35.2007.88
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21 febbraio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
35.2007.88
Data decisione, Autorità:
21.02.2008, TCA
Titolo:
10/2006 assicurata cade da sedia e riporta fratture polso destro. Decorso complicato da insorgenza algodistrofia di Sudeck. Determinazione capacità lavorativa a decorrere da 05/2007. Ammessa totale inabilità sino a data decisione impugnata. Rinvio atti per fissare successiva capacità lavorativa
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.88
mm
Lugano
21 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio
2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
ottobre 2006, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di addetta alla piegatura di capi di abbigliamento e, perciò, assicurata d’obbligo
contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è caduta da una sedia e ha riportato la
frattura del radio distale e del processo stiloide ulnare del polso destro
(cfr. doc. 1 e 5).
Il
decorso post-infortunistico è stato complicato dall’insorgenza di un’algodistrofia
di Sudeck che ha interessato tutto il braccio destro, con capsulite retrattile
alla spalla destra (cfr., ad esempio, doc. 23, p. 2).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale del
10 maggio 2007, ha dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro con
effetto immediato (doc. 43).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (doc. 46), l’amministrazione, in
data 24 luglio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
57).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 7 settembre 2007, RI 1, patrocinata dal Patronato RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle
ulteriori indennità giornaliere dopo il 9 maggio 2007, facendo riferimento alle
certificazioni dei propri medici curanti, i dottori __________ e __________
(doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il chirurgo della mano, dott. __________,
il quale è stato invitato a pronunciarsi di nuovo sulla capacità lavorativa
dell’assicurata, tenuto conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro a
proposito delle mansioni che quest’ultima era chiamata a svolgere (doc. V).
La sua
risposta è datata 28 novembre 2007 (doc. VI).
L’Istituto
assicuratore ha preso posizione il 19 dicembre 2007 (doc. VIII), mentre
l’insorgente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare l’assicurata totalmente abile al lavoro a far tempo dal 10 maggio
2007, oppure no.
Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992,
p. 91).
2.3. Dalle tavole processuali
emerge che l’amministrazione ha preso la decisione di dichiarare RI 1 abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 10 maggio 2007,
facendo capo alla valutazione del proprio medico di __________, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
In
effetti, in occasione della visita fiduciaria di controllo dell’8 maggio 2007,
il dott. __________, refertato, citiamo: “… un deficit di estensione di 25°,
risp. 20° alla duzione radiale del polso destro. A questo si aggiunge una
diminuzione dell’abduzione alla spalla destra di 40°, risp. deficit di
rotazione complessiva di 25°. La forza bruta alla mano destra ridotta nella
misura del 50%, risp. alla presa di pinza (pollice-indice) nella misura di 1/3.
È pure incompleta la pronazione dell’avambraccio destro (deficit nella misura
di 20°.”, ha dichiarato l’insorgente completamente abile al lavoro a far tempo
dal 10 maggio 2007, tenuto conto delle, citiamo: “… leggere mansioni a cui è
adibita …” (doc. 42, p. 4).
Circa
l’ulteriore procedere terapeutico, il medico di __________ ha ritenuto indicata
l’esecuzione di ulteriori cicli di fisio- e ergoterapia (uno ciascuno), e,
successivamente, di un ciclo di fisioterapia limitato alla spalla destra (doc.
42, p. 4).
In sede
di opposizione, l’assicurata ha prodotto un certificato del proprio medico
curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale, in
occasione della consultazione del 15 maggio 2007, ha attestato una piena
inabilità lavorativa, riferendo che un tentativo di ripresa dell’attività
lavorativa non era stato coronato da successo, visto che la ricorrente, dopo
appena 30 minuti, aveva accusato forti dolori alla mano e polso destro con
irradiazione alla spalla (allegato al doc. 46).
In data 4
luglio 2007 ha avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, che già aveva avuto modo di visitare
l’assicurata nel corso del mese di marzo 2007 (cfr. doc. 29).
Dal
relativo referto risulta che il sanitario appena citato ha riscontrato una
situazione nettamente migliore rispetto al passato, tuttavia non tale da
consentire all’insorgente di lavorare in misura completa. In particolare, oltre
a una diminuita mobilità a livello della spalla, del polso e delle
metacarpo-falangee, il dott. __________ ha sottolineato che, radiologicamente,
la struttura ossea della mano destra presentava ancora un’atrofia, espressione
di un’algodistrofia in fase di risoluzione.
Egli ha
quindi dichiarato RI 1 abile in misura del 50% a contare dal 2 agosto 2007 e ha
disposto un approfondimento diagnostico da parte di un neurologo, visto il
sospetto di sindrome del tunnel carpale (doc. 53).
L’11 luglio 2007,
l’assicurata è stata sottoposta a ENG da parte del dott. __________, spec. FMH
in neurologia, esame risultato nella norma (doc. 54).
Con apprezzamento del 17
luglio 2007, il dott. __________ si è riconfermato nella propria valutazione
della capacità lavorativa dell’assicurata.
Dopo avere sostenuto che,
in occasione della visita di controllo, egli non aveva riscontrato “fattori
residuali invalidanti algodistrofici, neppure un residuale quadro radiologico
micro-maculare, …”, il medico di __________ ha rimproverato al dott. __________
Considerandi
di non avere considerato il tipo di mansioni professionali, né sottoposto la
ricorrente a esami pratici (doc. 55).
In data 18 luglio 2007,
l’insorgente è stata di nuovo visitata dal chirurgo della mano dott. __________,
il quale, preso atto delle risultanze dell’ENG, ha addebitato i disturbi ai
residui dell’algodistrofia e ha quindi ulteriormente dichiarato RI 1 abile al
50% a partire dal 2 agosto 2007 (doc. 56).
Il dott. __________ ha
confermato ancora il proprio parere circa la capacità lavorativa
dell’assicurata con il referto del 18 agosto 2007, in cui egli ha rilevato che,
citiamo: “l’algodistrofia è ben visibile dalle radiografie da me fatte e il
residuo è visibile anche su quelle del 04.07.07.” (doc. 60).
In corso di causa, il TCA
si è rivolto al dott. __________ nei termini seguenti:
"
Con referto del 5 luglio 2007, “considerati i
disturbi di carattere residuale dopo algodistrofia e considerata la probabilità
di una sindrome del tunnel carpale”, lei ha dichiarato l’assicurata abile al
lavoro in misura massima del 50% a far tempo dal 2 agosto 2007.
In occasione della consultazione del 18 luglio
2007, dopo avere preso atto dell’esito negativo dell’ENG dei nervi mediano e
ulnare a livello del polso destro ed avere imputato i disturbi accusati dalla
signora RI 1 a dei residui dell’algodistrofia, lei ha confermato l’esistenza di
una capacità lavorativa del 50%.
Da parte sua, l’assicuratore LAINF ha ritenuto
l’assicurata abile al lavoro in misura completa già a decorrere dal 10 maggio
2007, tenuto conto, in particolare, del tipo di mansioni che essa era chiamata
a compiere nell’ambito della sua attività professionale.
CO 1CO 1 12, contenente le indicazioni che erano
state a suo tempo fornite dal datore di lavoro a proposito del genere di
attività esercitata da RI 1, e le chiedo se conferma la sua valutazione della
capacità lavorativa oppure no.
Voglia, in ogni caso, motivare la sua risposta.”
(doc. V)
Questa la sua risposta del
28.
novembre 2007:
" Al
IV. paragrafo della prima pagina mi chiede se confermo la valutazione della
capacità lavorativa espressa nelle lettere con il Dr. __________
rispettivamente con l’Assicurazione CO 1.
Al 05.07.07 ritenevo che la paziente potesse iniziare a lavorare
il 02.08.07 al 50%. Sono convinto che la decisione sia giusta poiché si tratta
di una ripresa del lavoro a distanza di 5 mesi dopo frattura del radio a
destra, la grave algodistrofia con alterazioni alle articolazioni
metacarpo-falangee 2, 3, 4 e 5 a destra e una capsulite della spalla destra.”
(doc. VI)
2.4
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, i referti dei dott. __________ e __________, che hanno
entrambi avuto in loro cura l’assicurata, seppure in veste diversa e, d'altro
canto, i rapporti del dott. __________, medico fiduciario dell’amministrazione.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, pur tenendo presente che alle
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova
limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. =
AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), l'opinione espressa dal dott. Rigoni,
specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia della mano),
risulti più convincente rispetto a quella sostenuta dal sanitario interpellato
dall’CO 1.
Il TCA osserva che il
dott. __________ ha imputato la sintomatologia denunciata dall’insorgente ai
postumi residuali di un’algodistrofia di Sudeck (o Sindrome dolorosa regionale
complessa [CRPS]), insorta nel decorso post-infortunistico e che ha interessato
il braccio destro sino alla spalla (cfr. doc. 53: “esiti da algodistrofia con
deficit di movimento al polso e alle articolazioni metacarpo-falangee 2, 3, 4 e
5.
a destra” e doc. 56: “Come hai potuto costatare l’elettroneurografia del
nervo mediano e del nervo ulnare al polso a destra è rimasta negativa. I
disturbi sono quindi da accreditare ai residui dell’algodistrofia.” – il
corsivo è del redattore).
Da parte sua, il dott. __________
ha invece rilevato che, già in occasione della visita dell’8 maggio 2007, egli
non aveva potuto, citiamo: “… individuare fattori residuali invalidanti
algodistrofici, neppure un residuale quadro radiologico micro-maculare, sapendo
che una minima osteopenia può persistere ancora a lungo, dopo la risoluzione
clinica di una CRPS I.”, ritenendo peraltro possibile che, in ragione di una
carente compliance, citiamo: “… l’assicurata lasci l’impressione di una
funzione insufficiente, ciò che non fa stato dal lato oggettivo.” (doc. 55).
A proposito del parere
espresso dal medico di __________, va sottolineato che, con rapporto del 26
aprile 2007, l’ergoterapista __________, che ha seguito la ricorrente sin dall’inizio
del mese di gennaio 2007 in ragione di tre sedute/settimana, ha riferito di una
diminuzione progressiva (ma non di una scomparsa) dei segni di CRPS (meno
alterazioni della sudorazione, della crescita pilifera e del trofismo), ma pure
della persistenza di importanti dolori alla mobilizzazione, attiva e passiva,
di spalla e polso. Inoltre, essa ha fatto stato di una graduale ripresa
funzionale con tuttavia un affaticamento veloce con apparizione di dolori e
compensazione di tutto il braccio destro già dopo 10-15 minuti di terapia (doc.
41; delle indicazioni analoghe si ritrovano peraltro nel rapporto 20 aprile
2007.
della __________ di __________, dove l’assicurata ha soggiornato, su base
semi-stazionaria, nel periodo 20 marzo-10 aprile 2007 – doc. 36).
In data 7 maggio 2007 - dunque
il giorno precedente quello della visita fiduciaria di controllo -, i medici
dell’Ospedale __________ di __________ hanno refertato, citiamo: “… un lento ma
graduale miglioramento clinico, progressione della mobilità e regressione dei
segni di CRPS, anche se persistono ancora deficit nella mobilità da impedire
ripresa lavorativa …”, nonché, all’esame radiologico, una, citiamo: “evidente
demineralizzazione” (doc. 40 – il corsivo è del redattore; si veda il doc. 42,
p. 3, in cui il dott. __________ ha invece escluso la presenza di una
demineralizzazione dell’osso).
Secondo questo Tribunale,
dall’esame della restante documentazione all’inserto sono emersi elementi tali
da far dubitare della fondatezza dell’apprezzamento del dott. __________.
Questi stessi elementi
avvalorano, per contro, quello enunciato dal dott. __________, il quale, ancora
nel mese di luglio 2007, aveva riscontrato la presenza di segni residui
della nota sindrome algodistrofica, a cui ricondurre i disturbi accusati
dall’assicurata (cfr. doc. 53 e 60).
Lo stesso chirurgo della
mano, appositamente interpellato dal TCA, ha altresì confermato la propria
valutazione della capacità lavorativa, anche dopo avere preso conoscenza del genere
di mansioni che RI 1 era chiamata a svolgere presso il suo ex
datore di lavoro (doc. V e VI).
In esito alla
considerazioni che precedono, il TCA reputa dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo
il 9 maggio 2007 l’assicurata era ulteriormente inabile al lavoro in misura completa.
Secondo
una costante giurisprudenza federale, la data di emanazione della
decisione impugnata segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In base
al contenuto delle certificazioni del dott. __________, RI 1 va ritenuta totalmente
inabile sino al 24 luglio 2007 (data determinante in cui è stata emessa la
decisione su opposizione) e, perciò, posta al beneficio delle indennità
giornaliere corrispondenti.
Per il
periodo posteriore alla data di emanazione della decisione su
opposizione, compete invece all’amministrazione determinarsi in merito alla
capacità lavorativa della ricorrente, tanto più che dall’incarto non emerge
indicazione alcuna circa quella che è stata l’evoluzione dopo il 2 agosto 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 24 luglio 2007 è annullata.
§§ L’CO
1 è condannato a versare all’assicurata indennità giornaliere
corrispondenti a un’incapacità lavorativa totale per il periodo 10 maggio-24
luglio 2007.
§§§ Gli
atti sono rinviati all'amministrazione per fissare l'entità dell'indennità
giornaliera dal 25 luglio 2007.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
corrisponderà all’assicurata l’importo di fr. 300 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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