35.2007.9
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25 giugno 2007Italiano24 min
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Numero d'incarto:
35.2007.9
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, TCA
Titolo:
Assicurato lamenta lesione muscolare gamba sinistra. Apparenti contraddizioni nella descrizione accaduto. Audizione testimone oculare: inapplicabilità principio "dichiarazioni prima ora". Ammesso che l'assicurato, nel scendere un gradino, é inciampato e caduto a terra. Riconoscimento infortunio.
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 4 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 9 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.9
mm/DC
Lugano
25 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
gennaio 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
luglio 2006, la ditta __________, ha annunciato alla CO 1 un evento che ha
visto protagonista il proprio dipendente, RI 1, il 25 luglio 2006:
"
Stavo andando in acqua sulla sabbia, ho sentito
un forte dolore al polpaccio sinistro, come se un coltello mi fosse entrato nel
muscolo." (doc. A 5)
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 13 novembre 2006, ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al muscolo
gemellare sinistro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione
ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z 17).
A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. Z 19), l’amministrazione,
in data 8 gennaio 2007, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. Z 21).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 30 gennaio 2007, RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la condanna della CO 1 a riconoscergli le prestazioni di legge,
argomentando:
"
(…).
Va premesso che io ho compilato, con l’aiuto di
una conoscente che lavora nell’amministrazione del personale di una ditta,
l’annuncio d’infortunio senza spiegarmi bene.
Dopo aver ricevuto l’annuncio d’infortunio la CO
1 mi ha scritto in francese chiedendomi di specificare meglio le circostanze
dell’infortunio stesso. Io non capisco la lingua e non ho potuto rispondere
chiaramente. Io sono di madre lingua spagnola e anche se sono qui da molti anni
ho ancora qualche difficoltà con l’italiano. Anche per questo motivo sembra che
io do due versioni diverse degli stessi fatti.
Quando mi sono fatto male mi trovavo al Lido di __________
in riva al Lago e mi accingevo ad andare in acqua: in quel punto la spiaggia fa
come uno scalino alto circa 50 cm. e io per andare in acqua dovevo superarlo
“scenderlo” e non ho valutato bene l’altezza dello stesso, mi sono così
sbilanciato e ho appoggiato il piede sinistro con una certa violenza. A seguito
Fatti
di tale manovra ho sentito un forte dolore al polpaccio della gamba sinistra.
Il sig. __________, un mio conoscente che si
trovava in quel momento al Lido ha visto la scena. Ho scoperto ciò perché
qualche giorno dopo l’ho incontrato per caso e mi ha chiesto come andava la
gamba. Un po’ meravigliato a mia volta sul come faceva a sapere del mio
incidente, a mia richiesta lui mi ha precisato che aveva visto il mio
infortunio successo al Lido, pertanto può essere sentito come testimone: farò
avere al più presto l’esatto indirizzo di questo signore.
Tutto ciò premesso mi sembra ingiusto il rifiuto
dell’assicuratore LAINF CO 1 di assumere il caso. Se per motivi di lingua non
ho potuto spiegarmi bene non è certo colpa mia. Allego pure il certificato
9.11.06 del dott. __________ che conferma quanto da me detto (doc. A3).”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.5. Il 22 marzo
e il 18 aprile 2007 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive
allegazioni e conclusioni (doc IX e XI).
1.6. In data 23
ottobre 2006, il Presidente del TCA ha proceduto all'audizione testimoniale di __________.
In quell'occasione si è pure effettuato il dibattimento (cfr. doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se il 25 luglio 2006 RI 1 è rimasto o meno
vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o
meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il fattore
esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il
quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,
definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a,
118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. In una
sentenza U 45/07 del 2 maggio 2007, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di
una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
OAINF e ha sviluppato le considerazioni seguenti:
"
L'existence d'une lésion corporelle assimilée un
accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable
extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs
identifiées comme étant lessymptômes des lésions corporelles énumérées à l'art.
9 al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs
apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante
(par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale
du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un
point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas
notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de
nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la
médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement
chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous
l'influence de
phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2
p. 470).
La jurisprudence a encore précisé que lorsque la lésion d'un
organe ne peut pas être attribuée à une cause extérieure concrète, mais qu'elle
est due à la répétition, durant la vie quotidienne, de microtraumatismes qui
provoquent l'usure de l'organe et finalement la lésion de celui-ci, cette
dernière doit être considérée comme l'effet d'une maladie et non d'un accident.
Ainsi, le diagnostic de déchirure du ménisque ne permet pas, à lui seul,
d'admettre la soudaineté de l'atteinte, dans la mesure où la charge quotidienne
supportée par l'articulation du genou et les microtraumatismes qui en résultent
peuvent conduire à la formation d'une déchirure (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 198/00 du 30 août 2001, consid. 2b; arrêt non publié B. du 28 novembre
1996 [U 63/96]).
3.2 Les premiers juges considèrent, sur la base des indications
données successivement par l'assuré que, le jour en question, celui-ci s'est « redressé
machinalement d'un bond ». Ce mouvement du corps correspond, selon eux, à
celui d'un brusque redressement depuis la position accroupie, de sorte qu'il
faut admettre l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident. En
conséquence, la Vaudoise est tenue de prendre en charge les frais liés à
l'événement du 10 janvier 2006.
La recourante objecte que l'assuré a eu l'occasion à trois
reprises de s'exprimer sur les circonstances de l'événement en question, Les
deux premières fois, il n'a pas fait état d'un mouvement brusque. Aussi bien doit-on
s'en tenir aux premières déclarations de l'assuré. La version donne en
procédure cantonale par celui-ci, bien que plus étoffée, ne constitue pas une
précision, mais bien une nouvelle version, qu'il convient d'écarter. En se
référant aux déclarations de l'assuré des 23 janvier et 1er février 2006,
on doit retenir, toujours selon la recourante, que l'assuré s'est relevé d'une
position accroupie, en se tournant sur la droite. Il s'agit d'un geste de la
vie courante qui n'est pas de nature à provoquer un risque de lésion accru.
3.3 Il n'y a pas de raison de mettre en cause la version des faits
retenue par les premiers juges. Il peut arriver que les déclarations
successives d'un assuré soient contradictoires entre elles. En pareilles
circonstances, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la première
affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors
qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait,
les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références;
RAMA 2004 no U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). En
l'espèce, on peut toutefois retenir, à l'instar des premiers juges, que l'intéressé
n'a pas donné de versions à proprement parler contradictoires de l'événement
mais plutôt qu'il en a explicité les circonstances dans sa lettre du
23 novembre 2006. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas manifesté un intérêt
évident au procès. Il ne s'est pas lui-même impliqué dans la procédure (il n'a
pas recouru contre la décision de la Vaudoise et son seul souci paraît être que
l'une ou l'autre des assurances prenne en charge le cas). Cette absence d'implication
directe dans la procédure augmente la crédibilité des explications qu'il a
fournies devant le Tribunal des assurances.
Cela dit, on peut en tout cas tenir pour établi que l'assuré,
alors qu'il était occupé dans la position accroupie à vérifier un véhicule, a
été interpellé par une secrétaire de l'entreprise. Celle-ci se trouvait dans
son dos. Il s'est alors relevé en pivotant sur sa droite cependant qu'il a entendu
un « craquement » au genou. Quant aux explications données par
l'assuré en procédure cantonale, elles sont cohérentes et crédibles. On conçoit
tout à fait que l'assuré, qui était affairé à son travail, ait pu être surpris
par l'interpellation de la secrétaire et qu'il se soit relevé dans un mouvement
non contrôlé plus ou moins brusque et en pivotant, ce qui a généré une
sollicitation du corps plus importante que la normale. C'est donc à bon droit,
au regard de la jurisprudence susmentionnée, que les premiers juges ont conclu
à l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident.”
(STFA
succitata).
2.7. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. Nella
concreta evenienza, RI 1, che ha personalmente compilato l'annuncio di
infortunio del 27 luglio 2006, con l’aiuto di una sua conoscente (cfr. consid.
1.1), ha così descritto l'evento occorsogli il 25 luglio 2006:
"
Stavo andando in acqua sulla sabbia, ho sentito
un forte dolore al polpaccio sinistro, come se un coltello mi fosse entrato nel
muscolo."
(doc. A5).
Nel corso
del mese di settembre 2006, l’amministrazione ha invitato l’assicurato a
rispondere a un questionario, con lo scopo di ottenere delle precisazioni
riguardo alla dinamica dell’evento del 25 luglio 2006 (doc. Z 5).
Queste le
risposte che RI 1 ha fornito in data 11 settembre 2006:
"
(…).
1. A quelle(s) activité ou circostances
attribuez-vous les douleurs?
Camminare
Considerandi
2.
S’agissait-il pour vous d’une activité abituelle?
S’est-elle déroulée dans des conditions normales?
Al camminare sento dolori al polpaccio, anche se adesso va
meglio
3.
Description précise de l’événement?
Camminando ho sentito uno strappo al polpaccio
4.
Avez-vous des témoins (noms et adresse
complètes)?
No
5.
Quand avez-vous ressenti pour la première fois
des douleurs?
25-07-2006
6.
Avant cet événement, aviez-vous déjà ressenti
des douleurs à l’endroit blessé?
Dans l’affirmative, à quelle date et
quel médecin aviez-vous consulté?
No
7.
Adresse de votre médecin traitant actuel?
Dr. __________
Via __________ Tfno 091-__________
__________
Le traitement est-il terminé?
Si oui,
A quelle date?
No
8.
Nom et adresse de votre caisse maladie
__________ – __________.”
(doc.
Z 10)
Fra gli atti di causa
figura una nota di un collaboratore del servizio sinistri della CO 1, allestita
in occasione di un colloquio telefonico intercorso con l’insorgente in data 30
ottobre 2006, dopo che a quest’ultimo era stata intimata una pre-decisione
di rifiuto del caso.
Questo, in particolare, il
suo tenore:
" (…).
Je lui demande également de me préciser les circostances de
l’événement pour pouvoir mieux lui expliquer notre refus.
Il m’explique qu’il a fait un effort en voulant aller dans l’eau.
Je lui demande de me préciser ce qu’il appelle effort. Selon
ses dires, la douleur n’est pas survenue en se relevant et il ne courait pas. Tout
au plus il marchait un peu vite. A un moment donné, il a senti une forte
douleur au mollet. Il ne s’est donc rien passé de spécial ayant pu provoquer la
douleur.
Je tente de lui expliquer que lorqu’une douleur survient lors
d’une activité normale telle que marcher, la notion d’accident n’est pas remplie
et le cas doit être pris en charge par l’assureur maladie.
Il n’admet pas mes explications et va en reparler
avec son médecin …”
(doc. Z
15)
In
sede di opposizione 24 novembre 2006, RI 1 ha fornito la
seguente descrizione dell’accaduto:
"
Lo strappo al polpaccio che io ho subito è
dovuto al fatto che io ho subito un incidente, non una malattia. Io appoggiando
male il piede sulla sabbia, dovuto al fatto che volevo scendere uno scalino che
c’era e c’è ancora oggi al Lido di __________ sono caduto, procurandomi questo
strappo. È dovuto a questo fatto che io ho sentito un dolore forte al
polpaccio.
Forse voi avete capito che avendo sentito un male
forte sono caduto, invece i fatti sono andati come spiego sopra. Prima sono
caduto al poggiare male il piede e dopo è arrivato il dolore.” (doc. Z 19)
Questa, infine, la
versione contenuta nel ricorso:
" Quando mi sono fatto male mi trovavo al Lido di __________ in riva
al Lago e mi accingevo ad andare in acqua: in quel punto la spiaggia fa come
uno scalino alto circa 50 cm. e io per andare in acqua dovevo superarlo
“scenderlo” e non ho valutato bene l’altezza dello stesso, mi sono così
sbilanciato e ho appoggiato il piede sinistro con una certa violenza. A seguito
di tale manovra ho sentito un forte dolore al polpaccio della gamba sinistra.”
(doc. I)
2.9
Il 20 giugno
2007.
il Presidente del TCA ha sentito __________, il quale era stato indicato
dal ricorrente quale testimone oculare dell’evento occorsogli il 25 luglio 2006
(doc. XVIII).
Il teste
ha dapprima spiegato che il bagno pubblico di Ascona si compone di due zone: da
una parte, la “zona prato”, dove egli era sistemato quel 25 luglio 2006 e,
d’altra parte, la “zona sabbia”, dove invece si trovava RI 1.
Egli ha
inoltre dichiarato che la “zona sabbia” è disposta su più livelli (due o tre),
separati tra loro da gradini in cemento alti 40 cm circa. L’ultimo livello termina
nel lago.
__________
ha quindi descritto nel modo seguente l’evento capitato all’assicurato,
precisato che egli si trovava a una ventina di metri di distanza:
"
Io mi trovavo sulla "zona erba" e
guardavo nella direzione dove c'era il sig. RI 1, che già conoscevo di vista.
Mi sembra che l'assicurato fosse da solo.
Ho visto che si è alzato dall'asciugamano e
quando si è trovato a dover scendere di livello è caduto "un po' come un
salame". Questa scena (caduta un po' goffa) mi ha fatto un po' sorridere.
Ho avuto l'impressione che avesse subito una
storta, o inciampato oppure una puntura o qualche cosa di simile.
La mia prima impressione è stata che gli fosse
mancato l'appoggio.
Confermo che l'assicurato è caduto nel piano
inferiore come se fosse inciampato.
Ho visto che il sig. RI 1 si è rialzato e
zoppicando è tornato al suo posto. Io non gli ho chiesto niente, vi era peraltro
molta gente in giro.”
(doc.
XVIII)
Il
testimone ha infine precisato le modalità secondo le quali egli è entrato in
contatto con l’assicurato posteriormente al sinistro:
"
Il presidente del TCA chiede al teste di
precisare come mai è stato indicato dall'assicurato come testimone.
Il teste precisa che lo scorso anno, a fine
estate (dopo la conclusione del Festival del Film, probabilmente in settembre),
l'ho incontrato mentre bevevo qualche cosa con degli amici. Io mi sono seduto
con loro e dopo un po' gli ho chiesto cosa si era fatto quella volta al bagno
pubblico di __________. Gli ho anche precisato di avere visto la scena che sul
momento mi ha fatto sorridere.
(…).
Quando l'ho rivisto in settembre gli ho chiesto
cosa si era fatto in luglio. A quel punto il sig. RI 1 ha scoperto con sorpresa
che avevo visto tutto l'episodio. Egli mi ha allora chiesto se sarei stato
disposto a testimoniare. Io ho risposto di si.
Io stesso sono stato sorpreso che fosse
necessaria una mia testimonianza. Se l'avessi saputo mi sarei presentato
prima.”
(doc.
XVIII)
Con la
propria testimonianza – resa sotto la comminatoria di cui all’art. 307 CPS -, __________
ha dunque sostanzialmente confermato l’accaduto, così come il ricorrente lo
aveva descritto con la propria opposizione del 24 novembre 2006, ovvero che
quest’ultimo, nel cambiare di livello e, quindi, nel scendere il gradino in
cemento, è inciampato ed è caduto a terra (cfr. XVIII: “Confermo che
l'assicurato è caduto nel piano inferiore come se fosse inciampato.”).
Nel corso
della discussione di causa del 20 giugno 2007, il ricorrente ha peraltro ribadito
la sua versione dei fatti:
"
L’assicurato descrive così l’episodio: “Stavo
prendendo il sole, mi sono alzato per andare a fare un bagno, stavo scendendo
ed ho sottovalutato l’altezza dello scalino. Sono inciampato e caduto. Sono
tornato su una gamba sola al mio asciugamano.”
(cfr.
doc. XVIII, pag. 4)
La CO 1
richiama, da parte sua, la giurisprudenza secondo cui, in presenza di due
versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988.
U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte constata che effettivamente le indicazioni fornite
da RI 1 a proposito delle modalità secondo le quali si è prodotto l’evento in
questione, possono apparire non propriamente coerenti, nella misura in cui, in
sede di annuncio d’infortunio 27 luglio 2006 (doc. A 5), così come nel
rispondere l’11 settembre 2006 al questionario sottopostogli
dall’amministrazione (doc. Z 10), egli ha dichiarato che la nota lesione
muscolare se l’è procurata semplicemente camminando sulla sabbia, mentre invece,
in sede di opposizione, egli ha aggiunto di essere caduto a terra, poiché
inciampato al momento di scendere uno scalino (doc. Z 19).
Tuttavia,
l’Alta Corte federale ha già avuto modo di precisare che il principio delle
“dichiarazioni della prima ora” non è applicabile se dall'istruttoria della
causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.
546.
consid. 3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18
luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una
mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e
corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a
dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Ora,
secondo il TCA, ciò è proprio quanto avvenuto nella presente fattispecie, in
ragione della chiara testimonianza di __________.
La
versione resa da questo testimone oculare è del tutto credibile.
D'altronde,
nulla permette di ritenere che la sua deposizione sia in qualche modo viziata.
In queste
condizioni, il TCA ritiene pure plausibile la spiegazione che l’insorgente ha fornito
in relazione al fatto che egli ha dichiarato, solo in un secondo tempo,
di essere inciampato e caduto al suolo (doc. XVIII, p. 4: “Il presidente del
TCA legge all'assicurato il pto. 6 "stavo andando in acqua sulla sabbia,
ho sentito un forte dolore al polpaccio sinistro come se un coltello mi fosse
entrato nel muscolo". Il ricorrente afferma di avere con queste
affermazioni voluto porre più l'accento su quello che gli è capitato rispetto
alla dinamica dell'infortunio. Il sig. RI 1 precisa di essere di lingua madre
spagnola e di non conoscere il francese. Sottolinea di avere compilato lui
l'annuncio di infortunio ma di essersi fatto aiutare successivamente nella
redazione dei suoi scritti. L'assicurato precisa di essersi trovato per la
prima volta in questa situazione e riconosce di avere sottovalutato
l'importanza di descrivere precisamente la dinamica dell'infortunio.” – il
corsivo è del redattore).
Non si
tratta dunque di una diversa versione ma di una precisazione delle precedenti
(cfr. consid. 2.6).
D’altronde,
anche il medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha
ritenuto che il danno alla salute si è prodotto a seguito di un infortunio
(doc. M 10: “… motivo per cui tale rottura parziale (e non sospetto stiramento
muscolare come da voi scritto) è di origine infortunistica e non
morbosa.” – il corsivo è del redattore).
A tale proposito,
è utile ricordare che se è vero che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che
soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo
raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro
dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a
favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U
86, p. 51), è altrettanto vero che nel caso concreto tale evento è stato
dimostrato, per cui gli atti medici costituiscono un’ulteriore conferma.
2.10
Nel caso di
specie, è stato accertato che, il 25 luglio 2006, RI 1,
all’atto di scendere un gradino, ne ha valutato erroneamente l’altezza, motivo
per cui è inciampato ed è caduto a terra, accusando un dolore violento a
livello del polpaccio sinistro.
Alla luce
di quanto precede, occorre concludere che tutti gli elementi costitutivi di un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sono manifestamente soddisfatti nella
concreta evenienza (cfr., in proposito, i consid. 2.4. e 2.5.).
Pertanto,
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2007, mediante la quale
l’amministrazione ha negato l’esistenza di un infortunio (così come di una
lesione parificata ai postumi di un infortunio), deve essere annullata. L’incarto
va rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni
dell’assicurato, da un profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni
dell’assicurato, da un profilo materiale e temporale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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