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Decisione

35.2007.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi in sede lombare con irradiazione alla gamba sinistra sarebbero

insorti prima dell’infortunio in questione e, d’altra parte, che gli

accertamenti radiologici e strumentali disposti nel frattempo (TAC del 27

aprile 2006 e RMN del 30 maggio 2006), così come l’intervento chirurgico del 10

agosto 2006, avrebbero mostrato soltanto dei reperti squisitamente

degenerativi, rispettivamente, l’assenza di lesioni di natura traumatica (doc.

29; cfr., pure, il doc. 41).

Con

apprezzamento del 16 aprile 2007, lo stesso medico di circondario ha pure negato

che il sinistro dell’aprile 2006 possa essere ritenuto responsabile di un

peggioramento transitorio o direzionale dello stato morboso preesistente, posto

che, citiamo: “… in base alla documentazione iniziale, l’assicurato era già

portatore non solo dell’ernia discale, ma pure di una sintomatologia algica per

un evento non traumatico, oltre ad un referto inveterato (la prova per

questo sono le calcificazioni intra-erniarie!), …”.

Egli ha

parimenti escluso che l’evento in questione abbia giocato un ruolo scatenante (doc.

42).

L’inesistenza

di una relazione di causalità naturale tra le diagnosticate ernie discali

lombari e l’evento del 10 aprile 2006, è stata confermata anche dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa

di __________, interpellato dall’amministrazione in sede di procedura di opposizione.

In

effetti, con rapporto del 3 maggio 2007, il medico fiduciario appena menzionato

ha sostenuto che dei tre criteri elaborati da __________ (idoneità del trauma a

danneggiare il disco intervertebrale, apparizione immediata dei sintomi tipici

dell'ernia discale e assenza di disturbi prima dell’evento), soltanto il terzo

potrebbe essere ritenuto soddisfatto, qualora si facesse affidamento a quanto

dichiarato al riguardo dall’assicurato e dal suo medico curante (e non invece a

quanto emerge dalla documentazione dell’Ospedale di __________):

"

Von den drei von Krämer entwickelten Kriterien ist

das dritte (Beschwerdefreiheit vor dem an­geblichen Sturz am 10. oder

11.4.2006) erfüllt, falls man den Angaben des Versicherten und de­nen seines Hausarztes Glauben schenkt. Sollten

hingegen die Ausführungen der Spitalärzte zu­treffend sein, nämlich,

dass sich das lumboradikuläre Schmerzsyndrom bereits vor dem Unfall vom 11.4.2006 entwickelt hatte, wäre das dritte

Übernahmekriterium nicht erfüllt. Beim zweiten Krämer'schen Kriterium geht es

um das sofortige Auftreten der für das Vorliegen einer Diskus­hernie

hinweisenden Symptomatik, nämlich der Lumboischialgie. Herr RI 1 hat am 14.11.2006 erklärt, er habe nach dem Sturz

heftige lumbale Rückenschmerzen empfunden, über eine gleichzeitig aufgetretene

Ausstrahlung der Schmerzen ins linke Bein hat er aber nicht be­richtet. Wie in

der Einleitung dargelegt worden ist, stimmen (unter anderem) die Angaben über

den Zeitpunkt der ersten Konsultation nach dem Ereignis vom 11.4.2006 zwischen

Herrn RI 1 und seinem Hausarzt nicht

überein: der Versicherte erklärte, er habe ihn am Unfalltag konsul­tiert,

während Dr. __________ im

Allianz-Zeugnis den 21.4.2006 als Datum für den ersten Krankenbe­such angab.

Falls die Aussage von Herrn RI 1 zutrifft,

ist nachträglich praktisch gesichert, dass er keine akute Lumboischialgie

beklagte, denn unter diesen Umständen hätte ihn Herr Dr.

__________ sicher krank geschrieben (Bettruhe ist bei

akuter Lumboischialgie indiziert) und sich nicht damit begnügt, eine Spritze zu

verpassen und ihm dann erklärt, er dürfe weiter wie bisher arbei­ten. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass

auch das zweite Krämer'sche Kriterium bei Herrn RI 1 nicht erfüllt war. Das erste Kriterium in Form

eines Sturzes aus relativ geringer Höhe war auch nicht tauglich, eine

traumatische Diskushernie zu verursachen. Schliesslich ist auf die Bildgebung (CT und MRI der LWS) hinzuweisen: Sie

dokumentierte, dass Herr RI 1 im April Träger von

mehrsegmentalen Diskopathien der LWS war, die sich nur über Jahre bis Jahr­zehnte

entwickeln können, wie in der allgemeinen Diskussion gezeigt worden ist: Auf

Höhe des Segmentes L5/S1 lag in Form einer fortgeschrittenen Osteochondrose das

eigentliche Endstadi­um der bandscheibenbedingten Degeneration; die grosse

luxierte Diskushernie L4/L5 drückte auch das Vorliegen einer fortgeschrittenen

Bandscheibenschädigung aus, wie die weniger ausge­prägten Alterationen im

Bereiche der Bandscheibe L3/L4.

Die Schlussfolgerung lautet, dass die bei Herrn RI 1 diagnostizierten lumbalen Diskushernien keine

wahrscheinlichen Folgen des am 10.4.2006 stattgehabten Ereignisses darstellen.

Inwiefern die Angaben zur Anamnese in diesem Fall als zuverlässig zu betrachten

sind, stellt keine medizi­nische Frage dar."

(doc. 44)

2.6. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina

infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da

preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.

Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può

essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio e ernia

del disco (cfr. STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U

379, p. 192).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono

cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è

di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22

febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).

Nella

sentenza U 194/05, già menzionata in precedenza, il TFA ha in proposito

ribadito che:

"

(…).

3.3.2 Richiamando

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte

cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la

causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un

contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa

(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che

un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -

cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di

per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale

(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità

lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U

379 pag. 192).

3.3.3 Ora,

giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si

sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal

prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale

universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del

disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione

eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore

temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o

radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto

soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal

dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di

Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,

U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al proposito

così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

Considerandi

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000

e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7

febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

2.7

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter condividere la valutazione

espressa dagli specialisti consultati dall’amministrazione, nella misura in cui

essi hanno negato che le ernie lombari di cui l’assicurato era portatore, siano

state causate dall’infortunio del 10 aprile 2006.

In

effetti, dalle tavole processuali emerge che, malgrado il trauma subito, RI 1 è

stato in grado di rialzarsi, di raggiungere il magazzino con le proprie gambe

e, infine, di guidare l’autovettura fino al suo domicilio. Inoltre, dopo due giorni

di inabilità lavorativa, a partire dal 13 e sino al 21 aprile 2006, egli è

riuscito, nonostante tutto, a svolgere la propria attività lavorativa (cfr.

doc. 11).

Tutto ciò

contrasta con quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti immediati di una

rottura traumatica del disco intervertebrale, quali sono stati illustrati dal

Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale

__________ di __________, in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su

incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________.

Esprimendosi

a proposito dell'eziologia delle ernie discali, egli ha affermato, tra le altre

cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità

di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente

soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e

deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

"

(…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________

(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza

UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del

redattore)

Occorre

pertanto concludere che l’infortunio occorso al ricorrente il 10 aprile 2006 -

una caduta all’indietro da un’altezza di un metro e mezzo circa -, non era

idoneo a causare le lesioni discali che gli sono state diagnosticate nel

prosieguo, né, in base alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., a

provocare un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso

preesistente.

In questo

contesto, è ancora utile segnalare quanto dichiarato in merito dal dott. __________,

Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in

un suo referto del 5 settembre 2002, riportato in una sentenza 35.2001.80 del 9

ottobre 2002, confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003,

concernente un assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di

biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento

sulla rampa di carico del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia

del disco L2/L3 intraforaminale a destra:

"

Le forze richieste per rompere un disco sano portano

inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso

per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione

seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti,

ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se

esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione

laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti

(putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in

seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le

forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di

un disco intersomatico sano."

Benché

non possa essergli negata una qual certa rilevanza, il sinistro che ha visto

protagonista RI 1 non presenta comunque quelle caratteristiche richieste dalla

dottrina medica affinché lo si possa ritenere idoneo a provocare la rottura di

un disco intervertebrale oppure un aggravamento direzionale di lesioni preesistenti.

D’altro

canto, però, le certificazioni dei medici consultati dall’assicuratore LAINF

non consentono al TCA di escludere, con la necessaria tranquillità, che

l’infortunio assicurato abbia scatenato la sintomatologia algica legata

alla problematica discale presentata dall’insorgente.

Il

chirurgo ortopedico dott. __________ non lo riconosce né lo nega, semplicemente

egli non si è pronunciato al riguardo (cfr. doc. 44).

Con

riferimento al contenuto del rapporto 3 maggio 2007 di questo specialista, è

utile precisare che la prima consultazione presso il dott. __________ ha avuto

luogo l’11 aprile 2006, così come si evince dal doc. 9.

Il fatto

che sul formulario destinato alla __________, assicuratore contro la perdita di

guadagno causata da malattia, a cui era stato inizialmente annunciato il caso, lo

stesso medico curante abbia indicato, quale data di inizio della cura medica,

il 21 aprile 2006 (cfr. allegato al doc. 27), è verosimilmente il frutto di un

malinteso, posto che, in occasione del consulto del 22 aprile 2006, i medici

del PS dell’Ospedale di __________ hanno segnalato che la lombosciatalgia,

insorta circa 15 giorni prima, era già stata trattata farmacologicamente (cfr.

doc. 6).

Da parte

sua, il medico di circondario dell’CO 1, dott. __________, lo ha sì negato

(cfr. doc. 42: “Questo evento (chiamato infortunio) quindi non può aver giocato

nemmeno un ruolo scatenante.”), tuttavia la motivazione che egli ha fornito al

riguardo appare perlomeno discutibile.

A suo

avviso, la documentazione medica iniziale dimostrerebbe che l’assicurato, al

momento del sinistro in questione, già presentava, non soltanto il danno

discale, ma pure la relativa tipica sintomatologia (doc. 42: “… in base alla

documentazione iniziale, l’assicurato era già portatore non solo dell’ernia

discale, ma pure di una sintomatologia algica per un evento non traumatico,

…”), ciò che, qualora fosse vero, non consentirebbe di riconoscere

all’infortunio un ruolo scatenante.

In

proposito, questo Tribunale osserva che, in data 22 aprile 2006, l’assicurato

si è recato presso il PS dell’Ospedale di __________. Dal relativo referto

risulta che la lombosciatalgia a sinistra era insorta circa 15 giorni prima

(doc. 6).

RI 1 si è

visto costretto a ripresentarsi in ospedale qualche giorno più tardi (era il 25

aprile 2006) e, in quell’occasione, i sanitari hanno indicato che la

sintomatologia (dolore lombare irradiato a sinistra) persisteva da circa 3

settimane (allegato al doc. 12).

Ora, è

chiaro che se si applicassero alla lettera i riferimenti temporali contenuti

nelle cartelle cliniche dell’Ospedale di __________, occorrerebbe concludere

che i noti disturbi sono apparsi antecedentemente all’evento traumatico

assicurato.

In

effetti, tra il 10 e il 22 aprile vi sono 12 giorni (e non 15), così come tra

il 10 e il 25 aprile ve ne sono 15 (e non 21).

Nondimeno,

il TCA ritiene che alle suddette indicazioni vada attribuito un valore

puramente indicativo (si veda, d’altronde, l’utilizzo della preposizione “circa”),

tanto più che il dott. __________ (allegato al doc. 27: “Io sottoscritto in

qualità di medico curante del Sig. RI 1 dichiaro che il paziente in oggetto,

antecedentemente alla data 11-04-2006, era in stato di buona salute senza

sintomi riferibili ai disturbi accusati in seguito. La sintomatologia è insorta

in seguito a trauma (caduta da mezzo di lavoro) a partire da giorno

11-04-2006.”) e l’assicurato medesimo (cfr. doc. 11, p. 2) hanno dichiarato -

in epoca non sospetta - che la sintomatologia lombosciatalgica è apparsa in

stretta relazione temporale con l’infortunio.

Quindi, gli argomenti

invocati dal medico di circondario dell’CO 1 non appaiono suscettibili di

supportare validamente la tesi secondo la quale RI 1, al momento del sinistro,

già soffriva di dolori lombosciatalgici.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo

delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali

(e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

In concreto,

ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione del

disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA.

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’amministrazione, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica a uno

specialista di sua fiducia, se all’infortunio del 10 aprile 2006 possa essere

attribuito un ruolo scatenante per rapporto alle patologie discali di cui era

portatore l’insorgente.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando

2.8..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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