35.2007.82
Rottura parziale di un dente mangiando del risotto. L'assicurato non ha visto l'oggeto duro e nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza all'origine della lesione dentaria. Negato infortunio
19 novembre 2007Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2007.82
Data decisione, Autorità:
19.11.2007, TCA
Titolo:
Rottura parziale di un dente mangiando del risotto. L'assicurato non ha visto l'oggeto duro e nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza all'origine della lesione dentaria. Negato infortunio, come pure lesione parificata
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 1 cpv. 1 LAINF
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.82
rs
Lugano
19 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 agosto
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 21 maggio
2007 il dr. RI 1, dipendente dell’__________, ha annunciato alla CO 1, presso
la quale egli è assicurato d’obbligo contro gli infortuni, la rottura parziale
di un dente avvenuta il 10 aprile 2007.
L’evento
è stato così descritto: “Addentando un boccone di risotto mi sono rotto un
dente” (cfr. doc. Z1).
Tale
annuncio è stato sottoscritto il 1° giugno 2007 dal __________ (cfr. doc. Z4).
1.2. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha negato il proprio
obbligo contributivo con decisione formale del 12 giugno 2007 (cfr. doc. A2).
Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato
(cfr. doc. Z8) - con la decisione su opposizione dell’11 luglio 2007 (cfr. doc.
A1).
1.3. Con
tempestivo ricorso inoltrato il 24 agosto 2007 al TCA l'assicurato ha
contestato la decisione su opposizione dell’11 luglio 2007, ritenendola errata
e scorretta.
Egli ha,
in particolare, addotto che la negazione delle prestazioni LAINF, basata su un
presunta mancanza di una prova dell’esistenza del fattore esterno
straordinario, si scontra palesemente con quanto da lui dichiarato, ossia di
avere percepito chiaramente un oggetto esterno all’interno del boccone. L’insorgente
ha, inoltre, evidenziato che il fatto di non aver visto l’oggetto - in quanto
ovviamente deglutito – non comprova la sua inesistenza, quanto piuttosto
giustifica la sua incertezza riguardo alla natura dello stesso tra due
categorie identificate (un chicco duro e un sassolino). Pertanto egli ritiene
che l’esistenza dell’oggetto ha grado di certezza e che tale certezza concerne
anche la circostanza che sia stato proprio quell'elemento esterno a causare
l’incidente.
L’assicurato
ha, infine, censurato, in modo più generale, il modo di procedere
dell’assicuratore LAINF resistente il quale sottoporrebbe agli assicurati dei
questionari d’infortuni da compilare senza sufficienti spiegazioni, per poi
utilizzare le dichiarazioni iniziali come elemento giuridico difficilmente
appellabile (cfr. doc. I).
1.4. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se correttamente o meno l’Istituto assicuratore convenuto
ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione alla lesione dentaria
occorsa all’assicurato nel mese di aprile 2007.
2.3. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr.
RAMI 2004 U 530 pag. 576).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica, mentale o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.6. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag.
313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid.
2a).
2.7. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992
U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta
confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in
una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992
nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid.
2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).
L’Alta
Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un
proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 pag. 84 segg.), né
il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr.
STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).
Pronunciandosi
in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria
masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una
pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi,
riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U
305/02 del 26 febbraio 2004.
Alla
medesima conclusione il TFA è giunto in un caso in cui un’assicurata si è rotta
un dente mangiando una pizza alle olive surgelata nella quale si trovava
un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
In una
sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato
aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"
ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.
2.8. Per quanto
concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su
fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha
sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.
Nella sentenza U 229/01 del
21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio, l’Alta Corte
ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia
prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito
(Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.
Si
tratta del resto di una giurisprudenza costante.
In una decisione K 207/00 del
26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del
pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la
presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante
dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.
In una sentenza K 202/00 del
18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di
un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha
deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e
straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il
corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità
aveva ingoiato.
In una sentenza del 27
agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento
esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa,
trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente
masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva
controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.
In
un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, l'Alta Corte ha stabilito che un
assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato
vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato
subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha
dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era
un corpo estraneo all'alimento
Questo principio era già
stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati
avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza
essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i
casi, la nostra Massima Istanza ha ritenuto non essere stata resa verosimile
l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella
causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto
1992 nella causa M.).
L’Alta
Corte in una sentenza U 252/02 del 30 marzo 2004, pubblicata in DLA 2004 U 518
pag. 433, confermando un precedente giudizio di questa Corte, ha deciso che la
rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato mangiando una barretta
alimentare contenente anche frutta disidratata non era da ricondurre ad un
fattore esterno straordinario.
In
particolare il TFA ha rilevato:
"
(…)
5.
5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo
D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario
andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta
da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva
esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era
prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare
il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne
l'esistenza.
5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione
di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre
guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca
S., di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto
con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un molare.
Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto segue:
"Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri
in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura,
li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra
questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto".
Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha
però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse effettivamente da
ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta aperta, depositata nel
porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della giacca, poteva esservisi
attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani abrasivi provenienti dai
cantieri da lui regolarmente visitati per motivi professionali.
6.
6.1 In concreto va da un lato rilevato che
dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che
esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo
la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza.
Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non
era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri
nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento
definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a
comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi
fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di
sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale
esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si
sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la
fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta,
può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere
paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U
61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi,
mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e
congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno
straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in
questo tipo di alimenti.
6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione
dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella
barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti
è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia
nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei
grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività
svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per
sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed
essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si
intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale federale
delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande vengono
consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del difetto,
rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di fattore
esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2,
citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed.,
Zurigo 2003, pag. 27).
6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in
cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore
esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia
verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle
dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si
sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in
precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in
qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe
almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile
la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio
e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore
esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in
grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse,
ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re
T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad
un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV
no. 50 pag. 146 consid. 5)." (STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U
252/02, consid. 5 e 6)
Infine la
nostra Massima Istanza, in una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, ha
ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se
l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte
dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere
individuato.
2.9. Nella
presente fattispecie l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio del 21 maggio
2007, come già menzionato nei fatti, ha indicato che il 10 aprile 2007,
addentando un boccone di risotto si è rotto un dente (cfr. doc. Z1).
L’insorgente,
il 30 maggio 2007, ha compilato il “Questionario per lesioni ai denti causate
dalla masticazione di alimenti” sottopostogli dall’assicuratore LAINF
resistente.
Il tenore
delle domande e delle relative risposte è il seguente:
"
1. Data esatta dell’evento? Risposta: 10.4.07
Considerandi
2.
Quando
si è recato per la prima volta da dentista a seguito di tale danno? Risposta: 12.4.07
3.
A
quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente? (p.f. dia una
descrizione esatta e completa)
Risposta: la masticazione di un boccone di risotto
4.
Quale
alimento stava mangiando? Riso
Risposta: risotto
Se si
tratta di frutta a nocciolo, questa era:
Risposta: o snocciolata? o non snocciolata?
5.
Ha
masticato qualcosa di duro?
Risposta: SI o NO
Se sì, di
cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato:
Risposta: Stavo
cenando, probabilmente un chicco duro o un sassolino
Lei
ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre
parole come ha accertato l’evento?
Risposta: Ho
percepito chiaramente l’oggetto non appena addentato
E a suo
giudizio a quale causa è da far risalire il danno patito?
Risposta: alla masticazione dell’oggetto
6.
Se
prodotto acquistato. Designazione del tipo e della marca del prodotto:
Risposta: in genere acquisto riso Carolina (__________ o __________), ma a
volte altre marche. In quell’occasione non saprei.
Centro e
luogo dell’acquisto:
Risposta: in genere a __________
Ha
riferito quanto accadutole alla Direzione del centro di acquisto? Con
visita personale? NO
Ev.
mostrando l’oggetto causa del danno? NO
Con
scritto informativo? NO
Se sì,
voglia allegare copia della sua comunicazione
Se no,
voglia procedere entro breve accludendocene una copia
7.
Ci
sono testimoni? Se sì, annoti p.f. nominativo e indirizzo esatto
8.
Osservazioni”
(Doc. A3)
Nell’opposizione
dell’11 luglio 2007, inoltrata contro la decisione formale del 12 giugno 2007
con cui la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. Z6), l’assicurato
ha sottolineato che nella sua dichiarazione “Stavo cenando, probabilmente un
chicco duro o un sassolino” in relazione alla domanda “… di cosa si
trattava e in quali circostanze ha masticato” vi è la certezza che la causa
sia stata il boccone di risotto, l’incertezza riguarda se si sia trattato di un
chicco duro piuttosto che di un sassolino, entrambi eventi straordinari ma che
hanno una probabilità statisticamente significativa di trovarsi in un boccone
di risotto (cfr. doc. Z8).
Nell’atto
ricorsuale l’insorgente ha puntualizzato di avere percepito chiaramente un
oggetto esterno all’interno del boccone e che il fatto di non avere visto
l’oggetto, in quanto deglutito, non prova la sua inesistenza, bensì giustifica
la sua incertezza riguardo alla natura dell’oggetto tra due categorie identificate,
e meglio un chicco duro o un sassolino (cfr. doc. I).
2.10
La questione
contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario
nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 13 dicembre 2006.
Gli altri
elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in
effetti, manifestamente realizzati.
Il TCA
rileva che nel caso di specie dalla documentazione agli atti, segnatamente dalle
dichiarazioni espresse dal ricorrente nel ricorso, secondo cui egli ha comunque
ingerito il corpo estraneo (cfr. doc. I; consid. 2.9.), risulta evidente che il
medesimo, benché nel “Questionario per lesioni ai denti causate dalla
masticazione di alimenti” abbia indicato di avere percepito chiaramente
l’oggetto non appena addentato (cfr. doc. A3), non ha visto l’oggetto duro e
nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza che sarebbe all’origine
della lesione dentaria.
L’assicurato
medesimo, nell’opposizione e nel ricorso, ha del resto evidenziato che vi è
incertezza per quanto attiene alla natura dell’oggetto che ha provocato la
lesione dentaria, ossia se si è trattato di un chicco duro di riso o di un
sassolino (cfr. doc. Z8, I; consid. 2.9.).
Nell'evenienza
concreta, quindi, l’insorgente semplicemente presume che ad avere provocato il
danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non
è tuttavia stato in grado di accertare direttamente.
Al
riguardo, è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca
all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante,
l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Nell'ambito
del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio
inquisitorio (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; SVR 2001
KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 p.
212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C
162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF
117.
V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di
collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove
ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA U 454/04 del
14.
febbraio 2006 consid. 2.2.1.; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U
133/02; DLA 2002 p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U
202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio
2001.
nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50
p. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28
novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).
Non è,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che
sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va, pure,
ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio
secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel
dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006
consid. 2.2.1.; STFA del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del
26.
settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal
administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32
consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249;
RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).
Giova
ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,
occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario:
non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto
che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo
procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss
consid. 2).
In simili condizioni, nel
caso di specie, visto che l’assicurato non è riuscito a identificare esattamente
il corpo estraneo, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.8.), anche nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno,
non sarebbe dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia
trattato di un fattore esterno straordinario.
In particolare, non si può
escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in
effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di
lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimenti
operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale esperienza della
vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri
sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.
Per alcuni casi analoghi,
in cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza
tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza
all’origine del danno alla salute, cfr. STCA 35.2005.78 dell’8 novembre 2005; STCA
35.2004.92
del 19 gennaio 2005; STCA 35.2004.51del 10 dicembre 2004.
Va,
peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle
dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e
dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a
un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto
meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA U 200/99 del 20
dicembre 1999).
In una
sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p.
477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con
un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in
via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è
stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto
l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.
Non
essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza
preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non
basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve
constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).
2.11
Infine, va rilevato che il
TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa
della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un
dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.
a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss.,
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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