35.2007.75
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22 agosto 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2007.75
Data decisione, Autorità:
22.08.2007, TCA
Titolo:
Decisione che,a seguito dell'invio di un certificato medico,riconsidera momentaneamente,sospendendola,una decisione precedente (estinzione causalità naturale).L'assicuratore LAINF in realtà avrebbe dovuto invitare l'assicurata a formulare l'opposizione.Atti rinviati per emettere una dec. su opp.
DECISIONE FORMALE
DENEGATA GIUSTIZIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INFORTUNIO PROFESSIONALE
OPPOSIZIONE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
RIMEDIO DI DIRITTO
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 29 COST
art. 52 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. a LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.75
DC/sc
Lugano
22 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29 luglio
2006 RI 1 ha subito un infortunio sul lavoro ("viene spinta con una pedata
da un paziente con conseguente caduta").
La CO 1
(in seguito: CO 1) ha assunto il caso ed ha accordato le prestazioni previste
dalla legge (cfr. Doc. B e Doc. C).
Con
decisione del 19 ottobre 2006 l'assicuratore contro gli infortuni ha deciso che,
a partire dal 23 ottobre 2006, i disturbi patiti dall'assicurata non si trovano
più in nesso di causalità naturale con l'evento del 29 luglio 2006.
L'amministrazione ha indicato che l'assicurata poteva impugnare questa
decisione entro 30 giorni mediante opposizione (cfr. Doc. D).
1.2. Il 20
novembre 2006 la CO 1 ha inviato all'assicurata uno scritto del seguente
tenore:
"
In questi giorni ci sono pervenuti altri atti
medici iniziando con il Dott. __________, il Dott. __________ e, per terminare,
il Dott. __________.
Nuova documentazione la quale ci permette di sospendere
la decisione intimatale il 19 ottobre 2006 procedendo ad una riconsiderazione
momentanea della situazione.
In questo senso ci rendiamo disponibili per:
● Un
ripristino momentaneo delle prestazioni in ambito LAINF.
● La
messa a nostro carico della revisione chirurgica relativo al cambio acetabolare
a destra da eseguirsi presso la __________ (Dott. __________).
● L'assunzione dei relativi costi di
riabilitazione.
● L'assunzione
della momentanea e conseguente inabilità lavorativa.
Per altro, la decisione qui sospesa, tornerà ad
essere effettiva in un secondo tempo ancora da valutare." (Doc. E)
1.3. Il 28 giugno
2007 l'assicuratore contro gli infortuni ha trasmesso all'assicurata un
conteggio con il quale ha accordato a RI 1 il diritto ad indennità giornaliere
nel periodo dal 1° maggio 2007 al 30 giugno 2007 (cfr. Doc. F).
La CO 1
ha inoltre precisato:
"
(...)
Dall'1.7.07, per quanto riguarda i postumi d'infortunio,
lei è ritenuta interamente abile al lavoro. Caso chiuso e ritorna effettiva la
nostra decisione del 19.10.2006 già precedentemente cresciuta in
giudicato." (Doc. F)
1.4. Il 25 luglio
2007 l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il
suo patrocinatore chiede che le prestazioni LAINF vengano versate anche dopo il
1° luglio 2007 (cfr. Doc. I).
1.5. Nella sua
risposta del 14 agosto 2007 la CO 1 chiede, che il TCA non entri nel merito del
ricorso in quanto la decisione del 19 ottobre 2006 è cresciuta in giudicato o,
eventualmente, in quanto contro la "decisione" del 28 giugno 2007
l'assicurata doveva inoltrare un'opposizione presso l'amministrazione e non un
ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 56
cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 23 settembre 2005 nella causa M., I 37/05 pubblicata in DTF 131 V
407 l'Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un diniego di giustizia trattandosi
di una procedura in corso da più di sette anni:
"
Die Gesamtverfahrensdauer ab Einreichung des
Gesuchs (18. Dezember 1997) von inzwischen mehr als sieben Jahren ist mit dem
Erfordernis eines raschen Verfahrens kaum mehr vereinbar (vgl. BGE 125 V 375 Erw. 2a mit
Hinweis). Der Umstand, dass sich die Abklärung des anspruchserheblichen
Sachverhalts als schwierig erwies, ändert daran nichts (vgl. BGE 129 V 416 Erw. 1.2). Die
Verwaltung soll die zur Festlegung der fraglichen Leistungen erforderlichen Nachforschungen
demgemäss innert nützlicher Frist zum Abschluss bringen und hernach umgehend
einen materiellen Einspracheentscheid erlassen." (DTF 131 V 414)
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento
in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a
emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:
Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo
1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto
l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38 consid. 2b pag. 110).
2.3. L'art. 52
LPGA stabilisce quanto segue:
"
1 Le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
Considerandi
2.
Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici.
3.
La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono
accordate ripetibili." (al riguardo, cfr. DTF 131 V 407 seg.)
L'art. 10
OPGA prevede invece che:
"
1.
L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
2.
L’opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a. impugnabili per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA
in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;
b. emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul
lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 198310 sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.
3.
In tutti gli altri casi l’opposizione può essere fatta per scritto o
oralmente durante un colloquio personale.
4.
L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo
patrocinatore.
L’assicuratore mette a verbale l’opposizione
fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo
patrocinatore.
5.
Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se
manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con
la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito."
In una
sentenza I 158/05 del 2 giugno 2006, il TFA ha stabilito che, a torto,
l'amministrazione aveva ritenuto tardiva un'opposizione, rilevando in
particolare:
"
2.2
L'opposition est un moyen de droit permettant
au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant
qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de
l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de
procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit
administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 s. ad art.
52, avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n°
5.3.2
; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce
cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si
l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le
concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on
courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt
d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné
sur quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10
al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à
l'exécution des différentes lois d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al.
3.
LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in:
Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall
2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure
à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches
d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière
d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
(...)
3.3
Avec les premiers juges, il faut admettre que
l'assuré, par son
mandataire, a montré clairement dans sa lettre du 2
mai 2003 sa volonté de faire opposition à la décision du 29 avril 2003 de refus
de prestations. Cela ressort du texte même de la lettre, où l'avocat informait
l'office AI que son mandant désirait faire opposition contre cette décision.
C'est du reste ainsi que l'a compris, dans un
premier temps tout au moins, l'office AI dans ses lettres des 12 et 28 mai
2003.
S'il devait subsister un doute à ce sujet, l'opposant pouvait de bonne
foi considérer que l'office AI tenait son écriture du 2 mai 2003 pour une
opposition en bonne et due forme.
D'autant plus que le délai pour former opposition
contre la décision du 29 avril 2003 n'était pas expiré lorsque l'office AI,
dans sa lettre du 28 mai 2003, a accusé réception de l'opposition.
Certes, la lettre du 2 mai 2003 ne contenait ni
conclusions ni motifs.
Conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA, il appartenait
à l'office AI d'impartir à l'opposant un délai convenable pour réparer le vice.
On ne saurait dès lors reprocher à l'intimé d'avoir déposé le 6 juin 2003, soit
dans le délai imparti par l'office AI dans sa lettre du 12 mai 2003, un mémoire
contenant des conclusions et une motivation. Il n'était pas nécessaire que la
réparation du vice intervînt dans le délai de trente jours. (...)"
In un'altra sentenza I
191/04 dell11 gennaio 2005, l'Alta Corte ha invece rilevato:
"
1.3
Les autorités administratives et judiciaires
sont liées par le principe général de la bonne foi en procédure découlant aussi
bien de l'art. 4 aCst. que de l'art. 9 Cst. L'interdiction du formalisme
excessif qui constitue l'une de ces garanties de procédure commande à celles-ci
d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure qui
auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elles pouvaient s'en rendre compte
assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 120 V 417 consid. 5a).
(...)
2.3
Dans le cas particulier, l'intimé a communiqué
au recourant la motivation de la future décision de rente dans un complément du
9.
mai 2003 à sa décision du 7 mai 2003 de rejet de la demande de reclassement.
Que ce soit dans sa lettre du 2 juin 2003 ou dans celle
datée du 11 juillet 2003, le recourant a entendu former opposition contre la
motivation de la future décision de rente. Il l'a déclaré expressément dans la
lettre du 2 juin 2003, en ce qui concerne le refus par l'intimé de lui allouer
une rente d'invalidité au-delà du 30 novembre 2002. D'autre part, la lettre du
recourant datée du 11 juillet 2003 est un « complément concernant l'opposition
déposée (...) en date du 2 juin 2003 »; elle fait référence à un taux
d'invalidité largement supérieur au 40 pour cent ouvrant droit à un quart de
rente.
Le recourant ne pouvait pas former opposition contre
une décision à venir.
Pour que la procédure d'opposition s'applique,
encore fallait-il qu'une
décision formelle soit rendue (art. 52 al. 1 LPGA;
Ueli Kieser, op. cit., n. 5 ad art. 52).
Pour autant, ce vice de procédure ne saurait avoir
pour conséquence que la décision rendue par l'intimé le 11 juillet 2003 ait
acquis force de chose jugée. Il serait contraire au principe de la bonne foi de
faire abstraction des circonstances qui ont précédé la décision de rente. De
deux choses l'une: ou bien l'office considérait - comme il l'a fait - que le
recourant avait valablement formé opposition à la décision du 11 juillet 2003;
ou bien il attirait son attention, dans cette même décision, sur le fait que
son opposition était prématurée. Il y avait donc excès de formalisme de la part
du premier juge à sanctionner par l'irrecevabilité le recours formé par l'assuré
contre la décision sur opposition du 24 octobre 2003. (...)
Infine, in una sentenza I
664/03 del 19 novembre 2004, il TFA ha sottolineato quanto segue:
"
3.2
Indépendamment de ces considérations, l'office
AI ne pouvait pas davantage déclarer irrecevable l'opposition de C.________
sans lui impartir un bref délai pour réparer le vice, en l'avertissant des
conséquences attachées à l'irrespect de ce nouveau délai, conformément à l'art.
10.
al. 5 OPGA. Le recourant soutient que Me S.________ devait savoir d'emblée
que son opposition n'était pas suffisamment motivée, et que lui impartir un
délai pour compléter l'opposition cautionnerait une forme d'abus de droit. Mais
on ne saurait partager ce point de vue : d'abord, l'opposition n'était pas dénuée
de toute motivation, quand bien même elle était insuffisante si l'assuré
entendait sérieusement mettre en cause le taux d'invalidité retenu par l'office
AI. Ensuite, la procédure d'opposition venait d'être introduite dans le domaine
de l'assurance-invalidité, de sorte que le mandataire de C.________ ignorait
quelle serait précisément la pratique des autorités en la matière. Enfin,
l'office AI soutient lui-même que Me S.________ n'avait pas pour intention de
compléter l'opposition, qu'il considérait comme suffisamment motivée; c'est
dire qu'il n'entendait pas obtenir abusivement une prolongation du délai légal
d'opposition."
2.4
Nella
presente fattispecie la CO 1 con decisione formale del 19 ottobre 2006 ha stabilito
che, a partire dal 23 ottobre 2006, i disturbi dell'assicurata non si trovavano
più in un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 29 luglio 2006.
Dagli atti dell'incarto
risulta poi che il Dr. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia
ortopedica, il 7 novembre 2006 ha precisato che l'assicurata gli ha
"inviato una parente per discutere il procedere in quanto non è d'accordo
sulla decisione dell'assicurazione CO 1. I dolori si stanno ulteriormente
accentuando" (cfr. Doc. ZM-16).
L'assicuratore contro gli
infortuni, venuto a conoscenza di questo certificato (oltre a quelli dei
dottori __________ e __________), ha inviato all'assicurata uno scritto con il
quale sospendeva la decisione del 19 ottobre 2006 procedendo a una
riconsiderazione momentanea della situazione, con la precisazione che la
decisione citata sarebbe tornata ad essere effettiva in un secondo tempo ancora
da valutare (cfr. consid. 1.2).
Il 28 giugno 2007 la CO 1
ha poi rifiutato ogni prestazione dopo il 1° luglio 2007.
Secondo questo Tribunale
l'operato dell'amministrazione non è corretto.
L'amministrazione, preso
atto del certificato del dottor __________, avrebbe infatti dovuto invitare
l'assicurata a formulare correttamente la sua opposizione contro la decisione
del 19 ottobre 2006 (cfr. al riguardo la giurisprudenza riprodotta al consid.
2.
).
La decisione del 19
ottobre 2006 non è dunque cresciuta in giudicato. Di conseguenza il presente
ricorso, inoltrato contro lo scritto della CO 1 del 28 giugno 2007, è
irricevibile.
Gli atti vengono rinviati
all'amministrazione affinché, dopo avere assegnato all'assicurata un congruo termine
per completare la propria opposizione (cfr. art. 10 cpv. 5 OPGA), emetta al più
presto (cfr. consid. 2.2) una decisione su opposizione riguardo alla decisione
del 19 ottobre 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Gli atti
sono rinviati all'amministrazione affinché proceda conformemente al consid.
2.4.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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