35.2007.56
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11 giugno 2008Italiano36 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2007.56
Data decisione, Autorità:
11.06.2008, TCA
Ricorso:
TF,8C_641/2008, 14.04.2009
Titolo:
Ass. vittima di infortunio durante riqualifica prof. quale gerente di ditta di pittura. Negato diritto rendita in quanto piena capacità lavorativa nell'attività intrapresa a titolo di riformazione prof., come pure, qualora la rif. non si fosse conclusa, in attività leggere semplici e ripetitive
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 2 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.56
mm
Lugano
11 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
ottobre 2004, RI 1 - che a quel momento stava svolgendo una riqualifica
professionale a carico dell’AI presso la ditta __________ di __________, in
ragione del danno alla salute localizzato alla spalla destra -, è
scivolato mentre stava scendendo da una scala a pioli e ha battuto per terra la
spalla sinistra.
L’artro-RMN
del 20 ottobre 2004 ha evidenziato la presenza di un’ampia rottura transmurale
della cuffia, coinvolgente il tendine del muscolo sovraspinato e parte
dell’infraspinato (doc. 3).
Nel corso
del mese di gennaio 2005, all’assicurato è stata impiantata una protesi totale della
spalla sinistra (doc. 33).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17
febbraio 2006, l’CO 1 - tenuto conto delle sole conseguenze del sinistro
dell’ottobre 2004 -, ha dichiarato RI 1 abile al lavoro dal 2 gennaio 2006 nella
professione per la quale era stata disposta la riformazione professionale e gli
ha di fatto negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 114).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 126,
147 e 148), l’assicuratore LAINF, in data 26 aprile 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 159).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 1° giugno 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha formulato le richieste seguenti, citiamo:
"
In via principale
1) Il ricorso è accolto e di conseguenza la
decisione del 17.02.2006 e la decisione su opposizione del 26.04.2007
emesse dalla CO 1 sono annullate.
2) Di conseguenza, previo allestimento di una
perizia giudiziaria, è assegnata al Signor RI 1 una rendita d’invalidità LAINF,
fondata su un tasso d’incapacità lavorativa di almeno il 60%.
3) Di conseguenza, l’incarto è retrocesso alla CO
1, affinché svolga i necessari accertamenti medici ed economici e
renda una nuova decisione formale di rendita ai sensi dei
considerandi.
4) Spese e ripetibili protestate.
In via subordinata
1) Il ricorso è accolto e di conseguenza la
decisione del 17.02.2006 e la decisione su opposizione del 26.04.2007
emesse dalla CO 1 sono annullate.
2) Di conseguenza, l’incarto viene retrocesso
alla CO 1, per l’espletamento di nuovi accertamenti medici ed
economici, nonché per statuire, mediante la resa di una nuova decisione
formale, in merito al diritto del Signor RI 1 alle
prestazioni assicurative a seguito del danno alla salute
causato dall’intervento chirurgico del 24.01.2005.
3) Di conseguenza, viene ordinato alla CO 1 di
erogare al Signor RI 1 l’indennità giornaliera nel periodo in cui verranno
svolti gli accertamenti medici ed economici, sino al momento
della resa della predetta decisione formale.
4) Spese e ripetibili protestate.
In via ulteriormente subordinata
1) Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza la decisione del 17.02.2006 e la decisione su opposizione
del 26.04.2007 emesse dalla CO 1 sono annullate.
2) Di conseguenza, è fatto ordine alla CO 1 di
aprire una nuova procedura amministrativa, volta a statuire nel merito
delle richieste formulate con scritto del 15.03.2007 dal Signor RI 1, per
il tramite del sottoscritto legale, e fondate sul referto peritale del 9.02.2007
dal Dr. med. __________.
3) Spese e ripetibili protestate.”
(doc. I,
p. 17s.)
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sottolinea innanzitutto
che, in base alla perizia di parte 9 febbraio 2007 del dott. __________,
l’impianto di protesi totale alla spalla sinistra eseguito dal dott. __________
nel mese di gennaio 2005, non era indicato dal profilo medico, aspetto sul
quale l’amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi in sede di decisione su
opposizione impugnata (doc. I, p. 4s.).
Del
resto, gli stessi disturbi residuali di cui egli soffre a livello della spalla
sinistra, costituirebbero una conseguenza naturale dell’operazione chirurgica
in questione, circostanza che il TCA dovrebbe accertare mediante l’esecuzione
di una perizia giudiziaria (in caso di contestazione da parte dell’CO 1 - doc.
I, p. 8).
Egli
ritiene inoltre che la decisione di procedere alla definizione del caso a decorrere
dal 2 gennaio 2006, contrasterebbe con le conclusioni enunciate dal perito di
parte, il quale, rispondendo al quesito n. 6, aveva sostenuto che da ulteriori
provvedimenti terapeutici ci si sarebbe potuti ancora attendere un miglioramento
sostanziale dello stato della spalla sinistra (doc. I, p. 5s.).
D’altro
canto, il ricorrente contesta l’affermazione dell’CO 1 secondo cui la sua
mancata assunzione da parte della ditta __________ a far tempo dal 1° gennaio
2005, sarebbe imputabile a una carente esperienza nella gestione del personale
e nella conduzione dell’azienda. A suo avviso, determinanti sarebbero stati
piuttosto le sue precarie condizioni di salute nonché, citiamo: “il fatto che i
titolari della __________ non avevano formato il ricorrente nelle mansioni
amministrative di un’impresa di pittura.” (doc. I, p. 11).
Parimenti
contestata è la valutazione della capacità lavorativa espressa dal medico di
circondario dell’CO 1 (abilità lavorativa completa nell’attività per la quale
era stata disposta la riformazione professionale, ossia quella di
capo-pittore/aiuto gerente), siccome in contrasto con le conclusioni formulate
in proposito dal perito di parte, dott. __________ (doc. I, p. 12ss.). Inoltre,
sempre a detta del’assicurato, il dott. __________ non avrebbe tenuto
debitamente conto dell’attività da lui concretamente svolta sino al 5 ottobre
2004 presso l’impresa di pittura __________ (attività essenzialmente di
capo-cantiere e di magazziniere - doc. I, p. 14s.).
RI 1
ritiene infine di non essere in grado di esercitare in misura completa nemmeno un’attività
adeguata, alternativa a quella oggetto della riformazione professionale e, in
questo contesto, rimprovera all’amministrazione di non avere tenuto conto delle
sequele dell’intervento operatorio del gennaio 2005 (doc. I, p. 15).
In
relazione al reddito da invalido, l’insorgente è dell’avviso che esso non sia
stato validamente stabilito sulla base delle DPL, visto che, da una parte,
queste ultime sono state prodotte soltanto nel corso della procedura di
opposizione e, dall’altra, citiamo: “non vi è attualmente sul mercato del
lavoro in Ticino un ventaglio sufficientemente ampio di attività leggere
disponibili e compatibili allo stato di salute dell’assicurato.”
Egli
domanda pertanto che il reddito da invalido venga determinato in applicazione
dei dati statistici salariali (doc. I, p. 16).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Nel mese di
luglio 2007, l’assicurato ha chiesto il richiamo del suo incarto dall’Ufficio
AI, l’audizione testimoniale di __________, amministratrice unica della ditta __________,
così come l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (doc. V).
1.6. In corso di
causa, questo Tribunale ha richiamato l’incarto dell’assicurato dall’UAI (doc.
IX).
L’assicuratore
infortuni convenuto ha rinunciato a formulare delle osservazioni in merito
(doc. XI), mentre l’insorgente lo ha fatto in data 10 settembre 2007 (doc. XII
+ allegati).
L’allegato
inoltrato dall’assicurato è stato oggetto di commento da parte dell’amministrazione
(doc. XIV).
In data
30 ottobre 2007, RI 1 si è riconfermato nella propria richiesta d’assunzione di
nuovi mezzi di prova (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli valuterà
finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano
sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr.,
su questi aspetti, la STFA
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996 nella causa G. P.).
2.5. Con la
propria impugnativa, RI 1 rimprovera innanzitutto all’CO 1 di avere omesso di
considerare le conseguenze dell’intervento di impianto di protesi totale
eseguito il 24 gennaio 2005 dal dott. __________ e, al proposito, ritiene
necessario che il TCA ordini una perizia giudiziaria alfine di accertare
l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’operazione appena citata e i
disturbi localizzati alla spalla sinistra.
Così come
è stato precisato in sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore
convenuto ha valutato il diritto alla rendita di invalidità prendendo in
considerazione lo, citiamo: “… stato complessivo della spalla sinistra
…”, a prescindere dunque dall’origine dei disturbi localizzati a quel livello
(doc. III, p. 2: “L’CO 1 - a differenza di quanto sembra credere il ricorrente
- non ha mai dichiarato la causalità estinta o ancora negato la propria
responsabilità per una parte dei disturbi lamentati.”).
Se ne
deduce che qualora lo stato della spalla sinistra fosse effettivamente
condizionato dalle sequele dell’intervento protesico in questione, così come ha
d’altronde ammesso il dott. __________ - doc. 147, p. 14), l’assicuratore
infortuni ne avrebbe già tenuto conto.
In esito
a quanto precede, appare infondata l’eccezione ricorsuale in base alla quale la
decisione su opposizione impugnata sarebbe viziata da una carente motivazione (in
effetti, non vi era proprio nulla da motivare, posto che l’amministrazione ha
riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla totalità dei
disturbi presentati dall’assicurato alla spalla sinistra).
D’altro
canto, appare superfluo dare seguito alla richiesta di allestimento di una
perizia medica giudiziaria, visto che l’aspetto eziologico non è oggetto di
contestazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto.
2.6. L’assicurato,
in sede di ricorso, ha pure contestato che l’assicuratore LAINF convenuto fosse
legittimato a procedere alla definizione del caso a contare dal 2 gennaio 2006,
e ciò alla luce di quanto il dott. __________ ha rilevato in merito nella sua
perizia di parte del 9 febbraio 2007 (cfr. doc. I, p. 5s.).
In
effetti, il sanitario appena citato, responsabile degli arti superiori presso
la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale universitario di __________,
ha raccomandato l’esecuzione di un’infiltrazione con anestetico locale
dell’articolazione gleno-omerale e, in caso di chiara riduzione della
sintomatologia, di una revisione della protesi con eliminazione del diagnosticato
conflitto meccanico, accompagnata da una sinoviectomia, da un’artrolisi, nonché
dalla sostituzione della cavità in polietilene (doc. 147, p. 17s.).
In
proposito, l’CO 1 ha fatto valere che, relativamente alla questione della
stabilizzazione dello stato di salute, la propria decisione formale del 17
febbraio 2006 sarebbe cresciuta in giudicato incontestata (doc. III, p. 3: “Sia
in sede di opposizione che con il ricorso l’assicurato ha sempre e unicamente
chiesto di essere messo al beneficio delle prestazioni di lunga durata per cui
deve essere ammesso che egli non intenda fare uso delle opzioni terapeutiche
illustrate dal dott. __________. A mente dell’CO 1 la sospensione delle
prestazioni di breve durata è formalmente cresciuta in giudicato visto il
tenore dell’opposizione per cui, come enunciato in entrata, in questa sede deve
unicamente essere esaminato se le condizioni per riconoscere una rendita di
invalidità sono date.”).
Così come
è già stato indicato al considerando 2.3., il diritto alle cure cessa qualora
dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della
salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il
diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2,
128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19
febbraio 2008, consid. 4.1).
Il
Tribunale federale, più di recente, ha precisato che la questione del
“sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06
succitata, consid. 4.3 e riferimenti).
Ora, in
base alla perizia del dott. __________, RI 1, nonostante i postumi residuali
dell’evento infortunistico dell’ottobre 2004, è in grado di esercitare, a tempo
pieno e senza necessità di introdurre delle pause aggiuntive, un’attività lavorativa
adeguata, ovvero un’attività leggera, in cui le braccia non vengano ingaggiate
in lavori da svolgere sopra l’orizzontale e in cui non vengano trasportati pesi
(doc. 147, p. 18s.).
Se ne
deduce che i provvedimenti terapeutici prospettati dallo specialista bernese
non sono atti a migliorare sensibilmente la capacità lavorativa residua del
ricorrente, posto che, già prima che insorgesse il sinistro in questione,
l’esigibilità lavorativa del ricorrente era analoga a quella descritta dal
dott. __________, in ragione del danno alla salute localizzato alla spalla destra
(si veda, ad esempio, il rapporto 29.4.2002 della dott.ssa __________, medico
SMR, presente in doc. IX: “In conclusione, è giustificata IL 100% come pittore
dal 15.09.2000. Quindi ad valutazione CIP per attività adatta con le seguenti
limitazioni funzionali: non può eseguire lavori che richiedono elevazione del
braccio destro oltre 60 gradi. In considerazione della patologia descritta,
sono pure da evitare attività che richiedono il sollevamento o trasporto di
pesi medio-pesanti oppure manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere con
forza medio-pesante da parte del braccio destro.”).
Alla luce
della giurisprudenza di cui alla STF U 394/06, l’amministrazione era quindi
legittimata a dichiarare chiusa la cura medica e a procedere alla definizione
del diritto alle prestazioni di lunga durata.
In tali
condizioni, il TCA può astenersi dall’approfondire la questione di sapere se,
così come lo pretende l’CO 1, la decisione formale del 17 febbraio 2006 sia
cresciuta in giudicato su questo aspetto, oppure no.
2.7. A questo
Tribunale non rimane che da valutare se a RI 1 deve essere riconosciuta una
rendita di invalidità a causa dei disturbi alla spalla sinistra.
Al
riguardo, va ricordato innanzitutto che, in ragione del danno alla salute
localizzato alla spalla destra (in proposito, cfr. il rapporto 4.10.2001
del dott. __________, medico curante specialista, presente in doc. IX:
“Nell’estate 1992 il paziente è caduto e si è fatto male alla spalla ds. Il
30.09.93 è stato operato da me di artroscopia diagnostica e acromio-plastica
con sutura transossea di una cuffia con rottura completa traumatica. (…). Il
paz. in seguito ha lavorato come pittore in proprio al 100% senza problemi fino
al 13.03.00, quando è caduto da un ponteggio di 2 metri e si è di nuovo
lesionato la spalla ds. Per i dolori persistenti e con la diagnosi di rirottura
della cuffia rotatoria ho eseguito il 20.10.00 una risutura della cuffia. (…).
Per il persistere dei dolori ho rioperato il 6.7.01, quando ho trovato la
cuffia rotatoria con il tessuto tendinoso degenerato con alcuni fili liberi. Ho
eseguito una pulizia e asportato i fili liberi. Anche dopo questa rioperazione
il paziente non andava mai bene e accusa dolori quando lavora con il braccio
elevato sopra i 60 gradi.”) - non di pertinenza dell’assicuratore LAINF
convenuto -, l’insorgente era stato costretto ad abbandonare la sua
abituale professione di pittore.
A
decorrere dal mese di settembre 2002, l’insorgente ha quindi iniziato una
riformazione professionale quale gerente-responsabile di una ditta di pittura,
alle dipendenze della ditta __________ di __________.
In base
al rapporto 5 agosto 2002 del Consulente in integrazione professionale dell’AI,
__________, nel suo mansionario rientravano, in sostanza, l’elaborazione dei
preventivi, la supervisione e il controllo dei lavori, la gestione dei clienti,
nonché l’introduzione e la formazione del personale (allegato al doc. IX).
Con
rapporto del 9 dicembre 2002, redatto al termine del periodo di accertamento
professionale, lo stesso consulente aveva indicato che con la riqualifica si
sarebbero dovuti perseguire i seguenti obiettivi, citiamo: “ampliare le proprie
conoscenze tecnico-teoriche della professione (conoscenza di tutti i materiali
utilizzati in ditta e dei diversi metodi di lavoro, migliorare la sua
conoscenza “teorica” della professione, ..); acquisire le nozioni
amministrative di base (contabilità, uso PC, redazione di preventivi, …);
imparare ad assumere, con la “supervisione” regolare ed assidua del
responsabile, la direzione dei lavori; imparare a gestire una ditta di circa 15
operai.” (allegato al doc. IX).
La
riqualifica professionale presso la ditta __________ è proseguita sino al mese
di ottobre 2004, quando RI 1 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla
sinistra, con rottura della cuffia dei rotatori e successivo impianto di una
protesi totale (il 24 gennaio 2005).
In data
28 dicembre 2005 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Per
quanto qui di interesse, il medico di __________ appena citato ha dichiarato
l’assicurato in grado di esercitare di nuovo la professione per la quale era
stato riformato, a far tempo dal 2 gennaio 2006:
"
Lo stesso scopo ha la reintegrazione
dell’assicurato nella riformazione professionale, la quale può essere ripresa
in misura normale, da un profilo medico dal 2.1.2006.
Trattasi dell’attività di responsabile tecnico di
una ditta di pittura di piccole o medie dimensioni (elaborazione dei
preventivi, supervisione, controllo lavori, gestione clienti, introduzione e
formazione del personale).
Anche il trasporto di materiale dalla ditta sui
cantieri è incluso, tuttavia non è inteso il carico, scarico e trasporto di
pesi elevati (p. es. dei secchi di pittura che pesano in media un 20 kg!).
Il signor RI 1 viene quindi informato che la CO 1
lo considera nuovamente abile nella misura del 100% per le qualità di
capo-pittore/aiuto gerente e gli viene consegnato direttamente il relativo
certificato d’infortunio.”
(doc.
102, p. 4s.)
Un parere
analogo è stato espresso dal medico di fiducia dell’Ufficio AI, dott. __________:
"
Nella nuova professione appresa nell’ambito
della riqualifica, l’assicurato risulta abile al 100%.
Le limitazioni funzionali descritte sono tutt’ora
valide e la riqualifica scelta, che non comprende sollecitazioni degli arti
superiori, è adeguata anche con gli esiti dell’infortunio a carico della CO 1.”
(rapporto
31.1.2007 accluso in doc. IX).
Nel corso
del mese di novembre 2006, RI 1 si è privatamente sottoposto a una visita
peritale da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Dal
relativo referto, datato 9 febbraio 2007, si evince, a proposito della riformazione
professionale, che quest’ultima non ebbe di fatto luogo, posto che i titolari
della __________ non avrebbero trasmesso al ricorrente le conoscenze necessarie
per dirigere un’azienda. Per contro, essi chiedevano all’assicurato di
occuparsi principalmente della preparazione dei lavori, del trasporto dei
materiali, compreso il ripetuto sollevamento di sacchi di colori e di secchi
pesanti fino a 25 kg, nonché del controllo del tempo di lavoro (doc. 147, p.
11).
Per
quanto attiene all’esigibilità lavorativa, secondo il dott. __________,
l’insorgente non è in grado di esercitare né la sua precedente professione di
pittore, né, tenuto conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro in
merito alla sua attitudine ad occuparsi della gerenza di una ditta di pittura,
quella oggetto della riformazione professionale (doc. 147, p. 12: “Ein
Beschäftigung als Maler ist in dieser Situation unmöglich und eine
Beschäftigung als Geschäftsführer oder technischer Leiter eines Malerge__________
wegen ungenügender Sachkunde und fehlender Kentnisse der administrativen
Belange nicht möglich. Entsprechend ist der Explorand
seit dem Unfall in diesen beiden Funktionen nicht mehr arbeitsfähig.”).
Per
contro, RI 1 è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo
pieno e senza necessità di introdurre delle pause aggiuntive, un’attività
lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera, in cui le braccia non vengano
ingaggiate in lavori da svolgere sopra l’orizzontale e in cui non debbano
essere trasportati pesi (doc. 147, p. 18s.).
2.8. Con la propria impugnativa,
l’insorgente rimprovera ai titolari della __________ di non aver ottemperato
all’impegno preso nei suoi confronti, ovvero quello di riformarlo nella
professione di gerente di una ditta di pittura, e di averlo invece impiegato prevalentemente
in attività di tipo manuale, quale il carico e lo scarico di materiale,
attività che dopo l’infortunio alla spalla sinistra, egli non è più stato in
grado di svolgere (doc. I, p. 9: “Per mettere a fuoco la presente fattispecie è
doveroso precisare che già durante i primi tre mesi di lavoro presso la __________,
l’assicurato era stato assegnato al magazzino e aveva dovuto caricare e
Considerandi
scaricare il materiale (segnatamente i secchi di vernice del peso di 25 kg) e
portarlo suo cantieri utilizzando il furgoncino della ditta. Detta attività
veniva svolta dall’assicurato usando l’unico braccio sano, ossia il braccio
sinistro: (…). Il signor RI 1 aveva chiesto a più riprese ai titolari della __________
d’iniziare la riqualifica professionale ma essi, ogni volta, risposero che vi
era troppo lavoro e che pertanto si doveva rimandare detto inizio. Detta
situazione si trascinò per tutto l’anno 2003 come pure per tutto l’anno
2004.
”).
Egli contesta dunque che
la riformazione professionale era destinata a fallire a prescindere
dall’insorgenza del danno alla spalla sinistra, a causa soprattutto di una sua,
citiamo: “… mancanza d’esperienza nella gestione del personale e nella
conduzione di una ditta (relazioni con i dipendenti, ricerca clienti, ecc.).”
(doc. I, p. 9), secondo quanto il datore di lavoro aveva sostenuto in occasione
della sua audizione del 13 ottobre 2005 (doc. 78, p. 1: “La riformazione in sé
era impedita solo limitatamente da fattori fisici. Le maggiori difficoltà erano
dovute ad un’incapacità di far funzionare razionalmente la ditta. Gli operai della
ditta si erano accorti che il signor RI 1 non era all’altezza della situazione
e per questo motivo facevano fatica ad eseguire quanto gli ordinava ed
accettare i suoi ordini. Erano insorti diversi problemi con gli operai in
quanto non erano soddisfatti del responsabile ed inoltre alcune volte avevano
avuto delle noie con i clienti. Inoltre nonostante gli anni che è rimasto in
ditta non ha appreso in modo adeguato come si deve svolgere l’attività di
gerente.”).
Il TCA rileva che obiettivo
della riqualifica professionale ordinata dall’assicurazione per l’invalidità, era
quello di acquisire le competenze necessarie per gestire una ditta di
pittura di piccole-medie dimensioni (cfr. rapporto 5.8.2002 del Consulente
in integrazione professionale presente in doc. IX: “Tenuto conto della sua
esperienza professionale, l’unico progetto realistico che potrebbe portare ad
un completo recupero della capacità di guadagno, è quello di formare l’assicurato
“on the job” come responsabile tecnico di una ditta di pittura di piccole o
medie dimensioni (elaborazione dei preventivi, supervisione e controllo lavori,
gestione dei clienti, introduzione e formazione del personale, …).”).
In qualità di gerente,
l’assicurato sarebbe dunque chiamato a eseguire,
essenzialmente, dei compiti attinenti all'organizzazione ed alla sorveglianza
del lavoro, al contatto con la clientela, nonché delle mansioni di tipo
amministrativo, come ad esempio l’allestimento dei preventivi.
Si trattava
di incombenze certamente non gravose per gli arti superiori e, perciò, perfettamente
compatibili con le limitazioni funzionali descritte dal dott. __________ nella
sua perizia di parte del 9 febbraio 2007 (consid. 2.7. in fine di questa
sentenza; cfr., inoltre, i rapporti dei dottori __________ e __________: “Le
limitazioni funzionali descritte sono tutt’ora valide e la riqualifica scelta,
che non comprende sollecitazioni degli arti superiori, è adeguata anche con gli
esiti dell’infortunio a carico della CO 1.” - rapporto 31.1.2007 del dott. __________
accluso in doc. IX).
La
circostanza secondo cui, presso la ditta __________, RI 1 sarebbe stato
chiamato a svolgere delle mansioni più pesanti, comprendenti il
sollevamento/trasporto di pesi di una certa entità, che di per sé non appaiono adeguate
alle sue condizioni di salute, non è suscettibile di supportare le sue pretese.
Infatti,
la questione riguardante la capacità lavorativa dell’assicurato nella
professione oggetto della riformazione professionale e, in ultima analisi,
quella del diritto alla rendita di invalidità, non deve essere necessariamente
valutata facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze
della ditta __________.
La
decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva
essere la particolare situazione dell'insorgente presso l’azienda appena
menzionata, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da un
gerente di una ditta di pittura sul mercato generale del lavoro (cfr., per
dei casi analoghi, la STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA
con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999, la STCA 35.1999.134 del 17 aprile
2001.
e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).
Questa
Corte é del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, al gerente
di una ditta di pittura di medie dimensioni competano in prevalenza delle
mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché
di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza.
Un suo
coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce
generalmente l’eccezione.
In queste
condizioni, posto che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato
andrebbe oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare
funzione - d'ottimizzare l'organizzazione del
proprio lavoro in modo tale da risparmiare gli arti superiori, la decisione
dell’amministrazione di negargli il diritto alla rendita di invalidità, va
tutelata da questo Tribunale.
Infatti,
accertato che RI 1 non presenta
alcuna incapacità lavorativa nell’attività oggetto della riformazione, é
giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.
Del
resto, anche volendo seguire la tesi sostenuta dall’ex datore di lavoro
dell’assicurato e ripresa dall’assicuratore LAINF convenuto, ovvero che la
riformazione professionale era destinata a fallire indipendentemente dai
postumi dell’infortunio del 5 ottobre 2004, l’esito della presente vertenza non
muterebbe.
In effetti, determinando
il diritto alla rendita secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi,
visto che l’esigibilità lavorativa è rimasta quella che era prima del sinistro
in questione (cfr. rapporto 4.10.2001 del dott. __________, accluso al doc. IX
e doc. 147, p. 18s.), occorre concludere che quest’ultimo evento non ha
peggiorato la capacità di guadagno dell’assicurato, così come ha
pertinentemente osservato l’Istituto assicuratore in data 17 settembre 2007
(doc. XIV: “l’attività prospettata dall’AI non era esigibile per cui partendo
dal principio che l’assicurato era in grado di svolgere un’attività leggera e
non qualificata al 100% non può essere ammesso che il danno alla spalla
controlaterale abbia portato ad un peggioramento del guadagno teorico e quanto
anche alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso.”).
Anche in questa ipotesi, quindi,
la decisione dell’CO 1 di negare il diritto alla rendita di invalidità andrebbe
confermata.
In esito
a tutto quanto precede, ci si può senz’altro esimere dal procedere
all’audizione testimoniale dell’amministratrice unica della ditta __________,
mezzo di prova la cui assunzione è stata chiesta dall’insorgente (cfr. doc. V).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente ha fatto valere di non essere in
grado di esercitare in misura completa nemmeno un’attività adeguata,
alternativa a quella oggetto della riformazione professionale e, d’altra parte,
che sul mercato del lavoro ticinese non vi sarebbe un’offerta sufficiente di
posti di lavoro compatibili con le sue condizioni di salute (doc. I).
Per
quanto concerne la prima obiezione, il TCA si limita a rilevare che è
stato lo stesso specialista privatamente consultato dall’assicurato, dott. __________,
a dichiarare quest’ultimo in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui non debba né
sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti né ingaggiare
gli arti superiori in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (doc.
147, p. 18s.), impedimenti che corrispondono, del resto, a
quelli che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno lamentato una
rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23
novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, tutelata dal TFA con pronunzia
U 296/99 del 3 gennaio 2000).
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue
condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato
in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche
agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten,
Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch
bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom
(unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen
fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der
Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung
(zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA
succitata, consid. 3b)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte
federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante
il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente
importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È stato
giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del
banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a
livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato,
rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del
bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una
persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla
congelata post-traumatica).
Per
quanto attiene alla seconda obiezione, questa Corte non ignora certo le
difficoltà che presenta, da qualche anno a questa parte, il mercato del lavoro
svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in
concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione
contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
83).
Da
notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non
sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia
di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di
attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni
professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC
1991, p. 332 consid. 3b).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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