35.2007.69
Assicurato beneficiario di rendita LAINF del 25% per pregresso infortunio spalla sx. Nel 06-2006 nuovo infortunio alla spalla dx. Negata realizzazione dei presupposti per procedere a revisione della r
13 marzo 2008Italiano48 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.69
Data decisione, Autorità:
13.03.2008, TCA
Titolo:
Assicurato beneficiario di rendita LAINF del 25% per pregresso infortunio spalla sx. Nel 06-2006 nuovo infortunio alla spalla dx. Negata realizzazione dei presupposti per procedere a revisione della rendita in vigore
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 22 LAINF
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.69
mm
Lugano
13 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
novembre 1997, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1 -, è rimasto vittima di un infortunio che ha riguardato la testa e la spalla
destra (doc. 5 - inc. CO 1 II).
Nel corso
del mese di gennaio 2004, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta del
sinistro appena menzionato, determinata dall’insorgenza di disturbi parestetici
all’estremità superiore destra (doc. 9 - inc. CO 1 II).
Con
decisione formale del 5 luglio 2004 (doc. 12 - inc. CO 1 II) - poi confermata
in sede di opposizione (doc. 22 - inc. CO 1 II) -, l’Istituto assicuratore ha
negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta, i quali sono stati ritenuti non trovarsi in una
relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del novembre 1997.
La causa
promossa da RI 1 con ricorso del 29 dicembre 2004, è stata stralciata dai ruoli
con pronunzia del 15 febbraio 2005.
1.2. Nel mese di
settembre 2004, all’assicurato è occorso un secondo sinistro che ha
interessato, questa volta, la spalla sinistra.
L’esame
di RMN del 14 settembre 2004 ha evidenziato, a livello della spalla sinistra,
la rottura della cuffia dei rotatori (rottura subtotale del tendine del muscolo
sovraspinato - doc. 6 - inc. CO 1 I).
Alla chiusura
del caso, con decisione formale del 15 febbraio 2006, l’assicurato è stato posto
al beneficio di una rendita di invalidità del 25% a contare dal 1° giugno 2005
e di un’indennità per menomazione all’integrità del 5% (doc. 48 - inc. CO 1 I).
La
decisione appena citata è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Il 14 giugno
2006, RI 1 è caduto nello scavo di un pozzetto e ha battuto la spalla destra
sul terreno, riportando, secondo il certificato 18 luglio 2006 del dott. __________,
una contusione/distorsione dell’articolazione omero-scapolare destra (doc. 6 -
inc. CO 1 IV).
Con
rapporto del 16 agosto 2006, il dott. __________ ha fatto stato dell’esistenza
di una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato, nonché di una
lesione del capoluogo del muscolo bicipite (doc. 8 - inc. CO 1 IV).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21
novembre 2006, l’assicuratore LAINF ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro
nei limiti della rendita di invalidità in vigore, a far tempo dal 20 novembre
2006 (doc. 24 - inc. CO 1 IV).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 28, 35 e
40 - inc. CO 1 IV), l’CO 1, in data 4 giugno 2007, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 52 - inc. CO 1 IV).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 luglio 2007 (doc. I) - completato dall’RA 1 il 24
agosto 2007 - RI 1 ha chiesto che gli vengano riconosciute ulteriori
prestazioni dal 20 novembre 2006 in poi e, d’altra parta, che l’amministrazione
proceda a una, citiamo: “… nuova indagine economica per determinare
l’intervenuta diminuzione di rendimento professionale e quindi la corretta
esigibilità lavorativa.”.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta il fatto che, malgrado
le sequele dell’evento traumatico del giugno 2006, egli sarebbe abile al lavoro
nei limiti della rendita del 25% in vigore, assegnatagli per tenere conto delle
conseguenze del sinistro del 4 settembre 2004 che aveva interessato la spalla
sinistra.
In
proposito, egli osserva che, prima dell’infortunio in questione, il braccio
destro gli consentiva, essendo destrimane, di svolgere il suo abituale lavoro
nell’edilizia. Dopo di esso, ciò non sarebbe più possibile, poiché egli,
citiamo: “… non riesce più ad esercitare nemmeno la metà dei lavori che faceva
prima. Non può sollevare il braccio destro a più di 90°, anche per piccolissimi
pesi (300-500 grammi).” (doc. III, p. 2s.).
Inoltre,
facendo capo alle certificazioni dell’ortopedico/traumatologo dott. __________
di __________, l’assicurato sostiene che le affezioni oggettivate a livello
della spalla destra sono da imputare all’infortunio del 20 novembre 1997 (doc.
III, p. 3s.).
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.7. In corso di
causa, il ricorrente ha precisato che, a suo avviso, l’evento del 20 novembre
1997 non può essere considerato la sola causa dei disturbi da lui denunciati
all’arto superiore destro e, d’altra parte, ha ribadito di non essere in grado
di riprendere a lavorare nei limiti della rendita di invalidità del 25% (doc.
IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se, a dipendenza dell’evento
infortunistico di cui l’assicurato é rimasto vittima nel giugno 2006, la
rendita di invalidità del 25%, riconosciutagli a seguito dell’infortunio del 4
settembre 2004, debba essere aumentata oppure no.
In
effetti, dichiarando l’assicurato abile al lavoro nei limiti della rendita in
vigore (doc. 24 - inc. CO 1 IV: “Dal risultato di questa visita medica, è
emerso che lei è abile al lavoro nei limiti della rendita tuttora in vigore
(del 25%) a partire dal 20 novembre 2006. Da tale data l’indennità giornaliera
verrà pertanto sospesa.”), l’amministrazione si é di fatto pure rifiutata di
aumentare il relativo grado di invalidità.
2.3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,
consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6. Per rivedere
una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le
circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.8. A seguito
dell’infortunio del mese di settembre 2004 - che aveva interessato la spalla sinistra
-, l’assicurato é stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di
invalidità del 25% a contare dal 1° giugno 2005 (doc. 48 - inc. CO 1 I).
Dalle
tavole processuali risulta che il 21 marzo 2005 l’insorgente è stato sottoposto
alla visita medica di chiusura a caura del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia.
In quell’occasione,
il medico di circondario appena citato aveva diagnosticato la presenza, alla
spalla sinistra, di una tendinopatia della cuffia rotatoria con rottura
parziale del sovraspinato, nonché di alterazioni geodiche al trochide maggiore
(alla spalla destra, egli aveva riscontrato pure una tendinopatia della
cuffia dei rotatori).
Egli
aveva quindi dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro, a condizione che
potesse svolgere unicamente le mansioni di capo-muratore. Ciò non era
invece il caso per le mansioni di muratore.
Questo il
quadro delle limitazioni funzionali tracciato dal dott. __________:
"
Segnatamente il signor RI 1, impiegando ambedue
le braccia, può alzare e trasportare dei pesi, fino all’altezza dei fianchi,
fino a 25 kg, rispettivamente sopra l’altezza del petto fino a 5-10 kg.
L’assicurato può lavorare tutto il giorno in
piedi, spostarsi su del terreno sconnesso, camminare per lunghi tragitti,
salire le scale, anche a pioli.
L’assicurato non è più idoneo per lavorare con
picco e pala o mazzotto. Può utilizzare cacciavite, martello (testa 2/3 gr.,
trapano elettrico fino a media dimensione).
Non è idoneo all’uso del martello pneumatico.
L’assicurato può guidare tutti i mezzi
motorizzati cat. B e stare normalmente in equilibrio.
Non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda
l’agilità delle mani oppure la precisione dei movimenti delle dita.
L’assicurato può lavorare inginocchiato,
accovacciato o con il rachide chinato, anche in modo duraturo.”
(doc. 28,
p. 4 - inc. CO 1 I)
In base
alle indicazioni fornite dal datore di lavoro a proposito dell’entità dello scapito
di rendimento presentato dall’assicurato a dipendenza del danno alla salute
infortunistico (doc. 33 - inc. CO 1 I: “Il signor __________ ha discusso la
situazione con la direzione dell’impresa a __________ e si è arrivati alla
conclusione che, tutto considerato e a lunga scadenza, la diminuzione di
rendimento possa essere valutata nella misura del 25%.”), l’Istituto
assicuratore convenuto, con decisione formale del 15 febbraio 2006, lo ha
riconosciuto invalido nella misura del 25% (doc. 48 - inc. CO 1 I: “Dagli
accertamenti medici e in particolare dall’indagine economica del 4.7.04 presso
il vostro datore di lavoro, è risultato che, a causa dei postumi infortunistici
alla spalla sinistra, il vostro rendimento è diminuito del 25%.”).
Il 14
giugno 2006, RI 1 è caduto nello scavo di un pozzetto e ha battuto a terra la
spalla destra (doc. 3 - inc. CO 1 IV).
Il suo
medico curante, dott. __________, ha diagnosticato una contusione/distorsione
dell’articolazione omero-scapolare a destra e ha attestato un’inabilità del 50%
a contare dal 21 giugno 2006 (doc. 6 - inc. CO 1 IV).
In data
10 luglio 2006 è stata eseguita una RMN della spalla destra che ha mostrato
lesioni parziali a livello del tendine del muscolo sovraspinato e del capolungo
del bicipite (doc. 7 e 8 -inc. CO 1 IV).
Nel corso
del mese di agosto 2006, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, per il quale, alla spalla destra, egli
presentava, da una parte, una sintomatologia d’impingement ventro-laterale e,
dall’altra, dei dolori a livello piuttosto capsulare bicipitale .
Lo
specialista appena menzionato ha prescritto un trattamento conservativo con
fisioterapia e, in caso di persistenza dei disturbi, artroscopia con
ricostruzione delle strutture lesionate (doc. 8 - inc. CO 1 IV).
Il 15
novembre 2006 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte del
dott. __________.
Per
quanto qui d’interesse, il medico di circondario ha sostenuto che la
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa in data 21 marzo 2005
conservava tutta la sua validità, di modo che RI 1, tenuto conto dello
stato globale delle spalle, è stato dichiarato abile al lavoro nei limiti della
rendita di invalidità in vigore:
"
Al riguardo, il signor RI 1 deve essere
informato da parte nostra che la base della nostra valutazione è l’esigibilità
formulata già il 21.3.2005, contenente delle chiare limitazioni, valide sia per
la spalla destra sia sinistra.
Tanté vero che già nel 2005 abbiamo limitato
anche per l’uso di un martello (assicurato destrimano) la grandezza n. 2 (testa
e al massimo 200-300 gr.), benché unicamente interessata la spalla sinistra.
Ciò significa che l’esigibilità di organi pari tiene conto sempre dei valori
della spalla più debole.
Per questo motivo, il signor RI 1, allo stato
attuale, per quanto riguarda la funzione globale delle spalle, deve essere
considerato nuovamente abile al lavoro nella misura della rendita in vigore
(anche se al momento del nuovo “infortunio” del 2006 ha lavorato sempre come
muratore (ma in misura superiore a quanto contenuto nelle nostre esigibilità di
lavoro).
Vista la cronistoria della spalla destra, già
preesistente all’evento del 14.6.2006 (fatto valere dal signor RI 1) non sono
indicate delle ulteriori cure fisioterapiche, mentre per un eventuale
intervento, l’assicurato prenderà una decisione definitiva.”
(doc. 23,
p. 5 - - inc. CO 1 IV)
Nel corso
del mese di dicembre 2006, l’assicurato si è di nuovo recato presso il dott. __________,
il quale ha fatto stato di un chiaro miglioramento per quanto riguarda la parte
anteriore bicipitale della spalla destra ma, d’altra parte, anche di persistenti
disturbi per quanto concerne il noto impingement sotto-acromiale (doc.
31 - inc. CO 1 IV).
Chiamato
a prendere posizione in merito, il dott. __________ si è in sostanza
riconfermato nelle considerazioni già espresse in occasione della visita di
controllo del 15 novembre 2006 (doc. 41 - inc. CO 1 IV).
Unitamente
alla propria impugnativa, il ricorrente ha prodotto una relazione medica,
datata 2 luglio 2007, del dott. __________, spec. in ortopedia e medicina dello
sport presso l’Ospedale di __________.
Oltre a
pronunciarsi in merito all’eziologia del danno alla salute oggettivato alla
spalla destra, questo sanitario ha affermato che il quadro clinico (globale) da
lui riscontrato, è all’origine di un’inabilità del 50% e, limitatamente alla
spalla destra, del 20% (riduzione capacità lavorativa generica),
rispettivamente, del 25-28% (riduzione capacità lavorativa specifica - doc. E,
p. 3 - inc. CO 1 IV).
2.9. Con la
propria impugnativa, RI 1 fa valere che le conseguenze dell’evento traumatico
del giugno 2006 avrebbero ridotto ulteriormente la sua capacità lavorativa, poiché,
dopo di esso, egli non è più stato in grado di eseguire nemmeno la metà delle
mansioni che svolgeva in precedenza nell’ambito della sua abituale attività
(doc. I: “La spalla e braccio destri, invece, rappresentavano tutta la sua
forza e gli permettevano di continuare a svolgere, essendo destrimane, la sua
professione nell’edilizia. Egli riferisce che ora non è più possibile,
poiché dopo l’infortunio del 14 giugno 2006, non è più in grado, meglio non
riesce più ad esercitare la metà dei lavori che faceva prima.” - il corsivo
è del redattore).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte constata che, nonostante il danno alla spalla
sinistra (e anche a quella destra; cfr. doc. 28 - inc. CO 1 I: “Alla
mobilizzazione attiva e passiva delle spalle, si notano degli importanti
scrosci intrarticolari/subacromiali, specie a destra, in modo molto meno
marcato a sinistra. Positività del segno di Jobe a destra, positività del segno
d’impingement a destra e a sinistra. (…). All’esame della sensibilità viene
segnalata una lieve ipoestesia lungo il braccio e avambraccio destro, tranne a
livello della mano. (…). Diagnosi collaterali: - Tendinopatia della cuffia
dei rotatori a destra” - il corsivo è del redattore), l’assicurato ha
continuato a lavorare nel settore dell’edilizia, svolgendo di fatto le mansioni
di un muratore, tenuto conto di uno scapito di rendimento del 25% (cfr. doc. 31
- inc. CO 1 I: “Il lavoro dell’assicurato è praticamente quello del muratore,
con mansioni di capo nei confronti dei colleghi che lavorano con lui sullo
stesso cantiere. (…). La ditta non è in grado di affidare all’assicurato altre
mansioni lavorative” e doc. 33: “In merito all’attività professionale
dell’assicurato, ai suoi impedimenti e alle possibilità lavorative offerte
dall’impresa, vale quanto ho scritto nel rapporto del 3.5.2005” - il corsivo è
del redattore).
Ora, il
TCA ritiene che la questione di sapere se l’infortunio del 14 giugno 2006 abbia
comportato un peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurato nella sua
abituale attività in campo edile, possa rimanere insoluta.
In
effetti - pur tenendo conto del danno globale alle due spalle -, il
ricorrente deve essere considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui non debba né sollevare/trasportare
pesi anche solo relativamente importanti né ingaggiare gli arti superiori in
mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale, impedimenti che corrispondono,
del resto, a quelli che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno
lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA
35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, tutelata dal
TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue
condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato
in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche
agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
Considerandi
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA
succitata, consid. 3b)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte
federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere
una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a
livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da
risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È stato
dichiarato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del
banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello
della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato
in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente,
di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel
campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che
soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio
destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con
rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura
parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di
un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi
del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
I
numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati - in particolare la
STFA I 356/04 del 12 maggio 2005 -, sminuiscono evidentemente il valore
probatorio del rapporto allestito dal dott. D. Ligari (cfr. doc. E).
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato
generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano gli arti
superiori, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento
completo.
In questo
contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,
consid. 4.7).
Questa
Corte deve ancora verificare se, riferendosi al mercato generale del lavoro, il
grado d’invalidità dell’assicurato subisce una notevole modificazione
(art. 17 cpv. 1 LPGA), tale da giustificare un aumento della rendita in vigore,
oppure no (cfr. DTF 133 V 545).
2.10
Per quanto
concerne il reddito da valido, l'insorgente avrebbe guadagnato,
nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p.
511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un
importo annuo di fr. 71'563.63 (fr. 70'785 [doc. 43 - inc. CO 1 I] +
1.
%, corrispondente all’aumento in termini nominali dei salari nel settore
della costruzione tra il 2005 e il 2006 [AHI-Praxis 2000, p. 305ss. consid. 2c]
- cfr. Tabella B 10.2 pubblicata in La vie économique 3-2008, p. 99).
2.11
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile
mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person
Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing
& Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.12
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera
possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico,
per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione
richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin
à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n°
33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.
64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la
Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo
si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),
un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa
se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni
di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si
oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e
di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale
concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti
al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle
differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni
facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio
che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del
Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in
considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e
nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di
quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi
assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il
rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre
il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare
un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove
disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD
II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo
ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.13
Utilizzando i
dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11
mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
2.14
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
L'Alta
Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner
sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten
mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten
nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15%
wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der
leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,
angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)
non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Nella
presente fattispecie, secondo questa Corte, si giustifica operare una
decurtazione del 10%, per tenere conto della menomazione derivante dai postumi
infortunistici.
Una più
ampia decurtazione non appare invece ammissibile.
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'277.58 (90% di fr.
59'197.32) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fossero
intervenuti gli infortuni, e cioè fr. 71'563.63 - è quindi del 25.55%,
arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in
cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la
quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in
percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile
immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal
punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della
sentenza in questione).
Dato che manifestamente
non è intervenuta la notevole modificazione richiesta dall’art. 17 cpv. 1 LPGA
(cfr. al riguardo DTF 133 V 547 consid. 6.2: "Bei
den prozentgenauen Renten (Unfallversicherung nach UVG, Militärversicherung)
wird Erheblichkeit einer Änderung angenommen, wenn sich der Invaliditätsgrad um
5.
% ändert (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 267/05 vom 19. Juli 2006,
E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG; JÜRG MAESCHI,
Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N. 15 f. zu Art. 44 MVG).",
nonché Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV: Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, p. 911 n. 215), RI 1 non può nemmeno pretendere
un aumento della sua rendita di invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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