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Decisione

35.2007.82

Rottura parziale di un dente mangiando del risotto. L'assicurato non ha visto l'oggeto duro e nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza all'origine della lesione dentaria. Negato infortunio

19 novembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha negato il proprio

obbligo contributivo con decisione formale del 12 giugno 2007 (cfr. doc. A2).

Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurato

(cfr. doc. Z8) - con la decisione su opposizione dell’11 luglio 2007 (cfr. doc.

A1).

1.3. Con

tempestivo ricorso inoltrato il 24 agosto 2007 al TCA l'assicurato ha

contestato la decisione su opposizione dell’11 luglio 2007, ritenendola errata

e scorretta.

Egli ha,

in particolare, addotto che la negazione delle prestazioni LAINF, basata su un

presunta mancanza di una prova dell’esistenza del fattore esterno

straordinario, si scontra palesemente con quanto da lui dichiarato, ossia di

avere percepito chiaramente un oggetto esterno all’interno del boccone. L’insorgente

ha, inoltre, evidenziato che il fatto di non aver visto l’oggetto - in quanto

ovviamente deglutito – non comprova la sua inesistenza, quanto piuttosto

giustifica la sua incertezza riguardo alla natura dello stesso tra due

categorie identificate (un chicco duro e un sassolino). Pertanto egli ritiene

che l’esistenza dell’oggetto ha grado di certezza e che tale certezza concerne

anche la circostanza che sia stato proprio quell'elemento esterno a causare

l’incidente.

L’assicurato

ha, infine, censurato, in modo più generale, il modo di procedere

dell’assicuratore LAINF resistente il quale sottoporrebbe agli assicurati dei

questionari d’infortuni da compilare senza sufficienti spiegazioni, per poi

utilizzare le dichiarazioni iniziali come elemento giuridico difficilmente

appellabile (cfr. doc. I).

1.4. L'Istituto

assicuratore, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se correttamente o meno l’Istituto assicuratore convenuto

ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione alla lesione dentaria

occorsa all’assicurato nel mese di aprile 2007.

2.3. Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2.4. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.5. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr.

RAMI 2004 U 530 pag. 576).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica, mentale o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.6. Si evince

dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag.

313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid.

2a).

2.7. Il TFA ha

avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata

l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

Sono, in

particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di

osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in

una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992

U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

Per

contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di

mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta

confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in

una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992

nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid.

2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).

L’Alta

Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un

proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 pag. 84 segg.), né

il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr.

STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).

Pronunciandosi

in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria

masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una

pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi,

riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U

305/02 del 26 febbraio 2004.

Alla

medesima conclusione il TFA è giunto in un caso in cui un’assicurata si è rotta

un dente mangiando una pizza alle olive surgelata nella quale si trovava

un’oliva non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

In una

sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato

aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"

ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

2.8. Per quanto

concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su

fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha

sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

Nella sentenza U 229/01 del

21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio, l’Alta Corte

ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia

prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito

(Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario.

Si

tratta del resto di una giurisprudenza costante.

In una decisione K 207/00 del

26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del

pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la

presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante

dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata.

In una sentenza K 202/00 del

18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di

un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha

deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e

straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il

corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità

aveva ingoiato.

In una sentenza del 27

agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento

esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa,

trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente

masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva

controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.

In

un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, l'Alta Corte ha stabilito che un

assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato

vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato

subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha

dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era

un corpo estraneo all'alimento

Questo principio era già

stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati

avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza

essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i

casi, la nostra Massima Istanza ha ritenuto non essere stata resa verosimile

l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella

causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto

1992 nella causa M.).

L’Alta

Corte in una sentenza U 252/02 del 30 marzo 2004, pubblicata in DLA 2004 U 518

pag. 433, confermando un precedente giudizio di questa Corte, ha deciso che la

rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato mangiando una barretta

alimentare contenente anche frutta disidratata non era da ricondurre ad un

fattore esterno straordinario.

In

particolare il TFA ha rilevato:

"

(…)

5.

5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo

D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario

andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta

da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva

esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era

prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare

il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne

l'esistenza.

5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione

di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre

guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca

S., di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto

con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un molare.

Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto segue:

"Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani duri

in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente dura,

li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato che tra

questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era rotto".

Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il ricorrente ha

però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse effettivamente da

ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta aperta, depositata nel

porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della giacca, poteva esservisi

attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani abrasivi provenienti dai

cantieri da lui regolarmente visitati per motivi professionali.

6.

6.1 In concreto va da un lato rilevato che

dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che

esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo

la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza.

Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non

era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri

nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento

definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a

comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi

fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di

sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale

esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si

sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la

fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta,

può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere

paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U

61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi,

mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e

congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno

straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in

questo tipo di alimenti.

6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione

dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella

barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti

è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia

nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei

grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività

svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per

sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed

essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si

intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale federale

delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande vengono

consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del difetto,

rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di fattore

esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2,

citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed.,

Zurigo 2003, pag. 27).

6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in

cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore

esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia

verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle

dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si

sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in

precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in

qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe

almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile

la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio

e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore

esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in

grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse,

ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re

T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad

un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV

no. 50 pag. 146 consid. 5)." (STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U

252/02, consid. 5 e 6)

Infine la

nostra Massima Istanza, in una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, ha

ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se

l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte

dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa essere

individuato.

2.9. Nella

presente fattispecie l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio del 21 maggio

2007, come già menzionato nei fatti, ha indicato che il 10 aprile 2007,

addentando un boccone di risotto si è rotto un dente (cfr. doc. Z1).

L’insorgente,

il 30 maggio 2007, ha compilato il “Questionario per lesioni ai denti causate

dalla masticazione di alimenti” sottopostogli dall’assicuratore LAINF

resistente.

Il tenore

delle domande e delle relative risposte è il seguente:

"

1. Data esatta dell’evento? Risposta: 10.4.07

Considerandi

2.

Quando

si è recato per la prima volta da dentista a seguito di tale danno? Risposta: 12.4.07

3.

A

quale precisa circostanza attribuisce la rottura del dente? (p.f. dia una

descrizione esatta e completa)

Risposta: la masticazione di un boccone di risotto

4.

Quale

alimento stava mangiando? Riso

Risposta: risotto

Se si

tratta di frutta a nocciolo, questa era:

Risposta: o snocciolata? o non snocciolata?

5.

Ha

masticato qualcosa di duro?

Risposta: SI o NO

Se sì, di

cosa si trattava e in quali circostanze ha masticato:

Risposta: Stavo

cenando, probabilmente un chicco duro o un sassolino

Lei

ha visto questo corpo duro oppure si tratta di una sua supposizione? In altre

parole come ha accertato l’evento?

Risposta: Ho

percepito chiaramente l’oggetto non appena addentato

E a suo

giudizio a quale causa è da far risalire il danno patito?

Risposta: alla masticazione dell’oggetto

6.

Se

prodotto acquistato. Designazione del tipo e della marca del prodotto:

Risposta: in genere acquisto riso Carolina (__________ o __________), ma a

volte altre marche. In quell’occasione non saprei.

Centro e

luogo dell’acquisto:

Risposta: in genere a __________

Ha

riferito quanto accadutole alla Direzione del centro di acquisto? Con

visita personale? NO

Ev.

mostrando l’oggetto causa del danno? NO

Con

scritto informativo? NO

Se sì,

voglia allegare copia della sua comunicazione

Se no,

voglia procedere entro breve accludendocene una copia

7.

Ci

sono testimoni? Se sì, annoti p.f. nominativo e indirizzo esatto

8.

Osservazioni”

(Doc. A3)

Nell’opposizione

dell’11 luglio 2007, inoltrata contro la decisione formale del 12 giugno 2007

con cui la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. Z6), l’assicurato

ha sottolineato che nella sua dichiarazione “Stavo cenando, probabilmente un

chicco duro o un sassolino” in relazione alla domanda “… di cosa si

trattava e in quali circostanze ha masticato” vi è la certezza che la causa

sia stata il boccone di risotto, l’incertezza riguarda se si sia trattato di un

chicco duro piuttosto che di un sassolino, entrambi eventi straordinari ma che

hanno una probabilità statisticamente significativa di trovarsi in un boccone

di risotto (cfr. doc. Z8).

Nell’atto

ricorsuale l’insorgente ha puntualizzato di avere percepito chiaramente un

oggetto esterno all’interno del boccone e che il fatto di non avere visto

l’oggetto, in quanto deglutito, non prova la sua inesistenza, bensì giustifica

la sua incertezza riguardo alla natura dell’oggetto tra due categorie identificate,

e meglio un chicco duro o un sassolino (cfr. doc. I).

2.10

La questione

contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario

nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 13 dicembre 2006.

Gli altri

elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in

effetti, manifestamente realizzati.

Il TCA

rileva che nel caso di specie dalla documentazione agli atti, segnatamente dalle

dichiarazioni espresse dal ricorrente nel ricorso, secondo cui egli ha comunque

ingerito il corpo estraneo (cfr. doc. I; consid. 2.9.), risulta evidente che il

medesimo, benché nel “Questionario per lesioni ai denti causate dalla

masticazione di alimenti” abbia indicato di avere percepito chiaramente

l’oggetto non appena addentato (cfr. doc. A3), non ha visto l’oggetto duro e

nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza che sarebbe all’origine

della lesione dentaria.

L’assicurato

medesimo, nell’opposizione e nel ricorso, ha del resto evidenziato che vi è

incertezza per quanto attiene alla natura dell’oggetto che ha provocato la

lesione dentaria, ossia se si è trattato di un chicco duro di riso o di un

sassolino (cfr. doc. Z8, I; consid. 2.9.).

Nell'evenienza

concreta, quindi, l’insorgente semplicemente presume che ad avere provocato il

danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non

è tuttavia stato in grado di accertare direttamente.

Al

riguardo, è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca

all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante,

l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Nell'ambito

del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio

inquisitorio (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006 consid. 2.2.1.; SVR 2001

KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 p.

212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C

162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di

collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove

ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA U 454/04 del

14.

febbraio 2006 consid. 2.2.1.; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U

133/02; DLA 2002 p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U

202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio

2001.

nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).

Nell'ambito

delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo

disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti

in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che

presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50

p. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28

novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).

Non è,

quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi

possibile.

Fra tutti

gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che

sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va, pure,

ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio

secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel

dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006

consid. 2.2.1.; STFA del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del

26.

settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal

administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32

consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249;

RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).

Giova

ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,

occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario:

non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto

che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

Questo

procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss

consid. 2).

In simili condizioni, nel

caso di specie, visto che l’assicurato non è riuscito a identificare esattamente

il corpo estraneo, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.8.), anche nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno,

non sarebbe dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia

trattato di un fattore esterno straordinario.

In particolare, non si può

escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in

effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di

lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimenti

operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale esperienza della

vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri

sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.

Per alcuni casi analoghi,

in cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza

tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza

all’origine del danno alla salute, cfr. STCA 35.2005.78 dell’8 novembre 2005; STCA

35.2004.92

del 19 gennaio 2005; STCA 35.2004.51del 10 dicembre 2004.

Va,

peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle

dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e

dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a

un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto

meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA U 200/99 del 20

dicembre 1999).

In una

sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p.

477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con

un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in

via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è

stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto

l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.

Non

essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza

preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non

basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve

constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).

2.11

Infine, va rilevato che il

TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa

della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un

dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.

a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss.,

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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