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35.2007.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a prestazioni in

relazione ai disturbi oggetto della ricaduta del mese di settembre 2006, si

determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Anche a

seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro

famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.

1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di

prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento

determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in

territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione

di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile

2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi

menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a

negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi annunciatigli

nel corso del mese di settembre 2006 quale ricaduta del sinistro del dicembre

2005 oppure no.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio

(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16

LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6

LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.8. Dalla

documentazione agli atti si evince che il 15 dicembre 2005 il datore di lavoro

dell’assicurato ha annunciato un infortunio occorso allo stesso il giorno

precedente.

Dal

relativo formulario emerge che il sinistro è stato così descritto:

"

Mentre si stava recando a __________ con la sua

motocicletta Vespa 50 cc, frenava prima della curva e scivolava per terra

colpendo la spalla.” (Doc. 1)

Il 14

dicembre 2005 è stata eseguita una RX alla spalla destra del ricorrente, da cui

è risultata una lussazione anteriore dell’articolazione gleno-omerale. I

rapporti articolari erano, per contro, sostanzialmente regolari (cfr. doc. 27

pag. 1).

L’ulteriore

RX, effettuata il 17 dicembre 2005, non ha mostrato alterazioni strutturali a

carattere focale e ha posto in luce dei rapporti articolari scapolo-omerali

conservati (cfr. doc. 27 pag. 3).

Il 12

gennaio 2006 è stata eseguita una risonanza magnetica alla spalla destra presso

il __________. Le immagini ottenute hanno rilevato una marcata ipertrofia del

panno sinoviale acromion claveare con massivo versamento endoarticolare in tale

sede e in sede scapolo omerale. Inoltre risulta che gli spazi articolari acromion

omerale e scapolo omerale erano conservati con integrità del cercine glenoideo

e del labbro glenoideo anteriore. Sono stati messi in luce un’ipertrofia della

capsula con aspetto pseudo cistico interessante la porzione antero superiore,

dilatazione filiforme della borsa sottoacromion deltoidea, degenerazione

inserzionale parziale della cuffia con fissurazione interessante l’estremo

distale del sovraspinato con retrazione di II grado secondo Patte e un trofismo

muscolare ridotto da disuso a livello del deltoide.

Nella

norma sono, invece, risultati il sottoscapolare, il sottospinoso, il piccolo

rotondo, il gran pettorale e il bicipite omerale (cfr. doc. 8, 28).

Il 6

marzo 2006 l’insorgente è stato sottoposto a un intervento di bursectomia

sottoacromiale presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 15).

Nel

rapporto operatorio è stato precisato che nello spazio sottoacromiale risultava

una borsite iperplastico-adesiva che è stata escissa. La cuffia dei rotatori,

se pure iperemica, appariva integra sul versante articolare. Lo spessore del

sovraspinato a livello inserzionale era di circa 4-5 mm. Si è proceduto a un

lavaggio dello spazio bursale ed è stato reinserito con ancoraggio transosseo il

deltoide a livello acromiale (cfr. doc. 29).

L’assicurato

ha ripreso l’attività lavorativa al 100% il 22 maggio 2006 e la cura medica è

stata chiusa il 19 maggio 2006 (cfr. doc. 33).

Il 12

settembre 2006 è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 14 dicembre

2005 da ricondurre a disturbi alla spalla destra del ricorrente (cfr. doc. 39,

40).

Tale spalla,

il 20 settembre 2006, è stata sottoposta a una risonanza magnetica presso il __________.

Quest’ultima

ha messo in luce un’ipertrofia del panno sinoviale acromion claveare con minima

falda liquida endoarticolare in tale sede e in sede scapolo omerale; un

regolare affrontamento dei capi ossei con integrità del cercine glenoideo e del

labbro glenoideo anteriore; una cuffia dei rotatori irregolare in sede

inserzionale distale del sovraspinato a livello della testa omerale.

Il

Considerandi

radiologo, in proposito, ha indicato che il reperto potrebbe essere espressione

di parziale rilesione. Dall’esame in questione sono poi risultati nella norma

il sottoscapolare, il sottospinoso, il piccolo rotondo, il gran pettorale e il

bicipite omerale. A livello del deltoide è stato, invece, riscontrato un

trofismo muscolare ampiamente ridotto da disuso (cfr. doc. 49).

Il 17

novembre 2006 è stata eseguita un’ecografia della spalla destra, sempre presso

il __________.

Dal

relativo referto emerge:

"

Spalla in esiti di pregresso intervento (rottura

della cuffia? – non abbiamo a disposizione documentazione precedente).

La cuffia dei rotatori

appare, tuttavia, nella norma per spessore ed ecostruttura: non sicure immagini

riferibili a rotture.

Non versamento

intra-articolare.

Non versamento nel

contesto della borsa subacromio-deltoidea.

Non grossolane

tendinopatie.

Probabile conflitto

acromio-claveare.

Presenza di calcificazioni

nel contesto della cuffia da enterite calcifica (periartrite scapolo-omerale).”

(Doc. 59)

Alla fine

del mese di novembre 2006 il medico di __________ dell’CO 1 ha ritenuto

indicato esperire un’artro-RM della spalla destra dell’insorgente (cfr. doc.

61, 62).

L’artro-RM

è stata effettuata il 18 gennaio 2007 e ha posto in evidenza esiti di

lussazione anteriore con piccola lesione del tipo Hill-Sachs. Non evidenti

lesioni del labbro glenoideo. Minime alterazioni del sovraspinoso con

assottigliamento dello spazio sottoacromiale, possibile iniziale fonte di

attrito. Discrete alterazioni cicatriziali dei tessuti molli, lateralmente

all’acromio, con verosimile materiale di sutura locale, e discreti artefatti di

suscettibilità locali. Non evidenti segni per una rottura della cuffia dei

rotatori o segni di atrofia muscolare (cfr. doc. 66).

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di __________, il 26 gennaio

2007, alla luce della artro-RMN del gennaio 2007, ha puntualizzato che la

stessa non ha evidenziato delle lesioni residuali a livello della cuffia dei rotatori,

né del glenoide (cfr. doc. 67).

Con

apprezzamento medico del 20 febbraio 2007 il Dr. med. __________, FMH in

medicina interna e medicina naturale e medico fiduciario della __________ -

cassa malati dell’assicurato -, ha osservato:

"

(…)

In complessivo siamo confrontati

con un paziente con stato dopo lussazione della spalla destra, con stato dopo

borsectomia per versamento e attualmente assottigliamento del muscolo sottacromiale

con anche segni di cicatrice dei tessuti molli.

Esiste anche la lesione di

Hill-Sachs, lesione tipica per la lussazione di spalla.

Visto che il paziente, nel

documento n° 6, dice che prima non aveva mai avuto problemi alla spalla, che

nel decorso si mostra una borsite sottoacromiale post-traumatica con ematoma e

che abbiamo una lesione tipo Hill-Sachs, nel documento n° 36, ritengo che il

nesso causale non sia estinto e che il nesso causale con la ricaduta è

probabile e non solo possibile e quindi a carico dell’assicuratore LAINF.”

(Doc. 74)

Il Dr.

med. __________, il 3 maggio 2007, ha sottolineato che durante l’intervento

alla spalla destra, da una parte, ha trovato conferma l’integrità della cuffia

dei rotatori, come riconoscibile già sulle indagini strumentali precedenti (RMN

del 12 gennaio 2006). Dall’altra, è stata descritta una borsite

iperplastico-adesiva che è stata escissa ad esclusione di altre patologie.

Il medico

di __________ ha, poi, rilevato che l’artro-RM del 18 gennaio 2007 – esame di

ottima qualità e alta risoluzione – ha permesso di escludere delle strutture

intrarticolari o periarticolari lese in modo post-traumatico, tali da

giustificare alcuna inabilità lavorativa. Egli ha precisato che, in effetti, è

stata riconfermata la struttura della cuffia rotatoria intatta, l’assenza di

una lesione a livello del cercine glenoidale o rottura/lussazione del CLB.

Il Dr.

med. __________ ha concluso evidenziando che, quale esito della lussazione, è

riconoscibile unicamente una indentatura posteriore a livello della testa

omerale (nel senso di una lesione Hill-Sachs abortiva) che, però, non

costituisce alcun fattore invalidante (cfr. doc. 79).

2.9

L’CO 1 non

ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica alla

spalla destra annunciata dall’assicurato nel mese di settembre 2006, poiché,

fondandosi sulle valutazioni del proprio medico di __________, Dr. med. __________,

ha ritenuto che non vi siano lesioni in relazione di causalità naturale con

l’infortunio giustificanti un’inabilità lavorativa o necessitanti di cure.

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene che i problemi alla spalla destra debbano

essere assunti dall’Istituto assicuratore resistente, in quanto, sulla base del

referto della RM del 20 settembre 2006 e dell’apprezzamento medico del Dr. med.

__________, la cuffia dei rotatori potrebbe essere lesa e il nesso causale con

il sinistro del dicembre 2005 non è estinto (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I

811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00;

SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.10

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene

che il parere espresso dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 79), sanitario che

vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa e

secondo cui, siccome la cuffia dei rotatori, il cercine glenoidale e il

capoluogo del bicipite non sono lesi e l’unico esito della lussazione - una

identatura posteriore a livello della testa omerale (lesione Hill-Sachs) - non

giustifica alcuna inabilità lavorativa o cura, sono assenti lesioni

post-traumatiche a strutture intrarticolari o periarticolari provocanti

inabilità lavorativa, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a

ulteriori provvedimenti probatori, ossia alla perizia medica giudiziaria

chiesta con l’atto ricorsuale (sul valore probatorio delle

valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U

350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che

"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si

fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA ritiene che un

significato particolare vada attribuito alla circostanza che l’artro-RMN della

spalla destra del 18 gennaio 2007 - considerata essere attualmente l’indagine

più performante per la ricerca di eventuali lesioni tendinee della cuffia dei

rotatori e la diagnosi dell’instabilità della spalla (si veda, in proposito,

J.-M. Duc, La jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses, SZS

50/2006, p. 530, nonché il sito internet www.laspalla.org del

dott. __________, Professore ordinario di ortopedia e traumatologia presso

l’Università di __________ "__________") - ha mostrato che non sono

presenti evidenti lesioni del labbro glenoideo, né evidenti segni per una

rottura della cuffia dei rotatori o segni di atrofia muscolare. Sono state

poste in luce essenzialmente soltanto una piccola lesione del tipo Hill-Sachs e

delle minime alterazioni del tendine del sovraspinoso con assottigliamento

dello spazio sottoacromiale, possibile iniziale fonte di attrito (cfr. doc.

71).

Relativamente

alla RM del 20 settembre 2006 menzionata nel ricorso a sostegno della propria

richiesta di prestazioni, va osservato che essa indica, però, unicamente che il

reperto potrebbe essere espressione di parziale rilesione della cuffia

dei rotatori (cfr. doc. 49 = D).

Il

referto citato ha, quindi, semplicemente ventilato la possibilità di essere

confrontati con una lesione della cuffia dei rotatori.

Susseguentemente

ha avuto luogo l’artro-RMN del gennaio 2007 la quale ha confutato in maniera

chiara tale ipotesi.

Dall’artro-RMN

del gennaio 2007 non emergono, infatti, evidenti segni di una rottura della

cuffia dei rotatori (cfr. doc. 71).

La RM del

settembre 2006 si rivela, dunque, ininfluente ai fini della presente vertenza.

Non vi è,

poi, motivo di dubitare di quanto asserito dal medico di __________, ossia, da

una parte, che solamente la piccola lesione del tipo Hill-Sachs va ritenuta

quale esito della lussazione del dicembre 2005, dall’altra, che tuttavia la

stessa non giustifica un’inabilità lavorativa e non necessita di cure (cfr.

doc. 79).

In

effetti nessun medico specialista ha sostenuto una tesi contraria.

Il Dr. med. __________ ha sì indicato, il 20 febbraio 2007, che il nesso causale tra i disturbi

accusati dall’insorgente e il sinistro del dicembre 2005 non si è estinto. Egli, tuttavia, non ha validamente

motivato tale sua valutazione.

In primo

luogo, egli si è limitato a indicare, come peraltro riconosciuto dal medico di __________,

che la lesione di Hill-Sachs è tipica per la lussazione della spalla (cfr. doc.

74.

pag. 3). Per il resto egli ha ricordato quanto emerge dall’artro-RMN senza

fornire particolari ragguagli circa la relativa eziologia.

In secondo luogo, il

medico fiduciario dell’__________ si è riferito al fatto che prima del sinistro

non avrebbe mai avuto problemi alla spalla (cfr. doc. 74 pag. 3).

In proposito va, però,

segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Giova, inoltre, segnalare che il caso iniziale, assunto regolarmente

dall’assicuratore infortuni resistente, è stato chiuso, per quanto concerne sia

la cura medica che l’incapacità lavorativa, nel mese di maggio 2006 (cfr. doc.

33) e che, d’altra parte, il ricorrente ha di nuovo fatto capo a un medico, più

specificatamente al Dr. __________ di __________, soltanto l’11 settembre 2006

(cfr. doc. 42), trascorsi quindi quasi quattro mesi.

Infine è utile rilevare

che il fatto che l'Istituto assicuratore resistente abbia

assunto il caso iniziale non significa che esso debba, ipso facto,

ammettere la propria responsabilità anche per i disturbi notificati quali

ricaduta.

In

effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha

precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità

dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso

di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di una

precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

In merito

cfr. pure STFA U 165/05 del 22 settembre 2006 consid. 2.1.

2.11

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi

alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di settembre 2006 e

l’infortunio del 14 dicembre 2005 assunto dall’assicuratore LAINF, ad eccezione

della piccola lesione del tipo Hill-Sachs che, tuttavia, non giustifica alcuna

inabilità lavorativa e non necessita di cure.

A

ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi alla spalla destra del

ricorrente notificatigli nel settembre 2006.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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