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Decisione

35.2007.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, questa Corte ha interpellato il chirurgo della mano, dott. __________,

il quale è stato invitato a pronunciarsi di nuovo sulla capacità lavorativa

dell’assicurata, tenuto conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro a

proposito delle mansioni che quest’ultima era chiamata a svolgere (doc. V).

La sua

risposta è datata 28 novembre 2007 (doc. VI).

L’Istituto

assicuratore ha preso posizione il 19 dicembre 2007 (doc. VIII), mentre

l’insorgente è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

dichiarare l’assicurata totalmente abile al lavoro a far tempo dal 10 maggio

2007, oppure no.

Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992,

p. 91).

2.3. Dalle tavole processuali

emerge che l’amministrazione ha preso la decisione di dichiarare RI 1 abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 10 maggio 2007,

facendo capo alla valutazione del proprio medico di __________, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia.

In

effetti, in occasione della visita fiduciaria di controllo dell’8 maggio 2007,

il dott. __________, refertato, citiamo: “… un deficit di estensione di 25°,

risp. 20° alla duzione radiale del polso destro. A questo si aggiunge una

diminuzione dell’abduzione alla spalla destra di 40°, risp. deficit di

rotazione complessiva di 25°. La forza bruta alla mano destra ridotta nella

misura del 50%, risp. alla presa di pinza (pollice-indice) nella misura di 1/3.

È pure incompleta la pronazione dell’avambraccio destro (deficit nella misura

di 20°.”, ha dichiarato l’insorgente completamente abile al lavoro a far tempo

dal 10 maggio 2007, tenuto conto delle, citiamo: “… leggere mansioni a cui è

adibita …” (doc. 42, p. 4).

Circa

l’ulteriore procedere terapeutico, il medico di __________ ha ritenuto indicata

l’esecuzione di ulteriori cicli di fisio- e ergoterapia (uno ciascuno), e,

successivamente, di un ciclo di fisioterapia limitato alla spalla destra (doc.

42, p. 4).

In sede

di opposizione, l’assicurata ha prodotto un certificato del proprio medico

curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale, in

occasione della consultazione del 15 maggio 2007, ha attestato una piena

inabilità lavorativa, riferendo che un tentativo di ripresa dell’attività

lavorativa non era stato coronato da successo, visto che la ricorrente, dopo

appena 30 minuti, aveva accusato forti dolori alla mano e polso destro con

irradiazione alla spalla (allegato al doc. 46).

In data 4

luglio 2007 ha avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, che già aveva avuto modo di visitare

l’assicurata nel corso del mese di marzo 2007 (cfr. doc. 29).

Dal

relativo referto risulta che il sanitario appena citato ha riscontrato una

situazione nettamente migliore rispetto al passato, tuttavia non tale da

consentire all’insorgente di lavorare in misura completa. In particolare, oltre

a una diminuita mobilità a livello della spalla, del polso e delle

metacarpo-falangee, il dott. __________ ha sottolineato che, radiologicamente,

la struttura ossea della mano destra presentava ancora un’atrofia, espressione

di un’algodistrofia in fase di risoluzione.

Egli ha

quindi dichiarato RI 1 abile in misura del 50% a contare dal 2 agosto 2007 e ha

disposto un approfondimento diagnostico da parte di un neurologo, visto il

sospetto di sindrome del tunnel carpale (doc. 53).

L’11 luglio 2007,

l’assicurata è stata sottoposta a ENG da parte del dott. __________, spec. FMH

in neurologia, esame risultato nella norma (doc. 54).

Con apprezzamento del 17

luglio 2007, il dott. __________ si è riconfermato nella propria valutazione

della capacità lavorativa dell’assicurata.

Dopo avere sostenuto che,

in occasione della visita di controllo, egli non aveva riscontrato “fattori

residuali invalidanti algodistrofici, neppure un residuale quadro radiologico

micro-maculare, …”, il medico di __________ ha rimproverato al dott. __________

Considerandi

di non avere considerato il tipo di mansioni professionali, né sottoposto la

ricorrente a esami pratici (doc. 55).

In data 18 luglio 2007,

l’insorgente è stata di nuovo visitata dal chirurgo della mano dott. __________,

il quale, preso atto delle risultanze dell’ENG, ha addebitato i disturbi ai

residui dell’algodistrofia e ha quindi ulteriormente dichiarato RI 1 abile al

50% a partire dal 2 agosto 2007 (doc. 56).

Il dott. __________ ha

confermato ancora il proprio parere circa la capacità lavorativa

dell’assicurata con il referto del 18 agosto 2007, in cui egli ha rilevato che,

citiamo: “l’algodistrofia è ben visibile dalle radiografie da me fatte e il

residuo è visibile anche su quelle del 04.07.07.” (doc. 60).

In corso di causa, il TCA

si è rivolto al dott. __________ nei termini seguenti:

"

Con referto del 5 luglio 2007, “considerati i

disturbi di carattere residuale dopo algodistrofia e considerata la probabilità

di una sindrome del tunnel carpale”, lei ha dichiarato l’assicurata abile al

lavoro in misura massima del 50% a far tempo dal 2 agosto 2007.

In occasione della consultazione del 18 luglio

2007, dopo avere preso atto dell’esito negativo dell’ENG dei nervi mediano e

ulnare a livello del polso destro ed avere imputato i disturbi accusati dalla

signora RI 1 a dei residui dell’algodistrofia, lei ha confermato l’esistenza di

una capacità lavorativa del 50%.

Da parte sua, l’assicuratore LAINF ha ritenuto

l’assicurata abile al lavoro in misura completa già a decorrere dal 10 maggio

2007, tenuto conto, in particolare, del tipo di mansioni che essa era chiamata

a compiere nell’ambito della sua attività professionale.

CO 1CO 1 12, contenente le indicazioni che erano

state a suo tempo fornite dal datore di lavoro a proposito del genere di

attività esercitata da RI 1, e le chiedo se conferma la sua valutazione della

capacità lavorativa oppure no.

Voglia, in ogni caso, motivare la sua risposta.”

(doc. V)

Questa la sua risposta del

28.

novembre 2007:

" Al

IV. paragrafo della prima pagina mi chiede se confermo la valutazione della

capacità lavorativa espressa nelle lettere con il Dr. __________

rispettivamente con l’Assicurazione CO 1.

Al 05.07.07 ritenevo che la paziente potesse iniziare a lavorare

il 02.08.07 al 50%. Sono convinto che la decisione sia giusta poiché si tratta

di una ripresa del lavoro a distanza di 5 mesi dopo frattura del radio a

destra, la grave algodistrofia con alterazioni alle articolazioni

metacarpo-falangee 2, 3, 4 e 5 a destra e una capsulite della spalla destra.”

(doc. VI)

2.4

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, i referti dei dott. __________ e __________, che hanno

entrambi avuto in loro cura l’assicurata, seppure in veste diversa e, d'altro

canto, i rapporti del dott. __________, medico fiduciario dell’amministrazione.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, pur tenendo presente che alle

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova

limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. =

AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), l'opinione espressa dal dott. Rigoni,

specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia della mano),

risulti più convincente rispetto a quella sostenuta dal sanitario interpellato

dall’CO 1.

Il TCA osserva che il

dott. __________ ha imputato la sintomatologia denunciata dall’insorgente ai

postumi residuali di un’algodistrofia di Sudeck (o Sindrome dolorosa regionale

complessa [CRPS]), insorta nel decorso post-infortunistico e che ha interessato

il braccio destro sino alla spalla (cfr. doc. 53: “esiti da algodistrofia con

deficit di movimento al polso e alle articolazioni metacarpo-falangee 2, 3, 4 e

5.

a destra” e doc. 56: “Come hai potuto costatare l’elettroneurografia del

nervo mediano e del nervo ulnare al polso a destra è rimasta negativa. I

disturbi sono quindi da accreditare ai residui dell’algodistrofia.” – il

corsivo è del redattore).

Da parte sua, il dott. __________

ha invece rilevato che, già in occasione della visita dell’8 maggio 2007, egli

non aveva potuto, citiamo: “… individuare fattori residuali invalidanti

algodistrofici, neppure un residuale quadro radiologico micro-maculare, sapendo

che una minima osteopenia può persistere ancora a lungo, dopo la risoluzione

clinica di una CRPS I.”, ritenendo peraltro possibile che, in ragione di una

carente compliance, citiamo: “… l’assicurata lasci l’impressione di una

funzione insufficiente, ciò che non fa stato dal lato oggettivo.” (doc. 55).

A proposito del parere

espresso dal medico di __________, va sottolineato che, con rapporto del 26

aprile 2007, l’ergoterapista __________, che ha seguito la ricorrente sin dall’inizio

del mese di gennaio 2007 in ragione di tre sedute/settimana, ha riferito di una

diminuzione progressiva (ma non di una scomparsa) dei segni di CRPS (meno

alterazioni della sudorazione, della crescita pilifera e del trofismo), ma pure

della persistenza di importanti dolori alla mobilizzazione, attiva e passiva,

di spalla e polso. Inoltre, essa ha fatto stato di una graduale ripresa

funzionale con tuttavia un affaticamento veloce con apparizione di dolori e

compensazione di tutto il braccio destro già dopo 10-15 minuti di terapia (doc.

41; delle indicazioni analoghe si ritrovano peraltro nel rapporto 20 aprile

2007.

della __________ di __________, dove l’assicurata ha soggiornato, su base

semi-stazionaria, nel periodo 20 marzo-10 aprile 2007 – doc. 36).

In data 7 maggio 2007 - dunque

il giorno precedente quello della visita fiduciaria di controllo -, i medici

dell’Ospedale __________ di __________ hanno refertato, citiamo: “… un lento ma

graduale miglioramento clinico, progressione della mobilità e regressione dei

segni di CRPS, anche se persistono ancora deficit nella mobilità da impedire

ripresa lavorativa …”, nonché, all’esame radiologico, una, citiamo: “evidente

demineralizzazione” (doc. 40 – il corsivo è del redattore; si veda il doc. 42,

p. 3, in cui il dott. __________ ha invece escluso la presenza di una

demineralizzazione dell’osso).

Secondo questo Tribunale,

dall’esame della restante documentazione all’inserto sono emersi elementi tali

da far dubitare della fondatezza dell’apprezzamento del dott. __________.

Questi stessi elementi

avvalorano, per contro, quello enunciato dal dott. __________, il quale, ancora

nel mese di luglio 2007, aveva riscontrato la presenza di segni residui

della nota sindrome algodistrofica, a cui ricondurre i disturbi accusati

dall’assicurata (cfr. doc. 53 e 60).

Lo stesso chirurgo della

mano, appositamente interpellato dal TCA, ha altresì confermato la propria

valutazione della capacità lavorativa, anche dopo avere preso conoscenza del genere

di mansioni che RI 1 era chiamata a svolgere presso il suo ex

datore di lavoro (doc. V e VI).

In esito alla

considerazioni che precedono, il TCA reputa dimostrato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo

il 9 maggio 2007 l’assicurata era ulteriormente inabile al lavoro in misura completa.

Secondo

una costante giurisprudenza federale, la data di emanazione della

decisione impugnata segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In base

al contenuto delle certificazioni del dott. __________, RI 1 va ritenuta totalmente

inabile sino al 24 luglio 2007 (data determinante in cui è stata emessa la

decisione su opposizione) e, perciò, posta al beneficio delle indennità

giornaliere corrispondenti.

Per il

periodo posteriore alla data di emanazione della decisione su

opposizione, compete invece all’amministrazione determinarsi in merito alla

capacità lavorativa della ricorrente, tanto più che dall’incarto non emerge

indicazione alcuna circa quella che è stata l’evoluzione dopo il 2 agosto 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 24 luglio 2007 è annullata.

§§ L’CO

1 è condannato a versare all’assicurata indennità giornaliere

corrispondenti a un’incapacità lavorativa totale per il periodo 10 maggio-24

luglio 2007.

§§§ Gli

atti sono rinviati all'amministrazione per fissare l'entità dell'indennità

giornaliera dal 25 luglio 2007.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

corrisponderà all’assicurata l’importo di fr. 300 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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