35.2007.72
01/2007 assicurato vittima di trauma contusivo a muscolo trapezio sx, tra collo e spalla. Negato trauma d'accelerazione cervicale o trauma equivalente in assenza della tipica sintomatologia. Assenza d
31 gennaio 2008Italiano42 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2007.72
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, TCA
Titolo:
01/2007 assicurato vittima di trauma contusivo a muscolo trapezio sx, tra collo e spalla. Negato trauma d'accelerazione cervicale o trauma equivalente in assenza della tipica sintomatologia. Assenza di lesioni morfologiche di natura traumatica oggettivabili: negata causalità naturale da 05/2007
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.72
mm/td
Lugano
31 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
gennaio 2007, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, ha subito un trauma contusivo al muscolo trapezio sinistro,
nella regione tra il collo e la spalla, provocato dall’urto delle travi che
stava trasportando contro la soletta (doc. 11).
Fatti
I
sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno
diagnosticato una contusione al collo con miogelosi cervicale (allegato al doc.
4).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23
aprile 2007, l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali, ha
dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di
ulteriori cure mediche a far tempo dal 30 aprile 2007 (doc. 25).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 34),
l’amministrazione, in data 20 giugno 2007, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 37).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 18 luglio 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni
assicurative (indennità giornaliera e cura medica) anche dopo il 30 aprile
2007.
A
sostegno della propria pretesa, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di
avere chiuso il caso senza procedere a ulteriori accertamenti diagnostici (TAC
o RMN), ritenuti indicati dal proprio medico curante. Egli chiede pertanto
l’allestimento di una perizia medica giudiziaria volta a chiarire l’eziologia
della sintomatologia da lui denunciata (doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di
causa, l'assicurato ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione medica,
e meglio il referto di una RMN del rachide cervicale eseguita il 22 settembre
2007, quello di un ecocolordoppler TSA, quello relativo a una valutazione
audiologia e otoneurologica, nonché due certificazioni, datate rispettivamente
31 agosto e 1° ottobre 2007, del Prof. __________ (doc. VII + allegati).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione al riguardo il 29 ottobre 2007, producendo
un apprezzamento medico del reumatologo dott. __________ (doc. IX + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a
dichiarare estinto il diritto a prestazioni con il 30 aprile 2007, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato
indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Innanzitutto,
va segnalato che, in sede di ricorso, RI 1 ha chiesto che
venga pure accertata, tramite perizia giudiziaria, l’esistenza di una relazione
di causalità naturale tra i disturbi da lui presentati e, citiamo:
“l’infortunio subito (…) quattro mesi prima dell’infortunio di cui alla
presente vertenza.” (doc. I, p. 3).
In
proposito, il TCA osserva che dal rapporto 12 gennaio 2007 del PS dell’Ospedale
__________ di __________ si fa effettivamente accenno a un, citiamo: “…
pregresso trauma colonna cervicale (4 mesi fa).” (allegato al doc. 4).
Nondimeno,
sentito da un ispettore in data 20 febbraio 2007, l’assicurato ha dichiarato in
merito quanto segue:
"
Per quanto riguarda la dichiarazione fatta dalla
ditta, rispettivamente dal medico del pronto soccorso in merito agli
antecedenti, si tratta di un errore. Circa 4 mesi prima, quando lavoravo già
per la __________, avevo preso una leggera botta alla spalla destra. Mi era
caduto un pezzetto di legno sulla spalla destra. Non avevo annunciato nulla
siccome si trattava di un leggero colpo che non aveva richiesto l’intervento
dei medici o un’interruzione lavorativa. I dolori erano stati veramente minimi
e nel giro di una mezza giornata non avevo più nessun disturbo.”
(doc. 11,
p. 2)
Ora, alla
luce di quanto indicato dal ricorrente, in particolare del fatto che, per sua
stessa ammissione, i disturbi, peraltro minimi, erano scomparsi nel giro di una
mezza giornata, questa Corte ritiene di potere escludere a priori che
all’origine dei disturbi accusati dopo il 30 aprile 2007, vi potesse essere l’evento
in discussione.
2.8. Dalle tavole
processuali si evince che, il 12 gennaio 2007, l’assicurato stava trasportando,
appoggiate sulla spalla sinistra, due travi “doka”. A seguito dell’urto contro
il soffitto, queste ultime hanno battuto sulla regione tra il collo e la spalla
sinistra, ciò che ha provocato la caduta a terra dell’insorgente (doc. 4 e 11).
Egli si è
recato presso il PS dell’Ospedale __________ di __________, i cui sanitari -
refertata una mobilità cervicale intatta, benché dolente, nonché un dolore alla
palpazione del muscolo trapezio sinistro, all’apparenza contratto -, hanno
diagnosticato una contusione del collo con miogelosi cervicale e disposto una
terapia analgesica (allegato al doc. 4).
Nel
prosieguo, RI 1 è entrato in cura dal dott. __________, medico-chirurgo a __________.
Con
certificato del 2 febbraio 2007, il curante ha fatto stato della presenza di
algie al collo e alla spalla sinistra, così come di una limitazione nei
movimenti di rotazione e di flesso-estensione del capo (doc. 7).
Il
certificato del 16 febbraio 2007 ha un tenore identico, fatta eccezione per
l’apparizione, nel frettempo, di una sindrome vertiginosa (doc. 16).
In data
23 febbraio 2007, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in medicina interna.
Dal relativo
rapporto, datato 24 marzo 2007, risulta che, in quell’occasione, RI 1 accusava,
citiamo: “dolori cervicali irradianti verso la spalla sinistra, alla
mobilizzazione avvertiva uno scricchiolio. Il dolore non irradiava
nell’estremità superiore. Lo sforzo provocava una sensazione di crampo, il
paziente non si sentiva tanto sicuro da guidare l’automobile.”.
Il citato
sanitario gli ha quindi prescritto un ciclo di fisioterapia a scopo antalgico e
di recupero della funzione muscolare (doc. 15).
Il 10
aprile 2007 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,
spec. FMH in reumatologia.
Egli ha
così descritto lo status clinico:
"
Presenza di miosità disseminate sia
anteriormente al grande pettorale che al trapezio bilateralmente e anche
scendendo lungo la regione paravertebrale rachidea. Alle spalle, destra e
sinistra scrosci bilaterali, specialmente in sede anteriore. Collo ben mobile
in tutti gli assi spaziali, flessione completa, estensione completa,
lateralizzazione destra e sinistra completa; modico dolore alla pressione
digitale in sede delle temporo-mandibolari. Dolore elettivo in sede
epicondilare bilaterale e a livello del capo lungo del bicipite bilateralmente,
parestesie alla pressione digitale della regione dell’aponeurosi palmare.
Cucullari bilateralmente indenni a parte miosità di tipo tender points
descritte in precedenza e diffuse sia anteriormente che posteriormente e
soprattutto bilateralmente.”
(doc. 24,
p. 2)
Il dott. __________
ha concluso che, a quel momento, non si riscontravano, citiamo: “… postumi
clinici della riferita contusione tra la regione sita tra collo e spalla
sinistra, con collo e spalla che appaiono liberi in tutti i movimenti
verificati passivamente bilateralmente.”, ritenendo la situazione verificata
compatibile con una, citiamo: “… periartrite bilaterale, come quella
constatata, e con le miosità verificate associate alle entesiti (bicipitale
prossimale, epicondilite, epitrocleite).”.
Quindi, il
medico di __________ dell’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro, e
ciò a prescindere dall’eziologia dei disturbi da lui accusati (doc. 24, p. 3:
“In ogni caso non è giustificata comunque un’inabilità lavorativa globale
essendo perfettamente mobili sia spalle che collo e le patologie collaterali
giustificano i sintomi algici lamentati bilateralmente dal paziente.”).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione,
datata 15 maggio 2007, del suo medico curante, in base alla quale egli lamentava:
“vertigini, algie cervicali con cefalea, algie alla muscolatura paravertebrale,
ipoestesie e parestesie in regione paravertebrale, spalla sinistra e all’arto
superiore sinistro con ipostenia ingravescente e diminuzione della forza di
prensione all’arto superiore sinistro con nessuna tendenza alla risoluzione
della sintomatologia.”, sintomatologia non presente prima dell’infortunio.
A detta
del curante, inoltre, le modalità secondo cui l’infortunio è accaduto, non
escluderebbero un meccanismo distorsivo (allegato al doc. 34).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata,
l’amministrazione ha ancora interpellato il dott. __________, al quale è stato
sottoposto il rapporto del dott. __________.
Questo,
in particolare, il contenuto del suo apprezzamento medico del 1° giugno 2007:
"
La situazione così drammatica descritta dal
collega, per le quali ha somministrato tali terapie oltremodo potenzialmente
ricche di effetti collaterali, non ha trovato alcun riscontro alla visita in __________,
ed è peraltro incompatibile con le modalità del trauma diretto patito.
Alla visita in __________, non vi era traccia
alcuna né diretta né indiretta di tale sintomatologia, le finalità di tale
visita dopo accurata anamnesi e verifica di ogni sensazione lamentata dal
paziente era anche quella di instaurare, se necessario, ulteriore follow-up, ma
come anche dichiarato dal paziente all’anamnesi, “farmaci in uso: ha terminato
la terapia con FANS; attualmente non ne assume più”.
Paziente con esame clinico infortunistico
negativo, cessata assunzione di farmaci, non necessità di ulteriori esami,
traumatismo contusivo di oltre 3 mesi prima in assenza di qualsiasi lesione
organica con presenza di sindrome miofasciale e periartrite spalle non derivata
dall’infortunio e al momento della visita non limitanti l’attività lavorativa e
non particolarmente evidenti sintomatologicamente, per cui abile al lavoro in
misura completa, come prima del traumatismo sicuramente.”
(doc. 36,
p. 2s.)
Nel corso
del mese di agosto 2007, RI 1 ha consultato il Prof. __________, specialista in
malattie nervose a __________.
Nel
relativo certificato, il sanitario ha riferito di non avere oggettivato, da un
profilo neurologico, alcunché di patologico, salvo qualche oscillazione al
Romberg. Egli ha tuttavia consigliato l’esecuzione di una RMN del tratto
cervicale, un esame vestibolare, nonché un ecocolordoppler dei tronchi sopra-aortici
(doc. B 3).
La
valutazione otoneurologica è stata eseguita il 6 settembre 2007 presso il
Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di __________ di __________ e ha
fornito quale esito un, citiamo: “quadro di attuale compenso vestibolare. I
disturbi dell’equilibrio lamentati appaiono di pertinenza cervicale.” (doc. B
4).
L’ecocolordoppler
è risultato essenzialmente nella norma (doc. B 7).
La RMN
del 22 settembre 2007 ha evidenziato la presenza di, citiamo: “plurime
discopatie degenerative soprattutto evidenti fra C3 e C7, caratterizzate da una
riduzione d’ampiezza dello spazio intersomatico, appuntimento degli spigoli
somatici e lieve protusione dei dischi. Le alterazioni descritte determinano
plurime impronte sul profilo anteriore del sacco durale con obliterazione dello
spazio subaracnoideo perimidollare anteriore.” (doc. B 5).
Con
referto del 1° ottobre 2007, il dott. __________ ha espresso, in particolare,
le seguenti considerazioni:
"
Apparentemente il caso sembrerebbe di semplice
soluzione dato che la RMN ha mostrato (?) delle discopatie degenerative fra C3
e C7, tuttavia il paziente non ha mai in precedenza del trauma, lamentato
disturbi alla regione cervicale. È pertanto ovvio ritenere che il trauma ha inequivocabilmente
rotto un equilibrio preesistente ancorché precario.
In conclusione, si ritiene che il trauma cervicale
subito è da mettere in relazione al presente quadro clinico che, a mio parere,
deve ritenersi ormai stabilizzato.”
(doc. B
1)
In
proposito, il medico di __________ dell’CO 1 ha osservato che, citiamo: “… i
dati presentati dal paziente sono rilevanti, ma non per modificare il parere
precedente, ma per confermarlo ulteriormente, ovvero il paziente non è limitato
nella sua capacità lavorativa in ogni caso, ed è affetto da lesioni
cronico-degenerative come già verificato in __________ dal medico di __________,
sicuramente non generate dal riferito infortunio, né tantomeno modificate
direzionalmente dal riferito infortunio, con, in ogni caso, capacità lavorativa
completa.” (doc. IX 1).
2.9. Con la
certificazione datata 15 maggio 2007, il dott. __________ ha sostenuto che non
sarebbe da escludere che, in occasione del sinistro del gennaio 2007,
l’assicurato abbia riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale
(allegato al doc. 34).
Secondo
Considerandi
la giurisprudenza, in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale,
di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, senza dimostrazione di
un deficit funzionale organico, l’esistenza del nesso di causalità naturale tra
l’infortunio e l’incapacità lavorativa o lucrativa deve di principio essere
riconosciuta in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da
un’accumulazione di disturbi (diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi
della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,
irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,
ecc.).
Ad ogni
modo, é indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue
conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili
(DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).
Nel caso
di specie, considerata la dinamica dell’evento in questione (cfr. consid.
2.8
), vi sono fondati dubbi che RI 1 sia rimasto vittima di un trauma di
questo tipo.
Già il
dott. __________ - medico-chirurgo e, dunque, nemmeno qualificato a
pronunciarsi nella materia (si precisa che, per costante giurisprudenza,
decisivo deve infatti essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico di uno specialista
in neurologia) -, si è espresso in termini di mera possibilità (cfr.
allegato al doc. 34: “Le modalità dell’infortunio non escludono …”), ciò
che non può bastare da un profilo probatorio.
In ogni
caso, dalla documentazione medica agli atti si evince che il ricorrente non ha
presentato un insieme di sintomi attribuibili generalmente a una lesione del
rachide cervicale.
Ad
esempio, in occasione della prima visita presso il PS dell’Ospedale __________
di __________, RI 1 denunciava unicamente dolore alla mobilizzazione della
colonna cervicale e alla palpazione del muscolo trapezio (allegato al doc. 4 e
doc. 8).
Il dott. __________,
privatamente consultato dall’assicurato il 23 febbraio 2007, ha refertato solo
dei dolori cervicali con irradiazione verso la spalla sinistra (doc. 15).
In
occasione della visita fiduciaria di controllo del 10 aprile 2007, l’assicurato
ha riferito al dott. __________ di lamentare, citiamo: “scosse dietro al collo
e in regione retronucale a sinistra” e di avvertire pure dei giramenti di testa
(doc. 24, p. 2). All’esame clinico, il medico di __________ ha oggettivato la
presenza di miosità anteriormente al grande pettorale, al trapezio
bilateralmente e lungo la regione paravertebrale, di scrosci alle spalle
bilateralmente, di dolore in sede epicondilare bilaterale e a livello del capo
lungo del bicipite bilateralmente, nonché di parestesie alla digito-pressione
della regione della aponeurosi palmare (doc. 24, p. 2).
Infine,
il dott. __________, a cui l’insorgente si è rivolto alla fine del mese di
agosto 2007, non ha riscontrato, da un profilo neurologico, “grossolani segni
di significato patologico”, fatta eccezione per delle oscillazioni alla prova
del Romberg, che sono peraltro state confermate anche dagli specialisti del
Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di __________ di __________ (doc.
B 4).
Le
certificazioni del dott. __________, nella misura in cui forniscono un quadro differente
dei disturbi denunciati dall’assicurato rispetto a quello accertato dai
sanitari appena citati, non possono essere considerate affidabili.
Al
riguardo, è utile segnalare che la nostra Massima
Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF
122.
V 161; STFA U 278/02 del 10 ottobre 2003, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
In una sentenza U 109/04 del 23 novembre 2004, l'Alta Corte ha
negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato
che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma
d'accelerazione, aveva lamentato, tutt’al più, forti dolori occipitali con
irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro
e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:
"
Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)
Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital
X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben
und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der
Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei
und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"
seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals
Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte
leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in
Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit
Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse
Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit,
rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung;
BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der
Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359
S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h.
zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit
kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein
Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon
eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden
(BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“
In una sentenza U 350/04
del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha parimenti negato
l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del
rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente,
aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni
degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica – quindi
non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (sentenza
del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo
tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.
L’assenza del quadro
tipico dei disturbi susseguenti a un trauma d’accelerazione al rachide
cervicale, comporta l’inapplicabilità della giurisprudenza di cui alla DTF 117
V 359, ragione per la quale la questione della causalità deve dunque essere
risolta secondo le regole ordinarie.
2.10
Un’attenta
valutazione della documentazione medica all’inserto - riassunta al considerando
2.8
-, consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a oggettivare
delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di
spiegare a sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1 a far tempo dal
maggio 2007, nonostante egli sia stato sottoposto ad accurati provvedimenti
diagnostici.
Ora, in
materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti
dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella
misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22
settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre
2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57
del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo
2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr.,
inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche
Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen
Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt
des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,
trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen,
enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”
– il corsivo è del redattore).
Per
quanto concerne il rachide cervicale, la risonanza magnetica del 22
settembre 2007 ha mostrato solo delle alterazioni degenerative plurisegmentali
(riduzione d’ampiezza dello spazio intersomatico, appuntimento degli spigoli
somatici e lieve protusione dei dischi), soprattutto tra C3 e C7 (cfr. doc. B
5).
Con il
proprio rapporto del 1° ottobre 2007, il dott. __________, specialista in
malattie nervose, ha ammesso la preesistenza di uno stato degenerativo, il
quale sarebbe stato però scompensato dall’infortunio del gennaio 2007, posto
che l’assicurato, prima di esso, non ha mai presentato alcun genere di problema
a livello cervicale (doc. B 1: “Apparentemente il caso sembrerebbe di semplice
soluzione dato che la RMN ha mostrato (?) delle discopatie degenerative fra C3
e C7, tuttavia il paziente non ha mai in precedenza del trauma, lamentato
disturbi alla regione cervicale. È pertanto ovvio ritenere che il trauma ha
inequivocabilmente rotto un equilibrio preesistente ancorché precario.” –
il corsivo è del redattore).
Secondo
questa Corte, non può innanzitutto essere ignorato che, in occasione della
visita di controllo del 10 aprile 2007, il dott. __________, spec. FMH in
reumatologia, aveva fatto stato di una situazione di assoluta normalità a livello
della colonna cervicale (“Al momento attuale non si riscontrano postumi clinici
della riferita contusione tra la regione sita tra il collo e spalla sinistra, con
collo e spalla che appaiono liberi in tutti i movimenti verificati passivamente
bilateralmente.” – il corsivo è del redattore) e che, d’altra parte, egli aveva
segnalato la presenza di una sindrome dolorosa miofasciale con numerosi tender
points e entesiti bilaterali – patologia, correlabile con la sintomatologia
risentita dall’assicurato, estranea all’evento infortunistico del 12 gennaio
2007.
-, auspicando al riguardo l’instaurazione di un trattamento mirato presso
un reumatologo (cfr. doc. 24).
Tale
apprezzamento, basato su un accurato esame clinico dell’assicurato, i cui esiti
sono stati puntualmente riportati nel referto peritale del 13 aprile 2007, e
dal quale il TCA non vede ragioni per scostarsi, appare già di per sé atto a minare
la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________.
D’altro
canto, anche volendo ammettere che RI 1 abbia sofferto effettivamente di
disturbi originati da una traumatizzazione delle preesistenti alterazioni
degenerative del rachide cervicale (e, quindi, non dalla patologia
squisitamente morbosa diagnosticata dal medico di __________ dell’CO 1), la
decisione dell’amministrazione di porre termine alle proprie prestazioni a
decorrere dalla fine del mese di aprile 2007, ciò che di fatto equivale ad
avere riconosciuto che il sinistro in questione ha comportato un aggravamento
temporaneo della situazione preesistente, apparirebbe comunque compatibile con
la giurisprudenza elaborata in materia dal TFA.
In effetti,
conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o
distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se
l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener,
Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,
p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la
posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi
vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31
dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in
cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha
esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si
trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una
caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa
di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato
soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
In questo
contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18
settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere
presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a
condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione
del raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2)
Infine, nella
misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’esistenza del nesso di
causalità naturale, dal fatto che i disturbi alla colonna cervicale sarebbero
apparsi soltanto dopo il sinistro assicurato, tale sua opinione appare
priva di valore probatorio.
In
effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA
ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
Del
resto, tale circostanza è irrilevante anche alla luce
delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia,
già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________,
in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente
un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a
seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state
diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:
"
(…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule
beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und
dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie
radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu
Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine
Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,
und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand
überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und
dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,
die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst
maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin
vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del
redattore)
Parimenti
privi di sostrato organico di natura traumatica, ciò che equivale a negare ogni
loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, appaiono
gli altri disturbi di cui soffrirebbe il ricorrente, in particolare quelli
localizzati alla spalla e all’arto superiore sinistro, così come quelli
dell’equilibrio (alla luce delle indagini esperite presso l’Ospedale di __________
di __________, questi ultimi hanno un’origine cervicale, dunque, in base
a quanto precedentemente concluso, un’eziologia morbosa).
Questo
Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’amministrazione,
non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile (ritenuto che, nella misura in cui i
disturbi risentiti dall’assicurato hanno un’origine organica, quest’ultima è di
natura squisitamente morbosa).
2.11
Deve essere
infine esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.11.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03
del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla
o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di
poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a).
L’assistenza
giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella
misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,
cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.11.2
Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.11.3
Dalle
carte processuali risulta che l’insorgente - coniugato e padre
di un figlio ormai maggiorenne -, dal settembre 2006 si trova alle dipendenze
della ditta __________ in qualità di muratore (cfr. doc. 1 e 11).
La
famiglia __________ abita in un immobile di proprietà, non gravato da mutuo
ipotecario (cfr. allegato al doc. 41).
Sino
all’infortunio occorsogli il 12 gennaio 2007, egli ha percepito un reddito
mensile di oltre fr. 4'000. Successivamente, le sue entrate si sono ridotte a
fr. 3’775/mese (cfr. allegato al doc. 41; importo che corrisponde
verosimilmente alle indennità giornaliere percepite dapprima dall’CO 1, in
seguito dall’assicurazione malattie).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base
mensile per coniugi (nei confronti del figlio, nato nel 1975, l’assicurato non
ha alcun obbligo di mantenimento).
Questo importo
- comprendente già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19) -, è applicabile anche se l’assicurato risiede in Italia, ritenuto
che il costo della vita in Italia, perlomeno nella fascia di confine, non è
significativamente inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.
In
ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.11.3., all’importo base
mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In
casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da
un importo base di fr. 1'937.50, l’insorgente non può essere considerato
indigente.
In
effetti, computando la rata mensile di rimborso del prestito contratto presso
la Banca __________ di __________ (cfr. allegato al doc. 41 - euro 416.66/mese
= fr. 688/mese circa) - e ciò senza approfondire lo scopo del finanziamento -,
si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 2'625.50, a fronte di
entrate per fr. 3’775/mese.
In queste
condizioni, RI 1 non può essere considerato indigente, ciò senza contare che la
moglie dell’assicurato dispone di sostanza immobiliare per fr. 250'000 circa
(cfr. allegato al doc. 41).
L’istanza
tendente alla concessione delll’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1, va pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione delll’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1, è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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