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Decisione

35.2007.70

Complesso di disturbi dopo infortunio. Perizia giudiziaria. Ammessa la natura infortunistica dell'ipoacusia e del tinnitus all'orecchio sx (negata invece ai disturbi psichici). Ass. dichiarato in grad

11 dicembre 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Con la

propria impugnativa, RI 1 ha rimproverato al perito psichiatra di avere basato

il proprio apprezzamento su, citiamo: “indicazioni teoriche “da manuale”” (doc.

I, p. 8), nella misura in cui, in sede peritale, egli aveva segnalato che,

citiamo: “… una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata

si estingue di regola dopo due anni (come indicato dal manuale diagnostico ICD 10)

…” (doc. GM 79, p. 9).

A

prescindere dal fatto che il dott. __________ ha comunque spiegato le ragioni

per le quali, nel caso di specie, la causalità naturale va considerata

estinta a decorrere, al più tardi, dal mese di ottobre 2006 (cfr. doc. GM 79,

p. 9s.), è utile segnalare che, secondo il TFA, nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono

essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Per la

Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher

sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der

zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer

Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA U 60/02 del 18 settembre 2002, consid. n. 2.2)

D’altra parte, a proposito

della diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente”, che è sovente

assimilata a quella di “fibromialgia” (cfr. DTF 132 V 65), il TCA ricorda che

quest’ultima è una malattia di cui sono ignote l’origine e le cause, che si

manifesta in maniera preponderante con dolori diffusi soprattutto alle parti

molli (muscoli , tendini , tessuto sottocutaneo) e di cui non è possibile

stabilire il nesso causale diretto con eventuali traumi subiti. Infatti, benché

sia noto che tale patologia si sviluppa più facilmente in soggetti che hanno

subito dei traumi spesso successivi, sia di tipo fisico che psichico o sociale,

essa può insorgere anche senza questi eventi. Qualora, dunque, la fibromialgia

venga diagnosticata a un assicurato che ha sì subito un trauma, tuttavia non

grave (non ha subito fratture, operazioni gravi, ecc.), non è possibile

concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che essa

si trovi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio (cfr., in

questo senso, la RDAT II-2003 n. 66).

In esito

alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi

psichici che l’assicurato accusava al momento della definizione del caso da

parte della CO 1 (ottobre 2006), non si trovavano più in una relazione causale

naturale con l’evento infortunistico del settembre 2003.

Facendo

difetto il nesso di causalità naturale, può restare aperta la

questione riguardante l’adeguatezza.

La

problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF resistente

e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI vanno valutati prendendo

in considerazione esclusivamente i postumi infortunistici di natura organica.

2.4. Disturbi

organici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 settembre 2003?

2.4.1. Allo

scopo di chiarire, segnatamente, l’eziologia dei disturbi somatici denunciati

dall’insorgente, questo Tribunale, in data 26 ottobre 2007, ha ordinato una

perizia a cura del Prof. dott. __________, medico aggiunto

presso il Servizio di neurologia del __________ di __________, già Primario ad

interim dello stesso servizio (doc. XI).

L’assicurato

è stato visitato personalmente dal Prof. __________ (per gli aspetti

neurologici), dal Prof. __________ (per gli aspetti neuropsicologici) e dal

dott. __________ (per gli aspetti oto-neurologici).

In data

25 giugno 2008, egli è stato inoltre sottoposto a un esame di risonanza

magnetica cerebrale presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. XXV, p.

1).

Dopo

avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. XXV, p. 2-5) ed averne

descritto lo status neurologico, neuropsicologico e oto-neurologico

(doc. XXV, p. 5 e 6), l’esperto giudiziario ha diagnosticato delle cefalee

croniche di tipo misto (tensive ed emicraniche, nonché - disturbi senza

incidenza sulla capacità lavorativa - un’ipoacusia di grado medio e un tinnitus

post-traumatico all’orecchio sinistro (doc. XXV, p. 7).

A

proposito delle pretese difficoltà neuropsicologiche, il dott. __________ ha

definito come non interpretabili i risultati della valutazione praticata dal

Prof. dott. __________, e ciò in ragione del comportamento mostrato dall’assicurato

(doc. XXV, p. 9: “L’examen neuropsychologique de M. RI 1 est ininterprétable.

Il met en évidence des performances sévèrement déficitaires aux différents

tests, qui contrastent avec la présentation clinique du patient (patient

adéquat, attentif, non ralenti, avec discours cohérent, relatant des souvenirs

précis). Cette discrépance peut résulter soit d’un trouble

psychiatrique (trouble de conversion ou dissociatifs) soit d’un trouble

factice. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer

quant à la présence de troubles neuropsychologiques, l’examen étant

ininterprétable en raison du comportement du patient.” - il corsivo é del redattore).

Quindi,

nel rispondere al quesito n. 6 di parte ricorrente, il perito giudiziario ha

ammesso che l’ipoacusia e l’acufene all’orecchio sinistro si

trovano in una relazione di causalità naturale con il sinistro del 26 settembre 2003.

Egli ha

per contro negato l’eziologia traumatica alle cefalee e alle difficoltà

neuropsicologiche denunciate (ma non oggettivate) da RI 1 (doc. XXV, p. 9: “Les céphalées que le patient a présenté dans les suites

de l’accident remplissent les critères de céphalées post-traumatiques chroniques

(Classification Internationale des Céphalées, Cephalgia, 2004: vol. 24: Suppl. 1).

Ce type de céphalée s’améliore dans la majorité des cas à distance de

l’accident. Comme évoqué dans les expertises précédentes, les

céphalées chez M. RI 1 ont probablement été entretenues par des facteurs

psychologiques préexistants, qui sont pris en charge. De ce fait, le lien entre l’accident et les céphalées actuelles ne peut

actuellement plus être retenu. Quant aux troubles

neuropsychologiques, nous n’avons pas pu les constater de façon objective, pour

les raisons mentionées plus haut. Par ailleurs, nous relevons qu’il y a eu deux

évaluations neuropsychologiques pratiquées en 2005 (soit deux ans après l’accident).

Nous pouvons donc dire que, si tant qu’il existait actuellement des troubles

neuropsychologiques (encore une fois, nous ne pouvons pas le démontrer),

ceux-ci n’auraient pas de rapport avec l’accident de 2003, puisqu’en 2005, ce patient

ne présentait pas de troubles neuropsychologiques.” - il corsivo é del redattore).

Alla

luce delle conclusioni peritali suesposte - dalle quali questo Tribunale non ha

alcun motivo valido per scostarsi -, occorre ritenere dimostrato, con il grado

di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che l’ipoacusia e il tinnitus

hanno continuato a costituire, anche dopo il 30 settembre 2006, una conseguenza

naturale dell’evento traumatico del 26 settembre 2003.

Per

contro, alle cefalee e alle difficoltà neuropsicologiche (qualora fossero

effettivamente presenti) deve essere negata l’eziologia traumatica.

In esito

a quanto precede, il diritto alla rendita di invalidità e quello all’IMI andranno

valutati tenuto conto esclusivamente dell’ipoacusia e del tinnitus.

In

quest’ottica, va sottolineato che, in base a quanto indicato dal perito

giudiziario, non vi sono dei provvedimenti terapeutici suscettibili di

migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche (cfr.

doc. XXV, risposta al quesito n. 2 di parte ricorrente), le quali vanno dunque ritenute

stabilizzate.

2.5. Diritto

alla rendita di invalidità

2.5.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Giusta

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si

suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996.

nella causa G. P.).

2.5.2

A mente del Prof. __________,

le cefalee - che come tali non costituiscono una conseguenza naturale

dell’infortunio (cfr. consid. 2.4.1.) -, limitano

l’assicurato in misura del 50% nell’esercizio della sua abituale professione di

consulente tecnico-amministrativo (doc. XXV, p. 9: “

Comme évoqué auparavant, nous n’avons pas constaté de déficit neurologique en

dehors de l’hypoacousie. Les céphalées qui d’après le patient limitent sa

capacité de travail à 50%, ne sont pas, à notre avis, une conséquence objective

de l’accident.”).

L’ipoacusia media,

accompagnata dal tinnitus all’orecchio sinistro, non

hanno invece alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. XXX: “Une hypoacousie moyenne telle que celle présentée par M. RI 1,

fusse-t-elle accompagnée d’un tinnitus, ne représente pas un motif d’incapacité

de travail, surtout considérant que dans la profession de Monsieur RI 1

(ingénieur) une audition parfaite n’est pas un critère crucial, contrairement à

des métiers tels que musicien, traducteur, etc. Nous considérons donc

que, du point de vue de l’hypoacousie unilatérale et du tinnitus, la capacité

de travail n’est pas altérée.” - il corsivo è del redattore).

Con l’allegato

d’osservazioni del 4 dicembre 2008, l’insorgente ha preteso che l’esperto

giudiziario sarebbe caduto in contraddizione, da una parte, riconoscendo che i

disturbi uditivi comportano, citiamo: “… delle difficoltà a comprendere gli

interlocutori negli ambienti rumorosi ed una intolleranza ai rumori forti ed ai

rumori di fondo, …” e, dall’altra, negando ogni loro incidenza sulla capacità

lavorativa (doc. XXXV 1).

Questo Tribunale giudica

infondata l’obiezione.

È vero che, nella sua perizia

del 16 giugno 2008, il dott. __________ ha descritto quali sono i risvolti pratici

legati all’ipoacusia e all’acufene (cfr. doc. XXV, p. 8). Ciononostante, già in

quella sede, l’esperto ha escluso l’esistenza di una qualsiasi inabilità

lavorativa causata dalle turbe uditive in questione (cfr. doc. XXV, p. 7:

“Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail:

Hypoacousie et tinnitus post-traumatiques au niveau de l’oreille gauche.” - il

corsivo è del redattore), ciò che egli ha coerentemente ribadito in data 12

novembre 2008, rispondendo ad uno specifico quesito complementare sottopostogli

dal TCA (cfr. doc. XXX: “Nous considérons donc que, du point de vue de

l’hypoacousie unilatérale et du tinnitus, la capacité de travail n’est pas altérée.”).

Ad avvalorare l’opinione

del Prof. __________ concorre il fatto che la capacità lavorativa era stata

valutata in modo identico dal medico di fiducia della CO 1, dott. __________

(doc. GM 81, p. 6: “dal profilo fisico non vi sono limitazioni specifiche

nello svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal peritando.” - il corsivo

è del redattore).

Del resto, anche volendo riconoscere

che i disturbi che interessano l’orecchio sinistro possano essere fonte di

taluni inconvenienti nell’esercizio dell’abituale professione di disegnatore

edile, essi non appaiono comunque di un’entità tale da giustificare uno scapito

di rendimento sufficiente a fondare il diritto alla rendita di invalidità (cfr.

art. 18 cpv. 1 LAINF: "L'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10

per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità).

In conclusione, posto che,

considerando unicamente delle sequele del sinistro assicurato, il ricorrente è

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua

attività professionale abituale, egli non subisce alcuna perdita di guadagno e,

perciò, non ha nemmeno diritto a una rendita di invalidità, così come ha

giustamente deciso l’amministrazione.

2.6

Entità dell’indennità

per menomazione all’integrità

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF, sentito il parere del dott. __________, ha posto

l’assicurato al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. G 103).

Questa la

valutazione contenuta nel referto peritale 4 luglio 2006 del medico fiduciario

appena menzionato:

"

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE

ALL’INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36,

all. 3 OAINF

Valutazione: 10%

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 12.3,

12.

, 13.3 per ipoacusia sinistra fino al massimo di 65 Db a 2 Khz e per

tinnito grave unilaterale (a sinistra).”

(doc. GM

81)

L’apprezzamento

del dott. __________ ha trovato piena conferma nella perizia giudiziaria. In

effetti, rispondendo al quesito n. 9 di parte ricorrente, il dott. __________

ha affermato che l’ipoacusia ed il tinnitus corrispondono a una menomazione

all’integrità del 10% (doc. XXV, p. 10: “Le tinnitus et l’hypoacousie

constituent la seule atteinte durable et importante à l’intégrité physique du

patient. Selon les tabelles des atteintes à l’intégrité de la LAA, le taux

d’atteinte à l’intégrité est de 10%.”

Con il

proprio ricorso, RI 1 ha preteso il riconoscimento di un’IMI del 50% (25% per

la menomazione all’integrità psichica e 25-30% per quella all’integrità fisica

- cfr. doc. I, p. 13).

La

pretesa dell’insorgente si rivela già a prima vista infondata, nella misura in

cui né i disturbi psichici né le cefalee e le presunte difficoltà

neuropsicologiche, si trovano in nesso di causalità naturale con l’evento

infortunistico del settembre 2003, di modo che essi non entrano in

considerazione nella valutazione dell’IMI.

D’altro

canto, trattandosi di una questione meramente medica, questo Tribunale ritiene

di poter fondare il proprio giudizio sul referto dell’esperto giudiziario (che

avalla quello elaborato dal medico fiduciario della CO 1), al quale va

senz’altro riconosciuta piena forza probatoria.

Pertanto,

anche da questo punto di vista, la decisione su opposizione impugnata merita

conferma.

2.7

Con

l’allegato del 4 dicembre 2008, l’insorgente si è riservato di, citiamo: “…

formulare un breve complemento scritto degli allegati di causa entro la fine

del corrente mese, in considerazione di alcune particolarità contenute nella

perizia __________ …” (doc. XXXV).

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la documentazione agli atti già consente

a questa Corte di decidere con una piena cognizione di causa.

D’altro

canto, l’assicurato ha beneficiato di tutto il tempo necessario per poter formulare

efficacemente le proprie osservazioni sulla perizia giudiziaria (e relativo

complemento).

In

effetti, il referto del Prof. __________ gli è stato intimato in data 29

settembre 2008 con l’assegnazione di un termine per osservazioni di 20 giorni

(cfr. doc. XXVI). L’intimazione del complemento peritale, ordinato su domanda

del ricorrente stesso (cfr. doc. XXVIII), ha avuto luogo il 17 novembre 2008

(doc. XXXI) ed il relativo termine è stato addirittura prorogato (doc. XXXIII).

Sulla

scorta di quanto precede, il TCA è dell’avviso che non vi siano gli estremi per

posticipare oltre l’emanazione del presente giudizio, ritenuto pure che l’art.

61.

lett. a LPGA esige esplicitamente che la procedura dinanzi ai tribunali

cantonali delle assicurazioni si svolga in maniera celere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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