Lexipedia

Decisione

35.2007.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 aprile 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi esperti giudiziari si erano dichiarati impossibilitati a eseguire (loro

stessi) i necessari esami, ciò che aveva indotto il TCA - tenuto conto del

valore probatorio che, in ossequio alla giurisprudenza federale, va attribuito

a una perizia giudiziaria -, a ritenere che la documentazione medica agli atti

non consentiva, citiamo: “… né di ammettere né di escludere, con la necessaria

tranquillità, che i disturbi oftalmologici in discussione abbiano un’origine

traumatica.” (fasc. 1).

Dal

referto 17 agosto 2006 dell’Ospedale «__________ » si evince che il ricorrente

è stato nel frattempo sottoposto a numerosi test, alcuni dei quali non erano

stati eseguiti dal dott. __________ (“Goldman”, “Grille

d’Amsler” e “Potentiels évoqués visuels au damier”- cfr. fasc. 3, doc. 178, p. 3).

Al

riguardo - precisato che i periti giudiziari non avevano fornito alcuna indicazione

in merito alla natura degli accertamenti “mancanti” -, non vi è ragione per

credere che gli esami effettuati non siano ora completi. Del resto, non può

essere ignorato che l’assicuratore LAINF stesso agli specialisti bernesi ha

chiesto l’allestimento di una perizia sugli atti (cfr. doc. 186), ciò che di

per sé esclude l’esecuzione di nuove investigazioni.

Dopo

queste indagini, il PD dott. __________ è pervenuto alla conclusione che i

disturbi denunciati dall’insorgente, segnatamente le vertigini visive, sono certamente

da imputare al sinistro del mese di settembre 2001 (doc. 178, p. 4), una

conclusione analoga a quella che era stata ritenuta, a suo tempo, dal Prof.

dott. __________ (cfr. doc. 97 e XL).

Ora,

pur tenendo conto che, in applicazione della giurisprudenza federale menzionata

al considerando 2.4., questa Corte deve limitarsi a una valutazione sommaria

della fattispecie e che un suo intervento si giustifica esclusivamente in caso

di comportamento abusivo da parte dell’amministrazione, essa è dell’avviso che,

nel caso di specie, siano dati gli estremi per sostenere che l’ulteriore

perizia ordinata dall’assicuratore convenuto, non sarebbe verosimilmente

suscettibile di fornire degli elementi di valutazione nuovi e rilevanti, donde

la sua inutilità.

Innanzitutto,

ci troviamo in presenza di due specialisti di livello universitario che hanno

valutato, l’uno indipendentemente dall’altro, l’aspetto eziologico in maniera

analoga.

Inoltre,

i periti giudiziari avevano ritenuto di doversi distanziare dalle conclusioni

del Prof. __________ nella misura in cui esse erano fondate su accertamenti

incompleti (che nel frattempo sono stati completati), e non poiché apparivano a

priori errate.

Infine,

il giudizio di rinvio di questo Tribunale è datato 29 agosto 2005 e, da allora,

trascorso oltre un anno e mezzo, l’amministrazione non ha ancora

definito la propria responsabilità in relazione alle turbe visive lamentate da RI

1.

Tutto

ben considerato, quindi, il TCA ravvede nel fatto di avere disposto un

ulteriore accertamento peritale, un atteggiamento defatigatorio da parte della CO

1, di modo che quest’ultima ha compiuto un diniego di giustizia ai danni

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Nella

misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di un diniego di giustizia, il

ricorso é accolto.

§ All’CO

1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione

formale più volte richiesta dall'assicurato.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster