35.2007.70
Complesso di disturbi dopo infortunio. Perizia giudiziaria. Ammessa la natura infortunistica dell'ipoacusia e del tinnitus all'orecchio sx (negata invece ai disturbi psichici). Ass. dichiarato in grad
11 dicembre 2008Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.70
Data decisione, Autorità:
11.12.2008, TCA
Titolo:
Complesso di disturbi dopo infortunio. Perizia giudiziaria. Ammessa la natura infortunistica dell'ipoacusia e del tinnitus all'orecchio sx (negata invece ai disturbi psichici). Ass. dichiarato in grado di riprendere la sua originaria professione (negato diritto a rendita d'inv.). Confermata IMI
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 9 cpv. 1 LPTCA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.70
mm/DC/sc
Lugano
11 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26 settembre
2003, __________ - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di consulente tecnico-amministrativo e, perciò, assicurato d’obbligo presso la CO
1 -, è stato urtato da un’autovettura mentre stava per attraversare la strada
sulle strisce pedonali (doc. G 1).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 26 settembre 2003
del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un trauma
d’accelerazione cervicale nonché contusioni all’orecchio sinistro, alla regione
lombo-sacrale, al ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra (doc. GM 1).
L’assicuratore
ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17
novembre 2006, la CO 1 ha innanzitutto dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale tra il sinistro ed i disturbi psichici a far tempo dal 1° ottobre
2006. D’altro canto, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali
(ipoacusia + tinnitus all’orecchio sinistro), l’amministrazione ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, ponendolo comunque al
beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. G 103).
A seguito
dell’opposizione interposta dagli avvocati __________ per conto dell’assicurato
(doc. G 109), l’assicuratore infortuni, in data 31 maggio 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. G 113).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 6 luglio 2007, RI 1, sempre patrocinato dagli avvocati __________,
ha chiesto, in via principale, la retrocessione degli atti all’amministrazione
affinché disponga l’esecuzione di un approfondimento specialistico (neurologico
e neuropsicologico) e, in via subordinata, che la CO 1 venga condannata a
riconoscergli una rendita di invalidità del 50% almeno a contare dal 1° ottobre
2006, nonché un’IMI del 50%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, per quanto riguarda
l’aspetto psichico, ritiene che la perizia dello psichiatra dott. __________,
nella misura in cui sarebbe basata su, citiamo: “indicazioni teoriche “da
manuale””, non consente di dimostrare, con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, l’estinzione del nesso di causalità naturale a
far tempo dal 1° ottobre 2006, e ciò anche alla luce delle certificazioni dei
suoi medici curanti, in primo luogo della psichiatra dott.ssa __________ (doc.
I, p. 7ss.).
In merito
all’aspetto organico, l’assicurato rileva una contraddizione tra la
decisione formale e quella su opposizione impugnata, nel senso che, con la
prima, la CO 1 ha ammesso l’eziologia traumatica dell’ipoacusia e del tinnito,
mentre che, con la seconda, essa sembrerebbe, citiamo: “… non più contestare
l’esistenza di menomazioni a livello di concentrazione e affaticabilità, ma
nega l’esistenza di un nesso causale con l’incidente. L’assicuratore capovolge
quindi la precedente valutazione del 17 novembre 2006.” (doc. I, p. 10s.).
RI 1 fa
inoltre valere che la documentazione medica agli atti dimostrerebbe l’esistenza
di difficoltà neuropsicologiche, interessanti la concentrazione e la memoria,
come pure la loro incidenza sulla capacità lavorativa (doc. I, p. 12s.)
Infine,
egli pretende di essere portatore di una menomazione all’integrità del 25% per
quanto concerne l’aspetto psichico e del 25/30% per quanto riguarda quello
somatico (doc. I, p. 13: “Il Dr. med. __________ ha confermato una menomazione
dell’integrità del 25% nel caso di causalità naturale data. Dal momento che il
ricorrente ritiene data la causalità naturale tra i suoi disturbi e
l’incidente, il grado IMI da riconoscergli è di almeno il 25%. Riguardo ai
disturbi fisici, stando alle tabelle riferite alle menomazione all’integrità
fisica secondo la LAINF in caso di tinnito e di conseguenze di trauma cranico
caratterizzato dalla presenza di cefalee e di disturbi (considerati psichici)
della memoria e capacità di concentrazione, si raggiunge un grado che va dal
25% al 30%.”).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. III).
1.5. Nel corso
del mese di ottobre 2007, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 30
agosto 2007, del dott. __________ e ha domandato l’esecuzione di una perizia
giudiziaria (doc. VII bis).
L’amministrazione
si è espressa al riguardo il 22 ottobre 2007 (doc. IX).
1.6. Con
ordinanza del 26 ottobre 2007, questo Tribunale ha ordinato una perizia medica a
cura del Prof. dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di
neurologia del __________ di __________ (doc. XI).
1.7. In data 12
settembre 2008 al TCA è pervenuto il referto peritale (doc. XXV), il quale è
stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XXVI).
L’assicuratore
ha preso posizione il 16 ottobre 2008 (doc. XXVII), mentre l’assicurato lo ha
fatto in data 27 ottobre 2008 (doc. XXVIII).
1.8. Il 29
ottobre 2008 questa Corte ha chiesto all’esperto giudiziario di pronunciarsi
circa l’incidenza dei postumi infortunistici sulla capacità lavorativa
dell’assicurato (doc. XXIX).
Il
complemento peritale del Prof. __________ è datato 12 novembre 2008 (doc. XXX).
Le parti
hanno presentato le loro osservazioni in merito (doc. XXXIV e XXXV + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il
proprio obbligo a prestazioni in relazione alle turbe psichiche presentate
dall’assicurato e - tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali a
rifiutare il diritto a una rendita di invalidità e a riconoscere il diritto a un’IMI
del 10%.
2.3 Disturbi
psichici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 settembre 2003?
2.3.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione
di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista
un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza
ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica,
nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi
gravi e in quella di grado medio.
2.3.3.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.3.3.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.3.3.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha
precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di
frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i
criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono
eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.3.3.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.3.4. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione della CO 1 di negare la propria
responsabilità in merito ai disturbi psichici presentati dal ricorrente
a contare dal 1° ottobre 2006, è stata presa in base alla perizia 5 luglio 2006
del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In occasione dei consulti
del 2 e 7 giugno 2006, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome da
disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F 43.21), nonché una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4).
Egli ha quindi sotenuto
che il nesso di causalità naturale con il sinistro del settembre 2003, si era
completamente estinto, al più tardi, entro il mese di settembre 2006
(doc. GM 79, p. 10), e ciò sulla scorta delle considerazioni seguenti:
" (…).
Nel caso presente ci sono tuttavia dei tratti di personalità
evitanti-dipendenti con marcate difese ossessive (come evidenziato nei testi
psicologici effettuati dalla psicologa __________ e citati nella perizia della
dr.ssa__________).
Va anche considerata la situazione psicosociale pregressa, la
perdita di una relazione affettiva significative nell'infanzia e la perdita
recente dei migliori amici (in un incidente aviatorio) pochi mesi prima
dell'infortunio.
Si può quindi ragionevolmente presupporre che l'evento stressante,
costituito dall'infortunio e dal conseguente intacamento dell'integrità
psicofisica, abbia giocato un ruolo di "trigger" nel condizionare la
comparsa del disturbo psichico. Presumibilmente si è rotto, in seguito
all'incidente, un equilibrio psichico comunque fragilizzato (ma ancora
compensato) dalla predisposizione, dai tratti di personalità sopra descritti e
dalla conseguente vulnerabiità individuale dell'assicurato (questi elementi
devono essere considerati come fattori preesistenti ed extrainfortunistici).
Secondo la comune esperienza della vita e l'andamento normale
delle cose, è tuttavia ragionevolmente presumibile l'estinzione completa del
nesso causale naturale, da un punto di vista medico-psichiatrico, al più tardi
entro il mese di settembre 2006 (ossia a distanza di tre anni dall'evento
infortunistico)." (doc. GM 79, p. 9s)
Lo psichiatra interpellato
dall’amministrazione ha infine quantificato in un 25% la menomazione
all’integrità psichica, sottolineando comunque l’inutilità di tale valutazione vista
l’assenza della causalità naturale (doc. GM 79, p. 10).
Con rapporto del 20
ottobre 2006, il dott. __________ si è pronunciato sulle osservazioni e
obiezioni che erano state sollevate nel frattempo dai patrocinatori dell’assicurato
(cfr. doc. G 95).
In quella sede, per quanto
qui di interesse, egli ha affermato in particolare che, citiamo:
" Ricordo
infine che la dr.ssa __________ nel suo rapporto del 10.01.2005 indicava la
possibilità di rivalutazione del nesso di causalità naturale fra infortunio ed
aspetti depressivi.
Secondo le risultanze del mio esame medico-psichiatrico
approfondito, non ci sono segni deponenti per una sintomatologia depressiva
grave o che in qualche modo potrebbe compromettere l’aumento dell’attività
lavorativa dal 50% all’85%.
La persistenza di un disturbo somatoforme, da un punto di vista
psichiatrico, è legata, con grande probabilità, a dei fattori
extra-infortunistici descritti a pag. 9 e che devono essere considerati come
fattori preesistenti e non in nesso causale naturale con l’evento in
questione.”
(doc. GM 83, p. 2s.)
Fra gli atti di causa
figura pure una certificazione, datata 18 ottobre 2005, della dott.ssa __________,
psichiatra curante dell’assicurato, la quale aveva fatto stato
di un’evoluzione clinica favorevole, caratterizzata da una diminuzione
dell’ansia, dell’abulia e dell’apatia, come pure dal ritrovamento di un certo
slancio vitale e di una migliore stabilità psichica intorno al nuovo equilibrio
di vita.
In quella sede, essa aveva
previsto una ripresa del lavoro in misura del 50% a far tempo dal mese di
gennaio 2006, escludendo una ripresa maggiore data la persistenza di una certa
affaticabilità e di disturbi della concentrazione.
La dott.ssa __________
non si era invece pronunciata a proposito dell’eziologia delle turbe psichiche
(cfr. doc. G 68).
In sede di ricorso, è stato richiamato il certificato 16 marzo 2006 del dott. __________,
spec. FMH in medicina generale, con il quale quest’ultimo ha sostenuto che la
sindrome post-traumatica presentata dal paziente, caratterizzata da ipoacusia,
tinniti, cefalee, diminuzione della concentrazione, fobia, ecc., costituiva una
conseguenza naturale dell’evento infortunistico assicurato (doc. GM 73: “I
motivi risalgono esclusivamente (a nostro parere) all’infortunio, di cui si
ritengono dirette conseguenze.”).
Con
rapporto del 30 agosto 2007, lo stesso medico curante ha precisato di ritenere
lo stato depressivo, citiamo: “… di netta conseguenza dello status post
traumatico.” (doc. VII bis).
2.3.5. Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia
elaborata dallo psichiatra dott. __________, anche in considerazione
dell’assenza di pareri specialistici (ovviamente non può essere
considerato tale quello espresso dal dott. __________, generalista) divergenti
inerenti la questione eziologica, possa validamente costituire da base al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti
istruttori.
In
proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Con la
propria impugnativa, RI 1 ha rimproverato al perito psichiatra di avere basato
il proprio apprezzamento su, citiamo: “indicazioni teoriche “da manuale”” (doc.
I, p. 8), nella misura in cui, in sede peritale, egli aveva segnalato che,
citiamo: “… una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata
si estingue di regola dopo due anni (come indicato dal manuale diagnostico ICD 10)
…” (doc. GM 79, p. 9).
A
prescindere dal fatto che il dott. __________ ha comunque spiegato le ragioni
per le quali, nel caso di specie, la causalità naturale va considerata
estinta a decorrere, al più tardi, dal mese di ottobre 2006 (cfr. doc. GM 79,
p. 9s.), è utile segnalare che, secondo il TFA, nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono
essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a
condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Per la
Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher
sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der
zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer
Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA U 60/02 del 18 settembre 2002, consid. n. 2.2)
D’altra parte, a proposito
della diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente”, che è sovente
assimilata a quella di “fibromialgia” (cfr. DTF 132 V 65), il TCA ricorda che
quest’ultima è una malattia di cui sono ignote l’origine e le cause, che si
manifesta in maniera preponderante con dolori diffusi soprattutto alle parti
molli (muscoli , tendini , tessuto sottocutaneo) e di cui non è possibile
stabilire il nesso causale diretto con eventuali traumi subiti. Infatti, benché
sia noto che tale patologia si sviluppa più facilmente in soggetti che hanno
subito dei traumi spesso successivi, sia di tipo fisico che psichico o sociale,
essa può insorgere anche senza questi eventi. Qualora, dunque, la fibromialgia
venga diagnosticata a un assicurato che ha sì subito un trauma, tuttavia non
grave (non ha subito fratture, operazioni gravi, ecc.), non è possibile
concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che essa
si trovi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio (cfr., in
questo senso, la RDAT II-2003 n. 66).
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi
psichici che l’assicurato accusava al momento della definizione del caso da
parte della CO 1 (ottobre 2006), non si trovavano più in una relazione causale
naturale con l’evento infortunistico del settembre 2003.
Facendo
difetto il nesso di causalità naturale, può restare aperta la
questione riguardante l’adeguatezza.
La
problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF resistente
e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI vanno valutati prendendo
in considerazione esclusivamente i postumi infortunistici di natura organica.
2.4. Disturbi
organici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 settembre 2003?
2.4.1. Allo
scopo di chiarire, segnatamente, l’eziologia dei disturbi somatici denunciati
dall’insorgente, questo Tribunale, in data 26 ottobre 2007, ha ordinato una
perizia a cura del Prof. dott. __________, medico aggiunto
presso il Servizio di neurologia del __________ di __________, già Primario ad
interim dello stesso servizio (doc. XI).
L’assicurato
è stato visitato personalmente dal Prof. __________ (per gli aspetti
neurologici), dal Prof. __________ (per gli aspetti neuropsicologici) e dal
dott. __________ (per gli aspetti oto-neurologici).
In data
25 giugno 2008, egli è stato inoltre sottoposto a un esame di risonanza
magnetica cerebrale presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. XXV, p.
1).
Dopo
avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. XXV, p. 2-5) ed averne
descritto lo status neurologico, neuropsicologico e oto-neurologico
(doc. XXV, p. 5 e 6), l’esperto giudiziario ha diagnosticato delle cefalee
croniche di tipo misto (tensive ed emicraniche, nonché - disturbi senza
incidenza sulla capacità lavorativa - un’ipoacusia di grado medio e un tinnitus
post-traumatico all’orecchio sinistro (doc. XXV, p. 7).
A
proposito delle pretese difficoltà neuropsicologiche, il dott. __________ ha
definito come non interpretabili i risultati della valutazione praticata dal
Prof. dott. __________, e ciò in ragione del comportamento mostrato dall’assicurato
(doc. XXV, p. 9: “L’examen neuropsychologique de M. RI 1 est ininterprétable.
Il met en évidence des performances sévèrement déficitaires aux différents
tests, qui contrastent avec la présentation clinique du patient (patient
adéquat, attentif, non ralenti, avec discours cohérent, relatant des souvenirs
précis). Cette discrépance peut résulter soit d’un trouble
psychiatrique (trouble de conversion ou dissociatifs) soit d’un trouble
factice. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer
quant à la présence de troubles neuropsychologiques, l’examen étant
ininterprétable en raison du comportement du patient.” - il corsivo é del redattore).
Quindi,
nel rispondere al quesito n. 6 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha
ammesso che l’ipoacusia e l’acufene all’orecchio sinistro si
trovano in una relazione di causalità naturale con il sinistro del 26 settembre 2003.
Egli ha
per contro negato l’eziologia traumatica alle cefalee e alle difficoltà
neuropsicologiche denunciate (ma non oggettivate) da RI 1 (doc. XXV, p. 9: “Les céphalées que le patient a présenté dans les suites
de l’accident remplissent les critères de céphalées post-traumatiques chroniques
(Classification Internationale des Céphalées, Cephalgia, 2004: vol. 24: Suppl. 1).
Ce type de céphalée s’améliore dans la majorité des cas à distance de
l’accident. Comme évoqué dans les expertises précédentes, les
céphalées chez M. RI 1 ont probablement été entretenues par des facteurs
psychologiques préexistants, qui sont pris en charge. De ce fait, le lien entre l’accident et les céphalées actuelles ne peut
actuellement plus être retenu. Quant aux troubles
neuropsychologiques, nous n’avons pas pu les constater de façon objective, pour
les raisons mentionées plus haut. Par ailleurs, nous relevons qu’il y a eu deux
évaluations neuropsychologiques pratiquées en 2005 (soit deux ans après l’accident).
Nous pouvons donc dire que, si tant qu’il existait actuellement des troubles
neuropsychologiques (encore une fois, nous ne pouvons pas le démontrer),
ceux-ci n’auraient pas de rapport avec l’accident de 2003, puisqu’en 2005, ce patient
ne présentait pas de troubles neuropsychologiques.” - il corsivo é del redattore).
Alla
luce delle conclusioni peritali suesposte - dalle quali questo Tribunale non ha
alcun motivo valido per scostarsi -, occorre ritenere dimostrato, con il grado
di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che l’ipoacusia e il tinnitus
hanno continuato a costituire, anche dopo il 30 settembre 2006, una conseguenza
naturale dell’evento traumatico del 26 settembre 2003.
Per
contro, alle cefalee e alle difficoltà neuropsicologiche (qualora fossero
effettivamente presenti) deve essere negata l’eziologia traumatica.
In esito
a quanto precede, il diritto alla rendita di invalidità e quello all’IMI andranno
valutati tenuto conto esclusivamente dell’ipoacusia e del tinnitus.
In
quest’ottica, va sottolineato che, in base a quanto indicato dal perito
giudiziario, non vi sono dei provvedimenti terapeutici suscettibili di
migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche (cfr.
doc. XXV, risposta al quesito n. 2 di parte ricorrente), le quali vanno dunque ritenute
stabilizzate.
2.5. Diritto
alla rendita di invalidità
2.5.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.5.2
A mente del Prof. __________,
le cefalee - che come tali non costituiscono una conseguenza naturale
dell’infortunio (cfr. consid. 2.4.1.) -, limitano
l’assicurato in misura del 50% nell’esercizio della sua abituale professione di
consulente tecnico-amministrativo (doc. XXV, p. 9: “
Comme évoqué auparavant, nous n’avons pas constaté de déficit neurologique en
dehors de l’hypoacousie. Les céphalées qui d’après le patient limitent sa
capacité de travail à 50%, ne sont pas, à notre avis, une conséquence objective
de l’accident.”).
L’ipoacusia media,
accompagnata dal tinnitus all’orecchio sinistro, non
hanno invece alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. XXX: “Une hypoacousie moyenne telle que celle présentée par M. RI 1,
fusse-t-elle accompagnée d’un tinnitus, ne représente pas un motif d’incapacité
de travail, surtout considérant que dans la profession de Monsieur RI 1
(ingénieur) une audition parfaite n’est pas un critère crucial, contrairement à
des métiers tels que musicien, traducteur, etc. Nous considérons donc
que, du point de vue de l’hypoacousie unilatérale et du tinnitus, la capacité
de travail n’est pas altérée.” - il corsivo è del redattore).
Con l’allegato
d’osservazioni del 4 dicembre 2008, l’insorgente ha preteso che l’esperto
giudiziario sarebbe caduto in contraddizione, da una parte, riconoscendo che i
disturbi uditivi comportano, citiamo: “… delle difficoltà a comprendere gli
interlocutori negli ambienti rumorosi ed una intolleranza ai rumori forti ed ai
rumori di fondo, …” e, dall’altra, negando ogni loro incidenza sulla capacità
lavorativa (doc. XXXV 1).
Questo Tribunale giudica
infondata l’obiezione.
È vero che, nella sua perizia
del 16 giugno 2008, il dott. __________ ha descritto quali sono i risvolti pratici
legati all’ipoacusia e all’acufene (cfr. doc. XXV, p. 8). Ciononostante, già in
quella sede, l’esperto ha escluso l’esistenza di una qualsiasi inabilità
lavorativa causata dalle turbe uditive in questione (cfr. doc. XXV, p. 7:
“Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail:
Hypoacousie et tinnitus post-traumatiques au niveau de l’oreille gauche.” - il
corsivo è del redattore), ciò che egli ha coerentemente ribadito in data 12
novembre 2008, rispondendo ad uno specifico quesito complementare sottopostogli
dal TCA (cfr. doc. XXX: “Nous considérons donc que, du point de vue de
l’hypoacousie unilatérale et du tinnitus, la capacité de travail n’est pas altérée.”).
Ad avvalorare l’opinione
del Prof. __________ concorre il fatto che la capacità lavorativa era stata
valutata in modo identico dal medico di fiducia della CO 1, dott. __________
(doc. GM 81, p. 6: “dal profilo fisico non vi sono limitazioni specifiche
nello svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal peritando.” - il corsivo
è del redattore).
Del resto, anche volendo riconoscere
che i disturbi che interessano l’orecchio sinistro possano essere fonte di
taluni inconvenienti nell’esercizio dell’abituale professione di disegnatore
edile, essi non appaiono comunque di un’entità tale da giustificare uno scapito
di rendimento sufficiente a fondare il diritto alla rendita di invalidità (cfr.
art. 18 cpv. 1 LAINF: "L'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10
per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità).
In conclusione, posto che,
considerando unicamente delle sequele del sinistro assicurato, il ricorrente è
in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua
attività professionale abituale, egli non subisce alcuna perdita di guadagno e,
perciò, non ha nemmeno diritto a una rendita di invalidità, così come ha
giustamente deciso l’amministrazione.
2.6
Entità dell’indennità
per menomazione all’integrità
2.6.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.6.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.6.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF, sentito il parere del dott. __________, ha posto
l’assicurato al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. G 103).
Questa la
valutazione contenuta nel referto peritale 4 luglio 2006 del medico fiduciario
appena menzionato:
"
VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE
ALL’INTEGRITÀ FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36,
all. 3 OAINF
Valutazione: 10%
secondo pubblicazione medica Suva, tabella 12.3,
12.
, 13.3 per ipoacusia sinistra fino al massimo di 65 Db a 2 Khz e per
tinnito grave unilaterale (a sinistra).”
(doc. GM
81)
L’apprezzamento
del dott. __________ ha trovato piena conferma nella perizia giudiziaria. In
effetti, rispondendo al quesito n. 9 di parte ricorrente, il dott. __________
ha affermato che l’ipoacusia ed il tinnitus corrispondono a una menomazione
all’integrità del 10% (doc. XXV, p. 10: “Le tinnitus et l’hypoacousie
constituent la seule atteinte durable et importante à l’intégrité physique du
patient. Selon les tabelles des atteintes à l’intégrité de la LAA, le taux
d’atteinte à l’intégrité est de 10%.”
Con il
proprio ricorso, RI 1 ha preteso il riconoscimento di un’IMI del 50% (25% per
la menomazione all’integrità psichica e 25-30% per quella all’integrità fisica
- cfr. doc. I, p. 13).
La
pretesa dell’insorgente si rivela già a prima vista infondata, nella misura in
cui né i disturbi psichici né le cefalee e le presunte difficoltà
neuropsicologiche, si trovano in nesso di causalità naturale con l’evento
infortunistico del settembre 2003, di modo che essi non entrano in
considerazione nella valutazione dell’IMI.
D’altro
canto, trattandosi di una questione meramente medica, questo Tribunale ritiene
di poter fondare il proprio giudizio sul referto dell’esperto giudiziario (che
avalla quello elaborato dal medico fiduciario della CO 1), al quale va
senz’altro riconosciuta piena forza probatoria.
Pertanto,
anche da questo punto di vista, la decisione su opposizione impugnata merita
conferma.
2.7
Con
l’allegato del 4 dicembre 2008, l’insorgente si è riservato di, citiamo: “…
formulare un breve complemento scritto degli allegati di causa entro la fine
del corrente mese, in considerazione di alcune particolarità contenute nella
perizia __________ …” (doc. XXXV).
Al
riguardo, va innanzitutto rilevato che la documentazione agli atti già consente
a questa Corte di decidere con una piena cognizione di causa.
D’altro
canto, l’assicurato ha beneficiato di tutto il tempo necessario per poter formulare
efficacemente le proprie osservazioni sulla perizia giudiziaria (e relativo
complemento).
In
effetti, il referto del Prof. __________ gli è stato intimato in data 29
settembre 2008 con l’assegnazione di un termine per osservazioni di 20 giorni
(cfr. doc. XXVI). L’intimazione del complemento peritale, ordinato su domanda
del ricorrente stesso (cfr. doc. XXVIII), ha avuto luogo il 17 novembre 2008
(doc. XXXI) ed il relativo termine è stato addirittura prorogato (doc. XXXIII).
Sulla
scorta di quanto precede, il TCA è dell’avviso che non vi siano gli estremi per
posticipare oltre l’emanazione del presente giudizio, ritenuto pure che l’art.
61.
lett. a LPGA esige esplicitamente che la procedura dinanzi ai tribunali
cantonali delle assicurazioni si svolga in maniera celere.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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