35.2007.63
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4 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
35.2007.63
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF irricevibile.Il provvedimento in questione è stato notificato il 2.5.07,mentre il ricorso è stato consegnato alla Posta il 5.6.07,per cui è tardivo. Non emerge,poi,alcun motivo che giustifichi la restituzione del termine.
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.63
DC/sc
Lugano
4 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile
2007 emanata da
in relazione al caso:
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
PI 1,
rappr. da: RA 1,
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
giugno 2003 PI 1, assicurata contro gli infortuni presso l'CO 1 è stata vittima
di un incidente della circolazione stradale nel quale ha riportato un trauma di
accelerazione della colonna cervicale, della colonna toracica e della colonna
lombare.
L'assicuratore
contro gli infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6
febbraio 2006 (cfr. Doc. XV1), l'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo
a prestazioni a decorrere dal 1° agosto 2006, facendo difetto, da tale data,
una relazione di causalità naturale con il sinistro del mese di giugno 2003.
A seguito
dell’opposizione interposta dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurata (cfr.
XV3) e della Cassa malati RI 1 (__________, cfr. Doc. XV2), l'CO 1 in data 27
aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (Doc. A).
1.3. Con ricorso del
5 giugno 2007 la Cassa malati RI 1 (sede di __________, cfr. Doc. 1), ha
chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versare all'assicurata ulteriori
prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2006 (cfr. doc. I).
1.4. Invitato dal
TCA a prendere posizione sul ricorso della RI 1, il patrocinatore
dell'assicurata ne ha postulato l'accoglimento (cfr. Doc. VI - VIIbis).
1.5. Il 16 agosto
2007 l’CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile poiché
tardiva (cfr. Doc. XII + XIIbis).
1.6. Il 22 agosto
2007 il TCA ha trasmesso alla RI 1 la documentazione prodotta dall'CO 1
assegnando alla Cassa malati un termine di 10 giorni per formulare osservazioni
scritte (cfr. Doc. XIII). La ricorrente non si è espressa.
1.7. Il 17
settembre 2007 il TCA ha chiesto all'CO 1 di inviare una copia delle decisioni formali
e delle relative opposizioni.
Questa
documentazione è stata immediatamente trasmessa
(cfr.
Doc. XV1-3).
1.8. Invitato a
formulare osservazioni il patrocinatore dell'assicurata ha comunicato al TCA di
rinunciare a prendere posizione in quanto la questione della tempestività del
ricorso deve essere esaminata d'ufficio (cfr. Doc. XVII)
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Questa Corte
deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dalla RI 1.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
In tale
contesto va ricordato che l'art. 106 LAINF, il quale prevedeva, in deroga
all'art. 60 LPGA, un termine di tre mesi per ricorrere contro le
decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative, è stato
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata è stata notificata
alla RI 1, __________ in data 2 maggio 2007 (cfr. Doc. XI1).
Il
termine di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere in data 3 maggio 2007 (in
ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art.
60 cpv. 2 LPGA) ed è giunto a scadenza il 2 giugno 2007.
Consegnato
alla Posta il 5 giugno 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di
invio), il ricorso della RI 1 si rivela tardivo e pertanto irricevibile.
A tale
proposito va rilevato che l'opposizione è stata inoltrata dalla RI 1, sede di __________
(cfr. Doc. XV2) per cui la decisione su opposizione è stata regolarmente
notificata a quella Cassa malati, sede di __________ (cfr. Doc. A).
2.4. Occorre ora
esaminare se la RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
Considerandi
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128.
e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non emerge alcun motivo che
possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.
La Cassa
malati è del resto rimasta silente, pur avendo avuto la possibilità di
formulare le sue osservazioni al Tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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