35.2007.59
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28 gennaio 2008Italiano34 min
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Numero d'incarto:
35.2007.59
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, TCA
Titolo:
12/06 scivolato sulle scale,picchiato caviglia e spalla dx.Ernie cervicali.A ragione posto termine a prestazioni da 2/07.Problema alla caviglia si è risolto in breve tempo.Disturbi,inoltre,non derivavano più da spalla,bensì da zona cervicale.Tuttavia ernie non causate da sinistro e non rese dolorose
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
art. 6 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.59
rs
Lugano
28 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
dicembre 2006 RI 1, alle dipendenze della __________ di __________ quale
operaio di cantiere e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre
scendeva le scale, è scivolato, sbattendo violentemente la caviglia e la spalla
destre a terra (cfr. doc. 1).
L’assicurato
ha riportato un trauma distorsivo della caviglia destra e una lesione parziale
del legamento acromio-clavicolare senza rottura o instabilità (cfr. doc. 2).
L’Istituto
assicuratore resistente ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni.
1.2. RI 1, il 2
gennaio 2007, ha ripreso la propria attività lavorativa con un rendimento
ridotto al 50% sull’arco dell’intera giornata. Dal 26 gennaio 2007, tuttavia,
egli è stato nuovamente inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. 4, 5).
Una RM
della colonna cervicale eseguita il 14 febbraio 2007 ha messo in luce una
spiccata discopatia a livello C5-C6 con una focalità erniaria C6 associata a
un’uncartrosi e a C6-C7 una tenue focalità erniaria nel neuroforame della
radice di C7 (cfr. doc. 8).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 12
marzo 2007, l’CO 1 ha posto termine al versamento di prestazioni di corta
durata con effetto dal 26 gennaio 2007, in quanto i disturbi alla colonna
cervicale non sono più causati dall’infortunio (cfr. doc. 16).
1.4. L’assicurato,
rappresentato dallo Studio legale dell’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro
il provvedimento del 12 marzo 2007 (cfr. doc. 21).
Anche la
Cassa malati __________, il 16 marzo 2007, ha inoltrato opposizione cautelativa
avverso la decisione menzionata. Il relativo complemento è stato trasmesso il 6
aprile 2007 (cfr. doc. 19, 22).
L’Istituto
assicuratore, fondandosi tra l’altro sul parere del 14 maggio 2007 del Dr. med.
__________ (cfr. doc. 26), il 23 maggio 2007 ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. E).
1.5. Con
tempestivo ricorso dell’8 giugno 2007, RI 1, sempre patrocinato dallo Studio
legale dell’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni
assicurative fino al momento in cui ha ritrovato la piena capacità al lavoro.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli, in particolare, ha addotto,
facendo riferimento al rapporto del 2 marzo 2007 del Dr. med. __________, che i
dolori accusati a livello cervicale sono causati dal sinistro del dicembre 2006
e che sono quindi sintomi post-infortunistici. Egli ha, altresì, sottolineato
di non avere mai sofferto prima dell’evento traumatico di cervicalgie, sintomi
radicolari o rachialgie parentetiche. L’insorgente ha, poi, indicato che il
carattere post-traumatico dei disturbi da lui lamentati è anche comprovato, in
primo luogo, dal fatto che l’infortunio si è verificato il 18 dicembre 2006,
ossia solo un mese prima (n.d.r.: all’inabilità lavorativa al 100% a partire
dal 26 gennaio 2007), in secondo luogo, dalla circostanza che non ha mai
smesso di avere dolori alla spalla destra e non è mai guarito e, infine, dai
dolori che, benché in un primo tempo fossero leggermente diminuiti, si sono
riacutizzati dopo il tentativo di lavorare al 100%.
L’assicurato
ha evidenziato che le prestazioni gli sono dovute anche nel caso in cui
l’infortunio non sia l’unica causa del danno alla salute.
In via
subordinata, egli ha chiesto di esperire una perizia medica specialistica
relativa ai disturbi da lui sofferti, il cui esito confermerebbe che la causa
degli stessi è l’infortunio del dicembre 2006 e non un’eventuale malattia (cfr.
doc. I).
1.6. L’assicuratore
infortuni resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La
giurisprudenza federale ha, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto
giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla
decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto
della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto
impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione
amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso
riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i
rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato,
ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR
2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03).
Inoltre
l'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto
effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti
giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che
da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella
decisione (cfr. STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U
105/03).
Nel caso
in esame nella decisione formale del 12 marzo 2007 l’CO 1 ha indicato di porre
termine alle prestazioni assicurative a fare tempo dal 26 gennaio 2007, unicamente
in quanto i disturbi alla cervicale presenti e l’inabilità lavorativa a partire
dal 26 gennaio 2007 non sono più causati dall’infortunio del dicembre 2006
(cfr. doc. 16).
L’Istituto
assicuratore, anche con la decisione su opposizione del 23 maggio 2007,
nonostante l’assicurato nell’opposizione abbia fatto riferimento ai disturbi
alla caviglia e alla spalla destre (cfr. doc. 21), ha soltanto specificato che
unico oggetto di quella procedura era il fatto di sapere se l’ernia cervicale
presentata dal ricorrente fosse imputabile al sinistro del dicembre 2006 (cfr.
doc. E).
Tuttavia l’assicuratore
LAINF resistente, siccome allorché ha assunto il caso l’insorgente era affetto
da una problematica alla caviglia destra, nonché alla spalla destra in
relazione con una lesione del legamento acromio-clavicolare (cfr. doc. 2), ha
inteso pure chiudere il caso considerando questi due disturbi.
Questa
circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nei provvedimenti
emanati.
Anche
tale rapporto giuridico è comunque parte dell’oggetto impugnato.
Con
l’atto ricorsuale l’assicurato ha, del resto, nuovamente evidenziato che l’CO 1
ha negato la propria responsabilità, non solo per la problematica cervicale, bensì
anche per i dolori alla spalla e alla caviglia (cfr. doc. I).
In
concreto, quindi, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.
Di
conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se
l’assicuratore LAINF era legittimato a porre fine al versamento di prestazioni
a fare tempo dal 26 gennaio 2007 relativamente a tutti i disturbi accusati
dall’assicurato oppure no.
Più
concretamente occorre verificare quali erano le problematiche ancora lamentate
da RI 1 al 26 gennaio 2007 e se tra le stesse e il sinistro del dicembre 2006
esiste un nesso di causalità naturale e adeguata.
Nel
merito
2.3. Preliminarmente
va osservato che l’Istituto assicuratore resistente ha posto termine al
versamento delle prestazioni a fare tempo da una data precedente a quella della
decisione formale del 12 marzo 2007, confermata con decisione su opposizione
del 23 maggio 2007 (cfr. doc. 16, E).
In
proposito occorre ricordare che in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e
in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni
ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio
obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento
d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi
richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).
Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando
il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione –
in realtà non si era mai verificato.
Nella
citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi
a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto
in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone
all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
In
un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57 e in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra
Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la
cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente.
In particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta
ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non
costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel
caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto
assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito
che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31
dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio
scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento
traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF
aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio
2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
E’ utile
sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state
erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta
Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
Nella
presente evenienza l’CO 1, con decisione del 12 marzo 2007, confermata con
decisione su opposizione del 23 maggio 2007, ha negato la propria responsabilità
in relazione ai disturbi accusati dal ricorrente a partire dal 26 gennaio 2007,
in quanto non era più dato un nesso causale naturale e adeguato con
l’infortunio (cfr. doc. 16, E).
Alla luce
di quanto sopra esposto risulta che l’operato dell’assicuratore LAINF, che ha
soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in
casu di prestazioni di corta durata ed emergendo dagli atti che non sono state
erogate prestazioni LAINF posteriormente al 26 gennaio 2007, non presta il
fianco a critiche.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,
con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione
di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista
un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.7. Nell’evenienza
concreta emerge dalla documentazione agli atti che l’assicurato, il quale il 18
dicembre 2006 è caduto dalle scale battendo violentemente la caviglia e la
spalla destre (cfr. doc. 1), l’8 gennaio 2007 è stato visitato dal Dr. med. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
Dal relativo rapporto si
evince che:
" (…)
Ricordo che il paziente era stato da me
operato di sutura del ligamento fibulo-talare anteriore a destra in data
22.5.92, caso assunto dall’assicurazione militare. Da allora il paziente
dichiara di non avere avuto più alcun problema con la spalla destra.
Attualmente il paziente riferisce che i problemi alla caviglia sono quasi
completamente scomparsi. Persistono ancora dolori abb. importanti a livello
della spalla destra e indica esattamente l’articolazione AC.
Clinicamente la caviglia destra non
presenta alcun gonfiore particolare. La cicatrice laterale è priva di
irritazione. La stabilità è ottimale. La funzione è libera, non vi sono segni
di lesione dei tendini peroneali. Alla spalla destra vi è una leggera
tumefazione dell’AC con un importante dolore pressorio sull’AC stessa senza
tuttavia dolori lungo il ligamento coraco-clavicolare. Il segno del tasto del
piano forte è minimamente positivo ma anche simmetrico. Non vi è tendenza alla
sub-lussazione articolare e alla trazione del braccio. Nessun segno di lesione
della cuffia. Bicipite intatto. Funzione libera con stabilità gleno-omerale
ottimale. Dolore soprattutto ai movimenti di anteplusione del braccio.
Clinicamente quindi si conferma una lesione parziale del legamento
acromio-clavicolare senza tuttavia rottura o instabilità. Consiglio quindi di
continuare con il trattamento conservativo con antinfiammatori e ghiaccio.
Evitare particolari sforzi ancora per 1-2 settimane. Il paziente attualmente
risulta abile nella misura del 50% dal 2.1.2007.” (Doc. 2).
L’insorgente ha, in
effetti, ripreso la propria attività lavorativa il 2 gennaio 2007 con un
rendimento del 50% sull’arco dell’intera giornata. A seguito della nuova
interruzione della professione dal 29 gennaio 2007 (cfr. doc. 4), egli è stato
inviato dal proprio medico curante dal Dr. med. __________, FMH in neurologia
(cfr. doc. 6, 14).
Dal referto
dell’elettroneurografia-elettromiografia effettuata l’8 febbraio 2007 risulta
che:
" Brachialgie
parestetiche destre apparse dopo un incidente con caduta sulla spalla destra,
apparentemente non contusione né distorsione del polso. Parestesie ed
insensibilità nelle dita II-III piuttosto. Probabile sindrome radicolare C7
destra clinicamente. Phalne e Tionel positivi al polso destro per il n.mediano.
CONCLUSIONI: parametri
elettroneurografici sensitivo-motori, in particolare al canale carpale, nei limiti
della norma per l’età, per il n. mediano destro.
Nessun segno di anastomosi medio-ulnare
né di polineuropatia.” (Doc. 12)
Il 14 febbraio 2007 è
stata eseguita una RM della colonna cervicale, che ha rilevato:
"
Più spiccata la discopatia a livello C5-C6 con
una focalità erniaria nel neuroforame di C6 destro associata uncartrosi che
contribuisce al restringimento, d’altronde presente anche dal lato opposto,
comunque potrebbe anche trattarsi di alterazioni più croniche e predominante
uncartrosi.
Invece a livello C6-C7
notasi una tenue focalità erniaria nel neuroforame della radice di C7 destra
senza marcata uncartrosi; tuttavia una configurazione che spiega difficilmente
un deficit neurologico.” (Doc. 8)
Dalla valutazione del 2
marzo 2007 del Dr. med. __________, che ha esaminato l’assicurato l’8 febbraio
2007 e l’ha poi seguito fino al 1° marzo 2007, emerge segnatamente che:
" (…)
Il paziente non ha mai accusato cervicalgie
né sintomi radicolari o rachialgie parestetiche prima dell’evento traumatico,
si è trattato di una caduta particolarmente violenta sulla spalla destra con
probabilmente anche una distorsione a livello cervicale. E’ senz’altro
possibile che il violento contraccolpo a livello cervicale abbia favorito la
leggera compressione radicolare C7 localmente in presenza di alterazioni
preesistenti. Ho fornito al Paziente un collare molle, da portare giorno e
notte per 10 giorni, in seguito solo di notte. Non ho prescritto particolari
medicamenti (il Paziente prendeva già del Dafalgan) con ai controlli successivi
un progressivo miglioramento della situazione, già il 15.2.2007 la forza del
muscolo tricipite era ripresa al 90%, diminuita la ipestesia, persistono le
parestesie nel territorio piuttosto C7.
Il Paziente aveva già smesso di lavorare
prima per cui l’ho lasciato in incapacità lavorativa. Al controllo dell’1.3.2007
la situazione è ulteriormente migliorata, le cervicalgie pressoché scomparse,
persistono vaghe disestesie in certe posizioni del capo verso destra ed in
iperestensione abduzione del braccio, il riflesso tricipitale è ancora
leggermente asimmetrico a sfavore della destra, non dolori particolari a
livello della spalla destra. Penso che il paziente possa riprendere a lavorare
in misura ridotta al 50% tutta la giornata, evitando sforzi o attività
eccessive con il braccio e la spalla in particolare.
Per il momento non ho previsto ulteriori
controlli, gli ho consigliato di mantenere il collare di notte, qualora dovesse
fare dei viaggi lunghi in automobile. Evitare attività fisiche eccessive
coinvolgenti il rachide cervicale.” (cfr. doc. 14).
Il 7 marzo 2007 il medico
di __________ dell’CO 1, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha indicato che la sindrome radicolare non è di origine
posttratumatica e non è a carico dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 15).
Con rapporto del 14 maggio
2007 il Dr. med. __________, al riguardo, ha precisato che:
" (…)
Il Dott. __________ scrive anche che si
tratta di alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale preesistenti
ma asintomatiche e conclude quindi che visto che probabilmente vi è stato un
trauma distorsivo del rachide cervicale e visto che queste lesioni di tipo
statico degenerative erano preesistenti ma asintomatiche vi possa essere un
nesso casuale con le attuali brachialgie. Il Dott. __________ stesso scrive
però che le brachialgie sono apparse nelle settimane successive. All’analisi
dei fatti si può dunque dedurre che le brachialgie sono insorte settimane dopo
l’infortunio, al minimo più di 3 settimane dopo l’infortunio, infatti alla
visita specialistica eseguita dal Dott. __________ esattamente 3 settimane dopo
l’infortunio, vi è soltanto una squisita dolenza a livello dell’articolazione
acromio-clavicolare e questo non ha nulla a che vedere con una radicolopatia.
Il Dott. __________ stesso non era presente
all’infortunio e scrive però che vi è stata una probabile distorsione del
rachide cervicale quindi aggiunge un meccanismo di infortunio senza però che
questi sia mai stato descritto. Il tipo di caduta non è atto a provocare ernie
cervicali, infatti come ben si vede sulla RM si tratta di lesioni di tipo
degenerativo. Queste non sono nemmeno state rese sintomatiche nell’infortunio
in quanto al minimo per 3 settimane dopo l’infortunio non vi era nessun sintomo
che facesse pensare alle stesse. La causalità quindi non è assolutamente data.”
(Doc. 26)
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA osserva innanzitutto che il danno alla salute alla caviglia destra
- la quale è stata indicata già nell’annuncio di infortunio del 21 dicembre
2007 (cfr. doc. 1) quale parte lesa - si è risolto in breve tempo.
In effetti già il Dr. med.
__________, ortopedico, l’8 gennaio 2007 ha indicato che i problemi alla
caviglia erano quasi scomparsi (cfr. doc. 2).
Del resto dai rapporti
medici agli atti non risulta che l’insorgente, nel periodo successivo alla
visita presso il Dr. med. __________, abbia lamentato dolori a tale parte del
corpo.
In proposito non va
dimenticato che il ricorrente, allorché è risultato nuovamente inabile al
lavoro al 100% alla fine circa del mese di gennaio 2007, è stato inviato dal
proprio medico curante presso il Dr. med. __________, neurologo, per disturbi esclusivamente
nella zona degli arti superiori e del collo (cfr. doc. 14).
Pertanto a ragione l’CO 1
ha negato la sua responsabilità per tale problematica a decorrere dal 26
gennaio 2007.
2.9. Per quanto attiene
all’affezione alla spalla destra, e meglio alla lesione parziale del
legamento acromio-clavicolare senza rottura o instabilità confermata
clinicamente dal Dr. med. __________ l’8 gennaio 2007 (cfr. doc. 2), è utile
sottolineare che lo specialista citato in tale data, da una parte, ha rilevato
dolori abbastanza importanti a livello dell’articolazione AC della spalla
destra. Dall’altra, ha consigliato di continuare con il trattamento
conservativo con antinfiammatori e ghiaccio, nonché di evitare particolari
sforzi ancora per 1-2 settimane e ha dichiarato che l’assicurato, a quel
momento, era comunque abile nella misura del 50% dal 2 gennaio 2007 (cfr. doc.
2).
Ne discende che il Dr. __________,
l’8 gennaio 2007, ha ritenuto che dopo un paio di settimane circa la situazione
del legamento si sarebbe ristabilizzata, senza particolari interventi.
L’assicurato, infatti,
quando è stato visitato dal Dr. med. __________ agli inizi di febbraio 2007, non
ha menzionato dolori evidenti alla spalla e in modo più specifico
all’articolazione AC.
Al contrario dal rapporto
del neurologo risulta che gli importanti dolori iniziali alla spalla destra
erano parzialmente regrediti. Il dolore alla spalla subentrava ad ogni
movimento del collo verso destra. Inoltre erano apparse brachialgie
parestetiche al braccio destro, parestesie e insensibilità nelle dita II-III,
dolori irradianti nella regione retroscapolare (cfr. doc. 12, 14).
In simili condizioni,
occorre concludere che i disturbi lamentati dall’assicurato a decorrere dal 26
gennaio 2007 non derivavano più, perlomeno non in forma invalidante o
necessitante di cure, da una problematica a livello della spalla destra, bensì
dalla zona cervicale, come del resto posto in luce dagli esami strumentali
effettuati (cfr. doc. 8, 12).
Nemmeno da questo profilo,
dunque, la decisione di porre fine alla prestazioni assicurative dal 26 gennaio
2007 emessa dall’CO 1 presta il fianco a critiche.
2.10. In relazione alla colonna
cervicale, va evidenziato che RI 1 è portatore di un’ernia a livello del
disco intervertebrale C5-C6 e di una tenue focalità erniaria a livello C6-C7
(cfr. doc. 8).
Il TFA ha
già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia
delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una
causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine
di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05;
RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
In una
sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato,
vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha
esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica
dominante in materia di ernie discali cervicali.
Quest'ultima
subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia
discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi:
il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è
suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono
apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare
(cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale
sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre
eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a
lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed.,
1994, p. 354ss.).
Nella
sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il
TFA ha in proposito ribadito che:
"
(…).
3.3.2 Richiamando
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte
cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la
causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un
contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa
(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che
un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -
cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di
per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale
(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U
379 pag. 192).
3.3.3 Ora,
giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si
sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal
prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale
universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del
disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione
eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore
temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o radicolare
farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto soccorso
del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X,
nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta
il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
Fatti
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005
nella causa W., U 218/04, consid. 6.1).
In particolare,
è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici
suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo
dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.
U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U
193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già
citata).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Nella più
volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al
proposito così espresso:
"
3.3.4 Quanto poi
alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio
avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con
conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della
sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure
sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non
trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha
giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia
reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono
essere insorti entro un breve
lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni
dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1).
Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi
è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17
febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6
marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale
poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003
neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”
Occorre
precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
"
Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den
Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb
einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des
fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird
eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA del 3 marzo 2005
nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)
In tale
ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento
traumatico.
Le
conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se
esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra
l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella
causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA
del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI
2000 U 378, p. 190).
Sempre
con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte
federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha
comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:
"
E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in
cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia
discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.
(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina
medica recepita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche
mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.
ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.
4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in
re A., U 401/00, del 29
Considerandi
dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il
rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1°
luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."
Il TCA
nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel
passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,
l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è
scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.
2.11
Attentamente
vagliata la documentazione medica all’inserto, questo
Tribunale ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla
dottrina medica e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), faccia chiaramente
difetto.
La presenza di sintomi
radicolari è stata refertata, per la prima volta, agli inizi del mese di
febbraio 2007, più precisamente durante la visita dell’8 febbraio 2007 presso
il Dr. med. __________, quando è apparso indicato sottoporre l’assicurato, 14
febbraio 2007, a un esame di RM della colonna cervicale (cfr. doc. 8, 14).
Il neurologo, nel suo
rapporto del 2 marzo 2007, ha d’altronde evidenziato che “… con apparizione,
nelle settimane successive di parestesie ed insensibilità nelle prime tre dita
della mano destra, con dolori polso-gomito, con aumento delle disparestesie
all’estensione del braccio o muovendo la testa, con dolori irradianti nella
regione retroscapolare. Ogni movimento del collo verso destra provocava un dolore
nella spalla destra con aumento dei formicolii” (cfr. doc. 14).
Alla luce
di quanto precede, il ricorrente non ha, dunque, accusato, immediatamente
dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare), di
modo che, secondo questo Tribunale, l'evento infortunistico del 18 dicembre
2006.
non ha causato le ernie discali messe in luce dall’esame di RM del 14
febbraio 2007 (nè, del resto, che ad esso sia imputabile un
peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente).
Oltre a
ciò va considerato che lo specialista in neurologia, consultato peraltro su
indicazione del medico curante dell’assicurato, oltre a rilevare che vi erano
già delle alterazioni preesistenti, ha affermato unicamente che “…E’
senz’altro possibile che il violento contraccolpo a livello cervicale abbia
favorito la leggera compressione radicolare C7 localmente …” (cfr. doc.
14).
La
semplice possibilità non è sufficiente per ritenere dimostrato l’adempimento
della condizione posta dalla dottrina medica secondo cui deve intervenire un
trauma adeguato (cfr. consid. 2.4.; 2.10.).
Non resta,
quindi, che da esaminare se il sinistro del dicembre 2006 ha semplicemente reso
dolorose delle ernia discali già presenti ma sino ad allora asintomatiche.
In base
alla giurisprudenza citata al considerando 2.10., affinché possa essere
riconosciuto all’infortunio un ruolo scatenante, è necessario, trattandosi di
un’ernia discale cervicale, che la tipica sintomatologia sia insorta
entro qualche ora (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04,
consid. 6.1: „Bei einer vorbestehenden Diskushernie der
Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich
wenige Stunden ... – il corsivo è del redattore“).
Nella
concreta evenienza, si è già dimostrato che i disturbi radicolari sono apparsi,
al più presto, “nelle settimane successive” (cfr. doc. 14)
all’infortunio del dicembre 2006, perciò con un periodo di latenza che va ben
oltre la “qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale.
Se ne
deduce che nemmeno da questo punto di vista, la responsabilità dell’Istituto
assicuratore resistente può essere considerata ulteriormente impegnata.
In queste
condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una
perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I), nella misura in cui è già sin d’ora
altamente verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei nuovi
elementi di valutazione.
Al
riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del
16.
febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12
In esito a
quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI
1.
non costituivano più, dopo il 26 gennaio 2007, una conseguenza naturale
dell’evento infortunistico del 18 dicembre 2006.
La decisione su
opposizione del 23 maggio 2007 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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