35.2007.83
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7 novembre 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
35.2007.83
Data decisione, Autorità:
07.11.2007, TCA
Titolo:
Caduta con traumi contusivi a testa, osso sacro e polso sx (01-2006). Annuncio ricaduta per dolori regione lombo-sacrale (08-2006). Negata eziologia traumatica a tali disturbi poiché nel frattempo raggiunto status quo sine. Rifiutata assistenza giudiziaria per assenza requisito esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 61 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.83
mm
Lugano
7 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto
2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
gennaio 2006, RI 1, dipendente della __________, società di gestione del
Ristorante __________ di __________ in qualità di cuoca
e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è
scivolata su una lastra di ghiaccio ed è caduta a terra.
A causa
di questo sinistro, essa ha riportato, secondo la dott.ssa __________, traumi
contusivi alla testa (in particolare, alla regione occipitale), all’osso sacro,
nonché al polso sinistro (cfr. doc. 4).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con certificato
del 5 luglio 2006, la dott.ssa __________ ha attestato una piena capacità
lavorativa dal 16 giugno 2006 e ha dichiarato chiusa la cura medica (doc. 12).
1.2. Nel corso
del mese di agosto 2006, è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico
assicurato, con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 4 agosto 2006 (doc.
14), relativamente alla quale l’amministrazione ha ammesso la propria
responsabilità (doc. 18).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 29 maggio 2007, ha negato il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 30 gennaio 2007, ritenuto che, a contare da tale
data, l’assicurata avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine del
sinistro del 30 gennaio 2006 (doc. 76).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 80),
la CO 1, in data 17 agosto 2007, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 86).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 30 agosto 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a corrisponderle le prestazioni
di legge a dipendenza dell’infortunio del 30 gennaio 2006.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente, posto che l’esistenza
di una relazione di causalità naturale non sarebbe contestata dall’assicuratore
infortuni convenuto, sostiene che i disturbi localizzati nella regione
lombo-sacrale costituirebbero pure una conseguenza adeguata del sinistro del
gennaio 2006 (doc. I, p. 5s.: “È evidente che una caduta sul ghiaccio come
quella verificatasi, dove si picchia malamente la schiena, è secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita atta a provocare dolori
e patologie come quelle di cui soffre la ricorrente.”).
La
ricorrente rimprovera inoltre alla CO 1 di non avere dimostrato, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, il raggiungimento dello status quo
sine a far tempo dal 30 gennaio 2007.
Da un
lato, essa non avrebbe mai sofferto di disturbi in sede lombo-sacrale prima di
restare vittima dell’evento in questione (doc. I, p. 7s.: “In questo senso non
si può accettare la tesi di controparte la quale sostiene che sia raggiunto lo
status quo sine. Dato che la ricorrente non soffriva di tali disturbi prima
dell’infortunio, non si può ragionevolmente sostenere che, ora che soffre di
questi disturbi, la sua situazione è come quella anteriore all’infortunio, o
che in ogni caso oggi la ricorrente si trova nella situazione in cui si sarebbe
trovata secondo un corso normale degli eventi, quindi senza infortunio. Questa
tesi è inaccettabile.”).
Dall’altro,
l’amministrazione avrebbe fatto capo a una perizia di parte (doc. I, p. 9).
1.5. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, richiamando gli argomenti già sviluppati in sede di decisione
su opposizione 17 agosto 2007 (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni
era legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 30 gennaio
2007, oppure no.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione della CO 1 di negare il proprio obbligo a
prestazioni a contare dalla fine del mese di gennaio 2007, è stata presa
facendo capo alla valutazione espressa del dott. __________, spec. FMH in medicina
interna e in reumatologia.
Il medico
fiduciario appena menzionato ha visitato personalmente RI 1 il 1° dicembre
2006.
In
quell’occasione, egli ha diagnosticato una sindrome toracovertebrale cronica su
disturbi statici del rachide e decondizionamento muscolare, una sindrome lombospondilogena
cronica con possibile componente radicolare irritativa L5 a sinistra su condrosi
L4/5 e condrosi dorsale L5/S1, disturbi statici del rachide e decondizionamento
muscolare, esiti da trauma contusivo della colonna vertebrale il 30 gennaio
2006, nonché un’epicondilopatia omeroulnare a sinistra (doc. 31, p. 1 e 7).
Per
quanto concerne l’eziologia dei disturbi lamentati dall’assicurata, il
reumatologo ha dichiarato di potersi determinare in merito, soltanto dopo avere
preso conoscenza degli esiti della prevista RMN lombare, della documentazione
medica relativa all’incidente della circolazione occorso all’assicurata nel
1991, nonché di quella riguardante la malattia comiziale (doc. 31, p. 7:
“L’origine degli attuali disturbi non è ancora definitivamente chiarita;
l’assicurata verrà prossimamente sottoposta ad un esame di risonanza magnetica
del rachide lombare; tutta la documentazione radiologica realizzata prima e
dopo l’infortunio del 30.1.2006 compresi gli atti LAINF (cartacei e
radiografie) riguardanti l’infortunio del 1991, allorché la paziente era stata
ricoverata dopo un incidente della circolazione, per la durata di almeno 10
giorni presso l’Ospedale __________ di __________, con conseguenti dolori al
rachide durante almeno 2 anni, mi potranno in seguito essere trasmessi per la
definizione del caso in particolare per una presa di posizione a riguardo del
nesso di causalità con l’infortunio del 30.1.2006. A questo proposito bisognerà
pure richiedere al neurologo curante Dr. __________ di __________ di inviare un
resoconto per quanto riguarda la malattia comiziale appurando se vi siano state
crisi epilettiche durante gli ultimi anni.”).
La RMN
lombare è stata eseguita in data 6 febbraio 2007 e ha mostrato, a livello di
L4-L5, un disco intersomatico fissurato in sede mediana e paramediana a destra,
dove sporge lievemente e può essere a contatto con la radice di L5 e, a livello
di L5-S1, un disco intersomatico disidratato, lievemente assottigliato che
sporge lievemente in sede paramediana a destra, a contatto con la radice di S1,
nonché cisti radicolari D10 a destra, S2 a sinistra e S3 a destra (doc. 47).
Quindi,
nel corso del mese di aprile 2007, l’amministrazione ha di nuovo consultato il
reumatologo dott. __________, al quale è stata sottoposta la documentazione
raccolta nel frattempo, ossia il rapporto 22 gennaio 2007 del dott. __________,
coordinatore del Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________
(doc. 40) e il referto relativo alla risonanza magnetica del 6 febbraio 2007 (cfr.
doc. 58).
Con
rapporto del 30 aprile 2007, il fiduciario ha sostenuto che l’insorgente è
reputata avere raggiunto lo status quo sine a decorrere, al più tardi,
dal 30 gennaio 2007, trascorso un anno dall’infortunio in questione (doc. 70).
Il dott. __________
ha confermato il proprio apprezzamento anche dopo aver preso visione
dell’incarto riguardante l’infortunio del 1991, assicurato presso la Cassa
malati __________ (cfr. doc. 72).
2.7. La
ricorrente afferma che l’amministrazione avrebbe ammesso l’esistenza del nesso
di causalità naturale, di modo che in discussione vi sarebbe soltanto
l’adeguatezza (cfr. doc. I, p. 5).
È vero
che l’assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto l’eziologia infortunistica
dei disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, in occasione dell’annuncio
sia del caso iniziale (sulla base della valutazione del dott. __________, spec.
FMH in medicina interna, cfr. doc. 18, p. 2) che della ricaduta dell’agosto
2006.
Tuttavia,
ciò che la CO 1 non riconosce è la persistenza del nesso causale naturale oltre
la fine del mese di gennaio 2007, questione, quella dell’estinzione
della causalità naturale, che è appunto oggetto della procedura sub judice.
Fatta
questa premessa, il TCA, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto, ritiene che il parere espresso dal reumatologo dott. __________
(cfr. doc. 31, 70 e 72),
possa validamente costituire da base al giudizio che è
ora chiamato a rendere.
In tale
contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Questo
Tribunale osserva che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista
interpellato dalla CO 1 é conforme alla dottrina medica dominante, secondo la
quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo
stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi
alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse
mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia appunto di traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, STFA U 125/97 del 31
dicembre 1997, consid. 4c, e STFA inedita del 4 settembre 1995, consid. 4a;
cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in cui il TFA, riferendosi alla
sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile 1995, ha esplicitamente ribadito
che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una
contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza
di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i
propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr.,
pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule,
in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage
1985).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al
riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18
settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere
presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a
condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2)
Nella concreta evenienza, l’infortunio in discussione - una semplice caduta dalla posizione
eretta - non appare idoneo ad avere causato delle lesioni strutturali a livello
del rachide, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dott. __________,
spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia
dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia da lui elaborata per
conto di questa Corte nella causa 35.1998.78, concernente un assicurato che era
rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione,
segnatamente, del rachide lombo-sacrale.
In sintesi, a mente del perito giudiziario, traumi alla
colonna vertebrale quali quelli riportati dall’assicurato in occasione dei
succitati due eventi infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle
parti molli ma non sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla
colonna vertebrale, né un aggravamento direzionale di preesistenti segni
degenerativi dei dischi intervertebrali:
"
Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt
aus biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der
LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen
Kräften, die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken.
Entsprechend entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie
das auch bei Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen
mit Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch
ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom
führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel
im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab.
(…).
Beim zweiten Unfall vom 06.03.1997 muss derselbe
Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst Knie- und Flankenschmerzen
im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar, dass auch dieses Mal eine
gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder verstärkt Kreuzschmerzen
auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um eine geringe
Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der Patient konnte
sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen anfänglich sogar
eher im Hintergrund.
Ein solches Wirbelsäulentrauma, das nur zu
Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet, eine definitive Schädigung der
Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht geeignet, eine vorbestehende,
degenerativ veränderte Bandscheibe in richtunggebender Weise zu
verschlechtern."
Da
quanto precede ne discende che le alterazioni oggettivate grazie all’esame di
risonanza magnetica del 6 febbraio 2007, non possono essere
state né causate (donde la loro preesistenza), né aggravate in modo duraturo
dall’evento traumatico del gennaio 2006.
In questo contesto, è
irrilevante la circostanza che, antecedentemente al sinistro del 30 gennaio
2006, RI 1 non avrebbe mai sofferto di disturbi in sede
lombo-sacrale.
In
effetti - a prescindere dal fatto che dalla documentazione relativa all’evento
del 1991 risulta l’esatto contrario -, il già citato neurochirurgo dott. __________,
in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente
un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a
seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state
diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6, ha spiegato che
le alterazioni degenerative del rachide si sviluppano frequentemente durante il
secondo e il terzo decennio di vita, che in base all’esperienza possono
rimanere lungamente asintomatiche e che nella maggior parte dei casi si
manifestano in occasione di un evento bagattella:
"
(…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule
beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und
dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie
radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu
Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine
Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,
und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand
überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und
dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,
die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst
maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin
vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s.)
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi denunciati
dall’insorgente a livello lombo-sacrale, trascorso un anno dall’infortunio, non
costituivano più una conseguenza naturale di quest’ultimo.
2.8. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lei richiesto
(cfr. doc. I, p. 9s.).
2.8.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo,
cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla
o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Questa
Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA
del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001
nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,
5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia
253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).
Nel caso
concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata
nella Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese
di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
In
particolare, come esposto ai considerandi precedenti, il patrocinatore
dell’assicurata avrebbe potuto e dovuto rendersi immediatamente conto che
l’apprezzamento dello specialista consultato dall’amministrazione circa la
natura dei disturbi lombo-sacrali trascorso un anno dalla data del sinistro,
era conforme alla dottrina medica dominante e alla giurisprudenza.
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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