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Decisione

35.2007.72

01/2007 assicurato vittima di trauma contusivo a muscolo trapezio sx, tra collo e spalla. Negato trauma d'accelerazione cervicale o trauma equivalente in assenza della tipica sintomatologia. Assenza d

31 gennaio 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno

diagnosticato una contusione al collo con miogelosi cervicale (allegato al doc.

4).

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23

aprile 2007, l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali, ha

dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di

ulteriori cure mediche a far tempo dal 30 aprile 2007 (doc. 25).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 34),

l’amministrazione, in data 20 giugno 2007, ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 37).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 18 luglio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni

assicurative (indennità giornaliera e cura medica) anche dopo il 30 aprile

2007.

A

sostegno della propria pretesa, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di

avere chiuso il caso senza procedere a ulteriori accertamenti diagnostici (TAC

o RMN), ritenuti indicati dal proprio medico curante. Egli chiede pertanto

l’allestimento di una perizia medica giudiziaria volta a chiarire l’eziologia

della sintomatologia da lui denunciata (doc. I).

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In corso di

causa, l'assicurato ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione medica,

e meglio il referto di una RMN del rachide cervicale eseguita il 22 settembre

2007, quello di un ecocolordoppler TSA, quello relativo a una valutazione

audiologia e otoneurologica, nonché due certificazioni, datate rispettivamente

31 agosto e 1° ottobre 2007, del Prof. __________ (doc. VII + allegati).

L’assicuratore

LAINF convenuto ha preso posizione al riguardo il 29 ottobre 2007, producendo

un apprezzamento medico del reumatologo dott. __________ (doc. IX + allegato).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

dichiarare estinto il diritto a prestazioni con il 30 aprile 2007, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. È già stato

indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha

diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di

causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione

risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non

si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Innanzitutto,

va segnalato che, in sede di ricorso, RI 1 ha chiesto che

venga pure accertata, tramite perizia giudiziaria, l’esistenza di una relazione

di causalità naturale tra i disturbi da lui presentati e, citiamo:

“l’infortunio subito (…) quattro mesi prima dell’infortunio di cui alla

presente vertenza.” (doc. I, p. 3).

In

proposito, il TCA osserva che dal rapporto 12 gennaio 2007 del PS dell’Ospedale

__________ di __________ si fa effettivamente accenno a un, citiamo: “…

pregresso trauma colonna cervicale (4 mesi fa).” (allegato al doc. 4).

Nondimeno,

sentito da un ispettore in data 20 febbraio 2007, l’assicurato ha dichiarato in

merito quanto segue:

"

Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dalla

ditta, rispettivamente dal medico del pronto soccorso in merito agli

antecedenti, si tratta di un errore. Circa 4 mesi prima, quando lavoravo già

per la __________, avevo preso una leggera botta alla spalla destra. Mi era

caduto un pezzetto di legno sulla spalla destra. Non avevo annunciato nulla

siccome si trattava di un leggero colpo che non aveva richiesto l’intervento

dei medici o un’interruzione lavorativa. I dolori erano stati veramente minimi

e nel giro di una mezza giornata non avevo più nessun disturbo.”

(doc. 11,

p. 2)

Ora, alla

luce di quanto indicato dal ricorrente, in particolare del fatto che, per sua

stessa ammissione, i disturbi, peraltro minimi, erano scomparsi nel giro di una

mezza giornata, questa Corte ritiene di potere escludere a priori che

all’origine dei disturbi accusati dopo il 30 aprile 2007, vi potesse essere l’evento

in discussione.

2.8. Dalle tavole

processuali si evince che, il 12 gennaio 2007, l’assicurato stava trasportando,

appoggiate sulla spalla sinistra, due travi “doka”. A seguito dell’urto contro

il soffitto, queste ultime hanno battuto sulla regione tra il collo e la spalla

sinistra, ciò che ha provocato la caduta a terra dell’insorgente (doc. 4 e 11).

Egli si è

recato presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, i cui sanitari -

refertata una mobilità cervicale intatta, benché dolente, nonché un dolore alla

palpazione del muscolo trapezio sinistro, all’apparenza contratto -, hanno

diagnosticato una contusione del collo con miogelosi cervicale e disposto una

terapia analgesica (allegato al doc. 4).

Nel

prosieguo, RI 1 è entrato in cura dal dott. __________, medico-chirurgo a __________.

Con

certificato del 2 febbraio 2007, il curante ha fatto stato della presenza di

algie al collo e alla spalla sinistra, così come di una limitazione nei

movimenti di rotazione e di flesso-estensione del capo (doc. 7).

Il

certificato del 16 febbraio 2007 ha un tenore identico, fatta eccezione per

l’apparizione, nel frettempo, di una sindrome vertiginosa (doc. 16).

In data

23 febbraio 2007, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna.

Dal relativo

rapporto, datato 24 marzo 2007, risulta che, in quell’occasione, RI 1 accusava,

citiamo: “dolori cervicali irradianti verso la spalla sinistra, alla

mobilizzazione avvertiva uno scricchiolio. Il dolore non irradiava

nell’estremità superiore. Lo sforzo provocava una sensazione di crampo, il

paziente non si sentiva tanto sicuro da guidare l’automobile.”.

Il citato

sanitario gli ha quindi prescritto un ciclo di fisioterapia a scopo antalgico e

di recupero della funzione muscolare (doc. 15).

Il 10

aprile 2007 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,

spec. FMH in reumatologia.

Egli ha

così descritto lo status clinico:

"

Presenza di miosità disseminate sia

anteriormente al grande pettorale che al trapezio bilateralmente e anche

scendendo lungo la regione paravertebrale rachidea. Alle spalle, destra e

sinistra scrosci bilaterali, specialmente in sede anteriore. Collo ben mobile

in tutti gli assi spaziali, flessione completa, estensione completa,

lateralizzazione destra e sinistra completa; modico dolore alla pressione

digitale in sede delle temporo-mandibolari. Dolore elettivo in sede

epicondilare bilaterale e a livello del capo lungo del bicipite bilateralmente,

parestesie alla pressione digitale della regione dell’aponeurosi palmare.

Cucullari bilateralmente indenni a parte miosità di tipo tender points

descritte in precedenza e diffuse sia anteriormente che posteriormente e

soprattutto bilateralmente.”

(doc. 24,

p. 2)

Il dott. __________

ha concluso che, a quel momento, non si riscontravano, citiamo: “… postumi

clinici della riferita contusione tra la regione sita tra collo e spalla

sinistra, con collo e spalla che appaiono liberi in tutti i movimenti

verificati passivamente bilateralmente.”, ritenendo la situazione verificata

compatibile con una, citiamo: “… periartrite bilaterale, come quella

constatata, e con le miosità verificate associate alle entesiti (bicipitale

prossimale, epicondilite, epitrocleite).”.

Quindi, il

medico di __________ dell’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro, e

ciò a prescindere dall’eziologia dei disturbi da lui accusati (doc. 24, p. 3:

“In ogni caso non è giustificata comunque un’inabilità lavorativa globale

essendo perfettamente mobili sia spalle che collo e le patologie collaterali

giustificano i sintomi algici lamentati bilateralmente dal paziente.”).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione,

datata 15 maggio 2007, del suo medico curante, in base alla quale egli lamentava:

“vertigini, algie cervicali con cefalea, algie alla muscolatura paravertebrale,

ipoestesie e parestesie in regione paravertebrale, spalla sinistra e all’arto

superiore sinistro con ipostenia ingravescente e diminuzione della forza di

prensione all’arto superiore sinistro con nessuna tendenza alla risoluzione

della sintomatologia.”, sintomatologia non presente prima dell’infortunio.

A detta

del curante, inoltre, le modalità secondo cui l’infortunio è accaduto, non

escluderebbero un meccanismo distorsivo (allegato al doc. 34).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata,

l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, al quale è stato

sottoposto il rapporto del dott. __________.

Questo,

in particolare, il contenuto del suo apprezzamento medico del 1° giugno 2007:

"

La situazione così drammatica descritta dal

collega, per le quali ha somministrato tali terapie oltremodo potenzialmente

ricche di effetti collaterali, non ha trovato alcun riscontro alla visita in __________,

ed è peraltro incompatibile con le modalità del trauma diretto patito.

Alla visita in __________, non vi era traccia

alcuna né diretta né indiretta di tale sintomatologia, le finalità di tale

visita dopo accurata anamnesi e verifica di ogni sensazione lamentata dal

paziente era anche quella di instaurare, se necessario, ulteriore follow-up, ma

come anche dichiarato dal paziente all’anamnesi, “farmaci in uso: ha terminato

la terapia con FANS; attualmente non ne assume più”.

Paziente con esame clinico infortunistico

negativo, cessata assunzione di farmaci, non necessità di ulteriori esami,

traumatismo contusivo di oltre 3 mesi prima in assenza di qualsiasi lesione

organica con presenza di sindrome miofasciale e periartrite spalle non derivata

dall’infortunio e al momento della visita non limitanti l’attività lavorativa e

non particolarmente evidenti sintomatologicamente, per cui abile al lavoro in

misura completa, come prima del traumatismo sicuramente.”

(doc. 36,

p. 2s.)

Nel corso

del mese di agosto 2007, RI 1 ha consultato il Prof. __________, specialista in

malattie nervose a __________.

Nel

relativo certificato, il sanitario ha riferito di non avere oggettivato, da un

profilo neurologico, alcunché di patologico, salvo qualche oscillazione al

Romberg. Egli ha tuttavia consigliato l’esecuzione di una RMN del tratto

cervicale, un esame vestibolare, nonché un ecocolordoppler dei tronchi sopra-aortici

(doc. B 3).

La

valutazione otoneurologica è stata eseguita il 6 settembre 2007 presso il

Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di __________ di __________ e ha

fornito quale esito un, citiamo: “quadro di attuale compenso vestibolare. I

disturbi dell’equilibrio lamentati appaiono di pertinenza cervicale.” (doc. B

4).

L’ecocolordoppler

è risultato essenzialmente nella norma (doc. B 7).

La RMN

del 22 settembre 2007 ha evidenziato la presenza di, citiamo: “plurime

discopatie degenerative soprattutto evidenti fra C3 e C7, caratterizzate da una

riduzione d’ampiezza dello spazio intersomatico, appuntimento degli spigoli

somatici e lieve protusione dei dischi. Le alterazioni descritte determinano

plurime impronte sul profilo anteriore del sacco durale con obliterazione dello

spazio subaracnoideo perimidollare anteriore.” (doc. B 5).

Con

referto del 1° ottobre 2007, il dott. __________ ha espresso, in particolare,

le seguenti considerazioni:

"

Apparentemente il caso sembrerebbe di semplice

soluzione dato che la RMN ha mostrato (?) delle discopatie degenerative fra C3

e C7, tuttavia il paziente non ha mai in precedenza del trauma, lamentato

disturbi alla regione cervicale. È pertanto ovvio ritenere che il trauma ha inequivocabilmente

rotto un equilibrio preesistente ancorché precario.

In conclusione, si ritiene che il trauma cervicale

subito è da mettere in relazione al presente quadro clinico che, a mio parere,

deve ritenersi ormai stabilizzato.”

(doc. B

1)

In

proposito, il medico di __________ dell’CO 1 ha osservato che, citiamo: “… i

dati presentati dal paziente sono rilevanti, ma non per modificare il parere

precedente, ma per confermarlo ulteriormente, ovvero il paziente non è limitato

nella sua capacità lavorativa in ogni caso, ed è affetto da lesioni

cronico-degenerative come già verificato in __________ dal medico di __________,

sicuramente non generate dal riferito infortunio, né tantomeno modificate

direzionalmente dal riferito infortunio, con, in ogni caso, capacità lavorativa

completa.” (doc. IX 1).

2.9. Con la

certificazione datata 15 maggio 2007, il dott. __________ ha sostenuto che non

sarebbe da escludere che, in occasione del sinistro del gennaio 2007,

l’assicurato abbia riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale

(allegato al doc. 34).

Secondo

Considerandi

la giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale,

di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, senza dimostrazione di

un deficit funzionale organico, l’esistenza del nesso di causalità naturale tra

l’infortunio e l’incapacità lavorativa o lucrativa deve di principio essere

riconosciuta in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da

un’accumulazione di disturbi (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi

della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.).

Ad ogni

modo, é indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue

conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili

(DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).

Nel caso

di specie, considerata la dinamica dell’evento in questione (cfr. consid.

2.8

), vi sono fondati dubbi che RI 1 sia rimasto vittima di un trauma di

questo tipo.

Già il

dott. __________ - medico-chirurgo e, dunque, nemmeno qualificato a

pronunciarsi nella materia (si precisa che, per costante giurisprudenza,

decisivo deve infatti essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico di uno specialista

in neurologia) -, si è espresso in termini di mera possibilità (cfr.

allegato al doc. 34: “Le modalità dell’infortunio non escludono …”), ciò

che non può bastare da un profilo probatorio.

In ogni

caso, dalla documentazione medica agli atti si evince che il ricorrente non ha

presentato un insieme di sintomi attribuibili generalmente a una lesione del

rachide cervicale.

Ad

esempio, in occasione della prima visita presso il PS dell’Ospedale __________

di __________, RI 1 denunciava unicamente dolore alla mobilizzazione della

colonna cervicale e alla palpazione del muscolo trapezio (allegato al doc. 4 e

doc. 8).

Il dott. __________,

privatamente consultato dall’assicurato il 23 febbraio 2007, ha refertato solo

dei dolori cervicali con irradiazione verso la spalla sinistra (doc. 15).

In

occasione della visita fiduciaria di controllo del 10 aprile 2007, l’assicurato

ha riferito al dott. __________ di lamentare, citiamo: “scosse dietro al collo

e in regione retronucale a sinistra” e di avvertire pure dei giramenti di testa

(doc. 24, p. 2). All’esame clinico, il medico di __________ ha oggettivato la

presenza di miosità anteriormente al grande pettorale, al trapezio

bilateralmente e lungo la regione paravertebrale, di scrosci alle spalle

bilateralmente, di dolore in sede epicondilare bilaterale e a livello del capo

lungo del bicipite bilateralmente, nonché di parestesie alla digito-pressione

della regione della aponeurosi palmare (doc. 24, p. 2).

Infine,

il dott. __________, a cui l’insorgente si è rivolto alla fine del mese di

agosto 2007, non ha riscontrato, da un profilo neurologico, “grossolani segni

di significato patologico”, fatta eccezione per delle oscillazioni alla prova

del Romberg, che sono peraltro state confermate anche dagli specialisti del

Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di __________ di __________ (doc.

B 4).

Le

certificazioni del dott. __________, nella misura in cui forniscono un quadro differente

dei disturbi denunciati dall’assicurato rispetto a quello accertato dai

sanitari appena citati, non possono essere considerate affidabili.

Al

riguardo, è utile segnalare che la nostra Massima

Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; STFA U 278/02 del 10 ottobre 2003, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

In una sentenza U 109/04 del 23 novembre 2004, l'Alta Corte ha

negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato

che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma

d'accelerazione, aveva lamentato, tutt’al più, forti dolori occipitali con

irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro

e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

"

Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)

Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital

X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben

und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der

Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei

und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"

seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals

Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte

leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in

Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit

Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse

Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit,

rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung;

BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der

Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359

S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h.

zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit

kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein

Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon

eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden

(BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“

In una sentenza U 350/04

del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha parimenti negato

l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del

rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente,

aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni

degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica – quindi

non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (sentenza

del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo

tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.

L’assenza del quadro

tipico dei disturbi susseguenti a un trauma d’accelerazione al rachide

cervicale, comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza di cui alla DTF 117

V 359, ragione per la quale la questione della causalità deve dunque essere

risolta secondo le regole ordinarie.

2.10

Un’attenta

valutazione della documentazione medica all’inserto - riassunta al considerando

2.8

-, consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a oggettivare

delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di

spiegare a sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1 a far tempo dal

maggio 2007, nonostante egli sia stato sottoposto ad accurati provvedimenti

diagnostici.

Ora, in

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22

settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre

2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57

del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo

2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr.,

inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche

Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen

Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt

des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen,

enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”

– il corsivo è del redattore).

Per

quanto concerne il rachide cervicale, la risonanza magnetica del 22

settembre 2007 ha mostrato solo delle alterazioni degenerative plurisegmentali

(riduzione d’ampiezza dello spazio intersomatico, appuntimento degli spigoli

somatici e lieve protusione dei dischi), soprattutto tra C3 e C7 (cfr. doc. B

5).

Con il

proprio rapporto del 1° ottobre 2007, il dott. __________, specialista in

malattie nervose, ha ammesso la preesistenza di uno stato degenerativo, il

quale sarebbe stato però scompensato dall’infortunio del gennaio 2007, posto

che l’assicurato, prima di esso, non ha mai presentato alcun genere di problema

a livello cervicale (doc. B 1: “Apparentemente il caso sembrerebbe di semplice

soluzione dato che la RMN ha mostrato (?) delle discopatie degenerative fra C3

e C7, tuttavia il paziente non ha mai in precedenza del trauma, lamentato

disturbi alla regione cervicale. È pertanto ovvio ritenere che il trauma ha

inequivocabilmente rotto un equilibrio preesistente ancorché precario.” –

il corsivo è del redattore).

Secondo

questa Corte, non può innanzitutto essere ignorato che, in occasione della

visita di controllo del 10 aprile 2007, il dott. __________, spec. FMH in

reumatologia, aveva fatto stato di una situazione di assoluta normalità a livello

della colonna cervicale (“Al momento attuale non si riscontrano postumi clinici

della riferita contusione tra la regione sita tra il collo e spalla sinistra, con

collo e spalla che appaiono liberi in tutti i movimenti verificati passivamente

bilateralmente.” – il corsivo è del redattore) e che, d’altra parte, egli aveva

segnalato la presenza di una sindrome dolorosa miofasciale con numerosi tender

points e entesiti bilaterali – patologia, correlabile con la sintomatologia

risentita dall’assicurato, estranea all’evento infortunistico del 12 gennaio

2007.

-, auspicando al riguardo l’instaurazione di un trattamento mirato presso

un reumatologo (cfr. doc. 24).

Tale

apprezzamento, basato su un accurato esame clinico dell’assicurato, i cui esiti

sono stati puntualmente riportati nel referto peritale del 13 aprile 2007, e

dal quale il TCA non vede ragioni per scostarsi, appare già di per sé atto a minare

la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________.

D’altro

canto, anche volendo ammettere che RI 1 abbia sofferto effettivamente di

disturbi originati da una traumatizzazione delle preesistenti alterazioni

degenerative del rachide cervicale (e, quindi, non dalla patologia

squisitamente morbosa diagnosticata dal medico di __________ dell’CO 1), la

decisione dell’amministrazione di porre termine alle proprie prestazioni a

decorrere dalla fine del mese di aprile 2007, ciò che di fatto equivale ad

avere riconosciuto che il sinistro in questione ha comportato un aggravamento

temporaneo della situazione preesistente, apparirebbe comunque compatibile con

la giurisprudenza elaborata in materia dal TFA.

In effetti,

conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener,

Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,

p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la

posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31

dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in

cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha

esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si

trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una

caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa

di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In questo

contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18

settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere

presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Infine, nella

misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’esistenza del nesso di

causalità naturale, dal fatto che i disturbi alla colonna cervicale sarebbero

apparsi soltanto dopo il sinistro assicurato, tale sua opinione appare

priva di valore probatorio.

In

effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

Del

resto, tale circostanza è irrilevante anche alla luce

delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia,

già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________,

in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente

un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a

seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state

diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"

(…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,

die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst

maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin

vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del

redattore)

Parimenti

privi di sostrato organico di natura traumatica, ciò che equivale a negare ogni

loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, appaiono

gli altri disturbi di cui soffrirebbe il ricorrente, in particolare quelli

localizzati alla spalla e all’arto superiore sinistro, così come quelli

dell’equilibrio (alla luce delle indagini esperite presso l’Ospedale di __________

di __________, questi ultimi hanno un’origine cervicale, dunque, in base

a quanto precedentemente concluso, un’eziologia morbosa).

Questo

Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’amministrazione,

non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile (ritenuto che, nella misura in cui i

disturbi risentiti dall’assicurato hanno un’origine organica, quest’ultima è di

natura squisitamente morbosa).

2.11

Deve essere

infine esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

2.11.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla

o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di

poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a).

L’assistenza

giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella

misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,

cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.11.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.11.3

Dalle

carte processuali risulta che l’insorgente - coniugato e padre

di un figlio ormai maggiorenne -, dal settembre 2006 si trova alle dipendenze

della ditta __________ in qualità di muratore (cfr. doc. 1 e 11).

La

famiglia __________ abita in un immobile di proprietà, non gravato da mutuo

ipotecario (cfr. allegato al doc. 41).

Sino

all’infortunio occorsogli il 12 gennaio 2007, egli ha percepito un reddito

mensile di oltre fr. 4'000. Successivamente, le sue entrate si sono ridotte a

fr. 3’775/mese (cfr. allegato al doc. 41; importo che corrisponde

verosimilmente alle indennità giornaliere percepite dapprima dall’CO 1, in

seguito dall’assicurazione malattie).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base

mensile per coniugi (nei confronti del figlio, nato nel 1975, l’assicurato non

ha alcun obbligo di mantenimento).

Questo importo

- comprendente già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19) -, è applicabile anche se l’assicurato risiede in Italia, ritenuto

che il costo della vita in Italia, perlomeno nella fascia di confine, non è

significativamente inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.

In

ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.11.3., all’importo base

mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.

In

casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da

un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere considerato

indigente.

In

effetti, computando la rata mensile di rimborso del prestito contratto presso

la Banca __________ di __________ (cfr. allegato al doc. 41 - euro 416.66/mese

= fr. 688/mese circa) - e ciò senza approfondire lo scopo del finanziamento -,

si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 2'625.50, a fronte di

entrate per fr. 3’775/mese.

In queste

condizioni, RI 1 non può essere considerato indigente, ciò senza contare che la

moglie dell’assicurato dispone di sostanza immobiliare per fr. 250'000 circa

(cfr. allegato al doc. 41).

L’istanza

tendente alla concessione delll’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1, va pertanto respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione delll’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1, è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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