Lexipedia

Decisione

35.2007.65

Assicurato affetto da tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice. Negata l'esistenza di una malattia professione secondo sia il cpv. 1 sia il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF

12 dicembre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce

d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle

parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza

dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non

essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi

pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della

LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V

201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

2.6. Dalle

tavole processuali emerge che RI 1, in data 22 dicembre 2006, durante un

programma occupazionale temporaneo (inizio ottobre 2006) svolto presso il __________

di __________, nell’ambito del quale egli era chiamato principalmente a passare

la carta vetrata su dei mobili usati per poterli poi riverniciare, ha avvertito

un forte dolore al dito pollice destro.

Trascorso qualche giorno,

il 26 dicembre 2006, l’assicurato si è recato presso il Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________, dove la dott.ssa __________, medico-assistente,

ha diagnosticato una tendinite dell’estensore del pollice destro, con inabilità

lavorativa totale a decorrere dall’8 gennaio 2007 (doc. 9).

L’11 gennaio 2007, in

ragione della persistenza di un dolore infiammatorio alla base del pollice

della mano destra, egli ha consultato il suo medico curante, dott. __________,

spec. FMH in medicina generale, il quale gli ha prescritto l’assunzione di

antinfiammatori.

Dal referto 5 febbraio

2007 di questo sanitario si evince pure che RI 1 è stato nuovamente dichiarato

inabile al lavoro durante il periodo 23-30 gennaio 2007 (doc. 10).

Con parere del 2 marzo

2007, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, posta

la diagnosi di “tendinite mano dx”, ha negato la presenza di una lesione

parificata ai postumi d’infortunio, così come di una malattia professionale ex

art. 9 cpv. 2 LAINF (doc. 12).

In sede di procedura su

opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 10 aprile

2007, del dott. __________, secondo cui egli soffre di un, citiamo: “dolore tendineo

al flessore del pollice destro (dito a scatto) nel contesto di un’infiammazione

dovuta all’esercizio dell’attività professionale. In considerazione della

clinica siamo per cui confrontati con un dolore subacuto dovuto al lavoro.”

(doc. 14).

Il 16

aprile 2007 vi è stata una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia della mano, per il quale l’assicurato presentava una tendinite

crepitante e parzialmente stenosante del flessore lungo del pollice in modo particolare

a destra e in modo minore a sinistra.

Lo

specialista ha, d’altra parte, individuato nel sovraccarico subito sul posto di

lavoro la causa dei disturbi (doc. 16).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore

LAINF ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Il medico

di circondario ha evidenziato che dalla pregressa documentazione medica

emergono delle diverse localizzazioni per i disturbi accusati da RI 1: tendine estensore

per i sanitari dell’Ospedale __________ di __________, tendine flessore

per il dott. __________.

Sempre a

detta del dott. __________, il dott. __________ ha invece documentato, citiamo:

“… una nuova entità nosologica ossia (oltre ad una tendinite stenosante), anche

una “tendinite crepitante”. A parte il fatto che una tenosinovite stenosante

e una peri-tendinite crepitante non hanno la stessa pato-fisiologia (e per

questo da un profilo medico-scientifico non spiegabile l’insieme delle due

patologie sullo stesso tendine!), nel mese di aprile non impose alcuna

patologia a livello degli estensori.”

In

conclusione, il medico fiduciario dell’amministrazione ha sostenuto

l’impossibilità di ricondurre le affezioni descritte all’attività professionale

dell’assicurato, come lo dimostrerebbe il fatto che anche a sinistra è stata

diagnosticata una tendinite del flessore lungo del pollice (doc. 17).

In corso

di causa questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei termini seguenti:

"

(…)

In occasione della suddetta consultazione, lei ha

diagnosticato una tendinite crepitante e parzialmente stenosante del flessore

lungo del pollice a destra e, in misura minore, anche a sinistra, patologia

addebitabile a un, citiamo: “sovraccarico subito negli ultimi tempi quando nel

programma occupazionale ha dovuto lavorare intensamente con la carta di vetro.”

(suo referto del 17.4.2007).

Nel frattempo, l’Istituto assicuratore ha

interpellato il proprio medico di __________, dott. __________.

Dopo avere ricordato che, in un primo tempo, era

stata posta, da parte dei sanitari del PS dell’Ospedale __________ di __________,

la diagnosi di “tendinite dell’estensore del I° raggio”, egli si è così

pronunciato a proposito della valutazione da lei espressa:

“Pure il dott. __________, che esamina la

prima volta l’assicurato il 16.4.2007 documenta una nuova entità

nosologica ossia (oltre ad una tendinite stenosante), anche una “tendinite crepitante”.

A parte il fatto che una tenosinovite stenosante e una peri-tendinite crepitante

non hanno la stessa pato-fisiologia (e per questo da un profilo medico-scientifico

non spiegabile l’insieme delle due patologie sullo stesso

tendine!), nel mese di aprile non impose alcuna patologia a livello

degli estensori.

Indipendentemente dalla diversità delle

localizzazioni, non è possibile ricondurre le affezioni descritte in varie

sedi, all’attività professionale dell’assicurato. Sintomatico è che il dott. __________

riscontra una tendinite al flessore lungo del pollice (in modo minore) anche

alla mano sinistra.”

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a

comunicarmi se condivide le considerazioni enunciate dal dott. __________ e,

nella negativa, a volerne precisare i motivi. In particolare, voglia indicare

se conferma la diagnosi posta in occasione del consulto del 16 aprile 2007 e,

d’altra parte, come spiega il fatto che in precedenza era stata formulata una

diagnosi diversa.

Infine, mi interesserebbe sapere se, a sua

conoscenza, esistono degli studi epidemiologici riguardanti il tasso

d’incidenza della patologia in questione presso la categoria professionale a

cui fa parte l’assicurato (rispetto alla popolazione svizzera in generale).“

(doc. V)

Questa la

risposta che il chirurgo della mano ha fornito al TCA il 4 settembre 2007:

"

Purtroppo non concordo con quanto espresso dal

Dr. __________.

Visitai il paziente al 16.04.07 e una seconda al

21.05.07.

La tendinite crepitante è da ritenersi uno stadio

che anticipa un’eventuale tendinite stenosante. In altre parole la guaina dei

tendini scorre in un canale ed all’inizio, quanto questa è semplicemente

gonfia, nello scorrere produce dei dolori. Quando questa si ingrossa

ulteriormente non riesce più a scorrere e provoca un fenomeno di scatto.

Per questo motivo viene definita tendinite

crepitante quando nello scorrere nel canale alla palpazione si percepisce una

crepitazione della guaina tendinea sul legamento anulare e stenosante quando

Considerandi

questa guaina tendinea lo blocca e impedisce il movimento o rispettivamente lo

impedisce parzialmente provocando un fenomeno di scatto.

Per quel che riguarda il problema degli estensori

non ne sono a conoscenza e sicuramente non era una patologia visibile quando

vidi il paziente nelle due date sopraccitate.

L’ultima frase del Dr. __________ “sintomatico è

che il Dr. __________ riscontra una tendinite al flessore lungo del pollice (in

modo minore) anche alla mano sinistra”, questa è una realtà.

Ritornando alla mia lettera ritengo che il

sovraccarico abbia provocato i dolori sia alla mano sinistra che alla mano

destra.”

(doc. VI)

L’Istituto

assicuratore ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la

Divisione di __________ di __________, di pronunciarsi sul rapporto allestito

dal dott. __________.

Con

apprezzamento medico del 18 settembre 2007 (doc. 22), il dott. __________ ha

innanzitutto indicato che la diagnosi corretta è quella di tendovaginosi stenosante

del tendine flessore lungo del pollice bilateralmente (o di dito a scatto), la

quale non rientra tra quelle elencate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF

(in particolare, essa non può essere assimilata a una lacerazione tendinea di

cui alla lett. f della citata disposizione).

In

secondo luogo, egli ha precisato che l’affezione presentata da RI 1 si

distingue, da un profilo sia patofisiologico che eziologico, dalla peritendinite

crepitans, patologia quest’ultima compresa nell’elenco delle malattie provocate

da determinati lavori (Allegato 1 all’OAINF cifra 2).

Nel caso

di specie, sempre secondo il medico fiduciario dell’CO 1, sono diversi i motivi

che parlano contro un’eziologia professionale nettamente preponderante.

Da una

parte, al momento in cui è stata formulata la diagnosi, il ricorrente aveva 53

anni, ossia la tipica età in cui gli uomini manifestano per la prima volta un

ispessimento degenerativo del legamento anulare A1.

Dall’altra,

i disturbi, dapprima a destra e in seguito anche a sinistra, sono sicuramente

stati scatenati dal sovraccarico delle mani durante il lavoro, tuttavia quest’ultimo

non ne è la causa nettamente preponderante. Non vi è in effetti alcuna

spiegazione scientifica plausibile perché una ripetuta sollecitazione meccanica

dovrebbe comportare un ispessimento del legamento anulare di singole dita

lunghe o del pollice dal lato flessorio. In caso di origine meccanica,

sarebbero apparsi dei reperti infiammatori interessanti la guaina tendinea, ciò

che non è il caso per una tendovaginosi stenosante.

Il fatto

che i sintomi di un pollice a scatto siano stati constatati anche alla mano

sinistra, parla generalmente a favore di un’eziologia degenerativa e non

meccanica.

Infine,

il dott. __________ ha affermato di non essere a conoscenza dell’esistenza di

studi epidemiologici riguardanti la Svizzera. Egli ha comunque citato uno

studio inglese del 1998 di __________ e altri, i quali hanno esaminato un

campione di 178 pazienti affetti da dito a scatto idiopatico. Essi sono giunti

alla conclusione che la maggioranza delle dita a scatto si sviluppa per

ragioni indipendenti dal lavoro esercitato dall’interessato.

In data 19

ottobre 2007, il TCA ha chiesto al dott. __________ di prendere posizione sulle

considerazioni contenute nell’apprezzamento del dott. __________ (doc. XI).

Egli si è

così espresso:

"

(…).

La valutazione del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia e in tecnica assicurativa non fa una grinza.

Dal profilo assicurativo non posso che accettare

quanto è stato scritto in maniera dettagliata e documentata nel rapporto del

18.09.07

L’unica osservazione che faccio è al punto 2 a

pagina 3 dove ritengo che la causa dello scatto non è il legamento anulare

ispessito ma il tendine.

A dimostrazione di ciò sta il fatto che con

un’infiltrazione di corticosteroide cristallino la sinovialite, almeno

reattiva, è scomparsa e il tendine ha ricominciato a scorrere.

Questa potrebbe essere la dimostrazione che la

causa, nel caso specifico del Signor RI 1, non era da ricercare

nell’alterazione del legamento anulare ma bensì nell’irritazione dei tendini.”

(doc.

XII)

Il dott. __________

al quale si è di nuovo rivolta l’amministrazione, ha dapprima preso atto che il

dott. __________ ha confermato la diagnosi di tendovaginosi stenosante.

D’altro

canto, a proposito della patogenesi dell’affezione in questione, il medico di

fiducia dell’assicuratore ha precisato che essa implica, nella regione del

legamento anulare e anche della guaina del tendine flessore, una metaplasia condroide

localizzata, così come un deposito di amiloide. Quest’ultimo è strettamente

legato all’età, nel senso che si ritrova solo in pazienti di mezza o di età avanzata.

Secondo il dott. __________, ciò parla a sfavore di una genesi meccanica, nel

senso di una irritazione tendinea. In caso di esame istologico, si dovrebbero

riscontrare delle cellule infiammate, ciò che è il caso per la peritendinite crepitans,

ma non per la tendovaginosi stenosante. Inoltre, sempre a sfavore di un’origine

meccanica, parla la circostanza che il dito a scatto viene frequentemente

osservato, non solo fra le donne, ma pure nei diabetici e in caso di malattie

reumatiche (doc. 23).

2.7

Alla luce di

quanto esposto al considerando precedente, occorre ritenere accertato che RI 1 soffriva

di una tendovaginosi stenosante del tendine flessore lungo del pollice

bilateralmente (a destra più che a sinistra), così come indicato dal dott. __________

(cfr. doc. 22, p. 2s.) e confermato implicitamente dal chirurgo della mano

dott. __________ (doc. XII: “La valutazione del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia e in tecnica assicurativa non fa una grinza.”; cfr., pure, il

certificato 10 aprile 2007 del dott. __________ – doc. 14: “… presenta un

dolore tendineo al flessore del pollice destro (dito a scatto) nel

contesto di un'infiammazione dovuta all’esercizio dell’attività professionale.”

– il corsivo è del redattore).

Ora, la tendovaginosi

stenosante, contrariamente alla peritendinite crepitante, non fa parte

dell’elenco di malattie provocate da determinati lavori previsto dall’Allegato

1.

all’OAINF cifra 2.

Pertanto,

affinché la diagnosticata affezione possa essere riconosciuta quale malattia

professionale, è necessario che essa sia stata causata esclusivamente o in modo

nettamente preponderante (ovvero nella misura di almeno il 75%, cfr. DTF 126 V

186.

consid. 2b) dall’attività professionale esercitata (art. 9 cpv. 2 LAINF).

Unitamente

al proprio apprezzamento del 18 settembre 2007, il dott. __________ ha prodotto

una pubblicazione intitolata “Sind stenosierende Tendovaginopathien Berufskrankheiten?

(am Beispiel der Tenosynovitis de Quervain)”, in cui il Dipartimento di

medicina assicurativa dell’CO 1, dopo avere analizzato le risultanze di una

serie di studi internazionali riguardanti l’eziopatogenesi delle tendovaginopatie

stenosanti, l’ultimo in ordine di tempo quello inglese di __________ e altri

(cfr., al riguardo, il consid. 2.6.), ha formulato la conclusione seguente:

"

Demzufolge gibt es keine erhärteten Beweise für die Auffassung, die

Tenosynovitis stenosans (darunter auch die TdQ) wäre eine durch

berufliche Arbeit verursachte Erkrankung. Angesichts der hohen Anforderung

des Schweizerischen Unfallversicherungsgesetzes, das für diese Krankheiten eine

ausschliessliche oder stark überwiegende Verursachung durch die Berufsarbeit

verlangt, fallen stenosierende Tenosynovitiden (einschliesslich die TdQ) erst

recht ausser Betracht.“

(doc.

22a – il corsivo é del redattore)

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte non vede validi motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dagli

specialisti del Dipartimento di medicina assicurativa dell’CO

1, di modo che, da un profilo epidemiologico, non si può ritenere dimostrata

l’esistenza di una relazione di causalità tra la patologia in discussione e

l’attività professionale esercitata, tantomeno nella forma qualificata

richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

A questo

punto, deve essere ribadito che, nella misura in cui la prova di un nesso di

causalità qualificato non possa essere fornita dall’empiria medica (ad esempio,

poiché una malattia è largamente presente nella popolazione, ciò che esclude

che la persona che svolge una determinata professione assicurata sia toccata

almeno 4 volte più spesso che la popolazione in generale), non vi può essere

riconoscimento nel caso concreto (cfr. DTF 126 V 186 consid. 2b, 190

consid. 4c).

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’CO 1 ha

dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, la decisione su opposizione

impugnata merita conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster