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Decisione

35.2007.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I Ne consegue che la decisione è corretta e che essa, a mente del

convenuto, merita piena conferma.

L

Cade nel vuoto il rimprovero mosso dal ricorrente secondo il quale sarebbero

state considerate cinque attività per stabilire il reddito da invalido ma senza

tener conto delle limitazioni da lui presentate.

Contrariamente

all'assunto della controparte, il metodo adottato è corretto e, d'altro canto,

non v'è chi non veda come le attività indicate siano perfettamente compatibili

con le limitazioni rilevate dal medico il quale non ha affatto detto che l'uso

delle mani sarebbe escluso - come sembra sostenere la controparte - ma che vi

sono limiti nell'esecuzione di talune manualità. Le professioni indicate non

sono affatto controindicate ed anzi tengono conto proprio dei limiti presentati

dall'interessato. Basti dire ad esempio che, come cassiere, i gesti non

impegnano le mani in modo inopportuno sia alla luce delle casse oggi in

dotazione dappertutto, sia alla luce delle indicazioni date dal medico il quale

ha messo in luce che è possibile, ad esempio, anche la manipolazione di oggetti

leggeri di precisione nonché un'attività seduta.

M

Il ricorrente afferma di aver nel frattempo esposto una pretesa per quanto

concerne la spalla sinistra, secondo le indicazioni di cui alla decisione su

opposizione, cosa di cui si prende atto.

Si fa semplicemente

notare che questo tema esula dalla presente procedura."

(Doc. IV)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o

ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma

è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che

se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22

LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in

deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal

mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'__________

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

Conformemente

alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti

dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione

delle rendite d'invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che

essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF

(RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.3. L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,

consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in

attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo

stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto

una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da

invalido.

Oppure le

sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.4. Il mutamento

deve, inoltre, essere notevole.

Secondo

la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica

doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente

accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto

ad un'invalidità del 15% ma poco importante rispetto ad un'invalidità iniziale

del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 115 e dottrina ivi citata).

Al riguardo

J.M. Frésard / M. Moser-Szelless, "Assurance-accidents obligatoire"

in SBVR Soziale Sicherheit. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea, Ginevra,

Monaco 2007, sottolineano che:

"

La modification doit être notable, ce qui

veut dire sensible. La jurisprudence n'a pas fixé de norme à cet égard. Sous

l'empire de la LAMA, la variation était jugée en fonction du degré antérieur de

l'invalidité (une aggravation de 5% était considérée comme notable pour un degré

d'invalidité de 15%, mais non de 75%). Certains auteurs préconisent de

considérer comme déterminante une variation du taux de l'invalidité de 10% au

minimum, ce qui paraît adéquat dès lors que seul un taux d'invalidité au moins

supérieur à 10% ouvre le droit à un rente. Pour juger si une modification

notable s'est produite, on comparera la situation qui existait au moment où la

décision initiale de rente (ou la décision précédente de révision) a été rendue

et celle qui prévaut au moment de la révision en cause; en cas de litige, le

moment déterminant est celui où la décision sur opposition est tendue." (pag.

911 n. 215)

2.5. Per rivedere una rendita d'invalidità non basta un semplice

cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a

lungo termine.

In

particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6. Determinante

per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al

momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio

(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,

infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso

causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con

l'infortunio).

2.7. Nella sua

sentenza 35.2004.40 del 24 novembre 2004 questo Tribunale ha ritenuto

l'assicurato totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate, sulla

base delle seguenti considerazioni del 29 aprile 2003 e del 27 febbraio 2004

dal dottor __________, medico __________ dell'CO 1:

"

(…)

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

a) come macchinista

Strettamente per il lavoro di macchinista, senza

eseguire altri lavori, l'assicurato può raggiungere una capacità lavorativa

nella misura del 75%.

b) in generale

L'assicurato può molto spesso sollevare/portare

pesi da 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi da 10-25 kg e non

più pesi da 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi. L'assicurato può spesso

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado però pesi oltre i

5 kg.

Il signor RI 1 può molto spesso maneggiare attrezzi

di leggera entità, spesso di media entità, di rado di pesante entità, ma non

più di entità molto pesante.

La rotazione manuale non è impedita.

Lavori sopra la testa sono raramente esigibili.

L'assicurato può molto spesso eseguire la

rotazione, stare seduto/inclinato in avanti e in piedi/inclinato in avanti.

Può molto spesso stare in posizione inginocchiata

o con la flessione delle ginocchia.

La posizione di lunga durata, sia nella posizione

seduta che in piedi, non è impedita. L'assicurato può molto spesso percorrere

lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato e salire le scale (come anche

a pioli).

L'impiego delle due mani è in parte necessario.

L'amministrazione sarà più precisa in

merito." (Doc. 105, pag. 2)

Successivamente, in data 27 febbraio 2004, lo

stesso medico __________ ha redatto il seguente apprezzamento medico:

"

Complemento all'esigibilità del lavoro del

29.4.2003

L'assicurato può senz'altro lavorare tutto il

giorno con rendimento completo in attività idonee (secondo l'esigibilità del

lavoro della chiusura del 29.4.2003)." (Doc. 144)

A seguito

dell'annuncio di ricaduta del 5 agosto 2004 (cfr. Doc. 168) è stata effettata

una artrografia RMN alla spalla destra il 18 novembre 2004 (cfr. Doc. 183) e

una visita medica in __________ il 14 dicembre 2004 (cfr. Doc. 190).

Il 9

marzo 2005 l'assicurato è stato esaminato dal Prof. Dr. __________, il quale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Diagnose:

Irreparable Rotatorenmanchettenruptur mit

Beteiligung des kranialen Subscapularis, des Supraspiantus und des

Infraspinatus rechts.

Kompensierte umschriebene transmurale

Supraspinatursruptur links.

Anamnese:

Sturz von einer Baumaschine am 03.02.2000. Im

Anschluss starke Schulterschmerzen und Unfähigkeit den Arm anzuheben. Im weiteren

Verlauf wurde die Diagnose einer Rotatorenmanchettenruptur gestellt. Initial

Konservative Behandlung. Operativer Reinsertionsversuch am 20.09.2002 (Dr. __________).

Aktuell Re-Ruptur. Subjektiv bestehen ruhe- und belastungsabhängige Schmerzen.

Die Nachtruhe sei regelmässig gestört. Momentan keine Analgetika.

Arbeitsfähigkeit als Kranführer theoretisch 50%.

Aktuell ist der Patient pensioniert. Die Versicherungs-technischen Aspekte sind

offenbar hängig.

Befunde:

Kräftiger, praktisch symmetrischer Deltoideus.

Deutliche Atrophie von Supra- und infraspinatus rechts. Aktive Elevation 110°,

schmerzgehemmt. Freie passive glenohumerale Bewegungsamplitude.

Aussenrotations-LAG 5° bei deutlich abgeschwächter Aussenrotationskraft.

Negatives Napoleon-Zeichen. Innenrotations-LAG 5°. Ausgeprägte subacromiale

Krepitationen bei modizifierte Impingement-Zeichen.

Neurovaskulär unauffällige Extremität.

Sonographie:

Nachweis einer grossen Re-Ruptur des Supra- und

Infraspinatus und der cranialen Subscapularissehne.

Röntgen und MR:

In Ruhe diskreter Kopfhochstand mit acromio-humeralem

Abstand von 6mm. Grosse Re-Ruptur der Supraspinatus- und Infraspinatussehnen

mit Retraktion bis auf den Glenoidrand. Fettige Infiltration der Muskulatur

Stadium III bis IV nach Goutalier.

Zusätzlich ist der craniale Subscapularis fettig

infiltriert.

Beurteilung und Procedere:

In Anbetracht des Ausmasses der muskulären und

der tendinösen Läsion ist eine gewinnbringende Re-Insertion nicht möglich.

Alternativ steht ein Latissimus dorsi transfer zur Discussion. In Anbetracht

der nicht besonders ausgeprägten Pseudoparalyse erachte ich den

Transfer-Eingriff als nicht genügend gewinnbringend. Diese Beurteilung könnte

sich bei allfälliger Schmerzzunahme ändern.

Vorderhand ist die Akzeptanz des Zustandes und

die Versichrungs-technische Regelung des Falles prioritär.

BEANTWORTUNG IHRER FRAGEN:

1. Aktuell besteht keine

gewinnbringende chirurgische Behandlungsoption.

Considerandi

2.

Der Bericht vom 29.04.03 liegt mir

nicht vor. Es ist ohnehin eine Fragestellung, die im Rahmen einer formellen

Begutachtung beantwortet werden sollte.

Aufgrund der mir zur

Verfügung stehenden Informationen würde ich davon ausgehen, dass eine 50%-ige

Arbeitsfähigkeit als Maschinenführer vorliegen dürfte.

4.

In einer, der Behinderung angepassten

Aktivität könnte eine 100%-ige Arbeitsleistung erreicht werden. Geeignete

Aktivitäten wären verschiedene Kontrollfunktionen ohne manuelle

Beanspruchung." (Doc. 201)

Il 29 marzo 2005 l'CO 1 ha

posto al Prof. __________ i seguenti quesiti complementari:

" (...)

Il nostro medico desidera ora che si esprima sulla seguente

domanda:

- con

l'impianto di una protesi inversa tipo DELTA 3 si può ottenere un miglioramento

dello stato attuale, anche quanto riguarda all'esigibilità lavorativa?

e inoltre la preghiamo di esprimersi sulla domanda posta all'Avv. RA

1:

- per

rapporto alle limitazioni evidenziate nella visita medica di chiusura del

29.4

, indichi se vi è stato un peggioramento e, in caso positivo, in quale

misura.

Osserviamo che il rapporto 29.4.2003 si trova negli atti messi a

disposizione." (Doc. 204)

Il 22 agosto 2005 lo

specialista si è così espresso:

" (...)

1.

Die

Versorgung mit einer inversen Prothese (Typ Delta 3) erachte ich aus

verschiedenen Gründen als nicht geeignet. Es besteht höchstens eine diskrete

Arthrose. Der Patient ist jung. Die funktionelle Insuffizienz der

Rotatorenmanschette ist mässig. Die mittelfristige bis Langzeitprognose ist

ungewiss und in Bezug auf das Notching erwiesenermassen schlecht.

2.

Ich

habe den Patienten am 09.03.05 letztmals gesehen. Es fällt mir schwer, mich in

Bezug auf die Verschlechterung der funktionellen Leistung auf einen fremden

Untersuchungbericht zu stützen." (Doc. 219)

Il 3 giugno 2005 il Dott. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia e medico di __________

supplente dell'CO 1 ha rilevato:

" (...)

D I A G N O S I

- Esiti

di artroscopia, artroplastica e sutura trans-ossea della cuffia, tenodesi

bicipite lungo il 20.9.2002 in stato dopo vecchia rottura della cuffia, lesione

e sub-lussazione tendine del bicipite lungo dopo un infortunio del 3.2.2000.

- Re-rottura

del sovra-/infra-spinato e della parte craniale del sotto-scapolare.

VALUTAZIONE

Il paziente accusa sempre dolori alla spalla destra, soprattutto

sotto sforzo, anche di notte.

Manca la forza. Limitazione funzionale.

Clinicamente vi è un leggero peggioramento della funzione

rispetto alla visita effettuata in data 29.4.2003. Non vi sono tuttavia segni

di risparmio del braccio, in quanto le circonferenze sono praticamente

simmetriche. A differenza della visita del 29.4.2003, dove viene descritto che

non vi è un'insufficienza della cuffia, alla visita attuale si nota un chiaro

calo della forza sia all'abduzione che all'extra-rotazione del braccio, ma

anche all'intra-rotazione e alla flessione dell'avambraccio contro resistenza.

Procedere medico

Nessuna cura è indicata. La situazione è stabilizzata.

ESIGIBILITÀ AL LAVORO

Il paziente può spesso sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi

fino a 5 kg.

Talvolta fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg, mai oltre i 25 kg.

Può di rado sollevare sopra l'altezza del petto pesi fino a 5 kg

ma mai oltre.

Può molto spesso maneggiare oggetti leggeri di precisione.

Talvolta oggetti medi, mai oggetti pesanti e molto pesanti. Non ha nessuna

limitazione nella rotazione manuale.

Non può mai eseguire lavori sopra la testa. Non ha nessuna

limitazione nella rotazione, nello stare seduto e inclinato in avanti, così

come in piedi e inclinato in avanti.

Può mantenere senza limitazione la posizione inginocchiata e con

il ginocchio in flessione.

Può mantenere senza limitazione la posizione seduta e in piedi. Non

ha nessun problema nello spostamento anche su terreni sconnessi e salire e

scendere le scale anche a pioli." (Doc. 213)

Il 3 aprile 2007 il Dott. __________,

specialista FMH in reumatologia, dopo la visita __________ di chiusura, si è

così espresso:

" (...)

D I A G N O S I (principale)

- Trauma

del 3.1.2000 da riferita caduta con appoggio del corpo sulle braccia estese ad

arti eretti e quindi possibile traumatismo indiretto sulle spalle in assenza

(da come riferito dal paziente ancora oggi) di fenomeno distorsivo alle spalle

o di contusione diretta. Si ricorda il referto iniziale del medico che vide il

paziente il giorno successivo al riferito trauma: 4.2.2000: Dott. __________:

scivola scendendo dall'escavatore e appoggiato violentemente le mani a terra.

Reperto locale: dolore spontaneo coi movimenti " artropatia con lieve

sclerosi del trochite omerale e lieve becco dell'acromion. A questa diagnosi

consegue poi l'intervento chirurgico voluto dal paziente e sconsigliato

dall'operatore stesso: 20.9.2002: dott. __________: spalla destra: mostra tutti

i segni per un impingement sottoacromiale. Gli è stato spiegato che una sutura

della cuffia degenerata dopo tutti questi anni ha un risultato molto incerto.

Intervento: il labbrum staccato misura solo 2.3 mm e una rifissazione non entra

in considerazione. Acromioplastica, sutura della cuffia, tenodesi del bicipite.

Confermo lo staccamento del sovraspinoso che si è ritirato per ben 3 cm verso

posteriore. Il tendine del bicipite sublussato e lesionato con sfrangiamento,

viene sezionato all'inserzione glenoidale ed in seguito fissato nel solco

mediante una grossa ancora di mitek. Segue la mobilizzazione del tendine del

sovraspinoso e la sutura.

CONCLUSIONI

Oggettivamente si apprezza cicatrice documentata

fotograficamente alla spalla destra dorsale, tender points cervico-dorsali

bilaterali e anteriori a livello grande pettorale.

Soggettivamente dolore e impotenza funzionale con astenia.

Procedere terapeutico

Attualmente la situazione appare calma.

Capacità lavorativa

Tenendo conto della coesistente patologia al momento del trauma,

verificata oggettivamente e documentata anche dal referto operatorio, le

limitazioni funzionali riscontrate in data odierna e dipendenti esclusivamente

dai postumi infortunistici sono contenute entro i seguenti parametri.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

Il paziente può spesso sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi

fino a 5 kg. Talvolta fino a 10 kg, di rado fino a 25 kg, mai oltre i 25 kg.

Può di rado sollevare sopra l'altezza del petto pesi fino a 5 kg ma mai oltre.

Può molto spesso maneggiare oggetti leggeri di precisione. Talvolta oggetti

medi, mai oggetti pesanti e molto pesanti. Non ha nessuna limitazione nella

rotazione manuale. Non può mai eseguire lavori sopra la tesa. Non ha nessuna

limitazione nella rotazione, nello stare seduto e inclinato in avanti, così

come in piedi e inclinato in avanti. Può mantenere senza limitazione la

posizione inginocchiata e con il ginocchio in flessione. Può mantenere senza

limitazione la posizione seduta e in piedi. Non ha nessun problema nello

spostamento anche su terreni sconnessi e salire e scendere le scale anche a

pioli.

Il paziente ha già ricevuto una valutazione IMI del 15% con la

seguente motivazione:

Referto: rottura completa irreparabile della cuffia dei rotatori,

con limitazione funzionale e calo della forza. Valutazione: 5%,

giustificazione: secondo la tabella 1.2, la motilità della spalla fino

all'orizzonte è indennizzata con il 15%. In questo caso, l'orizzonte viene di molto

poco superato.

Sussiste tuttavia dolore e un importante calo della forza. Ritengo

quindi che un 15% sia giustificato.

Dato che il 10% era già stato attribuito in occasione della

chiusura del 29.4.2003: (15% - 10% = 5%).

In questa motivazione non si è tenuto per nulla conto della

coesistente e verificata e oggettivata patologia cronico-malformativa del

paziente per cui ritengo che questa percentuale del 15% totale, copra

ampiamente gli esiti infortunistici." (Doc. 248)

2.8

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella

causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), l'Alta Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una

sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito

che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto

assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé

sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.9

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa, questo Tribunale ritiene che

l'opinione dei dottori __________ e __________ secondo cui l'intervenuto

peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato a livello della spalla

destra, non è comunque tale da pregiudicargli l'esercizio di un'attività

lavorati-va adeguata a tempo pieno, può essere fatta propria dal TCA (sulle

valutazioni dei medici __________ cfr. STF U 597/06 del 17 luglio 2007).

Il Prof. __________

è peraltro arrivato alla medesima soluzione nel caso concreto attestando in

particolare che sono indicate attività di controllo senza sollecitazioni manuali.

Al

proposito va ricordato che in una sentenza I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto

2006, consid. 5.2.3, l'Alta Corte ha dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così

come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Inoltre, secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che la nostra Massima Istanza ritiene costantemente corretto il rinvio

generico a attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF U 453/06

del 14 agosto 2007 a proposito di un assicurato nato nel 1942 infortunatosi ad

una spalla; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

Alla luce

di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che nel caso del ricorrente non è subentrata una modifica del

grado d'inabilità lavorativa giustificante l'aumento della rendita del 25%,

attribuita dall'CO 1 dal 1° luglio 2003.

In tale

contesto va ricordato che nella sentenza 35.2004.40 del 24 novembre 2004 il TCA

aveva confermato le conclusioni dell'amministrazione applicando i dati

salariali statistici relativi al Canton Ticino (Tabella TA 13) e non invece le

DPL utilizzate dall'CO 1, che questa Corte aveva ritenuto inutilizzabili in

quanto l'amministrazione aveva omesso "di fornire informazioni sul numero

globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli

impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e mino, così come

sul salario medio".

Nella

presente procedura l'CO 1 ha nuovamente utilizzato 5 DPL, allegando questa

volta anche la documentazione richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF

129.

V 472 seg. e STF U 597/06 del 17 luglio 2007) e giungendo ad un grado di

invalidità del 27,10% (reddito da valido aggiornato al 2005 di fr. 62'400.25 e

reddito da invalido medio in cinque attività di fr. 45'489.60, cfr. Doc. 235).

Non siamo

dunque in presenza di un aumento considerevole ai sensi della giurisprudenza

federale (cfr. STF 9 C 237/2007 del 24 agosto 2007:

"

6.2

Bei den prozentgenauen Renten

(Unfallversicherung nach UVG, Militärversicherung) wird Erheblichkeit einer Änderung

angenommen, wenn sich der Invaliditätsgrad um 5% ändert (Urteil vom 19. Juli

2006, U 267/05, E. 3.3; Kieser, ATSG-Kommentar, N 15 zu Art. 17; Maeschi,

Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N 15 f. zu Art. 44)."

per cui la precedente

rendita non può essere modificata.

Infine va ancora aggiunto,

che se ci si volesse scostare anche in questa occasione dei DPL utilizzati

dall'CO 1, si dovrebbe ricorrere a dati salariali statistici (cfr. STF U 453/06

del 14 agosto 2007 e STF I 907/06 del 7 maggio 2007).

Ora, non essendo intervenuto

nessun mutamento a livello dell'esigibilità lavorativa, il risultato sarebbe

identico (grado d'invalidità del 25%) a quello stabilito dal TCA nella

precedente sentenza (sull'impossibilità di procedere ad una soppressione di

rendita malgrado un peggioramento della condizioni di salute di un assicurato

unicamente invocando la recente giurisprudenza federale relativa

all'applicazione, anche in Ticino, della Tabella TA 1 invece della TA 13, cfr.

la STCA 32.2006.153 del 5 settembre 2007).

La

decisione su opposizione del 10 maggio 2007 impugnata deve di conseguenza

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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