato, meno programmato. Il
suicidio non è una richiesta di aiuto, ma una vera e propria ricerca della
fine, il tentato suicidio è una richiesta d'aiuto per poter continuare a
vivere.
E' importante ascoltare il racconto del paziente, come sono stati
Fatti
i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e
criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di
giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia
progressivamente sviluppata.
Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in
grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il
racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto
all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione
psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di
malattia depressiva in cui versava."
Il TCA ha
in particolare così motivato la propria sentenza:
"
A mente dello scrivente TCA, il referto peritale
della psichiatra X ha dimostrato, nei limiti della verosimiglianza
preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che la ricorrente, al
momento del tentativo di suicidio, non era capace di discernimento a causa di
una malattia psichica.
Del resto, la nostra Corte federale è pervenuta
ad una identica soluzione nella sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. -
citata da H. Kind, Suizid oder "Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. -
concernente il suicidio di un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza
aveva respinto il ricorso giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era
stata diagnosticata una "semplice" depressione, senza carattere
psicotico. Nella procedura ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per
la prima volta, che il suo paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito
psichiatra (analogamente al dottor X) ha definito queste idee come una
sopravvalutazione ("überwertig") nel quadro della depressione,
tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto propria la diagnosi di depressione
caratterizzata da idee deliranti, ed ha finalmente riconosciuto che il suicidio
è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento.
Infine, alla convenuta non può essere di nessun
soccorso osservare che "la signora X ha programmato il suicidio giorno
dopo giorno, nei minimi dettagli, …" (XV). In effetti, secondo la
giurisprudenza federale, comportamenti pianificati e coerenti avuti nei giorni
precedenti ed immediatamente prima del suicidio, non escludono affatto una
totale incapacità di discernimento al momento dell'atto (cfr. STFA dell'11
luglio 2001 nella causa A., B., C., U 55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi
menzionati)."
Alla
medesima conclusione il TCA era giunto in una sentenza pubblicata in RDAT
I-1996, p. 225ss., trattandosi di un assicurato la cui completa assenza della
capacità di intendere e volere era determinata, al momento del tentamen,
dall'interazione di una malattia mentale (una neurosi
depressiva innestata su di una personalità di tipo caratteriale) e di
un'ebbrezza acuta.
Una
completa assenza della capacità di intendere e volere al momento dell’atto, è
stata ancora ammessa da questa Corte in una sentenza 35.2005.9 dell’8 novembre
2005, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento
dell’atto, era in preda a una crisi psicotica acuta (che si caratterizza
per la presenza di deliri e allucinazioni e da una grave compromissione del
comportamento abituale) e a un disturbo di personalità schizoide (che si
caratterizza per una tendenza ad agire impulsivamente, da sentimenti costanti
di vuoto interiore, da relazioni interpersonali intense ed instabili, e da una
tendenza ad un comportamento autolesionistico, compresi atti e tentativi di
suicidio).
Per
contro, in una sentenza 35.2005.72 del 16 marzo 2006, questo Tribunale ha
giudicato inapplicabile l’art. 48 OAINF, trattandosi di un assicurato che aveva
tentato di togliersi la vita, gettandosi da un autosilo nel contesto di un
delirio di gelosia, abuso etilico cronico e abuso di cannabis.
2.10. Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto
inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al momento
dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di discernimento,
riferendosi al referto peritale 18 gennaio 2007 del proprio psichiatra di
fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In
effetti, dopo avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’insorgente ed
avere proceduto al suo esame clinico, il dott. Daguet si è così espresso:
"
… Queste diagnosi e questa dinamica non
permettono di concludere per un’incapacità di discernimento totale, in
particolare non permettono di concludere per un’alterazione della coscienza di
una gravità tale da misconoscere totalmente gli aspetti importanti della realtà
e quindi anche le conseguenze dell’atto. Al contrario, si deve, con grande
probabilità, presumere che egli abbia agito secondo una sua logica certamente
distorta e limitata, ma non del tutto irrazionale e incontrollata.”
(doc. 45,
p. 5)
Questa
tesi viene contestata con il ricorso, facendo capo alle certificazioni dei
sanitari del Policlinico di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________
(doc. D e E), del dott. __________, medico-assistente presso il Servizio
psico-sociale di __________ (doc. B), nonché del dott. __________, fratello
dell’assicurato (doc. C).
Durante la
degenza presso il nosocomio __________, le condizioni di salute psichica
dell’insorgente sono state valutate in due occasioni, il 1° e il 3 giugno 2006,
dalla dott.ssa __________, Capo-Clinica, rispettivamente, dal dott. __________,
medico-assistente.
I
sanitari appena citati hanno posto la diagnosi di noto disturbo affettivo
bipolare in presenza, a qual momento, di un episodio depressivo grave senza
sintomi psicotici (ICD10: F31.4).
Essi non si
sono invece pronunciati in merito all’esistenza o meno di una totale incapacità
di intendere e volere in corrispondenza con il tentamen suicidale (cfr.
doc. D e E).
Con
certificato del 1° marzo 2007, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, il
dott. ____________ ha dichiarato di non condividere la valutazione enunciata
dal dott. __________, per quanto riguarda sia la diagnosi, sia le conclusioni
relative alla capacità di discernimento al momento dell’atto.
Egli ha
inoltre precisato di avere ottenuto un miglioramento nello stato di salute
dell’insorgente, grazie alla sostituzione della terapia antidepressiva con
un’altra antipsicotica e stabilizzante (doc. B).
Da parte
sua, il fratello di RI 1, spec. FMH in medicina generale, ha in sostanza fatto
valere di non essere d’accordo con la tesi secondo cui l’assicurato soffriva di
crisi depressive. A suo avviso, invece, la storia della sua vita e il decorso
della malattia parlerebbero piuttosto a favore di un disturbo di tipo psicotico
(doc. C).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha chiesto al proprio psichiatra di fiducia di prendere posizione
circa il contenuto del certificato 1° marzo 2007 del dott. __________.
Queste le
considerazioni da lui espresse in data 26 marzo 2007:
"
Ho preso atto dell'opposizione inoltrata
dall'avvocato RA 1 e del rapporto redatto dal servizio psicosociale di __________.
Ho pure preso contatto con il medico assistente dott. __________ il 26.3.2007.
In merito al rapporto dell'1.3.2007 redatto dallo
stesso dott. __________, occorre innanzitutto precisare, che la presa in carico
ambulatoriale presso il servizio psicosociale di __________ non è avvenuta in
data 29.5.2006 (come menzionato nel rapporto), considerato che in quella data
l'assicurato si trovava ancora ricoverato presso l'Ospedale __________ di __________,
ove è rimasto degente dal 24.5 al 30.6.2006.
Il dott. __________ mi ha confermato di aver
visto il paziente la prima volta il 14.8.2006 dopo che lo stesso gli era stato
segnalato dalla dott.ssa __________ che l'aveva visitato presso la Clinica di __________
ove il signor RI 1 era stato trasferito dopo la dimissione dall'Ospedale di __________.
Il dott. __________ l'ha quindi visto a distanza
di quasi 3 mesi dall'evento.
Il suo rapporto dell'1.3.2007 non contiene
peraltro alcuna descrizione psico-patologica o clinica nè tanto meno si
discutono i "dubbi" in merito alla diagnosi posta dal sottoscritto.
Neppure viene proposta una diagnosi alternativa o la descrizione di fatti nuovi
che potrebbero deporre per un'incapacità totale di discernimento al momento
dell'evento in questione.
Il dott. Quirici mi ha inoltre confermato che il
paziente "non è stato visto molto spesso" al servizio psicosociale e
che l'ultima visita risale al 28.2.2007. Non sono più previste delle nuove
visite.
Il miglioramento descritto non è necessariamente
dovuto all'assunzione di Abilify, considerata la poca compliance in passato e
l'assenza di controlli del tasso ematico.
CONCLUSIONI
Il rapporto in questione non contiene nuovi
elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni da me espresse in
precedenza. Dal colloquio non sono neppure emersi nuovi elementi clinici che in
qualche modo potrebbero disconfermare la mia diagnosi (posta evidentemente
secondo le risultanze dell'esame clinico effettuato in data 15.1.2007). La
diagnosi, di per sè, comunque non è decisiva, dal punto di vista della medicina
assicurativa, per la valutazione dell'infortunio. Determinante sarebbero invece
gli elementi (che nel rapporto del dott. __________ non vengono tuttavia
descritti) che potrebbero deporre, al momento dei fatti, per la totale assenza
della capacità di discernimento.
Le osservazioni del dott. __________ sono
pertanto irrilevanti in merito alla valutazione del caso."
(doc. 52)
2.11. Secondo la
giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante
è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid.
3a, 122 V 160 consid. 1c).
Occorre
Considerandi
inoltre considerare che, sempre secondo il TFA, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella già menzionata DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p.
33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene, tutto ben considerato, che l’apprezzamento
espresso dallo psichiatra di fiducia dell’CO 1 possa validamente servire da
base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto
istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia psichiatrica).
In
proposito, va sottolineato che il dott. __________, in quanto specialista FMH
in psichiatra e psicoterapeuta, già Direttore del
Settore __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, deve essere ritenuto come particolarmente qualificato ad esprimersi
nella materia che qui interessa.
D’altro
canto, egli ha formulato le proprie conclusioni, motivate in maniera
convincente, dopo avere preso piena conoscenza dei dati anamnestici riguardanti
l’assicurato e dopo averlo personalmente incontrato (circa la necessità di un esame
personale dell'assicurato, quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e
riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8
agosto 2002 e 35.2005.9 dell’8 novembre 2005).
In
particolare, il TCA rileva che dalle certificazioni degli psichiatri che si sono
occupati dell’assicurato nel corso della sua degenza presso l’Ospedale __________
di __________, si evince che, al momento del tentativo di suicidio, egli era in
preda a una crisi depressiva acuta - senza sintomi psicotici (“ohne
psychotische Symptome”) - sviluppatasi nel quadro del noto disturbo affettivo
bipolare (doc. D e E).
Ora, è
vero che il dott. __________, al momento in cui ha allestito la sua perizia del
18.
gennaio 2007, non si trovava in possesso dei referti appena citati.
Tuttavia, questi ultimi, almeno per quanto riguarda l’aspetto diagnostico, non
fanno altro che confermare la valutazione del medico fiduciario
dell’amministrazione, per il quale, citiamo: “Dal comportamento dell’assicurato
nel periodo antecedente l’evento del 24.5.2006, emergono dei chiari segni
clinici indicanti una sintomatologia depressiva acuta con rischio
suidicale, …” (doc. 45 - il corsivo è del redattore).
D’altra
parte, questo Tribunale prende atto che per il fratello dell’insorgente, quest’ultimo
soffrirebbe di un disturbo psicotico e non di depressione.
A
prescindere dal fatto che, secondo il dott. __________, “la diagnosi, di per
sé, comunque non è decisiva, dal punto di vista della medicina assicurativa,
per la valutazione dell’infortunio.” (doc. 52), alla sua opinione non può
essere riconosciuto sufficiente valore probatorio, poiché, oltre a essere uno
specialista in medicina generale, essa appare in contrasto con il parere del
dott. __________, psichiatra che ha seguito RI 1 durante gli anni 2002-2005 e,
sporadicamente, anche nel periodo aprile-maggio 2006, ciò che lo pone in una
posizione privilegiata per esprimersi, con piena cognizione di causa, sulla
natura dei disturbi di cui soffre il suo paziente (cfr. doc. 29: “Er leidet
vorwiegend an wiederholten Depressionen. Während meiner
Behandlungszeit standen suizidale Tendenzen nie im Vordergrund. Jetzt aber
entwickelte sich im Zusammenhang mit existentiellen Schwierigkeiten bei der
Arbeitsfindung unde der bereits ausgesprochenen Wohnungskündigung eine
Depression. Während seiner Suche nach einem Therapeuten in der Nähe seines
Wohnortes und in meiner Abwesenheit verstärkte sich seine Depression, es kam
zu seiner Suizidhandlung.“ – il corsivo é del redattore).
Per
quanto riguarda infine la certificazione 1° marzo 2007 del dott. __________, medico-assistente
presso il Servizio psico-sociale di Locarno, il TCA osserva
che questo sanitario non ha saputo andare oltre il dichiararsi in disaccordo
con il dott. __________ su diagnosi e conclusione concernente lo stato mentale
dell’assicurato al momento del tentamen.
Così come ha
pertinentemente fatto osservare lo psichiatra di fiducia dell’CO 1, il
documento in questione non contiene, citiamo: “… alcuna descrizione
psico-patologica o clinica né tanto meno si discutono i “dubbi” in merito alla
diagnosi posta dal sottoscritto. Neppure viene proposta una diagnosi
alternativa o la descrizione di fatti nuovi che potrebbero deporre per
un’incapacità totale di discernimento al momento dell’evento in questione.”
(doc. 52).
In esito
a quanto precede, il TCA, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005;
STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125
V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), ritiene che il
24.
maggio 2006, al momento in cui ha tentato di togliersi la vita, l'assicurato
non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che
i presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.
Di
conseguenza l’assicuratore infortuni convenuto ha correttamente negato il
proprio obbligo a prestazioni.
2.12
Deve essere
verificato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto (cfr.
doc. II).
2.12.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale norma
di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett.
f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio
2003.
nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.
2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13,
consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA
del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
2.12.2
In concreto,
emerge dagli atti di causa (cfr. doc. II 1) che RI 1 vive grazie a un vitalizio
(fr. 1’046/mese), integrato dalle prestazioni della pubblica assistenza (fr.
497/mese).
È vero
che l’assicurato possiede risparmi per un importo di circa fr. 24'000 (di cui
fr. 10'000 derivanti da prestiti concessigli da suo padre e da suo fratello).
Tuttavia, non può essere ragionevolmente preteso che
egli utilizzi una parte di questo capitale per la copertura delle sue spese
legali, tenuto conto dell’esiguità delle sue entrate correnti (per un caso
analogo, cfr. la STCA 35.2005.100 del 27 marzo 2006).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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