35.2007.65
Assicurato affetto da tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice. Negata l'esistenza di una malattia professione secondo sia il cpv. 1 sia il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF
12 dicembre 2007Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.65
Data decisione, Autorità:
12.12.2007, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice. Negata l'esistenza di una malattia professione secondo sia il cpv. 1 sia il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF
MALATTIA PROFESSIONALE
art. 9 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 2 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.65
mm
Lugano
12 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
dicembre 2006, RI 1, che stava svolgendo un programma occupazionale temporaneo promosso
dall’assicurazione contro la disoccupazione presso il __________ di __________,
ha avvertito un forte dolore al pollice della mano destra.
Con
rapporto del 31 gennaio 2007, i sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________ hanno diagnosticato una tendinite dell’estensore del primo raggio
a destra con inabilità lavorativa totale dall’8 al 15 gennaio 2007 (doc. 9).
Il medico
curante dell’assicurato, dott. __________, ha attestato un ulteriore periodo di
incapacità lavorativa, dal 23 al 30 gennaio 2007 (doc. 10).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 marzo
2007, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente
ai disturbi localizzati al pollice destro, sostenendo che nel caso di specie,
citiamo: “… non si è in presenza né di un infortunio o di una lesione corporale
parificabile a infortunio, né di una malattia professionale.” (doc. 13).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 15),
l’amministrazione, in data 14 giugno 2007, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 21).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 giugno 2007, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF
venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge a dipendenza dei
disturbi all’estremità superiore destra, argomentando in particolare che:
"
Alla riga 10, della pagina 3, della lettera
della CO 1, si parla di “assenza di prove”. Mi sembra che i referti dei Dott. __________
e __________ provino in modo netto che il mio infortunio è stato causato dal
lavoro da me svolto presso la __________, ed in particolare dal dover scarteggiare
per tutto il giorno.
Come si spiega altrimenti che al mio arrivo alla __________
godevo di buona salute, e dopo qualche mese lamentavo dolori?
Oltre al fatto di dover lavorare “gratis”, ed a
questo proposito spero che si avvii un serio dibattito politico, dovrei anche
pagare le spese di infortunio?
A questa stregua mi vedo costretto a rifiutare
ogni ulteriore proposta dell’Ufficio di collocamento. Perché fino a prova
contraria, quando lavoravo ho pagato per la disoccupazione, e non per un lavoro
“non retribuito”.
Alla riga 17, della pagina 4, sempre della
lettera della CO 1, si “insinua” che, tenuto conto delle relazioni di fiducia
che instaurano con i loro pazienti, i dottori tendono a rilasciare pareri a
loro favorevoli.
Tengo a precisare e a sottolineare che io non
sapevo neanche dell’esistenza del Dott. __________, né tantomeno dove egli
svolgeva la sua attività, tanté che ho dovuto chiamare la sua segretaria per
farmi spiegare dove fosse lo studio.
Quindi non vedo il motivo per il quale il dott. __________
mi avrebbe “agevolato”.
Vorrei infine dire che comunque, dopo
l’infortunio, io ho continuato a lavorare, cercando di usare l’altra mano.
Chiedo almeno il minimo riconoscimento, e cioè la corresponsione da parte della
CO 1 delle prestazioni assicurative.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il chirurgo della mano dott. __________, il quale
è stato invitato a prendere posizione sulla valutazione espressa dal medico di __________
dell’CO 1, in particolare per quanto riguarda l’aspetto diagnostico (doc. V).
La sua
risposta è pervenuta il 6 settembre 2007 (doc. VI).
L’amministrazione
ha preso posizione il 20 settembre 2007, producendo un apprezzamento medico del
dott. __________ (doc. IX + allegato), mentre l’insorgente è rimasto silente.
1.6. In data 19
ottobre 2007 questa Corte ha di nuovo preso contatto con il dott. __________,
al quale è stato chiesto di esprimersi a proposito di un’affermazione contenuta
nel rapporto 18 settembre 2007 del dott. __________ (doc. XI).
Il
referto del chirurgo della mano appena citato è datato 29 ottobre 2007 (doc.
XII).
L’Istituto
assicuratore ha formulato le proprie osservazioni in merito il 15 novembre 2007
(doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto della
lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato
a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla problematica
presentata dall’assicurato al pollice della mano destra, oppure no.
Più
concretamente, occorre decidere se tali disturbi costituiscono una malattia
professionale secondo l’art. 9 LAINF, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio
dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss.
consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.4. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state
causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi
sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza
ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata
dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V
109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra
Corte federale, nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183ss., ha, inoltre,
precisato quanto segue:
"
(…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten
(zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%])
Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet
werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der
Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit
ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als
die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus
(BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im
gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als
Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV
1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich
bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten
schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000,
worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko
für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden
Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung
liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen
Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis
ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche
Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des
qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d;
RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."
In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K., U 35/02, l'Alta
Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:
"
2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder
stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger
Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die
berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im
Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten
Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge
Beweisanforderungen gebunden.
2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist
grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte
stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche
Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des
empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am
Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und
inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin,
über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch)
nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein
Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines
bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann
schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im
Einzelfall aus."
2.5. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa
alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza
dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia
professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è
tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se
Fatti
i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce
d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle
parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza
dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non
essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi
pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della
LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V
201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.6. Dalle
tavole processuali emerge che RI 1, in data 22 dicembre 2006, durante un
programma occupazionale temporaneo (inizio ottobre 2006) svolto presso il __________
di __________, nell’ambito del quale egli era chiamato principalmente a passare
la carta vetrata su dei mobili usati per poterli poi riverniciare, ha avvertito
un forte dolore al dito pollice destro.
Trascorso qualche giorno,
il 26 dicembre 2006, l’assicurato si è recato presso il Servizio di PS
dell’Ospedale __________ di __________, dove la dott.ssa __________, medico-assistente,
ha diagnosticato una tendinite dell’estensore del pollice destro, con inabilità
lavorativa totale a decorrere dall’8 gennaio 2007 (doc. 9).
L’11 gennaio 2007, in
ragione della persistenza di un dolore infiammatorio alla base del pollice
della mano destra, egli ha consultato il suo medico curante, dott. __________,
spec. FMH in medicina generale, il quale gli ha prescritto l’assunzione di
antinfiammatori.
Dal referto 5 febbraio
2007 di questo sanitario si evince pure che RI 1 è stato nuovamente dichiarato
inabile al lavoro durante il periodo 23-30 gennaio 2007 (doc. 10).
Con parere del 2 marzo
2007, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, posta
la diagnosi di “tendinite mano dx”, ha negato la presenza di una lesione
parificata ai postumi d’infortunio, così come di una malattia professionale ex
art. 9 cpv. 2 LAINF (doc. 12).
In sede di procedura su
opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 10 aprile
2007, del dott. __________, secondo cui egli soffre di un, citiamo: “dolore tendineo
al flessore del pollice destro (dito a scatto) nel contesto di un’infiammazione
dovuta all’esercizio dell’attività professionale. In considerazione della
clinica siamo per cui confrontati con un dolore subacuto dovuto al lavoro.”
(doc. 14).
Il 16
aprile 2007 vi è stata una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH
in chirurgia della mano, per il quale l’assicurato presentava una tendinite
crepitante e parzialmente stenosante del flessore lungo del pollice in modo particolare
a destra e in modo minore a sinistra.
Lo
specialista ha, d’altra parte, individuato nel sovraccarico subito sul posto di
lavoro la causa dei disturbi (doc. 16).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
LAINF ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Il medico
di circondario ha evidenziato che dalla pregressa documentazione medica
emergono delle diverse localizzazioni per i disturbi accusati da RI 1: tendine estensore
per i sanitari dell’Ospedale __________ di __________, tendine flessore
per il dott. __________.
Sempre a
detta del dott. __________, il dott. __________ ha invece documentato, citiamo:
“… una nuova entità nosologica ossia (oltre ad una tendinite stenosante), anche
una “tendinite crepitante”. A parte il fatto che una tenosinovite stenosante
e una peri-tendinite crepitante non hanno la stessa pato-fisiologia (e per
questo da un profilo medico-scientifico non spiegabile l’insieme delle due
patologie sullo stesso tendine!), nel mese di aprile non impose alcuna
patologia a livello degli estensori.”
In
conclusione, il medico fiduciario dell’amministrazione ha sostenuto
l’impossibilità di ricondurre le affezioni descritte all’attività professionale
dell’assicurato, come lo dimostrerebbe il fatto che anche a sinistra è stata
diagnosticata una tendinite del flessore lungo del pollice (doc. 17).
In corso
di causa questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei termini seguenti:
"
(…)
In occasione della suddetta consultazione, lei ha
diagnosticato una tendinite crepitante e parzialmente stenosante del flessore
lungo del pollice a destra e, in misura minore, anche a sinistra, patologia
addebitabile a un, citiamo: “sovraccarico subito negli ultimi tempi quando nel
programma occupazionale ha dovuto lavorare intensamente con la carta di vetro.”
(suo referto del 17.4.2007).
Nel frattempo, l’Istituto assicuratore ha
interpellato il proprio medico di __________, dott. __________.
Dopo avere ricordato che, in un primo tempo, era
stata posta, da parte dei sanitari del PS dell’Ospedale __________ di __________,
la diagnosi di “tendinite dell’estensore del I° raggio”, egli si è così
pronunciato a proposito della valutazione da lei espressa:
“Pure il dott. __________, che esamina la
prima volta l’assicurato il 16.4.2007 documenta una nuova entità
nosologica ossia (oltre ad una tendinite stenosante), anche una “tendinite crepitante”.
A parte il fatto che una tenosinovite stenosante e una peri-tendinite crepitante
non hanno la stessa pato-fisiologia (e per questo da un profilo medico-scientifico
non spiegabile l’insieme delle due patologie sullo stesso
tendine!), nel mese di aprile non impose alcuna patologia a livello
degli estensori.
Indipendentemente dalla diversità delle
localizzazioni, non è possibile ricondurre le affezioni descritte in varie
sedi, all’attività professionale dell’assicurato. Sintomatico è che il dott. __________
riscontra una tendinite al flessore lungo del pollice (in modo minore) anche
alla mano sinistra.”
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a
comunicarmi se condivide le considerazioni enunciate dal dott. __________ e,
nella negativa, a volerne precisare i motivi. In particolare, voglia indicare
se conferma la diagnosi posta in occasione del consulto del 16 aprile 2007 e,
d’altra parte, come spiega il fatto che in precedenza era stata formulata una
diagnosi diversa.
Infine, mi interesserebbe sapere se, a sua
conoscenza, esistono degli studi epidemiologici riguardanti il tasso
d’incidenza della patologia in questione presso la categoria professionale a
cui fa parte l’assicurato (rispetto alla popolazione svizzera in generale).“
(doc. V)
Questa la
risposta che il chirurgo della mano ha fornito al TCA il 4 settembre 2007:
"
Purtroppo non concordo con quanto espresso dal
Dr. __________.
Visitai il paziente al 16.04.07 e una seconda al
21.05.07.
La tendinite crepitante è da ritenersi uno stadio
che anticipa un’eventuale tendinite stenosante. In altre parole la guaina dei
tendini scorre in un canale ed all’inizio, quanto questa è semplicemente
gonfia, nello scorrere produce dei dolori. Quando questa si ingrossa
ulteriormente non riesce più a scorrere e provoca un fenomeno di scatto.
Per questo motivo viene definita tendinite
crepitante quando nello scorrere nel canale alla palpazione si percepisce una
crepitazione della guaina tendinea sul legamento anulare e stenosante quando
Considerandi
questa guaina tendinea lo blocca e impedisce il movimento o rispettivamente lo
impedisce parzialmente provocando un fenomeno di scatto.
Per quel che riguarda il problema degli estensori
non ne sono a conoscenza e sicuramente non era una patologia visibile quando
vidi il paziente nelle due date sopraccitate.
L’ultima frase del Dr. __________ “sintomatico è
che il Dr. __________ riscontra una tendinite al flessore lungo del pollice (in
modo minore) anche alla mano sinistra”, questa è una realtà.
Ritornando alla mia lettera ritengo che il
sovraccarico abbia provocato i dolori sia alla mano sinistra che alla mano
destra.”
(doc. VI)
L’Istituto
assicuratore ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la
Divisione di __________ di __________, di pronunciarsi sul rapporto allestito
dal dott. __________.
Con
apprezzamento medico del 18 settembre 2007 (doc. 22), il dott. __________ ha
innanzitutto indicato che la diagnosi corretta è quella di tendovaginosi stenosante
del tendine flessore lungo del pollice bilateralmente (o di dito a scatto), la
quale non rientra tra quelle elencate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF
(in particolare, essa non può essere assimilata a una lacerazione tendinea di
cui alla lett. f della citata disposizione).
In
secondo luogo, egli ha precisato che l’affezione presentata da RI 1 si
distingue, da un profilo sia patofisiologico che eziologico, dalla peritendinite
crepitans, patologia quest’ultima compresa nell’elenco delle malattie provocate
da determinati lavori (Allegato 1 all’OAINF cifra 2).
Nel caso
di specie, sempre secondo il medico fiduciario dell’CO 1, sono diversi i motivi
che parlano contro un’eziologia professionale nettamente preponderante.
Da una
parte, al momento in cui è stata formulata la diagnosi, il ricorrente aveva 53
anni, ossia la tipica età in cui gli uomini manifestano per la prima volta un
ispessimento degenerativo del legamento anulare A1.
Dall’altra,
i disturbi, dapprima a destra e in seguito anche a sinistra, sono sicuramente
stati scatenati dal sovraccarico delle mani durante il lavoro, tuttavia quest’ultimo
non ne è la causa nettamente preponderante. Non vi è in effetti alcuna
spiegazione scientifica plausibile perché una ripetuta sollecitazione meccanica
dovrebbe comportare un ispessimento del legamento anulare di singole dita
lunghe o del pollice dal lato flessorio. In caso di origine meccanica,
sarebbero apparsi dei reperti infiammatori interessanti la guaina tendinea, ciò
che non è il caso per una tendovaginosi stenosante.
Il fatto
che i sintomi di un pollice a scatto siano stati constatati anche alla mano
sinistra, parla generalmente a favore di un’eziologia degenerativa e non
meccanica.
Infine,
il dott. __________ ha affermato di non essere a conoscenza dell’esistenza di
studi epidemiologici riguardanti la Svizzera. Egli ha comunque citato uno
studio inglese del 1998 di __________ e altri, i quali hanno esaminato un
campione di 178 pazienti affetti da dito a scatto idiopatico. Essi sono giunti
alla conclusione che la maggioranza delle dita a scatto si sviluppa per
ragioni indipendenti dal lavoro esercitato dall’interessato.
In data 19
ottobre 2007, il TCA ha chiesto al dott. __________ di prendere posizione sulle
considerazioni contenute nell’apprezzamento del dott. __________ (doc. XI).
Egli si è
così espresso:
"
(…).
La valutazione del Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia e in tecnica assicurativa non fa una grinza.
Dal profilo assicurativo non posso che accettare
quanto è stato scritto in maniera dettagliata e documentata nel rapporto del
18.09.07
L’unica osservazione che faccio è al punto 2 a
pagina 3 dove ritengo che la causa dello scatto non è il legamento anulare
ispessito ma il tendine.
A dimostrazione di ciò sta il fatto che con
un’infiltrazione di corticosteroide cristallino la sinovialite, almeno
reattiva, è scomparsa e il tendine ha ricominciato a scorrere.
Questa potrebbe essere la dimostrazione che la
causa, nel caso specifico del Signor RI 1, non era da ricercare
nell’alterazione del legamento anulare ma bensì nell’irritazione dei tendini.”
(doc.
XII)
Il dott. __________
al quale si è di nuovo rivolta l’amministrazione, ha dapprima preso atto che il
dott. __________ ha confermato la diagnosi di tendovaginosi stenosante.
D’altro
canto, a proposito della patogenesi dell’affezione in questione, il medico di
fiducia dell’assicuratore ha precisato che essa implica, nella regione del
legamento anulare e anche della guaina del tendine flessore, una metaplasia condroide
localizzata, così come un deposito di amiloide. Quest’ultimo è strettamente
legato all’età, nel senso che si ritrova solo in pazienti di mezza o di età avanzata.
Secondo il dott. __________, ciò parla a sfavore di una genesi meccanica, nel
senso di una irritazione tendinea. In caso di esame istologico, si dovrebbero
riscontrare delle cellule infiammate, ciò che è il caso per la peritendinite crepitans,
ma non per la tendovaginosi stenosante. Inoltre, sempre a sfavore di un’origine
meccanica, parla la circostanza che il dito a scatto viene frequentemente
osservato, non solo fra le donne, ma pure nei diabetici e in caso di malattie
reumatiche (doc. 23).
2.7
Alla luce di
quanto esposto al considerando precedente, occorre ritenere accertato che RI 1 soffriva
di una tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice
bilateralmente (a destra più che a sinistra), così come indicato dal dott. __________
(cfr. doc. 22, p. 2s.) e confermato implicitamente dal chirurgo della mano
dott. __________ (doc. XII: “La valutazione del Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia e in tecnica assicurativa non fa una grinza.”; cfr., pure, il
certificato 10 aprile 2007 del dott. __________ – doc. 14: “… presenta un
dolore tendineo al flessore del pollice destro (dito a scatto) nel
contesto di un'infiammazione dovuta all’esercizio dell’attività professionale.”
– il corsivo è del redattore).
Ora, la tendovaginosi
stenosante, contrariamente alla peritendinite crepitante, non fa parte
dell’elenco di malattie provocate da determinati lavori previsto dall’Allegato
1.
all’OAINF cifra 2.
Pertanto,
affinché la diagnosticata affezione possa essere riconosciuta quale malattia
professionale, è necessario che essa sia stata causata esclusivamente o in modo
nettamente preponderante (ovvero nella misura di almeno il 75%, cfr. DTF 126 V
186.
consid. 2b) dall’attività professionale esercitata (art. 9 cpv. 2 LAINF).
Unitamente
al proprio apprezzamento del 18 settembre 2007, il dott. __________ ha prodotto
una pubblicazione intitolata “Sind stenosierende Tendovaginopathien Berufskrankheiten?
(am Beispiel der Tenosynovitis de Quervain)”, in cui il Dipartimento di
medicina assicurativa dell’CO 1, dopo avere analizzato le risultanze di una
serie di studi internazionali riguardanti l’eziopatogenesi delle tendovaginopatie
stenosanti, l’ultimo in ordine di tempo quello inglese di __________ e altri
(cfr., al riguardo, il consid. 2.6.), ha formulato la conclusione seguente:
"
Demzufolge gibt es keine erhärteten Beweise für die Auffassung, die
Tenosynovitis stenosans (darunter auch die TdQ) wäre eine durch
berufliche Arbeit verursachte Erkrankung. Angesichts der hohen Anforderung
des Schweizerischen Unfallversicherungsgesetzes, das für diese Krankheiten eine
ausschliessliche oder stark überwiegende Verursachung durch die Berufsarbeit
verlangt, fallen stenosierende Tenosynovitiden (einschliesslich die TdQ) erst
recht ausser Betracht.“
(doc.
22a – il corsivo é del redattore)
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte non vede validi motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dagli
specialisti del Dipartimento di medicina assicurativa dell’CO
1, di modo che, da un profilo epidemiologico, non si può ritenere dimostrata
l’esistenza di una relazione di causalità tra la patologia in discussione e
l’attività professionale esercitata, tantomeno nella forma qualificata
richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
A questo
punto, deve essere ribadito che, nella misura in cui la prova di un nesso di
causalità qualificato non possa essere fornita dall’empiria medica (ad esempio,
poiché una malattia è largamente presente nella popolazione, ciò che esclude
che la persona che svolge una determinata professione assicurata sia toccata
almeno 4 volte più spesso che la popolazione in generale), non vi può essere
riconoscimento nel caso concreto (cfr. DTF 126 V 186 consid. 2b, 190
consid. 4c).
Pertanto,
in esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’CO 1 ha
dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, la decisione su opposizione
impugnata merita conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster