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Decisione

35.2007.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 maggio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 9 agosto 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 49) non contiene,

del resto, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua

valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo

studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame della paziente.

Il medico

__________ ha segnatamente rilevato che la ricostruzione del legamento crociato

anteriore - che ha avuto luogo otto mesi prima della visita medica del 4 agosto

2006 - ha dato un buon risultato, che il ginocchio era mobile, stabile, senza

versamento articolare, come pure che la debolezza che l’assicurato accusava

quando lavorava con il ginocchio in flessione e i dolori non trovavano

spiegazione nel referto clinico (cfr. doc. 49).

Al

riguardo è utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, in

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio,

nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006;

del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella

causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.

35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del

21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con

giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc.

n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Il parere

espresso dal Dr. med. __________, il 28 luglio 2006, non è atto a soccorrere in

alcuna maniera l’insorgente.

In primo

luogo, va osservato che, nonostante il rapporto del Dr. med. __________ sia

datato 28 luglio 2006, il consulto presso il sanitario è avvenuto venerdì 21

luglio 2006. Nel referto del 28 luglio 2006 il medico ha, infatti, fornito le

ragioni per le quali ha ritenuto il ricorrente inabile al 100% dal 24 luglio

2006. Questa è la data di inizio dell’incapacità lavorativa indicata proprio sul

certificato del 21 luglio 2006 (cfr. doc. 46, 48).

Pertanto il

Dr. med. __________ non ha contraddetto il Dr. med. __________, bensì ha valutato

Considerandi

lo stato di salute del ricorrente in un momento susseguente, e meglio tredici

giorni dopo la visita presso il Dr. med. __________.

Anche se

non si può escludere che, nel mese di luglio 2006, il ginocchio dell’assicurato

abbia presentato un versamento articolare, determinante al fine della valutazione

dell’abilità lavorativa è il fatto che all’inizio di agosto 2006 il medico __________

non ha più notato alcunché in proposito.

Al

contrario il Dr. med. __________ è stato confrontato con un ginocchio in buono

stato.

Del resto

pure il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, interpellato dall’CO 1 a

seguito dell’opposizione interposta dall’__________ per conto dell’assicurato

contro la decisione del 25 agosto 2006 (cfr. doc. 50. 51), il 6 ottobre 2006,

ha evidenziato che:

"

(…) un’ulteriore inabilità lavorativa, oltre il

28.7.2006

era concessa per la manifestazione di un versamento, risp.

possibile sovraccarico precedente, indubbiamente nel frattempo risp. entro il

3.8.2006

non più verificabile, anzi con stato locale completamente privo d’irritazione

e con conservazione di un’ottima stabilità legamentare (3.8.2006).

Persino il trofismo

muscolare risulta simmetrico a livello quadricipitale.

In sintesi lo specialista,

dott. Med. __________ quindi il 3.8.2006 ha formulato l’adeguata capacità

lavorativa in base al referto clinico oggettivo attuale e non sulla

scorta di una precedente valutazione, risp. prognosi, nel frattempo

completamente superata.

Da un profilo medico

quindi nessuna censura dell’operato del dott. __________, le cui conclusioni,

capacità lavorativa inclusa, devono essere integralmente confermate.”

(Doc. 53)

In

secondo luogo, relativamente alla circostanza che il Dr. med. __________,

alla luce delle condizioni del ginocchio sinistro nel luglio 2006, abbia dichiarato

l’assicurato inabile al lavoro per un periodo superiore a un mese, va osservato

che il medico ha effettuato una prognosi che non si è realizzata.

Inoltre giova ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

2.7

Sulla scorta

di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto

dell’aspetto organico oggettivabile - l’assicurato ha ritrovato una piena capacità

lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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