35.2007.79
Assicurato avverte dolore spalla sx nel trasporto di pesanti condutture (05-2006).Annuncio ricaduta per disturbi spalla sx (12-2006).Negata eziologia traumatica a tali disturbi.Determinante che artro-
14 novembre 2007Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.79
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, TCA
Titolo:
Assicurato avverte dolore spalla sx nel trasporto di pesanti condutture (05-2006).Annuncio ricaduta per disturbi spalla sx (12-2006).Negata eziologia traumatica a tali disturbi.Determinante che artro-RMN eseguita a 48 ore dall'infortunio, non aveva evidenziato danno morfologico di natura traumatica
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.79
mm/sc
Lugano
14 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 giugno
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con annuncio
d’infortunio del 3 maggio 2006, la ditta __________ di __________ ha comunicato
all’CO 1 che, in data 18 aprile 2006, il proprio dipendente RI 1, nel
trasportare delle pesanti condutture, ha avvertito un dolore alla regione della
spalla sinistra (doc. 1).
Il medico
curante dell’assicurato, dott. __________, ha diagnosticato, alla luce delle
risultanze della RMN del 20 aprile 2006 (doc. 41), uno stiramento capsulare a
livello dell’intervallo sovraspinato/infraspinato nonché un’artrosi
acromio-clavicolare alla spalla sinistra e ha attestato una piena inabilità
lavorativa durante il periodo 18 aprile-7 maggio 2006 (doc. 5 e 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 2006, il dott. __________ ha annunciato una ricaduta del
sinistro dell’aprile 2006, con inabilità lavorativa totale a partire dal 28
dicembre 2006 (doc. 8 e 9).
Il curante
appena citato, con certificato del 2 febbraio 2007, ha posto le diagnosi di
lesione del tendine sovraspinato e di artrosi acromio-clavicolare alla spalla
sinistra (doc. 17).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13
aprile 2007, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2006, ritenuti non
trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento del 18 aprile 2006
(doc. 46).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 51), in
data 18 giugno 2007, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 58).
1.4. Con
tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 27 agosto 2007, RI 1 ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in
particolare quanto segue:
"
(…)
Nonostante le allusioni contenute nella decisione
suddetta, i fatti continuano ad essere gli stessi. È un fatto che prima
dell’episodio avvenuto il 18 aprile 2006 non avevo mai subito infortuni né soffrivo
di patologie alla spalla sinistra. È un fatto che a partire dall’evento in
questione soffro ripetutamente di disturbi che a volte mi costringono al riposo
o all’assunzione di farmaci. È un fatto che l’attività che stavo svolgendo non
poteva essere considerata “normale” nemmeno per chi, come me, è impegnato in
montaggi di tubazioni di grosse dimensioni, infatti, in tutte le campagne di
sensibilizzazione della CO 1 si sconsiglia il sollevamento ed il trasporto di
oggetti che pesino più di 20 kg senza l’ausilio di macchinari appositi. Mi
meraviglia che solo in questo caso non si sia notata la sproporzione fra i
mezzi a disposizione e la prestazione richiesta. Ciò riconoscerebbe però l’eccezionalità
dell’evento in questione. È un fatto che per avallare la loro posizione gli
incaricati della CO 1 si impegnino molto ad elencare numerosi casi in cui
questa prassi è stata applicata e nei quali è quindi stata negata l’assistenza CO
1 a lavoratori delle più svariate categorie in quanto le attività che
svolgevano al momento dell’infortunio erano giudicate normali, ma si
interrompano bruscamente al momento di elencare i casi in cui invece è stata
riconosciuta l’eccezionalità delle attività causanti il danno. Cosa che ci si
aspetta invece da chi imposta un discorso illustrativo-didascalico atto alla
comprensione delle proprie posizioni da parte di chi chiede un giudizio. È un
fatto che la CO 1 di __________ abbia a suo tempo riconosciuto il mio diritto alle
prestazioni per infortunio. È un fatto che i pareri del mio medico e dello
specialista dell’ospedale della __________ di __________ dottor __________
concordino sul nesso causale esistente fra l’infortunio e le attuali patologie.
È un fatto che la CO 1 __________ e la CO 1 di __________ non ritengano di
doversi occupare di chiarire i motivi dei suddetti pareri tutti concordanti (CO
1 __________, assicurato, medico curante e specialista).”
(doc. I).
1.5. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se l’assicuratore infortuni era legittimato a negare la propria
responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
dicembre 2006, oppure no.
In sede
di decisione su opposizione, l’amministrazione si è interrogata circa le basi sulle
quali la propria __________ di __________ ha a suo tempo assunto il caso
iniziale, posto che dalla documentazione a disposizione a quel momento
risultava semplicemente che i dolori alla spalla sinistra erano insorti nel
trasportare dei tubi e che, d’altra parte, la RMN del 20 aprile 2006 non aveva
evidenziato la presenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai
sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Questo
Tribunale prende atto che essa rinuncia a esaminare se sono dati i presupposti
per procedere a una riconsiderazione della decisione di assunzione del caso
iniziale, siccome ai disturbi annunciati quale ricaduta dell’evento del 18
aprile 2006 andrebbe comunque negata l’eziologia traumatica (cfr. doc. 58, p.
6).
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio obbligo a
prestazioni relativamente ai disturbi alla spalla sinistra, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2006, è stata presa facendo capo alla
valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In
effetti, con apprezzamento del 30 marzo 2007, il medico di circondario appena
citato ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra il sinistro del
18 aprile 2006 e i disturbi alla spalla sinistra, tenuto conto che l’artro-RMN
del 20 aprile 2006, eseguita a distanza di sole 48 ore dall’evento in
questione, non aveva mostrato alcun danno morfologico di natura post-traumatica,
né lesione parificata ai postumi d’infortunio:
"
L'esame d'artro-RM della spalla sinistra del
20.4.2006 (effettuato solo 48 ore dopo l'insorgenza di un improvviso dolore
alla spalla sinistra, mentre trasportava dei tubi, annuncio d'infortunio del
3.5.2006), evidenzia una marcata artrosi acromio-claveare a sinistra con
restringimento dello spazio sotto-acromiale, scarse note di entesopatia a
livello del sopraspinato, tuttavia senza lesione parziale o transmurale.
Non sono riconoscibili dei segni di edema di
contusione ossea, nessuna lesione capsulare, invece note di degenerazione del
tendine prossimale del capo lungo del bicipite sinistro.
Anche il radiologo non può riscontare delle
chiare lesioni, anzi rimane molto vago quando descrive un "possibile
stiramento capsulare dell'intervallo sovraspinato/infraspinato".
Si riconferma comunque che non esiste
un'interruzione di continuità dei tendini del sovraspinato, intraspinato (recte
infraspinato) e sotto-scapolare.
Per quanto riguarda la fattispecie rinviamo
innanzitutto ai documenti iniziali, come l'annuncio dell'infortunio e
successivamente al questionario del 13.5.2006, quando il signor RI 1 stesso
specifica: "nell'atto di sollevare e spostare gli stessi tubi sentivo un
dolore come un forte strappo alla spalla sinistra".
Il fatto sta che l'assicurato al momento
dell'evento in questione del 18.4.2006 era portatore sì di varie alterazioni
degenerative, ma non di una lesione strutturale post-traumatica, nè di una
diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF.
Che il signor RI 1, a distanza di un anno, in
base alle alterazioni degenerative abbia sviluppato nel frattempo una rottura
parziale o addirittura transmurale (p.e. anche a livello dell'intervallo), una
tale patologia ugualmente non sarebbe diretta conseguenza dell'avvenimento del
18.4.2006 e quindi una sua ev. sistemazione (prevista per maggio 2007) non
potrebbe essere assunta da parte della __________ a carico dell'accaduto del
18.4.2006.
Questo significa che la "ricaduta",
risp. nuova inabilità lavorativa annunciata alla CO 1, a fine dicembre 2006,
non può essere considerata conseguenza infortunistica del 2006."
(doc. 45)
Il dott. __________
ha ribadito la propria opinione prendendo posizione sulle obiezioni sollevate
dall’assicurato in sede di opposizione, rispettivamente, sul contenuto della
certificazione 8 maggio 2007 del dott. __________ (allegato al doc. 51: “…, quindi
prima dell’evento traumatico il signor RI 1 era completamente asintomatico.”):
"
Con la sua opposizione dell’11.5.2007, il signor
RI 1, in sostanza, contrariamente a quanto emerge dagli atti precedenti, anche
redatti di pugno suo (dichiarazione del 13.5.2006), sostiene di essere stato il
18.4.2006 vittima di un infortunio, questione comunque di natura prettamente
giuridica-amministrativa.
Per quanto riguarda il lato medico,
rispettivamente certificato medico allegato, il signor RI 1, rispettivamente il
curante, affermano di non aver mai avuto problemi prima di tale data, quindi si
basano sul principio “post hoc, ergo propter hoc”, massima non applicabile
nell’ambito della scienza medica.
In merito al rimprovero dell’uso della parola
“solo” 48 ore dopo …, va precisato ed emerge chiaramente dal nostro apprezzamento
medico del 30.3.2007, che era inteso “nello spazio temporale di solamente 48
ore”, ritenendo molto favorevole un tale breve lasso di tempo, in quanto
permette di scindere molto bene le alterazioni morbose preesistenti da
eventuali lesioni traumatiche acute.
In sintesi, anche con la nuova documentazione
prodotta da parte dell’assicurato, va integralmente confermato il contenuto
della decisione del 13.4.2007.”
(doc. 52)
L’apprezzamento
del dott. __________ è stato avallato dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia presso la Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, il quale ha
sottolineato, da una parte, che, nel caso di specie, non è stata formulata
alcuna diagnosi precisa e, dall’altra, che vi sono dei seri dubbi circa
l’esistenza di una sintomatologia “a ponte”, posto che a partire dall’8 maggio
e sino al 27 dicembre 2006, l’assicurato ha presentato una piena capacità
lavorativa e non ha necessitato di cure mediche:
"
(...).
Medizinisch konnte jedenfalls keine eindeutige
Diagnose gestellt werden. Im Arthro-MRI vom 20.04.2006 wurde eine Ruptur der
Rotatorenmanschette klar ausgeschlossen. Hingegen zeigte sich eine
vorbestehende Arthrose acromio-clavicular. Ein "possibile stiramento
capsulare nell'intervallo" ist eine blosse Hypothese, und würde zudem
nicht einer Diagnose gemäss Art. 9 Abs. 2 UVV entsprechen.
Im "Rückfall" ab 28.12.2006 haben sich
keine neuen Erkenntnisse ergeben. Vielmehr hat auch der Orthopäde Dr. __________
am 15.01.2007 nach Durchsicht des Arthro-MRI vom 20.04.2006 bestätigt, dass
keine transmurale Sehnen-Ruptur vorliegt. Die Indikation zu einer chirurgischen
Revision basierte auf dem blossen Verdacht auf eine Supraspinatus-Läsion.
Für den Arzt gibt es keine
"natürliche", sondern nur eine medizinisch erklärbare Kausalität. Die
geltend gemachten Brückensymptome sind eine reine Glaubensfrage. Diesbezüglich
bestehen u.E. erhebliche Zweifel. Tatsache ist jedenfalls, dass vom 08.05.2006
bis 27.12.2006 eine volle Arbeitsfähigkeit bestanden hat. Während dieser Zeit
haben auch keine Behandlungen mehr stattgefunden. Ohne Nachweis einer
traumatischen Läsion im MRI vom 20.04.2006 kann es logischerweise
"unfallbedingt" auch keine sekundäre Verschlimmerung geben. Selbst
wenn heute ein Riss an der Supraspinatus-Sehne bestünde, würde dies viel
wahrscheinlicher dem Spontanverlauf des altersgemässen degenerativen
Vorzustandes entsprechen, als Folgen des dafür biomechanisch nicht geeigneten
Vorfalles vom 18.04.2006." (doc.
63)
Dagli
atti di causa risulta inoltre che l’intervento artroscopico di revisione della
spalla sinistra prospettato dal chirurgo ortopedico
dott. __________ in occasione del consulto del 15 gennaio 2007 (doc. 43), non è
in realtà mai stato eseguito (cfr. doc. 57).
2.8. Attentamente
vagliata la documentazione medica presente all'inserto, il TCA ritiene che il
parere espresso dal dott. __________ (cfr. doc. 45 e 52), la cui fondatezza è peraltro stata
confermata dal dott. __________ (cfr. doc. 63), possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
In tale
contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001, p. 108 segg.).
Il TFA ha,
peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno
valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli
atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del
10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).
L’Alta Corte ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia
pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,
sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99
dell'8 settembre 2000).
Nell’evenienza
concreta, il TCA attribuisce un’importanza decisiva al fatto che l’artro-RMN della
spalla sinistra, eseguita a distanza di sole 48 ore dall’evento in discussione
(circa il significato da attribuire al fatto che questo esame strumentale sia
stato effettuato a brevissima distanza dal trauma, si veda il doc. 52), non ha permesso
di mettere in evidenza, con un grado di verosimiglianza sufficiente, un danno
morfologico di natura traumatica.
Con il
proprio referto del 21 aprile 2006, in effetti, il dott. __________ ha escluso
la presenza di una rottura trasmurale della cuffia dei rotatori, del labbro
glenoidale anteriore a posteriore, così come di una lesione di tipo SLAP.
È vero
Considerandi
che il radiologo appena citato ha fatto accenno a uno stiramento della capsula
a livello dell’intervallo tra il tendine del sovraspinato e quello del
sottoscapolare. Tuttavia, al proposito, egli si è espresso in termini di
semplice possibilità, ciò che non basta dal profilo probatorio (doc. 35:
“Nell’intervallo tra tendine del sovraspinato e tendine del sottoscapolare la
capsula è sollevata, non escludo uno stiramento della stessa. (…). Possibile
stiramento capsulare nell’intervallo sovra-spinato/infra-spinato.” – il corsivo
è del redattore).
In
effetti, così come risulta dalla giurisprudenza citata al considerando 2.4.,
nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, un fatto è da considerare
accertato quando è dimostrato perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante.
Anche la
certificazione 22 marzo 2007 del dott. __________ non consente di giungere a
una soluzione diversa, nella misura in cui egli ha sì posto l’indicazione per
un intervento di revisione della spalla sinistra, fondandola tuttavia su un
semplice sospetto di lesione del tendine del sovraspinato (cfr. doc.
43), così come ha pertinentemente osservato il medico di fiducia
dell’amministrazione (doc. 63: “Die Indikation zu einer chirurgischen Revision
basierte auf dem blossen Verdacht auf eine Supraspinatus-Läsion.” – il
corsivo è del redattore).
Per
quanto attiene alla circostanza fatta valere dal dott. __________ (e ripresa
dal ricorrente) che l’assicurato prima dell’evento dell’aprile 2006 non ha mai
accusato disturbi a livello della spalla sinistra, va segnalato che la regola
"post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di
essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere
ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb
con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa non
dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi
alla spalla sinistra lamentati da Ennio Crescenzi, oggetto dell’annuncio di
ricaduta del mese di dicembre 2006, costituivano una conseguenza naturale
dell’evento del 18 aprile 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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