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35.2007.56

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11 giugno 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996 nella causa G. P.).

2.5. Con la

propria impugnativa, RI 1 rimprovera innanzitutto all’CO 1 di avere omesso di

considerare le conseguenze dell’intervento di impianto di protesi totale

eseguito il 24 gennaio 2005 dal dott. __________ e, al proposito, ritiene

necessario che il TCA ordini una perizia giudiziaria alfine di accertare

l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’operazione appena citata e i

disturbi localizzati alla spalla sinistra.

Così come

è stato precisato in sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore

convenuto ha valutato il diritto alla rendita di invalidità prendendo in

considerazione lo, citiamo: “… stato complessivo della spalla sinistra

…”, a prescindere dunque dall’origine dei disturbi localizzati a quel livello

(doc. III, p. 2: “L’CO 1 - a differenza di quanto sembra credere il ricorrente

- non ha mai dichiarato la causalità estinta o ancora negato la propria

responsabilità per una parte dei disturbi lamentati.”).

Se ne

deduce che qualora lo stato della spalla sinistra fosse effettivamente

condizionato dalle sequele dell’intervento protesico in questione, così come ha

d’altronde ammesso il dott. __________ - doc. 147, p. 14), l’assicuratore

infortuni ne avrebbe già tenuto conto.

In esito

a quanto precede, appare infondata l’eccezione ricorsuale in base alla quale la

decisione su opposizione impugnata sarebbe viziata da una carente motivazione (in

effetti, non vi era proprio nulla da motivare, posto che l’amministrazione ha

riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla totalità dei

disturbi presentati dall’assicurato alla spalla sinistra).

D’altro

canto, appare superfluo dare seguito alla richiesta di allestimento di una

perizia medica giudiziaria, visto che l’aspetto eziologico non è oggetto di

contestazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto.

2.6. L’assicurato,

in sede di ricorso, ha pure contestato che l’assicuratore LAINF convenuto fosse

legittimato a procedere alla definizione del caso a contare dal 2 gennaio 2006,

e ciò alla luce di quanto il dott. __________ ha rilevato in merito nella sua

perizia di parte del 9 febbraio 2007 (cfr. doc. I, p. 5s.).

In

effetti, il sanitario appena citato, responsabile degli arti superiori presso

la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale universitario di __________,

ha raccomandato l’esecuzione di un’infiltrazione con anestetico locale

dell’articolazione gleno-omerale e, in caso di chiara riduzione della

sintomatologia, di una revisione della protesi con eliminazione del diagnosticato

conflitto meccanico, accompagnata da una sinoviectomia, da un’artrolisi, nonché

dalla sostituzione della cavità in polietilene (doc. 147, p. 17s.).

In

proposito, l’CO 1 ha fatto valere che, relativamente alla questione della

stabilizzazione dello stato di salute, la propria decisione formale del 17

febbraio 2006 sarebbe cresciuta in giudicato incontestata (doc. III, p. 3: “Sia

in sede di opposizione che con il ricorso l’assicurato ha sempre e unicamente

chiesto di essere messo al beneficio delle prestazioni di lunga durata per cui

deve essere ammesso che egli non intenda fare uso delle opzioni terapeutiche

illustrate dal dott. __________. A mente dell’CO 1 la sospensione delle

prestazioni di breve durata è formalmente cresciuta in giudicato visto il

tenore dell’opposizione per cui, come enunciato in entrata, in questa sede deve

unicamente essere esaminato se le condizioni per riconoscere una rendita di

invalidità sono date.”).

Così come

è già stato indicato al considerando 2.3., il diritto alle cure cessa qualora

dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della

salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il

diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2,

128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19

febbraio 2008, consid. 4.1).

Il

Tribunale federale, più di recente, ha precisato che la questione del

“sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06

succitata, consid. 4.3 e riferimenti).

Ora, in

base alla perizia del dott. __________, RI 1, nonostante i postumi residuali

dell’evento infortunistico dell’ottobre 2004, è in grado di esercitare, a tempo

pieno e senza necessità di introdurre delle pause aggiuntive, un’attività lavorativa

adeguata, ovvero un’attività leggera, in cui le braccia non vengano ingaggiate

in lavori da svolgere sopra l’orizzontale e in cui non vengano trasportati pesi

(doc. 147, p. 18s.).

Se ne

deduce che i provvedimenti terapeutici prospettati dallo specialista bernese

non sono atti a migliorare sensibilmente la capacità lavorativa residua del

ricorrente, posto che, già prima che insorgesse il sinistro in questione,

l’esigibilità lavorativa del ricorrente era analoga a quella descritta dal

dott. __________, in ragione del danno alla salute localizzato alla spalla destra

(si veda, ad esempio, il rapporto 29.4.2002 della dott.ssa __________, medico

SMR, presente in doc. IX: “In conclusione, è giustificata IL 100% come pittore

dal 15.09.2000. Quindi ad valutazione CIP per attività adatta con le seguenti

limitazioni funzionali: non può eseguire lavori che richiedono elevazione del

braccio destro oltre 60 gradi. In considerazione della patologia descritta,

sono pure da evitare attività che richiedono il sollevamento o trasporto di

pesi medio-pesanti oppure manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere con

forza medio-pesante da parte del braccio destro.”).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla STF U 394/06, l’amministrazione era quindi

legittimata a dichiarare chiusa la cura medica e a procedere alla definizione

del diritto alle prestazioni di lunga durata.

In tali

condizioni, il TCA può astenersi dall’approfondire la questione di sapere se,

così come lo pretende l’CO 1, la decisione formale del 17 febbraio 2006 sia

cresciuta in giudicato su questo aspetto, oppure no.

2.7. A questo

Tribunale non rimane che da valutare se a RI 1 deve essere riconosciuta una

rendita di invalidità a causa dei disturbi alla spalla sinistra.

Al

riguardo, va ricordato innanzitutto che, in ragione del danno alla salute

localizzato alla spalla destra (in proposito, cfr. il rapporto 4.10.2001

del dott. __________, medico curante specialista, presente in doc. IX:

“Nell’estate 1992 il paziente è caduto e si è fatto male alla spalla ds. Il

30.09.93 è stato operato da me di artroscopia diagnostica e acromio-plastica

con sutura transossea di una cuffia con rottura completa traumatica. (…). Il

paz. in seguito ha lavorato come pittore in proprio al 100% senza problemi fino

al 13.03.00, quando è caduto da un ponteggio di 2 metri e si è di nuovo

lesionato la spalla ds. Per i dolori persistenti e con la diagnosi di rirottura

della cuffia rotatoria ho eseguito il 20.10.00 una risutura della cuffia. (…).

Per il persistere dei dolori ho rioperato il 6.7.01, quando ho trovato la

cuffia rotatoria con il tessuto tendinoso degenerato con alcuni fili liberi. Ho

eseguito una pulizia e asportato i fili liberi. Anche dopo questa rioperazione

il paziente non andava mai bene e accusa dolori quando lavora con il braccio

elevato sopra i 60 gradi.”) - non di pertinenza dell’assicuratore LAINF

convenuto -, l’insorgente era stato costretto ad abbandonare la sua

abituale professione di pittore.

A

decorrere dal mese di settembre 2002, l’insorgente ha quindi iniziato una

riformazione professionale quale gerente-responsabile di una ditta di pittura,

alle dipendenze della ditta __________ di __________.

In base

al rapporto 5 agosto 2002 del Consulente in integrazione professionale dell’AI,

__________, nel suo mansionario rientravano, in sostanza, l’elaborazione dei

preventivi, la supervisione e il controllo dei lavori, la gestione dei clienti,

nonché l’introduzione e la formazione del personale (allegato al doc. IX).

Con

rapporto del 9 dicembre 2002, redatto al termine del periodo di accertamento

professionale, lo stesso consulente aveva indicato che con la riqualifica si

sarebbero dovuti perseguire i seguenti obiettivi, citiamo: “ampliare le proprie

conoscenze tecnico-teoriche della professione (conoscenza di tutti i materiali

utilizzati in ditta e dei diversi metodi di lavoro, migliorare la sua

conoscenza “teorica” della professione, ..); acquisire le nozioni

amministrative di base (contabilità, uso PC, redazione di preventivi, …);

imparare ad assumere, con la “supervisione” regolare ed assidua del

responsabile, la direzione dei lavori; imparare a gestire una ditta di circa 15

operai.” (allegato al doc. IX).

La

riqualifica professionale presso la ditta __________ è proseguita sino al mese

di ottobre 2004, quando RI 1 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla

sinistra, con rottura della cuffia dei rotatori e successivo impianto di una

protesi totale (il 24 gennaio 2005).

In data

28 dicembre 2005 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Per

quanto qui di interesse, il medico di __________ appena citato ha dichiarato

l’assicurato in grado di esercitare di nuovo la professione per la quale era

stato riformato, a far tempo dal 2 gennaio 2006:

"

Lo stesso scopo ha la reintegrazione

dell’assicurato nella riformazione professionale, la quale può essere ripresa

in misura normale, da un profilo medico dal 2.1.2006.

Trattasi dell’attività di responsabile tecnico di

una ditta di pittura di piccole o medie dimensioni (elaborazione dei

preventivi, supervisione, controllo lavori, gestione clienti, introduzione e

formazione del personale).

Anche il trasporto di materiale dalla ditta sui

cantieri è incluso, tuttavia non è inteso il carico, scarico e trasporto di

pesi elevati (p. es. dei secchi di pittura che pesano in media un 20 kg!).

Il signor RI 1 viene quindi informato che la CO 1

lo considera nuovamente abile nella misura del 100% per le qualità di

capo-pittore/aiuto gerente e gli viene consegnato direttamente il relativo

certificato d’infortunio.”

(doc.

102, p. 4s.)

Un parere

analogo è stato espresso dal medico di fiducia dell’Ufficio AI, dott. __________:

"

Nella nuova professione appresa nell’ambito

della riqualifica, l’assicurato risulta abile al 100%.

Le limitazioni funzionali descritte sono tutt’ora

valide e la riqualifica scelta, che non comprende sollecitazioni degli arti

superiori, è adeguata anche con gli esiti dell’infortunio a carico della CO 1.”

(rapporto

31.1.2007 accluso in doc. IX).

Nel corso

del mese di novembre 2006, RI 1 si è privatamente sottoposto a una visita

peritale da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Dal

relativo referto, datato 9 febbraio 2007, si evince, a proposito della riformazione

professionale, che quest’ultima non ebbe di fatto luogo, posto che i titolari

della __________ non avrebbero trasmesso al ricorrente le conoscenze necessarie

per dirigere un’azienda. Per contro, essi chiedevano all’assicurato di

occuparsi principalmente della preparazione dei lavori, del trasporto dei

materiali, compreso il ripetuto sollevamento di sacchi di colori e di secchi

pesanti fino a 25 kg, nonché del controllo del tempo di lavoro (doc. 147, p.

11).

Per

quanto attiene all’esigibilità lavorativa, secondo il dott. __________,

l’insorgente non è in grado di esercitare né la sua precedente professione di

pittore, né, tenuto conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro in

merito alla sua attitudine ad occuparsi della gerenza di una ditta di pittura,

quella oggetto della riformazione professionale (doc. 147, p. 12: “Ein

Beschäftigung als Maler ist in dieser Situation unmöglich und eine

Beschäftigung als Geschäftsführer oder technischer Leiter eines Malerge__________

wegen ungenügender Sachkunde und fehlender Kentnisse der administrativen

Belange nicht möglich. Entsprechend ist der Explorand

seit dem Unfall in diesen beiden Funktionen nicht mehr arbeitsfähig.”).

Per

contro, RI 1 è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo

pieno e senza necessità di introdurre delle pause aggiuntive, un’attività

lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera, in cui le braccia non vengano

ingaggiate in lavori da svolgere sopra l’orizzontale e in cui non debbano

essere trasportati pesi (doc. 147, p. 18s.).

2.8. Con la propria impugnativa,

l’insorgente rimprovera ai titolari della __________ di non aver ottemperato

all’impegno preso nei suoi confronti, ovvero quello di riformarlo nella

professione di gerente di una ditta di pittura, e di averlo invece impiegato prevalentemente

in attività di tipo manuale, quale il carico e lo scarico di materiale,

attività che dopo l’infortunio alla spalla sinistra, egli non è più stato in

grado di svolgere (doc. I, p. 9: “Per mettere a fuoco la presente fattispecie è

doveroso precisare che già durante i primi tre mesi di lavoro presso la __________,

l’assicurato era stato assegnato al magazzino e aveva dovuto caricare e

Considerandi

scaricare il materiale (segnatamente i secchi di vernice del peso di 25 kg) e

portarlo suo cantieri utilizzando il furgoncino della ditta. Detta attività

veniva svolta dall’assicurato usando l’unico braccio sano, ossia il braccio

sinistro: (…). Il signor RI 1 aveva chiesto a più riprese ai titolari della __________

d’iniziare la riqualifica professionale ma essi, ogni volta, risposero che vi

era troppo lavoro e che pertanto si doveva rimandare detto inizio. Detta

situazione si trascinò per tutto l’anno 2003 come pure per tutto l’anno

2004.

”).

Egli contesta dunque che

la riformazione professionale era destinata a fallire a prescindere

dall’insorgenza del danno alla spalla sinistra, a causa soprattutto di una sua,

citiamo: “… mancanza d’esperienza nella gestione del personale e nella

conduzione di una ditta (relazioni con i dipendenti, ricerca clienti, ecc.).”

(doc. I, p. 9), secondo quanto il datore di lavoro aveva sostenuto in occasione

della sua audizione del 13 ottobre 2005 (doc. 78, p. 1: “La riformazione in sé

era impedita solo limitatamente da fattori fisici. Le maggiori difficoltà erano

dovute ad un’incapacità di far funzionare razionalmente la ditta. Gli operai della

ditta si erano accorti che il signor RI 1 non era all’altezza della situazione

e per questo motivo facevano fatica ad eseguire quanto gli ordinava ed

accettare i suoi ordini. Erano insorti diversi problemi con gli operai in

quanto non erano soddisfatti del responsabile ed inoltre alcune volte avevano

avuto delle noie con i clienti. Inoltre nonostante gli anni che è rimasto in

ditta non ha appreso in modo adeguato come si deve svolgere l’attività di

gerente.”).

Il TCA rileva che obiettivo

della riqualifica professionale ordinata dall’assicurazione per l’invalidità, era

quello di acquisire le competenze necessarie per gestire una ditta di

pittura di piccole-medie dimensioni (cfr. rapporto 5.8.2002 del Consulente

in integrazione professionale presente in doc. IX: “Tenuto conto della sua

esperienza professionale, l’unico progetto realistico che potrebbe portare ad

un completo recupero della capacità di guadagno, è quello di formare l’assicurato

“on the job” come responsabile tecnico di una ditta di pittura di piccole o

medie dimensioni (elaborazione dei preventivi, supervisione e controllo lavori,

gestione dei clienti, introduzione e formazione del personale, …).”).

In qualità di gerente,

l’assicurato sarebbe dunque chiamato a eseguire,

essenzialmente, dei compiti attinenti all'organizzazione ed alla sorveglianza

del lavoro, al contatto con la clientela, nonché delle mansioni di tipo

amministrativo, come ad esempio l’allestimento dei preventivi.

Si trattava

di incombenze certamente non gravose per gli arti superiori e, perciò, perfettamente

compatibili con le limitazioni funzionali descritte dal dott. __________ nella

sua perizia di parte del 9 febbraio 2007 (consid. 2.7. in fine di questa

sentenza; cfr., inoltre, i rapporti dei dottori __________ e __________: “Le

limitazioni funzionali descritte sono tutt’ora valide e la riqualifica scelta,

che non comprende sollecitazioni degli arti superiori, è adeguata anche con gli

esiti dell’infortunio a carico della CO 1.” - rapporto 31.1.2007 del dott. __________

accluso in doc. IX).

La

circostanza secondo cui, presso la ditta __________, RI 1 sarebbe stato

chiamato a svolgere delle mansioni più pesanti, comprendenti il

sollevamento/trasporto di pesi di una certa entità, che di per sé non appaiono adeguate

alle sue condizioni di salute, non è suscettibile di supportare le sue pretese.

Infatti,

la questione riguardante la capacità lavorativa dell’assicurato nella

professione oggetto della riformazione professionale e, in ultima analisi,

quella del diritto alla rendita di invalidità, non deve essere necessariamente

valutata facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze

della ditta __________.

La

decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva

essere la particolare situazione dell'insorgente presso l’azienda appena

menzionata, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da un

gerente di una ditta di pittura sul mercato generale del lavoro (cfr., per

dei casi analoghi, la STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA

con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999, la STCA 35.1999.134 del 17 aprile

2001.

e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).

Questa

Corte é del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, al gerente

di una ditta di pittura di medie dimensioni competano in prevalenza delle

mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché

di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza.

Un suo

coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce

generalmente l’eccezione.

In queste

condizioni, posto che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato

andrebbe oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare

funzione - d'ottimizzare l'organizzazione del

proprio lavoro in modo tale da risparmiare gli arti superiori, la decisione

dell’amministrazione di negargli il diritto alla rendita di invalidità, va

tutelata da questo Tribunale.

Infatti,

accertato che RI 1 non presenta

alcuna incapacità lavorativa nell’attività oggetto della riformazione, é

giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.

Del

resto, anche volendo seguire la tesi sostenuta dall’ex datore di lavoro

dell’assicurato e ripresa dall’assicuratore LAINF convenuto, ovvero che la

riformazione professionale era destinata a fallire indipendentemente dai

postumi dell’infortunio del 5 ottobre 2004, l’esito della presente vertenza non

muterebbe.

In effetti, determinando

il diritto alla rendita secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi,

visto che l’esigibilità lavorativa è rimasta quella che era prima del sinistro

in questione (cfr. rapporto 4.10.2001 del dott. __________, accluso al doc. IX

e doc. 147, p. 18s.), occorre concludere che quest’ultimo evento non ha

peggiorato la capacità di guadagno dell’assicurato, così come ha

pertinentemente osservato l’Istituto assicuratore in data 17 settembre 2007

(doc. XIV: “l’attività prospettata dall’AI non era esigibile per cui partendo

dal principio che l’assicurato era in grado di svolgere un’attività leggera e

non qualificata al 100% non può essere ammesso che il danno alla spalla

controlaterale abbia portato ad un peggioramento del guadagno teorico e quanto

anche alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso.”).

Anche in questa ipotesi, quindi,

la decisione dell’CO 1 di negare il diritto alla rendita di invalidità andrebbe

confermata.

In esito

a tutto quanto precede, ci si può senz’altro esimere dal procedere

all’audizione testimoniale dell’amministratrice unica della ditta __________,

mezzo di prova la cui assunzione è stata chiesta dall’insorgente (cfr. doc. V).

Con la propria

impugnativa, l’insorgente ha fatto valere di non essere in

grado di esercitare in misura completa nemmeno un’attività adeguata,

alternativa a quella oggetto della riformazione professionale e, d’altra parte,

che sul mercato del lavoro ticinese non vi sarebbe un’offerta sufficiente di

posti di lavoro compatibili con le sue condizioni di salute (doc. I).

Per

quanto concerne la prima obiezione, il TCA si limita a rilevare che è

stato lo stesso specialista privatamente consultato dall’assicurato, dott. __________,

a dichiarare quest’ultimo in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui non debba né

sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti né ingaggiare

gli arti superiori in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (doc.

147, p. 18s.), impedimenti che corrispondono, del resto, a

quelli che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno lamentato una

rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23

novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, tutelata dal TFA con pronunzia

U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato

in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche

agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten,

Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch

bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom

(unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen

fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der

Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung

(zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte

federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante

il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente

importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È stato

giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del

banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un

assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito

sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni

eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a

livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Infine,

con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato,

rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del

bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una

persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla

congelata post-traumatica).

Per

quanto attiene alla seconda obiezione, questa Corte non ignora certo le

difficoltà che presenta, da qualche anno a questa parte, il mercato del lavoro

svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in

concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione

contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.

83).

Da

notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non

sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia

di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di

attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni

professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC

1991, p. 332 consid. 3b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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