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Decisione

35.2007.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 gennaio 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari dell’Ospedale __________ di __________, che il 17 ottobre 2006 hanno

visitato l’assicurato, il 25 febbraio 2007 hanno indicato che la cura è stata

chiusa il 21 ottobre 2006 e che gli è stato completamente abile al lavoro dal

1° novembre 2006 (cfr. doc. 18).

Il medico

curante del ricorrente, Dr. med. __________, FMH in chirurgia, dal canto suo ha

attestato un’incapacità lavorativa del 100% fino al 30 novembre 2006 (cfr. doc.

7).

L’insorgente

ha ripreso l’attività lavorativa il 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 24).

L’11

gennaio 2007 è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 16 ottobre 2006

da ricondurre a disturbi al polso destro (cfr. doc. 9).

Su

indicazione del Dr. med. __________, il 14 febbraio 2007, l’assicurato è stato esaminato

dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano.

Dal

relativo rapporto emerge che:

"

(…)

All’esame clinico del 14

febbraio 2007 i movimenti del polso sono buoni con una flesso-estensione di

60-0-60°, una duzione ulnare di 40-0-15° (tutti i movimenti sono dolenti nelle

posizioni estreme). Pronosupinazione 90-0-90°.

I test di stabilità

dell’articolazione scafolunare non è fattibile poiché vi è una squisita dolenza

al polo distale dell’osso navicolare carpale. Test di Reagan negativo.

Le radiografie da me fatte

non evidenziano delle patologie grossolane né per quel che riguarda fratture né

per quel che riguarda lussazioni.

La forza è di 105 Pounds a

sinistra mentre a destra, mano contusa è di 85 Pounds.

Vi è un punto di squisita

dolenzia volare all’altezza dell’articolazione radio-scafoidea. (…)” (Doc. 14)

L'artro

RM del polso destro, fatta effettuare il 26 febbraio 2007 dal Dr. med. __________,

ha posto in luce dei corpi liberi intra-articolari multipli compatibili con la

diagnosi di condromatosi e rottura parcellare del legamento scafo lunato (cfr.

doc. 18a).

Il 18

aprile 2007 l’assicurato si è sottoposto a un’artroscopia del polso destro. Il

Dr. med. __________ ha proceduto a una sinovialettomia dei villi ipertrofici e

ipervascolarizzati nella regione del legamento scafolunare volarmente

(legamento di Testut) con biopsia (cfr. doc. 34).

La

biopsia ha rilevato dei frammenti sinoviali con perlomeno moderata

infiammazione cronica-fibrinosa e granuleggiante, localmente minimamente attiva

(biopsie dalla regione dell’articolazione scafoideo-lunata di destra). Inoltre

è stato indicato che “il reperto flogistico osservato potrebbe ancora

rientrare in un quadro “reattivo”: tuttavia è consigliato escludere

sierologicamente una eziologia reumatica” (cfr. doc. 36).

Dall’apprezzamento

medico del 18 giugno 2007 del Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e

medico di __________ dell’CO 1, emerge, poi, che:

"

(…)

Il reperto operatorio non

conferma il reperto artro-RMN quanto alla presenza di corpi liberi, in

particolare non ci è dato di sapere se gli stessi erano presenti

rispettivamente se sono stati asportati o meno.

Il referto istologico in

ogni caso è chiaro: trattasi di lesione reattiva (infiammazione cronica-fibrinosa

e granuleggiante, localmente minimamente attiva), ma non è una lesione

traumatica o post-traumatica.

La descrizione della

lesione legamentaria riscontrata è anch’essa chiara: visione del legamento

scafo-ulnare intatto dorsalmente nella parte portante, mentre volarmente è

alterato dalla struttura patologica infiammatoria e parzialmente dalla

sinovialectomia (pertanto non si tratta di una lesione determinata da un trauma

ma da una struttura patologica infiammatoria - come si riscontra nelle artriti

in cui il panno sinoviale corrode l’articolazione - e dall’intervento stesso).

L’inabilità lavorativa era

stata prescritta dal dott. __________ in vista dell’intervento, come si legge

nel suo certificato, e l’intervento effettuato non ha dimostrato la presenza di

lesioni traumatiche, ma lesioni degenerative reattive o addirittura displasiche

pertanto l’unica possibilità invocabile ai fini assicurativi è che tale lesione

possa essere stata resa sintomatica dal primo trauma dell’ottobre 2006, ma

sicuramente non generata dallo stesso e nemmeno tangenzialmente modificata nel

suo decorso (accertamenti eseguiti lo negano). Il paziente ha in ogni caso più

volte ripreso l’attività lavorativa, la diagnosi finale non è ancora completa e

perfezionata, ma lo è al punto da escludere alcun riscontro infortunistico o

post-infortunistico nella lesione sottoposta ad intervento chirurgico.

Il trauma iniziale risale

al 16.10.2006 ed è stato chiuso dal curante l’1.12.2006.

Non è immaginabile che una

tale sinovite con le lesioni riscontrate possa decorrere asintomatica.

L’intervento finale ha

escluso la presenza di lesioni correlabili a un fatto traumatico sia

direttamente che indirettamente, per cui si deve giocoforza ammettere che la

situazione quo ante era ampiamente intervenuta con la ripresa del lavoro a

decorrere dal 4.12.2006.” (doc. 44)

Pendente

causa il TCA ha sottoposto al Dr. med. __________ il rapporto del giugno 2007

del Dr. med. __________ e l’ha invitato a esprimere una sua valutazione circa

l’eziologia dei disturbi al polso destro dell’assicurato (cfr. doc. IX).

Il 29

ottobre 2007 il Dr. med. __________ ha risposto che:

"

(…)

Con la diagnosi di:

-

sinovialite dell’articolazione radio-carpica a

destra

localizzata in modo

particolare sulla componente ventrale del legamento scafolunare lo operai

convinto che si trattasse di un problema di origine post-contusionale.

Intra-operativamente si vide una sinovialite villosa con villi

ipervascolarizzati e ipertrofici.

L’istologia ha lasciato il

referto di “frammenti sinoviali con moderata infiammazione cronica fibrinosa e

granuleggiante focalmente minimamente attiva. Il referto flogistico osservato

potrebbe ancora rientrare in quadro reattivo: tuttavia è consigliato escludere

sierologicamente un’eziologia reumatica”.

Visto il referto istologico

trovo giusto che si escluda un’eziologia reumatica sierologicamente. Se questa

venisse esclusa sierologicamente è da presupporre che la sinovialite villosa

sia di carattere post-traumatico a seguito della lesione parziale del legamento

scafolunare sulla sua componente volare.”(Doc. X)

Il Dr.

med. __________, il 19 novembre 2007, ha al riguardo osservato:

"

(…)

Il dottor __________n data

17.4.2007, alla fine opera il paziente e a questo punto, in assenza di

ulteriori oggettivazioni, cambia la precedente diagnosi di certezza di “corpi

liberi” con “sinovialite all’articolazione radio-carpica a destra localizzata

in modo particolare sulla componente ventrale del legamento scafolunare il

quale è volarmente parzialmente leso, mentre dorsalmente è ancora intatto

(questo fa ipotizzare, se è la parte interna quella lesa e non quella esterna,

che la noxa patogena abbia generato la lesione agendo dall’interno – il

fenomeno erosivo appunto ipotizzato – e non dall’esterno come avrebbe dovuto

fare un trauma esterno che avrebbe dovuto generare una lesione o a tutto

spessore o solamente dorsale).

Quali nuovi dati sono

intervenuti per fare cambiare completamente la diagnosi al dott. __________?

Essendo il referto stato redatto dopo l’intervento, la cosa più logica da pensare

è che la diagnosi sia stata modificata dopo che il chirurgo ha visto a cielo

aperto ciò che stava operando e pertanto, trovandosi di fronte a qualcosa di

diverso, ha cambiato la diagnosi correggendola.

Se viceversa esistono

altri documenti che gli abbiano fatto cambiare la diagnosi prima

dell’intervento, questi documenti non sono stati sottoposti in visione al

medico di __________ e non fanno parte del dossier del paziente; questo fa

pensare quindi che non ci siano altri dati oggettivi antecedenti all’intervento

chirurgico.

L’intervento eseguito è:

“sinovialectomia dei villi ipertrofici e ipervascolarizzati nella regione del

legamento scafo-ulnare volarmente (legamento di testut). Viene anche eseguita

la biopsia”.

Questo è già sufficiente

per confermare la tesi di patologia non infortunistica, ma a conferma giunge

anche il reperto istologico che è il seguente: “frammenti sinoviali con

perlomeno moderata infiammazione cronica-fibrinosa e granuleggiante, localmente

minimamente attiva (biopsie della regione dell’articolazione scafoide-lunata di

destra)”.

Questo è il referto della

biopsia effettuata dal dott. __________ stesso con relativo esame istologico ed

è un dato oggettivo certo.

Questo è il referto, e

questo non è in maniera probabile il referto di un esito dei due traumi

riferiti dal paziente.

__________ __________, è

formulata non in maniera diretta, ma indiretta rigirando alcuni termini del

contendere e non fornisce alcuna risposta utilizzabile per contrapposizione

sulla quale dibattere, né alcuna motivazione scientifica, ma una banale ed

elementare conclusione, che utilizza un criterio di semplice esclusione, che

non considera un ampio spettro di diagnosi differenziali derivabili da un quadro

oggettivato da un referto istologico chiaro, quello riportato sopra.

Questo appare il

ragionamento presentato: - se si esclude trattarsi di una forma reumatica

basandosi su esami del sangue, i cosiddetti marcatori reumatici, non resta

altro che l’ipotesi traumatica.

Questa considerazione si

ribadisce è troppo semplicistica e non medica in quanto gli elementi da

considerare e da valutare, nel campo delle sinuviti sono plurimi e derivanti da

molteplici cause. Tra queste, l’origine traumatica, soprattutto legata a un

solo e unico trauma o due, se si ammette un successivo trauma nella stessa

identica sede anatomica, non è per nulla la principale, trattandosi di una

ipertrofia sinoviale, tra l’altro con quelle caratteristiche.

Non posso quindi

condividere nella maniera più assoluta tale conclusione.

Una volta esclusa una

sinovite dovuta a una particolare eziologia, in questo caso la reumatica

sieropositiva, adottando la sierologia (esami di laboratorio atti a verificare

se ci si trovi di fronte a una malattia infiammatoria facente parte delle

Considerandi

malattie reumatiche rilevabili con esami sierologici postivi), il pensare che

rimanga da considerare tra le diagnosi differenziali solamente l’alternativa

traumatica non è l’atteggiamento corretto per poter proseguire il follow up sia

diagnostico che terapeutico.

In particolare si segnala:

oltre alle forme reumatiche

sieropositive, ovvero quelle in cui i tests sierologici risultano postivi per

una delle connettiviti maggiori, esistono: le artriti sieronegative, le forme

non generalizzate pauci articolari, esistono le forme a metà strada tra le

forme artrosiche e le forme artritiche che vengono definite osteoartriti,

esistono le forme reattive, esistono le forme correlate ad altre patologie, ad

esempio le sindromi paraneoplastiche in cui l’espressione reumatica a volte è

solo la punta dell’iceberg neoplastico o della malattia cronica sottesa (ad

esempio oltre ai tumori esistono anche le forme croniche intestinali spesso

associate a malattie reumatiche), le forme microcristalline tipo la gotta e la

condrocalcinosi, e le forme artrosiche semplicemente, le forme disimmunitarie e

anche la condromatosi che era la diagnosi iniziale mai considerata dal dott. __________

e che aveva spinto al rifiuto del riconoscimento dell’intervento quale

conseguenza infortunistica e nella quale i tests reumatici classici e specifici

sono negativi.

Pertanto in base alla

risposta del Dott. __________ mi sembra troppo semplicistico una volta esclusa

una forma reumatica sieropositiva, pensare esclusivamente e solamente a una

forma post-traumatica.

Questo senza entrare nel

merito delle complesse forme reumatologiche che hanno un’enumerazione

encicolopedica.

In questo caso abbiamo un

chiaro referto istologico che non segnala nessun corpo libero o sostanza

derivata dalla presenza di un corpo libero o esiti emorragici ma una sinoviale

(tessuto del corpo umano) che mostra moderati segni di infiammazione, che ha le

caratteristiche della cronicità, ovvero di un fenomeno che non è acuto, ma

cronico per la persistenza della causa che lo ha generato, ma tra l’altro poco

attiva, fibrinosa e granuleggiante (caratteri particolari difficilmente

rintracciabili nelle forme di derivazione traumatica, ma frequentissimi nelle

forme produttive ed erosive anche se a scarsa attività).

Pertanto si ribadisce che

l’esame istologico segnala in subordine la forma reattiva e non traumatica.

Reattiva in reumatologia ha un significato particolare ovvero la forma può

dipendere da particolari agenti patogeni impegnati in altri loci e fare parte

di un altro gruppo ben specifico di forme reumatiche, le cosiddette artriti

reattive e che sono caratterizzate, ad esempio, da un’infezione (uretrite o

altra infezione delle vie urinarie), che causa un’elevata risposta immunitaria

con proliferazione dove esiste, del tessuto sinoviale a formare il panno

sinoviale che erode le strutture viciniore.” (Doc. 53)

2.8

L’CO 1 non

ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica al

polso destro annunciata dall’assicurato nel mese di gennaio 2007, poiché,

fondandosi sulle valutazioni del proprio medico di __________, Dr. med. __________,

ha ritenuto che i disturbi non siano in relazione di causalità naturale con

l’infortunio dell’ottobre 2006.

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene, sulla base delle attestazioni dei suoi

medici curanti, che i problemi al polso destro debbano essere assunti dall’Istituto

assicuratore resistente (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I

811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00;

SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.9

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che i pareri espressi dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 44, 53),

sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e

assicurativa e secondo cui i disturbi accusati al polso destro e annunciati nel

gennaio 2007 non si trovano in una relazione di casualità naturale

preponderante con il sinistro dell’ottobre 2006, possano validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore

probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato

che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti, in primo luogo, la censura sollevata nel ricorso relativa al fatto che

il Dr. med. __________ non sarebbe specializzato per pronunciarsi sullo stato

del polso dell’insorgente è infondata.

Il medico

di __________ è specialista FMH in reumatologia, che è quella branca della

medicina interna che si occupa proprio delle condizioni morbose che interessano

l'apparato muscolo-scheletrico ed i tessuti connettivi dell'organismo

(www.it.wikipedia.org).

In

secondo luogo, i rapporti del 18 giugno e del 19 novembre 2007 del Dr. med. __________

(cfr. doc. 44, 53) non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti

posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato.

Il medico

di __________ ha indicato, da un lato, che il referto istologico rileva una

lesione reattiva (infiammazione cronica-fibrinosa e granuleggiante, localmente

minimamente attiva), dall’altro, che il legamento scafo-ulnare, che è intatto

dorsalmente nella parte portante, è alterato volarmente dalla struttura

patologica infiammatoria e parzialmente dalla sinovialectomia. Egli, in

proposito, ha precisato che di conseguenza non si tratta di una lesione

determinata da un trauma ma da una struttura patologica infiammatoria – come si

riscontra nelle artriti in cui il panno sinoviale corrode l’articolazione – e

dall’intervento stesso (cfr. doc. 43).

Quanto

affermato dal Dr. med. __________ non è, poi, tale da inficiare la valutazione

del Dr. med. __________.

Il Dr.

med. __________, interpellato espressamente da questa Corte in merito

all’eziologia dei disturbi accusati dal ricorrente, si è limitato a ribadire la

diagnosi formulata contestualmente all’intervento dell’aprile 2007 e l’esito

dell’esame istologico, specificando che ritiene giusto che prima si escluda

un’eziologia reumatica sierologicamente. Egli, al riguardo, ha osservato che se

questa venisse esclusa, è da presupporre che la sinovialite villosa sia di carattere

post-traumatico (cfr. doc. X).

Ne

discende che il Dr. med. __________, ritenendo che un’origine traumatica della

problematica lamentata dall’assicurato possa essere determinata soltanto per

esclusione, nemmeno ha reso verosimile un nesso casuale tra la stessa e

l’evento infortunistico dell’ottobre 2006.

In

proposito va, inoltre, rilevato che il Dr. med. __________ ha in modo preciso evidenziato

che comunque, anche escludendo l’eziologia reumatica, quale diagnosi

differenziale non rimane unicamente l’alternativa traumatica, bensì esistono

pure le artriti siero negative, le forme non generalizzate di pauci articolari,

le osteoartriti ecc. (cfr. doc. 53)

E’, poi,

utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa

H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore

infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.

Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro

significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del

26.

luglio 2007 consid. 2.2.2).

Va,

infine, ricordato che il fatto che l'Istituto assicuratore resistente abbia

assunto il caso iniziale non significa che esso debba, ipso facto,

ammettere la propria responsabilità anche per i disturbi notificati quali

ricaduta.

In

effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha

precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità

dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del

nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di

una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni.

In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale

intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto

indimostrato.

In merito

cfr. pure STFA U165/05 del 22 settembre 2006 consid. 2.1.

2.10

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi

al polso destro annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio 2007 e l’infortunio del

16.

ottobre 2006 assunto dall’assicuratore LAINF.

A

ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi al polso destro del

ricorrente notificatigli nel gennaio 2007.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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