35.2007.66
Assicurato vittima di 3 infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e polso dx (2 volte). Assicuratore nega eziologia traumatica ai disturbi spalla dx e dichiara assicurato totalmente abile al lav
7 novembre 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.66
Data decisione, Autorità:
07.11.2007, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di 3 infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e polso dx (2 volte). Assicuratore nega eziologia traumatica ai disturbi spalla dx e dichiara assicurato totalmente abile al lavoro. Rinvio causa per approfondire origine disturbi spalla dx e definire di nuovo diritto a prest
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.66
mm
Lugano
7 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
gennaio 2002, – dipendente della __________ in qualità di pasticciere e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del
Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 26 febbraio 2002
del dott. __________, una contusione alla spalla destra (doc. 5 – fasc. 3).
L’esame
di RMN della spalla destra, eseguito il 14 gennaio 2003, ha mostrato la
presenza, in particolare, di una rottura completa della cuffia rotatoria,
nonché di alterazioni degenerative o post-traumatiche a livello del complesso
labbro-bicipitale senza evidenziare una lesione tipo Slap II o IV (doc. 10 –
fasc. 3).
Dopo un
primo periodo di inabilità lavorativa completa (dal 12 al 27 gennaio 2002),
l’assicurato è stato in grado di continuare a svolgere la propria professione,
nonostante la persistenza dei disturbi all’arto superiore destro.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità (cfr. doc. 14 – fasc. 3)
e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 2 maggio
2005, RI 1 è rimasto vittima di un secondo infortunio. Mentre stava camminando,
egli è scivolato e ha lamentato un trauma contusivo/distorsivo al polso destro
(doc. 2 e 4 – fasc. 2).
L’assicurato
ha presentato un’incapacità lavorativa del 100% durante il periodo 3 maggio-1°
giugno 2005 e del 50% sino al 22 giugno 2005 (doc. 7 – fasc. 2).
Anche
questo caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.3. Un terzo
sinistro ha avuto luogo il 16 luglio 2005, allorquando RI 1 è scivolato su una
buccia di kiwi, battendo nuovamente a terra il polso destro (doc. 1 e 5 – fasc.
1).
Gli
accertamenti radiologici a cui egli è stato sottoposto hanno evidenziato la
presenza di un edema post-traumatico dell’osso triquetro, nonché di due cisti,
la prima dorsale sullo stesso triquetro, la seconda volare sull’osso lunato
(cfr. doc. 8 – fasc. 1).
L’infortunio,
che è stato preso a carico dall’CO 1 (cfr. doc. 9 – fasc. 1), ha comportato
un’inabilità lavorativa totale dall’11 al 20 agosto 2005 (doc. 2 – fasc. 1).
1.4. Nel corso
del mese di giugno 2006, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta
del sinistro del 2 maggio 2005, con incapacità lavorativa totale a partire dal
30 maggio 2006 (doc. 14 e 15 – fasc. 1), conclusasi il 6 settembre 2006 (doc.
27 – fasc. 1).
1.5. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 16 ottobre 2006, ha accertato l’estinzione del nesso di
causalità naturale con l’infortunio del 16 luglio 2005 e ha dichiarato RI 1
totalmente abile al lavoro a decorrere dal 6 settembre 2006 e non più bisognoso
di ulteriori cure mediche (doc. 31 – fasc. 1).
A seguito
delle opposizioni interposte da RI 1 personalmente (doc. 32 e 36 – fasc. 1) e
dalla __________ (doc. 34 e 39 – fasc. 1), l’CO 1, in data 18 maggio 2007, ha
negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici e a quelli
alla spalla destra e, d’altra parte, tenuto conto delle sole sequele
traumatiche residuali, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro
(doc. 48, p. 6s. – fasc. 1: “Alla lettura degli atti niente permette di
ammettere che l’assicurato, per quanto riguarda il polso destro, non era in
grado di riprendere il lavoro il 6.9.2006. Incomberà alla cassa malati valutare
se le problematiche morbose (affezioni psichiche + spalla destra)
comportano un’inabilità lavorativa da tale data.” – il corsivo è del
redattore).
1.6. Con riCO 1
venga condannato a riconoscere ulteriormente la propria responsabilità in
relazione ai disturbi da lui lamentati, argomentando quanto segue:
"
Contesto in effetti detta decisione presa
appunto dalla CO 1 poiché nel merito non viene concessa la copertura
assicurativa pur esistendo il danno subito dagli infortuni che sono stati
regolarmente notificati di conseguenza e che sono stati confermati
dall’Istituto medesimo.
Devo avantutto richiamare l’intero incarto presso
la CO 1 con la relativa documentazione inviata e, dal profilo formale, mi
permetto portare alla vostra cortese attenzione che i casi suddetti nonché gli
infortuni notificati e debitamente considerati dallo stesso istituto – a mio
modesto modo di vedere – non sono stati valutati in modo chiaro ritenuto che la
copertura assicurativa in caso di un’eventuale ricaduta va riconosciuta di
conseguenza sulla base dei certificati a tutt’oggi prodotti.
Le mie problematiche le sopporto dopo aver subito
degli infortuni senza mia responsabilità e debitamente notificati la cui
copertura assicurativa non è mai stata messa in dubbio dalla CO 1 che ha sempre
riconosciuto il pagamento delle prestazioni.
Ad ogni caso ritengo che i medici curanti Dr. __________
e Dr. __________ dell’Ospedale __________ a __________, i cui certificati
medici sono stati allestiti ed ai quali si possa chiedere.
Sono quindi dell’avviso che la copertura
assicurativa debba essere mantenuta ai fini di un’eventuale operazione fermo
restando che a tutt’oggi non ho mai richiesto nulla, se non le note
d’onorario.”
(doc. I)
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.8. In corso di
causa, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione, segnatamente una
certificazione, datata 20 luglio 2007, del reumatologo dott. __________ (doc. V
+ allegati).
L’amministrazione
ha preso posizione in merito il 20 settembre 2007 (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. È già stato
indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
Considerandi
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Con
la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo alle
valutazioni espresse dai propri medici fiduciari, i dottori __________ e __________,
ha sostenuto che, tenuto conto dei soli postumi residuali dei tre infortuni
assicurati, RI 1 era pienamente abile al lavoro e non più bisognoso di cure
mediche.
Riferendosi agli esiti
della visita di controllo del 9 giugno 2006 (doc. 16 – fasc. 1), il reumatologo
dott. __________ - dopo avere ricordato che anche per il medico di fiducia
della __________, i disturbi al polso destro si trovavano in secondo piano
rispetto a quelli interessanti la spalla destra, e che essi non avevano più
alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. 41, p. 1 –
fasc. 1: “L’infortunio patito dal paziente ha riguardato il polso ed unicamente
il polso e come dice anche il dottor Loustalot nelle sue conclusioni “il polso
sembra, in base a questi due documenti, non più di entità maggiore”. È arrivato
pertanto alle stesse conclusioni a cui era arrivato il medico di circondario. Il
polso non è più sintomatico e influente sulla capacità lavorativa.” – il
corsivo è del redattore) -, ha negato l’eziologia infortunistica alle altre
problematiche (doc. doc. 41, p. 2 – fasc. 1: “Pertanto come si può leggere
dalla diagnosi accessoria, esistono altre situazioni non infortunistiche
eventualmente da verificare.” – il corsivo è del redattore).
Da parte sua, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________,
ha fatto valere che i disturbi localizzati alla spalla destra, i quali hanno
assunto un’importanza sempre maggiore a partire dal sinistro del 16 luglio
2005, non si trovano in una relazione di causalità naturale né con gli eventi
traumatici occorsi nel 2005, né con l’infortunio del 12 gennaio 2002,
responsabile di un peggioramento semplicemente transitorio del preesistente
stato degenerativo. A suo dire, le conseguenze di quest’ultimo sinistro si sarebbero
estinte già antecedentemente al 2 maggio 2005, ritenuto che RI 1 aveva nel frattempo ritrovato una capacità lavorativa completa
(doc. 46, p. 3 – fasc. 1).
Per
quanto attiene invece al polso destro, per il dott. __________, nella misura in
cui i sinistri del 2005 hanno causato una contusione ossea (“bone bruise”),
quest’ultima è guarita completamente nel giro di tre/quattro mesi.
D’altro
canto, riferendosi alla tesi del chirurgo della mano dott. __________, secondo il
quale i traumi del 2005 potrebbero avere reso sintomatiche le cisti presenti
sull’osso triquetro e su quello lunato (doc. 8 – fasc. 1), il medico fiduciario
dell’amministrazione ha espresso seri dubbi circa il fatto che a provocare i
dolori localizzati al polso destro fossero proprio le suddette cisti, posto che
non è stato dimostrato, né grazie alle radiografie convenzionali né mediante
RMN, che esse comunicano con l’articolazione (doc. 46, p. 3s. – fasc. 1).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, la __________ ha prodotto un referto del dott. __________,
spec. FMH in medicina interna e in medicina manuale, secondo il quale i
disturbi alla spalla destra, in primo piano rispetto a quelli localizzati al
polso, costituirebbero ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del 12
gennaio 2002 (allegato al doc. 39 – fasc. 1).
In corso
di causa, è stata versata agli atti una certificazione, datata 20 luglio 2007,
del dott. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il cui tenore
è il seguente:
"
Egli si è presentato da me con nuovamente
un’esacerbazione della sua sintomatologia dolorosa a livello della spalla e del
braccio di destra. Le diagnosi sono note, egli soffre di una peri-artropatia
omeroscapolare a carattere cronico a livello della spalla destra con rottura
completa della cuffia dei rotatori con distacco dell’inserzione del tuberculum
maggiore nella porzione fibro-cartilaginea.
Questa patologia era stata presa a carico da
parte della CO 1 essendo stata ritenuta l’origine traumatica. Prima di
instaurare delle nuove sedute di fisioterapia ed anche tenendo conto delle
terapie medicamentose che il paziente deve assumere con anti-infiammatori non
sferoidali, applicazioni di creme locali e cerotti Flector Tissue gel, vi sarei
grato di una vostra presa di posizione in merito all’assunzione dei costi delle
terapie in merito a questa patologia. Questo tenendo conto delle ultime vostre
prese di posizione sul caso assicurativo di questo mio paziente.
(…).
Sarebbe quindi opportuno sapere se l’infortunio
antecedente e risalente al 2002 e riferito alla spalla destra, venga ancora
preso a carico dal vostro istituto assicurativo.”
(doc. V
1)
2.7
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte constata innanzitutto che il ricorrente, a ragione, non contesta
la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1 vi ha negato
la propria responsabilità in relazione alla problematica psichica.
D’altro canto, per quanto
concerne il polso destro, direttamente interessato dagli infortuni del
2005, la documentazione medica presente all’inserto conferma che, da questo
profilo, l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa
e che, tenuto conto della frequenza e dell’entità dei relativi disturbi, delle
ulteriori terapie, in particolare chirurgiche, non si impongono.
Premesso quanto precede,
il TCA ritiene che i rapporti allestiti dagli specialisti
interpellati dall’amministrazione non consentano di escludere, con la necessaria
tranquillità, che i disturbi di cui RI 1 soffre alla spalla destra, in primo piano per importanza, si trovino
ancora in una relazione di causalità naturale con i sinistri assicurati,
specificatamente con quello occorsogli in data 12 gennaio 2002.
Da una
parte, il dott. __________, che, in occasione della visita di controllo del 9
giugno 2006, aveva auspicato che il reumatologo curante definisse, citiamo: “… le
varie patologie attribuendo ad ognuna l’idonea terapia per verificare le
competenze specifiche della cassa malati e della CO 1, in quanto in base al precedente
referto si riscontra quota parte diagnostica di competenza cassa malati
(borsite olecranica, epicondilite bilaterale, entesiti varie), …” (doc. 16, p.
2.
– fasc. 1) e che, il 27 giugno 2006, aveva accordato il proprio benestare a
una cura semi-stazionaria presso la Clinica di riabilitazione di __________
(doc. 18 – fasc. 1; cfr., pure, il referto 4 luglio 2006 del dott. __________,
doc. 19 – fasc. 1: “Recentemente è subentrato un disturbo più accentuato alla
spalla destra, che ha portato anche ad un’incapacità professionale che persiste
ormai da alcune settimane. (…). Tenendo in considerazione l’esacerbazione della
sintomatologia e il subentrare di un’incapacità professionale, ritengo
opportuna una cura riabilitativa ambulatoriale presso il vostro day-hospital
della durata di tre settimane. Ho preso contatto con il medico di circondario
della CO 1 Dr. __________, che mi ha assicurato l’assunzione dei costi da
parte della CO 1 per questa patologia.” – il corsivo è del redattore), con l’apprezzamento
del 29 dicembre 2006, ha negato la natura infortunistica ai disturbi
localizzati (segnatamente) alla spalla destra, senza però fornire la benché
minima motivazione in merito (doc. 41, p. 2 – fasc. 1).
D’altra
parte, nemmeno le motivazioni che il dott. __________ ha fornito per negare
l’eziologia traumatica ai disturbi presentati alla spalla destra, possono
essere giudicate pienamente convincenti.
In
proposito, il TCA osserva che, posteriormente al sinistro del 12 gennaio 2002,
in occasione del quale l’assicurato aveva riportato un trauma contusivo proprio
alla spalla destra (doc. 5 – fasc. 3), è stato disposto, a causa della
persistenza dei disturbi a quel livello (cfr. doc. 12, p. 2 – fasc. 3), un
esame di risonanza magnetica (il 14 gennaio 2003) che ha evidenziato la
presenza, segnatamente, di una rottura completa della cuffia rotatoria con
distacco dell’inserzione del tuberculum maggiore nella porzione
fibrocartilaginea (doc. 10 – fasc. 3).
Al
riguardo, l’amministrazione aveva ammesso la propria responsabilità (doc. 14 –
fasc. 3).
Nel
prosieguo, è vero che RI 1 è stato in grado di riprendere l’esercizio della
propria attività lavorativa, tuttavia egli non è mai diventato asintomatico a
livello della spalla destra, così come lo dimostra la circostanza che si è
regolarmente sottoposto a cicli di fisioterapia (doc. 15, 16, 21, 30, 31, 33,
38, 44, 46, 48 e 52 – fasc. 3), i cui costi sono peraltro sempre stati assunti
dall’assicuratore infortuni.
In questo
contesto, è utile inoltre segnalare che, in occasione della visita fiduciaria
del 9 dicembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia
ortopedica, aveva riconosciuto la natura traumatica della diagnosticata rottura
della cuffia dei rotatori (doc. 27- fasc. 3: “Si tratta di un paziente che
in data 12.1.02 ha subito una rottura della cuffia dei rotatori verificata
mediante ultrasonografia e successivamente con MRI.” – il corsivo è del
redattore) e, in proposito, aveva suggerito un approccio conservativo, ritenuto
che, citiamo: “… un intervento circa 2 anni dalla lesione con una probabile
ipotrofia del tendine e raccorciamento della muscolatura l’indicazione
operatoria deve essere posta con estrema cautela.” (doc. 27 – fasc. 3).
Ora,
tenuto conto, da una parte, che, per ammissione del dott. __________, il
sinistro del 12 gennaio 2003 aveva comportato un danno morfologico alla spalla
destra (rottura della cuffia dei rotatori) e, d’altra parte, che,
successivamente al medesimo, l’insorgente ha ininterrottamente accusato
problemi a questo stesso livello con necessità di sottoporsi a costanti trattamenti
sanitari, questo Tribunale non si ritiene pienamente persuaso della fondatezza
della tesi difesa dal dott. __________ (cfr. consid. 2.6.).
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s.,
l’Alta Corte ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti. La decisione
su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti retrocessi
all’amministrazione, affinché disponga un approfondimento specialistico in
merito all’eziologia dei disturbi alla spalla destra.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui l’amministrazione
ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla
spalla destra.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti di cui
al considerando 2.8. e renda una nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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