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Decisione

35.2007.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1).

In particolare,

è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici

suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No.

U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U

193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già

citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al

proposito così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella

causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA

del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI

2000 U 378, p. 190).

Sempre

con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte

federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha

comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina

medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche

mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.

ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.

4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in

re A., U 401/00, del 29

Considerandi

dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il

rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1°

luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

Il TCA

nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel

passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,

l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è

scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

2.11

Attentamente

vagliata la documentazione medica all’inserto, questo

Tribunale ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla

dottrina medica e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), faccia chiaramente

difetto.

La presenza di sintomi

radicolari è stata refertata, per la prima volta, agli inizi del mese di

febbraio 2007, più precisamente durante la visita dell’8 febbraio 2007 presso

il Dr. med. __________, quando è apparso indicato sottoporre l’assicurato, 14

febbraio 2007, a un esame di RM della colonna cervicale (cfr. doc. 8, 14).

Il neurologo, nel suo

rapporto del 2 marzo 2007, ha d’altronde evidenziato che “… con apparizione,

nelle settimane successive di parestesie ed insensibilità nelle prime tre dita

della mano destra, con dolori polso-gomito, con aumento delle disparestesie

all’estensione del braccio o muovendo la testa, con dolori irradianti nella

regione retroscapolare. Ogni movimento del collo verso destra provocava un dolore

nella spalla destra con aumento dei formicolii” (cfr. doc. 14).

Alla luce

di quanto precede, il ricorrente non ha, dunque, accusato, immediatamente

dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare), di

modo che, secondo questo Tribunale, l'evento infortunistico del 18 dicembre

2006.

non ha causato le ernie discali messe in luce dall’esame di RM del 14

febbraio 2007 (nè, del resto, che ad esso sia imputabile un

peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente).

Oltre a

ciò va considerato che lo specialista in neurologia, consultato peraltro su

indicazione del medico curante dell’assicurato, oltre a rilevare che vi erano

già delle alterazioni preesistenti, ha affermato unicamente che “…E’

senz’altro possibile che il violento contraccolpo a livello cervicale abbia

favorito la leggera compressione radicolare C7 localmente …” (cfr. doc.

14).

La

semplice possibilità non è sufficiente per ritenere dimostrato l’adempimento

della condizione posta dalla dottrina medica secondo cui deve intervenire un

trauma adeguato (cfr. consid. 2.4.; 2.10.).

Non resta,

quindi, che da esaminare se il sinistro del dicembre 2006 ha semplicemente reso

dolorose delle ernia discali già presenti ma sino ad allora asintomatiche.

In base

alla giurisprudenza citata al considerando 2.10., affinché possa essere

riconosciuto all’infortunio un ruolo scatenante, è necessario, trattandosi di

un’ernia discale cervicale, che la tipica sintomatologia sia insorta

entro qualche ora (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04,

consid. 6.1: „Bei einer vorbestehenden Diskushernie der

Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich

wenige Stunden ... – il corsivo è del redattore“).

Nella

concreta evenienza, si è già dimostrato che i disturbi radicolari sono apparsi,

al più presto, “nelle settimane successive” (cfr. doc. 14)

all’infortunio del dicembre 2006, perciò con un periodo di latenza che va ben

oltre la “qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale.

Se ne

deduce che nemmeno da questo punto di vista, la responsabilità dell’Istituto

assicuratore resistente può essere considerata ulteriormente impegnata.

In queste

condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una

perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I), nella misura in cui è già sin d’ora

altamente verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei nuovi

elementi di valutazione.

Al

riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del

16.

febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

In esito a

quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI

1.

non costituivano più, dopo il 26 gennaio 2007, una conseguenza naturale

dell’evento infortunistico del 18 dicembre 2006.

La decisione su

opposizione del 23 maggio 2007 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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