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Decisione

35.2007.74

Assicurato vittima "colpo di frusta" cervicale in occasione incidente stradale. Rinvio atti amministrazione per complemento istruttoria volto ad accertare, in primo luogo, se i disturbi cervico-brachi

9 giugno 2008Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i cui sanitari hanno refertato la presenza di dolori alla nuca bilateralmente e

posto la diagnosi di contusione della colonna cervicale.

Da un

profilo terapeutico, è stato prescritto l’utilizzo di un collare morbido e

l’assunzione di un antidolorifico. L’assicurato è stato dichiarato inabile al

lavoro per il periodo 24-27 maggio 2005 (doc. M 1 e M 3).

Dal

“modulo di documentazione per prima consultazione successiva a trauma da

accelerazione cranio-cervicale”, compilato dal dott. __________, si evince

segnatamente che, in occasione della prima consultazione, il ricorrente

accusava dolori cervicali bilateralmente con irradiazione nucale mediale,

nonché nausea e vomito (doc. M 4).

Il 30

maggio 2005 RI 1 è entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, il quale, con rapporto del 22 giugno 2005, ha così descritto lo stato

di salute del suo paziente, citiamo: “sintomatologia dolorosa a livello del

tratto paravertebrale cervicale con irradiazione verso le articolazioni delle

spalle bilateralmente simmetrica. Movimenti funzionali della colonna cervicale

limitati per la sintomatologia dolorosa in tutte le sue direzioni. Tensione

muscolare alla palpazione evidente soprattutto a livello della muscolatura

paravertebrale cervicale più distale.”.

Il

curante ha attestato un’ulteriore incapacità lavorativa (doc. M 6).

Nel corso

del mese di luglio 2005, l’assicurato è stato sottoposto a una RMN della

colonna cervicale che ha evidenziato la presenza di un’ernia discale recessale/foraminale

a sinistra a livello di C5-C6 con possibile irritazione radicolare omolaterale,

nonché di una discopatia con iniziale uncartrosi a livello di C6-C7 (doc. M 7).

Il 12

dicembre 2005, l’insorgente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________,

__________ del Servizio cantonale di neurochirurgia.

Dal

relativo referto si evince che a quell’epoca l’assicurato lamentava, citiamo:

“… dolori nel segmento cervicale dominanti sul lato sin e associati ad una

diminuzione della motilità specie nei movimenti di inclinazione/rotazione sin

(blocco subtotale). Se non vi sono cefalee, significative egli avverte

irradiazioni algiche negli arti superiori con netta predominanza sin.

L’irritazione si estende sul versante postero-laterale del braccio, dorsale

dell’avambraccio e nelle dita I, II e leggermente III. A ds le irradiazioni

sono molto lievi e non coinvolgono le dita. Da osservare che sul lato sin egli

avverte anche un’irradiazione sulla punta della scapola (piuttosto C6). Il

signor RI 1 presenta inoltre disturbi di concentrazione e di memoria, senza

tuttavia sintomi neurovegetativi di rilievo.”.

Lo

specialista appena menzionato si è così espresso a proposito dell’origine dei

disturbi denunciati dal ricorrente:

"

Se i dolori nell’arto superiore sin e nella

scapola possono essere ricondotti con alta probabilità a quest’ernia, molto più

difficile è stabilire una relazione tra il reperto nello studio RM e le

manifestazioni cliniche dominanti e cioè quelle nel segmento cervicale.

L’ipotesi più probabile è che il conflitto

disco-radicolare spieghi parte dei dolori paravertebrali cervicali a sin,

mentre la componente principale ha un carattere articolare posteriore

(eventualmente anch’esso in C5/C6) come è frequente nelle distorsioni cervicali

traumatiche.”

Egli ha

quindi indirizzato l’assicurato al Prof. dott. __________, spec. FMH in anestesiologia

presso il Centro anti-dolore della Clinique __________ di __________,

per un approfondimento diagnostico e eventuale relativo prosieguo terapeutico

(doc. M 8).

Una nuova

visita specialistica presso il Prof. dott. __________ ha avuto luogo nel corso

del mese di agosto 2006, dopo che l’assicuratore LAINF aveva proceduto a

chiudere il caso.

In

quell’occasione, lo specialista appena citato ha sostenuto in particolare che,

citiamo: “l’idea dell’Assicurazione di non accettare i disturbi attuali quale

conseguenza del trauma subito non ci sembra sostenibile sulla base dei dati

clinici, ma nemmeno dal punto di vista assicurativo. Una decisione in tal

senso, non richiede soltanto una valutazione tecnica, ma soprattutto un’analisi

peritale del problema da parte di specialisti del settore.” (referto del

29.8.2006 presente in doc. VI).

Il 9

novembre 2006 RI 1 ha consultato il Servizio di anestesiologia dell’Ospedale

universitario di __________ e, specificatamente, il dott. __________, medico-associato.

Quest’ultimo

ha confermato che l’assicurato presentava una sintomatologia dolorosa cervicale

con un’irradiazione brachiale a sinistra.

Sempre

secondo questo specialista, l’irradiazione verso l’arto superiore sinistro

poteva essere imputata a una discopatia C5-C6, corrispondente a una possibile

irritazione della radice di C6 a sinistra. Per contro, all’origine dei dolori

cervicali vi poteva essere un problema interessante le articolazioni posteriori

(doc. 41).

Dagli

atti di causa risulta inoltre che, durante il periodo 12 aprile -1° giugno

2007, l’insorgente è rimasto degente presso la Clinica psichiatrica __________

di __________, per la cura di disturbi psichici.

In base

al rapporto di uscita 17 luglio 2007, RI 1 soffriva di un episodio depressivo

di grado medio (ICD-10:F32.1), nonché di un’accentuazione di tratti di

personalità (narcisistici), sintomatologia, citiamo: “… insorta circa un anno

fa in seguito al protrarsi di una sintomatologia dolorosa vertebrale (in

seguito ad un incidente stradale avvenuto nel 2005) resistente ai comuni

analgesici, e alla concomitanza di vicende legali correlate. In tale periodo il

paziente è stato seguito dal Dr. __________ che gli aveva prescritto una

terapia antidepressiva (venlafaxina, senza rilevante beneficio).”.

Nel corso

della degenza, i sanitari avevano osservato una stabilizzazione del quadro

clinico con miglioramento del tono dell’umore e della progettualità. La

sintomatologia algica non aveva per contro subito rilevanti modificazioni (doc.

A 2).

Emerge

pure che l’incidente della circolazione del 24 maggio 2005 è stato oggetto di

una valutazione bio-meccanica da parte dell’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik

di __________, su incarico della CO 1.

Questa la

conclusione contenuta nel relativo rapporto elaborato dai dottori __________ e __________:

"

Aus biomechanischer Sicht ergibt sich hier

aufgrund der rechnischen Unfallanalyse und der medizinischen Unterlagen, dass

die anschliessend an das Ereignis bei Herrn X festgestellten Beschwerden und

Befunde durch die Kollisionseinwirkung im Normalfall nicht erklärbar sind.

Relevante degenerative Veränderungen würden die Grundlage für eine Erklärbarkeit

bis zu einem gewissen Grad liefern; allerdings ist - den Akten nach zu urteilen

- nicht erstellt, inwieweit das Beschwerdebild mir der Diskushernie in

Zusammenhang steht. Was somit die Ursachen für die beschwerden sind, kann aus

biomechanischer Sicht nicht erhellt werden.“

(doc.

22 - il corsivo é del redattore)

2.12. Con la decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni convenuto ha negato il proprio

obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2005,

sostenendo che i disturbi presentati da RI 1 sarebbero da imputare a un,

citiamo: “… stato degenerativo che è preesistente all’incidente (…). Inoltre,

non deve essere dimenticato che lo studio RM ha messo in evidenza un

raddrizzamento discreto della lordosi cervicale senza slittamenti significativi

e un conflitto disco-radicolare sinistro a livello C5-C6, ciò che può essere

posto in relazione appunto allo stato degenerativo già sussistente al momento

dell’infortunio e che non è invece apparsa nessuna lesione post-traumatica.”

(doc. 57, p. 3).

D’altro

canto, sempre secondo l’amministrazione, posto che il cambiamento di velocità

dovuto alla collisione (Delta-v) si situa, in base a quanto stabilito dagli

specialisti dell’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik, tra 3.5 e 8 km/h, “…

l’adeguatezza del nesso causale può essere negata a priori in quanto un simile

evento, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, non è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto.” (doc. 57, p. 3).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che l’affermazione

secondo la quale i disturbi lamentati dall’insorgente sarebbero di natura

squisitamente morbosa e, quindi, non di pertinenza dell’assicuratore LAINF, non

Considerandi

risulta supportata dalla benché minima attestazione medica.

Anzi, il

neurochirurgo Prof. dott. __________, con i suoi rapporti del 14 dicembre 2005

e 29 agosto 2006, sembrerebbe propendere per la tesi opposta, ossia a favore di

un’eziologia infortunistica (cfr., in particolare, il referto 29.8.2006 presente

in doc. VI: “l’idea dell’Assicurazione di non accettare i disturbi attuali

quale conseguenza del trauma subito non ci sembra sostenibile sulla base dei

dati clinici, ma nemmeno dal punto di vista assicurativo.” - il corsivo è

del redattore), auspicando peraltro l’esecuzione di una, citiamo: “… analisi

peritale del problema da parte di Specialisti del settore.”.

Il TCA

non ignora che i sanitari dell’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________,

valutato l’incidente stradale occorso al ricorrente da un profilo biomeccanico,

sono pervenuti alla conclusione che i reperti e i disturbi refertati non sono

spiegabili (“nicht erklärbar”) con gli influssi

della collisione (cfr. doc. 25, p. 4).

Occorre

comunque tenere presente che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, una

perizia biomeccanica può certamente fornire degli elementi di peso per

giudicare della gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è di per sé adeguata

a determinare in maniera attendibile l’eziologia dei disturbi insorti a

seguito di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale (cfr., fra le tante,

STFA 14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8 novembre 2004,

consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata

in plädoyer 6/03, p. 73ss.: “ Soweit die Beschwerdegegnerin die

Zuverlässigkeit der bezüglich der Frage der natürlichen Kausalität

übereinstimmenden Arztberichte mit dem Argument bestreitet, gestützt auf das

verkehrstechnische Gutachten des Unfallanalytikers Dipl. Ing. B.________ vom 10.

Mai 1996, welcher für den Auffahrunfall eine kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung

(Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2 km/h ermittelt hat und entsprechend von einem

Bagatellereignis ausgeht, sei eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale HWS-Verletzung

auszuschliessen, verkennt sie, dass unfallanalytische und biomechanische

Gutachten gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu berücksichtigen sind;

dagegen entspricht es nicht der Rechtsprechung zu Schleudertrauma-Fällen, die -

in erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und ärztlicher Einschätzung zu

beurteilende - natürliche Kausalität mit Überlegungen zur

Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der versicherten Person

übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht veröffentlichte Erwägung 1 des

Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97]; ferner Urteile

P. vom 14. März 2001 [U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7. August 2002 [U

313/01] Erw. 2.3, B. vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S. vom 8. April

2002.

[U 357/01] Erw. 3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01] Erw. 3a). Eine unfalltechnische

oder biomechanische Analyse vermag allenfalls gewichtige Anhaltspunkte zur - einzig

mit Blick auf die Adäquanzprüfung relevanten (Urteil W. vom 30. April 2001 [U

396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere des Unfallereignisses zu liefern; sie bildet

jedoch in keinem Fall eine hinreichende Grundlage für die Kausalitätsbeurteilung

(Urteile M. vom 26. März 2003 [U 125/01] Erw. 3.1 und Z. vom 18. März 2003 [U

205/02] Erw. 2.1).).” -il corsivo è del redattore).

D’altro

canto, riguardo all’argomento secondo cui la causalità adeguata andrebbe in

ogni caso negata a priori, visto che il Delta-v si situerebbe in una, citiamo:

“… zona di innocuità che non è atta a provocare le conseguenze lamentate (v. U

158/05 in re S. del 08.08.2005).” (doc. 57, p. 3), questa Corte rileva che in

effetti, in più occasioni, il Tribunale federale ha stabilito che gli incidenti

della circolazione stradali che hanno comportato un cambiamento di velocità (Delta-v)

che si situa chiaramente al di sotto del limite di innocuità di 10-15 km/h,

devono essere classificati tra gli infortuni leggeri, ciò che ha per

conseguenza che l’esistenza del nesso di causalità adeguata va di regola negata

(cfr., fra le tante, la STF U 402/05 del 23 agosto 2007, consid. 6.1 e riferimenti ivi menzionati: “Nach der Unfallanalyse

vom 11. März 2003 betrug die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung

(delta-v) maximal 4,5 km/h, was aus biomechanischer Sicht deutlich unter der

für solche Unfälle im Normalfall angenommenen Harmlosigkeitsgrenze von 10 - 15

km/h liegt (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 265/05 vom 21. Juni

2006.

E. 3.1; vgl. auch Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U

206/06 vom 17. Juli 2006 E. 2.1). (…). Folglich ist von einem leichten Unfall auszugehen

(RKUV 2003 Nr. U 489 S. 360 E. 4.2 [U 193/01] mit Hinweisen). Bei leichten Unfällen ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen

Ereignis und nachfolgenden Gesundheitsstörungen in der Regel ohne weiteres zu

verneinen (BGE 117 V 359 E. 6a S. 366).“).

Si veda tuttavia la STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, già citata in

precedenza, in cui l’Alta Corte, proprio a proposito del Delta-v, si è

rifiutata di introdurre un limite per ammettere senz’altro l’adeguatezza del

nesso di causalità, contrariamente quindi a quanto la dottrina proponeva (consid.

8.

: “Demgegenüber empfiehlt

Kramer (Schleudertrauma: Das Kausalitätsproblem im Haftpflicht- und

Sozialversicherungsrecht, in: BJM 2001 S. 153 ff., S. 169 ff.; vgl. auch Erwin Murer,

in: SZS 2003 S. 365 ff., S. 367, und Hans-Jakob Mosimann, in: Psychische

Störungen und die Sozialversicherung - Schwerpunkt Unfallversicherung, a.a.O.,

S. 212), den adäquaten Kausalzusammenhang ohne Weiteres zu bejahen, sofern eine

Bagatell- oder Harmlosigkeitsgrenze, definiert als Geschwindigkeitsveränderung

(Delta-v) des angestossenen Fahrzeugs von mindestens 10 km/h, erreicht sei.

Die von

Kramer angeregte Einführung eines Grenzwertes für die Bejahung der Adäquanz

erscheint indessen schon deswegen problematisch, weil die Auffassungen zu

dessen masslicher Festsetzung deutlich auseinander gehen (vgl. etwa Schmidt et alii,

a.a.O., S. 154 ff. und S. 271 ff. mit Hinweisen, auch auf in Deutschland

gefällte Urteile). Abgesehen davon ist die tatsächliche Geschwindigkeitsveränderung

nicht immer zuverlässig ermittelbar und gilt es zudem Unfallkonstellationen ausserhalb

der klassischen Heckauffahrkollisionen, auf welche mit der Berücksichtigung von

Delta-v namentlich Bezug genommen wird, ebenfalls Rechnung zu tragen. Eine

entsprechende Regelung würde im Übrigen auch nach der Auffassung von Kramer (a.a.O.,

S. 170 f.) nicht ohne Ausnahmetatbestände auskommen, womit sich wiederum

Abgrenzungsprobleme ergäben.“).

Ora, la

giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora, fra le

altre cose, la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato organico

oggettivabile (cfr. B. Kahil-Wolff, Distorsions de la colonne

cervicale ou «coup de lapin» - son appréciation en droit des assurances

sociales, in Journées du droit de la circulation routière 2002, Friborgo

2002, p. 7).

Nella concreta evenienza, non

é possibile decidere in merito all’applicabilità della giurisprudenza appena

menzionata.

Infatti, la documentazione

medica agli atti non consente di stabilire, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, se i disturbi cervico-brachiali denunciati da RI

1.

correlano con un danno alla salute oggettivabile (secondo il

Prof. dott. __________, almeno una parte di essi - quelli localizzati all’arto

superiore sinistro e nella scapola -, lo sarebbero e andrebbero imputati al

conflitto disco-radicolare sinistro esistente a livello di C5-C6 - doc. M 8) e,

nell’affermativa, se quest’ultimo costituisce una conseguenza naturale del

sinistro del 24 maggio 2005.

Se così

dovesse essere, la questione della causalità adeguata andrebbe risolta secondo

le regole ordinarie, anziché in applicazione della giurisprudenza

specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" e,

pertanto, in ossequio alla giurisprudenza evocata al consid. 2.5. in fine

(cfr. DTF 118 V 286 e 117 V 365), riconosciuta l'esistenza di un nesso di

causalità naturale, dovrebbe venire parimenti ammesso il carattere adeguato del

medesimo.

Anche da

questo profilo, quindi, la presente fattispecie necessita di un complemento d’istruttoria.

2.13

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

In

concreto, per le ragioni già esposte al precedente considerando, ci troviamo di

fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione quindi del disposto

dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’amministrazione, affinché disponga un approfondimento peritale e, sulla

scorta delle relative risultanze, decida di nuovo circa l’esistenza di una

relazione di causalità naturale (e, se del caso, adeguata) con il

sinistro assicurato, al di là del mese di novembre 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 13 luglio 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi

del considerando 2.13..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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