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Decisione

35.2007.78

Assicurata, dipendente di una ditta di confezione abbigliamento, soffre di orticaria. Negata esistenza malattia professionale tanto secondo il cpv. 1 quanto secondo il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF. Negato

28 gennaio 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi insorgevano all’incirca una sola volta al mese, sovente in

coincidenza con le mestruazioni.

Essa

accusa disturbi per lo più quando entra in contatto con il velluto e la

ciniglia, con stoffe colorate di nero, blu e rosso, nonché quando lavora nelle

vicinanze di un macchinario denominato “canello di stesura”.

L’assicurata

ha affermato, d’altro canto, che le eruzioni cutanee possono apparire anche in

ambito privato, ad esempio nel corso della notte, attraverso la pressione prolungata

esercitata sulla pelle, durante la pratica dello sci quando raggiunge la

sommità della montagna, nonché in caso di eccitazione emotiva e di prolungata

esposizione al sole.

Già

dall’infanzia, essa evita di indossare indumenti di lana e di velluto, calze di

nylon, abiti di colore scuro, nonché quelli che contengono acrilico oppure che

sono elastici (doc. 19, p. 2).

Tenuto

conto di quanto dichiarato dall’assicurata, così come delle informazioni

fornitele dal datore di lavoro a proposito dell’organizzazione del lavoro e dei

materiali utilizzati, la dott.ssa __________ ha definito possibile che,

in presenza di una paziente sensibile ai materiali colorati e che contengono

gomma, il contatto con le stoffe utilizzate in azienda causi delle lesioni da

orticaria. Tuttavia, sempre secondo la fiduciaria, occorre considerare che l’orticaria

non insorge specialmente in caso di contatto diretto con le stoffe, ma

anche nel tempo libero e attraverso sollecitazioni fisiche (pressione, freddo) o

emotive.

A titolo

istruttorio, essa ha quindi disposto un approfondimento dermato-allergologico

con verifica dei materiali che più spesso vengono utilizzati dall’assicurata

(doc. 19, p. 4).

Dalle

tavole processuali si evince che il 19 luglio 2006, terminato l’incontro con il

medico fiduciario dell’CO 1, RI 1 ha accusato una riacutizzazione dell’orticaria,

ciò che l’ha costretta a rivolgersi al Servizio di PS dell’Ospedale di __________

di __________ (doc. 20 e 28).

In

quell’occasione, sono state scattate alcune fotografie, presenti nell’incarto

prodotto dall’amministrazione.

Nell’estate/autunno

2006, la ricorrente è stata periziata dal dermatologo-allergologo dott. __________.

Dal

relativo suo referto, datato 10 novembre 2006, risulta che RI 1 è stata

sottoposta a test allergologici e epicutanei, così come a esami ematici (doc.

42, p. 1s.).

Lo

specialista appena citato ha diagnosticato un’orticaria cronica-recidivante con

manifestazioni sistemiche e con componente di orticaria fisica alla pressione,

nonché una sensibilizzazione ritardata al nichelio di dubbia rilevanza clinica

(doc. 42, p. 1).

Il dott. __________

ha quindi sostenuto che, citiamo: “al momento attuale non è dunque possibile

stabilire un chiaro nesso di causa-effetto tra le manifestazioni della paziente

e l’esposizione al posto di lavoro”, precisando comunque che, citiamo: “…

l’anamnesi è molto suggestiva per un possibile coinvolgimento o comunque un

possibile fattore scatenante nell’ambito dell’attività lavorativa, che non può

essere inquadrato in una classica sensibilizzazione di tipo immediato o

ritardato”.

Egli ha

infine suggerito di procedere a un test di provocazione sul posto di lavoro,

mediante la tecnica del test di caduta dei trombociti, accertamento che,

citiamo: “… potrebbe darci più indicazioni su un possibile ruolo eziopatogenico

dell’esposizione della paziente in ambito lavorativo, che altrimenti deve

essere unicamente postulato a livello anamnestico-clinico.” (doc. 42, p. 3).

Con

apprezzamento del 27 dicembre 2006, la dott.ssa __________ ha spiegato che è

estremamente raro che un’orticaria cronica abbia un’eziologia professionale.

Molto più spesso devono essere presi in considerazione altri tipi di causa e,

in una parte preponderante dei casi, l’origine rimane sconosciuta (doc. 43, p.

1: “”Unter den manngfaltigen Spielarten der chronischen Urticaria sind

Infektionen, Allergien, Pseudoallergien und Autoimmunreaktionen die häufigsten

Ursachen. Bei etwa 20 bis 30% der Patienten mit

chronischem Verlauf findet sich eine Erkrankung aus der Gruppe der

physikalischen Urticaria, die zusätzlich in Assoziation mit anderen

Urtikariaformen auftreten kann. Ein Rest von bis zu 50% aller Fälle bleibt

bislang äthiologisch ungeklärt“ (Dermatologie und Venerologie, Braun-Falco 5. Auflage

2005, Springer-Verlag).“).

D’altro canto, sempre

secondo la sanitaria interpellata dall’CO 1, molto inabituale è pure il

coinvolgimento delle articolazioni nella forma di artralgie, ciò che parla

piuttosto a favore di una problematica reumatica (doc. 43, p. 2).

Inoltre, contro

l’esistenza di un’orticaria da contatto, resta sempre la circostanza che i test

eseguiti dal dott. __________, utilizzando prodotti propri professionali, non

hanno provocato alcuna orticaria.

Anche i medici dell’Ospedale

__________ di __________, nel 2004, non riscontrarono alcun risultato positivo

ai test effettuati. Positivo risultò per contro il test con il siero autologo

della paziente, ciò che depone a favore di un’orticaria autoimmune (doc. 43, p.

2).

In data 9 gennaio 2007 ha

avuto luogo un incontro tra la dott.ssa __________ e

l’assicurata.

In

quell’occasione, è stata completata l’anamnesi professionale dell’insorgente,

nel senso che è stato accertato che, prima di iniziare la propria attività

presso la __________, essa aveva lavorato alle dipendenze della __________,

ditta di produzione di piccoli motori.

In base a

un rapporto, datato 15 novembre 2005, dell’Ospedale __________ di __________,

si è potuto stabilire che l’assicurata, già nel febbraio 1999, era stata curata

per una poliartropatia infiammatoria. Dal referto 28 febbraio 1999

dell’Ospedale __________ di __________ emerge che le cure si erano rese

necessarie in ragione della presenza di alterazioni infiammatorie alle

articolazioni e di alterazioni cutanee.

Al

riguardo, RI 1 ha precisato che se i disturbi erano già presenti a quell’epoca,

essi non avevano la stessa entità di quelli apparsi dopo avere iniziato a

lavorare per la __________ (doc. 52, p. 2).

Questo il

tenore delle considerazioni che la dott.ssa __________ ha espresso a supporto

della tesi secondo cui la nota orticaria non può essere assunta

dall’assicurazione contro gli infortuni quale malattia professionale:

"

(...).

Ich habe Frau RI 1, gestützt auf den Bericht von

Herrn Dr. __________, den ich ihr gezeigt habe, und auf die Berichte des

Ospedale __________, __________, vom 28.2.199 und 30.4.1999 sowie aufgrund des

bisherigen Verlaufes dargelegt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die

Übernahme dieser Urtikaria als Berufskrankheit in ihrem Fall nicht gegeben

sind. Damit wir gemäss UVG 9.1 übernehmen können, müsste eine Kausalität über

50% vorliegen, im Falle der Übernahme gemäss UVG 9.2 sogar eine solche über

75%. Aus arbeitsmedizinischer Sicht wird die Urtikaria von Frau RI 1 aber weder

ausschliesslich noch vorwiegend durch ihre berufliche Tätigkeit bei der __________

ausgelöst, sondern durch multipelste Faktoren, die sich durchaus auch am

Arbeitsplatz manifestieren können. So berichtet die Patientin, dass

urtikarielle Beschwerden sowohl nach Druck, bei Kälteexposition, emotioneller

Erregung oder bei Sonnenexposition oder aber beim Verzehr von verschiedenen

Speisen, beispielsweise Erbsen aus der Büchse oder im Rahmen des

Menstruationszyklusses oder bei der Einnahme diverser Schmerzmittel und

Antibiotika auftreten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Patientin

bereits beim früheren Arbeitgeber der __________ diese Beschwerden, wenn auch

in etwas geringerem Ausmass, aufgewiesen hat, spricht meines Erachtens einmal

mehr gegen eine spezifische berufliche Ursache. Vielmehr vermute ich, dass die

Patientin möglicherweise durch diverseste unspezifische Einwirkungen auf die

Haut urtikarielle Beschwerden entwickeln könnte. Hatte sie doch bei der Sisme,

die Kleinmotoren für den Haushaltbedarf herstellt, eine völlig andere

Exposition als bei der __________ gehabt, wo allenfalls die feinen Stäube von

den verarbeiteten Geweben für die Herrenanzüge event. zu einer vermehrten Hautreizung

geführt haben könnten.

Zwei weitere Faktoren sprechen klar gegen eine

vorwiegende oder ausschliessliche Kausalität durch die berufliche Tätigkeit:

Üblicherweise treten die Hautveränderungen zuerst am Ort des häufigsten

Kontaktes auf. In diesem Falle wären dies Hände und Vorderarme, allenfalls der

Gesichtsbereich. Jedoch blieben explizit diese Hautbereiche anfänglich

ausgespart und die Hauterscheinungen traten vor allem an den Unterschenkeln und

Knöcheln beidseits auf. Ebenso ungewöhnlich ist, das gleichzeitige Auftreten

von Gelenksentzündungen, die in der Regel nur bei einer systemischen

Problematik vorliegen und für eine Kontakturtikaria absolut atypisch sind.

(...)"

(doc. 52)

Alla luce

della documentazione prodotta unitamente all’opposizione (cartella

clinica e certificato 1° marzo 2007 del dott. __________ di __________),

l’Istituto assicuratore ha chiesto alla dott.ssa __________ di

riesaminare la situazione e, in particolare, di pronunciarsi a proposito del

test suggerito dal dott. __________ (doc. 68).

Con

rapporto del 23 luglio 2007, la specialista si è riconfermata nella sue

precedenti valutazioni, escludendo peraltro che il lavoro presso la __________

possa essere ritenuto responsabile anche solo di un peggioramento della

situazione preesistente:

"

(...)

Die Tatsache, dass eine Erkrankung auch am Arbeitsplatz

beobachtet wird, kann nicht als Kausalzu­sammenhang zwischen beruflicher

Tätigkeit und Erkrankung erachtet werden. Auch ein Patient mit hohem Blutdruck

hat nicht nur bei der Arbeit einen hohen Blutdruck, sondern auch zu Hause.

Analog verhält es sich auch bei Frau RI 1. Nicht nur an der Arbeit - aber auch

an der Arbeit - traten bei der Patientin urtikarielle Hautausschläge auf.

Solche konnten aber auch ausserhalb der Arbeit auftre­ten und werden durch

viele unspezifische Faktoren getriggert, die von der Patientin auch erfragbar

sind wie beispielsweise Druck, Kälteexposition, emotionelle Erregung,

Sonnenexposition, Menstruati­onszyklus, die Einnahme von diversen

Schmerzmitteln und Antibiotika, ja sogar die Sonnenexpositi­on. Viele dieser

Faktoren sind nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im privaten Leben

vorhanden und führen zu den entsprechenden Hautveränderungen.

Dass die Patientin seit 1999 wiederholt ärztliche

Hilfe gesucht hat, ist weniger auf den Umstand der beruflichen Tätigkeit

zurückzuführen als auf den Umstand, dass lange nicht klar war, woran die Pati­entin

litt resp. durch welche Faktoren die chronische Urtikaria getriggert wird. Hier

sei angemerkt, dass bei der Mehrzahl der chronischen Urtikariafälle die Ursache

sogar ungeklärt bleibt. Grundsätz­lich ist eine berufliche Ursache einer

Urtikaria eine absolute Rarität.

Aufgrund der mir von Dr. __________ zugestellten

Einträge in die Krankengeschichte kann ich keine Verschlimmerung der Urtikaria

ableiten. Im Jahre 2001 wurde die Patientin wegen den Beschwerden zweimal

visitiert und zwar im März und im Mai 2001. Im Jahre 2002 erfolgten drei

Visiten wegen Hautbeschwerden. Im Jahre 2003 wiederum zwei Besuche wegen

besagter Beschwerden. Am 28.01.2003 hatte die Patientin zudem eine akute Gastroenteritis

und neben dem Eintrag episodio orticaria steht "in montagna". Ich

schliesse daraus, dass die Patientin die Urtikaria damals nicht bei der Arbeit,

sondern im Rahmen eines Ausfluges in die Berge festgestellt hatte. Im Jahre

2004 sind drei Konsultationen betreffend des zur Diskussion stehenden

Krankheitsbildes erfolgt. Dabei handelt es sich um zwei Visiten und um eine

Hospitalisation zwecks Abklärung der chronischen Urtikaria und anderen

Erkrankungen wie eine Gastritis chronica resp. eine Cefalea trafittiva. Man

Considerandi

vermutete da­mals als Ursache für die chronische Urtikaria eine sogenannte

Autoimmunurtikaria. Im Jahre 2005 erfolgten vier Visiten wegen des besagten

Krankheitsbildes. Im Jahre 2006 deren zwei, wobei die letzte Visite am

03.07.2006

vermerkt ist (diese erfolgte nicht wegen der Urtikaria, sondern

wegen Atemnot) Ein einziger Eintrag vom 12.04.2006 bringt die Urtikaria in

Zusammenhang mit der beruf­lichen Tätigkeit.

Meines Erachtens kann aufgrund der Visiten nicht

auf eine Verschlimmerung geschlossen werden. Ich mache zudem darauf aufmerksam,

dass aufgrund der bisherigen Abklärungen am ehesten eine autoimmune Urtikaria

in Frage kommt. Dabei handelt es sich nicht um eine Urtikaria, die durch

Fremdstoffe (auch nicht durch berufliche Kontaktstoffe) ausgelöst wird, sondern

eben autoimmun."

(doc. 70)

Per quel

che riguarda il test di caduta dei trombociti, in data 10 luglio 2007, il dott.

__________, anch’egli attivo presso il reparto di medicina del lavoro dell’CO 1,

ha interpellato telefonicamente il Prof. dott. __________, responsabile sino al

2003.

della Stazione di allergologia della Clinica dermatologica dell’Ospedale __________

di __________, il quale ha escluso che il test in questione, oggi ormai

obsoleto, possa servire a chiarire un’eventuale orticaria di origine

professionale.

Il Prof. __________

ha inoltre precisato che un’orticaria su esposizione aerogena è un evento raro,

di cui si conoscono pochi casi (cfr. doc. 69).

2.7

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che la valutazione

della dott.ssa __________ - la quale si è basata su un’accurata ricostruzione

dell’anamnesi clinica e professionale dell’assicurata (cfr. doc. 6, 19 e 52),

nonché sulle risultanze dei test diagnostici compiuti dal dermatologo, allergologo

e immunologo dott. __________ (cfr. doc. 42) -, secondo cui non sono adempiuti

i presupposti per applicare l’art. 9 LAINF (né il cpv. 1 né, tantomeno, la

clausola generale di cui al cpv. 2), possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio.

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.

SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Infine,

l’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici

dell'amministrazione hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono

espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente

l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2

luglio 1996).

Questo

Tribunale osserva che, accanto alle conclusioni a cui è pervenuto il

dott. __________, il quale, sebbene abbia sottoposto l’assicurata ad estese e

specifiche indagini (utilizzando, segnatamente, campioni di stoffa del posto di

lavoro e di polvere prelevata da diversi ambiti del luogo di lavoro), non ha

potuto, citiamo: “… mettere in evidenza nulla di particolare a parte una

sensibilizzazione al nichelio, che non è clinicamente rilevante. In un test

prick con la stoffa Nr. 26 di colore nero si è effettivamente potuto scatenare

una leggera reazione orticaroide, clinicamente non però significativa poiché di

uguale dimensione dell’istamina”, gli indizi che la specialista interpellata

dall’amministrazione ha saputo mettere in luce sono tanti e tali da rendere

piuttosto inverosimile l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra

la patologia in questione e l’attività professionale esercitata da RI 1.

In questo

senso, il TCA attribuisce un significato particolare al fatto che –

contrariamente a quanto preteso dall’assicurata (cfr. doc. 19, p. 2: “Frau RI 1

berichtet, dass sie vor ihrer Tätigkeit bei der __________ keinerlei

Hautbeschwerden gehabt hat”) e dal suo medico curante (cfr. certificato del

1.3.2007

accluso al doc. 58: “La paziente dall’anno 2001 presenta

episodi recidivanti di orticaria acuta diffusa …” – il corsivo è del redattore),

manifestazioni orticaroidi erano apparse già prima della sua entrata in

Svizzera (dicembre 1999), allorquando essa ancora lavorava alle dipendenze

della ditta __________ di __________ (cfr. doc. 52, p. 2), che le alterazioni

cutanee insorgono anche al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ad esempio

in caso di pressione sulla pelle, di esposizione al freddo e

al sole, di eccitazione emotiva, di assunzione di farmaci antidolorifici e

antibiotici, così come in coincidenza con il ciclo mestruale (doc. 52, p. 2s.; indicativa

è la circostanza che, in occasione del colloquio del 9 gennaio 2007, RI 1

presentava un arrossamento pruriginoso alla mano destra, benché essa avesse da

tempo interrotto il proprio lavoro presso la __________, doc. 52, p. 2:

“Anlässlich des Gespräches mit der Patientin machte mich Frau RI 1 auf eine

juckende Hautrötung an ihrer rechten Hand aufmerksam. Auf

meine Frage, wie sie sich ohne berufliche Exposition diese erkläre, vermutete

Frau RI 1 als Ursache den Konsum von Erbsen aus einer Dose.“) e, infine, che ad

essere interessate non erano quelle parti del corpo più di frequente esposte

sul posto di lavoro, ossia le mani, gli avambracci e il viso (doc. 52, p. 3:

“Üblicherweise treten die Hautveränderungen zuerst am Ort des häufigsten Kontaktes

auf. In diesem Falle wären dies Hände und Vorderarme, allenfalls der

Gesichtsbereich. Jedoch blieben explizit diese Hautbereiche anfänglich

ausgespart und die Hauterscheinungen traten vor allem an den Unterschenkeln

und Knöcheln beidseits auf.“ – il corsivo é del redattore; in proposito, si

veda pure la documentazione fotografica presente nell’incarto).

In

corso di causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 31 agosto 2007,

dell’Ambulatorio di allergologia professionale dell’Ospedale di __________.

In quella sede, il dott. __________ ha fatto stato di un’allergia al nichel (doc. F, p. 1:

“Patch-test sono stati eseguiti nel 2000 con risultato positivo per nichel e

cobalto; …”) e, partendo dal dato anamnestico secondo cui, citiamo: “le

manifestazioni di orticaria si presentano con maggiore frequenza e severità

durante i periodi di lavoro nella fabbrica di confezioni.”, ha ipotizzato

che, citiamo: “… l’esposizione professionale a polveri aerodisperse contenenti

tracce di nichel derivanti dalla presenza di numerose superfici e attrezzature

metalliche, come abitualmente si verifica nell’industria tessile, sia almeno in

parte responsabile della maggiore frequenza e severità degli episodi di

orticaria durante i periodi lavorativi.” (doc. F, p. 3).

Secondo

il TCA, le considerazioni espresse dal sanitario dell’Ospedale di __________

non appaiono atte a inficiare il valore probatorio dei rapporti elaborati dalla

dott.ssa __________.

Da una

parte, la sensibilizzazione al nichelio era stata refertata anche dal dott. __________,

ma da lui considerata priva di rilevanza clinica (cfr. doc. 42, p. 3).

Dall’altra, il dott. __________ si è limitato a formulare un’ipotesi, che

evidentemente non consente di ritenere dimostrata l’esistenza di una relazione

di causalità tra la patologia in discussione e l’attività professionale

esercitata, tantomeno nella forma richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza

federale.

Questo

Tribunale non ignora che il dott. __________, nella sua perizia del 10 novembre

2006, aveva suggerito di procedere a un cosiddetto test di caduta dei

trombociti, precisando che un eventuale esito positivo, citiamo: “… potrebbe

darci più indicazioni su un possibile ruolo eziopatologico dell’esposizione

della paziente in ambito lavorativo, che altrimenti deve essere unicamente

postulato a livello anamnestico-clinico.” (doc. 42, p. 3).

Nondimeno,

già lo stesso dott. __________ ha dichiarato che tale test era in uso

all’inizio della pratica dell’allergologia e che nel frattempo è però stato

abbandonato siccome, citiamo: “…di tipo non specifico.” (doc. 42, p. 3).

D’altro

canto, consultato in proposito dall’Istituto assicuratore, l’allergologo Prof.

dott. __________ ha confermato trattarsi di un test ormai obsoleto, che

sicuramente non può entrare in linea di conto per chiarire un’eventuale

orticaria di origine professionale (cfr. doc. 69).

In queste

condizioni, nulla può dunque essere rimproverato all’amministrazione per non

avere dato seguito al suggerimento del dott. __________.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’CO 1 ha negato che

l’orticaria di cui soffre l’assicurata costituisce una malattia professionale

ai sensi di legge, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.8

Con la

propria impugnativa, l’assicurata ha infine preteso il rimborso delle spese

relative a perizie e ad accertamenti diagnostici, previa presentazione delle

pezze giustificative (doc. I, p. 5).

Al

riguardo, si osserva quanto segue.

2.8.1

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i

fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle

risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame

ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi,

addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza U 17/01 del 27 agosto 2001, la nostra Corte federale ha condannato

l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta

dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione, grazie alla quale

era stato dimostrato che il tipo di esame esperito dall'assicuratore non

consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi accusati dall'assicurato e

provocati da una importante lesione muscolare, precisando segnatamente che:

"

(…) si deve ritenere che l'interessato, per

tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto

obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che

permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui

realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario

alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,

che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato

oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di

significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata

non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre

1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti

perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai

sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente

giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito

giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,

sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta

stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa

dell'assicurato."

(STFA

succitata, consid. 4c).

Infine,

in RAMI 2004 U 503, p. 186ss. (= SVR 4-5/2006 UV 4, p. 15s.), il TFA ha deciso

che, conformemente al principio generale del diritto processuale, secondo cui

una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi che ha provocato

inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata dall'assicurato

stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni (vincente in causa),

qualora sia stato possibile accertare in maniera concludente la fattispecie

medica soltanto in base alle risultanze delle prove amministrate nella

procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa essere rimproverata

una violazione dell'obbligo di accertare i fatti pertinenti, in ossequio al

principio inquisitorio.

Questa

giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il

quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente (cfr., al proposito, la STFA U 480/05 del 7 giugno

2006, consid. 3.2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed.

Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 45 n. 11s., p. 456s.).

2.8.2

Nel caso di specie, il TCA rileva che - contrariamente a

quanto richiesto dalla citata giurisprudenza -, il referto allestito dall’Ambulatorio

di allergologia professionale dell’Ospedale di __________, non

fornisce alcuna nuova rilevante indicazione in relazione agli aspetti

contestati, oltre a quanto già emergeva dagli atti.

Se ne

deduce che il costo del rapporto appena citato, qualora ve ne fosse stato uno

per la ricorrente, rimane a carico della parte che l’ha ordinato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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