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Decisione

35.2007.66

Assicurato vittima di 3 infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e polso dx (2 volte). Assicuratore nega eziologia traumatica ai disturbi spalla dx e dichiara assicurato totalmente abile al lav

7 novembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In corso di

causa, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione, segnatamente una

certificazione, datata 20 luglio 2007, del reumatologo dott. __________ (doc. V

+ allegati).

L’amministrazione

ha preso posizione in merito il 20 settembre 2007 (doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. È già stato

indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha

diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di

causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

Considerandi

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Con

la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo alle

valutazioni espresse dai propri medici fiduciari, i dottori __________ e __________,

ha sostenuto che, tenuto conto dei soli postumi residuali dei tre infortuni

assicurati, RI 1 era pienamente abile al lavoro e non più bisognoso di cure

mediche.

Riferendosi agli esiti

della visita di controllo del 9 giugno 2006 (doc. 16 – fasc. 1), il reumatologo

dott. __________ - dopo avere ricordato che anche per il medico di fiducia

della __________, i disturbi al polso destro si trovavano in secondo piano

rispetto a quelli interessanti la spalla destra, e che essi non avevano più

alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. 41, p. 1 –

fasc. 1: “L’infortunio patito dal paziente ha riguardato il polso ed unicamente

il polso e come dice anche il dottor Loustalot nelle sue conclusioni “il polso

sembra, in base a questi due documenti, non più di entità maggiore”. È arrivato

pertanto alle stesse conclusioni a cui era arrivato il medico di circondario. Il

polso non è più sintomatico e influente sulla capacità lavorativa.” – il

corsivo è del redattore) -, ha negato l’eziologia infortunistica alle altre

problematiche (doc. doc. 41, p. 2 – fasc. 1: “Pertanto come si può leggere

dalla diagnosi accessoria, esistono altre situazioni non infortunistiche

eventualmente da verificare.” – il corsivo è del redattore).

Da parte sua, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________,

ha fatto valere che i disturbi localizzati alla spalla destra, i quali hanno

assunto un’importanza sempre maggiore a partire dal sinistro del 16 luglio

2005, non si trovano in una relazione di causalità naturale né con gli eventi

traumatici occorsi nel 2005, né con l’infortunio del 12 gennaio 2002,

responsabile di un peggioramento semplicemente transitorio del preesistente

stato degenerativo. A suo dire, le conseguenze di quest’ultimo sinistro si sarebbero

estinte già antecedentemente al 2 maggio 2005, ritenuto che RI 1 aveva nel frattempo ritrovato una capacità lavorativa completa

(doc. 46, p. 3 – fasc. 1).

Per

quanto attiene invece al polso destro, per il dott. __________, nella misura in

cui i sinistri del 2005 hanno causato una contusione ossea (“bone bruise”),

quest’ultima è guarita completamente nel giro di tre/quattro mesi.

D’altro

canto, riferendosi alla tesi del chirurgo della mano dott. __________, secondo il

quale i traumi del 2005 potrebbero avere reso sintomatiche le cisti presenti

sull’osso triquetro e su quello lunato (doc. 8 – fasc. 1), il medico fiduciario

dell’amministrazione ha espresso seri dubbi circa il fatto che a provocare i

dolori localizzati al polso destro fossero proprio le suddette cisti, posto che

non è stato dimostrato, né grazie alle radiografie convenzionali né mediante

RMN, che esse comunicano con l’articolazione (doc. 46, p. 3s. – fasc. 1).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, la __________ ha prodotto un referto del dott. __________,

spec. FMH in medicina interna e in medicina manuale, secondo il quale i

disturbi alla spalla destra, in primo piano rispetto a quelli localizzati al

polso, costituirebbero ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del 12

gennaio 2002 (allegato al doc. 39 – fasc. 1).

In corso

di causa, è stata versata agli atti una certificazione, datata 20 luglio 2007,

del dott. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il cui tenore

è il seguente:

"

Egli si è presentato da me con nuovamente

un’esacerbazione della sua sintomatologia dolorosa a livello della spalla e del

braccio di destra. Le diagnosi sono note, egli soffre di una peri-artropatia

omeroscapolare a carattere cronico a livello della spalla destra con rottura

completa della cuffia dei rotatori con distacco dell’inserzione del tuberculum

maggiore nella porzione fibro-cartilaginea.

Questa patologia era stata presa a carico da

parte della CO 1 essendo stata ritenuta l’origine traumatica. Prima di

instaurare delle nuove sedute di fisioterapia ed anche tenendo conto delle

terapie medicamentose che il paziente deve assumere con anti-infiammatori non

sferoidali, applicazioni di creme locali e cerotti Flector Tissue gel, vi sarei

grato di una vostra presa di posizione in merito all’assunzione dei costi delle

terapie in merito a questa patologia. Questo tenendo conto delle ultime vostre

prese di posizione sul caso assicurativo di questo mio paziente.

(…).

Sarebbe quindi opportuno sapere se l’infortunio

antecedente e risalente al 2002 e riferito alla spalla destra, venga ancora

preso a carico dal vostro istituto assicurativo.”

(doc. V

1)

2.7

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte constata innanzitutto che il ricorrente, a ragione, non contesta

la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’CO 1 vi ha negato

la propria responsabilità in relazione alla problematica psichica.

D’altro canto, per quanto

concerne il polso destro, direttamente interessato dagli infortuni del

2005, la documentazione medica presente all’inserto conferma che, da questo

profilo, l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa

e che, tenuto conto della frequenza e dell’entità dei relativi disturbi, delle

ulteriori terapie, in particolare chirurgiche, non si impongono.

Premesso quanto precede,

il TCA ritiene che i rapporti allestiti dagli specialisti

interpellati dall’amministrazione non consentano di escludere, con la necessaria

tranquillità, che i disturbi di cui RI 1 soffre alla spalla destra, in primo piano per importanza, si trovino

ancora in una relazione di causalità naturale con i sinistri assicurati,

specificatamente con quello occorsogli in data 12 gennaio 2002.

Da una

parte, il dott. __________, che, in occasione della visita di controllo del 9

giugno 2006, aveva auspicato che il reumatologo curante definisse, citiamo: “… le

varie patologie attribuendo ad ognuna l’idonea terapia per verificare le

competenze specifiche della cassa malati e della CO 1, in quanto in base al precedente

referto si riscontra quota parte diagnostica di competenza cassa malati

(borsite olecranica, epicondilite bilaterale, entesiti varie), …” (doc. 16, p.

2.

– fasc. 1) e che, il 27 giugno 2006, aveva accordato il proprio benestare a

una cura semi-stazionaria presso la Clinica di riabilitazione di __________

(doc. 18 – fasc. 1; cfr., pure, il referto 4 luglio 2006 del dott. __________,

doc. 19 – fasc. 1: “Recentemente è subentrato un disturbo più accentuato alla

spalla destra, che ha portato anche ad un’incapacità professionale che persiste

ormai da alcune settimane. (…). Tenendo in considerazione l’esacerbazione della

sintomatologia e il subentrare di un’incapacità professionale, ritengo

opportuna una cura riabilitativa ambulatoriale presso il vostro day-hospital

della durata di tre settimane. Ho preso contatto con il medico di circondario

della CO 1 Dr. __________, che mi ha assicurato l’assunzione dei costi da

parte della CO 1 per questa patologia.” – il corsivo è del redattore), con l’apprezzamento

del 29 dicembre 2006, ha negato la natura infortunistica ai disturbi

localizzati (segnatamente) alla spalla destra, senza però fornire la benché

minima motivazione in merito (doc. 41, p. 2 – fasc. 1).

D’altra

parte, nemmeno le motivazioni che il dott. __________ ha fornito per negare

l’eziologia traumatica ai disturbi presentati alla spalla destra, possono

essere giudicate pienamente convincenti.

In

proposito, il TCA osserva che, posteriormente al sinistro del 12 gennaio 2002,

in occasione del quale l’assicurato aveva riportato un trauma contusivo proprio

alla spalla destra (doc. 5 – fasc. 3), è stato disposto, a causa della

persistenza dei disturbi a quel livello (cfr. doc. 12, p. 2 – fasc. 3), un

esame di risonanza magnetica (il 14 gennaio 2003) che ha evidenziato la

presenza, segnatamente, di una rottura completa della cuffia rotatoria con

distacco dell’inserzione del tuberculum maggiore nella porzione

fibrocartilaginea (doc. 10 – fasc. 3).

Al

riguardo, l’amministrazione aveva ammesso la propria responsabilità (doc. 14 –

fasc. 3).

Nel

prosieguo, è vero che RI 1 è stato in grado di riprendere l’esercizio della

propria attività lavorativa, tuttavia egli non è mai diventato asintomatico a

livello della spalla destra, così come lo dimostra la circostanza che si è

regolarmente sottoposto a cicli di fisioterapia (doc. 15, 16, 21, 30, 31, 33,

38, 44, 46, 48 e 52 – fasc. 3), i cui costi sono peraltro sempre stati assunti

dall’assicuratore infortuni.

In questo

contesto, è utile inoltre segnalare che, in occasione della visita fiduciaria

del 9 dicembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia

ortopedica, aveva riconosciuto la natura traumatica della diagnosticata rottura

della cuffia dei rotatori (doc. 27- fasc. 3: “Si tratta di un paziente che

in data 12.1.02 ha subito una rottura della cuffia dei rotatori verificata

mediante ultrasonografia e successivamente con MRI.” – il corsivo è del

redattore) e, in proposito, aveva suggerito un approccio conservativo, ritenuto

che, citiamo: “… un intervento circa 2 anni dalla lesione con una probabile

ipotrofia del tendine e raccorciamento della muscolatura l’indicazione

operatoria deve essere posta con estrema cautela.” (doc. 27 – fasc. 3).

Ora,

tenuto conto, da una parte, che, per ammissione del dott. __________, il

sinistro del 12 gennaio 2003 aveva comportato un danno morfologico alla spalla

destra (rottura della cuffia dei rotatori) e, d’altra parte, che,

successivamente al medesimo, l’insorgente ha ininterrottamente accusato

problemi a questo stesso livello con necessità di sottoporsi a costanti trattamenti

sanitari, questo Tribunale non si ritiene pienamente persuaso della fondatezza

della tesi difesa dal dott. __________ (cfr. consid. 2.6.).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s.,

l’Alta Corte ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti. La decisione

su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti retrocessi

all’amministrazione, affinché disponga un approfondimento specialistico in

merito all’eziologia dei disturbi alla spalla destra.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in cui l’amministrazione

ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla

spalla destra.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda agli accertamenti di cui

al considerando 2.8. e renda una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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