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Decisione

35.2007.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Inoltre, in una sentenza U 259/02 dell'8 luglio 2003, il TFA ha

precisato che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un

istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé

sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Nella

concreta evenienza, il reumatologo dott. __________ ha reso il proprio referto

sulla base di accertamenti approfonditi e completi in piena conoscenza

dell’incarto ed é giunto a un risultato convincente. Di conseguenza, vista

anche l’assenza di pareri specialistici contrari, questo Tribunale, che non è

confrontato con indizi concreti suscettibili di far dubitare della sua

fondatezza, non se ne discosta (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125

V 351 consid. 3b/ee).

Occorre

pertanto concludere che in un’attività svolta in posizione prevalentemente

seduta, qual’è quella di impiegata d’ufficio, RI 1 presenta una capacità

lavorativa completa, malgrado i postumi residuali dell’evento infortunistico

del 18 marzo 2006.

Questo

Tribunale non ignora la circostanza che, secondo quanto dichiarato dal

Segretario del Comune di __________, ex datore di lavoro dell’assicurata,

quest’ultima si occupava, oltre che delle mansioni usualmente svolte (in

posizione seduta) da un’impiegata d’ufficio, anche dell’utenza allo sportello,

ciò che implicava il mantenimento, più o meno prolungato, della stazione eretta

(doc. 57).

Nondimeno

- a prescindere dal fatto che a tale impedimento si potrebbe facilmente porre

rimedio grazie, ad esempio, all’utilizzo di uno sgabello alto, ciò che

consentirebbe lo scarico della caviglia destra -, la questione riguardante la

capacità lavorativa della ricorrente nella sua originaria professione non deve

essere necessariamente valutata facendo riferimento all’attività specifica

svolta alle dipendenze del Comune di __________, tanto più che, così come

emerge dalle tavole processuali, il rapporto di lavoro con quest’ultimo si è

interrotto già a decorrere dal mese di aprile 2004 (cfr., d’altronde, il doc.

60, p. 4: “… l’assicurata – disoccupata al momento dell’infortunio – è in grado

di esercitare l’attività da ultimo svolta al 100% o di occupare un qualsiasi

altro posto in un ufficio che, come generalmente è il caso, non necessita il

mantenimento della posizione eretta prolungata.” – il corsivo è del

redattore).

La

Considerandi

decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva

essere la particolare situazione dell'insorgente presso l’amministrazione

comunale appena menzionata, in funzione invece dell’attività normalmente

svolta da una impiegata d’ufficio sul mercato generale del lavoro (cfr.,

per dei casi analoghi, la STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal

TFA con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999, la STCA 35.1999.134 del 17

aprile 2001 e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).

Orbene,

con riferimento al mercato generale del lavoro, quella di impiegata d’ufficio

é, per definizione, una professione di tipo sedentario, nella quale il

mantenimento prolungato della posizione eretta rappresenta l’eccezione (al

riguardo, si sottolinea che la presenza dello sportello è tipica del settore

pubblico, mentre è praticamente sconosciuta in quello privato), una professione

quindi perfettamente adeguata allo stato di salute dell’insorgente.

La

ricorrente sembra criticare il fatto che l’amministrazione ha stabilito la sua

capacità lavorativa in funzione dell’attività di impiegata di ufficio,

un’attività che essa non esercitava già più al momento dell’infortunio in

questione (doc. I, p. 1: “Si tratta di un infortunio corrente (cioè presente),

e non un infortunio riguardante il momento passato in cui lavoravo presso un

diverso datore di lavoro.”).

Al

riguardo, questa Corte constata che, così come è già stato precisato in

precedenza, l’abilità lavorativa non andava necessariamente valutava facendo

riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze del Comune di __________,

cessata ormai da alcuni anni.

Ciò

nondimeno, è proprio l’art. 6 LPGA a definire l’incapacità lavorativa come

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale.

Infine va

sottolineato che la decisione dell’CO 1 di porre termine al versamento

dell’indennità giornaliera, non è legata al fatto che RI 1 non si è sottoposta

al noto intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia destra.

Il

diritto all’indennità giornaliera è stato soppresso poiché, nonostante la

presenza del danno alla salute infortunistico, l’assicurata è stata

dichiarata in grado di esercitare a tempo pieno la sua professione abituale di

impiegata d’ufficio.

Del

resto, l’amministrazione ha ribadito, ancora in sede di risposta di causa (doc.

III, p. 3), il proprio benestare all’operazione proposta dal dott. __________.

Pertanto,

qualora l’insorgente dovesse decidere di sottoporvisi, essa potrebbe annunciare

la ricaduta all’CO 1, il quale, secondo quanto prevede l’art. 11 OAINF, sarebbe

tenuto a ripristinare il versamento delle prestazioni assicurative (cura medica

e indennità giornaliera).

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui a RI 1 è stato negato il

diritto all’indennità giornaliera a contare dal 2 gennaio 2007, la decisione su

opposizione impugnata merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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