35.2007.81
Assicurato vittima di caduta con trauma alla caviglia sx. Annuncio di ricaduta per disturbi all'anca sx con diagnosi di periartropatia post-traumatica. Negata l'eziologia traumatica di questi ultimi d
18 ottobre 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2007.81
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di caduta con trauma alla caviglia sx. Annuncio di ricaduta per disturbi all'anca sx con diagnosi di periartropatia post-traumatica. Negata l'eziologia traumatica di questi ultimi disturbi e, perciò, l'assunzione della ricaduta. Rifiutata l'assegnazione di un avvocato d'ufficio
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.81
mm
Lugano
18 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
marzo 2006, RI 1, disoccupato e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1,
è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato un trauma alla caviglia
sinistra (doc. 1).
Il suo
medico curante, dott. __________, consultato il giorno seguente l’infortunio,
ha diagnosticato una lesione di lieve entità del legamento fibulo-talare della
caviglia sinistra (doc. 6).
Il caso è
stato assunto dall’Istituto assicuratore, il quale ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
L’assicurato
è stato dichiarato abile al lavoro dal 28 marzo 2006, mentre la cura medica è
stata chiusa il 27 marzo 2006 (doc. 5; salvo poi la prescrizione, il 15 maggio
e il 9 giugno 2006, di due cicli di fisioterapia in relazione alla diagnosi di,
citiamo: “lesione legamentaria del malleolo laterale caviglia sinistra.” doc. 8
e 9).
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2007, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta
del sinistro del marzo 2006, con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 16
marzo 2007 (doc. 10).
Con
certificato del 15 aprile 2007, il dott. __________ ha fatto stato della
presenza di dolori alla mobilizzazione dell’anca con irradiazione al collo
della caviglia e ha diagnosticato una periartropatia post-traumatica all’anca
sinistra (doc. 12).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale del
3 maggio 2007, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi
oggetto dell’annuncio di ricaduta, ritenuti non trovarsi in una relazione di
causalità naturale con l’infortunio del 20 marzo 2006 (doc. 14).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 15), in data 23
luglio 2007, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 22).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 20 agosto 2007, RI 1 ha chiesto che l’Istituto
assicuratore venga condannato a riconoscere le proprie prestazioni in relazione
ai disturbi localizzati all’anca sinistra, affermando di non comprendere le
ragioni del rifiuto, posto che, citiamo: “… i miei dolori derivano sicuramente
dalla caduta subita nel marzo del 2006.”.
L’assicurato
ha pure chiesto al TCA di valutare l’opportunità di assegnargli d’ufficio un avvocato
e, nell’affermativa, ha postulato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio (doc. I).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha domandato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. In corso di
causa, l’insorgente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, del
quale ha prodotto una dichiarazione datata 10 ottobre 2007 (doc. VII +
allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Il
ricorrente ha chiesto a questa Corte di valutare l’opportunità di assegnargli
d’ufficio un avvocato (doc. I).
Giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi
patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un
avvocato o un patrocinatore idoneo.
Nel caso di specie, tenuto conto del contenuto del ricorso, con il
quale l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non
condivide la decisione di rifiuto dell’CO 1, del fatto che, in materia di
assicurazioni sociali, vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. c LPGA), nonché della natura squisitamente medica dell’oggetto della lite
(esistenza o meno di un legame causale naturale tra i disturbi all’anca e
l’infortunio assicurato), RI 1 è ritenuto in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA.
Non vi é dunque necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio.
Nel
merito
2.3. L’oggetto
della lite è circoscritta alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni
era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi
oggetto dell’annuncio di ricaduta del 16 marzo 2007, oppure no.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare
di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato
sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di
causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare il proprio obbligo a
prestazioni a proposito dei disturbi localizzati all’anca sinistra, è stata
presa facendo capo a un parere del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
In
effetti, il medico di circondario appena menzionato, in data 19 aprile 2007, ha
negato l’esistenza di una ricaduta ex art. 11 OAINF, rilevando che, citiamo:
“prima trattavasi di caviglia, ora di anca; sono strutture diverse.” (doc. 13).
Quindi,
dopo avere preso conoscenza del rapporto 11 aprile 2007 dell’ortopedico dott. __________,
secondo il quale RI 1 denunciava un dolore alla palpazione dell’inserzione distale
del glutaeus medius con una piccola limitazione funzionale nella
mobilità dell’anca (cfr. doc. 16), in assenza di alterazioni all’esame
radiologico di anca e bacino il dott. __________ si è così pronunciato:
"
Il successivo rapporto del dott. __________ non
aggiunge nulla di nuovo a quanto già noto, descrive una minima limitazione
funzionale dell’anca, ovvero in una sede diversa rispetto a quella di
competenza del primo infortunio (si trattava di caviglia), peraltro compatibile
con un’attività lavorativa completa.”
(doc. 20)
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale, tutto ben considerato, non vede alcuna valida ragione che gli
imponga di scostarsi dal parere espresso dal medico di fiducia
dell’amministrazione.
In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Innanzitutto, il TCA constata
che - contrariamente a quanto pretende il ricorrente -, dalla documentazione
medica relativa al sinistro del 20 marzo 2006, risulta che quest’ultimo ha
interessato esclusivamente la caviglia sinistra.
In effetti, dal rapporto 5
maggio 2006 del dott. __________ si evince che l’assicurato gli aveva riferito
di essere scivolato e di essersi procurato un trauma distorsivo alla caviglia
sinistra, sede di forti dolori e di gonfiore. Il curante aveva quindi
diagnosticato una lesione di lieve entità del legamento fibulo-talare della
caviglia sinistra (doc. 6). Del resto, anche i provvedimenti terapeutici che
sono stati prescritti a RI 1 durante il decorso
post-infortunistico, segnatamente la fisioterapia, hanno riguardato sempre e
solo la caviglia sinistra (cfr. doc. 8 e 9).
Alla luce
di quanto precede, non può quindi essere ritenuto affidabile il referto 11
giugno 2007 (posteriore alla data di emanazione della decisione formale di
rifiuto) del dott. __________, il quale, prestando fede a quanto riferitogli
dal paziente, ha sostenuto che quest’ultimo, a causa della neve ghiacciata,
avrebbe battuto a terra la natica e la scapola sinistra (doc. 16).
Ora, l’assenza
di indizi a favore di un coinvolgimento dell’anca sinistra nell’infortunio del
mese di marzo 2006, non consente evidentemente di riconoscere un’eziologia
Considerandi
traumatica ai disturbi insorti a tale livello.
D’altra
parte, anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, che l’infortunio in
questione abbia in qualche modo interessato anche l’anca sinistra, resta il
fatto che la sintomatologia a questo livello è apparsa con un tempo di latenza
piuttosto lungo (nella documentazione medica agli atti se ne fa infatti
menzione, per la prima volta, nella certificazione 15 aprile 2007 del dott. __________,
relativa al consulto del 16 marzo 2007 – doc. 12), ciò che parla parimenti a
sfavore dell’esistenza di una relazione di causalità naturale con il sinistro
assicurato.
In
proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova
del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;
STFA U 298/99 del 30 novembre 2000).
Pendente causa,
l’insorgente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________, indicato quale
testimone oculare dell’accaduto (doc. VII).
Egli ha prodotto una
dichiarazione di quest’ultimo, il cui tenore è il seguente:
" … in
merito all’incarto sopra menzionato e chiamato in causa quale testimone oculare
dell’incidente occorso al signor RI 1, confermo quanto
sostenuto dal signor RI 1 e cioè che in data 21.03.2006 a causa del fondo
stradale ghiacciato è scivolato per terra chiamando aiuto per il dolore alla
gamba sinistra.
Mi sono subito adoperato per prestare soccorso e l’abbiamo
adagiato, aiutato da altra gente, sulla panchina vicina al mio laboratorio di
panetteria.”
(doc. VII bis)
Il TCA ritiene superfluo
procedere all’audizione del signor __________, da una parte, poiché ciò che ha
visto lo ha già descritto nella sua dichiarazione del 10 ottobre 2007 (d’altronde,
non è in discussione che l’assicurato sia rimasto vittima di un infortunio, ciò
che ha giustificato il riconoscimento di prestazioni da parte dell’assicuratore
LAINF) e, dall’altra, perché egli non sarebbe ovviamente in grado di fornire
informazioni utili in merito all’evoluzione dei disturbi nel decorso post-infortunistico.
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale non ritiene dunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi all’anca sinistra,
oggetto dell’annuncio di ricaduta del 16 marzo 2007, costituivano una
conseguenza naturale dell’infortunio del 20 marzo 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
tendente all’assegnazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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