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Decisione

35.2007.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata è stata notificata

alla RI 1, __________ in data 2 maggio 2007 (cfr. Doc. XI1).

Il

termine di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere in data 3 maggio 2007 (in

ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art.

60 cpv. 2 LPGA) ed è giunto a scadenza il 2 giugno 2007.

Consegnato

alla Posta il 5 giugno 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di

invio), il ricorso della RI 1 si rivela tardivo e pertanto irricevibile.

A tale

proposito va rilevato che l'opposizione è stata inoltrata dalla RI 1, sede di __________

(cfr. Doc. XV2) per cui la decisione su opposizione è stata regolarmente

notificata a quella Cassa malati, sede di __________ (cfr. Doc. A).

2.4. Occorre ora

esaminare se la RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

Considerandi

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non emerge alcun motivo che

possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

La Cassa

malati è del resto rimasta silente, pur avendo avuto la possibilità di

formulare le sue osservazioni al Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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