35.2007.62
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22 novembre 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
35.2007.62
Data decisione, Autorità:
22.11.2007, TCA
Titolo:
Assicurato cade all'indietro e batte a terra regione lombo-sacrale con diagnosi di ernia discale lombare. Ammesso che ernia non é stata causata dall'infortunio poiché evento non idoneo. Rinvio atti a amministrazione per esaminare se sinistro ha scatenato i dolori legati alla problematica discale
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.62
mm
Lugano
22 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 maggio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
aprile 2006, RI 1, nato nel 1955, dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di conducente di autocarri e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, è caduto all’indietro da un’altezza di circa un metro
e mezzo e ha battuto a terra la regione lombo-sacrale.
Il giorno
successivo l’assicurato ha consultato il proprio medico di famiglia, dott. __________
(cfr. doc. 9), il quale ha attestato una totale inabilità lavorativa (doc. 9 e 11).
A contare
dal 13 aprile 2006, RI 1 ha ripreso il proprio lavoro (doc. 9 e 11).
1.2. Il 22 aprile
2006, l’assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale di __________
(Prov. __________), i cui sanitari, refertato un arto inferiore sinistro flesso
per decubito antalgico con parestesie e ipoestesia alla gamba e al piede
sinistro, hanno formulato la diagnosi di lombosciatalgia acuta (doc. 6).
Durante
il periodo 25 aprile-10 maggio 2006, RI 1 è rimasto degente presso la Divisione
di ortopedia dell’Ospedale di __________, dove è stato sottoposto a un esame
TAC lombo-sacrale (il 27 aprile 2006), che ha evidenziato un’ernia L4/L5
intraforaminale a sinistra (doc. 15), nonché a infiltrazioni peridurali con
steroidi e anestetico locale (doc. 7).
Una RMN
lombo-sacrale è stata eseguita il 20 maggio 2006, provvedimento che ha mostrato,
posteriormente al corpo di L4, la presenza di un frammento erniario in sede
mediana e paramediana sinistra, con effetto compressivo sul sacco durale e
sulla radice di sinistra di L4 (doc. 17).
In data
10 agosto 2006, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico di
neurolisi del plesso lombo-sacrale e discectomia L3-L4 e L4-L5, eseguito dal
Prof. dott. __________, spec. in neurologia, neurochirurgia e microchirurgia (cfr.
allegati al doc. 28).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 3 gennaio 2007, ha negato la propria responsabilità in
relazione ai disturbi accusati dall’assicurato al rachide lombo-sacrale,
facendo difetto una relazione di causalità naturale con il sinistro del 10
aprile 2006 (doc. 30).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 38), l’CO
1, in data 8 maggio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 45).
1.4. Con
tempestivo ricorso dell’8 giugno 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge a
dipendenza dell’infortunio del 10 aprile 2006, sino alla completa guarigione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere che i
disturbi alla regione lombare, accompagnati da difficoltà alla deambulazione,
sono insorti immediatamente dopo la caduta del 10 aprile 2006. Prima di
quest’ultima, invece, egli non ha mai sofferto di dolori alla schiena, come lo
dimostra il fatto che, sin dal gennaio 2005, è stato in grado di guidare il
camion anche per undici ore al giorno (doc. I).
1.5. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Il
TCA é chiamato a decidere se RI 1 ha diritto alle prestazioni
di legge a dipendenza dell’evento infortunistico del 10 aprile 2006.
L’amministrazione
lo nega riferendosi innanzitutto alla valutazione contenuta nel rapporto 27
novembre 2006 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha posto
in evidenza il fatto che, in base alla documentazione dell’Ospedale di __________,
Fatti
i disturbi in sede lombare con irradiazione alla gamba sinistra sarebbero
insorti prima dell’infortunio in questione e, d’altra parte, che gli
accertamenti radiologici e strumentali disposti nel frattempo (TAC del 27
aprile 2006 e RMN del 30 maggio 2006), così come l’intervento chirurgico del 10
agosto 2006, avrebbero mostrato soltanto dei reperti squisitamente
degenerativi, rispettivamente, l’assenza di lesioni di natura traumatica (doc.
29; cfr., pure, il doc. 41).
Con
apprezzamento del 16 aprile 2007, lo stesso medico di circondario ha pure negato
che il sinistro dell’aprile 2006 possa essere ritenuto responsabile di un
peggioramento transitorio o direzionale dello stato morboso preesistente, posto
che, citiamo: “… in base alla documentazione iniziale, l’assicurato era già
portatore non solo dell’ernia discale, ma pure di una sintomatologia algica per
un evento non traumatico, oltre ad un referto inveterato (la prova per
questo sono le calcificazioni intra-erniarie!), …”.
Egli ha
parimenti escluso che l’evento in questione abbia giocato un ruolo scatenante (doc.
42).
L’inesistenza
di una relazione di causalità naturale tra le diagnosticate ernie discali
lombari e l’evento del 10 aprile 2006, è stata confermata anche dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa
di __________, interpellato dall’amministrazione in sede di procedura di opposizione.
In
effetti, con rapporto del 3 maggio 2007, il medico fiduciario appena menzionato
ha sostenuto che dei tre criteri elaborati da __________ (idoneità del trauma a
danneggiare il disco intervertebrale, apparizione immediata dei sintomi tipici
dell'ernia discale e assenza di disturbi prima dell’evento), soltanto il terzo
potrebbe essere ritenuto soddisfatto, qualora si facesse affidamento a quanto
dichiarato al riguardo dall’assicurato e dal suo medico curante (e non invece a
quanto emerge dalla documentazione dell’Ospedale di __________):
"
Von den drei von Krämer entwickelten Kriterien ist
das dritte (Beschwerdefreiheit vor dem angeblichen Sturz am 10. oder
11.4.2006) erfüllt, falls man den Angaben des Versicherten und denen seines Hausarztes Glauben schenkt. Sollten
hingegen die Ausführungen der Spitalärzte zutreffend sein, nämlich,
dass sich das lumboradikuläre Schmerzsyndrom bereits vor dem Unfall vom 11.4.2006 entwickelt hatte, wäre das dritte
Übernahmekriterium nicht erfüllt. Beim zweiten Krämer'schen Kriterium geht es
um das sofortige Auftreten der für das Vorliegen einer Diskushernie
hinweisenden Symptomatik, nämlich der Lumboischialgie. Herr RI 1 hat am 14.11.2006 erklärt, er habe nach dem Sturz
heftige lumbale Rückenschmerzen empfunden, über eine gleichzeitig aufgetretene
Ausstrahlung der Schmerzen ins linke Bein hat er aber nicht berichtet. Wie in
der Einleitung dargelegt worden ist, stimmen (unter anderem) die Angaben über
den Zeitpunkt der ersten Konsultation nach dem Ereignis vom 11.4.2006 zwischen
Herrn RI 1 und seinem Hausarzt nicht
überein: der Versicherte erklärte, er habe ihn am Unfalltag konsultiert,
während Dr. __________ im
Allianz-Zeugnis den 21.4.2006 als Datum für den ersten Krankenbesuch angab.
Falls die Aussage von Herrn RI 1 zutrifft,
ist nachträglich praktisch gesichert, dass er keine akute Lumboischialgie
beklagte, denn unter diesen Umständen hätte ihn Herr Dr.
__________ sicher krank geschrieben (Bettruhe ist bei
akuter Lumboischialgie indiziert) und sich nicht damit begnügt, eine Spritze zu
verpassen und ihm dann erklärt, er dürfe weiter wie bisher arbeiten. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass
auch das zweite Krämer'sche Kriterium bei Herrn RI 1 nicht erfüllt war. Das erste Kriterium in Form
eines Sturzes aus relativ geringer Höhe war auch nicht tauglich, eine
traumatische Diskushernie zu verursachen. Schliesslich ist auf die Bildgebung (CT und MRI der LWS) hinzuweisen: Sie
dokumentierte, dass Herr RI 1 im April Träger von
mehrsegmentalen Diskopathien der LWS war, die sich nur über Jahre bis Jahrzehnte
entwickeln können, wie in der allgemeinen Diskussion gezeigt worden ist: Auf
Höhe des Segmentes L5/S1 lag in Form einer fortgeschrittenen Osteochondrose das
eigentliche Endstadium der bandscheibenbedingten Degeneration; die grosse
luxierte Diskushernie L4/L5 drückte auch das Vorliegen einer fortgeschrittenen
Bandscheibenschädigung aus, wie die weniger ausgeprägten Alterationen im
Bereiche der Bandscheibe L3/L4.
Die Schlussfolgerung lautet, dass die bei Herrn RI 1 diagnostizierten lumbalen Diskushernien keine
wahrscheinlichen Folgen des am 10.4.2006 stattgehabten Ereignisses darstellen.
Inwiefern die Angaben zur Anamnese in diesem Fall als zuverlässig zu betrachten
sind, stellt keine medizinische Frage dar."
(doc. 44)
2.6. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina
infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da
preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.
Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può
essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio e ernia
del disco (cfr. STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U
379, p. 192).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22
febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).
Nella
sentenza U 194/05, già menzionata in precedenza, il TFA ha in proposito
ribadito che:
"
(…).
3.3.2 Richiamando
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte
cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la
causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un
contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa
(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che
un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -
cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di
per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale
(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U
379 pag. 192).
3.3.3 Ora,
giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si
sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal
prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale
universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del
disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione
eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore
temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o
radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto
soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal
dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di
Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo
2005, consid. 6.1).
In
particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti
radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e
duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI
2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,
U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Nella più
volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al proposito
così espresso:
"
3.3.4 Quanto poi
alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio
avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con
conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della
sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure
sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non
trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha
giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia
reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono
essere insorti entro un breve
lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni
dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1).
Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi
è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17
febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6
marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale
poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003
neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”
Occorre
precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
"
Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den
Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb
einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des
fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird
eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA U 218/04 del 3 marzo
2005, consid. 6.1)
In tale
ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento
traumatico.
Le
conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se
Considerandi
esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra
l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000
e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7
febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).
2.7
Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter condividere la valutazione
espressa dagli specialisti consultati dall’amministrazione, nella misura in cui
essi hanno negato che le ernie lombari di cui l’assicurato era portatore, siano
state causate dall’infortunio del 10 aprile 2006.
In
effetti, dalle tavole processuali emerge che, malgrado il trauma subito, RI 1 è
stato in grado di rialzarsi, di raggiungere il magazzino con le proprie gambe
e, infine, di guidare l’autovettura fino al suo domicilio. Inoltre, dopo due giorni
di inabilità lavorativa, a partire dal 13 e sino al 21 aprile 2006, egli è
riuscito, nonostante tutto, a svolgere la propria attività lavorativa (cfr.
doc. 11).
Tutto ciò
contrasta con quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti immediati di una
rottura traumatica del disco intervertebrale, quali sono stati illustrati dal
Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale
__________ di __________, in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su
incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________.
Esprimendosi
a proposito dell'eziologia delle ernie discali, egli ha affermato, tra le altre
cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità
di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente
soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e
deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
"
(…).
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________
(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen
werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die
letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,
sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass
also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses
oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte
Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort
liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche
seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."
(sentenza
UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del
redattore)
Occorre
pertanto concludere che l’infortunio occorso al ricorrente il 10 aprile 2006 -
una caduta all’indietro da un’altezza di un metro e mezzo circa -, non era
idoneo a causare le lesioni discali che gli sono state diagnosticate nel
prosieguo, né, in base alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., a
provocare un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso
preesistente.
In questo
contesto, è ancora utile segnalare quanto dichiarato in merito dal dott. __________,
Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in
un suo referto del 5 settembre 2002, riportato in una sentenza 35.2001.80 del 9
ottobre 2002, confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003,
concernente un assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di
biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento
sulla rampa di carico del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia
del disco L2/L3 intraforaminale a destra:
"
Le forze richieste per rompere un disco sano portano
inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso
per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione
seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti,
ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se
esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione
laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti
(putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in
seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le
forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di
un disco intersomatico sano."
Benché
non possa essergli negata una qual certa rilevanza, il sinistro che ha visto
protagonista RI 1 non presenta comunque quelle caratteristiche richieste dalla
dottrina medica affinché lo si possa ritenere idoneo a provocare la rottura di
un disco intervertebrale oppure un aggravamento direzionale di lesioni preesistenti.
D’altro
canto, però, le certificazioni dei medici consultati dall’assicuratore LAINF
non consentono al TCA di escludere, con la necessaria tranquillità, che
l’infortunio assicurato abbia scatenato la sintomatologia algica legata
alla problematica discale presentata dall’insorgente.
Il
chirurgo ortopedico dott. __________ non lo riconosce né lo nega, semplicemente
egli non si è pronunciato al riguardo (cfr. doc. 44).
Con
riferimento al contenuto del rapporto 3 maggio 2007 di questo specialista, è
utile precisare che la prima consultazione presso il dott. __________ ha avuto
luogo l’11 aprile 2006, così come si evince dal doc. 9.
Il fatto
che sul formulario destinato alla __________, assicuratore contro la perdita di
guadagno causata da malattia, a cui era stato inizialmente annunciato il caso, lo
stesso medico curante abbia indicato, quale data di inizio della cura medica,
il 21 aprile 2006 (cfr. allegato al doc. 27), è verosimilmente il frutto di un
malinteso, posto che, in occasione del consulto del 22 aprile 2006, i medici
del PS dell’Ospedale di __________ hanno segnalato che la lombosciatalgia,
insorta circa 15 giorni prima, era già stata trattata farmacologicamente (cfr.
doc. 6).
Da parte
sua, il medico di circondario dell’CO 1, dott. __________, lo ha sì negato
(cfr. doc. 42: “Questo evento (chiamato infortunio) quindi non può aver giocato
nemmeno un ruolo scatenante.”), tuttavia la motivazione che egli ha fornito al
riguardo appare perlomeno discutibile.
A suo
avviso, la documentazione medica iniziale dimostrerebbe che l’assicurato, al
momento del sinistro in questione, già presentava, non soltanto il danno
discale, ma pure la relativa tipica sintomatologia (doc. 42: “… in base alla
documentazione iniziale, l’assicurato era già portatore non solo dell’ernia
discale, ma pure di una sintomatologia algica per un evento non traumatico,
…”), ciò che, qualora fosse vero, non consentirebbe di riconoscere
all’infortunio un ruolo scatenante.
In
proposito, questo Tribunale osserva che, in data 22 aprile 2006, l’assicurato
si è recato presso il PS dell’Ospedale di __________. Dal relativo referto
risulta che la lombosciatalgia a sinistra era insorta circa 15 giorni prima
(doc. 6).
RI 1 si è
visto costretto a ripresentarsi in ospedale qualche giorno più tardi (era il 25
aprile 2006) e, in quell’occasione, i sanitari hanno indicato che la
sintomatologia (dolore lombare irradiato a sinistra) persisteva da circa 3
settimane (allegato al doc. 12).
Ora, è
chiaro che se si applicassero alla lettera i riferimenti temporali contenuti
nelle cartelle cliniche dell’Ospedale di __________, occorrerebbe concludere
che i noti disturbi sono apparsi antecedentemente all’evento traumatico
assicurato.
In
effetti, tra il 10 e il 22 aprile vi sono 12 giorni (e non 15), così come tra
il 10 e il 25 aprile ve ne sono 15 (e non 21).
Nondimeno,
il TCA ritiene che alle suddette indicazioni vada attribuito un valore
puramente indicativo (si veda, d’altronde, l’utilizzo della preposizione “circa”),
tanto più che il dott. __________ (allegato al doc. 27: “Io sottoscritto in
qualità di medico curante del Sig. RI 1 dichiaro che il paziente in oggetto,
antecedentemente alla data 11-04-2006, era in stato di buona salute senza
sintomi riferibili ai disturbi accusati in seguito. La sintomatologia è insorta
in seguito a trauma (caduta da mezzo di lavoro) a partire da giorno
11-04-2006.”) e l’assicurato medesimo (cfr. doc. 11, p. 2) hanno dichiarato -
in epoca non sospetta - che la sintomatologia lombosciatalgica è apparsa in
stretta relazione temporale con l’infortunio.
Quindi, gli argomenti
invocati dal medico di circondario dell’CO 1 non appaiono suscettibili di
supportare validamente la tesi secondo la quale RI 1, al momento del sinistro,
già soffriva di dolori lombosciatalgici.
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo
delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali
(e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la
nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
In concreto,
ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione del
disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA.
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
all’amministrazione, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica a uno
specialista di sua fiducia, se all’infortunio del 10 aprile 2006 possa essere
attribuito un ruolo scatenante per rapporto alle patologie discali di cui era
portatore l’insorgente.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando
2.8..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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