35.2007.58
Irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Alcun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale.
20 giugno 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
35.2007.58
Data decisione, Autorità:
20.06.2007, TCA
Titolo:
Irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Alcun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale.
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38 cpv. 3 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
art. 60 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.58
mm/DC/td
Lugano
20 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
giugno 2006, RI 1, assicurata contro gli infortuni presso CO 1, è caduta mentre
stava pulendo una scala, accusando, secondo il certificato 7 luglio 2006 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una lombosciatalgia
bilaterale post-traumatica.
Accertamenti
eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la presenza di un’ernia discale
lombo-sacrale con estensione verso craniale, nonché di una protrusione a base
larga a livello di L4-L5 nel contesto di discopatie degenerative L4/L5/S1 (cfr.
referto relativo alla RMN del 16.10.2006).
L’amministrazione
ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12
febbraio 2007, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a decorrere dal 1° marzo 2007, facendo difetto, da tale data, una
relazione di causalità naturale con il sinistro del mese di giugno 2006.
A seguito
dell’opposizione interposta dalla __________, Compagnia d’assicurazione di
protezione giuridica, per conto dell’assicurata, CO 1, in data 2 maggio 2007,
ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).
1.3. Con ricorso
(erroneamente) datato 28 ottobre 2005, pervenuto al TCA in data 8 giugno 2007, RI
1 ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versarle ulteriori
prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2007 (cfr. doc. I).
1.4. In data 14
giugno 2007, l’amministrazione ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata
irricevibile poiché tardiva (cfr. doc. IV).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Questa Corte
deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Per inciso,
occorre precisare che l'art. 106 LAINF, il quale prevedeva, in deroga all'art.
60 LPGA, un termine di tre mesi per ricorrere contro le decisioni su
opposizione in materia di prestazioni assicurative, è stato abrogato con
effetto dal 1° gennaio 2007.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al
rappresentante di RI 1, la __________ Compagnia d’assicurazione di protezione
giuridica, in data 4 maggio 2007, così come la ricorrente stessa ha
riconosciuto (cfr. doc. I, p. 1, nonché il doc. IV 2).
Il
termine di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere in data 5 maggio 2007 (in
ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art.
60 cpv. 2 LPGA) ed è giunto a scadenza il 4 giugno 2007 (il trentesimo
giorno è in realtà caduto di domenica, tuttavia, in applicazione analogica
dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il primo giorno feriale
seguente, lunedì 4 giugno appunto).
Consegnato
alla Posta il 6 giugno 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di
invio), l’impugnativa dell’assicurata si rivela tardiva e, pertanto,
irricevibile.
2.4. RI 1
sostiene che il termine di ricorso decorrerebbe soltanto dalla data in cui essa
è personalmente entrata in possesso della decisione su opposizione in discussione,
ossia dal 23 maggio 2007 (doc. I, p. 1 e doc. C).
Questo
Tribunale non può condividere la tesi dell’assicurata, visto che la __________
Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica, alla quale l’assicuratore ha
intimato la decisione su opposizione del 2 maggio 2007, era legittimata ad
agire a nome di RI 1 da una regolare procura conferitale da quest’ultima il 13
febbraio 2007 (cfr. doc. IV 3), che nel frattempo non era stata revocata. La
sua rappresentante era quindi legittimata anche a ricevere il provvedimento amministrativo
in questione.
L'amministrazione
era del resto tenuta a notificare la decisione direttamente alla rappresentante
della ricorrente. A questo proposito in una sentenza I 587/06 del 7 settembre
2006 il TFA ha sottolineato che:
"
Selon la jurisprudence, les communications que les
Considerandi
autorités
administratives et judiciaires destinent aux parties
qu'elles savent
représentées par un mandataire doivent être
adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe général du droit des
assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle
claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours
(cf. DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997
n° U 288, p. 442 consid. 2b)."
2.5
Occorre ora
esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128.
e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non emerge alcun motivo che
possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, al momento in cui
l’assicurata ha ricevuto dalla __________ copia della decisione su opposizione
de CO 1 (23 maggio 2007), mancavano oltre dieci giorni alla scadenza del
termine di ricorso, di modo che essa avrebbe avuto tutto il tempo necessario
per inoltrare la propria impugnativa in modo tempestivo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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