35.2007.6
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11 aprile 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
35.2007.6
Data decisione, Autorità:
11.04.2007, TCA
Titolo:
Denegata giustizia. L'assicuratore che ordina una perizia per valutare aspetti medici già definiti da una perizia precedente (in casu, da una perizia giudiziaria), compie un atto istruttorio superfluo che ritarda inutilmente l'emanazione della decisione formale.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DENEGATA GIUSTIZIA
PERIZIA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.6
mm/DC/ll
Lugano
11 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo
sul ricorso per denegata giustizia e abuso di diritto del 24 gennaio 2007 di
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
CO
1
in
materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
sentenza del 29 agosto 2005 - nel frattempo cresciuta in giudicato -, questa
Corte, facendo proprie le conclusioni della perizia giudiziaria elaborata il 28
aprile 2005 dal __________ di __________, ha accertato l’eziologia
extra-traumatica dei disturbi, somatici (fatta eccezione per quelli visivi) e
psichici, lamentati da RI 1 a far tempo dal 1° ottobre 2001.
Per
quel che concerne specificatamente i problemi visivi, il TCA -
considerato che la documentazione medica agli atti (da una parte, le
certificazioni del Prof. dott. __________ e, dall’altra, la perizia
giudiziaria) non consentiva né di ammettere né di escludere, con la necessaria
tranquillità, l’esistenza di un nesso di causalità naturale con il sinistro del
mese di settembre 2001 -, ha rinviato l’incarto all’amministrazione affinché
predisponesse l’esecuzione di una perizia neuro-oftalmologica e, in seguito,
decidesse in merito al diritto a prestazioni per il periodo posteriore al 30
settembre 2002 (fasc. 1).
1.2. Riprendendo
l’istruttoria, l’assicuratore LAINF, ottenuto l’accordo del patrocinatore
dell’assicurato, ha affidato l’incarico peritale al PD dott. __________,
responsabile dell’Unità di neuro-oftalmologia dell’Ospedale «__________ » di __________, Servizio universitario di oftalmologia.
Il
dott. __________ ha consegnato il proprio referto all’amministrazione nel corso
del mese di agosto 2006 (fasc. 3 - doc. 178).
1.3. In
data 13 settembre 2006, l’CO 1 ha informato il patrocinatore di RI 1 di essere
disposta ad assumere i costi dei provvedimenti terapeutici proposti dal perito,
a condizione che i medesimi vengano eseguiti in Ticino (fasc. 3 - doc. 179).
Con
scritto del 2 ottobre 2006, l’avv. RA 1 ha obiettato che, a detta del medico curante
del suo patrocinato, soltanto una delle tre terapie suggerite sarebbe fattibile
in Ticino e, d’altra parte, ha chiesto l’emanazione, da parte
dell’amministrazione, di una decisione in merito al caso d’infortunio (fasc. 3
- doc. 182).
Il
9 novembre 2006, l’assicuratore infortuni ha comunicato che avrebbe proceduto a
sottoporre “ad un medico esperto del ramo” il referto allestito dal dott. __________,
precisato che quest’ultimo, citiamo: “… non ha trovato segni o anche solo
indizi di lesioni organiche che spiegherebbero l’eziologia dei disturbi
visivi.” (fasc. 3 - doc. 184).
In
data 25 novembre 2006, l’CO 1 si è rivolta al Servizio di neuro-oftalmologia
dell’Ospedale __________ di __________, chiedendo se i deficit e i disturbi
visivi evidenziati dal dott. __________ sono, con verosimiglianza
preponderante, di natura organica (fasc. 3 – doc. 186).
Dalle
tavole processuali emerge che l’assicurato è stato convocato dai sanitari
bernesi per il 23 gennaio 2007 (doc. V), consulto che non ha però avuto luogo a
causa di malattia.
1.4. Con
ricorso per “denegata giustizia ed abuso di diritto” del 24 gennaio 2007, RI 1,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che all’amministrazione venga fatto
ordine di emanare una decisione formale sulla, citiamo: “… copertura delle
spese per i trattamenti indicati (…) dal perito Dr. __________ da effettuarsi a
__________ e delle relative spese (trasferta, pasti, ecc.) per lui e la
moglie.”, rispettivamente, sul, citiamo: “… quesito della natura infortunistica
dei problemi di salute riscontrati dal signor RI 1.”, argomentando in
particolare che:
"
(…)
La nuova
perizia alla quale è stato convocato il signor RI 1 sembrava essere stata commissionata
dall'assicuratore infortuni, benché la citazione indicasse una richiesta da
parte dell'AI.
Preso contatto
con __________ di __________, al signor RI 1 è stato confermato che questa
ulteriore perizia sarebbe stata commissionata dall'CO 1
stessa, senza nessuna comunicazione all'assicurato, il
quale, in buona fede credeva di doversi recare a __________ chiamato dall'AI.
L'Ufficio Al di Bellinzona ha peraltro escluso di aver richiesto una tale
perizia, essendo il caso già stato chiarito.
Dopo
insistenti richieste, il signor RI 1 è riuscito a ricevere __________ di __________
copia della richiesta della CO 1. Dalla stessa si
apprende come l'assicuratore infortuni ritenga, contrariamente alla perizia
fatta eseguire dalla stessa CO 1, che nessun perito
abbia potuto esprimersi con certezza sull'eziologia dei problemi riscontrati
dal signor RI 1.
L'CO 1,
dimenticando una volta di più le perizie di parte e quelle giudiziarie
effettuate, afferma come il signor RI 1 non abbia avuto alcun problema agli
occhi, almeno inizialmente. CO 1 dimentica ancora i certificati medici del Dr. __________ del 26
settembre 2001 e quello del Dr. __________ del 9 ottobre 2001, in cui viene
fatto esplicito riferimento ai problemi di vista, di cefalea e di vertigine fin
da subito patiti dal paziente.
Non contenta
delle 3 precedenti perizie (da rilevare che l'ultimo nominativo del medico al
quale affidare la perizia è stato da lei proposto), l'assicuratore infortuni va
ora cercando un parere discorde alle precedenti rilevanze, il tutto alfine di
voler contestare l'origine infortunistica accaduta al signor RI 1.
Tale
comportamento non è accettabile da parte di un assicuratore sociale.
Da notare il
fatto che lo scrivente studio non ha più avuto riscontro alcuno né
comunicazione dall'ultimo scritto 24 novembre 2006 inoltrato all'CO 1.
Di decisioni
formali non ne sono mai state
prese.
(…).
Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo
la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nella presente
fattispecie non vi è come chi non veda come CO 1 ha tardato oltremodo a emettere una decisione formale che
autorizzasse il signor RI 1 ad iniziare le cure nel solo luogo dove le stesse
sono fattibili, e cioè a __________. Soprattutto se una delle tre cure
proposte, la sola possibile da effettuare in Ticino, è già stata iniziata e vi
è la precisa indicazione medica che le tre cure sono da eseguire nello stesso
periodo!
Bisogna
precisare come il trattamento auspicato dal dr. __________ dovrebbe agire
contemporaneamente su tre piani su una durata di 6 mesi e meglio:
· Myrtaven
· Iniezioni
· Fisioterapia posturale
La cura
"Myrtaven" è già stata iniziata in Ticino in data
01.08.06! Le altre due non ancora
perché non vi è ancora il
benestare dell'CO 1!
Si è anche più
volte richiesta una decisione di merito, e meglio per accertare l'origine
infortunistica alla luce delle varie perizie svolte, che, a parere dello
scrivente Studio, sono più che sufficienti per trarre le dovute conclusioni.
L'ultima perizia super partes è indicativa a tal proposito ed elimina ogni dubbio sui sintomi patiti
dal signor RI 1 e la loro origine.
(…).
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
Nella presente
fattispecie occorre rilevare come il comportamento dell'assicuratore abbia
avuto sin dall'inizio un sentore di non totale buona fede e di una certa
superficialità, come quando in data 15 maggio 2006 l'assicuratore ha trasmesso
le
proprie
domande peritali al dr. __________, omettendo di allegare quelle
dell'assicurato e le perizie di quest'ultimo precedentemente svolte.
(…).
In caso di
accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
Sulla scorta
dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, si chiede pertanto che CO
1 accerti la natura
infortunistica dell'evento dell' 8 settembre 2001 accaduto al signor RI 1, che
dia il benestare alle cure indicate dal dr. __________ a __________ (copertura
delle stesse) e che confermi la presa a carico delle relative spese per il
signor RI 1 e la di lui moglie." (…).
(I)
1.5. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, sulla base delle considerazioni seguenti:
"
(…).
Evidentemente,
il dottor __________ ha espresso il proprio giudizio a riguardo del nesso
causale soprattutto sulla base delle affermazioni soggettive
dell'assicurato. Tali affermazioni, non corrispondono tuttavia con
l'anamnesi e lo stato dei fatti a conoscenza dell'assicuratore, per cui, CO 1, nell'ambito di un apprezzamento degli atti, sottopose, in data
25.11.2006, una copia della perizia del dottor __________ al servizio di
neurooftalmologia __________ di __________, chiedendo di
riferire se, secondo il grado probatorio della verosimiglianza
preponderante, richiesto nell'ambito dell'assicurazione infortuni, i disturbi
visivi menzionati alla pagina 3 del rapporto del dottor __________ sono di
natura organica.
(…).
Ad 6 Per quel che riguarda la
convocazione intimata all'assicurato da parte __________ di __________ per una
visita medica, l'assicuratore non ne aveva avuto alcuna notizia e ne è venuto
al corrente unicamente tramite il ricorso del 24.01.2007. Come
si evince dagli atti, CO 1 ha incaricato i medici dell' __________ di __________
di eseguire una valutazione degli atti. Evidentemente, gli specialisti hanno ritenuto necessario procedere ad una visita al
paziente. Tale procedere è assolutamente corretto e l'assicuratore non può
essere tacciato di abuso di diritto.
Ad 7 II dottor __________ consigliò
all'assicurato di sottoporsi ad un specifico trattamento medico,
in parte medicamentoso (effettuabile a domicilio) e in parte
fisioterapico (da effettuarsi a __________) al fine di ottenere un
miglioramento dello stato di salute. Fintanto che l'origine dei disturbi non è
accertata e messa in relazione almeno in misura
preponderante con l'evento dell' 08.09.2001, CO 1 non può
essere obbligata ad assumere i costi di tali trattamenti.
All'assicuratore
LAINF non è ancora pervenuto un rapporto da parte dell'__________ di __________.
In conclusione, allo stato
attuale CO 1 non può esprimersi a riguardo dell'assunzione delle spese di cura
per i trattamenti proposti dal dottor __________ in quanto l'origine dei
disturbi visivi di cui è portatore il signor RI 1 non è ancora chiara e, di
conseguenza, il nesso causale con i fatti dell' 08.09.2001 non è provato almeno
con probabilità preponderante."
(V)
1.6. Il
9, rispettivamente, il 16 marzo 2007, le parti si sono riconfermate nelle loro
allegazioni e conclusioni (cfr. VII e IX).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 si è resa colpevole di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In
una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto,
con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA del 3 luglio 1992
nella causa K., U 18/92, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U
151, p. 194s., e dell’8 maggio 2003 nella causa Z., U 268/01, consid. 4.1).
Nella
citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il
fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di
parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.5. Nella
concreta evenienza, alla luce dei principi giurisprudenziali menzionati al
precedente considerando, questa Corte deve dunque stabilire se il fatto per l’CO
1 di avere disposto l’esecuzione di una perizia da parte del Servizio di
neuro-oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, costituisce un atto
istruttorio palesemente inutile.
In
primo luogo, il TCA constata che l’assicuratore LAINF convenuto ha affidato il
mandato peritale al PD dott. __________, a seguito di una sentenza di rinvio di
questo Tribunale, fondata su una perizia giudiziaria pluridisciplinare, grazie
alla quale buona parte degli aspetti fattuali (medici) della fattispecie, erano
stati definiti.
In
secondo luogo, va ricordato che all’origine del rinvio all’amministrazione, vi
era la circostanza che, a detta dei sanitari del __________ di __________, il
Prof. dott. __________, neuro-oftalmologo consultato dall’insorgente nel corso
del mese di maggio 2002, si era pronunciato a favore di un’eziologia infortunistica
dei disturbi visivi sulla base di accertamenti incompleti e, d’altra parte, che
Fatti
i medesimi esperti giudiziari si erano dichiarati impossibilitati a eseguire (loro
stessi) i necessari esami, ciò che aveva indotto il TCA - tenuto conto del
valore probatorio che, in ossequio alla giurisprudenza federale, va attribuito
a una perizia giudiziaria -, a ritenere che la documentazione medica agli atti
non consentiva, citiamo: “… né di ammettere né di escludere, con la necessaria
tranquillità, che i disturbi oftalmologici in discussione abbiano un’origine
traumatica.” (fasc. 1).
Dal
referto 17 agosto 2006 dell’Ospedale «__________ » si evince che il ricorrente
è stato nel frattempo sottoposto a numerosi test, alcuni dei quali non erano
stati eseguiti dal dott. __________ (“Goldman”, “Grille
d’Amsler” e “Potentiels évoqués visuels au damier”- cfr. fasc. 3, doc. 178, p. 3).
Al
riguardo - precisato che i periti giudiziari non avevano fornito alcuna indicazione
in merito alla natura degli accertamenti “mancanti” -, non vi è ragione per
credere che gli esami effettuati non siano ora completi. Del resto, non può
essere ignorato che l’assicuratore LAINF stesso agli specialisti bernesi ha
chiesto l’allestimento di una perizia sugli atti (cfr. doc. 186), ciò che di
per sé esclude l’esecuzione di nuove investigazioni.
Dopo
queste indagini, il PD dott. __________ è pervenuto alla conclusione che i
disturbi denunciati dall’insorgente, segnatamente le vertigini visive, sono certamente
da imputare al sinistro del mese di settembre 2001 (doc. 178, p. 4), una
conclusione analoga a quella che era stata ritenuta, a suo tempo, dal Prof.
dott. __________ (cfr. doc. 97 e XL).
Ora,
pur tenendo conto che, in applicazione della giurisprudenza federale menzionata
al considerando 2.4., questa Corte deve limitarsi a una valutazione sommaria
della fattispecie e che un suo intervento si giustifica esclusivamente in caso
di comportamento abusivo da parte dell’amministrazione, essa è dell’avviso che,
nel caso di specie, siano dati gli estremi per sostenere che l’ulteriore
perizia ordinata dall’assicuratore convenuto, non sarebbe verosimilmente
suscettibile di fornire degli elementi di valutazione nuovi e rilevanti, donde
la sua inutilità.
Innanzitutto,
ci troviamo in presenza di due specialisti di livello universitario che hanno
valutato, l’uno indipendentemente dall’altro, l’aspetto eziologico in maniera
analoga.
Inoltre,
i periti giudiziari avevano ritenuto di doversi distanziare dalle conclusioni
del Prof. __________ nella misura in cui esse erano fondate su accertamenti
incompleti (che nel frattempo sono stati completati), e non poiché apparivano a
priori errate.
Infine,
il giudizio di rinvio di questo Tribunale è datato 29 agosto 2005 e, da allora,
trascorso oltre un anno e mezzo, l’amministrazione non ha ancora
definito la propria responsabilità in relazione alle turbe visive lamentate da RI
1.
Tutto
ben considerato, quindi, il TCA ravvede nel fatto di avere disposto un
ulteriore accertamento peritale, un atteggiamento defatigatorio da parte della CO
1, di modo che quest’ultima ha compiuto un diniego di giustizia ai danni
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Nella
misura in cui è teso ad accertare l'esistenza di un diniego di giustizia, il
ricorso é accolto.
§ All’CO
1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione
formale più volte richiesta dall'assicurato.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO 1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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