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Decisione

35.2007.58

Irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Alcun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale.

20 giugno 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al

rappresentante di RI 1, la __________ Compagnia d’assicurazione di protezione

giuridica, in data 4 maggio 2007, così come la ricorrente stessa ha

riconosciuto (cfr. doc. I, p. 1, nonché il doc. IV 2).

Il

termine di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere in data 5 maggio 2007 (in

ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art.

60 cpv. 2 LPGA) ed è giunto a scadenza il 4 giugno 2007 (il trentesimo

giorno è in realtà caduto di domenica, tuttavia, in applicazione analogica

dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il primo giorno feriale

seguente, lunedì 4 giugno appunto).

Consegnato

alla Posta il 6 giugno 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di

invio), l’impugnativa dell’assicurata si rivela tardiva e, pertanto,

irricevibile.

2.4. RI 1

sostiene che il termine di ricorso decorrerebbe soltanto dalla data in cui essa

è personalmente entrata in possesso della decisione su opposizione in discussione,

ossia dal 23 maggio 2007 (doc. I, p. 1 e doc. C).

Questo

Tribunale non può condividere la tesi dell’assicurata, visto che la __________

Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica, alla quale l’assicuratore ha

intimato la decisione su opposizione del 2 maggio 2007, era legittimata ad

agire a nome di RI 1 da una regolare procura conferitale da quest’ultima il 13

febbraio 2007 (cfr. doc. IV 3), che nel frattempo non era stata revocata. La

sua rappresentante era quindi legittimata anche a ricevere il provvedimento amministrativo

in questione.

L'amministrazione

era del resto tenuta a notificare la decisione direttamente alla rappresentante

della ricorrente. A questo proposito in una sentenza I 587/06 del 7 settembre

2006 il TFA ha sottolineato che:

"

Selon la jurisprudence, les communications que les

Considerandi

autorités

administratives et judiciaires destinent aux parties

qu'elles savent

représentées par un mandataire doivent être

adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe général du droit des

assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle

claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours

(cf. DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997

n° U 288, p. 442 consid. 2b)."

2.5

Occorre ora

esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non emerge alcun motivo che

possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, al momento in cui

l’assicurata ha ricevuto dalla __________ copia della decisione su opposizione

de CO 1 (23 maggio 2007), mancavano oltre dieci giorni alla scadenza del

termine di ricorso, di modo che essa avrebbe avuto tutto il tempo necessario

per inoltrare la propria impugnativa in modo tempestivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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