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Decisione

35.2007.93

Assogettamento all'obbligo di assicurarsi contro gli infortuni. Negato obbligo assicurativo per un assicurato - piastrellista - in relazione a lavori occasionali, subappaltatigli da due ditte del sett

17 dicembre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti di diritto civile non sono

determinanti per la qualifica ai sensi del diritto delle assicu­razioni. Ben

più importante è la realtà economica. Da questa, nel caso in questione,

risultano evidenti gli indizi di dipendenza dei rapporti di lavoro tra la

persona e le due aziende.

La CO 1 ha assunto il rischio d'infortunio

durante tutto il periodo nel quale il signor RI 1 ha lavorato per le ditte PI 1

e PI 2 e, nel caso in cui un infortu­nio fosse sopraggiunto e fosse stato

debitamente annunciato, se ne sarebbe fatta carico.

In conformità con l'attuale giurisprudenza, ogni

rapporto di lavoro deve essere valutato singo­larmente. Nella presente

decisione, si tratta unicamente dell'esame delle situazioni del signor RI 1 in

materia di diritto delle assicurazioni sociali allorché ha esercitato la sua

attività per le imprese PI 1 e PI 2. (...)"

(doc. 9)

1.2. Con

tempestivo ricorso del 14 settembre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA

1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, come

pure delle fatture premi.

In

particolare, l’insorgente si è espresso nei seguenti termini:

"

(...).

Tornando alla decisione qui impugnata, stupisce

il tenore della decisione CO 1, che viene in definitiva smentita dalle sue

stesse motivazioni.

È innanzitutto chiaro che il qui ricorrente in

quanto indipendente non soggiace all'obbligo di assicurarsi contro gli

infortuni presso la CO 1 (il ricorrente si è in­fatti avvalso della

copertura assicurativa contro gli infortuni di un istituto assicurativo

privato, come già chiarito in sede di opposizione). La

questione dell'affiliazione CO 1 potrebbe porsi tutt'al

più nel momento in cui il ricorrente decidesse di impiega­re un lavoratore alle

sue dipendenze.

La CO 1 ritiene quindi di poter esigere dal

ricorrente, o meglio dalla PI 1 e da PI 2, il pagamento dei premi in quanto

il ricorrente non a­vrebbe soddisfatto almeno una delle caratteristiche messe

in rilievo dal Tribu­nale federale per riconoscere l'esistenza di un'attività

lucrativa indipendente.

Fra le caratteristiche ricordate dalla CO 1

troviamo:

► "la presa a carico regolare di lavori attribuiti direttamente

da terzi, vale a dire l'esecuzione di lavori a proprio nome e per conto proprio

per una clientela scelta dalla persona esaminata", condizione senz'altro soddisfatta in casu, vista

l'abbondante documentazione sottoposta alla CO 1 (cfr. in particolare le fatture);

► "il fatto che l'interessato deve garantire per le perdite

dovute all'insolvenza di clienti, ai difetti di fornitura, risp. ai servizi poco curati o agli errori

di previsione"; condizione anch'essa

soddisfatta in casu, visto che non si vede chi altri garantisca per il ricorrente in caso di

esecuzione difettosa dell'opera, o di insorgen­za di un rischio connesso con

l'esercizio della sua impresa.

Lo si ricorda qui:

il ricorrente si è assicurato presso la __________ contro i ri­schi

assicurabili inerenti alla sua attività lucrativa, e sopporta da solo

l'eventuale costo di lavori non eseguiti a regola d'arte, così come assume da

solo i rischi in­trinseci alla libera concorrenza;

► "un'organizzazione

aziendale (...)";

il ricorrente ha

investito importanti mezzi propri per dare avvio alla propria attività

(acquisto delle attrezzature, del veicolo, ecc.); in questo contesto, il

ricorrente tiene inoltre a precisare che considerato il successo riscontrato in

meno di un anno di attività (si osserva che il ricorrente ha eseguito lavori

per circa 80'000.­- CHF

dall'inizio della sua attività da indipendente), lo pone dinanzi all'esigenza

di valutare un ampliamento dell'attività, ciò che richiede naturalmente

ulteriori inve­stimenti.

Orbene, proprio

la procedura avviata dalla CO 1 ostacola la liquidazione antici­pata dei

capitale di previdenza in seguito ad un'attività lavorativa indipendente

(vedi lettera 22 giugno 2007 della Fondazione di libero passaggio Rendita, alle­gata

in copia). Capitale di cui il ricorrente dovrebbe poter disporre quanto

prima per procedere ad ulteriori investimenti secondo le necessità di sviluppo

della sua impresa. In questo senso, la decisione CO 1 qui impugnata rischia di

ledere gli interessi del ricorrente.

In conclusione, gli stessi criteri

giurisprudenziali che la CO 1 vorrebbe addur­re a sostegno della propria tesi

confermano di fatto, ancora una volta, che il ri­corrente risponde

perfettamente ai requisiti di persona che esercita un'attività lucrativa indipendente."

(doc. I)

1.3. L’amministrazione,

in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.4. Il 15

novembre 2007, il ricorrente ha ribadito quanto segue:

"

(...)

In ogni caso, come già

comprovato contestualmente all'opposizione 9 maggio 2007 (cfr. allegati ivi

prodotti) e ribadito nel gravame 14 settembre 2007, dal 1° ottobre 2007 [recte:

2006, n.d.r.] il signor RI 1:

► opera con strumenti di lavoro propri (attrezzi,

veicolo, ecc.) a disposizione per visione); ciò ha comportato e

comporta investimenti proporzionati alle dimensioni dell'impresa, che sono

d'altronde stati ostacolati dalle ingiustificate pretese dell'CO 1 (vedi

scritto Fondazione libero passaggio __________ del 22.06.2007, allegata al

ricorso);

risponde personalmente della cattiva esecuzione e

di eventuali difetti dell'opera (egli ha peraltro

concluso un'assicurazione RC d'impresa); se il ricorrente non ha fin qui

incontrato difficoltà in tal senso, è grazie alla qualità dei suoi interventi;

assume interamente ed esclusivamente il rischio

economico della propria impresa (nessuno gli

garantisce un'occupazione o un introito fisso);

è affiliato a tutte le assicurazioni necessarie (LAINF, perdita di guadagno); né la PI 1 né la ditta PI 2 hanno

versato quote di assicurazioni sociali (AVS, Al, AD) per il ricorrente.

A ciò si aggiunga che dal mese di ottobre 2007,

visto il successo della propria impresa, il signor RI 1 ha assunto un

dipendente per poter far fronte alle richieste di tutta la clientela (vedi

fattura e raccomandata CO 1 del 10.10.2007, qui allegate in copia).

Sono questi ultimi, gli elementi economici

determinanti per la valutazione del carattere indipendente dell'attività svolta

dal ricorrente dal 1° ottobre 2006, e non l'inconsistente argomento della

fornitura o meno del materiale (piastrelle) da parte dei committenti!

Quest'ultimo è peraltro l'unico argomento da cui

l'CO 1 pretende di ricavare "evidenti indizi di dipendenza"

(cfr. presa di posizione 03.08.2007, pag. 3), e che sarebbe emerso durante un

colloquio del 03.04.2007 fra il ricorrente e i signori __________ e __________

dell'CO 1 (doc. 2 della risposta CO 1). Si evidenzia che è stato lo stesso

ricorrente ad orientare gli addetti CO 1 sui termini del contratto con la PI 1

e con PI 2. Proprio poiché è sempre stato chiaro che questi non compromettevano

in alcun modo lo statuto di imprenditore indipendente che il ricorrente

ha assunto dal 1° ottobre 2006. (...)"

(doc.

VIII)

L’CO 1 ha

preso posizione al riguardo in data 28 novembre 2007 (doc. X).

1.5. Nel corso

del mese di febbraio 2008, questa Corte ha chiamato in causa le ditte PI 1 e PI

2 e ha loro assegnato un termine per prendere posizione in merito all’oggetto

della procedura giudiziaria (doc. XII).

La PI 1

si è pronunciata l’11 febbraio 2008 (doc. XIII), mentre la ditta PI 2 è rimasta

silente.

1.6. In corso di

causa, il TCA ha interpellato le due ditte, chiedendo loro di rispondere ad alcune

domande attinenti al lavoro prestato a suo tempo da RI 1 (doc. XIV e XV).

Le loro

risposte sono pervenute, rispettivamente, il 12 e il 14 novembre 2008 (doc. XVI

+ allegati e doc. XVII).

Le parti

hanno presentato le loro osservazioni (doc. XIX e doc. XXI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 1a cpv. 1 LAINF, sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente

legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli

apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori

d’apprendistato o protetti.

Ai sensi

dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’art. 1a

capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente

ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per

i superstiti (AVS).

Con

l’entrata in vigore il 1° gennaio 1998 dell’art. 1 OAINF, mediante il richiamo

alla legislazione AVS, è stato rafforzato il coordinamento delle differenti

nozioni di lavoratore vigenti nella LAVS e nella LAINF ed è stata creata una

base di principio unitaria.

Perciò,

la persona che è stata qualificata quale lavoratore dipendente in ambito AVS,

riservati casi speciali ed eccezioni (art. 1a e 2 OAINF), lo sarà sempre anche

in ambito LAINF (A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 1s.).

2.3. Per quanto

concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il TFA ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura, dal profilo del diritto civile, del contratto

vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in

materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

Di

principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art.

5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico

del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la

responsabilità.

Questi

principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni

della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così

che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla

prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si

trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata

generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di

subordinazione o il rischio sopportato rispetto a altri che militano in favore

di soluzioni diverse (cfr. DTF 123 V 161 consid. 1;

122 V 169 consid. 3a; 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).

2.4. Secondo la giurisprudenza del

TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:

investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali

propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226

consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono

sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid.

2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a

nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per

altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse

(RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei

lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di

ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

Si è in presenza di un'attività

dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche quando il

contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente, ossia se

l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente

dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato

nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra

attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione,

p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in Pratique

VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza

di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,

come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176).

Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126, consid. 2b;

RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in

caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una

situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V

163 = VSI 1993 p. 226, consid. 3b).

2.5. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era o meno legittimata a dichiarare dipendente

ai sensi della legislazione sull’AVS l’attività di piastrellista svolta da RI 1

e, di conseguenza, a porre a carico delle ditte PI 1 e PI 2, i premi

corrispondenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Con la decisione

su opposizione del 3 agosto 2007 - dopo avere premesso che oggetto della

medesima erano unicamente le, citiamo: “situazioni del signor RI 1 in materia

di diritto delle assicurazioni sociali allorché ha esercitato la sua

attività di piastrellista per le aziende PI 1 e PI 2.” (doc. 9 – il corsivo

è del redattore), ad esclusione dell’attività da lui svolta a nome proprio e

per proprio conto per privati -, l’assicuratore LAINF convenuto ha sostenuto

che la qualità di dipendente risulterebbe dall’esistenza di una, citiamo:

“relazione di subordinazione nei confronti delle aziende summenzionate. In

effetti, sulla base di ciò che la persona in questione ha affermato durante il

colloquio avuto con due collaboratori della CO 1 __________ il 3 aprile 2007, sono

le imprese a fornire il materiale per l’esecuzione dei mandati conferiti. La

persona in questione non fa altro che mettere la sua forza lavoro a

disposizione delle due aziende.” (doc. 9).

Nel corso

del mese di gennaio 2007, la Cassa __________ di compensazione ha reso noto di

avere affiliato RI 1 nella categoria dei lavoratori indipendenti, eccezion

fatta quando, citiamo: “… lavora per le ditte PI 2 e PI 1 e quando presta la

propria manodopera a ditte del ramo.” (doc. 1).

Il 3

aprile 2007, RI 1 è stato sentito da un funzionario dell’CO 1 e, in

quell’occasione, egli ha dichiarato che, citiamo: “per la ditta PI 1, __________

ha lavorato una sola volta. Lui ha trovato sul cantiere il materiale. Per

queste prestazioni ha allestito la fattura allegata ed ha ricevuto fr.

4'000.00. (…). Inoltre per il 2006 ha collaborato anche con la ditta PI 2 di __________.

Anche in questo caso riceveva il materiale, piastrelle e lui metteva unicamente

la manodopera. Non c’era un collegamento diretto tra lui e il cliente finale.”

(doc. 2).

In sede

di opposizione, il ricorrente ha precisato, in particolare, che l’attività

della ditta individuale di cui è il titolare ha avuto inizio il 1° ottobre

2006, di tenere una contabilità propria, di beneficiare di una copertura assicurativa

in RC d’impresa, di disporre di un veicolo professionale che reca l’insegna

della sua ditta, come pure di biglietti da visita propri, di essere assicurato privatamente

contro gli infortuni professionali e non, di assumersi interamente ed esclusivamente

il rischio d’impresa siccome nessuno gli garantisce un introito mensile con cui

vivere, nonché di avere, durante i primi sei mesi di attività in proprio,

realizzato una cifra d’affari pari a 40'000 franchi (doc. 6, p. 2s.).

In corso

di causa, questo Tribunale si è rivolta alle ditte in questione nei termini

seguenti:

"

(…).

Ai fini del giudizio, vi chiedo di volere

rispondere, dettagliatamente e precisamente, entro 5 giorni a

contare dalla ricezione della presente, alle seguenti domande:

1. Quando esattamente il signor RI 1 ha lavorato

per la vostra ditta?

Considerandi

2.

In che cosa sono consistite le sue prestazioni

lavorative?

3.

Per questa sua attività egli aveva da voi

ricevuto delle direttive per quanto concerne l'orario di lavoro, il

luogo di lavoro, la pianificazione e l’esecuzione del lavoro? Se sì, di che

genere?

4.

Per svolgere l’attività per la vostra ditta,

egli ha utilizzato macchinari professionali o altri strumenti di lavoro? Se

sì, di che genere? Erano di sua proprietà oppure gli erano stati

messi a disposizione da voi?

5.

Per quali ragioni la PI

1.

si era rivolta proprio a lui?

6.

La PI 1, a quel momento, aveva dei piastrellisti

alle proprie dipendenze oppure no?

7.

Vi è noto se, in quello stesso periodo, RI 1 lavorava per altri committenti?

8.

Tra la vostra ditta ed il signor RI 1 esiste

(esisteva) un contratto di collaborazione?”

(doc.

XIV; cfr. pure il doc. XV)

La ditta PI

1, in data 11 novembre 2008, ha risposto che RI 1 ha lavorato per una decina di

giorni durante il periodo 7-21 dicembre 2006, che le sue prestazioni sono

consistite nella posa di piastrelle, che gli è stato spiegato soltanto come,

dove e entro quando eseguire il lavoro (“ognuno si organizza”), che egli

non ha utilizzato macchinari professionali o altri strumenti di

proprietà della ditta, la quale ha fornito unicamente piastrelle e colla, di

avere subappaltato determinati lavori all’insorgente in ragione di un

sovraccarico di lavoro (“RI 1 era l’unico libero da impegni al momento.”),

che, in quel periodo, su quello stesso cantiere, oltre al ricorrente, vi

lavoravano sette operai dipendenti della ditta e che è stata la prima e

l’ultima volta che la ditta ha collaborato con RI 1 (doc. XVI 1).

Da parte

sua, PI 2 ha dichiarato che RI 1 ha lavorato per lui quale piastrellista

durante il periodo novembre-dicembre 2006 (due fatture datate 4 dicembre 2006 e

altre due 13 dicembre 2006), che la ditta lo ha informato sul luogo, sulla data

di inizio e di fine del lavoro, che il prezzo è stato concordato prima dell’inizio

del lavoro e al ricorrente era stata chiesta la sua responsabilità in caso di

cattiva esecuzione e difetti, la sua attrezzatura e il suo furgone per recarsi

sui cantieri, che per svolgere il lavoro egli ha utilizzato il proprio

miscelatore e la propria macchina tagliapiastrelle, che la ditta, a quel

momento, aveva dei piastrellisti alle proprie dipendenze e, infine, che con RI

1.

non vi è (né vi è mai stato) un contratto di collaborazione (doc. XVII).

2.6

Dalla

decisione su opposizione impugnata emerge che è stata considerata determinante

per dimostrare l’esistenza di un rapporto di subordinazione, la fornitura da

parte delle ditte interessate del materiale per l’esecuzione dei lavori (doc.

9, p. 3: “Nel caso del signor RI 1, esiste una relazione di subordinazione nei

confronti delle aziende summenzionate. In effetti, (…), sono le imprese a

fornire il materiale per l’esecuzione dei mandati conferiti. La persona in

questione non fa altro che mettere la sua forza lavoro a disposizione delle due

aziende.” - il corsivo è del redattore).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che gli elementi che

emergono dalle tavole processuali, valutati nella loro globalità, parlino

piuttosto a favore di un rapporto di indipendenza, dal profilo

assicurativo-sociale, nei confronti delle ditte PI 1 e PI 2.

In

effetti, in base alle informazioni raccolte dal TCA in corso di causa, si è

potuto innanzitutto stabilire che il ricorrente non è mai stato legato alle

ditte in questione da un accordo di collaborazione. Si è invero trattato di

un’attività occasionale: ad un dato momento (limitato nel tempo), le

ditte PI 1 e PI 2 si sono viste costrette a subappaltare dei lavori a terzi, in

quanto i piastrellisti alle loro dipendenze non erano più in grado di fare

fronte tempestivamente alle commesse.

È emerso inoltre

che, seppure nei termini di esecuzione fissatigli, RI 1 era libero di gestire

l’impiego del proprio tempo (cfr., in questo senso, doc. XVI 1, risposta alla

domanda n. 3: “Come a tutti gli artigiani con i quali collaboriamo, viene

spiegato solamente come, dove e entro quando deve essere eseguito il lavoro

(ognuno si organizza)” e doc. XVII, risposta alla domanda n. 3: “Da parte

nostra abbiamo sempre comunicato le seguenti informazioni: luogo di lavoro -

data inizio e termine lavoro.”), come pure che il lavoro (concretamente, la

posa di piastrelle) è stato realizzato grazie a macchinari e strumenti di sua

proprietà (doc. XVI 1, risposta alla domanda n. 4: “NO. Tutti gli artigiani con

i quali collaboriamo mettono a disposizione i propri macchinari e strumenti di

lavoro.” e doc. XVII, risposta alle domande n. 3: “Inoltre si richiedeva al

Signor RI 1 …, la sua attrezzatura e il suo furgone per recarsi sul cantiere.”

e n. 4: “Per svolgere il lavoro il Signor RI 1 ha usato il suo miscelatore e la

sua macchina tagliapiastrelle.”).

D’altro

canto, il ricorrente non era subordinato alle due ditte nemmeno da un profilo

economico, posto che durante i primi sei mesi di attività (ottobre 2006-marzo

2007), la sua ditta ha realizzato lavori per conto di terzi per un totale di

fr. 40'000 (cfr. doc. 6, p. 4), quando invece le fatture da lui emesse nei

confronti della PI 1 e della PI 2 ammontano, rispettivamente, a fr. 4'000 e fr.

6'635 (cfr. doc. 5a e 5b).

A fronte

di tali cifre, è difficile poter sostenere che l’attività in questione ha

costituito la fonte primaria di sostentamento dell’insorgente (e ciò a differenza,

ad esempio, della fattispecie di cui alla STFA H 119/04 dell’8 agosto 2005,

consid. 4.3, riguardante un assicurato che, durante un biennio, aveva percepito

da un’unica impresa di costruzioni retribuzioni per poco più di fr. 160'000,

mentre che le fatture da lui emesse, in quello stesso periodo, a conto di terzi

ammontavano a soli fr. 4'800 circa).

In queste

condizioni, l’attività svolta da RI 1 per le ditte PI 1 e PI 2 è di natura indipendente.

Pertanto, la decisione impugnata che fissa i contributi a carico delle ditte

appena menzionate, va annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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