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Decisione

35.2007.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 aprile 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi presentati da RI 1 a

livello lombare, oggetto dell’annuncio d’infortunio del 25 gennaio 2006,

costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico

del 27 dicembre 2005, oppure no.

L’assicuratore

infortuni convenuto lo nega facendo capo agli apprezzamenti espressi in

proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

In

effetti, con il suo rapporto dell’8 settembre 2006, il medico fiduciario appena

menzionato ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi in questione, sostenendo,

innanzitutto, che immediatamente prima dell’evento del dicembre 2005,

l’assicurata aveva ancora necessitato di cure su base stazionaria per problemi

legati alla spondilodesi lombare.

D’altro

canto, riferendosi alla diagnosi posta dal Prof. __________ nel suo referto del

16 marzo 2006 (“spondilodesi L3/L4 traumatizzata”), il dott. __________

ha segnalato che questo sanitario non è riuscito a, citiamo: “fornire da un

profilo medico un’argomentazione oggettiva, basata su referti strutturali.”. D’altronde,

sempre a detta del fiduciario, il confronto della documentazione per immagini

anteriore e posteriore il sinistro del dicembre 2005, non mostra alcun

mutamento.

A parlare

a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità naturale, vi è inoltre la

circostanza che la ricorrente ha atteso tre settimane prima di consultare un medico,

ciò che appare incompatibile con l’insorgenza di una nuova lesione, così come con

lo svolgimento del lavoro di distribuzione della posta.

Secondo

il dott. __________, all’origine dei disturbi vi sarebbe piuttosto, citiamo:

“un malposizionamento eccentrico della vite e in parte fuori dalla sede ossea

(ossia del peduncolo sinistro) della vertebra L3, precisamente sede della

reattività osteo-blastica descritta dal radiologo. Siamo quindi in presenza di

un postumo dell’intervento del 2004, operazione che non ha purtroppo condotto

alla correzione dell’olistesi/scoliosi, se non nella misura di appena 2-3

gradi. Per contro, da un profilo medico-scientifico non ci sono residui

post-traumatici di qualsiasi tipo, tanto meno di recente data (periodo di

Natale 2005).” (doc. 28).

In

occasione del consulto del 5 dicembre 2006, il Prof. dott. __________, Primario

di chirurgia vertebrale presso la __________ di __________, ha affermato, per

quanto qui di interesse, che all’origine della nota sintomatologia vi era il

segmento adiacente alla spondilodesi L3/L4, il quale presentava, anche all’esame

radiologico, uno scompenso (“Nachbarsegment Dekompensation” - doc. 49).

Chiamato

a pronunciarsi su questa ulteriore documentazione medica, il dott. __________

si è riconfermato nella propria valutazione, evidenziando in particolare che,

citiamo: “… la descritta “decompensazione” del segmento adiacente (L2/L3), era

riconoscibile già in gennaio 2005, risp. un ampiamento craniale della

spondilodesi lombare già allora indicato, considerata un’insufficiente

correzione del segmento scoliotico sinistro-convesso L2/L3 nonché avanzata

discopatia con marcata disidratazione e protusione posteriore. A questo si

aggiunge, come già segnalato in modo dettagliato l’8.9.2006 una posizione

eccentrica, in buona parte extra-ossea, della vite transpeduncolare L3 a

sinistra, identica localizzazione della iperattività scintigrafica.” (doc. 50).

Nel corso

del mese di gennaio 2007, RI 1 ha consultato privatamente il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In

quell’occasione, lo specialista appena citato si è riservato di formulare una

Considerandi

presa di posizione “circostanziata” sull’aspetto medico-assicurativo,

non appena in possesso della documentazione completa (ovvero dei pareri del

medico di circondario e del rapporto operatorio del Prof. __________ - doc.

69).

Il 1°

febbraio 2007 l’assicurata è stata sottoposta a un intervento di ampliamento

della spondilodesi verso craniale, dal segmento L3/L4 a quello L2/L3 (doc. 83).

Con

rapporto del 16 luglio 2007, il medico di fiducia dell’CO 1, riferendosi al

reperto intraoperatorio, si è così espresso:

" Con

quest’ultimo intervento correttivo sono stati confermati tutti gli elementi

patologici evidenziati da parte nostra l’8.9.2006, di natura esclusivamente

degenerativo-morbosa, senza nota di alcuna lesione strutturale post-traumatica,

tanto meno riconducibile all’evento fatto valere del 27.12.2005.” (doc. 84)

In corso

di causa, il TCA ha trasmesso al dott. __________ il referto operatorio 1°

febbraio 2007, nonché le diverse prese di posizione del dott. __________,

chiedendogli un parere circostanziato a proposito dell’eziologia dei disturbi

oggetto dell’annuncio d’infortunio del 25 gennaio 2006 (doc. XVI).

Per

quanto qui di interesse, il succitato chirurgo ortopedico ha, da una parte,

riconosciuto che, in occasione dell’operazione del 1° febbraio 2007, il dott. __________

non ha potuto oggettivare, citiamo: “nessuna alterazione strutturale acquisita

riconducibile a un evento infortunistico puntuale in corrispondenza in

particolare della spondilodesi segmentale L3-L4.”.

Dall’altra,

egli ha tuttavia sostenuto che il sinistro del dicembre 2005 ha comportato,

citiamo: “… un cambiamento del carattere dei disturbi risentiti di entità tale

da indurre il prof. __________ a porre l’indicazione, rispettivamente a

procedere, a una spondilodesi aggiuntiva del segmento L2/L3.”.

Per

quanto concerne la tesi espressa dal dott. __________ a proposito dei motivi

che avrebbero determinato l’intervento chirurgico del 1° febbraio 2007

(insufficiente correzione del segmento scoliotico e posizionamento eccentrico

di una vite), il dott. __________ ha dichiarato di non poterla condividere

(doc. XVII).

Il

contenuto del rapporto 21 gennaio 2008 del dott. __________ è stato commentato

criticamente dal medico di fiducia dell’amministrazione, il quale ha fatto

osservare, segnatamente, che il preteso cambiamento nella sintomatologia

soggettiva non trova riscontro nei, citiamo: “… referti oggettivi e tanto meno

dallo stesso rapporto operatorio dell’1.2.2007. Leggendo questo rapporto si

nota che l’indicazione per il nuovo intervento è motivata da una posizione

viziosa e instabilità L2/L3 (Fehlstellung und Istabilität L2/L3)!” (doc. XIX

bis).

In data

11.

marzo 2008, questo Tribunale si è rivolto al Prof. dott. __________ nei

termini seguenti:

"

(…)

Zu Zwecken der Gerichtsuntersuchung bitte ich Sie,

mir mitzuteilen, ob Sie bei dem chirurgischen Eingriff vom 1. Februar 2007 die Verletzung einer anatomischen

Struktur objektivieren konnten, die mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit auf das Trauma zurückzuführen ist, das die Versicherte am 27. Dezember 2005 davongetragen hat, oder nicht. Bei

Bestätigung bitte ich Sie, die Verletzung genauer anzugeben.

Zu Ihrer Information und unter Bezugnahme auf Ihren

Bericht vom 16. März 2006 („Die

Patientin berichtet über einen sehr guten Verlauf bei St. n. Spondylodese L3/4

bei Discopathie. Erst als die Patientin…“) teile ich Ihnen mit, dass sich

die Versicherte vom 6. bis zum 25. November 2005 im Rehazentrum Leukerbad

aufgehalten hat.

Aus dem diesbezüglichen Befund geht insbesondere

Folgendes hervor, ich zitiere: „Zudem bestehen seit ca. 6 Monaten langsam

progredente, tieflumbale Schmerzen, die vor allem bei Immobilisation (längeres

Sitzen und Stehen) auftreten und gelegentlich in den rechten Oberschenkel

ausstrahlen.“.

(doc. XXII)

Questa

la risposta che lo specialista in questione ha fornito al TCA il 18 marzo 2008:

"

Die Frage ist mit “nein” zu beantworten: direkte

posttraumatische Folgen konnten nicht verifiziert werden.

Diese Aussage bedarf jedoch einer Erläuterung.

Die Indikation wurde, wie bereits ausgeführt, auf Grund der „Überlastung“ des

Segments L2/3 oberhalb der Versteifung gestellt. Überlastungen in benachbarten

Segmenten in Anschluss an Versteifungsoperationen sind nicht allzu selten.

Allerdings ist die kurze Zeitspanne zwischen Operation und „Dekompensation“ bei

Frau RI 1 ausserordentlich kurz. Es ist also anzunehmen, dass durch die

Versteifung eine gewisse Überlastung stattgefunden hat, die aber der Patientin

bis zum Unfall keine Schmerzen bereitete. Durch die Erschütterung des Unfalls

und den axialen Stoss, den die Wirbelsäule offensichtlich erlitt, ist denkbar,

dass das System dekompensierte und sich durch den Sturz Schmerzen einstellten.

Für eine Ursächlichkeit des Unfalls sprechen

einerseits der Beginn der Schmerzen mit dem Unfall und andererseits die

Verbesserung der Schmerzen durch die Anschlussoperation.“

(doc.

XXIII, p. 4)

Il

medico di circondario dell’CO 1 si é ancora espresso in merito il 18 aprile

2008.

(doc. XXVIII 1).

2.6

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi dal parere

espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________,

sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e

assicurativa, nella misura in cui ha sostenuto che non è stata dimostrata, con

un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di una relazione di

causalità naturale tra i disturbi lombari e l’infortunio del

27.

dicembre 2005 (cfr. doc. 28, 50, 84 XIX bis e XXVIII 1).

In

proposito, occorre considerare che, per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

Del resto, nemmeno il fatto che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo

che l'affare è divenuto contenzioso, è, di per sé, sufficiente a suscitare dei

dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8 settembre 2000).

È infine utile segnalare

che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________,

ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati

espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare

personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95

del 2 luglio 1996).

In particolare, il TCA osserva

che gli specialisti che hanno avuto occasione di pronunciarsi sul caso dell’assicurata,

ritengono unanimamente che i disturbi risentiti da quest’ultima non correlano

con alcuna alterazione strutturale di natura infortunistica (cfr. rapporto

16.7.2007

del dott. __________ - doc. 84: “Con quest’ultimo intervento

correttivo sono stati confermati tutti gli elementi patologici evidenziati da

parte nostra l’8.9.2006, di natura esclusivamente degenerativo-morbosa, senza

nota di alcuna lesione strutturale post-traumatica, tanto meno riconducibile

all’evento fatto valere, …”, rapporto 21.1.2008 del dott. __________ - doc.

XVII: “In accordo con il referto descritto alla risonanza magnetica del gennaio

2006, anche nel rapporto operatorio dell’1.2.2007 il prof. __________ non

descrive nessuna alterazioni strutturale acquisita riconducibile a un evento

infortunistico puntuale in corrispondenza in particolare della spondilodesi

segmentale L3-L4.”, rapporto 18.3.2008 del Prof. dott. __________ - doc. XXIII: “Die Frage ist mit “nein” zu beantworten: direkte

posttraumatische Folgen konnten nicht verifiziert werden.“ - il corsivo é

del redattore).

Visto

quanto precede, questa Corte non può fare proprio il parere espresso del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel suo

rapporto dell’8 settembre 2006, aveva sostenuto che il segmento vertebrale

adiacente alla spondilodesi, era interessato da una discopatia, espressione, a

suo dire, della traumatizzazione riportata il 27 dicembre 2005

(doc. 31).

In questo

contesto è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli

infortuni, vige il principio secondo cui i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno

alla salute oggettivamente dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006,

35.2002.4

del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del

13.

settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003,

35.1998.57

del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del

13.

marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio

1999).

D’altro

canto, questa Corte prende atto che, secondo il Prof. dott. __________, a

favore dell’esistenza di un legame causale naturale con il sinistro assicurato,

vi é la circostanza che i dolori avrebbero avuto inizio in coincidenza con

quest’ultimo evento e, d’altra parte, che essi sarebbero migliorati grazie

all’intervento del febbraio 2007 (doc. XXIII, p. 4).

Nondimeno

- e a prescindere dal fatto che facendo uso dell’aggettivo “pensabile” (“… denkbar,

…”), lo specialista appena menzionato si è di fatto espresso in termini di mera

possibilità, ciò che da un profilo probatorio non basta (cfr. consid. 2.3.)

-, occorre in ogni caso sottolineare che la tesi da lui difesa parte

dall’errato presupposto (verosimilmente indotto dalle dichiarazioni

dell’assicurata stessa; cfr., al riguardo, il verbale di audizione del

27.6.2006

- doc. 18, p. 2: “Dopo 6 mesi di cure e convalescenza era guarita. Non

aveva disturbi, non seguiva cure nonostante il suo lavoro pesante (pesi e

spostamenti a piedi e il dentro-fuori dall’auto).” - il corsivo è del

redattore) che grazie all’operazione di spondilodesi del mese di novembre 2004,

l’insorgente non accusava più disturbi alla schiena (cfr., ad esempio, il

referto 16.3.2006 - doc. 10: “Die Patientin berichtet über einen sehr guten Verlauf

bei St. n. Spondylodese L3/L4 bei Discopathie. Erst

als die Patientin im letzten Dezember auf das Gesäss stürzte sind wieder neue

Beschwerden auftreten, …“ e quello 18.3.2008 - doc.

XXIII, p. 4: „Es ist also anzunehmen, dass durch die Versteifung eine gewisse

Überlastung stattgefunden hat, die aber der Patientin bis zum Unfall keine

Schmerzen bereitete.“ - il corsivo é del redattore).

Ora,

fra gli atti di causa figura il rapporto 25 settembre 2006 del Rehazentrum

Leukerbad, afferente a una cura semistazionaria di cui la ricorrente aveva

beneficiato durante il periodo 6-25 novembre 2005, cura conclusasi appena un

mese prima dell’evento infortunistico in discussione.

Da questo documento emerge

che RI 1 soffriva di una sindrome panvertebrale con,

segnatamente, una sindrome lombovertebrale cronica su scoliosi compensata,

squilibrio muscolare e stato dopo operazione chirurgica lombare del novembre

2004.

Per quel

che qui più conta, risulta inoltre che, da circa sei mesi, essa lamentava dei

dolori progredienti alla regione lombare, che insorgevano principalmente in

caso di mantenimento prolungato della stessa posizione (seduta e/o eretta) e

che irradiavano occasionalmente verso la coscia destra (doc. 33, p. 1).

Appare quindi

relativizzata anche la valutazione enunciata dal dott. __________, nel suo

referto del 21 gennaio 2008. (cfr. doc. XVII, p. 2). In quella sede, il citato

chirurgo ortopedico ha in effetti posto l’accento proprio sul cambiamento nei

disturbi denunciati dall’assicurata, che si sarebbe verificato posteriormente alla

caduta del dicembre 2005.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il

grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra

i problemi al rachide lombare annunciati all’CO 1 nel mese di gennaio

2006.

e l’infortunio occorso nel dicembre 2005.

A

ragione, pertanto, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità

relativamente a tali disturbi.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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